Sentenza 15 marzo 2017
Massime • 1
Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione, è utilizzabile, non solo per l'applicazione di una misura cautelare, ma anche ai fini del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/03/2017, n. 19200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19200 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2017 |
Testo completo
19200-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 15/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 967/2017 SILVIO AMORESANO - Presidente - REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N.47059/2015 LUCA RAMACCI ALDO ACETO AN LIBERATI ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC PE nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/01/2015 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/03/2017, la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI Udito il Procuratore Generale in persona del PIETRO GAETA che ha concluso per il rigetto del ricorso SC inammissibilità degli altri ricorsi Gullins Alberto Memine d. Udit i difensor Avv.; F l our. Serafi Dostituzione Surch сел Giuseppe нетияd 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 30/1/2015 ha parzialmente riformato la decisione emessa il 30/6/2009 dal Tribunale di quella città ed appellata, tra gli altri, da Giuseppe SC, Giuseppe TA ed LO RD, riconoscendo al SC ed al RD le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena loro originariamente inflitta, essendo stati riconosciuti responsabili del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 309\90 in relazione ad episodi di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti riferibili alle tabelle I e III di cui all'art. 14 del medesimo d.P.R. (fatti avvenuti in Messina negli anni 2003 e 2004, nelle date indicate nei singoli capi di imputazione). Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Giuseppe SC, chiamato a rispondere di due episodi di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente di quantità e qualità imprecisate, ma comunque riconducibile alle tabelle I e III, accertati entrambi il 6/1/2004, deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rilevando che la Corte territoriale si sarebbe limitata a ribadire quanto affermato dal giudice di primo grado, valorizzando in maniera del tutto illogica i contenuti delle conversazioni intercettate, le quali avrebbero effettivamente riguardato l'attività di commercio di cavalli, attività nella quale entrambi gli interlocutori sarebbero inseriti, senza spiegare le ragioni per le quali tale tesi, prospettata dalla difesa, non sarebbe stata plausibile, sicché mancherebbe la prova della responsabilità dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.
2.1. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto quale cessione di って 1 stupefacenti rientranti nelle tabelle I e III sulla base della notevole entità del prezzo pagato, senza però confrontarsi con la tesi difensiva, secondo la quale, la persona che avrebbe ceduto lo stupefacente avrebbe fatto commercio anche di marijuana, come emergerebbe dalla sentenza di primo grado. I giudici del gravame avrebbero quindi dovuto applicare le più favorevoli disposizioni relative alle sostanze indicate nelle tabelle II e IV.
3. Giuseppe TA deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il Tribunale, con riferimento all'imputazione di cui al capo 40 della rubrica, avrebbe modificato la data del commesso reato, con palese violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza e conseguente lesione del diritto di difesa.
3.1. Con un secondo motivo di ricorso lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione di intercettazioni ambientali non autorizzate, quali avrebbero dovuto ritenersi quelle effettuate mentre l'interlocutore del ricorrente componeva il suo numero, a differenza di quelle telefoniche, uniche oggetto di preventiva autorizzazione da parte del giudice.
3.2. Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che i giudici del merito avrebbero ritenuto significativi, ai fini dell'affermazione di responsabilità, i contenuti delle conversazioni intercettate, in quanto la rilevata genericità del linguaggio utilizzato avrebbe dovuto, in assenza di prove ulteriori, condurre ad una pronuncia assolutoria.
3.3. Con un quarto motivo di ricorso deduce, ancora una volta, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309190, considerata la modesta quantità dello stupefacente e lo stato di incensuratezza dell'imputato.
3.4. Analoghe censure svolge, infine, nel quinto motivo di ricorso, in relazione al 2 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
4. LO RD deduce, con un primo motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe acriticamente aderito alle argomentazioni sviluppate dal primo giudice per ciò che riguarda i contenuti delle intercettazioni captate e l'affermazione di responsabilità dell'imputato, il quale, in ragione delle dichiarazioni confessorie del cognato, che si era attribuito la responsabilità della detenzione dello stupefacente, rinvenuto in un locale di proprietà dell'imputato, avrebbe dovuto ritenersi mero connivente e non anche concorrente nel reato.
4.1. Con un secondo motivo di ricorso lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309190, fondato sulla base del solo dato ponderale della droga, in difetto di ogni valutazione di carattere qualitativo. Tutti insistono, pertanto, per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Tutti i ricorsi sono inammissibili, perché basati su motivi manifestamente infondati e sostanzialmente ripetitivi delle censure sviluppate con gli atti di appello ed adeguatamente verificate dalla Corte territoriale.
2. Va osservato, con riferimento alla posizione di Giuseppe SC, che lo stesso lamenta, nel primo motivo di ricorso, come anche fanno gli altri ricorrenti, che la Corte del merito si sarebbe limitata a ribadire acriticamente quanto affermato nella sentenza di primo grado. Tale assunto è del tutto destituito di fondamento, in quanto i giudici del gravame hanno preliminarmente dato atto della piena condivisione dei contenuti della sentenza appellata, ricordando come, a fronte della mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e risolte dal primo giudice, oppure حمد 3 generiche, superflue o inesistenti, sia possibile la motivazione per relationem. Si tratta di considerazioni del tutto corrette e rispondenti ai principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa questa Corte, la quale ha precisato, in un primo tempo, come non sia necessario, per il giudice d'appello, esaminare nuovamente le questioni genericamente formulate nei motivi di gravame e sulle quali si sia già soffermato il giudice di prime cure, con argomentazioni esatte e prive di vizi logici, quando le censure mosse alla sentenza di primo grado non contengano elementi nuovi rispetto a quelli già esaminati e disattesi (Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri e altri, Rv. 257056Sez. 4, n. 38824 del 17/9/2008, Raso, Rv. 241062; Sez. 6, n. 31080 del 14/6/2004, Cerrone, Rv. 229299; Sez. 5, n. 7572 del 22/4/1999, Maffeis, Rv. 213643 ed altre prec. conf.). E' dunque consentito al giudice di appello uniformarsi, tanto per la ratio decidendi, quanto per gli elementi di prova, agli stessi argomenti valorizzati dal primo giudice, specie se la loro consistenza probatoria sia così prevalente e assorbente da rendere superflua ogni ulteriore considerazione (Sez. 5, n. 39080 del 23/9/2003, Fabrizi, Rv. 226230; Sez. 5, n. 3751 del 15/2/2000, Re, Rv. 215722). In tale circostanza, ciò che si richiede al giudice del gravame è, in definitiva, una valutazione critica delle argomentazioni poste a sostegno dell'appello, all'esito della quale risulti l'infondatezza dei motivi di doglianza (cfr. Sez. 4, n. 16886 del 20/1/2004, Rinero, Rv. 227942). Tali argomentazioni sono state ulteriormente ribadite, osservando che la conformità tra l'analisi e la valutazione degli elementi di prova posti a sostegno delle rispettive pronunce nelle sentenze di primo e secondo grado determina una saldatura della struttura motivazionale della sentenza di appello con quella del primo giudice tale da formare un unico, complessivo corpo argomentativo (Sez. 6, n. 6221 del 20/4/2005 (dep. 2006), Aglieri, Rv. 233082). L'individuazione dei limiti di legittimità della motivazione per relationem trova un ulteriore punto fermo nell'obbligo del giudice d'appello di argomentare sulla fallacia, inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione in presenza di specifiche censure dell'appellante sulle soluzioni adottate dal giudice di primo grado, poiché il mero richiamo in termini apodittici o ripetitivi alla prima pronuncia o こ って 4 la semplice reiezione delle censure predette determina un evidente vizio di motivazione (Sez. 2, n. 30838 del 19/3/2013, Autieri, Rv. 257056, cit.; Sez. 6, n. 17912 del 7/3/2013, Adduci, Rv. 255392; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102; Sez. 6, n. 28411 del 13/11/2012 (dep. 2013), Santapaola, Rv. 256435; Sez. 3,n. 24252 del 13/5/2010, O., Rv. 247287; Sez. 6, n. 12148 del 12/2/2009, Giustino, Rv. 242811; Sez. 4, n. 38824\2008 cit.; Sez. 6, n. 35346 del 12/6/2008, Bonarrigo, Rv. 241188; Sez. 6 n. 6221\06 cit.).
3. Date tali premesse, si osserva che, nel caso di specie, il giudice dell'appello, diversamente da quanto affermato in ricorso, non si è limitato ad un acritico richiamo della pronuncia di primo grado, poiché ha chiaramente evidenziato di aver assunto le proprie determinazioni alla luce dell'indirizzo interpretativo formulato dalla giurisprudenza richiamata, rilevando che le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contenevano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e dallo stesso disattesi. In particolare, per ciò che concerne i contenuti delle conversazioni telefoniche aventi asseritamente ad oggetto la vendita di un cavallo, la Corte territoriale li ha nuovamente analizzati alla luce delle rinnovate censure dell'appellante, specificando nel dettaglio le ragioni per le quali le argomentazioni sviluppate dal primo giudice erano ritenute pienamente convincenti. In particolare, i giudici del gravame hanno dato puntualmente atto dei contenuti, rilevandone l'incoerenza risultante dalla loro interpretazione letterale ed i diversi risultati ai quali conduce, invece, una valutazione coordinata, non mancando di analizzare singolarmente le diverse soluzioni interpretative offerte dalla difesa, indicando nel dettaglio le ragioni per le quali le stesse dovevano ritenersi non fondate. Sul punto, dunque, la sentenza risulta basata su argomentazioni giuridicamente corrette ed assistita da motivazione più che adeguata, della quale, peraltro, il ricorrente tiene conto solo in parte nel ribadire la propria versione dei fatti.
4. Parimenti corretta ed adeguata risulta la motivazione in relazione alla 5 questione prospettata con il secondo motivo di ricorso, avendo la Corte territoriale specificato di aver ricavato la convinzione che l'accordo per la cessione di stupefacente intercorso tra il ricorrente e tale RO LO avesse ad oggetto una sostanza ricompresa nel novero delle c.d. droghe pesanti dal fatto che quest'ultimo era dedito al traffico di eroina e cocaina ed era stabilmente inserito, quale promotore ed organizzatore, nell'ambito di un'associazione criminale, nonché dal prezzo concordato per la fornitura, risultante dalle conversazioni intercettate, compatibile con l'acquisto di tali sostanze, il cui prezzo è notoriamente superiore rispetto a quello delle droghe c.d. leggere. A fronte di tali considerazioni, implicitamente reiettive della diversa tesi prospettata dalla difesa, il ricorrente si limita a riproporre pedissequamente la sua versione dei fatti, ritenendo determinante, a fronte di tali articolate considerazioni, il fatto che detto LO avrebbe, in due occasioni, commerciato in marijuana, limitandosi ad affermare, sulla base di tale assunto, la illogicità della motivazione della sentenza impugnata, di fatto insussistente.
5. Per ciò che riguarda, invece, la posizione di Giuseppe TA, rileva il Collegio che la infondatezza della questione prospettata con il primo motivo di ricorso risulta di macroscopica evidenza. Anche in questo caso il ricorrente ribadisce quanto sostenuto con l'atto di appello, senza tenere conto, se non in minima parte, delle argomentazioni svolte dai giudici del gravame.
6. Occorre rilevare, con riferimento alla dedotta violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, fondato, nel caso in esame, sulla diversità della data del commesso reato rilevata nel giudizio di merito, che questa Corte ha già avuto modo di precisare, in generale, come la modifica in udienza del capo di imputazione, consistente nella diversa indicazione della data del commesso reato, non costituisca modifica dell'imputazione, rilevante ex art. 516 cod. proc. pen., allorché non comporti alcun significativo cambiamento della contestazione, la quale resta immutata nei suoi tratti essenziali, così da non incidere sulla possibilità di 고 6 individuazione del fatto da parte dell'imputato e sul conseguente esercizio del diritto di difesa (Sez. 5, n. 4175 del 7/10/2014 (dep.2015), Califano, Rv. 26284401. V. anche Sez. 5, n. 10196 del 31/1/2013, Mannino, Rv. 25465801; Sez. 5, n. 44974 del 4/10/2012, Agostini, Rv. 25378101; Sez. 1, n. 19334 del 15/4/2009, Cavalera, Rv. 24377601; Sez. 5, n. 28853 del 14/4/2004 Migliardo, Rv. 22870501 ed altre prec. conf.).
7. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha posto chiaramente in evidenza il fatto che la rilevata diversità della data del commesso reato non ha concretamente comportato una reale compromissione dei diritti difensivi. In particolare, osservano i giudici dell'appello non soltanto che le intercettazioni dalle quali potevano desumersi i dati essenziali del fatto contestato erano in atti a disposizione dell'imputato, che ne aveva preso cognizione, ma anche della circostanza che dell'errore nell'indicazione della data si era già dato atto nell'ordinanza di custodia cautelare (pagg. 178-180) e che il G.I.P. aveva posto a fondamento della misura l'intercettazione, correttamente indicata nella richiesta del Pubblico Ministero, con la data esatta. La Corte di appello ha, dunque, del tutto correttamente escluso la sussistenza di una lesione del diritto di difesa con motivazione del tutto coerente e logica a fronte della quale il ricorrente si è limitato a ribadire le proprie censure, senza confrontarsi con quanto specificato dai giudici dell'appello per confutarne la fondatezza.
8. Anche il secondo motivo di ricorso si caratterizza per non tenere in alcuna considerazione quanto affermato nella sentenza impugnata, risolvendosi nella mera riproposizione delle doglianze formulate con l'atto di appello. I giudici del gravame hanno infatti correttamente richiamato la giurisprudenza di questa Corte, ricordando come si sia affermato che, nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", sono utilizzabili le registrazioni dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione telefonica (Sez. 6, n. 5497 7 del 19/12/2013 (dep. 2014), D'LO e altri, Rv. 25879901; Sez. 4, n. 7677 del 13/1/2010, Rungi e altri, Rv. 24684901; Sez. 2, n. 4442 del 16/12/2008 (dep. 2009), Celmeta e altri, Rv. 24404401; Sez. 4, n. 15840 del 13/2/2007, Imparato, Rv. 23660401; Sez. 6, n. 982 del 18/3/1998, Marono G, Rv. 21178001 ed altre prec. conf.). Si tratta di un principio che il Collegio condivide e dal quale non intende discostarsi, di cui la Corte territoriale ha fatto buon uso, restando quindi immune dalla censure formulate in ricorso.
9. Parimenti manifestamente infondato risulta il terzo motivo di ricorso, avendo i giudici del gravame proceduto ad una complessiva disamina dei contenuti delle conversazioni intercettate, dando atto della circostanza che le contrarie deduzioni difensive si basavano su una valutazione frammentata dei colloqui, mentre la loro considerazione globale evidenziava chiaramente, considerata anche la genericità dei termini e le cautele adottate, la natura illecita degli accordi tra gli interlocutori. Il ricorrente propone, in questa sede di legittimità, una propria lettura critica dei contenuti delle intercettazioni, finalizzata a confutare le conclusioni della Corte di appello, che tuttavia non può trovare accoglimento, avendo questa Corte ripetutamente affermato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito e si sottrae al giudizio di legittimità se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715. Conf. Sez. 3, n. 35593 del 17/5/2016, Folino, Rv. 26765001 V. anche Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258164; Sez. 2, n. 35181 del 22/5/2013, Vecchio e altri, Rv. 257784; Sez. 6, n. 11794 del 11/2/2013, Melfi, Rv. 254439; Sez. 6, n. 17619 del 8/1/2008, Gionta e altri, Rv. 239724; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007 (dep. 2008), Sitzia e altri, Rv. 239636; Sez. 4, n. 117 del 28/10/2005, (dep.2006), Caruso, Rv. 232626; Sez. 5, n. 3643 del 14/7/1997, Ingrosso P, Rv. 209620). 10. Anche il quarto motivo di ricorso, che si caratterizza anche per la sua 8 genericità e si risolve nella prospettazione di argomentazioni meramente assertive, risulta del tutto infondato. Va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia, in passato, evidenziato che l'attenuante di cui al quinto comma dell'articolo 73 d.P.R. 309\90 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/6/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911; conf. Sez. 6, n. 39977 del 19/9/2013, Tayb, Rv. 256610; Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011 (dep. 2012), P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 4, n. 43399 del 12/11/2010, Serrapede, Rv. 248947). Si è pervenuti a conclusioni analoghe anche dopo le modifiche normative intervenute ad opera dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.10, che hanno trasformato la fattispecie circostanziale di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309\90 in ipotesi autonoma di reato (Sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263651; Sez. 3, n. 27064 del 19/3/2014, P.G. in proc. Fontana, Rv. 259664). Nel caso in esame la Corte di appello ha escluso la sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309190 in considerazione della natura della sostanza ceduta, rientrante tra le c.d. droghe pesanti ed il quantitativo della stessa, pari a 30 grammi. Si tratta di argomentazioni del tutto sufficienti e rispettose dei ricordati principi giurisprudenziali. 11. A conclusioni analoghe deve pervenirsi anche con riferimento al quinto motivo di ricorso, connotato anch'esso da estrema genericità, osservando come la sentenza impugnata abbia ritenuto determinante, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, la presenza di precedenti specifici in capo all'imputato, ritenuti sintomatici di una dedizione al traffico illecito di stupefacenti. Z 9 Tale affermazione si pone in linea con la giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ripetutamente affermato come debba ritenersi che, a fini della valutazione in merito al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque, rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità, neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; Sez. 6, Sentenza n. 7707 del 4/12/2003 (dep. 2004), Anaclerio, Rv. 229768). 12. Per ciò che riguarda, infine, la posizione di LO RD, occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che lo stesso si sostanzia nella mera prospettazione della propria versione dei fatti, non valutabile in questa sede di legittimità, a fronte di una motivazione sul punto che non si espone ad alcuna censura. La Corte territoriale, dando preventivamente atto del fatto che le doglianze mosse con l'atto di appello altro non erano se non la mera riproposizione delle questioni già dedotte innanzi al giudice di primo grado e da questi debitamente affrontate, ha posto l'accento sui dati fattuali ritenuti determinanti per l'affermazione di responsabilità dell'imputato, facendo rilevare, in particolare, come la droga sia stata rinvenuta in un locale nella disponibilità del ricorrente, del quale egli aveva le chiavi, evidenziando le ragioni per le quali le dichiarazioni confessorie del cognato, il quale si era attribuito la responsabilità esclusiva della detenzione, non potevano ritenersi credibili. Osservano i giudici del gravame come risulti inverosimile il fatto che, dopo aver nascosto la droga nel locale, le chiavi dello stesso fossero state restituite all'imputato, privandosi così della disponibilità dello stupefacente e correndo il Z 10 rischio che lo stesso potesse essere rinvenuto, considerando anche che al locale accedevano non solo il RD, ma anche i suoi familiari. Conseguentemente, la Corte territoriale ha escluso la plausibilità della tesi secondo la quale lo stupefacente sarebbe stato collocato nel locale all'insaputa dell'imputato, evidenziando il concreto apporto causale offerto ponendo a disposizione del cognato i locali ove lo stupefacente veniva custodito e le cointeressenze illecite emergenti dalle conversazioni telefoniche intercettate. 13. Per ciò che concerne, da ultimo, il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309\90, di cui tratta il secondo motivo di ricorso, va richiamato quanto già osservato sul tema in precedenza, rilevando come il riferimento, da parte dei giudici del merito, al dato qualitativo e quantitativo, trattandosi, nella fattispecie di 39 grammi di eroina, sia del tutto sufficiente a giustificare il diniego. 14. I ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 2.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 (duemila) ciascuno in favore della Cassa delle ammende Così deciso in data 15.3.2017 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Dott.. Luca RAMACCI) /(Dott.. Silvio AMORESANO) func DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 21 APR 2017 IL CANCELLIERE Luana Mariani