Sentenza 13 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche il giudice, alla luce dei criteri di determinazione della pena di cui all'art. 133 cod. pen., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi, e, pertanto, a maggior ragione può tener conto dei reati estinti.
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- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano il 14 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18 gennaio 2016, con la quale Ben Brahim Oissem era stato riconosciuto responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto 2 grammi di hashish (contenente principio attivo pari a 0,28 grammi da cui sono ricavabili 11 dosi) a Mohamed Mohamad Khalaf El Sayed Islam, fatto commesso il 16 ottobre 2015, e, conseguentemente, condannato l'imputato alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. 2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, …
Leggi di più… - 2. La non punibilità per particolare tenuità del fatto (pag. 2)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 marzo 2024
SOMMARIO: 1. Premessa. 2. I profili sostanziali. Abitualità del comportamento illecito e reato continuato. 3. Altre ipotesi in tema di abitualità della condotta. 4. Abitualità e precedenti di polizia. 5. Incidenza delle condotte poste in essere successivamente al fatto reato sulla declaratoria di non punibilità in esame. 6. I profili processuali. Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e procedimento di archiviazione. 7. Archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. ed insuscettibilità di iscrizione nel casellario giudiziale. 8. Decreto di citazione a giudizio e diritti della persona offesa. 9. Questioni in tema di riti speciali: in particolare, il procedimento per decreto ed …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 19 marzo 2019
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano il 14 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 18 gennaio 2016, con la quale Ben Brahim Oissem era stato riconosciuto responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere ceduto 2 grammi di hashish (contenente principio attivo pari a 0,28 grammi da cui sono ricavabili 11 dosi) a Mohamed Mohamad Khalaf El Sayed Islam, fatto commesso il 16 ottobre 2015, e, conseguentemente, condannato l'imputato alla pena stimata di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. 2. Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, …
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- 5. Precedenti denunce e tenuità del fatto (Cass. 51526/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 febbraio 2019
La mera presenza di denunzie nei confronti dell'imputato o di precedenti di polizia, di cui si ignora l'esito, non può, di per sé, costituire elemento ostativo al riconoscimento dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; il giudice, quindi, ove risultino in atti denunzie o precedenti di polizia, ove sollecitato dalla difesa o anche di ufficio, deve verificare l'esito di tali segnalazioni, per trarne l'esistenza di eventuali concreti elementi fattuali che dimostrino, in ipotesi, la abitualità del comportamento dell'imputato. Le denunzie ed i precedenti di polizia, sono mere ipotesi, prospettazioni unilaterali, cioè, tutte da verificare, e che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/06/2013, n. 39473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39473 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 13/06/2013
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1859
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA F. - rel. Consigliere - N. 45531/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA PP N. IL 15/02/1969;
avverso la sentenza n. 5316/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 27/09/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LIGNOLA FERDINANDO;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dott. MAZZOTTA Gabriele, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
per il ricorrente è presente l'avv. PECORA Carlo Massimo, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 settembre 2012 la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Milano, in data 9 aprile 2009, con la quale RN IU era condannato, all'esito di rito abbreviato, alla pena di giustizia per violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose e minaccia (così riqualificando l'originaria contestazione di tentata violenza privata), in danno di IE UL, sua ex convivente.
2. Contro la decisione della Corte d'appello di Milano propone ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore, avv. Pecora Carlo M., affidato a sei motivi:
2.1 Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B ed E, in relazione all'art. 192 c.p.p., poiché
l'affermazione di responsabilità è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, portatrice di interesse antagonista a quello dell'imputato, la cui attendibilità è stata fortemente messa in discussione in altro procedimento che vedeva l'imputato accusato di maltrattamenti in famiglia in danno della IE;
in tale altro procedimento, la cui sentenza irrevocabile è stata acquisita dalla Corte territoriale, la teste è stata sentita nel contraddittorio delle parti, rivelando la sua inattendibilità. b) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione all'art.187 c.p.p. e art. 192, commi 1 e 2, poiché i giudici di merito hanno malamente interpretato le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria Applauso, che ha riferito di aver visto alcuni segni sulla porta dell'abitazione della IE, ma non ha certo confermato l'assunto della teste, secondo cui l'imputato avrebbe "buttato giù" la porta con calci e pugni;
c) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, in relazione all'art.192 c.p.p., commi 1 e 2, quanto alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulla porta, desunta apoditticamente dalle parole del teste Applauso;
d) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. C, in relazione all'art.649 c.p.p., poiché i fatti contestati nel presente procedimento erano stati già giudicati con sentenza definitiva n. 2217 del 7 giugno 2011 della Corte d'appello di Milano, di assoluzione dall'accusa di maltrattamenti;
e) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. E, in relazione all'art. 62 bis c.p., in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti penali, dei quali non poteva tenersi conto per effetto del buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali risultante dal certificato penale;
f) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B, in relazione alla L. n.354 del 1975, art. 47, comma 12, con riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva, per la quale non è stato applicato un aumento di pena, ma che non è stata formalmente disapplicata;
anche rispetto a tale effetto penale doveva ritenersi preclusivo il buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali risultante dal certificato penale dell'imputato. Difetto di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi vanno rigettati per le ragioni di seguito esposte.
1.1 I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, poiché non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito in ordine alla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova o circa la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2^, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Resta infatti esclusa, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Ciò vale sia per la censura di inattendibilità della teste IE, sia per la censura di cattiva interpretazione del contenuto della deposizione del teste Applauso.
Peraltro la ulteriore deduzione di inattendibilità della teste IE, alla luce della sentenza della Corte d'appello 2217 del 7 giugno 2011, prodotta nel giudizio ai fini della eventuale rilevazione di un bis in idem, rappresenta censura nuova, non proposta con i motivi di appello e dunque inammissibile, perché in contrasto con l'orientamento costante di questa Corte (Sez. 3^, n. 21920 del 16/05/2012, Hajmohamed, Rv. 252773) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall'art. 609 c.p.p., comma 1, il quale ribadisce in forma esplicita un principio già enucleabile dal sistema, e cioè la commisurazione della cognizione di detto giudice ai motivi di ricorso proposti. Detti motivi - contrassegnati dall'inderogabile "indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto" che sorreggono ogni atto d'impugnazione (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) - sono funzionali alla delimitazione dell'oggetto della decisione impugnata ed all'indicazione delle relative questioni, con modalità specifiche al ricorso per cassazione.
La disposizione in esame deve infatti essere letta in correlazione con quella dell'art. 606 c.p.p., comma 3, nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in cassazione di qualsiasi questione non prospettata in appello, e, come rileva la più recente dottrina, costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento, in sede di cassazione, del provvedimento impugnato, in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello: in questo caso, infatti è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito della verifica giurisdizionale.
2. Il terzo motivo di ricorso, relativo alla motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 614, comma 3, è infondato. La Corte ha desunto la violenza sulle cose (la porta dell'abitazione) dalle parole del Carabiniere Applauso, intervenuto sul posto, che ha riferito di aver visto e fotografato dei segni sulla porta e che l'utilizzo della forza gli era stato confermato dalla IE e dal figlio maggiore. Tale motivazione, ritenuta illogica dal ricorrente, poiché la vittima aveva parlato di "sfondamento" della porta e sull'oggetto non si rinvenivano nemmeno segni di effrazione, è da ritenere invece immune da vizi, perché l'apprezzamento dell'entità dei danni costituisce valutazione di merito, insindacabile in questa sede, mentre l'esistenza di veri e propri "segni di effrazione" si desume dalle parole del teste Applauso (pagina 2 della sentenza di primo grado, che integra quella di appello, in presenza di c.d. "doppia conforme", secondo il costante insegnamento di questa Corte, formando un unico complesso corpo argomentativo Sez. 1^, n. 8868 del 26/06/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2^, n. 5606 del 10/01/2007, Conversa, Rv. 236181). 3 Quanto al quarto motivo, si osserva come la violazione del ne bis in idem, da un lato, non possa essere esaminata dalla Corte di cassazione, coinvolgendo l'esame di documenti e fatti non ammissibili avanti il giudice di legittimità e, d'altra parte, l'impugnata sentenza abbia logicamente motivato anche su tale punto. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (Sez. 5^, n. 9825 del 10/01/2013, Di Martino, Rv. 255219) la valutazione della fondatezza della censura di bis in idem presuppone un accertamento in fatto non consentito in sede di legittimità.
Invero, il divieto del bis in idem stabilito dall'art. 649 c.p.p., postula una preclusione derivante dalla coesistenza di procedimenti iniziati per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e presuppone la produzione innanzi al Giudice di merito degli atti necessari per l'accertamento dell'identità del fatto. Tanto non può essere effettuato dinanzi alla Corte di Cassazione, perché è precluso al Giudice di legittimità l'accertamento del fatto e la parte non può produrre documenti concernenti elementi fattuali, la cui valutazione è rimessa esclusivamente al Giudice di merito. Il Collegio è consapevole del diverso indirizzo giurisprudenziale che, in dichiarato contrasto con la predominante giurisprudenza dianzi citata, ha affermato la possibilità di accertamento della violazione del ne bis in idem avanti i Giudici di legittimità in quanto espressione di una violazione di una regola di diritto, di cui all'art. 649 c.p.p., purché la verifica in fatto della identità dei giudicati sia resa evidente dalle contestazioni (Sez. 1^, Sentenza n. 26827 del 05/05/2011, Santoro, Rv. 250796). Nella specie, però, la Corte territoriale ha già compiuto, su espressa doglianza dell'appellante, il chiesto accertamento (v. pagina 15 della motivazione) ed ha escluso la sussistenza della dedotta violazione con riferimento alla evidenziata decisione, per cui nessuna violazione di legge e, a maggior ragione, nessuna omissione di motivazione ovvero di valutazione di una prova decisiva risultano esistenti nella specie.
4. Il quinto motivo ed il sesto motivo, relativi al diniego delle attenuanti generiche ed all'affermazione della recidiva, possono essere affrontati congiuntamente, poiché in entrambi il ricorrente lamenta che il giudice ha tenuto conto, al fine di escludere le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p., ed al fine di affermare la sussistenza della recidiva, di condanne per le quali era intervenuta estinzione della pena e degli effetti penali, in seguito al buon esito dell'affidamento in prova ai servizi sociali.
4.2 Quanto alle attenuanti generiche, secondo l'insegnamento di questa Corte, il riconoscimento e il connesso giudizio di bilanciamento con le aggravanti, è una statuizione che l'ordinamento rimette alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Sez. 3^, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia e altro, Rv. 238851). Nel caso di specie la Corte d'Appello ha motivato la propria decisione facendo riferimento ai plurimi precedenti penali, ma il ricorrente deduce il vizio di motivazione mancante e contraddittoria, poiché, a norma della L. n. 354 del 1975, art. 47, comma 12, essendo intervenuta l'ordinanza dell'11 novembre 2003 del Tribunale di sorveglianza di Brescia, con la quale è stato dichiarato l'esito positivo del periodo di prova, e conseguentemente l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna, di tali precedenti il giudice non poteva tener conto.
L'argomento non coglie nel segno, poiché tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., che costituisce la norma di riferimento per il giudice nell'apprezzamento delle generiche, ci sono i precedenti penali e giudiziari, ma più in generale è ricompresa la condotta e la vita del reo, antecedenti al reato, espressione nella quale sicuramente rientrano le condanne dichiarate estinte dal Tribunale di sorveglianza.
Del resto è pacifico che legittimamente il giudice, tra gli elementi di valutazione che può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. o di determinazione della pena, indicati dall'art. 133 c.p., può considerare i precedenti giudiziari, ancorché non definitivi (conf. Sez. 5^, ord. n. 3540 del 5/7/1999, D'Alessio, Rv 214477; Sez. 2^, n. 18189 del 05/05/2010, Vaglietti e altri, Rv. 247469, a proposito del diniego della sospensione condizionale della pena), per cui a maggior ragione potrà tener conto dei reati dichiarati estinti.
4.2 Quanto alla recidiva, pur dovendosi dare atto di una presa di posizione, da parte delle Sezioni Unite, nel senso invocato in ricorso (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano, Rv. 251688: L'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva), va registrato il difetto di interesse del ricorrente (e dunque l'inammissibilità del motivo, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4), perché il giudice di primo grado non ha riconosciuto l'esistenza della recidiva.
Nella sentenza di primo grado non vi è alcuna pronunzia sulla recidiva dal momento che la pena è stata inflitta senza considerarla;
si deve qu.nd. concludere che la recidiva, implicitamente, sia stata esclusa e su tale punto la sentenza è divenuta irrevocabile (con riferimento alla rilevanza dell'omessa pronuncia, nel senso di implicita esclusione, rispetto al computo della prescrizione, cfr. Sez. 2^, n. 2090 del 10/01/2012, Nigro, Rv. 251776).
5. in conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2013