Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 6203
CASS
Sentenza 11 maggio 1993

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Nel caso in cui il G.I.P., richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex artt. 129 e 459, comma terzo, cod. proc. pen., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma secondo dell'art. 568 stesso codice.

Il pubblico ministero ha "interesse" a proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato. Pure in tal caso l'interesse all'impugnazione deve però presentare i caratteri della concretezza e della attualità. Peraltro, dovendosi ravvisare l'esistenza del requisito della concretezza anche quando il gravame è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, deve appunto ritenersi sussistere l'interesse in questione qualora con l'impugnazione il pubblico ministero miri a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 legge 15 dicembre 1990 n. 386 (concernente la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) non è necessario il protesto, essendo sufficiente soltanto il mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista al momento della presentazione entro il termine utile, stabilito dall'art. 32 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. Il menzionato atto o un suo equipollente serve esclusivamente a far accertare il mancato pagamento ad effetti giuridici diversi dalla integrazione del delitto "de quo".

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 6203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6203
Data del deposito : 11 maggio 1993

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