Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2007, n. 15840
CASS
Sentenza 13 febbraio 2007

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Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266 - 271 cod. proc. pen., che non sono applicabili nella specie.

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  • 1Art. 266-bis - Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche
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  • 2Art. 266 - Condizioni di ammissibilità
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/02/2007, n. 15840
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15840
Data del deposito : 13 febbraio 2007

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