Sentenza 12 febbraio 2009
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È nulla la sentenza di appello che si limiti a riprodurre integralmente la motivazione della sentenza emessa in primo grado, nonostante le specifiche censure dedotte nei motivi di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2009, n. 12148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12148 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/02/2009
Dott. IPPOLITO ES - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 284
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 42773/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI RE, n. a Milano il 18.4.1970;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste, emessa in data 6.12.2007;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo G., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. C. De Martini, in sostituzione dell'avv. C. Santarossa, il quale ha richiesto l'accoglimento del ricorso. Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza 5 febbraio 2007, il Tribunale di Pordenone condannò RE ST alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.), commessa il 18.6.2001 dinanzi al Giudice di pace nel corso di una causa civile promossa da ES VE contro la Autosi s.p.a.. La Corte d'appello di Trieste, con la decisione in epigrafe indicata, ha rigettato il gravame è proposto dal ST.
2. Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo nullità della sentenza per violazione degli artt. 372 e 47 cod. pen. e per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà
della motivazione, anche per avere ritenuto che l'elemento soggettivo del reato in questione possa essere costituito dal dolo eventuale.
3. Il ricorso è fondato.
Rileva innanzitutto il Collegio che l'imputato aveva presentato un atto di appello con cui aveva dedotto motivi specifici, con particolare riferimento alla "errata valutazione delle prove e della buona fede" e alla "mancanza di dolo e mancata motivazione sul punto".
Orbene, è vero che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può saldarsi con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello.
È stato però più volte ribadito da questa Corte che manca di motivazione la sentenza d'appello che - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante - si limiti a riprodurre la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione in termini apodittici e stereotipati, senza dare conto degli specifici motivi d'impugnazione e senza argomentare sull'inconsistenza o non pertinenza degli stessi (cfr. Cass. Sez. 6, n. 6221/2005, Rv. 233082, Aglieri;
id. n. 12540/2000, Rv. 218172, Prescia).
In tal caso non può certamente parlarsi di motivazione "per relationem", bensì di elusione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3 e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio.
Ritiene il Collegio che viola ancora più gravemente tale obbligo, e perciò è nulla per mancanza di motivazione, la sentenza d'appello che si limiti a copiare la decisione di primo grado, così vanificando del tutto il senso e lo scopo dell'atto di impugnazione e del secondo grado di giudizio, che si trasforma in uno spreco di tempo e di risorse e in una apparente e fittizia garanzia per l'imputato. Nel caso in esame, dopo una prima parte autonoma ma prevalentemente descrittiva del processo, la motivazione (dal periodo "La difesa dell'imputato ha chiamato a testimoniare sul punto..." sino all'elencazione finale degli "indici esteriori, rivelatori dell'atteggiamento della volontà..."), è la riproduzione integrale - e neppure dichiarata - della motivazione della sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Pordenone, contro cui l'imputato aveva presentato il suo specifico gravame e che, pertanto, non può essere considerata replica ai motivi d'appello.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio, per il giudizio, ad altra sezione della corte d'appello di Trieste.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Trieste.
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2009