Sentenza 13 gennaio 2010
Massime • 1
Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", sono utilizzabili le registrazioni dei colloqui fra presenti, casualmente ascoltati nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, anche prima dell'inizio della conversazione telefonica.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2010, n. 7677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7677 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2010 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 13/01/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Consigliere- 57/2010 SENTENZA Presidente - N. PIERO MOCALI Dott.
Dott. GRAZIANA CAMPANATO REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO N. 25312/2007
Dott. GIACOMO FOTI
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. UMBERTO MASSAFRA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZ. sul ricorso proposto da:
1) GI RO N. IL 03/02/1964
2) GI IT GE N. IL 22/03/1957
3) IADANZA COSIMO N. IL 21/05/1966
4) NO NA MA N. IL 17/02/1968
5) LI SA N. IL 27/07/1931
6) LI RM N. IL 28/04/1951
7) PO MA N. IL 15/05/1968
8) NO LU N. IL 08/05/1961
9) US MA N. IL 24/02/1943
avverso la sentenza n. 807/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 06/11/2006
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO MASSAFRA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO che ha concluso per l'annullamento senza invio por morte I leo SoTavo dung: ; fer l'incu inibilità dei ricorsi di RI RE e US RI, fer il rifetto dei rimanenti ricorsi-
St Udito, per la parte civile, l'Avv Udivildifenson Avv. buig Fucci all For Di Buevents per l'imputati UN PI, UF IT Anpelo, Ja sa Cosice RI
Accus RI, du in te for splinen to scorn. for 'inforto TA RI & presente l'A ; Cyntra de Concilies in S u ell'AVV. filia d i l s'accoptions fol ricorso. Per LA RE pesce il difensore Avs. Joris ad sodi u kr e vet percorso-
Con sentenza in data 6.11.2006 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa in data 12.5.2005 dal locale Tribunale, tra l'altro, applicava la diminuente del rito abbreviato e rideterminava la pena per: RU PI in anni 14 e mesi 8 di reclusione;
per
RU IT GE in anni 8 di reclusone;
per NZ CO in anni 7 e mesi 4 di reclusione;
per RI AN in anni 5 e mesi 4 di reclusione;
per RA AL in anni 8 e mesi 8 di reclusione;
per US RI in anni 7 e mesi 4 di reclusione;
per TA
RI in anni 5 e mesi 4 di reclusione;
per NO UI in anni 10 di reclusione;
riduceva la pena per RA IN ad anni 11 di reclusione.
In particolare, tra gli altri, RU PI, NZ CO, RI AN nonché RU IT
GE, esclusa per quest'ultimo la qualità di dirigente ed organizzatore, erano stati riconosciuti colpevoli dei reati di cui ai capi A) e B); LI AL, LI
IN, TA RI e NO UI, esclusa per i due LI la qualifica di capo o dirigente, di quelli di cui ai capi C) e D); il solo NO anche di quelli di cui ai capi E) ed
F). Giova precisare che, come da imputazione:
- il capo A) concerne il delitto di cui all'art. 74 dPR 309/90, associazione per commettere più delitti di cui all'art. 73 della citata legge, in cui il RU PI aveva la veste di dirigente ed organizzatore e gli altri di spacciatori, in numero di persone superiore a 10 ed essendovi tra gli associati persone dedite all'uso di stupefacenti;
- il capo B) concerne il delitto di cui agli artt. 110-112-81 cpv. c.p.:, 73 -80 co. 1° lett. b) dPR
309/90, acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti (eroina ed hashish) (accaduto in Bonea
e Napoli, condotta tuttora perdurante);
- il capo C) concerne il delitto di cui all'art. 74 dPR 309/90, associazione per commettere più delitti di cui all'art. 73 della citata legge, essendovi tra gli associati persone dedite all'uso di stupefacenti;
- il capo D) concerne il delitto di cui agli artt. 110-112-81 cpv. C.P:, 73 dPR 309/90, acquisto, detenzione e cessione di stupefacenti (eroina). (accaduto in Napoli, condotta tuttora perdurante); il capo E) concerne il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 dPR 309/90, concorso in
-
detenzione a fine di spaccio di eroina (in LI, 27.5.1993);
- il capo F) concerne delitto di cui agli artt. 110 c.p., 10-14 L. 497/74, detenzione in concorso di una pistola cal. 6,35 (in LI, 27.6.1993);
Secondo la sintesi dei fatti operata dall'impugnata sentenza, il giudice di primo grado aveva affermato l'esistenza delle associazioni di cui al capo A e al capo C nonché, per alcuni dei soggetti in esse rispettivamente inseriti, la penale responsabilità anche per i
2 My delitti di spaccio a ciascuna di tali organizzazioni collegati, ossia i reati fine contestati ai capi Be D.
L'organizzazione di cui al capo A) operava nella zona del beneventano, prevalentemente in Montesarchio e nel vicino comune di Bonea, ed era composta da
RU PI, dalla moglie RI AN, dal fratello RU IT GE e dal nipote
NZ CO;
essa acquistava in maniera continuativa ed esclusiva lo stupefacente a
Napoli, da NO UI, per il tramite dei LI ed il primo si riforniva a sua volta da un gruppo in Ponticelli (probabilmente dal clan Sarno); partecipi alla organizzazione napoletana erano risultati quindi LI AL e la moglie US RI, il figlio LI IN e la moglie TA ANmaria, NO UI e AL
RI.
Dalle indagini, partite agli inizi del '93 e proseguite sino al dicembre dello stesso anno, emergeva che contestualmente al rientro in Bonea di RU PI, dimorante per un periodo in provincia di Cuneo, perché sottoposto alla misura della sorveglianza speciale dell'obbligo di soggiorno in Boves, molti soggetti tossicodipendenti e-o spacciatori al dettaglio, noti agli inquirenti, frequentavano assiduamente la piazza Carré di Bonea, ove altrettanto spesso venivano notati il RU PI, TI e lo NZ, che tenevano fugaci contatti coi primi (pagg. 41-44 sent. di I grado); tra gli abituali assuntori- piccoli spacciatori veniva controllato più volte il minore Arena IZ, il cui recapito telefonico, identificato nel luogo di detenzione ove successivamente era stato associato, veniva rinvenuto in possesso dello AN, colto in compagnia dell'Izzo, a seguito del controllo di p.g. effettuato in data 30.3.93; conseguentemente si disponevano ed eseguivano le intercettazioni telefoniche sulle utenze degli imputati, cominciando da quella fissa intestata alla moglie del RU TR, RI AN, che portava alla individuazione delle altre poi intercettate, tra cui quella dei LI ed alla identificazione della organizzazione napoletana (pagg. 45-46).
Già la lettura complessiva delle captazioni telefoniche (dettagliatamente vagliate alle pagg. da 46 a 65 della sentenza di I grado) evidenziava che l'oggetto delle varie conversazioni era costituito da sostanza stupefacente (hashish ed eroina), in quanto : alcune volte il linguaggio era esplicito, utilizzando i dialoganti parole come "fumo" o
"roba"; altre volte, pur usando espressioni criptiche, essi alludevano a situazioni di grave pericolo (come per il LI AL di essere ucciso) che mal si conciliavano con l'oggetto apparente del dialogo;
in altre le espressioni usate apparivano inverosimili con riferimento al contesto in cui erano inserite;
in altre ancora si parlava esplicitamente di pagamenti, la cui origine lecita era soltanto asserita dagli imputati,
3 My ovvero riflettenti compravendite con un prezzo assolutamente inadeguato o addirittura esorbitante rispetto all'apparente oggetto del contratto;
in altre infine i conversanti commentavano l'arresto di alcuni dei soggetti imputati nel presente procedimento o di altre persone, sempre per episodi di spaccio.
Le operazioni di appostamento, controllo, perquisizione, arresto e sequestro eseguite contestualmente ai fatti dalla PG sia nella zona di Bonea che in quella di Ponticelli in
Napoli; le deposizioni dei testi e le chiamate in correità da parte del collaborante AL
RI, queste ultime a loro volta riscontrate dagli esiti delle indagini sul NO e sui soggetti ad esso collegati, confermavano l'interpretazione sull'oggetto reale delle conversazioni e fornivano quindi a giudizio del Tribunale il solido impianto accusatorio da cui emergeva la penale responsabilità degli imputati.
Nell'affermare la sussistenza delle due organizzazioni dedite allo spaccio di stupefacenti, il giudice di primo grado evidenziava:
- la frequente presenza dei fratelli RU e dello NZ nei luoghi deputati allo spaccio,
-
in Bonea in particolare piazza Carré, nei pressi del bar Lombardo, e contemporanea presenza di tossicodipendenti, a loro volta spesso anche piccoli spacciatori, sia in loco che nei pressi dell'abitazione del PI;
- il controllo di pg in data 21.2.93 sul RU PI assieme ad Arena IZ, successivamente arrestato perché intento allo spaccio di gr. 7 di hashish (come daattività di indagine di pg minuziosamente riportata alle pagg.4-7-8-9-10-13-44 della sentenza di I grado); le conversazioni telefoniche intercettate dall'aprile al giugno '93 inizialmente sull'utenza in uso a RU PI ed estese poi a quelle in uso ai LI, che facevano emergere sia gli assidui, pressoché giornalieri, contatti tra i primi e i secondi, sia le ragioni di siffatte relazioni, dovute all'acquisto di hashish ed eroina da parte del primo per il tramite di LI IN che, a sua volta attraverso il padre AL, si riforniva da NO UI: il Tribunale motiva ampiamente, come visto, sulla facile intelligibilità del contenuto dissimulato delle conversazioni, in cui oltre ai soggetti citati, erano coinvolti direttamente quali conversanti RI AN, moglie di RU PI,
US RI, convivente di LI AL, PO RI, figlia della US,
NO UI nonché, in minima parte, lo AN cui spesso tuttavia i dialoganti facevano riferimento;
l'arresto in data 27.5.93 del NO (e della moglie MO UI) per detenzione a fini di spaccio di gr. 37,50 di eroina rinvenuta presso la sua abitazione (in cui
4 ту veniva sequestrata anche una pistola, occultata in una culla) e di materiale per il confezionamento delle dosi (bilancino, polvere bianca da taglio, cellophane, spillatici, candele...) rinvenuto nella cantinola adiacente e nella sua disponibilità, circostanza che preparato per la successiva cessione riscontrava il fatto che lo stupefacente veniva presso l'abitazione del NO;
- l'arresto in data 22.6.93 di La HI NN e LV TA in seguito al
-
rinvenimento presso la loro abitazione, in via de Meis quartiere Ponticelli, di 200 dosi di eroina, circostanza che riscontrava le emergenze processuali -dichiarazioni dello AL ed appostamenti di pg- secondo cui i predetti custodivano e trasportavano per conto del NO lo stupefacente con la loro vettura Seat Ibiza, spesso avvistata come staffetta con altre vetture (pag 14-15-17-18- 62 ); il controllo di pg in data 13.4.93 nei pressi dell'abitazione del RU PI sulla autovettura Renault 9 con a bordo NO AL, US RI e TA RI,
a riscontro delle conversazioni aventi ad oggetto una visita dei LI a Bonea, dai
RU (pagg. 5-48- 49 della sentenza di I grado); le propalazioni del collaborante AL RI, che dichiarava d'essere stato spacciatore per conto del NO prima e del LI IN dopo l'arresto del primo e di sapere che lo stupefacente era trasportato da due persone anziane a bordo di una Seat Ibiza;
i riconoscimenti fotografici operati dal medesimo;
i commenti sugli arresti dell'Izzo, di RU IT GE e sulla perquisizione in casa NO (pagg. 54-55-56-108 della sent. di I grado) emersi nelle intercettazioni telefoniche e il preoccupato interesse mostrato dai conversanti, palesemente coinvolti per le prevedibili ripercussioni negative sull'organizzazione del illecito traffico.
A dirigere l'organizzazione beneventana era RU PI, il quale curava le trattative e definiva i prezzi coi LI, raccoglieva e distribuiva il denaro, dava le direttive agli altri partecipi, tra cui il fratello e il nipote AN CO (pag 66, sent. I grado); meri partecipi erano RU IT GE e NZ CO, che provvedevano tra l'altro alla materiale cessione, la RI che teneva i contatti coi LI e curava la riscossione dei proventi.
Partecipi dell'organizzazione napoletana erano LI AL, la convivente US
RI, il figlio IN con la moglie TA RI, NO UI e AL RI.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione, chi personalmente chi tramite il difensore di fiducia, US RI, NO UI, TA RI, LI VA, LI
IN, RU PI, NZ CO, RI ANmaria e RU IT GE.
In particolare, NO UI deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo che difetta la motivazione in ordine alla principale richiesta difensiva di
5 My proscioglimento per destinazione ad esclusivo uso personale dello stupefacente detenuto. Di tale ricorrente risulta l'intervenuto decesso in data 30.10.2009 come da certificato del
Comune di Napoli del 25.11.2009, qui trasmesso.
US RI e LI AL, con distinti ma identici atti, rappresentano i vizi di motivazione e di violazione di legge, affermando che la motivazione presenta notevoli punti lacunosi e contraddittori e che da una puntuale analisi degli atti processuali emerge che la condotta criminosa contestata non integra gli estremi della fattispecie delittuosa "sia per la carenza probatoria in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico che per il complessivo apparato accusatorio".
TA RI, deduce la mancanza e/o manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione rilevabile dal testo del provvedimento e da atto specificamente indicato
(intercettazione telefonica n. 457 de 7.9.93). Rileva che la Corte di appello, nel richiamare per relationem le pagg. 130-131 della sentenza di I grado in ordine alla critica delle tesi difensive, aveva fornito una motivazione solo apparente circa le condotte alternativamente previste dalla norma incriminatrice di cui all'art. 73 dPR 309/90 della cui assenza la difesa si era lamentata con l'atto di gravame.
Rileva, altresì, l'illogicità della motivazione che si concretizza in un travisamento della prova
(come da intercettazione allegata nr. 1), in quanto si perviene alla penale responsabilità dell'imputata pur essendo la motivazione “di segno negativo" (in quanto la TA si lamenta dell'omesso invio della sostanza stupefacente, così non integrando la fattispecie criminosa e le condotte da essa previste) e la mancanza di motivazione in ordine all'esatta individuazione della sostanza stupefacente.
Adduce la violazione o erronea applicazione della legge penale con riferimento al comma V dell'art. 73 dPR 309/1990, dolendosi della mancata concessione della detta attenuante che le sarebbe spettata per il principio del favor rei.
Rappresenta, ancora, la violazione di legge in relazione al combinato disposto degli artt. 192
c.p.p. e 74 dPR 309/90 e il vizio di motivazione circa la partecipazione della ricorrente al sodalizio criminoso, sostenendo che il passo motivazionale riportato (di cui a pag. 14 della sentenza d'appello) non aveva tenuto conto alcuno del concetto di connivenza non punibile dedotto con memoria difensiva, non motivando circa la condotta integrante i ritenuti contatti che si assumono dedotti dalle intercettazioni ma che sarebbero state oggetto di travisamento della prova.
LI IN, deduce, a quel che è dato desumere dall'atto di ricorso (mancante di alcune pagine), la violazione degli artt. 512 ss. c.p.p. (art. 606 co. 1 lett. B c.p.p.), contestando
6 蚪 l'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui non si rinvengono, a proposito delle dichiarazioni del collaborante AL (acquisite non essendone stata possibile la reiterazione per motivi imprevedibili), gli estremi richiesti dalle norme di cui agli artt. 512 ss. c.p.p. per ritenere l'invocata violazione del diritto di difesa e lamentando che la pubblica accusa non aveva inteso esperire alcun incidente probatorio.
Si duole, inoltre, dell'omessa motivazione circa la richiesta risoluzione del contrasto delle dichiarazioni medesime dello AL in relazione alla descrizione del LI IN, delle quali sarebbero state ritenute degne di fede solo quelle rese successivamente, di contenuto negativo per il LI, né sarebbe stato chiarita l'attribuzione di fatti specifici all'uno o all'altro dei LI genericamente identificati come "i" LI. Ci si duole, altresì, dell'omessa pronuncia sulle doglianze di carattere comunitario avanzate con l'atto di gravame.
Lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione circa la potenzialità ed interpretabilità delle minacce portate allo AL da parte di ignoti e sulla decisività delle dichiarazioni dello stesso. Rileva, peraltro, che non si comprende di quale ulteriore quadro probatorio le dichiarazioni predette rappresenterebbero importante riscontro e rafforzamento.
Così anche era illogico il percorso seguito per giustificare l'assenza di fumus per un eventuale incidente probatorio.
RU PI, NZ CO, RI ANmaria e RU IT GE, tramite il comune difensore di fiducia avv. Vittorio L. Fucci, ma con distinti atti, eccepiscono la
(nullità della sentenza per) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 267, 271 e 203 c.p.p. come novellato dagli artt. 7 e 26 della L. n. 63/01, lamentando la carenza di motivazione di quanto affermato dalla Corte territoriale in ordine alle eccezioni difensive di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dedotte con i motivi d'appello.
Sostengono che non possono considerarsi gravi indizi, sulla base dei quali potersi autorizzare le intercettazioni, le mere fonti confidenziali, atteso il disposto dell'art. 7 della L. 63/01, applicabile anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge (6.4.01) e, quindi, anche nel caso di specie, essendo il processo a quella data in fase dibattimentale.
Inoltre, mancano i gravi indizi di reato in ordine ai delitti indicati nello stesso decreto autorizzativo, in quanto i servizi di osservazione, controllo e pedinamento, dai quali sarebbero scaturiti gli indizi, non avevano dato, anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale, alcun utile riscontro al fine di constatare gli indizi de quibus.
Contestano, inoltre, la legittimità dello specifico contenuto della motivazione per relationem con mero rinvio alle informative dei CC, dei provvedimenti autorizzativi e l'incongruenza ed inadeguatezza della stessa che non avrebbe valutato autonomamente l'esistenza delle
7My condizioni richieste per l'esecuzione delle intercettazioni, né la Corte aveva risposto all'apposita eccezione difensiva di difetto di motivazione dei decreti di proroga delle intercettazioni in questione.
Ribadiscono la carenza ed incomprensibilità della motivazione della sentenza impugnata circa la dedotta illegittimità della captazione di (due) conversazioni tra presenti nell'attesa della risposta alla telefonata.
Per RU PI e RU IT GE si deduce, altresì, la (nullità della sentenza per) violazione dell'art. 603 c.p.p. (art. 606 co. 1 lett. B c.p.p.), essendo stata rigettata la richiesta di parziale rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'escussione di un teste, rilevando anche l'incongruenza della motivazione addotta dalla Corte al riguardo.
Si prospetta, inoltre (assieme allo NZ, alla RI e a RU IT GE, che adducono identiche argomentazioni riguardo all'esistenza del sodalizio criminoso), la
(nullità della sentenza per) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 192, 530 c.p.p. e 74 dPR 309/1990.
Si sostiene, a tal proposito, la nullità della sentenza d'appello, allorchè si analizzano gli elementi probatori in ordine alla responsabilità del gruppo beneventano e alla questione relativa agli assegni dell'avv. Mazzeo, per il rinvio esplicito a specifiche pagine della sentenza di I grado senza addurre alcuna motivazione alle relative doglianze sollevate con i motivi d'appello (in relazione all'assenza di problemi delle associazioni dedite al narcotraffico per pagare le forniture di droga, al commercio del pesce da parte dei LI, alla ricostruzione degli esiti delle intercettazioni telefoniche, liquidata come inverosimile).
Si evidenziano le contraddizioni di taluni passi della motivazione (circa la natura rudimentale dell'associazione a fronte della successiva affermazione che tutti i membri dell'associazione beneventana agivano in funzione associativa, la natura familiare dei rapporti tra i membri dell'associazione che renderebbe più coeso il vincolo associativo, in contrasto con l'orientamento della Cassazione, l'insufficienza di essa in altri (sintomo dell'esistenza dell'associazione sarebbe il presunto spaccio in piazza Carre di Bonea), l'illegittimità dell'affermazione dell'ammissione del LI che avrebbe trasportato stupefacente per il prevenuto, attesa la mancata indicazione dell'atto dal quale era stata tratta tale circostanza e non avendo comunque la difesa del RU prestato il consenso all'utilizzabilità erga alios delle dichiarazioni etero accusatorie rese dai coimputati, e l'inidoneità del presunto spaccio in favore dell'avv. Mazzeo a provare l'associazione.
Si contesta l'assenza di motivazione circa la ritenuta inverosimiglianza delle tesi prospettate dalla difesa per l'interpretazione delle telefonate intercettate (tra cui il commercio di prodotti ittici da parte dei LI, asseritamente dimostrata sia per il tempo del commesso reato,
8My sia successivamente, con documentazione prodotta in udienza e che la prova testimoniale richiesta in sede di rinnovazione avrebbe confermato), e in parte ribadite in questa sede al fine di dimostrare il travisamento del fatto.
Si contesta l'illogicità della motivazione addotta per sorreggere il ruolo di capo attribuito a
RU PI, fondata sulla circostanza del suo coinvolgimento nella maggior parte delle telefonate, in quanto proprio solo il suo numero telefonico è intercettato, tanto più che vi sono due associazioni di cui quella beneventana sarebbe solo propaggine di quella napoletana.
Si deduce, ancora, la (nullità per) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 73 dPR 309/90, affermandosi l'assenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni che potevano legittimare l'assoluzione del prevenuto, ribadendo l'inidoneità di quella per relationem e delle ulteriori considerazioni svolte (affermazione del prevenuto di aver ceduto in un'occasione della sostanza all'avv. Mazzeo, l'irrilevanza del mancato sequestro di stupefacente) per sorreggere la responsabilità del prevenuto: questi, ritenuto attendibile nelle sue dichiarazioni nell'immediatezza del fatto, avrebbe dovuto esserlo nella globalità delle dette dichiarazioni e perciò condannato, al massimo, solo per un episodio di spaccio. Tra l'altro, tale episodio non era stato nemmeno contestato, onde vi sarebbe anche la violazione dell'art. 521 c.p.p..
Ci si duole, infine (al pari dello NZ, della RI e di RU IT GE), della violazione della legge penale e del difetto sostanziale di motivazione (art. 606 co. 1 lett. Be E
c.p.p.) in relazione all'art. 133 c.p., adducendo che era stata negata immotivatamente la concessione delle attenuanti generiche e non era stata addotta adeguata motivazione circa la congruità della pena edittale imposta e del relativo aumento per la continuazione.
Quanto a NZ CO, in particolare, si deduce il difetto sostanziale di motivazione circa il ruolo di affiliato svolto dal medesimo e si criticano le argomentazioni della stessa al riguardo (avvistamento in Bonea assieme a RU PI, suo parente, e il contenuto delle intercettazioni) dolendosi della mancata spiegazione della loro rilevanza ai fini di causa e dell'omessa risposta all'interpretazione delle stesse data dalla difesa.
Si prospetta, inoltre, la (nullità per) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 73 dPR 309/90, affermandosi l'assenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni che potevano legittimare l'assoluzione del prevenuto, ribadendo l'inidoneità di quella per relationem adottata e rilevando l'assenza di spiegazione circa le ragioni per cui vi sarebbe la prova di un'attività di spaccio posto in essere dallo NZ nei cui confronti vengono utilizzati gli stessi elementi utilizzati per dimostrare l'esistenza dell'associazione. Si rileva, ancora, che il mancato sequestro di stupefacente come è irrilevante ai fini dell'assoluzione non consentendo di desumere l'assenza di prove a carico, del pari non
M consente di presumere la colpevolezza.
9 Quanto a RI ANmaria (moglie di RU PI), si deduce il difetto sostanziale di motivazione circa il ruolo di affiliata attribuito alla medesima e si criticano le argomentazioni svolte al riguardo (cura dei rapporti con i napoletani, commento circa l'arresto di alcuni coimputati e facendo riferimento all'episodio della consegna di una tutina alla figlia di
LI) dolendosi della mancata spiegazione della loro rilevanza ai fini di causa e dell'omessa risposta all'interpretazione delle stesse data dalla difesa.
Anche per la RI si rappresenta, la (nullità per) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 73 dPR 309/90, affermandosi l'assenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni che potevano legittimare l'assoluzione della prevenuta, ribadendo l'inidoneità di quella per relationem e delle ulteriori considerazioni svolte (con particolare riferimento all'irrilevanza del mancato sequestro di stupefacente e alle dichiarazioni rese da RU PI circa la cessione di stupefacente, in un'occasione, all'Avv.
Mazzeo).
Anche per RU IT GE si deduce, la (nullità per) violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) in relazione all'art. 73 dPR 309/90, affermandosi l'assenza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni che potevano legittimare l'assoluzione del prevenuto, ribadendo l'inidoneità di quella per relationem e l'insufficienza e contraddittorietà delle ulteriori considerazioni svolte (affermazione di RU PI di aver ceduto in un'occasione della sostanza all'avv. Mazzeo, l'irrilevanza del mancato sequestro di stupefacente) per sorreggere la responsabilità del prevenuto. Si ribadisce, anche trattando di quest'imputato, quanto sopra rilevato circa il coimputato RU PI che, ritenuto attendibile nelle sue dichiarazioni nell'immediatezza del fatto, avrebbe dovuto esserlo nella globalità delle dette dichiarazioni.
Per tutti e quattro i suddetti ricorrenti si rappresenta che la Corte sarebbe pervenuta alla condanna prendendo in considerazione elementi congetturali, con travisamento dei fatti, ignorando del tutto le tesi difensive ed in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti. Inoltre, la sentenza di I grado aveva trascurato lo stato di tossicodipendenza che poteva implicare l'eventuale consumo personale della sostanza stupefacente.
Motivi della decisione
Preliminarmente, nel prendersi atto dell'intervenuto decesso di NO UI e quindi la verificazione della causa estintiva di cui all'art. 150 c.p., non ravvisandosi condizioni evidenti che ne impongano il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 cpv. c.p.p.
(atteso il suo pieno e dimostrato inserimento nell'illecito traffico, come si evince dalla motivazione del provvedimento de quo), deve conseguire l'annullamento senza rinvio della
10 sentenza impugnata relativamente a tale ricorrente, per essere i reati ascrittigli estinti per morte del reo.
I ricorsi di US RI e LI AL sono inammissibili per aspecificità dei motivi.
Infatti, è di solare evidenza l'estrema genericità ed indeterminatezza delle censure mosse con i rispettivi ricorsi dai predetti ricorrenti, non essendo possibile evincere quali siano i vizi logici della motivazione adombrati o quali specifici atti processuali escludano l'integrazione della fattispecie criminosa contestata ai medesimi.
Sono prevalentemente infondati, invece, tutti i residui ricorsi.
Quanto a quello di TA RI, premesso le motivazioni delle sentenze di I grado
(espressamente richiamata in quella impugnata) e di appello s'integrano a vicenda confluendo in un unicum completo e perfettamente calibrato, non spetta alla Corte di cassazione
"rivalutare" il modo con cui uno specifico mezzo di prova sia stato apprezzato dal giudice di merito, giacchè, attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può
e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi (Cass. pen., sez. IV, 12.2.2008, n. 15556).
Orbene, il Giudice a quo ha fornito adeguata motivazione in ordine all'integrazione degli estremi del reato di cui all'art. 73 dPR 309/1990 proprio con il rinvio alla sentenza di primo grado che appunto ha esplicitato non solo lo stabile inserimento della prevenuta nel sodalizio, individuando la funzione di collegamento svolta dalla medesima con RU PI per conto del padre LI AL, ma anche al sua partecipazione diretta alle pressanti richieste di pagamento e richiedendo personalmente la consegna della sostanza.
Peraltro, quanto alla roba che avrebbe dovuto essere trasferita all'interno di una "tutina” per bambini ma non rinvenuta dall'imputata, la sentenza di I grado, a pag. 132, spiega che la detta circostanza non può ritenersi senz'altro espressione della mancata consegna della roba, in quanto lo stesso "RU assicura la donna sulla spedizione senz'altro avvenuta, sebbene faccia riferimento alla necessità di richiedere alla RI il posto esatto dove la roba era stata occultata".
Il descritto atteggiamento della TA esclude implicitamente quel comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, tipico della connivenza non punibile, onde non era necessaria alcuna motivazione al riguardo.
Anche riguardo alla pretesa ricorrenza dell'attenuante di cui all'art. 73, 5° comma DPR n. 309 del 1990 s'appalesa la piena congruità della motivazione della sentenza impugnata, anche alla
Ay luce delle acute osservazioni della sentenza di primo grado (pag. 110) che ha evidenziato la
11 "pervicacia consistita nel perpetuare la condotta delittuosa, nonostante il controllo del territorio da parte delle Forze dell'ordine".
Anche il ricorso di LI IN è infondato e, sotto taluni aspetti, inammissibile per aspecificità delle censure mosse, già rappresentate anche al giudice d'appello e da quello con esaustiva motivazione disattese.
Invero, i giudici di merito hanno ampiamente dato conto (pagg. 35-39 sent. di I grado e 6 della sentenza impugnata) dell'infondatezza delle doglianze esposte circa l'acquisizione delle dichiarazioni del collaborante (e coimputato) AL RI, resosi irreperibile dopo un anno dalle dichiarazioni stesse, indicando con la massima puntualità e dovizia di argomentazioni la ricorrenza di tutti i presupposti (irreperibilità sopravvenuta, permanente ed imprevedibile, ricerche anche all'estero infruttuose senza esito) per la legittimità dell'acquisizione medesima.
E' del tutto congetturale la dedotta prevedibilità della scomparsa dello AL, laddove la valutazione dell'imprevedibilità dell'evento, che rende impossibile la ripetizione dell'atto precedentemente assunto e che ne legittima la lettura ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., è demandata in via esclusiva al giudice di merito, il quale deve formulare in proposito una
"prognosi postuma" che, come avvenuto nel caso di specie, deve essere sorretta da motivazione adeguata e conforme alle regole della logica (Cass. pen. Sez. II, 20.1.2009, n.
6139 Rv. 243285).
Ne consegue la radicale infondatezza dell'esperibilità del preteso incidente probatorio. Infatti non poteva, come rilevato dalla Corte territoriale, ravvisarsi alcun fumus (atteso che le minacce erano solo riferite e che la sparizione dello AL fu successiva di circa un anno) per un eventuale incidente probatorio ex art. 392 c.p.p.: del resto, il presupposto dell'impossibilità di ripetizione delle dichiarazioni acquisite per circostanze imprevedibili è stato ritenuto ricorrere perfino in caso di sopravvenuta irreperibilità dei dichiaranti dei quali era stato sollecitato dal P.M. l'esame con richiesta di incidente probatorio respinta dal G.I.P., con conseguente accertamento dell'imprevedibilità della successiva constatata irripetibilità degli atti (cfr. Cass. pen. Sez. I, 21.6.1995 n. 8004, Rv. 202911). Ma l'incidente probatorio, come rilevato dal giudice a quo, trattandosi di persona di cui all'art. 210 c.p.p., all'epoca (1993) non era comunque esperibile nel caso di specie non potendosi ritenere integrate le ipotesi di cui alle lettere a) e b), richiamate dalla lett. d) dell'art. 392 c.p.p. nella formulazione allora vigente.
Va rilevato che il giudice a quo ha comunque dato conto della normativa e giurisprudenza comunitarie richiamate nell'atto di gravame, proprio con riferimento la condizione di cui all'art. 513, 2° comma c.p.p. (impossibilità di ripetizione dipendente da fatti o circostanze
12 imprevedibili al momento delle dichiarazioni) per la legittima acquisizione delle dichiarazioni del coimputato collaborante.
Quanto alle valutazioni delle dichiarazioni rese dallo AL, trattasi di incombenza di merito riservata esclusivamente al giudice di merito, come tale non sindacabile in questa sede di legittimità. Del pari va rimarcato come le dichiarazioni dello AL rappresentino un elemento di giudizio a riscontro e rafforzamento della messe di elementi probatori raccolti a carico del
LI ed enucleati dalle conversazioni telefoniche ed accertamenti di P.G. (di cui a pag.
13 della sentenza impugnata e da 114 a 119 della sentenza di I grado).
Né si rinvengono confusioni significative (o insuperabili) nei riferimenti dell'impugnata sentenza tra LI AL e il figlio IN, prevalentemente indicati anche con il relativo nome: laddove risultino accomunati, come a proposito delle trattative e della definizione dei prezzi curata da RU PI con i LI (pag. 4 sent.), è chiaro che ciò implica, appunto, la comunanza dell'attività svolta dai due, quale unica controparte contrattuale del RU.
Quanto alle censure mosse dai residui ricorrenti in ordine alle dedotte eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, se ne deve rilevare la palese aspecificità, essendosi limitate a riproporre in questa sede le medesime doglianze rappresentate in appello e da quel giudice disattese con motivazione ampia e congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, nemmeno adeguatamente contestata dal ricorrente che non adduce al riguardo alcuna valida e nuova argomentazione critica.
Ed è stato affermato che la mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Cass. pen. Sez. IV, 29.3.2000, n. 5191, Rv 216473 e successive conformi, quale: Sez. II, 15.5.2008 n. 19951, Rv. 240109).
Invero il Giudice di appello, oltre a richiamare le puntuali argomentazioni addotte dal giudice di primo grado per contrastare le medesime eccezioni (pagg. 27-37 della sentenza. di primo grado) con le quali si è anche dato atto del controllo, imposto ex officio, dell'esaustiva motivazione sia dei decreti di autorizzazione relativi alle varie utenze controllate (della
RI, della TA e di LI AL) sia di quelli di proroga (tanto in ordine agli indizi per i reati contestati, quanto in merito all'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, con sufficienza e legittimità anche di quella per relationem con richiamo alla nota dei Carabinieri di Montesarchio, come da giurisprudenza prevalente di
13 questa Corte: v. da ultimo, Sez. VI, 14.11.2008, n. 46056 Rv. 242233), si è profuso nella contestazione delle censure mosse con gli atti di gravame sul punto e spiegato che erano state adoperate le apparecchiature in dotazione alla Procura beneventana, come attestato dalla documentazione in atti e ribadito dal teste escusso sul punto.
Ad ogni modo, avendo questa Corte ripetutamente affermato, in materia d'intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, che, qualora venga eccepita in sede di legittimità
l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267
c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3 (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto che si ritiene affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Corte di cassazione di individuare l'atto affetto dal vizio denunciato (v. tra le tante, Cass. Sez. IV, n. 32747/2006, rv. 234809; n.
13946/2008, rv. 239975): tale situazione ricorre nel caso di specie non risultando l'allegazione al ricorso del o degli atti viziati.
E' poi infondata la rappresentata operatività, nel caso di specie, dell'art. 7 della L.
1.3.2001 n.
63, normativa sopravvenuta solo nella fase dibattimentale del processo, in quanto il divieto di utilizzazione delle notizie confidenziali riferite da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, qualora gli informatori non siano stati interrogati o assunti a sommarie informazioni durante le indagini preliminari come previsto dal comma 1-bis dell'art. 203 comma cod. proc. pen.
(introdotto dall'art. 7 della legge 1 marzo 2001, n. 63), espressamente richiamato dall'art. 13 comma 1 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (come modificato dall'art. 23 della legge 1 marzo 2001, n. 63), non si applica ai procedimenti in cui l'intercettazione sia già stata disposta al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere che in base al principio "tempus regit actum", ribadito dall'art. 26 della legge citata, il discrimine per l'applicazione della normativa processuale sopravvenuta è rappresentato dal momento dell'assunzione della prova, non della sua valutazione, poiché in quel momento si produce l'effetto di introdurre nel processo un elemento di prova utilizzabile ai fini della decisione, come si evince dal coordinamento degli artt. 526 e 191 cod. proc. pen.
(cfr. Cass. pen. Sez. II, 22.1.2002 n. 9532, Rv. 220999).
Correttamente, inoltre, è stato ritenuto utilizzabile il contenuto della conversazione n. 102 del
21.4.1993 ore 13,22 (di quella ulteriore indicata nei ricorsi, non è stato allegato il testo) poiché laddove una conversazione sia stata casualmente ascoltata - per essere stato lasciato
14My fuori posto il ricevitore del telefono nel corso di una intercettazione telefonica ritualmente autorizzata, non integrando la relativa registrazione una forma di intercettazione ambientale soggetta a provvedimento autorizzativo del giudice (Cass. pen. Sez. VI, 9.1.2003 n. 25682,
Rv. 225477). Ed è stato di recente ribadito che nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione altrimenti percettibile solo tramite
- un'intercettazione ambientale viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo
"scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile finanche per l'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266 - 271 cod. proc. pen., che non sono applicabili nella specie (Cass. pen. Sez.
IV, 13.2.2007, n. 15840, Rv. 236604 che riprende quella della Sez. VI, 18.3.1998, n. 982, Rv.
211780).
Ma ciò deve ritenersi valga, non potendosi distinguere tra gli interlocutori e tra le varie fasi delle operazioni telefoniche, per tutte le conversazioni captate a “cornetta alzata" ivi comprese quelle intercorse tra gli astanti nell'abitazione dov'è situata l'utenza sotto controllo, anche prima dell'inizio della conversazione telefonica, poiché, proprio dall'apparecchio in dotazione, terminale dell'utenza controllata, si diparte il flusso fonico oggetto d'intercettazione, sicchè, una volta attivato l'apparecchio con la composizione del numero chiamando, le parole da chiunque proferite e percepite tramite il ricevitore, sono legittimamente oggetto dell'autorizzata intercettazione.
Quanto all'omessa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale come lamentata da RU
PI e RU IT GE, deve rilevarsene la manifesta infondatezza, dovendosi rammentare che, in tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificatamente motivata, occorrendo dar conto dell'uso del potere discrezionale, derivante dall'acquisita consapevolezza della rilevanza dell'acquisizione probatoria, nella ipotesi di rigetto, viceversa, la decisione può essere sorretta persino da una motivazione implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in ordine alla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Cass. pen. sez. VI, 18.12.2006, n. 5782, Rv. 236064): nel caso di specie la motivazione di rigetto è stata, per giunta, esplicita, sia in via preventiva e generale, sia successivamente (pag. 10 sent.), allorchè si definisce superflua alla luce di quanto prima detto e di quanto dettagliatamente evidenziato dal tribunale, l'escussione del titolare del ristorante
15= my che avrebbe acquistato da RU PI prodotti ittici forniti da LI AL. Quanto alle ulteriori censure formulate dai residui quattro ricorrenti (RU PI, RU
IT GE, RI AN e NZ CO), se ne deve rimarcare l'infondatezza, dal momento che il censurato rinvio operato dall'impugnata sentenza alle indicate pagine della sentenza di primo grado per ciascuno di essi (67-74 per RU PI;
80-81 per RU IT
GE; 88-90 per RI AN e 84-85-86 per NZ CO) è dipeso dalla rilevata reiterazione con i rispettivi atti di gravame delle tesi difensive già sostenute in primo grado e da quel giudice efficacemente contrastate.
Ed invero questa Suprema Corte ha affermato che, in tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella "per relationem" con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest'ultima non contengano (come nel caso di specie) elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi;
il giudice di appello non è infatti tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni riferite solo sommariamente dall'appellante nei motivi di gravame, questioni sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello e non apparendo il richiamo alla motivazione di primo grado effettuata in termini apodittici o stereotipati (cfr. Cass. pen., sez. IV, 17.9.2008, n. 38824; Sez. V,
22.4.1999, n. 7572).
Inoltre, giova rammentare, anche con riferimento alle censure mosse dagli altri ricorrenti, che
(Cass. pen. Sez. IV, 24.10.2005, n. 1149 Rv. 233187) "nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata e ravvisare, quindi, la superfluità delle deduzioni suddette".
Adeguata s'appalesa la motivazione (che non risulta, pertanto, omessa) addotta circa la sussistenza dell'associazione criminosa di cui all'art. 74 dPR n. 309 del 1990 -non ravvisandosi la contraddittorietà delle circostanze rappresentate- con sufficiente contestazione dei tentativi delle singole difese di fornire una plausibile spiegazione del contenuto delle singole e più eloquenti conversazioni.
Altrettanto vale sia quanto al ruolo apicale attribuito a RU PI (tratto dalla circostanza di essere il referente costante delle conversazioni, con un ruolo quindi sovraordinato e riscontrato dalla sua assidua presenza nella zona deputata allo spaccio, dagli avvistamenti di
16 ду tossicodipendenti presso la sua abitazione e dalle visite dei soggetti partecipi all'organizzazione o comunque coinvolti: pag. 11 sent.), sia quanto a quello di affiliati attribuito agli altri ricorrenti per ognuno dei quali è stata singolarmente evidenziata (tramite il richiamo alle rispettive pagine della sentenza di primo grado, sopra indicate) la specifica funzione rispettivamente svolta (RU IT GE collabora con il fratello e capo RU
PI nel trasporto di forniture e nell'utilizzo di "guaglioni"; RI AN, moglie di RU
PI, assolve a compiti di collegamento con i LI per conto del marito e partecipa in prima persona alle trattative per la dilazione dei pagamenti e riscuotendo i proventi dell'attività illecita per conto del marito;
lo AN ha il compito di recuperare il denaro destinato al pagamento di LI AL) ed il fattivo contributo alla realizzazione delle finalità associative.
Del resto, i “problemi" prospettati dalla difesa in ordine all'esistenza del sodalizio beneventano, del pari superati dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, si traducono in una diversa rappresentazione dei fatti rispetto a quella offerta dai giudici di merito: tanto non è consentito nella presente sede di legittimità, pure il nuovo testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non ha alterato la fisionomia del giudizio di cassazione, che rimane giudizio di legittimità e non si trasforma in un ennesimo giudizio di merito sul fatto. In questa prospettiva, non è possibile tuttora per la Corte di Cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. Il novum, invece, rappresenta il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", finora ammesso in via di interpretazione giurisprudenziale: cioè, quel vizio in forza del quale la Cassazione, lungi dal procedere ad una inammissibile rivalutazione del fatto e del contenuto delle prove, può prendere in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti onde verificare se il relativo contenuto sia stato o no
"veicolato", senza travisamenti, all'interno della decisione (Cass. pen. Sez. VI, 18.12.2006, n.
752, rv. 235733; Sez. IV, 19.6.2006, n. 38424). Inoltre, il riferimento agli atti del processo, va interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva.
Infine, non ogni possibile incongruenza logica nell'apparato motivazionale della sentenza di merito, è deducibile come vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), e, conseguentemente, censurabile in sede di legittimità: deve trattarsi di incongruenze logiche macroscopiche, assolutamente evidenti dalla lettura del provvedimento gravato, che rendano
• My 17 la conclusione raggiunta, per come giustificata, intrinsecamente contraddittoria e/o gravemente insufficiente, se non addirittura apodittica.
E nel caso di specie nessun vizio logico di tale entità è possibile rinvenire nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale, corretto ed esaustivo in ogni sua argomentazione a confutazione delle censure avanzate con gli atti d'appello, né quelli indicati dalla difesa, che conclusivamente si è rimenata al mero travisamento del fatto (e non già della prova), possono farsi rientrare tra quelli deducibili in questa sede.
E' appena il caso di rilevare che i verbali d'interrogatorio reso dagli imputati, tra cui quello di
RU PI, sono stati acquisiti ex art. 513, 2° comma c.p.p., a seguito della loro scelta di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di esame dibattimentale: ed è stato lo stesso
RU, in sede d'interrogatorio (pag. 67 sent. di I grado), a dichiarare d'avere ceduto stupefacente all'avv. Mazzeo comprato a Montesarchio e Benevento.
Sulla base dei suesposti principi, è chiaro come sia stata ritenuta implicitamente incompatibile con la constatata dimensione del traffico di stupefacenti e con la struttura del sodalizio criminoso finalizzato proprio all'illecita attività in cui i ricorrenti gravitavano, con una pretesa destinazione della sostanza ad uso personale che, del resto, la dedotta tossicodipendenza non potrebbe giammai valere a comportare di per sé, dovendo essere considerati a tal fine ulteriori parametri variabili nel caso concreto (grado della tossicodipendenza, quantità e qualità dello stupefacente, contesto ambientale in cui vive il soggetto, etc).
Circa il diniego delle attenuanti generiche, si deve riconoscere la sufficienza della motivazione addotta al riguardo (pag. 15 sent.), laddove si è tenuto conto "delle dimensioni certamente non minime del traffico esercitato" e dell'apporto considerevole dei prevenuti, in una a quella, non meno esauriente, relativa alla ritenuta congruità e correttezza, alla luce delle predette ragioni, della pena come determinata in primo grado, in cui devono intendersi compresi sia quella base sia gli aumenti per la continuazione, laddove se ne è valutato positivamente il calcolo complessivo effettuato "secondo i dettami di cui all'art. 133 c.p.".
All'inammissibilità dei ricorsi di US RI e LI AL consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione pecuniaria che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00, ciascuno.
Prevalendo le ragioni d'infondatezza, i residui ricorsi devono essere rigettati e i rispettivi ricorrenti condannati, singolarmente, al pagamento delle spese processuali.
My
P.Q.M.
18 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NO UI perché i reati ascrittigli sono estinti per morte del ricorrente.
Dichiara inammissibili i ricorsi di US RI e LI AL;
rigetta gli altri ricorsi;
condanna tutti i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e la
US e il LI inoltre al versamento della somma di 1.000 euro ciascuno alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13.1.2010
Il Consigliere estensore Il Presidente mberto Massafra Piero Macali ри CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA
25 FEB. 2010
IL CANCELLERE C/1 EMA DI
IU MA ER
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