Sentenza 16 dicembre 2008
Massime • 1
Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, è utilizzabile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2008, n. 4442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4442 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 16/12/2008
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1732
Dott. RENZO Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POLICHETTI Renato - Consigliere - N. 2427/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. LM IR:
2. OL EP;
3. IN MI;
4. OR US;
5. TI RT;
6. DI IA;
7. SA NO;
8. RC RE;
9. GN LB;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Renzo Michele;
Sentito il Pubblico Ministero, sost. Proc. Gen. Dott. FEBBRARO US, che ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi di ET, OL, IN, ND,
AR, RC e IN e il rigetto dei ricorsi OR e OS.
Sentito il difensore di fiducia degli imputati OR, OS e IN, avv. Scalvi IA del Foro di Brescia, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi dei propri assistiti. La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il 29 novembre 2007 la Corte d'Appello di Brescia condannava tutti gli odierni ricorrenti a pene detentive per più reati di cessione di sostanze stupefacenti;
inoltre, OR US, ND IA e OS RT venivano condannati anche per il delitto associativo di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74. Per sette dei dieci ricorrenti (ET, OL, IN, IN, AR, RC e IN) la sentenza di condanna veniva pronunciata ai sensi degli allora vigenti art. 599 c.p.p., comma 4, e art. 602 c.p.p., comma 2.
I ricorrenti deducono i motivi appresso sintetizzati. OL: pur avendo concordato la pena ai sensi dell'abrogato art.602 c.p.p., comma 2, lamenta egualmente la mancata considerazione dei motivi d'appello inerenti al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'eccessività dell'aumento applicato a titolo di continuazione.
AR: lamenta la violazione dell'art. 129 c.p.p., per l'omessa motivazione in ordine all'inesistenza di cause di non punibilità.
ET, IN, ND: non propongono alcun motivo di ricorso, dichiarando espressamente che la sua proposizione mira esclusivamente a ritardare il passaggio in giudicato della sentenza di condanna. RC: lamenta la violazione dell'art. 129 c.p.p. per omessa motivazione sull'insussistenza di cause di non punibilità, la mancata trattazione del motivo d'appello relativo all'attenuante di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, e, infine, la violazione del divieto di reformatio in pejus poiché la Corte d'Appello lo ha definito in motivazione "recidivo reiterato infraquinquennale", benché il giudizio di primo grado si fosse concluso senza applicazione della recidiva, peraltro regolarmente contestata.
IN: lamenta l'insufficiente motivazione in ordine all'insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., e spiega che la sua responsabilità penale, alla stregua degli elementi raccolti nelle indagini e nel giudizio, "pur ad una attenta analisi, non appaiono così significative".
OR e OS: lamentano violazione di legge, in particolare dell'art. 271 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3, per la ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche assunte con impianti esterni alla Procura della Repubblica malgrado l'insufficiente motivazione dei decreti d'urgenza del P.M. e dei provvedimenti autorizzativi del G.I.P. sul punto specifico. Vengono specificamente indicati i 6 decreti del P.M. dei quali si eccepisce l'invalidità (n. 716/04, 735/04, 752/04, 765/04, 773/04 e 779/04), ma solo quattro di essi vengono allegati al ricorso.
I ricorrenti lamentano poi ulteriore violazione di legge per la ritenuta utilizzabilità delle conversazioni attribuite alle voci di sottofondo rispetto alle conversazioni intercettate sull'utenza del OS.
Con un secondo motivo si censura l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata non solo per l'uso illegittimo delle conversazioni telefoniche da ritenersi inutilizzabili, ma anche per le chiavi interpretative del linguaggio criptico degli imputati adottate dalla Corte Territoriale, che in taluni casi apparivano distoniche e logicamente non coerenti con la realtà processuale. Infine, il OR e il OS denunciano l'insufficienza della motivazione con riferimento alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonché con riferimento alla ritenuta ricorrenza dell'aggravante del numero dei concorrenti D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ex art. 73, comma 6. Con ordinanza dettata in udienza si è provveduto alla separazione della posizione del IN, difeso d'ufficio e non raggiunto dalla notifica dell'avviso per l'udienza odierna.
L'inammissibilità dei ricorsi CE, IN e ND, affatto privi di qualsiasi motivo, è data per scontata dagli stessi ricorrenti.
Egualmente inammissibili per manifesta infondatezza sono i ricorsi degli imputati OL, AR, IN. Essi hanno concordato la pena in appello con rinuncia ad ogni altro motivo di ricorso e tutti lamentano insufficienza di motivazione in ordine all'inesistenza di cause di non punibilità da dichiararsi ex art.129 c.p.p.. Tutti espongono il motivo senza accompagnarlo alla specificazione della causa di non punibilità che doveva in ipotesi esser dichiarata e senza ulteriori chiarimenti sull'evidenza processuale di tale ipotetica causa. Deve quindi richiamarsi il noto indirizzo giurisprudenziale secondo cui "nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599 c.p.p., comma 4), la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 129 c.p.p., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato (Cass. Sez. 5, sent. n. 211 dep. il 5 gennaio 2005). Devono essere invece esaminati nel merito i ricorsi degli imputati OR e OS.
I decreti d'intercettazione d'urgenza emessi dal P.M. non sono affetti da vizi che comportino l'inutilizzabilità delle conversazioni captate in base a ciascuno di essi. Va premesso che la motivazione sui requisiti d'urgenza e sull'insufficienza degli impianti prevista dall'art. 268 c.p.p., comma 3, non deve essere necessariamente contenuta nel testo del decreto che dispone l'intercettazione, bastando che essa sia presente in un atto che sia anteriore all'inizio delle operazioni e che sia inoltre ostensibile alla parte, almeno nel momento in cui quest'ultima può compiere attività difensive nelle quali siano coinvolte le questioni relative alla legittimità delle intercettazioni (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 42792 dep. il 28 novembre 2001). Il rispetto di questa regola garantisce da un lato l'effettività del contraddittorio e dall'altro la preesistenza dei presupposti di legge rispetto alle operazioni disposte dal P.M..
I sei decreti dei quali i ricorrenti deducono le carenze non sono perciò l'unica fonte dalla quale percepire la motivazione delle deroga ex art. 268 c.p.p.; ed infatti la considerazione complessiva degli atti relativi alle intercettazioni disposte con quei decreti dimostra che il P.M. ha dato conto delle sue ragioni con sufficiente ampiezza. Relativamente ai presupposti di eccezionale urgenza, che la giurisprudenza di questa Corte ritiene apprendibili anche implicitamente dal contesto processuale (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 15396 dep. l'11 aprile 2008) il P.M. ha esposto in ogni decreto la premessa di fatto che rendeva indispensabile e indilazionabile il compimento dell'atto, evidenziandone la necessità rispetto alla prevenzione e cognizione di condotte criminose la cui commissione era prevedibile ad horas. A nulla rileva che nei decreti (rectius, in quattro dei sei coinvolti nell'eccezione dei ricorrenti) non si ponga un'esplicita relazione tra l'urgenza descritta e la deroga all'art.268 c.p.p., poiché la connessione logica tra le due situazioni emerge con chiarezza dal complesso degli atti con i quali il P.M. ha dato attuazione alle operazioni. La richiesta della Polizia Giudiziaria di procedere all'ascolto presso gli uffici della Questura trova riscontro, oltre che nella nota esplicativa della stessa P.G., nell'autorizzazione del P.M. al noleggio degli impianti tecnici necessari alla postazione d'ascolto. In quell'atto è altresì contenuta la motivazione, pure prevista dall'art. 268 c.p.p., sulla insufficienza o inidoneità degli impianti tecnici in dotazione alla Procura della Repubblica. Correttamente i ricorrenti sottolineano che la giurisprudenza di questa Corte ritiene carente la motivazione sull'insufficienza o inidoneità degli impianti che si limiti a riprodurre la formula della legge (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 30347 dep. il 26 luglio 2007), poiché essa rappresenta solo un giudizio conclusivo e non è capace di esplicare le ragioni concrete che rendono gli impianti dell'ufficio concretamente inadatti alla bisogna. Ora, benché la motivazione adottata dal P.M. nell'atto di autorizzazione al noleggio degli apparati sia effettivamente una riproposizione della formula di legge ( ... insufficienza degli apparati di questa Procura ...), occorre riconoscere che l'atto nel quale essa è versata consente di individuare con precisione e senza alcun equivoco la natura dell'invocata insufficienza: si tratta di insufficienza numerica degli apparati dell'ufficio giudiziario, come emerge in modo implicito, ma non perciò meno chiaro, dal fatto che si rende necessario il noleggio presso terzi dei traslatori e delle postazioni (apparati RT 8000 e apparati SRF). Risulta quindi pienamente rispettata la regola sostanziale dettata dalla giurisprudenza di questa Corte circa la necessità che la motivazione ex art. 268 c.p.p., comma 3, desumibile dagli atti consenta di capire quale sia, in concreto, la natura dell'insufficienza degli impianti in dotazione alla Procura della Repubblica.
Discorso diverso è da condurre per i due decreti (n. 716/04 e 735/04, nei quali la motivazione sull'urgenza e sull'insufficienza degli impianti è contenuta nel testo del decreto, con rinvio a separata certificazione del responsabile del centro intercettazioni per quanto riguarda l'insufficienza. In questi due casi, ovviamente, l'infondatezza del motivo di ricorso basato sull'art. 268 c.p.p., comma 3, emerge senza alcun bisogno di leggere ed integrare tra loro più atti tra quelli attinenti all'autorizzazione ed esecuzione dell'intercettazione.
Egualmente infondato è il motivo di ricorso dei ricorrenti OR e OS col quale si censura l'utilizzazione delle conversazioni intercettate non già sulla linea telefonica per la quale è stata rilasciata autorizzazione del G.I.P., ma nell'ambiente circostante all'utente intercettato, nel quale uno o più terzi hanno pronunciato verbo dialogando - tra presenti - con taluna delle persone intercettate (c.d. intercettazione a cornetta alzata). I ricorrenti appaiono consapevoli dell'indirizzo giurisprudenziale relativo all'utilizzabilità di questo tipo di intercettazione, ma sostengono che tale soluzione dovrebbe essere ripensata in caso di intercettazione di utenza telefonica mobile, poiché in tal caso non potrebbe essere valorizzata l'indiretta accettazione, da parte delle persone presenti, del rischio di poter essere ascoltate. In realtà questa impostazione non è accettabile, poiché il caso dell'utenza telefonica mobile in nulla differisce dall'utenza fissa, sicché non vi è motivo per discostarsi dalla giurisprudenza che ha affrontato e risolto la questione (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 982 dep. il 16 luglio 1998, Cass. Sez. 4, sent. n. 15840 dep. il 19 aprile 2007). Infine, i ricorrenti denunciano illogicità della motivazione con riferimento all'identificazione del parlatore intercettato "a cornetta alzata" e delle chiavi d'interpretazione del linguaggio criptico adottato dalle persone intercettate. La sentenza impugnata affronta entrambi i problemi alle pagine da 90 a 99 (cfr., in particolare, pag. 91, 92 e 95) dando un'amplissima giustificazione delle opzioni prescelte, delle quali i ricorrenti contestano l'esattezza. Entrambe le questioni mettono capo esclusivamente a circostanze di fatto e sono quindi estranee alla materia del giudizio di legittimità; in particolare, non sono utilmente sviluppabili le censure contenute nel ricorso che coltivano interpretazioni alternative del materiale probatorio, mentre quelle più appropriatamente focalizzate sul controllo di logicità della motivazione appaiono sicuramente infondate: la sentenza impugnata si fonda su circostanze di fatto pertinenti ed effettivamente acquisite al processo (per l'identificazione del OR, il possesso di una scheda telefonica attraverso la quale erano stati intrattenuti assidui contatti con il OS, il possesso di altre schede telefoniche con le quali erano stati intrattenuti contatti inerenti alle attività criminose, il soggiorno in un appartamento intestato al OS nel quale erano presenti cose inequivocamente attestanti la partecipazione al traffico di stupefacente, come una bilancia di precisione, 30 grammi di cocaina e centomila Euro in contanti custoditi nel freezer, la videoregistrazione dell'arrivo del OR in aeroporto, come preannunciato al telefono dal OS che lo indicava come "il vecchio" o "lo zio"; per quanto attiene alla decrittazione del linguaggio, il rinvenimento di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente all'esito di telefonate tra OL e OS con l'intervento del OR e del GL nelle quali si parlava di consegna di cose nominate per allusioni con riferimento a cifre e somme di denaro indicate come "metri", il tutto in assenza di attività lavorative o rapporti commerciali tra gli imputati) alle quali sono stati assegnati significati rispettosi di un criterio di normalità logica. Esse procedono e convergono nella direzione segnata dalle conclusioni assunte nella sentenza, che pertanto si sottrae a qualsiasi censura fondata sull'art. 606 c.p.p., lett. e). Deve pertanto concludersi per il rigetto dei ricorsi OR e OS, e per l'inammissibilità di tutti gli altri. A tale declaratoria si accompagna ex lege la condanna solidale degli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché, in ragione della responsabilità connessa alla natura dei motivi illustrati, la condanna degli imputati che hanno proposto ricorsi inammissibili al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi di OR US e OS RT. Dichiara inammissibili gli altri ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, e ciascuno dei ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato inammissibile al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009