Sentenza 11 maggio 1993
Massime • 3
Nel caso in cui il G.I.P., richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna, proceda invece al proscioglimento dell'imputato ex artt. 129 e 459, comma terzo, cod. proc. pen., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso per cassazione, ai sensi del disposto del comma secondo dell'art. 568 stesso codice.
Il pubblico ministero ha "interesse" a proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato. Pure in tal caso l'interesse all'impugnazione deve però presentare i caratteri della concretezza e della attualità. Peraltro, dovendosi ravvisare l'esistenza del requisito della concretezza anche quando il gravame è diretto a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purché da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, deve appunto ritenersi sussistere l'interesse in questione qualora con l'impugnazione il pubblico ministero miri a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi ascrivibili ad errori del giudice.
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 2 legge 15 dicembre 1990 n. 386 (concernente la nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) non è necessario il protesto, essendo sufficiente soltanto il mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista al momento della presentazione entro il termine utile, stabilito dall'art. 32 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. Il menzionato atto o un suo equipollente serve esclusivamente a far accertare il mancato pagamento ad effetti giuridici diversi dalla integrazione del delitto "de quo".
Commentari • 11
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È interessante la lettura della recente decisione delle Sezioni unite in materia di impugnazione della sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice delle indagini preliminari, a norma dell'art. 469, comma 3, c.p.p., quando non ritiene accoglibile la richiesta di decreto penale di condanna avanzata dal pubblico ministero. In realtà nessuno dei principi enunciati appare innovativo. E tuttavia la fattispecie sottoposta a giudizio è stata occasione per ripercorrere alcuni punti essenziali della giurisprudenza di legittimità nella materia delle impugnazioni. Anzitutto la questione controversa. Nonostante alcune episodiche voci di segno contrario, è stato ribadito l'assunto già due …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 11/05/1993, n. 6203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6203 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1993 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1.Dott.ZUCCONI GALLI FONSECA Ferdinando Presidente
2.Dott.VESSIA Aldo Consigliere
3.Dott.CALLÀ Piero Consigliere
4.Dott.DELLA PENNA Brunello Consigliere
5.Dott.VALENTE Vincenzo Consigliere
6.Dott.FOSCARINI Bruno Consigliere
7.Dott.LOSAPIO Mauro Domenico Consigliere
8.Dott.LATTANZI Giorgio Consigliere
9.Dott.MORGIGNI Antonio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal:
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo;
contro
AM EP, n. Canicattì 21 luglio 1951;
avverso la sentenza 16 giugno 1992 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Antonio Morgigni;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale S. Suraci, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al G.i.p..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 2 maggio 1991 il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Agrigento richiedeva decreto penale di condanna di TO IU alla pena di lire centomila di multa in ordine al reato di emissione di assegno a vuoto (art. 116 R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736). Con sentenza camerale in data 8 maggio 1991 il G.i.p. della predetta Pretura assolveva lo stesso, ai sensi dell'art. 459 cod.proc.pen., perchè il fatto non costituisce reato, in quanto non risultava che l'assegno fosse stato oggetto di protesto o di verbale di constatazione o di altro atto equipollente.
Su gravame del Procuratore Generale, il 16 giugno 1992 la Corte d'Appello di Palermo condannava l'TO alla pena di lire duecentomila di multa.
Ricorre il Procuratore Generale, deducendo che la Corte d'Appello non aveva il potere di decidere nel merito, in quanto aveva privato l'imputato dei vantaggi connessi con il procedimento per decreto e della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento;
avrebbe dovuto invece limitarsi ad annullare la sentenza del primo giudice, rimettendo gli atti al medesimo per l'ulteriore corso.
Secondo il ricorrente, in mancanza di espressa disposizione, la sentenza di proscioglimento - emessa dal giudice, che non abbia accolto la richiesta di decreto penale - è impugnabile con lo stesso mezzo e nei medesimi limiti, previsti dall'art. 428 cod.proc.pen. per la sentenza di non luogo a procedere, pronunciata, ex art. 425 cod.proc.pen., dal giudice al termine dell'udienza preliminare.
Entrambe le pronunce costituirebbero applicazione dell'art. 129 cod.proc.pen. anteriormente alla fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, anche se sotto un profilo di diritto diverso da quello prospettato.
I) INTERESSE AL RICORSO.
Va innanzi tutto esaminato il problema, attinente all'interesse ad impugnare, che si potrebbe ritenere insussistente, sia perchè il ricorrente lamenta la violazione di una norma di diritto formale prescritta a pena di nullità assoluta, ma diretta a tutelare la posizione processuale dell'imputato, sia perchè il Pubblico Ministero avrebbe attualmente una più marcata fisionomia di "parte". L'orientamento innanzi evidenziato è erroneo.
Il ruolo del Pubblico Ministero nel vigente codice di procedura ha subito indubbie modificazioni, ma non è stato tuttavia snaturato o totalmente trasformato rispetto a quello disciplinato dal rito abrogato;
né poteva esserlo in considerazione della collocazione particolare a lui riservata dalla Costituzione.
Egli agisce esclusivamente nell'intento di garantire l'osservanza della legge (in tal senso Corte Cost. 26 marzo 1993, n. 111). Nel vigente codice d'altronde è a lui imposto dall'art. 358 di svolgere anche "accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini". Può inoltre proporre gravame "quali che siano state le conclusioni del rappresentante" (art. 570 cod.proc.pen.) dell'ufficio e non subisce alcuna limitazione normativa al potere di impugnazione (prevista invece per l'imputato dall'art. 593 cod.proc.pen.). Le previsioni normative innanzi esposte dimostrano che la posizione del pubblico ministero è tutt'affatto particolare e che l'interesse perseguito non può essere assimilato a quello delle altre parti, né inquadrato negli stessi schemi.
Può pertanto proporre impugnazione, al fine di ottenere la esatta applicazione della legge, anche se a favore dell'imputato. È certo che l'interesse deve presentare i caratteri della concretezza ed attualità, qualunque sia il soggetto. Tale concretezza sussiste anche quando l'impugnazione sia volta esclusivamente a lamentare una violazione astratta di una norma di diritto formale, purchè da essa derivi un reale pregiudizio dei diritti, che si intendono tutelare attraverso il raggiungimento di un risultato non soltanto teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole. Consegue che esiste l'interesse, qualora si miri a non far ricadere sull'imputato effetti dannosi, ascrivibili ad errori del giudice: nella specie per assurdo la sentenza di proscioglimento ha inciso negativamente, perchè l'TO ha perso un grado di giudizio;
è stato condannato a pena maggiore di quella invocata dal Procuratore della Repubblica nella richiesta di decreto;
non ha potuto avvalersi di eventuali riti alternativi e beneficiare delle conseguenti riduzioni di pena.
II) IMPUGNAZIONE IMPROPONIBILE.
a) Stato del contrasto:
Il contrasto sorge, perchè il codice non prevede espressamente il rimedio esperibile avverso la sentenza di proscioglimento pronunziata dal G.i.p. ex art. 129 cod.proc.pen., quando non ritenga di accogliere la richiesta di decreto.
Le soluzioni finora accolte sono due, che però non sono appaganti. Secondo ambedue le tesi, il gravame proponibile sarebbe quello ordinario ai sensi dell'art. 568 cod.proc.pen. Un primo orientamento (Cass., sez. V, 13 ottobre 1992, ric. P.M. in proc. Calderaro) sostiene che l'appello comporterebbe la piena devoluzione al giudice di secondo grado, che dovrebbe trattenere il giudizio e decidere nel merito.
Un successivo indirizzo (Cass., sez. V, 19 ottobre 1992, P.M. in proc. Milano e sez.V 21 ottobre 1992, P.M. in proc. Palumbo - mass. 192563) ha invece affermato che il giudice di secondo grado, non avendo poteri più ampi di quello di primo grado (art. 597 comma 2 , lett. a cod.proc.pen.: Sez. Un. 6 novembre 1992, Martin), non può
emettere pronuncia di condanna, né decreto penale, provvedimento collegato alla competenza funzionale ed inderogabile del G.i.p., e non può neppure disporre il giudizio o restituire gli atti al P.M., soluzioni non previste normativamente e non annoverabili tra le statuizioni tipiche disciplinate per il giudizio di secondo grado, ma può soltanto annullare la sentenza del G.i.p. e trasmettere a lui gli atti, affinché, a sua volta, emetta il decreto di condanna o restituisca gli atti al P.M.
b) Critica:
La sentenza in esame non può essere appellata secondo le regole generali fissate dagli artt. 593 e 594 del codice.
L'art. 594 stabilisce che "nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari . . . possono appellare il procuratore generale . . .". Occorre allora stabilire se quello in considerazione sia un "caso consentito". Esso non è tale per due ordini di ragioni.
Innanzi tutto nei procedimenti speciali è prevista per ciascuno dei riti una specifica disciplina delle impugnazioni (art. 443, 448, secondo comma, 452, 458 cod.proc.pen.), mancante per la previsione di cui all'art. 459, comma 3 . Inoltre, non è possibile introdurre il giudizio d'appello, poiché in caso di fondatezza del medesimo non si può dar luogo ad una delibazione di merito per le insuperabili controindicazioni sopra evidenziate ed anche per la situazione di profonda disparità che si verrebbe a creare tra imputati di contravvenzioni soltanto ricorribili ed imputati di delitti o contravvenzioni appellabili: per i primi attraverso il ricorso per cassazione si otterrebbe l'annullamento della decisione del G.i.p. ed il ripristino della situazione pregressa;
per i secondi invece si potrebbero avere direttamente pronunce di condanna con la perdita di un grado di giudizio e dei benefici connessi. Né si può adottare la seconda delle soluzioni accolte nella precedente giurisprudenza, poiché l'annullamento non appartiene ai poteri tipici del giudice d'appello, che, al di fuori dei casi di declaratoria di nullità di cui all'art. 604 del codice (l'annullamento con riferimento alle misure cautelari può essere disposto dal tribunale in virtù di specifiche norme), può soltanto confermare o riformare la sentenza impugnata (art. 605 cod.proc.pen.). c) Ricorso per cassazione:
Va infine esclusa anche l'applicabilità dell'art. 428 cod.proc.pen., che regola le impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere, emessa dal giudice dell'udienza preliminare, al termine della medesima ai sensi dell'art. 425 del codice. Nel caso in esame infatti manca la stessa udienza e non vi è alcun contraddittorio tra le parti;
osta poi il principio di tassatività dei mezzi di gravame, ribadito nel vigente codice al primo comma dell'art. 568. V'è poi da rilevare che, pure a volere seguire la interpretazione contrastata, ci si scontrerebbe nuovamente con le difficoltà innanzi esposte circa l'esito del giudizio di secondo grado.
Non rimane quindi altra soluzione, che applicare il secondo comma dell'art. 568 cit., in virtù del quale le sentenze, quando non siano altrimenti impugnabili, sono soggette a ricorso per cassazione. Nella specie, la sentenza della Corte d'Appello va annullata senza rinvio. L'originario appello, proposto dal procuratore generale va convertito in ricorso, essendo stata dedotta violazione degli artt. 32 e 116 citato R.D. n. 1736 del 1933. III) IRRILEVANZA DEL PROTESTO.
La violazione sussiste, poiché il protesto e l'atto equipollente non costituiscono né una condizione di punibilità, né un requisito strutturale del reato di cui all'art. 2 della legge 15 dicembre 1990 n. 386. Detta norma richiede soltanto il mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista al momento della presentazione entro il limite utile, stabilito dall'art. 32 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736. Il menzionato protesto è un atto successivo del pubblico ufficiale e serve a far accertare il mancato pagamento ad effetti giuridici diversi dalla integrazione del delitto de quo. Né a diversa soluzione si perveniva ai sensi della citata legge n. 1736 del 1933, poiché era sufficiente per la configurabilità
della ipotesi tipica l'emissione dell'assegno senza esistenza della provvista, non rientrando il protesto nell'elemento oggettivo della fattispecie.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e, qualificato l'appello proposto dal Procuratore Generale di Palermo come ricorso per cassazione, annulla la sentenza del G.i.p. presso la Pretura di Agrigento con rinvio alla stessa Pretura per nuovo esame. Così deciso in Roma l'undici maggio 1993.