Sentenza 10 aprile 2014
Massime • 2
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione del proposto avverso il decreto di confisca di un bene ritenuto fittiziamente intestato a terzi, quando lo stesso abbia assunto una posizione processuale meramente adesiva a quella di chi è stato giudicato formalmente interposto, dovendosi in tal caso riconoscere la legittimazione al solo apparente intestatario, unico soggetto avente diritto all'eventuale restituzione del bene.
In tema di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni formalmente intestati a terzi, qualora il proposto abbia contestato nel giudizio di primo grado il carattere fittizio dell'intestazione, aderendo alle tesi sostenute dai soggetti formalmente titolari, non può poi proporre appello avverso il decreto di confisca, sostenendo di essere l'effettivo titolare dei beni per averli acquistati con proprie disponibilità lecite e non sproporzionate al reddito dichiarato.
Commentario • 1
- 1. Vecchie condanne non giustificano confisca di polizia (Cass. 46553/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 gennaio 2019
In tema di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, non è sufficiente affermare la generica pericolosità sociale del proposto e procedere, in relazione ai beni oggetto del provvedimento ablatorio, alla sola comparazione tra il valore di essi ed i redditi dichiarati dell'interessato e dai componenti il suo nucleo familiare al tempo dei singoli acquisti, ma occorre operare analogo confronto comparativo tra il tempo di manifestazione della pericolosità e quello di acquisizione dei beni, compresi i depositi e gli investimenti mobiliari e le altre utilità nella disponibilità dell'interessato. Cassazione penale sez. I, 01/06/2016, (ud. 01/06/2016, dep. 04/11/2016), …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/04/2014, n. 17935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17935 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FIANDANESE Franco - Presidente - del 10/04/2014
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 863
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 51787/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA EL nato il [...];
avverso il decreto del 24/10/2013 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio. FATTO
1. Con decreto del 16/05/2013, il Tribunale di Torino disponeva la confisca, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, di una serie di beni immobili posseduti dal proposto TA AU per interposta persona in quanto simulatamente intestati a PE IC (convivente) e TA AM (figlia).
2. Avverso il suddetto decreto, AS AU, OP IC e AS AM, a mezzo del comune difensore avv.to Andrea Galasso, proposero appello con il quale, sostanzialmente, in specie con il primo motivo, contestavano la decisione del Tribunale, sostenendo che i beni confiscati erano, effettivamente, di proprietà delle terze intervenute OP IC e AS AM che li avevano acquistati nel corso degli anni con proventi di natura lecita.
3. La Corte di Appello, con ordinanza in data 08/08/2013, dichiarò inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse dei terzi OP IC e AS AM per difetto di una valida procura speciale.
Con successiva ordinanza del 24/10/2013, la Corte di Appello, decidendo sulla residua parte dell'impugnazione proposta nell'interesse del AS AU, confermò il decreto del Tribunale nella parte in cui aveva disposto la confisca dei beni mobili ed immobili intestati ai terzi, rilevando che "AS AU non ha alcun interesse, concreto ed attuale, a dimostrare che egli non avrebbe l'effettiva disponibilità, neppure per interposta persona, dei beni confiscati, dal momento che -proprio perché intestati a terzi - il suddetto non è legittimato a reclamarne la restituzione".
4. Avverso la suddetta ordinanza, il AS, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 24 Cost. per avere illegittimamente la Corte territoriale dichiarato la carenza di interesse ad agire del ricorrente impedendogli di "difendersi proprio laddove si è presunto che i beni intestati alla terze interessate AS AM e OP IC siano da riferire alla disponibilità del proposto in virtù di atti negoziali soggettivamente simulati e svolti per occultare la provenienza asseritamente perversa dei denari utilizzati per gli acquisti".
5. Il ricorso è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate.
Il Procuratore della Repubblica (ex art. 17, D.Lgs. cit.) promosse il procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del AS sul presupposto che i beni intestati alla convivente ed alla figlia, fossero intestati fittiziamente a costoro essendo in realtà di proprietà del suddetto proposto (art. 26, D.Lgs. cit.).
I terzi, quindi, furono chiamati ad intervenire nel procedimento ex art. 23, D.Lgs. cit., in modo da integrare il contraddittorio fra tutte le parti, e, nel costituirsi, sostennero, contrariamente all'ipotesi accusatoria, che, essi erano i reali ed effettivi proprietari dei beni a loro intestati.
Ora, di fronte all'azione proposta dal Pubblico Ministero, il proposto AS - al di là della posizione processuale assunta dai terzi intervenuti - aveva le seguenti possibilità:
a) costituirsi ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio, senza assumere alcuna iniziativa processuale rimanendo, quindi, indifferente all'esito del procedimento;
b) costituirsi ammettendo che i beni dei propri famigliari erano, in effetti, di sua proprietà in quanto intestati alla convivente e alla figlia fittiziamente, e, quindi, chiedere di svolgere tutte le difese processuali ritenute opportune: in tal caso, la sua posizione sarebbe stata di contrasto con la tesi difensiva dei terzi e, quindi, sarebbe stato pienamente legittimato a svolgere, in modo autonomo, tutte le attività processuali ritenute opportune nel proprio interesse, fra le quali dedurre prove per dimostrare di avere acquistato i beni lecitamente e che, comunque non risultavano sproporzionati al reddito dichiarato (art. 20, D.Lgs. cit.), impugnare il decreto ecc.. c) assumere una posizione di adesione alla tesi difensiva dei terzi:
è quello che fece, in concreto, il AS, il quale,
costituendosi con i propri famigliari e con lo stesso difensore, non solo non ha mai ammesso che i beni sequestrati fossero, in realtà, di sua esclusiva proprietà essendo intestati fittiziamente alla convivente e alla figlia, ma ha fatto fronte comune con costoro sostenendone le ragioni e cioè che i beni erano di loro esclusiva proprietà.
Sennonché, nell'ipotesi in cui - come quella in esame - il proposto assuma una posizione processuale meramente adesiva a quella dei terzi, la sua presenza processuale, a tutto concedere, può essere qualificata come una mera presenza ad adiuvandum dipendente esclusivamente dalla posizione del terzo, con la conseguenza che il proposto non può svolgere un'autonoma attività processuale fra cui, in primis, quella di impugnare il decreto emanato all'esito del procedimento di primo grado.
Nella suddetta fattispecie, infatti, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione proposta dal proposto - avverso il decreto di confisca di beni ritenuti fittiziamente intestati a terzi - in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta solo al terzo apparente intestatario, proprio perché solo costui, è il soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene: Cass. 6808/2010 Rv. 249499; Cass. 15474/2012 rv. 252811; Cass. 35240/2013 rv. 256265. Correttamente, quindi, la Corte di Appello, alla stregua della citata consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, ha ritenuto che il AS non avesse alcuna legittimazione ad impugnare il decreto del Tribunale.
Con il presente ricorso, il AS, pur non ammettendo ancora, espressis verbis, di essere il reale proprietario dei beni confiscati, si è doluto del fatto che la Corte territoriale non avesse allargato il thema decidendum, con ciò volendo intendere, con un linguaggio involuto, a quanto è dato capire, che, poiché il Tribunale aveva stabilito che i beni erano suoi - riconoscendo, quindi, fondata l'ipotesi accusatoria - e poiché il ricorso dei terzi era stato dichiarato inammissibile, allora egli avrebbe dovuto essere messo in grado di difendersi al fine di dimostrare che quei beni egli li aveva acquistati con denaro di lecita provenienza o comunque che non erano sproporzionati rispetto al reddito dichiarato. La doglianza, è, però, manifestamente infondata.
Le parti, infatti, devono svolgere le loro difese nel procedimento di primo grado (art. 23, comma 2, D.Lgs. cit.) dove le rispettive tesi difensive si cristallizzano, (electa una via non datur recursus ad alteram) sicché, in sede di appello (ex artt. 27 e 10, D.Lgs. cit.), possono solo dolersi della decisione di primo grado secondo la normale dialettica processuale, ma non certo mutare completamente linea difensiva sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi.
Ciò significa, quindi, che, poiché il AS, nel procedimento di primo grado aveva scelto di aderire alla tesi difensiva dei terzi, non poteva, in sede di appello, una volta che la tesi difensiva dei propri famigliari era stata disattesa dal tribunale, pretendere che fosse allargato il thema decidendum e quindi, agire processualmente, in modo del tutto autonomo come se il processo di primo grado non fosse mai avvenuto, mutando completamente sia il petitum che la causa petendi.
Pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile alla stregua dei seguenti principii di diritto:
"in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione proposta dal proposto - avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto fittiziamente intestato a terzi - in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta solo al terzo apparente intestatario, proprio perché solo costui, è il soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene";
"Il proposto che, costituendosi nel procedimento di primo grado, assuma una posizione processuale adesiva a quella del terzo intestatario del bene che affermi, contrariamente all'ipotesi accusatoria, di essere il reale intestatario dei beni, non può, nel procedimento di appello - una volta che il procedimento di primo grado si sia concluso con la confisca dei beni in quanto intestati fittiziamente ai terzi - mutare radicalmente posizione processuale e chiedere di provare di avere acquistato quei beni con proventi leciti e non sproporzionati al reddito dichiarato".
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2014