Sentenza 20 gennaio 2004
Massime • 1
Al giudice dell'impugnazione è consentito motivare "per relationem" al provvedimento gravato purché egli si attenga al rispetto di criteri specifici in ossequio ai quali 1) ogni riferimento risulti ad un atto legittimo del procedimento la cui motivazione sia congrua per rapporto alla propria "giustificazione" verso il provvedimento finale; 2) il decidente risulti pienamente a conoscenza delle ragioni del provvedimento di riferimento, risulti che le ritenga coerenti alla propria decisione e le condivida; 3) risulti che l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile. (Nella fattispecie la Corte, accogliendo il ricorso, ha rilevato che il secondo dei parametri illustrati non era stato rispettato poiché il giudice di appello si era limitato a ricopiare testualmente la sentenza di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Cassazione Penale: adozione misura interdittiva temporanea a carico dell’ente per responsabilità da reatoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 25 ottobre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/01/2004, n. 16886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16886 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 20/01/2004
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 56
3. Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 042234/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN CE e DO FR quali esercenti la potestà del figlio minore IN EN, parte civile;
RA PA N. IL 21/08/1961;
e responsabile civile s.p.a. Aurora;
avverso SENTENZA del 27/06/2002 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Loris che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Maurizio Cossa che ha conclusp per l'accoglimento del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ottavio Scifo, per AM LO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
osserva:
LA CORTE ER CO e TT RA, esclusivamente nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore ER IC - parte civile nel procedimento instaurato nei confronti di RA PA contro il quale si era proceduto per il delitto di omicidio colposo in danno di ER LV- - hanno proposto ricorso, ai soli fini civili, contro la sentenza 27 giugno 2002 della Corte d'Appello di Torino che ha rigettato l'appello proposto contro la sentenza 25 maggio 2000 del Tribunale di Novara che aveva assolto il predetto RA dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.
In sintesi i giudici di merito hanno accertato che l'autovettura condotta da RA, mentre stava percorrendo l'autostrada A 4 in direzione di Milano, all'altezza del casello di Agognate, aveva violentemente urtato, con la parte anteriore del veicolo da lui condotto, la parte posteriore del mezzo condotto da ER LV che, perso il controllo del veicolo, finiva contro la segnaletica stradale subendo gravissime lesioni che ne cagionavano la morte. La responsabilità penale di RA è stata peraltro esclusa perché i giudici di merito hanno ritenuto che l'incidente fosse stato provocato dalla condotta di ER che, dopo aver superato il veicolo condotto da RA, si era improvvisamente spostato verso destra invadendo la corsia percorsa dall'altro conducente e decelerando vistosamente per cui RA, malgrado una manovra di emergenza, non era stato in grado di evitare l'urto.
A fondamento del ricorso si deduce innanzitutto la nullità della sentenza per mancanza di motivazione. Il giudice d'appello, secondo il ricorrente, non avrebbe preso in esame alcuno dei motivi di appello proposti e neppure avrebbe fatto riferimento alla motivazione del primo giudice ma si sarebbe limitato a ricopiare la motivazione di questi senza neppure aggiungere alcuna considerazione. In subordine si deduce la mancanza di motivazione sulla richiesta, neppure presa in esame dai giudici di appello, di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di disporre una perizia per la ricostruzione dell'incidente.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Novara, che aveva assolto RA PA dal reato di omicidio colposo, la parte civile aveva proposto appello con motivi specifici diretti a dimostrare - con il richiamo alle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, ai rilievi tecnici e a considerazioni logiche - che causa dell'incidente era da ritenersi la condotta di RA che non aveva osservato la distanza di sicurezza e che la persona offesa non aveva compiuto alcuna improvvisa e pericolosa manovra che potesse aver contribuito a provocare l'incidente. Si chiedeva inoltre, nei motivi di appello, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e la nomina di un perito che ricostruisse adeguatamente le modalità del sinistro.
In merito a questa censura osserva preliminarmente la Corte che, a fronte di specifici motivi d'impugnazione, al secondo giudice è consentito di rilevarne l'infondatezza con il richiamo alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata purché si dimostri che il secondo giudice abbia criticamente valutate le doglianze proposte e, all'esito di questa valutazione critica, abbia ritenuto infondati i motivi di doglianza.
Insomma anche al giudice dell'impugnazione è consentito motivare per relationem purché vengano rispettati i parametri indicati nella sentenza delle sezioni unite di questa Corte (sentenza 21 settembre 2000 n. 17 - ud. 21 giugno 2000 - Primavera) che, pur con riferimento al diverso problema della motivazione dei decreti in materia di intercettazioni telefoniche o ambientali, hanno affermato i seguenti principi di carattere generale che consentono di ritenere legittima la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale:
il riferimento deve essere fatto ad un legittimo atto del procedimento la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
- deve risultare che il decidente abbia preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti alla sua decisione;
l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile.
Nel caso in esame il secondo parametro non risulta certamente rispettato perché il giudice di appello ha ricopiato alla lettera la sentenza impugnata con qualche minima interpolazione (una considerazione sul contenuto di una deposizione e una sulla consulenza tecnica di parte) mentre per il resto la motivazione è identica (non solo nel contenuto) alla sentenza di primo grado, anche negli errori grammaticali ("decellerazione" scritto con due "l" nella sentenza di primo grado e riportato nello stesso modo in quella d'appello).
Si badi che il giudice di appello neppure si è preoccupato di indicare che le sue considerazioni coincidevano con quelle del giudice di primo grado e che le riportava per condividerne il contenuto;
la ricopiatura della sentenza di primo grado, dalla sentenza impugnata, appare infatti come autonoma motivazione del giudice di appello che affronta gli argomenti proposti con i motivi d'impugnazione.
In buona sostanza la motivazione contenuta nella sentenza impugnata è del tutto inesistente ed apparente perché, in realtà, ricopiando la sentenza di primo grado, il giudice di appello mostra di non avere neppure esaminato i motivi d'impugnazione. Trattasi quindi di un provvedimento che, ancor prima di violare l'art. 606 comma 1^ c.p.p., è nullo per violazione dell'art. 125 comma 3^ del medesimo codice (oltre che dell'art. 111 comma 6^ della Costituzione). Da quanto precede consegue l'annullamento agli effetti civili della sentenza impugnata con il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ai sensi dell'art. 622 c.p.p. cui si rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.
I rimanenti motivi di ricorso devono ritenersi assorbiti.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla agli effetti civili la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda altresì il regolamento delle spese tra le parti private del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2004