Sentenza 2 dicembre 2011
Massime • 1
In tema di reati tributari, il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, disposto per il reato di omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) è riferibile all'ammontare dell'imposta evasa, in quanto quest'ultima costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, riconducibile alla nozione di "profitto" del reato in questione. (In motivazione la Corte ha precisato che il profitto è costituito dal risparmio economico da cui consegue l'effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, di cui certamente beneficia il reo).
Commentari • 2
- 1. Fatture per operazioni inesistenti: anche l’inadempimento parziale vale come frode fiscale (Trib. Torino n. 952/22)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 novembre 2025
Quando un imprenditore o un amministratore finisce sotto indagine per fatture “inesistenti”, la frase che sento più spesso è questa: “Ma qualcosa è stato fatto… solo che non abbiamo più i documenti / il progetto è saltato / non c'è un contratto scritto”. Il problema è che, in materia di IVA e reati tributari, non basta dire che un rapporto commerciale esisteva. Se la fattura descrive prestazioni precise e “importanti”, ma poi in concreto: la prestazione non risulta eseguita (o è eseguita solo in parte); mancano tracciabilità, e-mail, contratti, consegne, file originali, prove informatiche; i documenti prodotti sono senza data certa, “non firmati”, non riconducibili al fornitore, il …
Leggi di più… - 2. Confisca del profitto nei reati tributari e nesso eziologico: i limiti della confisca “diretta” dopo la prescrizione (Cass. Pen. n. 30534/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 dicembre 2025
La pronuncia in commento affronta il tema della qualificazione della confisca come “diretta” e dei presupposti necessari affinché essa possa legittimamente colpire beni diversi da quelli esistenti al momento della consumazione del reato. Il caso trae origine da una condanna per omesso versamento IVA ex art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, successivamente dichiarata estinta per prescrizione, con permanenza tuttavia della confisca diretta del profitto. In sede esecutiva, l'imputato chiedeva la revoca della misura ablativa, deducendo la provenienza lecita delle somme oggetto di confisca e l'assenza di un collegamento causale tra tali disponibilità patrimoniali e il reato tributario. La Corte di …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2011, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 02/12/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 2104
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 24770/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IF FR LO, nato a [...] il [...];
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Napoli in data 31/3/2011;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. GAZZARA Santi;
Udita la requisitoria del sostituto Procuratore Generale, nella persona del Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso per il rigetto;
Udito il difensore del IF, avv. Assimilila Bruno, il quale ha concluso per l'accoglimento.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Roma, quale giudice del riesame, con ordinanza del 31 marzo 2011, rigettava l'appello proposto nell'interesse di FF FR LO avverso l'ordinanza con la quale, il 5 gennaio 2011, il Tribunale di quella città aveva respinto l'istanza di revoca del sequestro preventivo per equivalente, disposto su conti correnti, polizze assicurative e quote sociali in ordine ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, di cui il predetto era indagato in concorso con altri.
Avverso tale pronuncia il FF proponeva ricorso per cassazione con i seguenti motivi: - violazione della L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143 e art. 322 ter c.p., asserendo che i contenuti di tale ultima disposizione devono ritenersi operanti, secondo il tenore letterale della L. n. 244 del 2007, solo "in quanto applicabili", rendendo così necessaria una valutazione, da parte dell'interprete, della compatibilità ontologica tra il reato tributario e l'art. 322 ter c.p., che prevede la confisca per equivalente del "prezzo" o del
"profitto" del reato, concetti entro i quali, tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte, non può essere ricondotto il semplice "risparmio di imposta" conseguente alla commissione dell'illecito contestato.
- violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 2 per la carenza assoluta di motivazione che connotava il provvedimento impugnato che conteneva esclusivamente un richiamo al precedente provvedimento del G.I.P. con affermazioni apodittiche prive di qualsivoglia valutazione in ordine ai contenuti del provvedimento. Non erano state inoltre tenute in debita considerazione le allegazioni difensive relative ai diversi fatti oggetto di imputazione provvisoria.
Insisteva, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati.
La argomentazione motivazionale, adottata dal Tribunale, si rivela del tutto logica e corretta.
Occorre, preliminarmente, ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la decisione del Tribunale in sede di appello del rigetto di una istanza di revoca di sequestro preventivo deve ritenersi vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo (Sez. 6, n. 15855, 2 aprile 2004; Sez. 3 n. 3376, 14 febbraio 1995), con la conseguenza che la sua cognizione non può estendersi al di là dei limiti segnati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto a quello di applicazione della misura cautelare.
Ne consegue che il Tribunale non è tenuto a riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, ma solo a stabilire se l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca sia immune da violazione di legge ed incensurabile sotto il profilo della completezza e logicità della motivazione (Sez. 3 n. 3376, 14 febbraio 1995, cit). In altre parole, la diversità di presupposti, funzioni e limiti che contraddistingue il riesame dall'appello impedisce la deduzione, con tale ultimo mezzo di motivi che avrebbero dovuto essere proposti col riesame, tanto nel caso in cui il procedimento del riesame non abbia avuto successo per l'istante, quanto nel caso in cui non sia stato neppure proposto, poiché l'esaurirsi di una fase procedimentale determina preclusioni endoprocessuali rigide (Sez. 3, 1708, 16 gennaio 2003) pur sussistendo l'obbligo per il giudice di esaminare quella parte della decisione impugnata che, quantunque non attinta dai motivi di gravame, è così intimamente connessa con i punti oggetto di censura, da rendere logicamente impossibile una loro considerazione isolata (Sez. 6, n. 10846, 14 marzo 2007; Sez. 3 n. 3482, 14 novembre 1996). Così delimitato l'ambito di operatività del procedimento incidentale previsto dall'art. 322 bis c.p.p., occorre osservare che, nella fattispecie, risulta dal provvedimento impugnato che l'appello proposto dall'odierno ricorrente riguardava: il richiamo del G.I.P. alla preclusione processuale del cd. giudicato cautelare, l'inesistenza di indizi attinenti alle ipotesi di reato contestate, mentre, con riferimento ai singoli capi dell'imputazione, venivano avanzate specifiche deduzioni in fatto. Aggiungeva il decidente che nell'atto di appello veniva altresì premesso che la riconducibilità dei reati ipotizzati al FF e l'aspetto della proporzionalità del valore dei beni in sequestro e l'entità del profitto del reato. Ciò posto, appare di tutte evidenza che le argomentazioni poste con la prima censura sono attinenti ad aspetti che non hanno formato oggetto di esame da parte del giudice della cautela;
nonostante ciò, ne risulta palese la infondatezza.
Questa Corte ha già avuto modo di evidenziare che, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente, può essere disposto tanto per il prezzo quanto per il profitto del reato, poiché l'integrale rinvio alle "disposizioni di cui all'art. 322ter c.p.", contenuto nella L. n. 244 del 2007, art.1, comma 143, consente di affermare che, con riferimento ai reati tributari, trova applicazione non solo il primo ma anche il secondo comma della norma codicistica (Sez. 3, n. 35807, 6 ottobre 2010; n. 25890, 7 luglio 2010). Sulle nozioni di "profitto" e "prezzo" del reato deve richiamarsi l'attenta disaminata operata dalle Sezioni Unite di questa Corte (SS.UU. n. 38691, 6 ottobre 2009). In tale pronuncia si è precisato che le nozioni di "prezzo" e di "profitto" del reato sono nettamente distinte in relazione al trattamento fattone dall'art. 240 c.p. e devono ritenersi presupposte nella loro diversa valenza tecnica dall'art. 322ter c.p.. Con particolare riferimento alla nozione di "profitto del reato" viene poi ricordata l'assenza di definizioni nelle varie disposizioni normative e la conseguente necessità di colmare in via interpretativa, già evidenziata in altra pronuncia (SS.UU. n. 26654, 2 luglio 2008), che richiamava consolidate affermazioni giurisprudenziali sulla predetta nozione con riferimento all'art. 240 c.p., secondo le quali "il profitto a cui fa riferimento l'art. 240 c.p., comma 1, deve essere identificato col vantaggio economico ricavato in via immediata e diretta dal reato e si contrappone al "prodotto" e al "prezzo" del reato. Il prodotto è il risultato empirico dell'illecito, cioè le cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato;
il prezzo va individuato nel compenso dato o promesso ad una determinata persona, come corrispettivo dell'esecuzione dell'illecito". Si aggiungeva, poi, che all'espressione "vantaggio economico" non deve attribuirsi il significato di "utile netto" o di "reddito", bensì quello di "beneficio aggiunto di tipo patrimoniale" (SS.UU. n. 29951 e 29952, 9 luglio 2004), ricordando che altro principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità (ribadito da SS.UU. n. 26654/2008, cit. e ricordato anche in ricorso) è che "...il profitto del reato presuppone l'accertamento della sua diretta derivazione causale dalla condotta dell'agente. Il parametro della pertinenzialità al reato del profitto rappresenta l'effettivo criterio selettivo di ciò che può essere confiscato a tale titolo: occorre cioè una correlazione diretta del profitto con il reato ed una stretta affinità con l'oggetto di questo, escludendosi qualsiasi estensione indiscriminata o dilatazione indefinita ad ogni e qualsiasi vantaggio patrimoniale, che possa comunque scaturire, pur in difetto di un nesso diretto di causalità, dall'illecito (v. SS.UU. n. 920, 19 gennaio 2004)". Ciò posto, appare inconfutabile che, in ordine al reato di omessa dichiarazione ai fini di evasione della imposta sui redditi, l'ammontare della imposta evasa costituisce un indubbio vantaggio patrimoniale, direttamente derivante dalla condotta illecita e, come tale, certamente riconducibile alla nozione di "profitto del reato", come delineata dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte, allorché concretatosi, sostanzialmente, in un risparmio economico da cui consegue, comunque, la effettiva sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, dei quali direttamente beneficia l'autore.
Del pari manifestamente infondata è la seconda censura. Lo stesso ricorrente ha ricordato che è consentito il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell'art. 322bis c.p.p. esclusivamente per violazione di legge.
Sul punto si sono espresse anche le Sezioni Unite di questa Corte le quali, richiamando la giurisprudenza costante, hanno ricordato che "...il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento" (SS. UU. n. 25932, 26 giugno 2008. Conf. Sez. 5, n. 43068, 11 settembre 2009). Ciò posto, deve rilevarsi che la motivazione del provvedimento impugnato, per quanto sintetica, non presenta comunque vizi così radicali quali quelli indicati dalla decisione in precedenza richiamata e l'iter logico giuridico seguito dal Tribunale risulta illustrato in modo esaustivo entro i limiti di cognizione attribuiti dalla giurisprudenza in precedenza richiamata e di quelli individuati dallo stesso giudice con riferimento alla riproposizione di questioni già in precedenza sollevate e decise con altra pronuncia non impugnata nei termini.
A conclusioni analoghe deve infine pervenirsi con riferimento alla motivazione riguardante le doglianze prospettate con riferimento alle singole imputazioni che fornisce, anche in questo caso, un complessivo corpo argomentativo del tutto adeguato a giustificare la decisione adottata.
Il provvedimento impugnato appare dunque, per le ragioni dianzi esposte, del tutto immune da censure.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1.000,00 tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2012