Sentenza 14 giugno 2004
Massime • 1
In tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 31080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31080 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale Presidente del 14/06/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere N. 1207
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico Consigliere N. 16561/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON MA;
avverso l'ordinanza 2 marzo 2004 del Tribunale di Napoli. Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso. Udita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Roberto.
Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. VIGLIETTA Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza 29 gennaio 2004 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, premesso che:
- nei confronti di ON MA era da ritenere "vigente" l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere adottata il 27 giugno 2003 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in ordine ai reati di cui al provvedimento custodiale emesso il 17 marzo 2003 dallo stesso Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
- a seguito di conflitto negativo di competenza sollevato dal Tribunale del riesame di Firenze, la Corte di Cassazione aveva dichiarato la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti a tale Ufficio.;
- il Pubblico aveva richiesto l'adozione della misura cautelare in carcere a carico del ON, a norma dell'art. 27 c.p.p., per i fatti di cui al provvedimento custodiale emesso il 17 marzo 2003;
- nei confronti del ON il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza 28 aprile 2003, aveva dichiarato l'inefficacia della misura cautelare per motivi formali;
- reiterata la misura, lo stesso Tribunale aveva annullato l'ordinanza custodiale esclusivamente per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ferma restando la custodia limitatamente al reato di cui all'art. 74 dello stesso d.P.R.;
- il Giudice per le indagini preliminari presso quel Tribunale, con ordinanza 27 giugno 2003, aveva reiterato, ex art. 27 c.p.p., la misura cautelare per entrambi i reati, provvedimento confermato dal giudice del riesame.
Tutto ciò premesso, il Tribunale osservava che la sentenza della Corte di Cassazione se, da un lato, restituisce al Giudice per indagini preliminari competente il potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura, dall'altro lato, non pone nel nulla le decisioni già espresse in sede di riesame da parte del Tribunale effettivamente competente (erano state adottate due decisioni in sede di riesame che avevano entrambe disatteso le censure di ordine processuale sollevate dal ON), che, nonostante la necessità di rinnovare la misura, vincolano il giudicante sotto il profilo del "giudicato endoprocessuale cautelare"; con la conseguenza che nei confronti del ON devono ritenersi sussistenti gli elementi indiziari e cautelari indicati nell'ordinanza cautelare 17 marzo 2003 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pressoché integralmente richiamate dall'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze.
A seguito di richiesta di riesame il Tribunale di Napoli confermava il provvedimento denunciato.
Il giudice del riesame disattendeva, anzi tutto, le eccezioni di inutilizzabilità delle conversazioni telefoniche per omessa motivazione, nei decreti autorizzativi e nelle proroghe degli stessi, delle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero giustificato le intercettazioni fuori degli impianti installati nella Procura della Repubblica;
e ciò perché, trattandosi di questioni già sottoposte al vaglio dello stesso Tribunale, oltre che del Tribunale di Firenze, appariva sufficiente far richiamo alle relative ordinanze;
anche considerando che nessun nuovo elemento è stato addotto dal ricorrente.
Analogamente, nulla di nuovo doveva ritenersi emerso sia in punto di gravi indizi di colpevolezza sia in punto di esigenze cautelari - queste ultime pure dando valenza esponenziale allo stato di latitanza del ON - sia sotto il profilo del pericolo di fuga sia sotto il profilo della reiterazione.
2. Ricorre ora per cassazione il ON riproponendo le medesime censure avanzate in sede di riesame. Si denuncia, inoltre, assoluto difetto di motivazione, per avere il provvedimento impugnato fatto esclusivo acritico riferimento - senza alcuna autonoma valutazione del quadro indiziario - alle precedenti statuizioni dei giudici del riesame.
Il ricorso è inammissibile.
3. Pur non potendo condividersi la tesi, avanzata dal provvedimento denunciato, circa la formazione di un giudicato endoprocessuale, risulta altamente significante che due decisioni del Tribunale del riesame abbiano disatteso la relativa richiesta, cosicché la statuizione di rigetto pronunciata dall'ordinanza ora al vaglio della Corte appare legittimamente emessa adottando il modello della motivazione per relationem, peraltro, chiaramente risultante dall'inciso secondo cui "il Tribunale ritiene di doversi integralmente riportare condividendone pienamente il contenuto, a quanto argomentato nella impugnata ordinanza, nella originaria ordinanza cautelare del 17.3.3003 (nella quale veniva analiticamente descritta la posizione del ricorrente), in quella confermativa emessa da questo Tribunale del Riesame in data 12.6.3003 e in quella del Tribunale del riesame di Firenze (quanto meno con riferimento alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato associativo) che qui devono intendersi come integralmente riportate e trascritte".
Non può, anzi tutto, contestarsi che l'addotta mancanza di motivazione - distinguendosi dal vizio logico della motivazione stessa - debba essere definita quale vero e proprio error in procedendo, come mancata esplicitazione della scelta indiziaria seguita. Appare chiaro che la morfologia della motivazione resta caratterizzata dall'impiego di strumenti ermeneutici dotati di una certa flessibilità solo considerando, la concettualizzazione e l'innesto - ormai consolidato nel sistema - della cosiddetta motivazione per relationem. Ne deriva che la mancanza di motivazione sta ad indicare l'emergere di lacune argomentative ravvisabili all'interno del provvedimento denunciato;
cosicché, nonostante l'apparente complementarietà tra "mancanza" e "manifesta illogità" della motivazione, gli apparati ermeneutici per discriminare il primo dal secondo vizio della sentenza devono profilarsi come davvero dirimenti. È altrettanto chiaro, peraltro, che - atteso il regime di rilevabilità del vizio - assumono valore decisivo le ragioni addotte nel giudizio di gravame, se è vero che l'impugnazione resta qualificata dalla "risposta" che il giudice del gravame è tenuto ad adottare. In tal modo facendo emergere le ragioni stesse che consentono di qualificare la "mancanza di motivazione" come un vero e proprio vizio in procedendo;
con ciò ribadendosi che la mancanza di motivazione sta ad indicare l'assoluto ripudio da parte del giudice del gravame dell'esame delle censure proposte. Ciò considerando che la motivazione per relationem a quella impugnata, diviene inattaccabile in cassazione nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi;
perché il giudice del gravame non è tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato, risolvendola con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (Sez. 5^, 5 marzo, 1999, Tedesco;
Sez. 5^, 22 aprile 1999, Maffeis). Senza contare che l'assenza del necessario requisito della specificità che contrassegna il ricorso adesso al vaglio della Corte, nel quale ci si limita a riproporre le medesime censure già disattese delle precedenti due ordinanza pronunciate dal giudice del riesame, omettendo ogni effettivo riferimento all'ordinanza qui denunciata, che ecceda l'ambito di un generico addebito di mancanza di motivazione, non può condurre a conclusione diversa dell'inammissibilità delle doglianze proposte, alla stregua del combinato disposto degli artt. 581 e 591, comma 1, lettera c), c.p.p..
4. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali, nonché di una somma in favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro mille.
Ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, non conseguendo dalla presente statuizione la liberazione del ON, si dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro mille alla cassa delle ammende. Dispone che la cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004