Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 31080
CASS
Sentenza 14 giugno 2004

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In tema di motivazione della sentenza di appello, è consentita quella "per relationem", con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità rispetto a quelli già esaminati e disattesi dallo stesso: il giudice del gravame non è infatti tenuto a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello che sia stata già risolta dal giudice di primo grado con argomentazioni corrette ed immuni da vizi logici.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2004, n. 31080
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31080
Data del deposito : 14 giugno 2004

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