Sentenza 15 dicembre 1992
Massime • 2
In tema di confisca, il "prezzo" del reato, oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 cod. pen., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato, mentre il "provento" dello stesso è invece riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano "il prodotto o il profitto del reato", contenuta nel primo comma del suddetto art. 240.
Con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall'art. 445 cod. proc. pen.. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, previsto dall'art. 720 cod. pen., la cassazione ha escluso che con la sentenza di patteggiamento potesse farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur prevista come obbligatoria nel caso di condanna per il detto reato dal successivo art. 722, sul rilievo che il denaro non costituiva il "prezzo" del reato e, dunque, non rientrava tra le cose oggetto di confisca obbligatoria a mente del secondo comma dell'art. 240 cod. pen.).
Commentari • 3
- 1. La confisca del denaro nei reati tributari Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018Vito Di Nicola · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Alcune riflessioni sulla natura della confisca del denaro nei reati tributari di Vito Di Nicola Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018 Sommario: 1. Breve premessa. 2. La ratio decidendi. 3. Rapido excursus sulla nozione di profitto confiscabile secondo i dicta delle Sezioni Unite Penali. 4. L'attuale stato dell'arte nella giurisprudenza di legittimità. 5. Futuri scenari e conclusioni. 1. Breve premessa. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa – per la lucidità dell'analisi articolata su un tema che registra, nonostante reiterati interventi delle Sezioni Unite, posizioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità – offre lo spunto per svolgere …
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Alcune riflessioni sulla natura della confisca del denaro nei reati tributari di Vito Di Nicola Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018 Sommario: 1. Breve premessa. 2. La ratio decidendi. 3. Rapido excursus sulla nozione di profitto confiscabile secondo i dicta delle Sezioni Unite Penali. 4. L'attuale stato dell'arte nella giurisprudenza di legittimità. 5. Futuri scenari e conclusioni. 1. Breve premessa. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Siracusa – per la lucidità dell'analisi articolata su un tema che registra, nonostante reiterati interventi delle Sezioni Unite, posizioni contrastanti in seno alla giurisprudenza di merito e di legittimità – offre lo spunto per svolgere …
Leggi di più… - 3. Reati di truffa: è ammessa la confisca ''per equivalente''Accesso limitatoFilippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1992, n. 1811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1811 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 1992 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: SENTENZA
Dott. Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presid. N. 19
1.Dott Aldo VESSIA Consigliere
2. " Piero AL " REGISTRO GENERALE
3. " Bruno SATTA FLORES rel. " N. 4621/92
4. " CO SI "
5. " AL CI "
6. " PA LA AV "
7. " IE EI NT "
8. " IO TT "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da;
SS CO, nato a [...] l'[...]. avverso la sentenza emessa, l'11 dicembre 1991, dal Pretore di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Bruno SATTA FLORES;
Udito il Pubblico Ministero in persona dell'Avvocato Generale dott. Giovanni GAZZARA che ha concluso per a.s.r. della sentenza impugnata nella parte concernente la confisca.
OSSERVA LA CORTE1. - Con la sentenza indicata in epigrafe, a IS CO, imputato del reato previsto dall'art. 720 C.P. (per esser stato sorpreso in una casa da gioco clandestina, intento a praticare giochi d'azzardo), è stata applicata, a norma dell'art.444 C.P.P., la pena richiesta dalle parti.
"Ex officio", è stata, peraltro, ordinata anche la confisca del denaro sequestrato, a norma degli art. 722, 240 C.P., "trattandosi di provento del reato".
2. - Con unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata viene censurata per illegittimità della detta confisca (violazione e falsa applicazione degli art. 444 e 445 C.P.P., in relazione all'art. 240 C.P.), deducendosi, in concreto, che la confisca delle cose che costituiscono il provento del reato (indipendentemente dal fatto che, nella specie, nulla provava che il denaro sequestrato fosse provento del reato di gioco d'azzardo e non, viceversa, il residuo di altra, maggior, somma posseduta all'inizio del gioco) non è prevista dall'art. 240, secondo comma, del codice penale: e non può, pertanto, esser disposta con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 cit..
3. - Con ordinanza del 14 settembre 1992, la terza sezione penale di questa Corte, designata per la decisione del ricorso, dopo aver rilevato che "la confisca del provento del reato, generalmente prevista come facoltativa dall'art. 240, primo comma, C.P., è, invece, specificamente prevista come obbligatoria dall'art. 722 C.P., per cui il giudice non può esimersi dall'applicarla senza violare la norma di diritto penale sostanziale", ha rimesso la decisione del ricorso a queste sezioni unite, data l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale concretantesi, da un lato (Cass., sezione terza, 20 giugno 1990, n. 1909, ric. Ranzi;
id 25 gennaio 1992, n. 3774, ric. Fresia), nella affermazione che con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 può esser disposta la confisca solo delle cose previste dall'art. 240, secondo comma, C.P. e, dall'altro (Cass., sezione prima, 27 gennaio 1992, n. 4764, ric. Ravizza;
id. 9 dicembre 1991, ric. Secchi), che con la sentenza stessa può, viceversa, esser disposta la confisca tutte le volte che questa, da qualsiasi norma dell'ordinamento giuridico (e perciò non solo dal capoverso dell'art. 240 C.P.), sia prevista come obbligatoria. Ed a sostegno di tale, ultima, tesi, è stato aggiunto, con l'ordinanza citata, che il legislatore ha, invero, disposto espressamente (con il diciannovesimo comma dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991) che la confisca obbligatoria, prevista dall'art.301 D.P.R. n. 43 del 1973, per i reati di contrabbando, va ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti:
in tal modo riconoscendo che anche nel giudizio speciale devesi applicare la confisca, anche al di fuori della ipotesi di cui all'art. 240, capov., n. 2, C.P., ove trattisi di ipotesi di confisca obbligatoria prevista nelle leggi speciali o nello stesso codice penale (ad. es., art. 722 C.P.). 4. - Tutto ciò premesso, rileva il collegio che, come è noto, l'art. 445 del codice di rito penale dispone che la sentenza, con cui si applica la pena richiesta dalle parti, "non comporta" la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l'applicazione di pene accessorie né l'applicazione di misure di sicurezza: "fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo del codice penale".
E poiché tale norma dell'art. 240 prevede la confisca solo delle cose che costituiscono il "prezzo" del reato e delle cose intrinsecamente criminose, è evidente, con riferimento alla sentenza impugnata, che estranea alla norma dell'art. 445 è la confisca delle cose che costituiscono il "provento" del reato.
In particolare, la dizione "provento del reato", adottata con la sentenza impugnata, non può essere confusa con quella di "prezzo del reato": che concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato (per tutte, Cass., sez. quarta, 22 novembre 1989, Martino e altri). Il concetto, invece, di "provento" è riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano "il prodotto o il profitto del reato". Ma tale previsione è contenuta nel primo comma dell'art. 240, non nel secondo. Con la conseguenza che, con la sentenza emessa a norma dell'art. 444, non è possibile, ex art. 445 C.P.P., disporre la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato: qualunque sia il termine adoperato per indicare tali cose. Ed anche, perciò, se vengono indicate come provento del reato.
5. - In realtà, peraltro, la confisca del denaro in questione avrebbe dovuto esser ricondotta, non alla qualificazione giuridica adottata con la sentenza impugnata, e perciò alla disciplina dell'art. 240, ma a quella dell'art. 722 C.P.: che, per i reati di giuoco d'azzardo, prevede "sempre" la confisca del denaro "esposto nel giuoco". E poiché tale ipotesi non è riconducibile al concetto di prodotto o profitto del reato (e fondate sono, sul punto, le osservazioni del ricorrente), né, (tanto meno) al concetto di "prezzo" del reato, né (ovviamente) da una intrinseca criminosità del denaro (a corso legale) esposto nel giuoco, è evidente che la norma dell'art. 722 concerne una ipotesi di confisca diversa, ed autonoma, rispetto a quelle elencate nell'art. 240: in particolare, rispetto a quelle del secondo comma dell'art. 240 C.P., richiamato dall'art. 445 C.P.P.. 6. - La tesi (cui fa riferimento l'ordinanza citata della terza sezione penale) secondo cui, poiché il secondo comma dell'art. 240 concerne ipotesi di confisca obbligatoria, la norma dell'art. 445 deve intendersi riferita, non solo alla ipotesi del detto capoverso dell'art. 240, ma a tutte le ipotesi di confisca obbligatoria, da qualunque norma previste (e, quindi, anche dall'art. 722 C.P.), ritiene la Corte che non può essere condivisa.
7. - In primo luogo, va rilevato, per quel che concerne l'esame testuale della norma dell'art. 445, che questa fa riferimento alla confisca "nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma del codice penale". La circostanza che il detto secondo comma concerne ipotesi di confisca obbligatoria non ha rilievo normativo nella formulazione dell'art. 445 del codice di rito e, tanto meno, rilievo normativo generale.
La norma dell'art. 445 non è formulata con riferimento al detto carattere obbligatorio, né, tanto meno, tale carattere obbligatorio è posto come elemento indicativo, caratterizzante, in via generale, la possibilità della confisca (anche, perciò, nei casi in cui sia prevista, con tal caratteristica, da norme diverse dal capoverso dell'art. 240 del codice penale); ma espressamente, e perciò, tassativamente, il riferimento concerne solo la norma del detto capoverso e le ipotesi, quindi, di confisca, da questo capoverso, e solo da questo capoverso, previste.
8. - L'esame sistematico, della norma dell'art. 445 conferma tali rilievi.
L'art. 445, infatti, è compreso tra le norme che disciplinano il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti. E tale rito è caratterizzato, come è noto, da una parte, da tale richiesta, dalla volontaria sottoposizione alla pena, da parte dell'imputato (che rinuncia, in tal modo al dibattimento e alla facoltà di contestare l'accusa) e, dall'altra, da una serie di norme (cosiddette "premiali") poste in essere dal legislatore alla evidente finalità, coerentemente perseguita, di dar luogo ad un concreto interesse dell'imputato a formulare la detta richiesta:
sì da favorire il più largo ricorso possibile al detto rito speciale.
9. - Tale rito, invero, oltre alla riduzione della pena da applicare (art. 444, 1 comma), impedisce che il giudice decida (art. 444, 2 comma), sulla domanda eventualmente proposta dalla parte civile. La sentenza con cui si applica la pena richiesta non ha efficacia alcuna nei giudizi civili o amministrativi (art. 445, 1 comma);
l'imputato non è condannato al pagamento delle spese processuali (art. 445, 1 comma); alla sentenza consegue l'estinzione del reato e di ogni effetto penale, secondo la disciplina dell'art. 445, 2 comma, e l'applicazione della pena non è di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (art. 445, 2 comma). Senza che occorra la espressa concessione del beneficio di cui all'art. 175 C.P., della sentenza stessa non è fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta delle parti (art. 689 C.P.P.). Con la sentenza suddetta non possono, infine, applicarsi pene accessorie o misure di sicurezza, "fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma 2 del codice penale". Anzi, tale ultimo divieto è sorretto dalla formulazione secondo cui la sentenza in questione "non comporta" pene accessorie o misure di sicurezza.
In tale prospettazione, la misura di sicurezza patrimoniale della confisca (nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma) si pone, quindi, come eccezione - e così è espressamente indicata dal legislatore - alla detta, fondamentale, incompatibilità. Ed è evidente che, in riferimento ad una norma posta come eccezione ad un divieto - anzi, ad una incompatibilità -, non è consentita una interpretazione che estenda l'eccezione al di là del limite normativo esplicitamente fissato dal legislatore. Non è consentito, in particolare, con riferimento alla fattispecie, ampliare, in via interpretativa, l'eccezione, sì da ricomprendere in essa ipotesi (di confisca), previste da norme speciali, rispetto alla disciplina, generale, dell'art. 240, capoverso, cui è limitata, espressamente, l'eccezione all'incompatibilità.
10. - La norma formulata con il diciannovesimo comma dell'art. 11 della legge n. 413 del 1991 (richiamata con l'ordinanza citata della terza sezione penale) conforta, ulteriormente, le dette conclusioni. Il fatto che il legislatore, a breve distanza di tempo dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, e perciò della innovatrice norma dell'art. 445, abbia ritenuto necessario disporre che la confisca delle cose prevista, obbligatoriamente, dall'art.301 D.P.R. n. 43 del 1973 sui reati di contrabbando, va ordinata anche con la sentenza emessa a norma dell'art. 444, implica, inequivocamente, che la previsione normativa, ed eccezionale, dell'art. 445 si riferisce solo, testualmente, alle ipotesi dell'art. 240, capov. Non a tutti i casi di confisca obbligatoria. E con una, sostanziale, interpretazione autentica, il legislatore ha così riconosciuto che senza la specifica, e speciale, norma della legge citata del 1991, non sarebbe stato possibile, con la sentenza di "patteggiamento", disporre la confisca, pur prevista come obbligatoria, dal D.P.R. del 1973 sui reati di contrabbando. 11. - In definitiva, quindi, con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 C.P.P., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma del codice penale, o nei casi ai quali il legislatore abbia espressamente esteso la disciplina dettata sul punto (in via d'eccezione), dall'art. 445.
12. - In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va, perciò, annullata senza rinvio per quel che concerne il provvedimento di confisca.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al provvedimento di confisca.
Così deciso, in Roma, il 15 dicembre 1992.