Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1992, n. 1811
CASS
Sentenza 15 dicembre 1992

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In tema di confisca, il "prezzo" del reato, oggetto di confisca obbligatoria ai sensi del secondo comma dell'art. 240 cod. pen., concerne le cose date o promesse per indurre l'agente a commettere il reato, mentre il "provento" dello stesso è invece riconducibile alla previsione normativa della confisca delle cose che siano "il prodotto o il profitto del reato", contenuta nel primo comma del suddetto art. 240.

Con la sentenza emessa a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., la misura di sicurezza patrimoniale della confisca può essere ordinata non in ogni ipotesi in cui la confisca sia prevista come obbligatoria da una qualche norma, ma solo nei casi previsti dall'art. 240, secondo comma, cod. pen. o in quelli ai quali il legislatore abbia esteso la disciplina dettata sul punto (in via di eccezione) dall'art. 445 cod. proc. pen.. (Nella specie, in cui veniva in rilievo il reato di partecipazione a giuochi d'azzardo, previsto dall'art. 720 cod. pen., la cassazione ha escluso che con la sentenza di patteggiamento potesse farsi luogo alla confisca del denaro sequestrato, pur prevista come obbligatoria nel caso di condanna per il detto reato dal successivo art. 722, sul rilievo che il denaro non costituiva il "prezzo" del reato e, dunque, non rientrava tra le cose oggetto di confisca obbligatoria a mente del secondo comma dell'art. 240 cod. pen.).

Commentari3

  • 1La confisca del denaro nei reati tributari Nota a Trib. Siracusa ord. 17/10-30/10/2018
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  • 3Reati di truffa: è ammessa la confisca ''per equivalente''Accesso limitato
    Filippo Di Camillo · https://www.altalex.com/ · 11 gennaio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 15/12/1992, n. 1811
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1811
Data del deposito : 15 dicembre 1992

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