Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 16886
CASS
Sentenza 20 gennaio 2004

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Massime1

Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale; 2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida; 3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Nella fattispecie la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poiché il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado).

Commentario1

  • 1Cassazione Penale: adozione misura interdittiva temporanea a carico dell’ente per responsabilità da reato
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 25 ottobre 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 16886
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16886
Data del deposito : 20 gennaio 2004

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