Sentenza 18 marzo 1998
Massime • 1
Nel caso di intercettazione telefonica "a cornetta sollevata", la registrazione dei colloqui fra presenti non dipende da un'indebita violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, i quali, lasciando il ricevitore alzato, fanno sì che la loro conversazione - altrimenti percettibile solo tramite un'intercettazione ambientale - viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo "scoperta" dal punto di vista della segretezza. Pertanto, il casuale ascolto di tale conversazione nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata è utilizzabile ai fini dell'applicazione di una misura cautelare, non rientrando nella sfera di operatività degli artt. 15 cost. e 266 - 271 c.p.p., che non sono applicabili nella specie.
Commentario • 1
- 1. Come si modifica il riparto delle spese condominiali?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 7 luglio 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/03/1998, n. 982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 982 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 18.03.1998
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N.982
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.35669/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AR PP, n. 26.05.1968
avverso l'ordinanza emessa il giorno 07.07.1997 dal Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Elena Paciotti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore, avv. Fulgeri, che chiede l'annullamento con o senza rinvio.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 07.07.1997 il Tribunale di Napoli rigettava il riesame proposto da AR PP avverso l'ordinanza con cui il 14.06.1997 il GIP di quel Tribunale aveva disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 dpr 309/90. Ricorre per cassazione l'indagato, deducendo che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi soprattutto in base ai risultati, inutilizzabili, dell'intercettazione ambientale n. 9 del 26.08.1996, effettuata senza previo provvedimento autorizzativo e, quindi, in violazione dell'art. 266, comma 2, cpp. Era, in effetti, avvenuto che, autorizzata l'intercettazione su di una utenza telefonica, era stata registrata anche la conversazione fra presenti a causa dell'errato posizionamento della cornetta dell'apparecchio telefonico.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
I colloqui a viva voce registrati attraverso una cornetta del telefono sollevata sono, invero, pienamente utilizzabili, sempre che, s'intende, sia legittima (cosa non contestata nella specie) la disposta intercettazione telefonica. Le conversazioni oggetto di tutela a sensi dell'art. 15 Cost. e della normativa in tema di intercettazionì sono, infatti, solo quelle riservate, e cioè quelle svolte con accorgimenti talì da precluderne l'ascolto da parte di terzi. È per questo che si ammette senza limiti la registrazione di un colloquio effettuato tramite apparecchi ricetrasmittenti, ascoltabili da chiunque si sintonizzi sulla stessa lunghezza d'onda (Cass. 27.05.1991, Di Mauro;
10.05.1991, Franceschini;
29.01.1991, Bruzzise e altri), e si esclude che sia intercettazione l'attività di chi, trovandosi nei paraggi del domicilio altrui, ascolti un litigio fatto ad alta voce (Cass. 28.02.1979, Martinet). Nel caso della cornetta del telefono sollevata, la registrazione del reperto sonoro costituito dai colloqui fra presenti non dipende da una indebita e maliziosa violazione della "privacy" ma dal comportamento degli interlocutori, che, lasciando il ricevitore alzato, fanno si che la loro conversazione, altrimenti percettibile solo tramite una captazione ambientale, viaggi liberamente lungo la rete telefonica, rimanendo così "scoperta", su tale fronte, dal punto di vista della segretezza. Il relativo casuale ascolto nel corso di un'intercettazione telefonica ritualmente autorizzata non rientra, dunque, nella sfera di operatività degli artt. 15 Cost. e 266-271 cpp. (v. in tal senso Cass. 19.10.1993. Carnazza).
P. Q. M.
visti gli artt. 615 e 616 cpp.;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp.att.cpp.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 1998