Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/1998, n. 982
CASS
Sentenza 18 marzo 1998

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266 - 271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie.

Commentario1

  • 1Come si modifica il riparto delle spese condominiali?
    Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 luglio 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/1998, n. 982
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 982
Data del deposito : 18 marzo 1998

Testo completo