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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 05/09/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di appello di RI / sezione 1a civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1131, avente per oggetto appello avverso l'ordinanza n. cronol. 16786/2023 del 17/07/2023 del Tribunale di RI in composizione monocratica, TRA Parte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.t i prof. Andrea Guaccero, Giuseppe Pignataro e Donato Antonucci, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo in RI alla via Sagarriga Visconti n. 90, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, depositato in uno all'atto di appello,
– appellante / appellata incidentale – E
, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato, anche digitalmente, presso l'avv. con studio in Controparte_2 RI alla via Amendola n. 120, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 02/11/2023 ai sensi degli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, giusta deliberazione n. 157 del 24/10/2023 della Giunta comunale e successiva determina del responsabile dei servizi amministrativi n. 62 del 27/10/2023,
– appellato / appellante incidentale – Con provvedimento in data 04/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, si riservava per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. L'O RD IN ANZ A IM PUGN AT A. Con ordinanza n. cronol. 16786/2023 del 17/07/2023 il Tribunale di RI in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel procedimento n. 12413/2022 R.G. instaurato dal
[...]
, con ricorso del 21/10/2022, nei confronti di CP_1 [...]
, Parte_1 Parte_1
, ogni altra istanza disattesa, così provvede va: 1)
[...] accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ordinava la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale già eseguita presso la Conservatoria dei Registri
CP_ Proc. n. 1131/2023 R.G.A.C.C. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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Immobiliari di RI con nota di presentazione n. 22 del 24 /09/2009, Registro Generale n. 41873, Registro Particolare n. 8559, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità; 2) condannava
[...]
Parte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 processuali, che liquidava in €. 9.604,50 (di cui €. 870,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 1 e ss.): «I.- Il domanda l'accertamento della illegittimità e/o illiceità, con conseguente Controparte_1 ordine di cancellazione, dell'ipoteca iscritta dalla Banca convenuta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di RI con nota n. 22 del 24.10.2009, Reg. Gen. n. 41873, Reg. Part. n. 8559. Precisa che l'ipoteca grava su talune porzioni di suolo che, nell'ambito di un project financing, sono state fatte oggetto di trasferimento di proprietà e costituzione del diritto di superficie in favore della CP_4 con cui il ha stipulato un contratto di concessione di lavori pubblici relativi ad un
[...] CP_1 parcheggio e ad un mercato coperto nell'abitato di . CP_1 Deduce che tale contratto è stato risolto per inadempimento della società concessionaria ritenendo che, per l'effetto, gli immobili sono rientrati nel proprio patrimonio indisponibile. Conseguentemente afferma la nullità dell'ipoteca che la società ha concesso nelle more alla banca convenuta a garanzia dell'ammortamento di un mutuo. Di contro la sostiene la liceità dell'ipoteca affermando che i suoli su cui grava l'ipoteca de qua _1 non possono ritenersi appartenenti al patrimonio indisponibile del che li avrebbe sottratti a tale CP_1 vincolo allorquando ha deliberato l'approvazione del progetto. II.- La domanda del è meritevole di accoglimento. CP_1 II.1.- In fatto, giova precisare preliminarmente che con atto pubblico del 12.02.2007 (doc. 2 fascicolo ricorrente) il ha affidato in concessione alla la progettazione Controparte_1 CP_4 esecutiva, la costruzione delle opere e la gestione di un mercato coperto e di un parcheggio interrato previo esproprio dei suoli interessati dagli interventi. Il contratto pubblico prevedeva altresì la concessione del diritto di superficie sui suoli nonché il trasferimento in proprietà di una particella su cui avrebbe dovuto essere costruito un fabbricato di forma cilindrica destinato a bar/ristorante in Via Barsento (cfr. artt. 1 e 11). In esecuzione degli obblighi assunti, con atto pubblico del 21.09.2009 per Notar Persona_1 in RI (doc. 3 fascicolo ricorrente) il , previa acquisizione per cessione volontaria Controparte_1 dei suoli oggetto di procedura di esproprio, ha costituito in favore della (nel frattempo CP_5 subentrata alla il diritto di superficie per 99 anni su una porzione di 1.045,70 mq del piano CP_4 interrato del mercato coperto nonché il diritto di superficie per 30 anni su una porzione di 1.321,30 mq destinata alla costruzione di box e aree comuni. Ha altresì trasferito la piena proprietà del fabbricato a forma cilindrica su tre livelli destinato a bar/ristorante oltre la piena proprietà del lastrico solare che costituisce la copertura dei box concessi in diritto di superficie. In pari data 21.09.2009 la e la Banca convenuta hanno stipulato un contratto di CP_5 finanziamento fondiario per l'importo di € 1.550.000,00 garantito anche tramite ipoteca sulla proprietà piena o superficiaria dei medesimi beni oggetto della concessione tra la e il Comune di . CP_5 CP_1 L'ipoteca risulta iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di RI con nota n. 22 del 24.09.2009 ai nn. 41873/8559. In data 14.12.2010, per effetto di atto pubblico di scissione (cfr. doc. 2 fascicolo convenuta), la costituenda subentra alla in tutti i rapporti attivi e passivi CP_1 Parte_2 CP_5 riguardanti la concessione dei lavori e la gestione del mercato coperto e del parcheggio interrato nel Comune di . CP_1 Con determina dirigenziale n. 176 del 21.06.2011 (doc. 5 fascicolo ricorrente) il Controparte_1 dichiara risolto il contratto di concessione per inadempimento della concessionaria. Altresì in data 10.10.2022 (cfr. deposito telematico del 21.03.2023) il sottoscrive Controparte_1 con la Curatela del Fallimento lo scioglimento del contratto di Parte_3 concessione del 12.02.2007 e del conseguente contratto di cessione del 21.09.2009: per l'effetto rientra nella piena disponibilità dei suoli e delle opere parzialmente realizzate. III.- Così ricostruiti i fatti storici della vicenda, deve ritenersi fondata la pretesa del di ottenere CP_1
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l'ordine di cancellazione dell'ipoteca. Cont III.1.- I beni su cui è stata concessa ipoteca dalla alla rientrano nell'ambito di un CP_5 programma di recupero urbano ricadente nell'area PEEP di Via Barsento nel Comune di . I CP_1 suoli sono stati espropriati, sia pure tramite procedura di cessione volontaria, ed immediatamente messi a disposizione della concessionaria per l'esecuzione delle opere. Su tali aree pertanto residua un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio per il semplice fatto che sia la costituzione del diritto di superficie che il trasferimento della proprietà sono funzionali alla realizzazione prima e alla fruizione poi dell'opera pubblica. Tale caratteristica intrinseca ai beni, impedisce di fare una piana applicazione del disposto di cui all'art. 1458 c.c. che, in ipotesi di risoluzione negoziale, salvaguarda i diritti acquisiti dai terzi. Infatti, venendo meno la concessione del 12.02.2007 in conseguenza dell'esercizio legittimo della relativa facoltà da parte dell'ente pubblico, i beni già ceduti alla sono rientrati nel patrimonio del Più precisamente CP_5 CP_1 sono tornati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente per espressa previsione dell'art. 35, commi II e III, legge 865/1971. Sul punto deve condividersi quanto sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui nell'ambito dei PEEP «il momento pianificatorio e quello convenzionale sono pertanto legati da un rapporto di interdipendenza: infatti, se la cessione trova il suo ineliminabile presupposto nell'esistenza del piano, quest'ultimo richiede, per la sua concreta attuazione, che l'area sia trasferita in proprietà (o concessa in superficie) ad un operatore economico. La cessione del bene non è quindi fine a sé stessa, ma concorre alla realizzazione dell'assetto urbanistico prefigurato nel piano. Ciò spiega perché sia riconosciuto all'amministrazione il potere di incidere unilateralmente (e, quindi, autoritativamente) sul rapporto. E, al tempo stesso, consente di porre nella giusta prospettiva gli obblighi posti a carico del cessionario circa l'utilizzazione dell'area, che non sono correlati all'adempimento delle prestazioni tipiche del contratto di compravendita, ma trovano il loro presupposto nell'esigenza di assicurare la realizzazione degli obbiettivi di piano: quindi nella tutela di interessi che trascendono quelli che in una compravendita che rilevi solo sul piano privatistico caratterizzano la posizione dell'alienante. Appunto perché finalizzata alla tutela di esigenze di carattere generale, l'operatività della risoluzione non può essere ricondotta, in questi casi, alla regola posta dall'art. 1458, secondo comma, c.c., che accorda prevalenza alla tutela degli interessi dei terzi, poiché, in mancanza di una specifica previsione legislativa, tali interessi (di indubbio carattere privatistico) non possono avere preminenza su quelli (pubblici) inerenti alla configurazione dell'assetto urbanistico del territorio» (Cass. Civ., 27 settembre 1997, n. 9508). La qualificazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune comporta che essi non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (comb. disp. artt. 828 e 830 c.c.). Ciò comporta l'incommerciabilità del bene con conseguente perdita della capacità di essere oggetto di ipoteca a norma dell'art. 2810 c.c.. III.2.- Tale conclusione non è pregiudicata dall'eccezione della Banca convenuta secondo cui deve escludersi l'appartenenza al patrimonio indisponibile con riferimento alle aree cedute in proprietà ai sensi dell'art. 35, comma XI. Se non vi è dubbio che l'art. 35 preveda espressamente un'eccezione per le ipotesi di cui al comma XI è però altrettanto vero che il caso di specie non è sussumibile in tale fattispecie. Infatti, il comma XI si riferisce esclusivamente alle aree espropriate ma «destinate alla costruzione di case economiche e popolari». La natura eccezionale della disposizione impedisce di trarne qualsivoglia estensione ad altre ipotesi, ivi compresa quella di specie relativa non a costruzioni residenziali bensì alla realizzazione di opere da destinare a impianti e servizi pubblici (id est mercato coperto e parcheggio). Pertanto, deve affermarsi la fondatezza della tesi dell'appartenenza al patrimonio indisponibile degli immobili per cui è causa. III.3.- Ad abundantiam si deve rilevare che la soluzione dell'incommerciabilità dei beni rientrati nel patrimonio dell'ente per effetto della risoluzione del contratto di concessione di lavori pubblici, è assistita da un adeguato bilanciamento normativo che esclude l'ingiusto pregiudizio in capo al creditore ipotecario nonché l'ingiusto arricchimento in capo alla pubblica amministrazione concedente. Infatti, l'art. 37 della legge 865/1971 disciplina l'ipotesi degli effetti della risoluzione negoziale prevedendo espressamente che «l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione
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le ragioni di credito dei detti istituti». Sicché il venir meno della garanzia ipotecaria resta pur sempre compensato dalla possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi nei confronti del subentrante. CP_1 III.4.- In definitiva, la domanda del può trovare accoglimento con conseguente Controparte_1 necessità di pronunciare l'ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota n. 22 del 24.10.2009, Reg. Gen. n. 41873, Reg. Part. n. 8559. IV.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta. Quanto alle spese, vi è prova di esborsi pari ad € 843,00 (per C.U.) ed € 27,00 per diritti forfettari di copia. E così per complessivi € 870,00. I compensi devono essere liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da 52.000,01 ad € 260.000,00 (così individuato per la indeterminabilità della misura attuale del credito assistito da garanzia ipotecaria). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della sommarietà del rito e della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alla attività istruttoria, solo documentale): Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00 FASI IMPORTO Parte_4 Parte_5 Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 - 25% 1.221,00 Istruttoria 5.670,00 - 50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 - 25% 2.126,50 TOTALE 8.734,50
». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. Con atto di citazione notificato in data 15/09/2023,
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...] appello, nei confronti di , in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di voler , in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza sub I.A., accogliere le seguenti conclusioni:
“I) annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale di RI del 15 -17/7/23 nel procedimento n. 12413/22 RGC di quel Tribunale;
II) rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dal ei confronti dell'odierna appellante, con il ricorso Controparte_1 ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21/10/22 e notificato in data 11/11/22; III) accogliere la domanda riconvenzionale proposta ritualmente dalla
[...]
nel giudizio di primo grado n. 12413/22 Controparte_7 RGC, a mezzo della propria comparsa di risposta del 16/03/2023 e, per lo effetto: A) accertare e dichiarare che il , a seguito della Controparte_1 propria determina N. 176 del 21/06/2011, con cui ha provveduto alla risoluzione e contestuale revoca del contratto di concessione stipulato il 12/02/2007, rep. 4796, originariamente con l a CO. GE. IN. ai sensi Pt_2 dell'art. 37 della L. 865/1971 e successive m. e i., è subentrato o comunque è tenuto a subentrare nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso dalla Banca esponente in favore della allora concessionaria con atto del 21/09/2009 a rogito per CP_5 Notaio (rep. n. 24332, racc. 9356), con l'obbligo di soddisfare Per_1 sino alla estinzione le ragioni di credito della Banca esponente;
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B) per lo effetto, condannare il convenuto, in persona del proprio CP_1
Sindaco pro tempore, a corrispondere e pagare alla Banca esponente, la complessiva somma di € 1.184.289,73* - pari all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili della Banca - per residua sorte capitale all'atto della sua risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzionali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo;
C) in via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, con rispettosa riserva di gravame, accertare, previa disposizione di apposita consulenza tecnica d'ufficio, l'entità delle somme di cui il si è indebitamente arricchito in danno della Banca, come CP_1 meglio esposto in premessa, e, quindi, condannare il ricorrente a CP_1 corrispondere e pagare quelle somme alla Banca, qui attrice in riconvenzionale;
IV) in ogni caso, con la condanna del convenuto al pagamento di spese CP_1 e compensi del doppio grado del giudizio.”. I.B.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 02/11/2023, , in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, si costituiva in giudizio, eccependo e/o deducendo l'“inammissibilità e/o improponibilità del primo motivo stante il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario”, l'“inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza del secondo motivo per violazione dell'art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, stante l'intervenuto giudicato”, l'“inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza del terzo motivo per l'intervenuto giudicato” ed altresì proponendo , in considerazione dell'omessa pronuncia sulle eccezioni di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e d i intervenuto giudicato, appello incidentale, affinché, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata e nel respingere l'avverso gravame, fossero accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande riconvenzionali di condanna proposte nei confronti del deducente nonch é CP_1 dare atto dell'intervenuto giudicato con riferimento a tutte le questioni poste dalla temeraria appellante dichiarando per l'effetto l'inammissibilità, anche ex art. 345 c.p.c., l'improcedibilità e/o comunque, la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto, con condanna della appellante al _1 pagamento del[le] spese e competenze del presente grado di giudizio.”. I.B.
3. Con provvedimento in data 04/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note depositate telematicamente, si riservava per la decisione. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. IL SECON DO ED IL T ERZ O M OT IVO DELL'APPELL O PRIN CIPALE. L'APPELLO INC ID ENT AL E (INT ERVENU TO G IU DIC AT O). II.A.
1. Con il secondo motivo dell'appello principale (“II. Errato accoglimento della domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a favore della _1 risalente al 21/09/09 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 L. 865/71 e degli artt. 2810 e 2915, comma 2 c.civ.”), Parte_1
,
[...] Parte_1
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ha dedotto: che il Giudice di primo grado ritenne fondata ed CP_9 accolse la domanda del affermando che i suoli Controparte_10 erano stati espropriati, sia pure tramite procedura di cessione volontaria, ed immediatamente messi a disposizione della concessionaria per l'esecuzione delle opere;
che su tali aree, pertanto, residuava un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio per il semplice fatto che sia la costituzione del diritto di superficie che il trasferimento della proprietà erano funzionali alla realizzazione prima e alla fruizione poi dell'opera pubblica;
che tale caratteristica intrinseca ai beni impediva di fare una piana applicazione del disposto di cui all'art. 1458 c.c., che salvaguardava i diritti acquisiti dai terzi in ipotesi di risoluzione negozial e;
che infatti, venuta meno la concessione del 12/02/2007 in conseguenza dell'esercizio legittimo della relativa facoltà da parte dell'Ente pubblico, i beni già ceduti alla erano rientrati nel patrimonio del CP_5 [...]
e, più precisamente, erano tornati a far parte del patrimonio CP_1 indisponibile dell'Ente pubblico per espressa previsione dell'art. 35 commi 2° e 3° L. n. 865/1971); che le argomentazioni del Tribunale non erano condivisibili , poiché la previsione dell'art. 35 commi 2° e 3° L. n. 865/1971, se era chiara laddove stabiliva che i beni immobili espropriati dal Comune entravano a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, non stabiliva affatto, come ritenuto dal Tribunale, che quegli stessi beni, una volta ceduti e trasferiti a terzi a mezzo di atti di disposizione di puro diritto privato ed in esecuzione della propria delibera, conservassero la loro appartenenza al patrimonio indisponibile dell'Ente; che, al contrario, era la P.A., nell'ambito della propria capacità giuridica e potestà pianificatoria, a stabilire – dopo l'esproprio (o la cessione volontaria) – la concreta destinazione e natura giuridica del bene acquisito alla mano pubblica;
che nella specie, come richiamato in premessa dalla convenzione del 12/02/2007 (doc. 2 avversa produzione), il , con il progetto Controparte_1 definitivo approvato con delibera di G.M. n. 65 del 18/05/2006 , aveva previsto, tra l'altro, “la realizzazione di un corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante” e di altri locali destinati a box depositi e box commerciali;
che proprio in relazione a questa destinazione e d in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 11° L. n. 865/1971, il concedente aveva potuto (i) CP_1 costituire in favore del concessionario “il diritto di superficie (per 99 anni a decorrere dalla data di costituzione) sui suoli oggetto degli interventi” e (ii) trasferire all'impresa di costruzione concessionaria “la proprietà della particella su cui verrà edificato il corpo cilindrico destinato a bar ristorante” (cfr. doc. 2 avversa produzione - convenzione - art. 2, comma 3 - Oggetto del contratto); che in definitiva, anche per l'espressa previsione dell'art. 35 comma 11° L. n. 865/1971, nel momento in cui il dispone va in favore di terzi di beni che CP_1 esso aveva precedentemente espropriato, tali beni potevano legittimamente venire a fare parte del patrimonio “disponibile” dell'Ente, sicché il concessionario, come proprietario e titolare del diritto di superficie, poteva disporre pienamente di tali diritti e costituire legittimamente garanzie reali a valere su di essi, tanto che lo stesso concedente si era espressamente imp egnato a consentire al CP_1 Concessionario di costituire “garanzie reali sulle opere realizzate, nel rispetto dei limiti della durata della concessione”, cioè sui beni ceduti in proprietà e sul diritto di superficie (cfr. convenzione - art. 11, comma 6 – Obblighi a carico del
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concedente); che ne conseguiva che le dette garanzie, una volta costituite a favore della banca che decideva di finanziare le opere oggetto di concessione, rimanessero pienamente valide, quali che fossero le vicende successive riguardanti la titolarità dei beni dati in garanzia e, a fortiori, anche in caso di rientro di quei beni nel patrimonio dell'Ente concedente, a seguito di risoluzione e/o revoca della concessione;
se così non fosse stato, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (per la cui realizzazione era nato lo strumento del PEEP) non sarebbero stati cedibili in proprietà e mai alcuna banca avrebbe accettato di finanziare i lavori a farsi da una società concessionaria, la cui concessione poteva sempre essere risolta e revocata autoritativamente dalla P.A., con l'effetto di veder svanire le garanzie legittimamente acquisite in epoca precedente;
che era errata anche l'altra affermazione del Tribunale per cui “La qualificazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune comporta che essi non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (comb. disp. artt. 828 e 830 c.c.). Ciò comporta l'incommerciabilità del bene con conseguente perdita della capacità di essere oggetto di ipoteca a norma dell'art. 2810 c.c.”, anzitutto perché dava per scontato che i beni e diritti oggetto dell'ipoteca de qua appartenessero al patrimonio indisponibile (invece quei beni avevano acquisito la qualità giuridica di beni del patrimonio disponibile a seguito della loro cessione – in proprietà piena e/o superficiaria – alla società concessionaria;
inoltre l'appellato
[...]
non aveva mai manifestato la propria volontà di far “rientrare” CP_1
i detti beni nel proprio patrimonio indisponibile, né aveva mai assunto una propria
– indispensabile – delibera in tal senso;
infine, proprio l'accordo transattivo di recente siglato tra e Parte_6
, prodotto in giudizio da quest'ultimo, dimostrava Controparte_1 documentalmente che il considerava il bene ancora Controparte_1 commerciabile ed appartenente al patrimonio disponibile, tanto da fa rne oggetto di contratto di diritto privato, diversamente nullo) ; che, in secondo luogo, l'affermazione del Tribunale era errata nella parte in cui sosteneva che l'appartenenza dei beni in questione al patrimonio indisponibile del
[...]
comportava che essi non potessero essere sottratti alla loro CP_1 destinazione, perdendo così la loro “commerciabilità” e idoneità ad essere oggetto di ipoteca, poiché tali assunti – che si rifacevano ad una giurisprudenza di legittimità ormai risalente (Cass. 9508/97) ed avente ad oggetto solo l'impignorabilità dei beni indisponibili e non la legittima permanenza dell'ipoteca iscritta sugli stessi – rimanevano smentiti da un più recente arresto della giurisprudenza di legittimità ( Cass., n. 3700/2018), secondo cui “Ai fini dell'accertamento del diritto di proprietà sul bene pignorato, dedotto dal terzo opponente ai sensi dell'articolo 619 del Cpc, le disposizioni in tema di trascrizione degli atti e delle domande giudiziali, e segnatamente gli artt. 2652 n. 6 e 2915, comma 2, del Cc, sono applicabili anche alle vicende circolatorie dei beni del patrimonio indisponibile degli en ti pubblici astrattamente suscettibili di alienazione in favore di soggetti privati al fine di attuare la loro destinazione pubblica, quali le aree rientran ti nei Peep di cui all'articolo 35 della legge 865/1971, senza che sull'applicabilità di dette disposizioni possa prevalere la semplice considerazione che le aree in questione appartengano astrattamente al patrimonio indisponibile dell'ente comunale al fine di ritenere estinti tutti i diritti legittimamente acquisiti su di esse da terzi ed opponibili all'ente pubblico, e ferma restando l'applicabilità a tutti gli acquirenti di dette aree dei vincoli
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pubblicistici di destinazione derivanti dagli strumenti urbanistici” [in motivazione, la Corte suprema aveva affermato che: 1) “l'impignorabilità dei beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non è assoluta (ed in realtà non è sancita positivamente ed espressamente da nessuna disposizione), ma si desume in via interpretativa della disposizione di cui all'art. 828 c.c., che prevede che i suddetti beni 'non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano'”; 2) “le aree inserite nei piani per l'edilizia economica e popolare possono essere alienate a soggetti privati, per legge ed in base alla volontà dell'ente locale che ne è titolare, entro certi limiti e a determinate condizioni, per la realizzazione di immobili destinati a tale scopo, ed in tal modo si attua evidentemente la loro destinazione al pubblico interesse, non le si sottrae alla stessa”; 3) “non è possibile affermare che l'eventuale alienazione di essi in sede di esecuzione forzata rischierebbe di sottrarli ad una siffatta destinazione, anche tenuto conto che la destinazione urbanistica delle aree inserite nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare risulta comunque vincolante per chiunque ne divenga proprietario”; 4)
“Deve infatti distinguersi tra le vicende circolatorie delle suddette aree, soggette alle ordinarie regole del diritto civile, tra cui quelle previste dall'art. 2652 c.c., n. 6., e l'efficacia dei relativi vincoli di destinazione urbanistica, che restano operativi anche nei confronti degli eventuali acquirenti (e quindi anche degli eventuali aggiudicatari, all'esito del processo di espropriazione immobiliare)”; 5) “Tale destinazione può infatti essere attuata - e anzi di regola viene attuata - con il trasferimento della loro proprietà (o del diritto di superficie) ai privati, ma con vincolo di destinazione, vincolo che quindi non è necessariamente incompatibile con l'espropriazione forzata, dal momento che esso deve ritenersi operante anche nei confronti dei soggetti aggiudicatari, che potranno utilizzare le aree acquisite solo in conformità dello strumento urbanistico, e quindi solo in conformità alla indicata destin azione, di modo che non vi sarà alcuna sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica, e non vi sarà violazione dell'art. 828 c.c.”]; che la Corte suprema, i n sostanza, aveva ritenuto che il conflitto tra una P.A. ed i terzi che avessero legittimamente trascritto o iscritto vincoli o diritti su beni che quella P.A. avesse trasferito o ceduto a terzi (anche se provenienti dal suo patrimonio indisponibile), ma in epoca precedente alle vicende che avessero successivamente determinato il venir meno dell'atto di trasferimento e/o cessione, andava risolto con l'applicazione della disciplina codicistica in materia di prevalenza delle trascrizioni e/o iscrizioni precedenti (art. 2915 comma 2° c.c.), senza che ciò potesse essere impedito dall'esistenza di un vincolo di destinazione dei beni alla soddisfazione di un pubblico interesse che comunque permane va, quali che fossero le vicende circolatorie della titolarità dei beni stessi (tale pronuncia di legittimità smentiva la tesi del appellato secondo la quale CP_1 l'esistenza del vincolo di destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici sui beni ceduti alla concessionaria impediva non solo l'espropriabilità degli stessi, ma addirittura la legittima acquisizione di diritti di garanzia reale da parte di terzi, quale il soggetto finanziatore ); che la delibera del Comune n. 176 del 21/06/2011, a mezzo della quale l'Ente aveva disposto la risoluzione e revoca della concessione-contratto del 12/02/2007 in danno di (e di CP_5
), non era mai stata trascritta, onde assicurarne Parte_6 l'opponibilità ai terzi;
che, quindi, l'impugnata ordinanza del Tribunale era errata e andava annullata per violazione e/o errata applicazione e interpretazione degli artt. 35 L. n. 865/1971 e 2810 c.c., nonché per la violazione della disciplina in
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materia di trascrizioni e iscrizioni , affermando invece la piena validità ed efficacia dell'ipoteca iscritta da essa sui beni sopra individuati, anche _1 all'esito della riattribuzione della loro proprietà in capo al
[...]
, per tutte le ragioni esposte. CP_1 II.A.
2. Con il terzo motivo dell'appello principale (“III. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2816, comma 2, e 952 cod. civ.”),
[...]
Parte_1
ha dedotto: che l'ordinanza impugnata dispose la cancellazione
[...] dell'ipoteca fondiaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di RI - Servizio di Pubblicità Immobiliare il 24/10/2009 (n. 41873 del Reg. Gen. e n. 8559 del Reg. Part.); che tale ordine di cancellazione, ove eseguito, avrebbe determinato l'estinzione dell'ipoteca, non solo sui beni ceduti in proprietà alla concessionaria, ma anche su i diritti superficiari pure oggetto di cessione, considerato il valore costitutivo dell'iscrizione ipotecaria;
che in definitiva il Tribunale, con il provvedimento emesso, decretò l'estinzione dell'ipoteca de qua anche sui diritti superficiari, così incorrendo nella violazione dei principi fondamentali in tema di ipoteca, di cui all'art. 2816 c.c. (il cui comma 2° disponeva che, purché non ricorressero le cause di estinzione dell'ipoteca contemplate al comma 1°, «Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi») nonché dell'art. 952 c.c.; che peraltro, anche a voler ritenere (per mera ipotesi) che, a seguito della risoluzione della convenzione (e/o della conclusione dell'accordo transattivo tra il e la Curatela Controparte_1 [...]
depositato dalla difesa del Parte_6 [...]
in prime cure quale doc. 3 allegato alle note di trattazione CP_1 per l'udienza del 27/03/2023), i beni ipotecati fossero entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico, la costituzione e la permanenza del diritto di superficie e dell'ipoteca su di esso iscritta non contrastava con la natura del suolo sul quale veniva realizzata la costruzione dal superficiario, perché questi non acquistava la proprietà del suolo, ma solo della costruzione che egli aveva realizzato sullo stesso, per un tempo deter minato (art. 952 e ss. c.c.); che la normativa sul diritto di superficie, i n definitiva, consentiva di avere un suolo che rimaneva pubblico ed una sovrastante costruzione che, per la sola durata del diritto di superficie, rimaneva di natura privata, con la conseguenza che l'ipoteca di essa appellante, anche per la parte che riguarda va i diritti superficiari, _1 rimaneva valida perché iscritta su un bene (costruzione a realizzarsi sul costituito diritto di superficie) che, al momento dell'iscrizione stessa (24/09/2009), aveva certamente natura privata, perché trasferito, per il periodo rispettivamente di 99 e 30 anni, in favore di e, infine, di Parte_7 Parte_3 che, pertanto, l'ordinanza impugnata era errata ed infondata, anche per la
[...] violazione dei principi e regole di cui agli artt. 2816 comma 2 ° e 952 c.c., ed andava annullata, nel senso di affermare la permanenza dell'ipoteca in favore di essa sul diritto di superficie. _1 II.A.
3. Con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il ha eccepito l'“inammissibilità, improponibilità Controparte_1 e/o manifesta infondatezza del secondo motivo per violazione dell'art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, stante l'intervenuto giudicato” nonché l'“inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza del terzo motivo per l'intervenuto giudicato”, proponendo altresì, in considerazione dell'omessa pronuncia
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sull'eccezione di intervenuto giudicato, appello incidentale affinché questa Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata e nel respingere il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, dia atto dell'intervenuto giudicato con riferimento a tutte le questioni poste dall'appellante principale, per l'effetto dichiarando l'inammissibilità, anche ex art. 345 c.p.c., l'improcedibilità e/o comunque la manifesta infondatezza , in his partibus, dell'appello proposto dalla _1 A sostegno delle predette conclusioni, il ha Controparte_1 dedotto: i) (quanto al secondo motivo dell'appello principale): che l'eccezione proposta dalla appellante [pretesa inopponibilità della _1 risoluzione/revoca della concessione del 12 /02/2007, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2652 n. 6) e 2915 comma 2° c.c.] non era mai stata proposta in precedenza, men che meno in primo grado, di talché la medesima era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; che ogni questione in proposito, peraltro, era coperta dal giudicato sia con riferimento ai beni che ai diritti de quibus, essendo stata accertata in via definitiva non solo l'appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile di esso ma CP_1 anche la loro incommerciabilità e inespropriabilità e/o impignorabilità – sicché gli stessi non potevano essere oggetto di ipoteca a norma dell'art. 2810 c.c. – nonché, di conseguenza, la piena opponibilità della revoca/risoluzione alla appellante;
che la BA appellante, in _1 esito all'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione proposta da esso (nell'ambito dell'opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. CP_1 avverso l'esecuzione promossa dalla stessa ), non aveva provveduto _1 alla riassunzione del giudizio di merito, tant'è che il G.E. aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva (n. 1106/2011 R.G. Es. Imm.) con provvedimento in data 03/04/2015, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento in favore della e contro la _1 (ordine eseguito dalla in data Parte_3 _1 20/01/2020); che la appellante nulla aveva eccepito in proposito, _1 di talché l'accertamento effettuato nella predetta sede sia sull'illiceità della procedura esecutiva sia sul gravame ipotecario iscritto a fronte del credito riveniente dal contratto di mutuo fondiario de quo, risultava ormai irretrattabile a fronte del giudicato formatosi sull'impignorabilità ed incommerciabilità dei beni e diritti in questione e, quindi, sull'estinzione dell'ipoteca – la quale ricorreva anche quando vi fosse perimento del bene in senso giuridico (ex art. 2878 c.c.) come accaduto nell'ipotesi in esame, stante l'imposizione sui beni/diritti ipotecati di vincoli pubblicistici che ponevano i medesimi fuori commercio (Cass. n. 13385/2011); che, pertanto, tutte le questioni prospettate dalla con l'atto di appello andavano _1 poste, a tutto concedere, nel giudizio di merito a promuoversi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 619 c.p.c., che la _1 aveva interesse ad instaurare, onde contestare l'accertata l'impignorabilità, inespropriabilità e incommerciabilità dei beni/diritti in questione proprio in considerazione dell'appartenenza di questi al patrimonio indisponibile di esso e dell'opponibilità alla creditrice procedente della CP_1 revoca/risoluzione della convenzione del 12/02/2007, con la conseguenza che quel provvedimento andava ad incidere sull'esistenza stessa dell'oggetto dell'ipoteca, la quale, come noto, e ra preordinata
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esclusivamente all'espropriazione; che peraltro, avendo la agito in _1 sede amministrativa per la condanna di esso al risarcimento del CP_1 danno quantificato nell'importo corrispondente al credito riveniente dal mutuo ipotecario, a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca de qua, di fatto aveva rinunciato alla garanzia in contestazione;
ii) (quanto al terzo motivo dell'appello principale): che l'accertamento dell'estinzione dell'ipoteca anche con riferimento ai diritti superficiari, contrariamente a quanto assunto dalla appellante, non era _1 conseguente all'ordinanza appellata, che ne aveva solo preso atto, bensì al provvedimento che, in via ormai definitiva e con forza di giudicato, aveva a suo tempo accertato l'appartenenza dei beni de quibus al patrimonio indisponibile e l'inespropriabilità e/o l'impignorabilità, nonché l'incommerciabilità non soltanto del suolo, ma anche dei diritti di superficie;
che la pronunzia della Corte suprema ex adverso citata contrastava totalmente con l'orientamento consolidato della medesima Corte di legittimità – seguito sia dall'ordinanza impugnata che dal provvedimento cautelare che aveva sospeso l'esecuzione intrapresa dalla
– in base al quale le aree comprese nel P.E.E.P., a tal fine _1 espropriate, entravano a far parte del patrimonio indisponibile del CP_1 perché il bene veniva ad essere destinato direttamente al soddisfacimento di una specifica finalità di interesse pubblico o di un servizio pubblico;
che tali aree, quindi, venivano acquisite al patrimonio comunale, ma per la concreta realizzazione degli obiettivi dovevano essere cedute in proprietà
o godimento tramite diritto di superficie ad operatori economici pubblici o privati, con la conseguenza che gli oneri e le sanzioni previste a carico dei privati nella convenzione relativa alla cessione erano preordinati alla tutela dell'interesse pubblico, sicché i diritti di alienazione in proprietà e/o in godimento non avevano efficacia meramente obbligatoria ex art. 1379 c.c., ma si estendevano anche nei confronti dei terzi;
che la risoluzione decisa da esso non soggiaceva alla disciplina ex art. 1458 comma 2° CP_1 c.c., che faceva salvi i diritti dei terzi, tenuto conto che gli interessi dei privati non potevano prevalere, in assenza di espressa previsione di legge, su quelli pubblici;
che, perciò, era di tutta evidenza che la natura di beni del patrimonio indisponibile del Comune comporta va che non potevano essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardavano (art. 830 c.c.), che non erano assoggettabili ad espropriazione forzata (Cass. n. 9508/1997; n. 9912/1990; n. 4496/1986) e che l'ipoteca si estingueva (ex art. 2878 c.c.), stante l'imposizione sul bene e/o diritto ipotecato di vincoli pubblicistici che pon evano i medesimi fuori commercio (Cass. n. 13385/2011 e Cass. n.1946/1976 ). II.A.
4. Le eccezioni preliminari e le questioni sollevate dal a sostegno CP_1 dell'appello incidentale (limitatamente all'intervenuto giudicato), da vagliarsi prima di esaminare il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale per evidenti ragioni di pregiudizialità logico -giuridica, non sono meritevoli di accoglimento. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 345 c.p.c., la Corte osserva che la questione prospettata dalla (mancata trascrizione, ai fini _1 dell'opponibilità ai terzi, della determina dirigenziale n. 176 del 21/06/2011 con la quale il aveva disposto la risoluzione del contratto di concessione CP_1 del 12/02/2007 e la revoca della concessione ) è qualificabile non come eccezione
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in senso stretto, bensì come mera difesa (diretta a contrastare la motivazione dell'ordinanza appellata, alla luce della giurisprudenza di legittimità in essa citata), sicché il secondo motivo dell'appello principale non può essere considerato inammissibile, improponibile e/o manifestamente infondato per violazione del divieto di novum previsto dall'art. 345 comma 2° c.p.c. Quanto all'eccezione di giudicato , su cui il ha fondato CP_1 l'inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza sia del secondo sia del terzo motivo dell'appello principale, la Corte osserva che se è vero che buona parte delle questioni dedotte dalla nel presente giudizio (in particolare _1 con il secondo e con il terzo motivo dell'appello principale) erano già state prospettate dinanzi al G.E. nel proc. n. 1106/2011 R.G. Es. Imm. Trib. RI
[ Parte_8
(creditrice procedente) ave va agito
[...] esecutivamente nei confronti di (debitrice Parte_3 esecutata subentrata a;
si era CP_5 Controparte_1 opposto all'esecuzione con ricorso “ex art. 619 c.p.c. nonché ex artt. 615 e segg. c.p.c. in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. con istanza di sospensione della esecuzione ex artt. 623 e segg. c.p.c.”; il G.E., con ordinanza in data 21/02/2014, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine perentorio di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito;
nessuna delle parti aveva introdotto il giudizio di merito, sicché con successiva ordinanza in data 03/04/2015 il G.E., su istanza del , aveva Controparte_1 dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 comma 3° c.p.c., ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento ], è però altrettanto vero che non può attribuirsi efficacia di giudicato all'ordinanza (cautelare) del 21/02/2014 con la quale il G.E., all'esito della fase sommaria dell'opposizione proposta dal aveva sospeso l'esecuzione. È solo il CP_1 caso di precisare, a tal proposito, che il fatto che nel termine di 60 gg. fissato dal G.E. non fosse stato introdotto il giudizio di merito (ciò che , peraltro, il CP_1 ben avrebbe potuto fare, qualora avesse avuto l'interesse ad ottenere a proprio favore la pronuncia di una sentenza che contenesse un accertamento idoneo – con il passaggio in giudicato della pronuncia – a fare stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa) non è certo sufficiente a ritenere che l'accertamento contenuto nell'ordinanza cautelare del G.E. potesse produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. Infine, quanto all'asserita rinuncia della creditrice all'ipoteca, la Corte osserva che dalla sentenza n. 568/2020 del (successivamente Controparte_11 confermata con sentenza n. 7749/2024 del Consiglio di Stato) si evince che la aveva adìto il Giudice amministrativo “per l'annullamento della _1 determinazione del responsabile dell'area tecnica del n. Controparte_1 176 del 21.06.2011, conosciuta il 05.11.2013, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti ivi menzionati ed allo stato non conosciuti, tra cui la delibera G.M. n. 76/2011 e la nota R.U.P. prot. n. 8822/2011; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimen to presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso con quelli gravati;
nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.”. È del tutto evidente, dunque, che la domanda proposta al Giudice amministrativo (accertamento dell'illegittimità dell'attività amministrativa e risarcimento dei danni) era ben diversa dall'oggetto del presente giudizio (efficacia/inefficacia dell'ipoteca), sicché non può condividersi l'assunto del secondo cui la , CP_1 _1
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instaurando dinanzi al Giudice amministrativo un giudizio nel quale aveva quantificato il danno asseritamente subito in misura corrispondente al credito riveniente dal mutuo ipotecario a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca , avesse rinunciato 'di fatto' alla garanzia de qua. Consegue a tanto l'infondatezza, limitatamente ai profili sopra esaminati, dell'appello incidentale (i residui profili del quale, concernenti il primo motivo dell'appello principale, saranno esaminati più oltre , sub II.B.4.). Pertanto, può ora passarsi all'esame del secondo e del terzo motivo dell'appello principale. II.A.
5. Il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale sono destituiti di fondamento. II.A.
5.a. In via preliminare è opportuno ricostruire brevemente i fatti di causa. Dagli atti processuali e dai documenti prodotti dalle parti emerge quanto segue:
in data 12/02/2007 il (concedente) e Controparte_1 (concessionaria, aggiudicatasi nel 2006 la Controparte_12 gara bandita dal ) avevano stipulato Controparte_1
“Contratto di appalto per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione funzionale ed economica del nuovo mercato coperto di V. Barsento e del parcheggio interrato in LA LO (rep. n. 4796), avente per oggetto “l'affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione esecutiva, costruzione delle opere nonché della gestione e manutenzione delle stesse, il tutto come meglio specificato nel progetto definitivo” (art. 2, comma 1°). La convenzione de qua prevedeva, tra l'altro (art. 2 comma 3°):
▪ che l'Ente Concedente si impegnava “a costituire il diritto di superficie (per 99 anni a decorrere dalla data di costituzione) sui suoli oggetto degli interventi” e “a trasferire la proprietà della particella su cui verrà edificato il corpo cilindrico destinato a bar ristorante in via Barsento, come individuate nelle richiamate planimetrie”, affidando al Concessionario:
- “la predisposizione degli atti necessari alla procedura espropriativa e corresponsione delle somme necessarie all'acquisizione delle aree interessate all'intervento di proprietà privata;
- la progettazione esecutiva e costruzione del nuovo mercato coperto e piazza antistante, costituito da n. 23 box destinati ad attività commerciali con affaccio su una galleria comune, un piano interrato destinato a box depositi, corpo cilindrico, con accesso indipendente da destinarsi ad attività di bar e ristorazione;
- la demolizione dell'attuale mercato coperto, sito in LA TA;
- la progettazione esecutiva e costruzione del parcheggio interrato in LA TA , disposto su tre livelli interrati, costituito da n. 100 posti auto coperti e n. 42 box chiusi, per un totale di 84 posti auto, compresa la realizzazione delle opere in superficie, costituite da sala polifunzionale con n. 150 posti, per conferenze e proiezioni, servizi, biglietteria, bar, teatro all'aperto e sistemazione esterne;
- il pagamento degli oneri per spese generali, corrispondenti agli
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importi relativi ai rilievi e indagini, alla progettazione, preliminare e definitiva, alla direzione lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza, per la quota parte di propria competenza pari al 70% degli importi previsti nel quadro economico dell'intervento, restando il rimanente 30% a carico del Concedente;
- la gestione e manutenzione delle opere realizzate dei relativi impianti, per la durata di anni trenta, così come definito dal Piano Economico Finanziario”;
▪ che la durata della concessione, fatta salva la facoltà di revisione di cui all'art. 11 comma 3°, era fissata (art. 3) in: a) 99 anni per il diritto di superficie sui suoli destinati alla costruzione delle strutture destinate a n. 42 box auto chiusi per un totale di 84 posti auto all'interno del parcheggio interrato di LA TA e al piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi;
b) 30 anni per la gestione delle strutture destinate a n. 108 posti auto coperti all'interno del parcheggio interrato di LA TA, n. 11 box commerciali nel nuovo mercato coperto da riservare prioritariamente agli attuali affittuari, n. 12 box commerciali nel nuovo mercato coperto da assegnare a nuovi utenti, sala polifunzionale per n. 150 posti circa per conferenze e proiezioni, servizi e bar;
termini (99 anni e 30 anni) decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 12 comma 3°;
▪ che il Concessionario si impegnava ad eseguire a propria cura e spese le procedure espropriative, la progettazione esecutiva, la corresponsione degli oneri per spese generali, secondo le disposizioni del comma 3° e del precedente art. 2 , i lavori e le forniture, le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti all'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessario ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste dal contratto a carico del Concedente (art. 4) ;
▪ che il Concessionario si impegnava ad assicurare (art. 6): il finanziamento di tutti gli oneri relativi alle procedure di gara, alla progettazione esecutiva (ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio) , all'acquisizione di tutti i pareri necessari ai fini della validazione del progetto esecutivo, il tutto nei limiti delle previsioni contenute nel quadro economico;
il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione di quelle oggetto della concessione per tutta la durata della stessa;
▪ che il Concedente si obbligava “a consentire al Concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate nel rispetto dei limiti della durata della concessione e dei vincoli di destinazione dell'opera”, garanzie da rimuovere “a cura e spese del concessionario entro il termine di scadenza della concessione” (art. 11 comma 6°);
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▪ che, per consentire la realizzazione e la relativa gestione del nuovo mercato coperto, del parcheggio interrato e le relative opere in superficie, il Concedente, immediatamente dopo il completamento della procedura di esproprio in favore del Concessionario (e suoi aventi causa), avrebbe costituito il “diritto di superficie sulle aree interessate dall'intervento e come individuate nelle planimetrie” (99 anni per determinate strutture, puntualmente indicate;
30 anni per le altre strutture, pure puntualmente indicate), con la precisazione che, al momento dell'estinzione del diritto di superficie, gli impianti, le opere, le attrezzature, i macchinari , gli accessori, le pertinenze e quant'altro realizzato ed installato dal concessionario o dai suoi aventi causa sarebbero diventati de jure di proprietà del (art. 18); CP_1
▪ che, per consentire la realizzazione del mercato coperto e la relativa gestione, il concedeva anche il diritto Controparte_1 di proprietà ai sensi dell'art. 19 comma 5°-ter l. n. 109/1994 e s.m.i. dell'area necessaria alla costruzione del bar, del locale soprastante , che sarebbe stato costituito mediante atto notarile entro 60 giorni dalla data di completamento dell'iter espropriativo ed effettuato il necessario frazionamento (art. 19);
▪ che “Alla scadenza del diritto di superficie e del termine della concessione il mercato coperto, il parcheggio e le opere realizzate in superficie, con i relativi impianti ed accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 953 del c.c., diverranno automaticamente di proprietà del
” (art. 20 comma 1°); Controparte_1
▪ che il Concedente avrebbe potuto risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario di intimazione all'adempimento, nei casi di seguito indicati (art. 34 comma 1°): frode del Concessionario o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Comune o con terzi;
ritardo nell'adempimento comportante un importo della penale superiore al 10% dell'importo dei lavori;
fallimento del Concessionario o suoi aventi causa ovvero verificazione di fatti nella struttura imprenditoriale del Concessionario comportanti una notevole diminuzione del la capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
chiusura totale o parziale, anche temporanea, senza giustificato motivo o giusta causa, del parcheggio o del mercato coperto;
violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, il parcheggio o il mercato per usi o finalità diverse da quelle convenute;
violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio e del mercato nelle parti oggetto della gestione. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo era obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente le opere oggetto della concessione (art. 34 comma 3°) e il Concedente era tenuto a comunicare ai soggetti finanziatori la contestazione intimata al Concessionario della causa di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione dell'art. 35 in materia di indennità (art. 34 comma 4°);
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▪ che “In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a)
[ossia dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, oltre spese generali ed utile di impresa, nell'ipotesi in cui l'opera non avesse ancora superato la fase di collaudo (N.d.E.)], ma il concedente ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detta indennità con il debito del concessionario nei confronti del concedente” (art. 35 comma 5°);
▪ che, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 34, il Concedente avrebbe provveduto alla risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario e alla revoca della concessione, nell'affidamento della quale sarebbero subentrati i successivi classificati secondo le disposizioni dell'art. 10 comma 1°-ter L. n. 109/1994 (art. 37);
▪ che il contratto era sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici ed in particolare, quando non derogate, della L. n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e , per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi della stessa (D.P.R. n. 34/2000 e D.P.R. n. 554/1999), della L. n. 626/1994 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e del D.Lg. n. 494/1996 Nonché delle norme in materia di appalti pubblici servizi di cui al D.Lg. n. 157/1995, del D.Lg. n. 163/2006 nonché di tutte le altre leggi disciplinanti il regime della concessione di opere pubbliche (art. 38);
♠ con determinazione n. 97 del 29/05/2008 il Controparte_1 prendeva atto del subentro di Parte_9 a CO.GE.IN. Group S.r.l., già denominata
[...] Controparte_12
nel rapporto di cui alla convenzione del 12/02/2007 ;
[...]
♠ con atto pubblico stipulato in data 21/09/2009 per notar (rep. 24330; Per_1 racc. n. 9354), costituente attuazione parziale della convenzione del 12/02/2007, il aveva costituito , in favore di Controparte_1
il diritto di superficie per la durata di anni 99 su porzione CP_5 del piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi nonché il diritto di superficie per la durata di anni 30 sui box commerciali del nuovo mercato coperto meglio individuati nell'atto ed inoltre aveva trasferito a la piena proprietà del corpo cilindrico centrale su CP_5 tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali (nel contratto de quo le parti si erano date reciprocamente atto che, anche in ragione degli obblighi di completamento a carico della i CP_14 trasferimenti de quibus dovevano intendersi effettuat i ai sensi dell'art. 1472 c.c., per cui, quanto alle unità rispetto alle quali era costituito il diritto di superficie, lo stesso era regolato dall'art. 952 comma 2° c.c. Inoltre, in ragione dell'intima connessione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione del 12/02/2007 e dall'atto de quo, costituente attuazione, se pur parziale, della convenzione del 12/02/2007, il veva Controparte_1 rinunciato all'ipoteca legale “Anche al fine di consentire la costituzione delle garanzie reali come previsto dall'art. 11 - sesto paragrafo della ripetuta convenzione”);
♠ con atto pubblico per notar in pari data 21/09/2009 (rep. 24332; racc. Per_1 n. 9356), la Parte_1
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e Parte_8 CP_5 avevano stipulato “contratto di finanziamento fondiario a Sal”, con il quale avevano convenuto (tra l'altro):
▫ che la BA concedeva alla parte mutuataria la somma di €. 1.550.000,00 a titolo di mutuo, “destinato a finanziare il completamento degli immobili cauzionali di cui al successivo art. 5” (v. infra), all'interesse, ai patti e sotto gli obblighi puntualmente precisati (art. 1);
▫ che la parte mutuataria si obbligava a fornire alla banca entro 30 giorni, salvo proroga, la prova dell'esecuzione delle formalità di pubblicazione delle garanzie reali, della corrispondenza della situazione di proprietà, libertà e disponibilità relativa ai beni oggetto della garanzia a quella dichiarata nel contratto, dell'adempimento degli obblighi assicurativi previsti dal capitolato , dell'avvenuta prestazione di tutte le garanzie richieste dalla BA e dell'avveramento di tutte le condizioni indicate d alla BA nella lettera di comunicazione di concedibilità del mutuo o anche con lettere successive (art. 2);
▫ che, a garanzia del totale pagamento di quanto dovuto alla in _1 dipendenza del mutuo concesso, “la parte mutuataria concede ipoteca sulla proprietà (in parte piena ed in parte superficiaria) di seguito descritta, nonché su tutte le sue adiacenze, pertinenze, cessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e su tutto quanto sia comunque ritenuto gravabile ai sensi di legge, nulla escluso o eccettuato, così come pervenuto da parte del Comune di , CP_1 giusta atto a mio rogito in data odierna, rep. n. 24330 /9354, in corso di registrazione …” (art. 5), con le seguenti precisazioni: su parte della porzione di suolo era in corso di completamento un edificio da destinare al nuovo mercato comunale e piazza antistante di via Barsento, in virtù del progetto esecutivo approvato con determinazione del responsabile del servizio “Servizi Tecnici – OO.PP.” del Comune di n. 110 del 25/05/2007, relativamente alla quale CP_1 venivano concessi in ipoteca il diritto di superficie per la durata di anni 99 su porzione del piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi, il diritto di superficie per la durata di anni 30 su n. 23 box commerciali del nuovo mercato coperto, la piena proprietà del corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali;
la parte mutuataria e datrice di ipoteca garantiva che i beni sopra descritti erano di sua esclusiva titolarità e disponibilità ed erano liberi da ipoteche, vincoli o pesi a favore di terzi, privilegi, nonché da trascrizione ed iscrizioni pregiudizievoli, salvo le limitazioni derivanti dall'ubicazione dei beni cauzionali in zona soggetta ad accordo di programma;
l'ipoteca era concessa per la complessiva somma di €. 3.100.000,00; la parte mutuataria e datrice di ipoteca consentiva che la stessa venisse iscritta a richiesta della;
_1
▫ che la , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avrebbe _1 potuto risolvere il contratto nei casi previsti contrattualmente e la parte mutuataria sarebbe potuta decadere dal beneficio del termine al
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verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. (art. 9);
♠ in data 24/09/2009 (nota di presentazione n. 22 ; n. 41873 Reg. Gen., n. 8559 Reg. Part.) era stata iscritta ipoteca sui cespiti di cui al “contratto di finanziamento fondiario a Sal” stipulato in data 21/09/2009 tra
[...]
Parte_8
e
[...] CP_5
♠ con determinazione n. 176 del 21/06/2011 del Responsabile del Servizio , il
, dopo avere evidenziato che con nota in data Controparte_1 15/06/2011 il Responsabile unico del procedimento aveva segnalato gli inadempimenti dell'impresa nell'esecuzione dei lavori e constatato il perdurare delle condizioni di inadempienza , aveva risolto il contratto di concessione rep. 4796 del 12/02/2007 stipulato con Controparte_12
(poi a cui era subentrata e
[...] Controparte_15 Controparte_5 revocato la concessione de qua ai sensi degli artt. 136 comma 6° D.Lg. n. 163/2006 (e ss. mm. e ii.) e 119 comma 6° D.P.R. n. 554/1999 nonché degli artt. 34 e 37 del richiamato contratto di concessione, precisando che in ogni caso gli effetti della risoluzione avrebbero riguardato, ove necessario, anche
[società di nuova costituzione alla quale Parte_3
con atto pubblico in data 14/12/2010 (avente per oggetto CP_5 scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e ss. c.c. ), aveva assegnato parte del proprio patrimonio, sicché era Parte_3 succeduta a in tutti i rapporti attivi e passivi meglio descritti CP_5 nel progetto di scissione, assumendo, relativamente ai cespiti di cui al
“contratto di finanziamento fondiario a Sal” stipulato in data 21/09/2009 da con CP_5 [...]
Parte_8 (cespiti sui quali, come detto, era stata iscritta ipoteca in data 24/09/2009 , n. 41873 Reg. Gen. e n. 8559 Reg. Part.), tutte le passività della società scissa, compreso il debito nei confronti di
[...]
Parte_8
riveniente dal citato “contratto di finanziamento
[...] fondiario a Sal” del 21/09/2009]; II.A.
5.b. Orbene, così ricostruita l'intera vicenda, la Corte reputa che correttamente il Giudice di primo grado , in accoglimento della domanda proposta da , ordinò la cancellazione dell'iscrizione Controparte_1 dell'ipoteca giudiziale eseguita a favore di
[...]
Parte_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di RI.
[...] Invero, la decisione del Tribunale di RI appare in linea con i principi affermati di recente dalla Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi), la quale, dopo avere chiarito che se al concessionario di costruzione e gestione di un'opera pubblica è stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi (in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica), a meno che l'Ente pubblico, in deroga al divieto generale, abbia consentito espressamente l'iscrizione ipotecaria – previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico
– sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione
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o nella convenzione accessoria ovvero anche in un successivo provvedimento, ha statuito che “ove al concessionario [di costruzione e gestione di un'opera pubblica] sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso”3. All'affermazione dei su esposti principi la Corte di cassazione è pervenuta nello scrutinio di una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento (salve alcune differenze marginali evincibili, oltre che da quanto già precedentemente esposto sub II.A.
5.a., anche da ciò che si dirà più oltre)4, all'esito di un'accurata ricostruzione del quadro normativo disciplinante 3 così Cass., n. 3897/2024. 4 questi i “Fatti di causa” esposti nella sentenza n. 3897/2024 (pagg. 2-4): «Il Controparte_16 CP_1 ha agito in giudizio nei confronti di Ge.Co. Park S.r.l. e della del Controparte_17 per ottenere: a) la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito in favore della Ge.Co. Park S.r.l. su un'area sita nel territorio comunale, nell'ambito di un rapporto di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica (autostazione denominata “Bus Terminal”), a seguito della dichiarazione di decadenza della concessionaria, per grave inadempimento ai suoi obblighi contrattuali;
b) l'accertamento della piena proprietà dell'area e dei fabbricati e manufatti ivi realizzati, in proprio favore, liberi da qualunque peso o diritto della concessionaria;
c) la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto con cui la Ge.Co. Park S.r.l. aveva costituito un'ipoteca volontaria sugli immobili realizzati, in favore della , a Controparte_19 garanzia del credito derivante da un finanziamento;
d) in subordine, la dichiarazione di estinzione dell'ipoteca sugli immobili realizzati, contestualmente all'estinzione del diritto di superficie. La , nel contestare le domande dell'ente comunale, ha chiesto Controparte_19 l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulla somma di € 1.278.546,65, dal medesimo ente riconosciuta alla concessionaria, quale indennità per le opere realizzate, ai sensi dell'art. 2816, comma 1, c.c. Nel corso del giudizio è intervenuta cessionaria del credito della Controparte_20 banca convenuta garantito dall'ipoteca in contestazione, rappresentata dalla
[...]
Controparte_21 All'esito, il Tribunale di Rimini, in solo parziale accoglimento delle domande proposte dall'ente attore: a) ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito dal in favore della Controparte_16 Ge.Co. Park S.r.l.; b) ha dichiarato il Comune di pieno proprietario degli immobili realizzati CP_16 dalla società concessionaria;
c) ha rigettato le altre domande del comune;
d) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_19 per l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal , assorbito l'appello incidentale condizionato della Controparte_16 CP_20 avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in primo
[...] grado. Ricorre il , sulla base di cinque motivi. Controparte_16 Resiste con controricorso (rappresentata da , Controparte_22 Controparte_23 già intervenuta nel giudizio di appello, quale successore a titolo particolare di Controparte_20 nei diritti controversi, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di
[...] un unico motivo. Il resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato di Controparte_16 CP_22
[...] Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.».
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la materia, ricostruzione che, per la sua chiarezza e completezza, è opportuno riproporre qui testualmente5: «2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 828, comma 2, dell'art. 2810, comma 1, n. 1 c.c. e dell'art. 9 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ». Con i primi due motivi del suo ricorso, l'ente ricorrente deduce che l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria posto in essere dalla società concessionaria sul diritto di superficie acquisito in base alla concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica, senza la propria autorizzazione, quale ente concedente, sarebbe nullo o comunque inefficace nei suoi confronti. Con il terzo motivo si denunzia «(IN VIA SUBORDINATA): violazione e falsa applicazione dell'art. 2878 n. 4 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «(IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA): violazione e falsa applicazione degli artt. 954 e 2816 c.c. , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il terzo ed il quarto motivo, l'ente ricorrente deduce (in via subordinata) che, in ogni caso, anche a voler ritenere valido l'atto di costituzione dell'ipoteca, questa si sarebbe estinta con l'estinzione del diritto di superficie conseguente alla dichiarazione di decadenza della società dalla concessione con la quale le era stato attribuito tale diritto, per grave inadempimento. I motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto ragione. 5 v. sentenza n. 3897/2024, cit. [“Ragioni della decisione”, pagg. 6-17, §§ 2-11, segnalando sin d'ora che, nel presente giudizio, risulta di particolare rilevanza quanto osservato nel § 11 di detta sentenza (v. infra): infatti, a differenza della vicenda scrutinata dalla Corte suprema nella pronuncia n. 3897/2024, nella vicenda oggetto del presente giudizio è pacifico tra le parti (e comunque è provato per tabulas: si veda, ad esempio, l'atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354, riportato sub II.A.
5.a.) che il , Ente concedente, aveva prestato il Controparte_1 proprio assenso alla costituzione, da parte del Concessionario, di garanzie reali su tutti i beni e le superfici realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione e che, per l'effetto, era stata iscritta ipoteca, in favore dell'Istituto di credito che aveva stipulato il “contratto di finanziamento fondiario a Sal” con il Concessionario, sulla parte della porzione di suolo – meglio descritta nell'atto pubblico in data 21/09/2009 (rep. 24330; racc. n. 9354) e nel contratto di finanziamento in pari data (rep. 24332; racc. n. 9356) – sulla quale erano in corso di completamento le opere di cui alla convenzione di “affidamento in concessione” del 12/02/2007, sicché erano stati concessi in ipoteca: il diritto di superficie per la durata di anni 99 su porzione del piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi (diritto costituito dal in favore di Controparte_1 con il citato atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354); il diritto CP_5 di superficie per la durata di anni 30 sui box commerciali del nuovo mercato coperto (diritto costituito dal in favore di con il citato atto pubblico in data Controparte_1 CP_5 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354); la piena proprietà del corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali (proprietà trasferita dal in favore di Controparte_1 on il citato atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354)]. Si precisa, CP_5 infine, che l'enfasi (grassetto, corsivo, maiuscole, sottolineature) è presente nell'originale della sentenza n. 3897/2024 della Corte suprema ed è stata, per tale ragione, riportata fedelmente nel testo della presente sentenza.
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3. Si premette che, come è pacifico, il rapporto instaurato tra il CP_16
e la società concessionaria che, quale titolare del diritto di superficie
[...] sull'opera pubblica realizzata sull'area appartenente all'ente locale, ha costituito il diritto di ipoteca in contestazione, trova la sua fonte normativa nell'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il quale, nella formulazione all'epoca vigente, prevedeva quanto segue: «2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestir e funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà
o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immob ili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario». 3.1 La concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, nella giurisprudenza di questa Corte, viene qualificata come una “concessione di lavori pubblici” (riconducibile, cioè, alla nozione normativa di “concessione di lavori” di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989 n. 89/440/CEE), nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera pubblica non costituisce un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e t ipica a favore del concessionario, e nella quale si distinguono una fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ed una fase privatistica introdotta dalla convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle part i, che si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra di esse e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21971 del 30/07/2021, Rv. 661865 - 01; Sez. U, Sentenza n. 5594 del 28/02/2020, Rv. 657200 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 21200 del 13/09/2017, Rv. 645312 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28804 del 27/12/2011, Rv. 620814 - 01). L'opera che viene realizzata in base alla concessione è, a tutti gli effetti, un'opera pubblica, la cui gestione è affidata al soggetto privato incaricato della sua costruzione, individuato in base a una gara di evidenza pubblica;
il concessionario è, pertanto, soggetto ad una serie di obblighi convenzionali funzionali a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico che l'opera è destinata a realizzare. 3.2 È possibile che in favore del concessionario siano costituiti o trasferiti diritti reali su beni dell'ente concedente la cui utilizzazione sia strumentale o, comunque, connessa all'opera pubblica, o anche sulla stessa opera sui primi a
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realizzarsi o realizzata: si tratta, in ogni caso, di diritti reali la cui attribuzione al concessionario è comunque da ritenersi funzionale alla destinazione dell'opera pubblica, cioè all'interesse pubblico in concreto perseguito con la stessa (in dottrina, tale funzionalizzazione è stata anche indicata con l'espressione di diritti reali affievoliti). In particolare, nella specie, vi è stata la costituzione di un diritto reale di superficie in favore del concessionario, avente ad oggetto la stessa opera pubblica (una stazione destinata agli autobus) dallo stesso realizzata su un'area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di . CP_16
3.3 Al di là delle qualificazioni risultanti dagli atti, a giudizio della Corte deve certamente ritenersi che, nell'evenienza appena descritta, sussista una indissolubile connessione tra l'atto di concessione (che, in particolare, individua il soggetto privato incaricato della costruzione e della successiva gestione dell'opera pubblica, nonché i termini di tale gestione in funzione dell'interesse pubblico) e la convenzione accessoria alla stessa, che prevede i diritti e gli obblighi del concessionario in relazione alla realizzazione ed alla gestione dell'opera pubblica, nonché l'eventuale trasferimento o costituzione in suo favore di diritti reali sulla stessa (nella specie, il diritto di superficie). Tale indissolubile connessione deriva dalla comune finalità di tali atti, tutti aventi lo scopo di garantire la destinazione dell'opera pubblica da realizzare e gestire all'interesse pubblico che essa mira a soddisfare. La destinazione pubblica dell'opera oggetto della concessione di costruzione e gestione costituisce, in altri termini, lo scopo che gli atti amministrativi e quelli negoziali accessori, tra i quali sussiste un collegamento funzionale, tendono a realizzare e del quale allora indefettibi lmente deve tenersi conto al fine di individuare e delimitare i relativi effetti.
4. Si deve, poi, ricordare che, in base all'art. 828 c.c., «I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». La suddetta disposizione viene comunemente interpretata nel senso che i beni pubblici aventi una concreta destinazione ad un pubblico servizio o un pubblico interesse non sono suscettibili di espropriazione forzata (sono, cioè, impignorabili), in quanto la vendita forzata li sottrarrebbe a tale destinazione, in base al principio per cui «la regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natu ra dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 05/05/2009, Rv. 607860 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26497 del 17/12/2009, Rv. 610481 – 01), con la precisazione, peraltro, che, «affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché “destinati ad un pubblico servizio” ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999, Rv. 528580 – 01; Sez. U, Sentenza n. 16831 del 27/11/2002, Rv. 558791 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5867 del 13/03/2007, Rv. 595412 – 01). 4.1 Orbene, ritiene la Corte che l'opera pubblica oggetto della concessione di
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costruzione e gestione sia soggetta ad analogo regime, trattandosi certamente di un bene che non può essere sottratto alla sua destinazione e che, di conseguenza, anche le facoltà inerenti ai diritti reali eventualmente attribuiti al privato concessionario incaricato della sua realizzazione e gestione, in quanto funzionalizzati a tale scopo, debbano intendersi limitate dallo stesso, nel senso che non possano pregiudicarlo e, comunque, permangano orientate al suo soddisfacimento. 4.2 Di conseguenza, la pignorabilità (e la stessa “commerciabilità”) dell'opera pubblica oggetto di concessione di costruzione e gestione è ammissibile esclusivamente laddove la sua destinazione a pubblico servizio non possa essere compromessa dagli effetti dell'espropriazione, quale esito normale del pignoramento.
4.3 Va, altresì, ricordato che l'ipoteca è un diritto reale di garanzia finalizzato alla tutela esecutiva, cioè all'espropriazione del bene per la soddisfazione (in via privilegiata) del creditore, mediante la sua vendita forzata. In considerazione di ciò, i limiti di pignorabilità di determinati beni devono coincidere con i limiti della loro assoggettabilità ad ipoteca: in altri termini, se un bene non è pignorabile, non può essere assoggettato ad ipoteca.
5. Avendo la concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica lo scopo di realizzare e destinare a pubblico servizio l'opera, cioè un manufatto con una destinazione di pubblica utilità che a tale destinazione non può essere sottratto, il regime cui è assoggettata l'opera pubblica, indipendentemente da chi sia il titolare dei diritti reali sulla stessa, deve ritenersi modellato sulla base dei principi sin qui esposti. 5.1 Ne consegue che, di regola, non può ritenersi consentita l'espropriazione dell'opera oggetto della concessione di costruzione e gestione, una volta che la stessa sia stata realizzata e abbia ricevuto in concreto la sua destinazione pubblica, in quanto essa finirebbe per essere sottratta a tale destinazione, se fosse aggiudicata ad un terzo non vincolato dagli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria alla concessione che ne disciplina la gestione, oltre che privo dei requisiti necessari perché tal e gestione gli sia affidata. 5.2 Dunque, in tutti i casi in cui venga attribuito, dall'ente pubblico concedente, un diritto reale su un bene del suo patrimonio indisponibile, in virtù di un rapporto di concessione finalizzato alla realizzazione di un'opera con destinazione di interesse pubblico, nell'ambito di un rapporto disciplinato, quindi, anche da un accordo negoziale accessorio sulla gestione dell'opera pubblica da parte del privato, di regola non possono ritenersi possibili atti di disposizione di tale diritto reale, da parte del concessionario, che possano sottrarre il bene alla sua destinazione. 5.3 Va, pertanto, esclusa, in generale, in primo luogo la possibilità di un trasferimento della proprietà dell'opera, da parte del concessionario, in favore di altro soggetto non vincolato dagli obblighi di cui alla convenzione accessoria alla concessione. Analogamente, in particolare, va altresì esclusa, se non altro in linea di principio, la possibilità della costituzione di una ipoteca sul bene con destinazione pubblica, dal momento che l'ipoteca, essendo finalizzata all'espropriazione e, dunque, al trasferimento del bene in favore di un terzo, non vincolato agli obblighi di cui alla concessione, comporterebbe in definitiva anch'essa la sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica. 5.4 D'altra parte, è in proposito opportuno considerare che, secondo la
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giurisprudenza di questa stessa Corte, addirittura l'eventuale ipoteca già legittimamente costituita su un bene immobile senza (ancora) una concreta destinazione pubblica (cioè prima dell'acquisizione di esso al patrimonio pubblico e/o della sua concreta destinazione a pubblica utilità), dal privato proprietario o dallo stesso ente pubblico, si estinguerebbe (per “perimento giuridico del bene” ai sensi dell'art. 2878 n. 4 c.c.), nel momento in cui il bene venisse acquisito al patrimonio indisponibile e dest inato a pubblica utilità, di fatto e in concreto, sulla base di validi provvedimenti amministrativi (vedi sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/06/2011, nonché gli altri precedenti ivi richiamati). A maggior ragione, pertanto, deve quanto meno escludersi la possibilità, salvo quanto si specificherà di qui a breve, della stessa costituzione di un'ipoteca sull'opera pubblica, da parte del privato che possa vantare diritti reali sulla stessa, costituiti nell'ambito di un rapporto concessorio, nel caso in cui la destinazione pubblica di detta opera sia già in concreto sussistente, come certamente avviene nel caso della concessione di costruzione e gestione della medesima.
6. Deve ribadirsi, in proposito, che, come del resto già chiarito, l'impignorabilità dei beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici con destinazione pubblica si determina in virtù della sussistenza del doppio requisito dell'esistenza di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Nel caso della concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica questi requisiti sussistono, di regola, entrambi, in considerazione della natura stessa dell'atto amministrativo concessorio e del rapporto privatistico accessorio che intercorre con il concessionario, quanto meno nel momento in cui l'opera stessa è realizzata, dovendo essere immediatamente adibita alla sua funzione. Ne consegue che, di regola, come già visto, anche laddove al concessionario siano attribuiti diritti reali sull'opera pubblica, egli non ne potrà validamente disporre in favore di terzi estranei al rapporto accessorio alla concessione, in quanto in tal modo sarebbe leso l'indissolubile rapporto tra la concessione e la convenzione accessoria, funzionale alla realizzazione ed alla destinazione dell'opera al suo scopo di interesse pubblico.
7. Ciò non esclude del tutto, peraltro, la possibilità di una manifestazione di volontà, da parte dello stesso ente pubblico, che rimuova il suddetto limite, in virtù di una valutazione di carattere amministrativo in ordine alla convenienza (o, quanto meno, alla non interferenza), ai fini della piena realizzazione dell'interesse pubblico, di una possibile disposizione, da parte del concessionario, dei diritti in suo favore costituiti, cioè in tutti quei casi in cui l'eventuale atto di disposizione, da parte del concessionario, dei diritti reali costituiti in suo favore sull'opera pubblica, non pregiudichi la destinazione della stessa al servizio pubblico. 7.1 In effetti, dall'esame complessivo delle singole fattispecie di concessioni pubbliche espressamente previste dall'ordinamento emerge, in particolare, che, nelle ipotesi in cui è positivamente regolata la concessione ad un privato del diritto di superficie su un immobile pubblico, al fine di realizzare e gestire un'opera pubblica, viene generalmente previsto, dalle stesse disposizioni normative che disciplinano tali ipotesi, che l'ente concedente possa espressamente consentire l'iscrizione di ipoteca sul diritto di superficie da parte del concessionario (evidentemente previa valutazione, da parte dello stesso ente
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concedente, che ciò non pregiudichi la pubblica destinazione dell'opera stessa). 7.2 Si può, allora, ritenere che ciò costituisca una ulteriore conferma delle conclusioni sin qui raggiunte: il principio generale del divieto di disposizione dei diritti reali costituiti in favore del concessionario di un'opera pubblica deve, cioè, ritenersi superabile, benché esclusivamente sulla base di una manifestazione di volontà, che consegua ad una valutazione discrezionale dell'ente pubblico concedente che autorizzi espressamente l'atto di disposizione, in quanto ne accerti la compatibilità con la des tinazione pubblica dell'opera.
7.3 D'altronde, viene comunemente (e pacificamente) ammessa la possibilità di una autorizzazione, da parte dell'ente pubblico concedente, al concessionario, di costituire ipoteca sul diritto di superficie che gli sia stato attribuito sull'opera pubblica, nello stesso atto di concessione. Orbene, se l'ente concedente può attribuire tale facoltà al concessionario con l'atto di concessione, non vi è ragione di escludere che esso possa farlo anche con un atto successivo, sempre previa valutazione dell'assenza di pregiudizio per l'interesse pubblico che l'opera è destinata a soddisfare consacrata in un provvedimento.
8. In conclusione, devono affermarsi i seguenti principi di diritto: «il diritto di superficie costituito in favore del concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sull'opera stessa, di regola, non può essere da quest'ultimo fatto oggetto di atti di disposizione, ivi inclusa la concessione di ipoteca volontaria sul suddetto diritto di superficie, in favore di soggetti non vincolati dagli obblighi derivanti dalla concessione e dalle convenzioni accessorie, in quanto tali atti di disposizione farebbero venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottraendo, quindi, quest'ultima alla sua destinazione pubblica»; «l'ente pubblico concedente può, peraltro, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria da parte del concessionario sul diritto di superficie allo stesso attribuito sull'opera pubblica, in deroga al divieto generale di cui sopra, previa adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento».
9. È, infine, appena il caso di sottolineare che, anche nel caso in cui la costituzione dell'ipoteca sul diritto di superficie attribuito al concessionario sia espressamente autorizzata dall'ente concedente, pur essendo consentita l'espropriazione del diritto di superficie da parte del creditore ipotecario, resta fermo che i beni ipotecati e acquistati dall'aggiudicatario ritorneranno nella proprietà dell'ente, alla scadenza del diritto di superficie, in virtù della disciplina generale di quest'ultimo.
10. La decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra esposti. La corte d'appello ha ritenuto che l'atto costitutivo dell'ipoteca da parte del concessionario dovesse ritenersi di per sé valido ed efficace nei confronti del per non essere stata tale costituzione espressamente vietata Controparte_16 nell'atto di concessione. Al contrario, essa avrebbe dovuto accertare se l'ente concedente (con il contratto stesso, ovvero successivamente, manifestando validamente in tal senso la sua volontà) avesse effettivamente prestato il proprio consenso a che la società concessionaria potesse disporre del diritto di superficie alla stess a attribuito
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sull'opera pubblica mediante la costituzione di una ipoteca sullo stesso e, in mancanza, dichiarare l'atto costitutivo della suddetta ipoteca del tutto inefficace nei suoi confronti. A tanto dovrà, pertanto, provvedersi in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 11. Per completare la ricostruzione della fattispecie fin qui delineata, deve, infine, osservarsi che, pur se fosse stato possibile ritenere valida l'iscrizione ipotecaria da parte del concessionario titolare del diritto di superficie, anche senza l'assenso dell'ente concedente (diversamente da quanto deve, invece, affermarsi, per quanto esposto in precedenza) e, comunque, nel caso in cui tale assenso possa ritenersi in concreto intervenuto (che è quanto dovrà essere accertato in sede di rinvio), la decadenza del concessionario che l'aveva costituita, per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria, determinerebbe comunque la successiva conseguente estinzione dell'ipoteca. L'estinzione del diritto di superficie derivante dalla risoluzione dell'atto di costituzione del medesimo diritto, infatti, comporta che l'opera pubblica rientri immediatamente nel patrimonio indisponibile dell'ente concedente e, laddove essa conservi la sua destinazione pubblica (come pare sia nel caso di specie), certamente non ne sarebbe possibile l'espropriazione forzata, ai sensi degli artt. 826 e 828 c.c.: di conseguenza, l'ipoteca costituita su di essa non potrà che perdere ogni effetto e, quindi, es tinguersi. Tale estinzione, poi, derivando da disposizioni relative alla destinazione pubblica dei beni del patrimonio indisponibile, deve certamente ritenersi prevalente sulla previsione di cui all'art. 2816, comma 2, c.c.: quest'ultima norma è destinata a regolare, in generale, l'ipotesi in cui il proprietario del suolo acquisisca anche il diritto di superficie, ferma restando la legittimità dell'espropriazione di entrambi tali diritti, mentre, in virtù della decadenza dalla concessione, il diritto di proprietà consolidato sull'opera pubblica e sull'area sulla quale essa insiste, in costanza della sua destinazione a servizio pubblico, determina altresì l'impignorabilità di entrambi. Come già chiarito, infatti, divenuti impignorabili i beni ipotecati, l'ipoteca sugli stessi non può che estinguersi, perché non avrebbe più modo di svolgere la sua funzione, fatta salva la possibilità che il diritto si trasferisca su eventuali indennità, possibilità che, peraltro, è essa stessa una conseguenza dell'estinzione dell'ipoteca, non un impedimento a detta estinzione, e fatte altresì salve eventuali azioni risarcitorie, laddove ne ricorrano i presupposti.». II.A.
5.c. Ed allora, trasponendo il puntuale iter argomentativo della Corte suprema (pienamente condiviso da questa Corte) nella controversia oggetto del presente giudizio, nel caso in esame può quietamente affermarsi:
♣ che l'ipoteca concessa in data 24/09/2009 da a favore di CP_5
Parte_8
, per la complessiva
[...] somma di €. 3.100.000,00, in forza di contratto di finanziamento fondiario a rogito del notaio (rep. n. 24332; racc. n. 9356) concluso dalle Per_1 medesime parti in data 21/09/2009, avente per oggetto i diritti reali immobiliari (diritti di superfice e proprietà piena) ceduti il medesimo giorno dal a con atto pubblico, Controparte_1 CP_5 sempre per notar (rep. n. 24330 e racc. n. 9354 ), costituente Per_1 attuazione parziale del contratto di concessione del 12/02/2007 [i diritti immobiliari ceduti dal (Concedente) a Controparte_1
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(Concessionaria), come sopra meglio evidenziato, erano i CP_5 seguenti: A) diritto di superficie per la durata di 99 anni su porzione del piano interrato del nuovo mercato coperto , da destinarsi a box e depositi , della superficie di circa 1.045,70 m quadri;
B) diritto di superficie per la durata di anni 30 su n. 11 box commerciali del nuovo mercato coperto da riservare prioritariamente agli attuali affittuari del vecchio mercato coperto e n. 12 box commerciali del nuovo mercato coperto da assegnare a nuovi utenti, comprese le relative aree comuni per una superficie complessiva di circa 1.321,30 m quadri;
C) piena proprietà del corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali, estesa complessivamente circa 1.375 m quadri], era stata iscritta validamente, tenuto conto dell'assenso prestato dall'Ente pubblico;
♣ che la risoluzione del contratto di concessione (e revoca della concessione de qua) per grave inadempimento del Concessionario, giusta provvedimento n. 176 in data 21/06/2011 adottato dall'Ente concedente (
[...]
) ai sensi degli artt. 136 comma 6° D.Lg. n. 163/2006 (e ss. CP_1 mm. e ii.) e 119 comma 6° D.P.R. n. 554/1999 nonché degli artt. 34 e 37 del contratto di concessione, aveva determinato l'estinzione del diritto di superficie di cui all'art. 35 comma 8° lett. f) L. n. 865/1971 e la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui all'art. 35 comma 13° lett. d) L. n. 865/1971 e, conseguentemente, l'immediato rientro degli immobili e delle opere (parzialmente) realizzate, soggetti ex lege a vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico, nel patrimonio indisponibile dell'Ente concedente ( ); Controparte_1
♣ che gli immobili e le opere (parzialmente) realizzate dal Concessionario, rientrati nel patrimonio indisponibile di Controparte_1
(Ente concedente) per effetto della determinazione dirigenziale n. 176 in data 21/06/2011 di risoluzione del contratto e revoca della concessione (oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale da parte della
[...]
Parte_8
, tuttavia rigettata con sentenza n. 568/2020 del
[...]
confermata in sede di appello con sentenza n. 7749/2024 Controparte_11 del C.d.S.) e della consequenziale estinzione de i diritti reali (diritti di superficie;
piena proprietà) ceduti dal Controparte_1 (Concedente) a (Concessionario), avevano conservato la CP_5 propria destinazione pubblica (essendo l'intervento complessivamente finalizzato all'assetto urbanistico del territorio interessato), sicché l'espropriazione forzata era divenuta impossibile, ai sensi degli artt. 826 e 828 c.c., con conseguente inefficacia (e, quindi, estinzione) dell'ipoteca costituita sulla stessa (come già correttamente rilevato , del resto, nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal G.E. del Tribunale di RI in data 21/02/2014, a prescindere dall'inesistente efficacia di giudicato che il ha inteso attribuire a tale Controparte_1 provvedimento);
♣ che l'estinzione dell'ipoteca, essendo stata determinata da disposizioni (speciali) relative alla destinazione , a finalità di interesse pubblico , dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile del
[...]
, prevaleva (e prevale) sulla norma (generale) di cui all'art. CP_1 2816 comma 2° c.c. invocata dall'appellante principale, per la semplice
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ragione che la decadenza del Concessionario dalla concessione aveva determinato {permanendo la destinazione a servizio pubblico sia dell'area interessata dall'intervento (la quale era, prima della cessione a CP_5
divenuta di proprietà del per effetto
[...] Controparte_1 della cessione volontaria in luogo di esproprio di cui al già menzionato atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354, contenente, lo si precisa, non solo la “cessione volontaria in luogo di esproprio” dai proprietari privati al , ma anche la “cessione Controparte_1 di diritti immobiliari” dal a Controparte_1 CP_5 in attuazione della convenzione di concessione stipulata in data 12/02/2007 ) sia dell'opera pubblica parzialmente realizzata su detta area per finalità pubbliche [immobili tutti divenuti di proprietà del
[...]
per effetto del provvedimento di risoluzione della CP_1 convenzione del 12/02/2007 e di revoca della concessione, con conseguenti estinzione dei diritti di superficie costituiti dall'Ente concedente in favore del concessionario e risoluzione del trasferimento della proprietà di cui all'atto pubblico in data 21/09/2009 (rep. 24330 e racc. n. 9354) costituente attuazione parziale della convenzione di concessione del 12/02/2007 ] e quindi il consolidamento in capo all'Ente pubblico della proprietà dell'area e delle opere realizzate su detta area} l'impignorabilità dell'intero compendio immobiliare (area + opere). II.A.
5.d. A quanto sopra esposto deve aggiungersi che l'estinzione dell'ipoteca non comportava (e non comporta), di per sé, una situazione di irragionevole pregiudizio in danno del creditore procedente, per le ragioni (dalle quali può desumersi ulteriore conferma della correttezza delle suesposte argomentazioni ) che saranno esaminate più oltre, sub II.B., afferendo al primo motivo dell'appello principale ed alla parte residua dell'appello incidentale (difetto di giurisdizione) . II.A.
5.e. In definitiva, tirando le fila sparse del discorso sin qui svolto, la Corte ritiene che ineccepibilmente il Giudice di primo grado accolse la domanda proposta da e, per l'effetto, ordinò la Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale eseguita a favore di
[...]
, Parte_1 [...]
presso la Conservatoria dei Registri Parte_1 Immobiliari di RI (nota di presentazione n. 22 del 24/09/2009, Reg. Gen. n. 41873, Reg. Part. n. 8559). II.A.
6. A quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello incidentale (intervenuto giudicato) ed il rigetto del secondo e del terzo motivo dell'appello principale. II.B. IL PRIMO MO TIVO DELL'APPELL O PRINC IPALE. L'APPELL O INC IDEN TALE (D IFET TO DI G IU RIS D IZ ION E). II.B.1. Con il primo motivo dell'appello principale (“I. Violazione degli ar tt. 112 e 132 c.p.c. – Omessa indicazione delle conclusioni e omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale formulata dalla in primo grado. _1 Diritto della banca al pagamento del saldo debitore del mutuo da parte del
) , CP_1 Parte_1
ha dedotto ( in buona Parte_1 sintesi): che, con la comparsa di risposta depositata in data 16/03/2023 nel giudizio di primo grado , essa , oltre ad opporsi all'accoglimento della _1 domanda principale proposta dal aveva ritualmente proposto domanda CP_1 riconvenzionale [così formulata: A) accertare e dichiarare che il CP_1
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, a seguito della propria determina n. 176 del 21/06/2011 (con CP_1 cui aveva provveduto alla risoluzione e contestuale revoca del contratto di concessione stipulato il 12/02/2007, rep. 4796, originariamente con la CP_12
, ai sensi dell'art. 37 della L. 865/1971 e successive m. e i. era subentrato o
[...] comunque era tenuto a subentrare nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso dalla Banca esponente in favore dell'allora concessionaria con atto del 21/09/2009 a rogito per Notaio (rep. n. CP_5 Per_1 24332, racc. 9356), con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito di essa BA;
B) per l'effetto, condannare il a corrispondere CP_1 e pagare ad essa la complessiva somma di €. 1.184.289,73 (pari _1 all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili di essa , per residua sorte capitale all'atto della sua _1 risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzionali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo ); C) in via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare, previa disposizione di apposita c.t.u., l'entità delle somme di cui il si era CP_1 indebitamente arricchito in danno di essa BA e quindi condannare il a corrispondere e pagare quelle somme ad essa ]; che il Giudice CP_1 _1 di primo grado, tuttavia, omise completamente di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale;
che da ciò discendeva la nullità della sentenza , per violazione sia dell'art. 132 comma 2° n. 3) c.p.c. (il Giudice di prime cure limit ò la ricostruzione delle conclusioni di essa appellante principale alla sola affermazione della “liceità dell'ipoteca”, dimenticando per intero la domanda riconvenzionale ed omettendo di riportare le conclusioni di essa appellante principale) sia dell'art. 112 c.p.c. (il Giudice di primo grado omise di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, il che era tanto più grave perché nell'ordinanza impugnata, in un semplice obiter dictum e ad abundantiam, affermò, in linea con la posizione difensiva di essa , che l'art. 37 della L. n. 865/1971 _1 prevedeva espressamente che «l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti», sicché il venir meno della garanzia ipotecaria restava pur sempre compensato dalla possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi n ei confronti del Comune subentrante;
che, nella denegata ipotesi in cui il diritto di essa al _1 rimborso da parte del ai sensi dell'art. 37 L. n. 865/1971 fosse stato CP_1 ritenuto insussistente, comunque essa aveva diritto ad un indennizzo ai _1 sensi dell'art. 2041 c.c., nei limiti dell'indebito arricchimento conseguito dal
CP_1 II.B.
2. Con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il ha eccepito l'“inammissibilità e/o improponibilità Controparte_1 del primo motivo stante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario”, proponendo altresì, in considerazione dell'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione , appello incidentale affinché questa Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata e nel respingere il primo motivo dell'appello principale, accerti e dichiari il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande riconvenzionali di condanna proposte dalla nei confronti di esso _1
per l'effetto dichiarando l'inammissibilità e/o improponibilità, in hac CP_1 parte, dell'appello proposto dalla sostegno delle predette conclusioni, _1
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il ha dedotto che, di contro a quanto ex adverso argomentato, esso CP_1 aveva eccepito già in prime cure il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1 ordinario, giacché la medesima domanda riconvenzionale – formulata con la comparsa di risposta del 16/03/2023, di condanna di esso al rimborso CP_1 del saldo debitore del mutuo ipotecario – era stata già proposta e respinta dal con la sentenza n. 568/2020 – che aveva accertato la completa CP_24 estraneità della al rapporto concessorio in questione – ed avverso la quale _1 la BA aveva proposto appello insistendo per la condanna di esso CP_1 al risarcimento del danno quantificato nel suddetto importo. II.B.
3. Innanzitutto, occorre esaminare i vizi processuali dedotti dalla _1 con il primo motivo dell'appello principale: tali vizi, infatti, vanno esaminati ante omnia, poiché la validità e la regolarità formale degli atti processuali – e dunque anche del provvedimento che definisc a il procedimento – rientrano fra le questioni preliminari da esaminare prima delle altre questioni preliminari (come i presupposti processuali, il primo dei quali è la giurisdizione). Ebbene, i vizi censurati dalla sussistono senza dubbio alcuno (il _1
per vero, non solo non li ha contestati, ma implicitamente li ha CP_1 riconosciuti, lamentando anzi l'omesso esame – anche – della propria eccezione di difetto di giurisdizione), atteso che, pur avendo la ritualmente _1 proposto, nel giudizio di primo grado, domanda riconvenzionale [avanzata con la comparsa di risposta depositata in data 16/03/2023 (in via principale ai sensi dell'art. 37 L. n. 865/1971; in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.), reiterata in sede di precisazione delle conclusioni con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (tempestivamente depositate in data 23/03/2023)], il Giudice di primo grado, inopinatamente (e in modo del tutto incomprensibile, francamente), non solo omise di indicare le conclusioni della BA relative alla domanda riconvenzionale, con conseguente violazione dell'art. 132 comma 2° n. 3) c.p.c. (vizio che, in sé e per sé considerato, costituisce però solo una mera irregolarità formale), ma (soprattutto) omise del tutto di pronunciarsi su tale domanda (non facendone neppure menzione alcuna nell'ordinanza decisoria, per vero, quasi che la domanda riconvenzionale non fosse mai stata proposta), con conseguente nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.6 II.B.
4. Chiarito, dunque, che la domanda riconvenzionale proposta dalla _1 doveva essere valutata dal Giudice di primo grado (e quindi deve essere ora valutata da questa Corte, atteso che la ha riproposto la domanda _1 riconvenzionale con l'atto di citazione in appello e che la nullità dell'ordinanza appellata cagionata dai predetti vizi non costituisce motivo di rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.), occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal con l'appello incidentale (questione da CP_1 vagliarsi, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico -giuridica, prima di esaminare nel merito il primo motivo dell'appello principale). L'eccezione de qua è destituita di fondamento.
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La , con la domanda riconvenzionale proposta in primo grado al Tribunale _1 di RI (riproposta in secondo grado a questa Corte di appello), aveva (ed ha) chiesto: A)-B) in via principale: accertarsi e dichiararsi che il , a seguito Controparte_1 della propria determina n. 176 del 21/06/2011 (con cui l'Ente aveva provveduto alla risoluzione e contestuale revoca del contratto di concessione stipulato in data 12/02/2007, rep. 4796), era subentrato o comunque era tenuto a subentrare, ai sensi dell'art. 37 della L. 865/1971 e successive modifiche e integrazioni, nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso da essa BA in favore della concessionaria con atto del 21/09/2009 a rogito per notaio (rep. n. CP_5 Per_1 24332, racc. n. 9356), con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di essa;
per l'effetto, condannarsi il a _1 CP_1 corrispondere e pagare ad essa BA la complessiva somma di €. 1.184.289,73 (pari all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili di essa ) per residua _1 sorte capitale all'atto della sua risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzi onali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo;
C) in via subordinata: per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, accertarsi, mediante c.t.u., l'entità delle somme di cui il si era CP_1 indebitamente arricchito in danno di essa e quindi condannarlo a _1 corrispondere e pagare quelle somme ad essa BA. Tali pretese, dirette alla tutela di situazioni giuridiche soggettive che si configurano come diritti soggettivi , non rientrano nella “giurisdizione generale di legittimità” del Giudice amministrativo né nella “giurisdizione esclusiva” del Giudice amministrativo:
♦ non nella prima (“giurisdizione generale di legittimità”), perché ad essa, ex art. 7 comma 4° del D.Lg. n. 104/20107, «Sono attribuite … le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.» (e la domanda riconvenzionale proposta dalla nel _1 presente giudizio sicuramente non era volta ad impugnare atti, provvedimenti o omissioni del né era relativa al risarcimento Controparte_1 del danno per lesione di interessi legittimi e ad altri diritti patrimoniali consequenziali);
♦ non nella seconda (“giurisdizione esclusiva”), perché ad essa, ex art. 7 comma 5° del D.Lg. n. 104/2010, sono attribuite, pure ai fini risarcitori, le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi nelle materie specificamente «indicate dalla legge e dall'articolo 133» del medesimo decreto legislativo (e i diritti soggettivi a tutela dei quali la BA aveva proposto la domanda riconvenzionale de qua certamente non rientravano in alcuna delle materie di giurisdizione esclusiva indicate dall'art. 133 D.Lg. n. 104/2010 o da altre leggi speciali ). A ciò devono aggiungersi le seguenti ulteriori considerazioni.
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A sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione, l'appellante incidentale ha dedotto che la domanda riconvenzionale proposta dalla con la comparsa _1 di risposta del 16/03/2023 (diretta alla condanna di esso al rimborso CP_1 del saldo debitore del mutuo ipotecario ) era stata già proposta e respinta dal con la sentenza n. 568/2020, confermata con la sentenza n. Controparte_11 7749/2024 del Consiglio di Stato adìto dalla in sede di appello. _1 Ora, in disparte la circostanza che l'eccezione, così come formulata dall'appellante incidentale con riferimento al primo motivo dell'appello principale, pare inquadrarsi, al di là del nomen juris utilizzato (difetto di giurisdizione), nella diversa eccezione (intervenuto giudicato) già precedentemente esaminata e disattesa (v. sopra, sub II.A.
3. e II.A.4.), la Corte osserva che non è ravvisabile alcuna coincidenza tra la domanda proposta dalla al Giudice amministrativo (e da quest'ultimo rigettata, giusta sent enza _1 n. 568/2020 T.A.R. confermata con sent enza n. 7749/2024 C.d.S.) e CP_11 la domanda riconvenzionale proposta dalla nel presente giudizio . _1 Ed invero:
♥ nel giudizio amministrativo, la aveva proposto, contro il _1 [...]
e nei confronti di CP_1 Parte_3 (società di nuova costituzione succeduta a seguito di scissione parziale a a sua volta subentrata a già CP_5 Controparte_15
che aveva stipulato con il Controparte_12 [...]
la convenzione di affidamento in concessione del CP_1
12/02/2007), domanda “per l'annullamento della determinazione del responsabile dell'area tecnica del n. 176 del Controparte_1 21.06.2011, conosciuta il 05.11.2013, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti ridimensionati dallo stato non conosciuti, tra cui la delibera G.M. n. 76/2011 e la nota R.U.P. prot. n. 8822/2011; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso con quelli gravati;
nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.”): la pretesa era fondata, dunque, sull'illegittimità dell'azione amministrativa del , causa del Controparte_1 danno del quale la aveva chiesto il risarcimento (controversia _1 rientrante indubbiamente nella giurisdizione del Giudice amministrativo).
♥ nel presente giudizio, la ha proposto (v. sopra): _1
- in via principale, domanda di accertamento dell'obbligo del
[...]
e di condanna del medesimo Ente pubblico ai sensi CP_1 dell'art. 37 della L. n. 865/1971, fondata sulla decadenza del Concessionario ( dalla concessione del 12/02/2007 in CP_5 forza della determinazione n. 176 in data 21/06/2011 del Responsabile del Servizio del COMUNE che aveva cagionato CP_1 l'estinzione dei diritti di superficie ex art. 35 comma 8° lett. f) della L. n. 865/1971 e la risoluzione della cessione in proprietà ex art. 35 comma 13° lett. d) del medesimo articolo : tale pretesa era fondata, dunque, sulla legittimità dell'azione amministrativa, manifestatasi attraverso l'emanazione di un valido ed efficace provvedimento (determinazione dirigenziale n. 176 del 21/06/2011) di risoluzione della convenzione di affidamento in concessione del 12/02/2007 e di revoca della concessione;
- in via subordinata, domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041
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c.c. (in quanto il revocando la concessione e ritornando nella CP_1 piena proprietà dei beni oggetto della stessa, aveva conseguito un incremento patrimoniale senza effettuare alcun esborso, dal momento che la complessiva operazione di edilizia pubblica, per quanto non completata, era stata resa possibile dal finanziamento erogato da essa
): anche tale pretesa era fondata, dunque, sulla legittimità _1 dell'azione amministrativa, manifestatasi attraverso l'emanazione del citato provvedimento, valido ed efficace, del CP_1 [...]
(determinazione dirigenziale n. 176 del 21/06/2011) . CP_1 Trattasi, quindi, di due domande oggettivamente diverse per petitum e causa petendi, sicché non può in alcun modo condividersi l'assunto del
[...]
secondo cui la , con la domanda riconvenzionale CP_1 _1 proposta in questo giudizio al Giudice ordinario, avrebbe sostanzialmente riproposto la medesima domanda già proposta al Giudice amministrativo e da quest'ultimo rigettata in primo e secondo grado. Consegue a tanto l'infondatezza, limitatamente ai profili qui esaminati, dell'appello incidentale (i residui profili del quale, concernenti il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, sono stati già esaminati e disattesi precedentemente, sub II.A.4.). Pertanto, può ora passarsi all'esame del primo motivo dell'appello principale. II.B.
5. Il primo motivo dell'appello principale [di cui si è già evidenziata la fondatezza in ordine all'eccepita nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 132 comma 2° n. 3) e 112 c.p.c. (v. sopra, sub II.B.3.)] appare fondato e meritevole di accoglimento, nei sensi di seguito esposti, in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti in fatto ed in diritto , precisando sin d'ora che la compiuta valutazione, nel merito, della domanda riconvenzionale richiederà inevitabilmente un approfondimento istruttorio. II.B.
5.a. L'art. 37 della L. n. 865/1971 dispone: «In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di cr edito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.» (comma 2°); «I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devol uzione o risoluzione della cessione in proprietà.» (comma 3°). Ciò sta a significare, nel caso in esame, che l'estinzione dell'ipoteca, conseguente alla determinazione n. 176 in data 21/06/2011 del Responsabile del Servizio del di risoluzione della convenzione del 12/02/2007 e Controparte_1 di revoca della concessione (provvedimento la cui legittimità è stata accertata dal Giudice amministrativo, giusta sentenze n. 568/2020 T.A.R. Puglia-RI e n. 7749/2024 C.d.S.), non comportava (né poteva comportare), di per sé, una situazione di irragionevole pregiudizio in danno del creditore procedente, per un duplice ordine di ragioni:
in primo luogo, perché l'estinzione dell'ipoteca avente per oggetto il diritto
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di superficie iscritta contro il superficiario, determinata dall'estinzione del diritto di superficie nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo, si risolve, allorquando il superficiario abbia diritto a un corrispettivo, sul corrispettivo medesimo (art. 2816 comma 1° periodi primo e secondo c.c.), sicché, per effetto della risoluzione della concessione, il diritto dell'Istituto di credito (
[...]
Parte_1
) si era trasferito sulle indennità spettanti al Concessionario
[...] in forza dell'art. 35 comma 5° parte prima della convenzione del 12/02/2007
[a mente del quale, in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest'ultimo spettava un'indennità dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a) del comma 1° del medesimo articolo (ossia
“… dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, oltre spese generali ed utile di impresa”, non avendo l'opera ancora superato la fase di collaudo), sia pur nei limiti del diritto di ritenzione previsto dal medesimo art. 35 comma 5° parte seconda (secondo cui “il Concedente ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detta indennità con il debito del Concessionario nei confronti del Concedente”). Ipotesi che, mutatis mutandis, non può non riguardare anche l'estinzione dell'ipoteca iscritta sui beni ceduti in proprietà dal Concedente al Concessionario, posto che la risoluzione del trasferimento della proprietà in conseguenza del provvedimento di decadenza del Concessionario aveva determinato il rientro dei beni nel patrimonio del Concedente ];
in secondo luogo, perché, qualora ne ricorrano i presupposti, rimangono comunque salve, come specificato dalla Corte suprema, eventuali azioni risarcitorie9. II.B.
5.b. Un'ulteriore conferma di quanto sopra esposto deriva anche da un differente ordine di considerazioni. L'art. 35 della L. n. 865/1971 (“Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) dispone (tra l'altro):
➢ che «Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.» (comma 2°);
➢ che «Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del .» (comma 3°); CP_25
➢ che «Su tali aree il comune o il concede il diritto di superficie ...» CP_25 (comma 4°);
➢ che «La convenzione deve prevedere… le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
»
[comma 8°, lett. f)];
➢ che «Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra
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il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere… i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.» [comma 13°, lett. d)];
➢ che «… le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del e dovranno CP_25 essere gli stessi per tutte le convenzioni.» (comma 14°). Il , nel corso del giudizio, ha reiteratamente Controparte_1 affermato l'applicabilità, nella controversia in esame, della L. n. 865/1971 e segnatamente dell'art. 35 di detta legge, deducendo espressamente (tra l'altro):
✓ che «… l'area ipotecata essendo ricompresa nel P.E.E.P. del
[...]
, per legge fa parte del “patrimonio indisponibile” di detta CP_1 Amministrazione e si appartiene a detto Ente, giacché, giusta quanto disposto dall'art.10 della L. 18 aprile 1962, nel testo sostituito dall'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n.865 le aree comprese nei Piani per l'Edilizia Economica e sono soggette ad espropriazione da parte dei Comuni CP_19 e vengono a far parte del loro patrimonio indisponibile»10;
✓ che «Infatti, la categoria dei beni pubblici è formata dai beni demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili: i primi sono tassativamente indicati (vedi artt. 822 e 824 c.c.), per cui è agevole rilevare che nell'elenco dei beni demaniali non sono compresi gli immobili in questione. Per quanto attiene, invece, ai beni indisponibili l'elencazione contenuta nell'art. 826 c.c. non è tassativa perché tale norma, dopo aver indicato alcuni beni indisponibili dello Stato, nell'ultimo comma così stabilisce: “Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio.”. Come per l'art. 10 della L. 18.04.1962 n. 167, nel testo sostituito dall'art. 35 L.22.10.1971 l'Edilizia Economica e Popolare (in Parte_6 breve P.E.E.P.) sono soggette ad espropriazione da parte dei Comuni e dei loro Consorzi e vengono a f ar parte del rispettivo patrimonio indisponibile perché il bene viene ad essere destinato direttamente al soddisfacimento di una specifica finalità di interesse pubblico o di un servizio pubblico. La natura di beni del patrimonio indisponibile del Comune c omporta l'ulteriore conseguenza che “non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 830 c.c.) e che non sono assoggettabili ad espropriazione forzata (Cass. n. 4496/1986; n. 9912/90; n. 9508/97).»11;
✓ che «Sia la costituzione del diritto di superficie che il trasferimento della proprietà erano stati effettuati al solo fine di “consentire la realizzazione e la relativa gestione del Nuovo Mercato Coperto, del parcheggio interrato e le relative opere in superficie… ” (cfr. artt.18 e 19 contratto del 12.02.07) come peraltro evincibile dallo stesso atto pubblico che richiamava integralmente la ridetta convenzione. Il perseguimento di detta finalità era
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garantito inoltre: a) dalla clausola di cui all'art. 11 n. 6 della convenzione secondo la quale “Il concedente si impegna a consentire al Concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate nel rispetto dei limiti della concessione e dei vincoli di destinazione dell'opera, garanzie che dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario entro il tempo di scadenza della concessione”; b) dalla clausola di cui all'art. 20 in base alla quale:
“Alla scadenza del diritto di superficie e del t ermine della concessione il mercato coperto, il parcheggio e le opere realizzate in superficie, con i relativi impianti ed accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art.953 c.c., diverranno automaticamente di proprietà del ”; c) Controparte_1 dalla clausola di cui all'art. 24 (che richiama l'art. 9) che attribuiva al il potere risolutivo della concessione nel caso in cui la CP_1 concessionaria non avesse ultimato le opere nel termine stabilito nel crono programma (21.05.2007 ovvero nei 700 gg. dalla consegna dei lavori avvenuta il 22.06.2007). Palese, pertanto, l'illegittimità sia del pignoramento che del gravame ipotecario essendo l'area gravata da vincolo di destinazione alla realizzazione di un'opera pubblica diretta al soddisfacimento di finalità d'interesse generale. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le aree ricomprese nei P.E.E.P. (art. 35, legge n.865/1971), entrano a far parte del “patrimonio indisponibile” del
o del Comune espropriante perché il bene “viene ad essere CP_25 destinato direttamente al soddisfacimento di una finalità di interesse pubblico” e che la natura di beni del patrimonio indisponibile del comune comporta l'ulteriore conseguenza che “non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla leggi che l i riguardano” (art. 830 c.c.) e che non sono assoggettabili ad espropriazione forzata. Ecco quindi che deve riconoscersi un carattere pubblicistico delle limitazioni al trasferimento dei beni ceduti…»12. Ora, trattandosi di costituzione dei diritti di superficie e di trasferimento della proprietà ad “ente privato” ( per la realizzazione di impianti e CP_5 servizi pubblici (ipotesi non rientrante nel comma 5° dell'art. 35 L. n. 865/1971, riguardante in via esclusiva la concessione del diritto di superficie ad «enti pubblici» per la realizzazione di impianti e servizi pubblici), nel caso in esame è da ritenersi inapplicabile la norma di cui all'art. 35 comma 9° L. n. 865/1971, a mente della quale «Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.». All'inapplicabilità della disposizione di cui al comma 9° dell'art. 35 L. n. 865/1971 consegue l'applicabilità della citata disposizione di cui al comma 8° dell'art. 35 L. n. 865/1971 [ed a fortiori di quella di cui al comma 13° lett. d) dell'art. 35 L. n. 865/1971], il quale stabilisce che «La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del , ovvero CP_25 qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per
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il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.». L'art. 37 L. n. 865/1971 dispone, come visto, che «In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.» (comma 2°), obbligo da adempiersi nel rispetto delle modalità stabilite dal successivo comma 3° (a mente del quale «I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i qua li sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.»). Pertanto, il , ri solvendo la convenzione del Controparte_1 12/02/2007 e revocando la relativa concessione (giusta determinazione dirigenziale n. 176 del 21/06/2011) , aveva sì determinato l'estinzione dell'ipoteca iscritta a favore della , ma nel contempo era subentrato nei rapporti _1 obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso dalla a _1 CP_5 (che aveva acquisito la qualità di Concessionaria in relazione alla
[...] convenzione di affidamento in concessione stipulata dal in data CP_1
12/02/2007) per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della L. n. 865/1971, assumendo l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di detto Istituto (come previsto dalla legge) nel rispetto degli specifici criteri di contabilità pubblica indicati dalla legge (i pagamenti da effettuare in adempimento del predetto obbligo costituivano ex lege spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte del tenuto a CP_1 vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà). In altre parole, le disposizioni degli artt. 35 e 37 della L. n. 865/1971, valutate nel complessivo quadro normativo e contrattuale, confermano che, nel caso di risoluzione della convenzione di affidamento in concessione e di revoca della concessione (implicanti sia l'estinzione del diritto di superficie costituito dall'Ente concedente in favore del Concessionario sia la risoluzione del trasferimento della proprietà dall'Ente concedente al Concessionario e, conseguentemente, l'inefficacia – e quindi l'estinzione – dell'ipoteca iscritta sui beni de quibus), il diritto degli Istituti di credito finanziatori [tale deve considerarsi, ad avviso di questa Corte, Parte_1
[...] Parte_1
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, avendo essa stipulato in data 21/09/2009 con Parte_1 CP_5 concessionaria in forza della convenzione stipulata col
[...]
del 12/02/2007, il “contratto di finanziamento fondiario a Sal” CP_1 (fatto per atto pubblico rep. n. 24332; racc. n. 9356) avente per oggetto la concessione di un mutuo “destinato a finanziare il completamento degli immobili cauzionali di cui al successivo art. 5” (in detto articolo del contratto di finanziamento erano indicati gli immobili ceduti in proprietà – in parte superficiaria ed in parte piena – dal a Controparte_1 CP_5
] è salvaguardato non attraverso la proposizione dell'azione esecutiva sui
[...] beni gravati da ipoteca nei confronti del Concessionario (essendo l'ipoteca divenuta inefficace, come detto, in conseguenza dell'estinzione del diritto di superficie e della risoluzione del trasferimento della proprietà causate dalla risoluzione del contratto di concessione disposta dall'Ente concedente), bensì dal subentro dell'Ente concedente nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni realizzate sulle aree comprese nei piani approvati a norm a della L. n. 865/1971 (subentro operante al verificarsi di determinati presupposti previsti ex lege), nel qual caso le ragioni di credito degli Istituti finanziatori sono soddisfatte dall'Ente concedente, sino all'estinzione delle stesse, mediante pagamenti che, per espressa previsione legislativa, vanno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli Enti obbligati, tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle cost ruzioni acquisite per devoluzione o risol uzione della cessione in proprietà). II.B.
5.c. In altri e conclusivi termini, l'art. 37 L. n. 865/1971 appare chiaramente diretto ad evitare che l'incommerciabilità dei beni, rientrati nel patrimonio dell'Ente pubblico per effetto della risoluzione del contratto di concessione e della revoca della relativa concessione, produca un ingiusto arricchimento della P.A. concedente a danno del creditore ipotecario, per l'appunto prevedendo che il venir meno della garanzia ipotecaria sia controbilanciato dalla possibilità, per l'Istituto di credito, di soddisfarsi nei confronti del Comune subentrante. II.B.
6. Accertato l'an debeatur, la Corte osserva, in ordine al quantum debeatur, che la aveva (ed ha) chiesto condannarsi il in via principale, _1 CP_1 al pagamento di “€. 1.184.289,73 – pari all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili della – per residua _1 sorte capitale all'atto della sua risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzionali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo”, ai sensi dell'art. 37 L. n. 865/1971; in via subordinata, al pagamento della somma, da determinarsi a mezzo di c.t.u., spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c. Ora, a fronte della totale contestazione , da parte del (per così dire 'a CP_1 monte'), della domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla , _1 non appare condivisibile l'assunto di quest'ultima secondo cui, non essendovi stata contestazione specifica da parte del del predetto importo (€. CP_1
1.184.289,73), anche il quantum debeatur deve intendersi provato, ai sensi dell'art. 115 comma 1° c.p.c. (tanto più che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, non può non tenersi conto di quanto stabilito dall'art. 35 della convenzione del 12/02/2007, oltre che di eventuali ulteriori ragioni di controcredito del ). Controparte_1 È pertanto necessario impartire, con separata ordinanza, distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. II.C. CONCL US ION I.
Proc. n. 1131/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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In conclusione, l'appello incidentale nonché il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale sono infondati e vanno pertanto rigettati. È invece fondato e meritevole di accoglimento, con riferimento alle dedotte violazioni degli artt. 132 comma 2° n. 3) e 112 c.p.c. (nei sensi sopra precisati sub II.B.3.) nonché all'accertamento dell'an debeatur, il primo motivo dell'appello principale, sicché questa Corte, accertato che il è subentrato nei Controparte_1 rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso da
[...]
Parte_1
con atto pubblico per notar in data
[...] Per_1 21/09/2009 (rep. 24332; racc. n. 9356) stipulato con deve CP_5 impartire con separata ordinanza, depositata insieme con la presente sentenza, distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Il regolamento delle spese processuali è riservato al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1131/2023 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] atto di citazione notificato in data 15/09/2023, nei confronti di
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, nonché CP_1 B) sull'appello incidentale proposto da , in Controparte_1 persona del sindaco pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 02/11/2023, nei confronti di
Parte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza n. cronol. 16786/2023 del 17/07/2023 del Tribunale di RI in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello sub B) nonché il secondo ed il terzo motivo dell'appello sub A);
2) accoglie, nei limiti di seguito precisati, il primo motivo dell'appello sub A) e, per l'effetto: a) dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta da
Parte_1 ;
[...] b) dichiara che , a seguito del proprio Controparte_1 provvedimento n. 176 del 21/06/2011 ( determinazione del Responsabile del Servizio ), ai sensi dell'art. 37 comma 2° L. n. 865/1971 era subentrato nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso da Parte_1
,
[...] Parte_1 [...]
a con atto pubblico per notar Parte_1 CP_5 Per_1 in data 21/09/2009 (rep. 24332; racc. n. 9356) , con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di detto Istituto di credito, da adempiersi nel rispetto delle modalità stabilite dal dall'art. 37 comma 3° c.p.c.; c) provvede con separata ordinanza, depositata insieme con la presente sentenza, per l'ulteriore istruzione della causa;
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3) riserva al definitivo il regolamento delle spese processuali. Così deciso in RI, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 06/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1131/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d'ora innanzi anche solo o appellante o appellata incidentale (N.d.E.). _1 2 d'ora innanzi anche solo o appellato o appellante incidentale (N.d.E.). CP_1 6 cfr., e plurimis, Cass., n. 10853/2010, che ha chiarito che “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime.”. In senso conforme Cass., n. 18609/2015 e, più di recente, Cass., ord. n. 2033/2025. 7 c.d. “codice del processo amministrativo” (c.p.a.). 8 come chiarito anche da Cass., n. 3897/2024, cit. 9 cfr. Cass., n. 3897/2024, cit. 10 v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nota 5, pag. 7. 11 v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nota 5, pag. 8. 12 v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nota 5, pag. 9.
1. dott. Maria Mitola - Presidente
2. dott. Michele Prencipe - Consigliere relatore
3. dott. Emma Manzionna - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto nel Registro Generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1131, avente per oggetto appello avverso l'ordinanza n. cronol. 16786/2023 del 17/07/2023 del Tribunale di RI in composizione monocratica, TRA Parte_1
, in persona del legale rappresentante
[...] pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.t i prof. Andrea Guaccero, Giuseppe Pignataro e Donato Antonucci, anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del secondo in RI alla via Sagarriga Visconti n. 90, in virtù di mandato rilasciato su foglio separato, depositato in uno all'atto di appello,
– appellante / appellata incidentale – E
, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato, anche digitalmente, presso l'avv. con studio in Controparte_2 RI alla via Amendola n. 120, da cui è rappresentato e difeso in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 02/11/2023 ai sensi degli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, giusta deliberazione n. 157 del 24/10/2023 della Giunta comunale e successiva determina del responsabile dei servizi amministrativi n. 62 del 27/10/2023,
– appellato / appellante incidentale – Con provvedimento in data 04/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note inviate telematicamente, si riservava per la decisione. I. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I.A. L'O RD IN ANZ A IM PUGN AT A. Con ordinanza n. cronol. 16786/2023 del 17/07/2023 il Tribunale di RI in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel procedimento n. 12413/2022 R.G. instaurato dal
[...]
, con ricorso del 21/10/2022, nei confronti di CP_1 [...]
, Parte_1 Parte_1
, ogni altra istanza disattesa, così provvede va: 1)
[...] accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ordinava la cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale già eseguita presso la Conservatoria dei Registri
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Immobiliari di RI con nota di presentazione n. 22 del 24 /09/2009, Registro Generale n. 41873, Registro Particolare n. 8559, esonerando il Conservatore da ogni responsabilità; 2) condannava
[...]
Parte_1 alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 processuali, che liquidava in €. 9.604,50 (di cui €. 870,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge. A sostegno della decisione il Giudice di primo grado osservava (pagg. 1 e ss.): «I.- Il domanda l'accertamento della illegittimità e/o illiceità, con conseguente Controparte_1 ordine di cancellazione, dell'ipoteca iscritta dalla Banca convenuta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di RI con nota n. 22 del 24.10.2009, Reg. Gen. n. 41873, Reg. Part. n. 8559. Precisa che l'ipoteca grava su talune porzioni di suolo che, nell'ambito di un project financing, sono state fatte oggetto di trasferimento di proprietà e costituzione del diritto di superficie in favore della CP_4 con cui il ha stipulato un contratto di concessione di lavori pubblici relativi ad un
[...] CP_1 parcheggio e ad un mercato coperto nell'abitato di . CP_1 Deduce che tale contratto è stato risolto per inadempimento della società concessionaria ritenendo che, per l'effetto, gli immobili sono rientrati nel proprio patrimonio indisponibile. Conseguentemente afferma la nullità dell'ipoteca che la società ha concesso nelle more alla banca convenuta a garanzia dell'ammortamento di un mutuo. Di contro la sostiene la liceità dell'ipoteca affermando che i suoli su cui grava l'ipoteca de qua _1 non possono ritenersi appartenenti al patrimonio indisponibile del che li avrebbe sottratti a tale CP_1 vincolo allorquando ha deliberato l'approvazione del progetto. II.- La domanda del è meritevole di accoglimento. CP_1 II.1.- In fatto, giova precisare preliminarmente che con atto pubblico del 12.02.2007 (doc. 2 fascicolo ricorrente) il ha affidato in concessione alla la progettazione Controparte_1 CP_4 esecutiva, la costruzione delle opere e la gestione di un mercato coperto e di un parcheggio interrato previo esproprio dei suoli interessati dagli interventi. Il contratto pubblico prevedeva altresì la concessione del diritto di superficie sui suoli nonché il trasferimento in proprietà di una particella su cui avrebbe dovuto essere costruito un fabbricato di forma cilindrica destinato a bar/ristorante in Via Barsento (cfr. artt. 1 e 11). In esecuzione degli obblighi assunti, con atto pubblico del 21.09.2009 per Notar Persona_1 in RI (doc. 3 fascicolo ricorrente) il , previa acquisizione per cessione volontaria Controparte_1 dei suoli oggetto di procedura di esproprio, ha costituito in favore della (nel frattempo CP_5 subentrata alla il diritto di superficie per 99 anni su una porzione di 1.045,70 mq del piano CP_4 interrato del mercato coperto nonché il diritto di superficie per 30 anni su una porzione di 1.321,30 mq destinata alla costruzione di box e aree comuni. Ha altresì trasferito la piena proprietà del fabbricato a forma cilindrica su tre livelli destinato a bar/ristorante oltre la piena proprietà del lastrico solare che costituisce la copertura dei box concessi in diritto di superficie. In pari data 21.09.2009 la e la Banca convenuta hanno stipulato un contratto di CP_5 finanziamento fondiario per l'importo di € 1.550.000,00 garantito anche tramite ipoteca sulla proprietà piena o superficiaria dei medesimi beni oggetto della concessione tra la e il Comune di . CP_5 CP_1 L'ipoteca risulta iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di RI con nota n. 22 del 24.09.2009 ai nn. 41873/8559. In data 14.12.2010, per effetto di atto pubblico di scissione (cfr. doc. 2 fascicolo convenuta), la costituenda subentra alla in tutti i rapporti attivi e passivi CP_1 Parte_2 CP_5 riguardanti la concessione dei lavori e la gestione del mercato coperto e del parcheggio interrato nel Comune di . CP_1 Con determina dirigenziale n. 176 del 21.06.2011 (doc. 5 fascicolo ricorrente) il Controparte_1 dichiara risolto il contratto di concessione per inadempimento della concessionaria. Altresì in data 10.10.2022 (cfr. deposito telematico del 21.03.2023) il sottoscrive Controparte_1 con la Curatela del Fallimento lo scioglimento del contratto di Parte_3 concessione del 12.02.2007 e del conseguente contratto di cessione del 21.09.2009: per l'effetto rientra nella piena disponibilità dei suoli e delle opere parzialmente realizzate. III.- Così ricostruiti i fatti storici della vicenda, deve ritenersi fondata la pretesa del di ottenere CP_1
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l'ordine di cancellazione dell'ipoteca. Cont III.1.- I beni su cui è stata concessa ipoteca dalla alla rientrano nell'ambito di un CP_5 programma di recupero urbano ricadente nell'area PEEP di Via Barsento nel Comune di . I CP_1 suoli sono stati espropriati, sia pure tramite procedura di cessione volontaria, ed immediatamente messi a disposizione della concessionaria per l'esecuzione delle opere. Su tali aree pertanto residua un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio per il semplice fatto che sia la costituzione del diritto di superficie che il trasferimento della proprietà sono funzionali alla realizzazione prima e alla fruizione poi dell'opera pubblica. Tale caratteristica intrinseca ai beni, impedisce di fare una piana applicazione del disposto di cui all'art. 1458 c.c. che, in ipotesi di risoluzione negoziale, salvaguarda i diritti acquisiti dai terzi. Infatti, venendo meno la concessione del 12.02.2007 in conseguenza dell'esercizio legittimo della relativa facoltà da parte dell'ente pubblico, i beni già ceduti alla sono rientrati nel patrimonio del Più precisamente CP_5 CP_1 sono tornati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente per espressa previsione dell'art. 35, commi II e III, legge 865/1971. Sul punto deve condividersi quanto sostenuto dalla Suprema Corte secondo cui nell'ambito dei PEEP «il momento pianificatorio e quello convenzionale sono pertanto legati da un rapporto di interdipendenza: infatti, se la cessione trova il suo ineliminabile presupposto nell'esistenza del piano, quest'ultimo richiede, per la sua concreta attuazione, che l'area sia trasferita in proprietà (o concessa in superficie) ad un operatore economico. La cessione del bene non è quindi fine a sé stessa, ma concorre alla realizzazione dell'assetto urbanistico prefigurato nel piano. Ciò spiega perché sia riconosciuto all'amministrazione il potere di incidere unilateralmente (e, quindi, autoritativamente) sul rapporto. E, al tempo stesso, consente di porre nella giusta prospettiva gli obblighi posti a carico del cessionario circa l'utilizzazione dell'area, che non sono correlati all'adempimento delle prestazioni tipiche del contratto di compravendita, ma trovano il loro presupposto nell'esigenza di assicurare la realizzazione degli obbiettivi di piano: quindi nella tutela di interessi che trascendono quelli che in una compravendita che rilevi solo sul piano privatistico caratterizzano la posizione dell'alienante. Appunto perché finalizzata alla tutela di esigenze di carattere generale, l'operatività della risoluzione non può essere ricondotta, in questi casi, alla regola posta dall'art. 1458, secondo comma, c.c., che accorda prevalenza alla tutela degli interessi dei terzi, poiché, in mancanza di una specifica previsione legislativa, tali interessi (di indubbio carattere privatistico) non possono avere preminenza su quelli (pubblici) inerenti alla configurazione dell'assetto urbanistico del territorio» (Cass. Civ., 27 settembre 1997, n. 9508). La qualificazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune comporta che essi non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (comb. disp. artt. 828 e 830 c.c.). Ciò comporta l'incommerciabilità del bene con conseguente perdita della capacità di essere oggetto di ipoteca a norma dell'art. 2810 c.c.. III.2.- Tale conclusione non è pregiudicata dall'eccezione della Banca convenuta secondo cui deve escludersi l'appartenenza al patrimonio indisponibile con riferimento alle aree cedute in proprietà ai sensi dell'art. 35, comma XI. Se non vi è dubbio che l'art. 35 preveda espressamente un'eccezione per le ipotesi di cui al comma XI è però altrettanto vero che il caso di specie non è sussumibile in tale fattispecie. Infatti, il comma XI si riferisce esclusivamente alle aree espropriate ma «destinate alla costruzione di case economiche e popolari». La natura eccezionale della disposizione impedisce di trarne qualsivoglia estensione ad altre ipotesi, ivi compresa quella di specie relativa non a costruzioni residenziali bensì alla realizzazione di opere da destinare a impianti e servizi pubblici (id est mercato coperto e parcheggio). Pertanto, deve affermarsi la fondatezza della tesi dell'appartenenza al patrimonio indisponibile degli immobili per cui è causa. III.3.- Ad abundantiam si deve rilevare che la soluzione dell'incommerciabilità dei beni rientrati nel patrimonio dell'ente per effetto della risoluzione del contratto di concessione di lavori pubblici, è assistita da un adeguato bilanciamento normativo che esclude l'ingiusto pregiudizio in capo al creditore ipotecario nonché l'ingiusto arricchimento in capo alla pubblica amministrazione concedente. Infatti, l'art. 37 della legge 865/1971 disciplina l'ipotesi degli effetti della risoluzione negoziale prevedendo espressamente che «l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione
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le ragioni di credito dei detti istituti». Sicché il venir meno della garanzia ipotecaria resta pur sempre compensato dalla possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi nei confronti del subentrante. CP_1 III.4.- In definitiva, la domanda del può trovare accoglimento con conseguente Controparte_1 necessità di pronunciare l'ordine di cancellazione dell'ipoteca iscritta con nota n. 22 del 24.10.2009, Reg. Gen. n. 41873, Reg. Part. n. 8559. IV.- Spese e competenze di giudizio seguono la soccombenza a carico della convenuta. Quanto alle spese, vi è prova di esborsi pari ad € 843,00 (per C.U.) ed € 27,00 per diritti forfettari di copia. E così per complessivi € 870,00. I compensi devono essere liquidati come in tabella sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm. avendo riguardo ai valori previsti per le cause innanzi al tribunale ordinario del valore da 52.000,01 ad € 260.000,00 (così individuato per la indeterminabilità della misura attuale del credito assistito da garanzia ipotecaria). A norma dell'art. 4, comma I, D.M. cit. sono apportate le modifiche indicate nella seguente tabella che si rendono necessarie in ragione della sommarietà del rito e della effettività di quanto svolto nelle singole fasi di giudizio (con particolare riferimento alla attività istruttoria, solo documentale): Tabella parametri: giudizi ordinari di cognizione innanzi al Tribunale Scaglione: da € 52.000,01 a € 260.000,00 FASI IMPORTO Parte_4 Parte_5 Studio 2.552,00 // 2.552,00 Introduttiva 1.628,00 - 25% 1.221,00 Istruttoria 5.670,00 - 50% 2.835,00 Decisoria 4.253,00 - 25% 2.126,50 TOTALE 8.734,50
». I.B. IL PROCESS O D I APPEL LO. I.B.
1. Con atto di citazione notificato in data 15/09/2023,
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
[...] appello, nei confronti di , in persona del sindaco Controparte_1 pro tempore, avverso la predetta sentenza, chiedendo a questa Corte di voler , in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'ordinanza sub I.A., accogliere le seguenti conclusioni:
“I) annullare l'impugnata ordinanza del Tribunale di RI del 15 -17/7/23 nel procedimento n. 12413/22 RGC di quel Tribunale;
II) rigettare, perché infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dal ei confronti dell'odierna appellante, con il ricorso Controparte_1 ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 21/10/22 e notificato in data 11/11/22; III) accogliere la domanda riconvenzionale proposta ritualmente dalla
[...]
nel giudizio di primo grado n. 12413/22 Controparte_7 RGC, a mezzo della propria comparsa di risposta del 16/03/2023 e, per lo effetto: A) accertare e dichiarare che il , a seguito della Controparte_1 propria determina N. 176 del 21/06/2011, con cui ha provveduto alla risoluzione e contestuale revoca del contratto di concessione stipulato il 12/02/2007, rep. 4796, originariamente con l a CO. GE. IN. ai sensi Pt_2 dell'art. 37 della L. 865/1971 e successive m. e i., è subentrato o comunque è tenuto a subentrare nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso dalla Banca esponente in favore della allora concessionaria con atto del 21/09/2009 a rogito per CP_5 Notaio (rep. n. 24332, racc. 9356), con l'obbligo di soddisfare Per_1 sino alla estinzione le ragioni di credito della Banca esponente;
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B) per lo effetto, condannare il convenuto, in persona del proprio CP_1
Sindaco pro tempore, a corrispondere e pagare alla Banca esponente, la complessiva somma di € 1.184.289,73* - pari all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili della Banca - per residua sorte capitale all'atto della sua risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzionali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo;
C) in via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, con rispettosa riserva di gravame, accertare, previa disposizione di apposita consulenza tecnica d'ufficio, l'entità delle somme di cui il si è indebitamente arricchito in danno della Banca, come CP_1 meglio esposto in premessa, e, quindi, condannare il ricorrente a CP_1 corrispondere e pagare quelle somme alla Banca, qui attrice in riconvenzionale;
IV) in ogni caso, con la condanna del convenuto al pagamento di spese CP_1 e compensi del doppio grado del giudizio.”. I.B.
2. Con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 02/11/2023, , in persona del sindaco pro Controparte_1 tempore, si costituiva in giudizio, eccependo e/o deducendo l'“inammissibilità e/o improponibilità del primo motivo stante il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario”, l'“inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza del secondo motivo per violazione dell'art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, stante l'intervenuto giudicato”, l'“inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza del terzo motivo per l'intervenuto giudicato” ed altresì proponendo , in considerazione dell'omessa pronuncia sulle eccezioni di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e d i intervenuto giudicato, appello incidentale, affinché, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata e nel respingere l'avverso gravame, fossero accolte le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande riconvenzionali di condanna proposte nei confronti del deducente nonch é CP_1 dare atto dell'intervenuto giudicato con riferimento a tutte le questioni poste dalla temeraria appellante dichiarando per l'effetto l'inammissibilità, anche ex art. 345 c.p.c., l'improcedibilità e/o comunque, la manifesta infondatezza dell'appello ex adverso proposto, con condanna della appellante al _1 pagamento del[le] spese e competenze del presente grado di giudizio.”. I.B.
3. Con provvedimento in data 04/03/2025, pronunciato all'esito di udienza in pari data sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni, come da note depositate telematicamente, si riservava per la decisione. II. MOTIVI DELLA DECISIONE II.A. IL SECON DO ED IL T ERZ O M OT IVO DELL'APPELL O PRIN CIPALE. L'APPELLO INC ID ENT AL E (INT ERVENU TO G IU DIC AT O). II.A.
1. Con il secondo motivo dell'appello principale (“II. Errato accoglimento della domanda di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria a favore della _1 risalente al 21/09/09 – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35 L. 865/71 e degli artt. 2810 e 2915, comma 2 c.civ.”), Parte_1
,
[...] Parte_1
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ha dedotto: che il Giudice di primo grado ritenne fondata ed CP_9 accolse la domanda del affermando che i suoli Controparte_10 erano stati espropriati, sia pure tramite procedura di cessione volontaria, ed immediatamente messi a disposizione della concessionaria per l'esecuzione delle opere;
che su tali aree, pertanto, residuava un vincolo di destinazione ad un pubblico servizio per il semplice fatto che sia la costituzione del diritto di superficie che il trasferimento della proprietà erano funzionali alla realizzazione prima e alla fruizione poi dell'opera pubblica;
che tale caratteristica intrinseca ai beni impediva di fare una piana applicazione del disposto di cui all'art. 1458 c.c., che salvaguardava i diritti acquisiti dai terzi in ipotesi di risoluzione negozial e;
che infatti, venuta meno la concessione del 12/02/2007 in conseguenza dell'esercizio legittimo della relativa facoltà da parte dell'Ente pubblico, i beni già ceduti alla erano rientrati nel patrimonio del CP_5 [...]
e, più precisamente, erano tornati a far parte del patrimonio CP_1 indisponibile dell'Ente pubblico per espressa previsione dell'art. 35 commi 2° e 3° L. n. 865/1971); che le argomentazioni del Tribunale non erano condivisibili , poiché la previsione dell'art. 35 commi 2° e 3° L. n. 865/1971, se era chiara laddove stabiliva che i beni immobili espropriati dal Comune entravano a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente, non stabiliva affatto, come ritenuto dal Tribunale, che quegli stessi beni, una volta ceduti e trasferiti a terzi a mezzo di atti di disposizione di puro diritto privato ed in esecuzione della propria delibera, conservassero la loro appartenenza al patrimonio indisponibile dell'Ente; che, al contrario, era la P.A., nell'ambito della propria capacità giuridica e potestà pianificatoria, a stabilire – dopo l'esproprio (o la cessione volontaria) – la concreta destinazione e natura giuridica del bene acquisito alla mano pubblica;
che nella specie, come richiamato in premessa dalla convenzione del 12/02/2007 (doc. 2 avversa produzione), il , con il progetto Controparte_1 definitivo approvato con delibera di G.M. n. 65 del 18/05/2006 , aveva previsto, tra l'altro, “la realizzazione di un corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante” e di altri locali destinati a box depositi e box commerciali;
che proprio in relazione a questa destinazione e d in conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 11° L. n. 865/1971, il concedente aveva potuto (i) CP_1 costituire in favore del concessionario “il diritto di superficie (per 99 anni a decorrere dalla data di costituzione) sui suoli oggetto degli interventi” e (ii) trasferire all'impresa di costruzione concessionaria “la proprietà della particella su cui verrà edificato il corpo cilindrico destinato a bar ristorante” (cfr. doc. 2 avversa produzione - convenzione - art. 2, comma 3 - Oggetto del contratto); che in definitiva, anche per l'espressa previsione dell'art. 35 comma 11° L. n. 865/1971, nel momento in cui il dispone va in favore di terzi di beni che CP_1 esso aveva precedentemente espropriato, tali beni potevano legittimamente venire a fare parte del patrimonio “disponibile” dell'Ente, sicché il concessionario, come proprietario e titolare del diritto di superficie, poteva disporre pienamente di tali diritti e costituire legittimamente garanzie reali a valere su di essi, tanto che lo stesso concedente si era espressamente imp egnato a consentire al CP_1 Concessionario di costituire “garanzie reali sulle opere realizzate, nel rispetto dei limiti della durata della concessione”, cioè sui beni ceduti in proprietà e sul diritto di superficie (cfr. convenzione - art. 11, comma 6 – Obblighi a carico del
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concedente); che ne conseguiva che le dette garanzie, una volta costituite a favore della banca che decideva di finanziare le opere oggetto di concessione, rimanessero pienamente valide, quali che fossero le vicende successive riguardanti la titolarità dei beni dati in garanzia e, a fortiori, anche in caso di rientro di quei beni nel patrimonio dell'Ente concedente, a seguito di risoluzione e/o revoca della concessione;
se così non fosse stato, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (per la cui realizzazione era nato lo strumento del PEEP) non sarebbero stati cedibili in proprietà e mai alcuna banca avrebbe accettato di finanziare i lavori a farsi da una società concessionaria, la cui concessione poteva sempre essere risolta e revocata autoritativamente dalla P.A., con l'effetto di veder svanire le garanzie legittimamente acquisite in epoca precedente;
che era errata anche l'altra affermazione del Tribunale per cui “La qualificazione di beni appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune comporta che essi non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano (comb. disp. artt. 828 e 830 c.c.). Ciò comporta l'incommerciabilità del bene con conseguente perdita della capacità di essere oggetto di ipoteca a norma dell'art. 2810 c.c.”, anzitutto perché dava per scontato che i beni e diritti oggetto dell'ipoteca de qua appartenessero al patrimonio indisponibile (invece quei beni avevano acquisito la qualità giuridica di beni del patrimonio disponibile a seguito della loro cessione – in proprietà piena e/o superficiaria – alla società concessionaria;
inoltre l'appellato
[...]
non aveva mai manifestato la propria volontà di far “rientrare” CP_1
i detti beni nel proprio patrimonio indisponibile, né aveva mai assunto una propria
– indispensabile – delibera in tal senso;
infine, proprio l'accordo transattivo di recente siglato tra e Parte_6
, prodotto in giudizio da quest'ultimo, dimostrava Controparte_1 documentalmente che il considerava il bene ancora Controparte_1 commerciabile ed appartenente al patrimonio disponibile, tanto da fa rne oggetto di contratto di diritto privato, diversamente nullo) ; che, in secondo luogo, l'affermazione del Tribunale era errata nella parte in cui sosteneva che l'appartenenza dei beni in questione al patrimonio indisponibile del
[...]
comportava che essi non potessero essere sottratti alla loro CP_1 destinazione, perdendo così la loro “commerciabilità” e idoneità ad essere oggetto di ipoteca, poiché tali assunti – che si rifacevano ad una giurisprudenza di legittimità ormai risalente (Cass. 9508/97) ed avente ad oggetto solo l'impignorabilità dei beni indisponibili e non la legittima permanenza dell'ipoteca iscritta sugli stessi – rimanevano smentiti da un più recente arresto della giurisprudenza di legittimità ( Cass., n. 3700/2018), secondo cui “Ai fini dell'accertamento del diritto di proprietà sul bene pignorato, dedotto dal terzo opponente ai sensi dell'articolo 619 del Cpc, le disposizioni in tema di trascrizione degli atti e delle domande giudiziali, e segnatamente gli artt. 2652 n. 6 e 2915, comma 2, del Cc, sono applicabili anche alle vicende circolatorie dei beni del patrimonio indisponibile degli en ti pubblici astrattamente suscettibili di alienazione in favore di soggetti privati al fine di attuare la loro destinazione pubblica, quali le aree rientran ti nei Peep di cui all'articolo 35 della legge 865/1971, senza che sull'applicabilità di dette disposizioni possa prevalere la semplice considerazione che le aree in questione appartengano astrattamente al patrimonio indisponibile dell'ente comunale al fine di ritenere estinti tutti i diritti legittimamente acquisiti su di esse da terzi ed opponibili all'ente pubblico, e ferma restando l'applicabilità a tutti gli acquirenti di dette aree dei vincoli
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pubblicistici di destinazione derivanti dagli strumenti urbanistici” [in motivazione, la Corte suprema aveva affermato che: 1) “l'impignorabilità dei beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici non è assoluta (ed in realtà non è sancita positivamente ed espressamente da nessuna disposizione), ma si desume in via interpretativa della disposizione di cui all'art. 828 c.c., che prevede che i suddetti beni 'non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano'”; 2) “le aree inserite nei piani per l'edilizia economica e popolare possono essere alienate a soggetti privati, per legge ed in base alla volontà dell'ente locale che ne è titolare, entro certi limiti e a determinate condizioni, per la realizzazione di immobili destinati a tale scopo, ed in tal modo si attua evidentemente la loro destinazione al pubblico interesse, non le si sottrae alla stessa”; 3) “non è possibile affermare che l'eventuale alienazione di essi in sede di esecuzione forzata rischierebbe di sottrarli ad una siffatta destinazione, anche tenuto conto che la destinazione urbanistica delle aree inserite nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare risulta comunque vincolante per chiunque ne divenga proprietario”; 4)
“Deve infatti distinguersi tra le vicende circolatorie delle suddette aree, soggette alle ordinarie regole del diritto civile, tra cui quelle previste dall'art. 2652 c.c., n. 6., e l'efficacia dei relativi vincoli di destinazione urbanistica, che restano operativi anche nei confronti degli eventuali acquirenti (e quindi anche degli eventuali aggiudicatari, all'esito del processo di espropriazione immobiliare)”; 5) “Tale destinazione può infatti essere attuata - e anzi di regola viene attuata - con il trasferimento della loro proprietà (o del diritto di superficie) ai privati, ma con vincolo di destinazione, vincolo che quindi non è necessariamente incompatibile con l'espropriazione forzata, dal momento che esso deve ritenersi operante anche nei confronti dei soggetti aggiudicatari, che potranno utilizzare le aree acquisite solo in conformità dello strumento urbanistico, e quindi solo in conformità alla indicata destin azione, di modo che non vi sarà alcuna sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica, e non vi sarà violazione dell'art. 828 c.c.”]; che la Corte suprema, i n sostanza, aveva ritenuto che il conflitto tra una P.A. ed i terzi che avessero legittimamente trascritto o iscritto vincoli o diritti su beni che quella P.A. avesse trasferito o ceduto a terzi (anche se provenienti dal suo patrimonio indisponibile), ma in epoca precedente alle vicende che avessero successivamente determinato il venir meno dell'atto di trasferimento e/o cessione, andava risolto con l'applicazione della disciplina codicistica in materia di prevalenza delle trascrizioni e/o iscrizioni precedenti (art. 2915 comma 2° c.c.), senza che ciò potesse essere impedito dall'esistenza di un vincolo di destinazione dei beni alla soddisfazione di un pubblico interesse che comunque permane va, quali che fossero le vicende circolatorie della titolarità dei beni stessi (tale pronuncia di legittimità smentiva la tesi del appellato secondo la quale CP_1 l'esistenza del vincolo di destinazione alla soddisfazione di interessi pubblici sui beni ceduti alla concessionaria impediva non solo l'espropriabilità degli stessi, ma addirittura la legittima acquisizione di diritti di garanzia reale da parte di terzi, quale il soggetto finanziatore ); che la delibera del Comune n. 176 del 21/06/2011, a mezzo della quale l'Ente aveva disposto la risoluzione e revoca della concessione-contratto del 12/02/2007 in danno di (e di CP_5
), non era mai stata trascritta, onde assicurarne Parte_6 l'opponibilità ai terzi;
che, quindi, l'impugnata ordinanza del Tribunale era errata e andava annullata per violazione e/o errata applicazione e interpretazione degli artt. 35 L. n. 865/1971 e 2810 c.c., nonché per la violazione della disciplina in
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materia di trascrizioni e iscrizioni , affermando invece la piena validità ed efficacia dell'ipoteca iscritta da essa sui beni sopra individuati, anche _1 all'esito della riattribuzione della loro proprietà in capo al
[...]
, per tutte le ragioni esposte. CP_1 II.A.
2. Con il terzo motivo dell'appello principale (“III. Violazione ed errata applicazione degli artt. 2816, comma 2, e 952 cod. civ.”),
[...]
Parte_1
ha dedotto: che l'ordinanza impugnata dispose la cancellazione
[...] dell'ipoteca fondiaria iscritta presso l'Agenzia del Territorio - Ufficio Provinciale di RI - Servizio di Pubblicità Immobiliare il 24/10/2009 (n. 41873 del Reg. Gen. e n. 8559 del Reg. Part.); che tale ordine di cancellazione, ove eseguito, avrebbe determinato l'estinzione dell'ipoteca, non solo sui beni ceduti in proprietà alla concessionaria, ma anche su i diritti superficiari pure oggetto di cessione, considerato il valore costitutivo dell'iscrizione ipotecaria;
che in definitiva il Tribunale, con il provvedimento emesso, decretò l'estinzione dell'ipoteca de qua anche sui diritti superficiari, così incorrendo nella violazione dei principi fondamentali in tema di ipoteca, di cui all'art. 2816 c.c. (il cui comma 2° disponeva che, purché non ricorressero le cause di estinzione dell'ipoteca contemplate al comma 1°, «Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi») nonché dell'art. 952 c.c.; che peraltro, anche a voler ritenere (per mera ipotesi) che, a seguito della risoluzione della convenzione (e/o della conclusione dell'accordo transattivo tra il e la Curatela Controparte_1 [...]
depositato dalla difesa del Parte_6 [...]
in prime cure quale doc. 3 allegato alle note di trattazione CP_1 per l'udienza del 27/03/2023), i beni ipotecati fossero entrati a far parte del patrimonio indisponibile dell'Ente pubblico, la costituzione e la permanenza del diritto di superficie e dell'ipoteca su di esso iscritta non contrastava con la natura del suolo sul quale veniva realizzata la costruzione dal superficiario, perché questi non acquistava la proprietà del suolo, ma solo della costruzione che egli aveva realizzato sullo stesso, per un tempo deter minato (art. 952 e ss. c.c.); che la normativa sul diritto di superficie, i n definitiva, consentiva di avere un suolo che rimaneva pubblico ed una sovrastante costruzione che, per la sola durata del diritto di superficie, rimaneva di natura privata, con la conseguenza che l'ipoteca di essa appellante, anche per la parte che riguarda va i diritti superficiari, _1 rimaneva valida perché iscritta su un bene (costruzione a realizzarsi sul costituito diritto di superficie) che, al momento dell'iscrizione stessa (24/09/2009), aveva certamente natura privata, perché trasferito, per il periodo rispettivamente di 99 e 30 anni, in favore di e, infine, di Parte_7 Parte_3 che, pertanto, l'ordinanza impugnata era errata ed infondata, anche per la
[...] violazione dei principi e regole di cui agli artt. 2816 comma 2 ° e 952 c.c., ed andava annullata, nel senso di affermare la permanenza dell'ipoteca in favore di essa sul diritto di superficie. _1 II.A.
3. Con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il ha eccepito l'“inammissibilità, improponibilità Controparte_1 e/o manifesta infondatezza del secondo motivo per violazione dell'art. 345 c.p.c. e, in ogni caso, stante l'intervenuto giudicato” nonché l'“inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza del terzo motivo per l'intervenuto giudicato”, proponendo altresì, in considerazione dell'omessa pronuncia
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sull'eccezione di intervenuto giudicato, appello incidentale affinché questa Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata e nel respingere il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, dia atto dell'intervenuto giudicato con riferimento a tutte le questioni poste dall'appellante principale, per l'effetto dichiarando l'inammissibilità, anche ex art. 345 c.p.c., l'improcedibilità e/o comunque la manifesta infondatezza , in his partibus, dell'appello proposto dalla _1 A sostegno delle predette conclusioni, il ha Controparte_1 dedotto: i) (quanto al secondo motivo dell'appello principale): che l'eccezione proposta dalla appellante [pretesa inopponibilità della _1 risoluzione/revoca della concessione del 12 /02/2007, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2652 n. 6) e 2915 comma 2° c.c.] non era mai stata proposta in precedenza, men che meno in primo grado, di talché la medesima era inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c.; che ogni questione in proposito, peraltro, era coperta dal giudicato sia con riferimento ai beni che ai diritti de quibus, essendo stata accertata in via definitiva non solo l'appartenenza dei beni al patrimonio indisponibile di esso ma CP_1 anche la loro incommerciabilità e inespropriabilità e/o impignorabilità – sicché gli stessi non potevano essere oggetto di ipoteca a norma dell'art. 2810 c.c. – nonché, di conseguenza, la piena opponibilità della revoca/risoluzione alla appellante;
che la BA appellante, in _1 esito all'accoglimento dell'istanza cautelare di sospensione proposta da esso (nell'ambito dell'opposizione ex artt. 615 e 619 c.p.c. CP_1 avverso l'esecuzione promossa dalla stessa ), non aveva provveduto _1 alla riassunzione del giudizio di merito, tant'è che il G.E. aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva (n. 1106/2011 R.G. Es. Imm.) con provvedimento in data 03/04/2015, ordinando altresì la cancellazione della trascrizione del pignoramento in favore della e contro la _1 (ordine eseguito dalla in data Parte_3 _1 20/01/2020); che la appellante nulla aveva eccepito in proposito, _1 di talché l'accertamento effettuato nella predetta sede sia sull'illiceità della procedura esecutiva sia sul gravame ipotecario iscritto a fronte del credito riveniente dal contratto di mutuo fondiario de quo, risultava ormai irretrattabile a fronte del giudicato formatosi sull'impignorabilità ed incommerciabilità dei beni e diritti in questione e, quindi, sull'estinzione dell'ipoteca – la quale ricorreva anche quando vi fosse perimento del bene in senso giuridico (ex art. 2878 c.c.) come accaduto nell'ipotesi in esame, stante l'imposizione sui beni/diritti ipotecati di vincoli pubblicistici che ponevano i medesimi fuori commercio (Cass. n. 13385/2011); che, pertanto, tutte le questioni prospettate dalla con l'atto di appello andavano _1 poste, a tutto concedere, nel giudizio di merito a promuoversi nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 619 c.p.c., che la _1 aveva interesse ad instaurare, onde contestare l'accertata l'impignorabilità, inespropriabilità e incommerciabilità dei beni/diritti in questione proprio in considerazione dell'appartenenza di questi al patrimonio indisponibile di esso e dell'opponibilità alla creditrice procedente della CP_1 revoca/risoluzione della convenzione del 12/02/2007, con la conseguenza che quel provvedimento andava ad incidere sull'esistenza stessa dell'oggetto dell'ipoteca, la quale, come noto, e ra preordinata
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esclusivamente all'espropriazione; che peraltro, avendo la agito in _1 sede amministrativa per la condanna di esso al risarcimento del CP_1 danno quantificato nell'importo corrispondente al credito riveniente dal mutuo ipotecario, a garanzia del quale era stata iscritta l'ipoteca de qua, di fatto aveva rinunciato alla garanzia in contestazione;
ii) (quanto al terzo motivo dell'appello principale): che l'accertamento dell'estinzione dell'ipoteca anche con riferimento ai diritti superficiari, contrariamente a quanto assunto dalla appellante, non era _1 conseguente all'ordinanza appellata, che ne aveva solo preso atto, bensì al provvedimento che, in via ormai definitiva e con forza di giudicato, aveva a suo tempo accertato l'appartenenza dei beni de quibus al patrimonio indisponibile e l'inespropriabilità e/o l'impignorabilità, nonché l'incommerciabilità non soltanto del suolo, ma anche dei diritti di superficie;
che la pronunzia della Corte suprema ex adverso citata contrastava totalmente con l'orientamento consolidato della medesima Corte di legittimità – seguito sia dall'ordinanza impugnata che dal provvedimento cautelare che aveva sospeso l'esecuzione intrapresa dalla
– in base al quale le aree comprese nel P.E.E.P., a tal fine _1 espropriate, entravano a far parte del patrimonio indisponibile del CP_1 perché il bene veniva ad essere destinato direttamente al soddisfacimento di una specifica finalità di interesse pubblico o di un servizio pubblico;
che tali aree, quindi, venivano acquisite al patrimonio comunale, ma per la concreta realizzazione degli obiettivi dovevano essere cedute in proprietà
o godimento tramite diritto di superficie ad operatori economici pubblici o privati, con la conseguenza che gli oneri e le sanzioni previste a carico dei privati nella convenzione relativa alla cessione erano preordinati alla tutela dell'interesse pubblico, sicché i diritti di alienazione in proprietà e/o in godimento non avevano efficacia meramente obbligatoria ex art. 1379 c.c., ma si estendevano anche nei confronti dei terzi;
che la risoluzione decisa da esso non soggiaceva alla disciplina ex art. 1458 comma 2° CP_1 c.c., che faceva salvi i diritti dei terzi, tenuto conto che gli interessi dei privati non potevano prevalere, in assenza di espressa previsione di legge, su quelli pubblici;
che, perciò, era di tutta evidenza che la natura di beni del patrimonio indisponibile del Comune comporta va che non potevano essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardavano (art. 830 c.c.), che non erano assoggettabili ad espropriazione forzata (Cass. n. 9508/1997; n. 9912/1990; n. 4496/1986) e che l'ipoteca si estingueva (ex art. 2878 c.c.), stante l'imposizione sul bene e/o diritto ipotecato di vincoli pubblicistici che pon evano i medesimi fuori commercio (Cass. n. 13385/2011 e Cass. n.1946/1976 ). II.A.
4. Le eccezioni preliminari e le questioni sollevate dal a sostegno CP_1 dell'appello incidentale (limitatamente all'intervenuto giudicato), da vagliarsi prima di esaminare il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale per evidenti ragioni di pregiudizialità logico -giuridica, non sono meritevoli di accoglimento. Quanto all'eccepita violazione dell'art. 345 c.p.c., la Corte osserva che la questione prospettata dalla (mancata trascrizione, ai fini _1 dell'opponibilità ai terzi, della determina dirigenziale n. 176 del 21/06/2011 con la quale il aveva disposto la risoluzione del contratto di concessione CP_1 del 12/02/2007 e la revoca della concessione ) è qualificabile non come eccezione
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in senso stretto, bensì come mera difesa (diretta a contrastare la motivazione dell'ordinanza appellata, alla luce della giurisprudenza di legittimità in essa citata), sicché il secondo motivo dell'appello principale non può essere considerato inammissibile, improponibile e/o manifestamente infondato per violazione del divieto di novum previsto dall'art. 345 comma 2° c.p.c. Quanto all'eccezione di giudicato , su cui il ha fondato CP_1 l'inammissibilità, improponibilità e/o manifesta infondatezza sia del secondo sia del terzo motivo dell'appello principale, la Corte osserva che se è vero che buona parte delle questioni dedotte dalla nel presente giudizio (in particolare _1 con il secondo e con il terzo motivo dell'appello principale) erano già state prospettate dinanzi al G.E. nel proc. n. 1106/2011 R.G. Es. Imm. Trib. RI
[ Parte_8
(creditrice procedente) ave va agito
[...] esecutivamente nei confronti di (debitrice Parte_3 esecutata subentrata a;
si era CP_5 Controparte_1 opposto all'esecuzione con ricorso “ex art. 619 c.p.c. nonché ex artt. 615 e segg. c.p.c. in via surrogatoria ai sensi dell'art. 2900 c.c. con istanza di sospensione della esecuzione ex artt. 623 e segg. c.p.c.”; il G.E., con ordinanza in data 21/02/2014, aveva disposto la sospensione dell'esecuzione, assegnando il termine perentorio di 60 gg. per l'introduzione del giudizio di merito;
nessuna delle parti aveva introdotto il giudizio di merito, sicché con successiva ordinanza in data 03/04/2015 il G.E., su istanza del , aveva Controparte_1 dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 624 comma 3° c.p.c., ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento ], è però altrettanto vero che non può attribuirsi efficacia di giudicato all'ordinanza (cautelare) del 21/02/2014 con la quale il G.E., all'esito della fase sommaria dell'opposizione proposta dal aveva sospeso l'esecuzione. È solo il CP_1 caso di precisare, a tal proposito, che il fatto che nel termine di 60 gg. fissato dal G.E. non fosse stato introdotto il giudizio di merito (ciò che , peraltro, il CP_1 ben avrebbe potuto fare, qualora avesse avuto l'interesse ad ottenere a proprio favore la pronuncia di una sentenza che contenesse un accertamento idoneo – con il passaggio in giudicato della pronuncia – a fare stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa) non è certo sufficiente a ritenere che l'accertamento contenuto nell'ordinanza cautelare del G.E. potesse produrre gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. Infine, quanto all'asserita rinuncia della creditrice all'ipoteca, la Corte osserva che dalla sentenza n. 568/2020 del (successivamente Controparte_11 confermata con sentenza n. 7749/2024 del Consiglio di Stato) si evince che la aveva adìto il Giudice amministrativo “per l'annullamento della _1 determinazione del responsabile dell'area tecnica del n. Controparte_1 176 del 21.06.2011, conosciuta il 05.11.2013, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti ivi menzionati ed allo stato non conosciuti, tra cui la delibera G.M. n. 76/2011 e la nota R.U.P. prot. n. 8822/2011; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimen to presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso con quelli gravati;
nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.”. È del tutto evidente, dunque, che la domanda proposta al Giudice amministrativo (accertamento dell'illegittimità dell'attività amministrativa e risarcimento dei danni) era ben diversa dall'oggetto del presente giudizio (efficacia/inefficacia dell'ipoteca), sicché non può condividersi l'assunto del secondo cui la , CP_1 _1
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instaurando dinanzi al Giudice amministrativo un giudizio nel quale aveva quantificato il danno asseritamente subito in misura corrispondente al credito riveniente dal mutuo ipotecario a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca , avesse rinunciato 'di fatto' alla garanzia de qua. Consegue a tanto l'infondatezza, limitatamente ai profili sopra esaminati, dell'appello incidentale (i residui profili del quale, concernenti il primo motivo dell'appello principale, saranno esaminati più oltre , sub II.B.4.). Pertanto, può ora passarsi all'esame del secondo e del terzo motivo dell'appello principale. II.A.
5. Il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale sono destituiti di fondamento. II.A.
5.a. In via preliminare è opportuno ricostruire brevemente i fatti di causa. Dagli atti processuali e dai documenti prodotti dalle parti emerge quanto segue:
in data 12/02/2007 il (concedente) e Controparte_1 (concessionaria, aggiudicatasi nel 2006 la Controparte_12 gara bandita dal ) avevano stipulato Controparte_1
“Contratto di appalto per l'affidamento in concessione della progettazione esecutiva, realizzazione e gestione funzionale ed economica del nuovo mercato coperto di V. Barsento e del parcheggio interrato in LA LO (rep. n. 4796), avente per oggetto “l'affidamento in concessione da parte del Concedente della progettazione esecutiva, costruzione delle opere nonché della gestione e manutenzione delle stesse, il tutto come meglio specificato nel progetto definitivo” (art. 2, comma 1°). La convenzione de qua prevedeva, tra l'altro (art. 2 comma 3°):
▪ che l'Ente Concedente si impegnava “a costituire il diritto di superficie (per 99 anni a decorrere dalla data di costituzione) sui suoli oggetto degli interventi” e “a trasferire la proprietà della particella su cui verrà edificato il corpo cilindrico destinato a bar ristorante in via Barsento, come individuate nelle richiamate planimetrie”, affidando al Concessionario:
- “la predisposizione degli atti necessari alla procedura espropriativa e corresponsione delle somme necessarie all'acquisizione delle aree interessate all'intervento di proprietà privata;
- la progettazione esecutiva e costruzione del nuovo mercato coperto e piazza antistante, costituito da n. 23 box destinati ad attività commerciali con affaccio su una galleria comune, un piano interrato destinato a box depositi, corpo cilindrico, con accesso indipendente da destinarsi ad attività di bar e ristorazione;
- la demolizione dell'attuale mercato coperto, sito in LA TA;
- la progettazione esecutiva e costruzione del parcheggio interrato in LA TA , disposto su tre livelli interrati, costituito da n. 100 posti auto coperti e n. 42 box chiusi, per un totale di 84 posti auto, compresa la realizzazione delle opere in superficie, costituite da sala polifunzionale con n. 150 posti, per conferenze e proiezioni, servizi, biglietteria, bar, teatro all'aperto e sistemazione esterne;
- il pagamento degli oneri per spese generali, corrispondenti agli
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importi relativi ai rilievi e indagini, alla progettazione, preliminare e definitiva, alla direzione lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza, per la quota parte di propria competenza pari al 70% degli importi previsti nel quadro economico dell'intervento, restando il rimanente 30% a carico del Concedente;
- la gestione e manutenzione delle opere realizzate dei relativi impianti, per la durata di anni trenta, così come definito dal Piano Economico Finanziario”;
▪ che la durata della concessione, fatta salva la facoltà di revisione di cui all'art. 11 comma 3°, era fissata (art. 3) in: a) 99 anni per il diritto di superficie sui suoli destinati alla costruzione delle strutture destinate a n. 42 box auto chiusi per un totale di 84 posti auto all'interno del parcheggio interrato di LA TA e al piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi;
b) 30 anni per la gestione delle strutture destinate a n. 108 posti auto coperti all'interno del parcheggio interrato di LA TA, n. 11 box commerciali nel nuovo mercato coperto da riservare prioritariamente agli attuali affittuari, n. 12 box commerciali nel nuovo mercato coperto da assegnare a nuovi utenti, sala polifunzionale per n. 150 posti circa per conferenze e proiezioni, servizi e bar;
termini (99 anni e 30 anni) decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 12 comma 3°;
▪ che il Concessionario si impegnava ad eseguire a propria cura e spese le procedure espropriative, la progettazione esecutiva, la corresponsione degli oneri per spese generali, secondo le disposizioni del comma 3° e del precedente art. 2 , i lavori e le forniture, le attività di gestione e le operazioni finanziarie inerenti all'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessario ad assicurare il buon esito della concessione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste dal contratto a carico del Concedente (art. 4) ;
▪ che il Concessionario si impegnava ad assicurare (art. 6): il finanziamento di tutti gli oneri relativi alle procedure di gara, alla progettazione esecutiva (ivi compresi quelli relativi alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie al fine di fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio) , all'acquisizione di tutti i pareri necessari ai fini della validazione del progetto esecutivo, il tutto nei limiti delle previsioni contenute nel quadro economico;
il finanziamento di tutti i servizi, le opere, gli interventi, gli equipaggiamenti e gli impianti necessari alla realizzazione delle opere nonché alla gestione e manutenzione di quelle oggetto della concessione per tutta la durata della stessa;
▪ che il Concedente si obbligava “a consentire al Concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate nel rispetto dei limiti della durata della concessione e dei vincoli di destinazione dell'opera”, garanzie da rimuovere “a cura e spese del concessionario entro il termine di scadenza della concessione” (art. 11 comma 6°);
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▪ che, per consentire la realizzazione e la relativa gestione del nuovo mercato coperto, del parcheggio interrato e le relative opere in superficie, il Concedente, immediatamente dopo il completamento della procedura di esproprio in favore del Concessionario (e suoi aventi causa), avrebbe costituito il “diritto di superficie sulle aree interessate dall'intervento e come individuate nelle planimetrie” (99 anni per determinate strutture, puntualmente indicate;
30 anni per le altre strutture, pure puntualmente indicate), con la precisazione che, al momento dell'estinzione del diritto di superficie, gli impianti, le opere, le attrezzature, i macchinari , gli accessori, le pertinenze e quant'altro realizzato ed installato dal concessionario o dai suoi aventi causa sarebbero diventati de jure di proprietà del (art. 18); CP_1
▪ che, per consentire la realizzazione del mercato coperto e la relativa gestione, il concedeva anche il diritto Controparte_1 di proprietà ai sensi dell'art. 19 comma 5°-ter l. n. 109/1994 e s.m.i. dell'area necessaria alla costruzione del bar, del locale soprastante , che sarebbe stato costituito mediante atto notarile entro 60 giorni dalla data di completamento dell'iter espropriativo ed effettuato il necessario frazionamento (art. 19);
▪ che “Alla scadenza del diritto di superficie e del termine della concessione il mercato coperto, il parcheggio e le opere realizzate in superficie, con i relativi impianti ed accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 953 del c.c., diverranno automaticamente di proprietà del
” (art. 20 comma 1°); Controparte_1
▪ che il Concedente avrebbe potuto risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario di intimazione all'adempimento, nei casi di seguito indicati (art. 34 comma 1°): frode del Concessionario o collusione con personale appartenente all'organizzazione del Comune o con terzi;
ritardo nell'adempimento comportante un importo della penale superiore al 10% dell'importo dei lavori;
fallimento del Concessionario o suoi aventi causa ovvero verificazione di fatti nella struttura imprenditoriale del Concessionario comportanti una notevole diminuzione del la capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale;
esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali;
applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
chiusura totale o parziale, anche temporanea, senza giustificato motivo o giusta causa, del parcheggio o del mercato coperto;
violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, il parcheggio o il mercato per usi o finalità diverse da quelle convenute;
violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del parcheggio e del mercato nelle parti oggetto della gestione. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del Concessionario, quest'ultimo era obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente le opere oggetto della concessione (art. 34 comma 3°) e il Concedente era tenuto a comunicare ai soggetti finanziatori la contestazione intimata al Concessionario della causa di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione dell'art. 35 in materia di indennità (art. 34 comma 4°);
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▪ che “In caso di risoluzione per inadempimento del concessionario, l'indennità è dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a)
[ossia dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, oltre spese generali ed utile di impresa, nell'ipotesi in cui l'opera non avesse ancora superato la fase di collaudo (N.d.E.)], ma il concedente ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detta indennità con il debito del concessionario nei confronti del concedente” (art. 35 comma 5°);
▪ che, al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 34, il Concedente avrebbe provveduto alla risoluzione del contratto per inadempimento del concessionario e alla revoca della concessione, nell'affidamento della quale sarebbero subentrati i successivi classificati secondo le disposizioni dell'art. 10 comma 1°-ter L. n. 109/1994 (art. 37);
▪ che il contratto era sottoposto al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di lavori pubblici ed in particolare, quando non derogate, della L. n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni e , per quanto applicabili, dei regolamenti attuativi della stessa (D.P.R. n. 34/2000 e D.P.R. n. 554/1999), della L. n. 626/1994 in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e del D.Lg. n. 494/1996 Nonché delle norme in materia di appalti pubblici servizi di cui al D.Lg. n. 157/1995, del D.Lg. n. 163/2006 nonché di tutte le altre leggi disciplinanti il regime della concessione di opere pubbliche (art. 38);
♠ con determinazione n. 97 del 29/05/2008 il Controparte_1 prendeva atto del subentro di Parte_9 a CO.GE.IN. Group S.r.l., già denominata
[...] Controparte_12
nel rapporto di cui alla convenzione del 12/02/2007 ;
[...]
♠ con atto pubblico stipulato in data 21/09/2009 per notar (rep. 24330; Per_1 racc. n. 9354), costituente attuazione parziale della convenzione del 12/02/2007, il aveva costituito , in favore di Controparte_1
il diritto di superficie per la durata di anni 99 su porzione CP_5 del piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi nonché il diritto di superficie per la durata di anni 30 sui box commerciali del nuovo mercato coperto meglio individuati nell'atto ed inoltre aveva trasferito a la piena proprietà del corpo cilindrico centrale su CP_5 tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali (nel contratto de quo le parti si erano date reciprocamente atto che, anche in ragione degli obblighi di completamento a carico della i CP_14 trasferimenti de quibus dovevano intendersi effettuat i ai sensi dell'art. 1472 c.c., per cui, quanto alle unità rispetto alle quali era costituito il diritto di superficie, lo stesso era regolato dall'art. 952 comma 2° c.c. Inoltre, in ragione dell'intima connessione delle obbligazioni derivanti dalla convenzione del 12/02/2007 e dall'atto de quo, costituente attuazione, se pur parziale, della convenzione del 12/02/2007, il veva Controparte_1 rinunciato all'ipoteca legale “Anche al fine di consentire la costituzione delle garanzie reali come previsto dall'art. 11 - sesto paragrafo della ripetuta convenzione”);
♠ con atto pubblico per notar in pari data 21/09/2009 (rep. 24332; racc. Per_1 n. 9356), la Parte_1
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e Parte_8 CP_5 avevano stipulato “contratto di finanziamento fondiario a Sal”, con il quale avevano convenuto (tra l'altro):
▫ che la BA concedeva alla parte mutuataria la somma di €. 1.550.000,00 a titolo di mutuo, “destinato a finanziare il completamento degli immobili cauzionali di cui al successivo art. 5” (v. infra), all'interesse, ai patti e sotto gli obblighi puntualmente precisati (art. 1);
▫ che la parte mutuataria si obbligava a fornire alla banca entro 30 giorni, salvo proroga, la prova dell'esecuzione delle formalità di pubblicazione delle garanzie reali, della corrispondenza della situazione di proprietà, libertà e disponibilità relativa ai beni oggetto della garanzia a quella dichiarata nel contratto, dell'adempimento degli obblighi assicurativi previsti dal capitolato , dell'avvenuta prestazione di tutte le garanzie richieste dalla BA e dell'avveramento di tutte le condizioni indicate d alla BA nella lettera di comunicazione di concedibilità del mutuo o anche con lettere successive (art. 2);
▫ che, a garanzia del totale pagamento di quanto dovuto alla in _1 dipendenza del mutuo concesso, “la parte mutuataria concede ipoteca sulla proprietà (in parte piena ed in parte superficiaria) di seguito descritta, nonché su tutte le sue adiacenze, pertinenze, cessioni, nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni e su tutto quanto sia comunque ritenuto gravabile ai sensi di legge, nulla escluso o eccettuato, così come pervenuto da parte del Comune di , CP_1 giusta atto a mio rogito in data odierna, rep. n. 24330 /9354, in corso di registrazione …” (art. 5), con le seguenti precisazioni: su parte della porzione di suolo era in corso di completamento un edificio da destinare al nuovo mercato comunale e piazza antistante di via Barsento, in virtù del progetto esecutivo approvato con determinazione del responsabile del servizio “Servizi Tecnici – OO.PP.” del Comune di n. 110 del 25/05/2007, relativamente alla quale CP_1 venivano concessi in ipoteca il diritto di superficie per la durata di anni 99 su porzione del piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi, il diritto di superficie per la durata di anni 30 su n. 23 box commerciali del nuovo mercato coperto, la piena proprietà del corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali;
la parte mutuataria e datrice di ipoteca garantiva che i beni sopra descritti erano di sua esclusiva titolarità e disponibilità ed erano liberi da ipoteche, vincoli o pesi a favore di terzi, privilegi, nonché da trascrizione ed iscrizioni pregiudizievoli, salvo le limitazioni derivanti dall'ubicazione dei beni cauzionali in zona soggetta ad accordo di programma;
l'ipoteca era concessa per la complessiva somma di €. 3.100.000,00; la parte mutuataria e datrice di ipoteca consentiva che la stessa venisse iscritta a richiesta della;
_1
▫ che la , ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., avrebbe _1 potuto risolvere il contratto nei casi previsti contrattualmente e la parte mutuataria sarebbe potuta decadere dal beneficio del termine al
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verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c. (art. 9);
♠ in data 24/09/2009 (nota di presentazione n. 22 ; n. 41873 Reg. Gen., n. 8559 Reg. Part.) era stata iscritta ipoteca sui cespiti di cui al “contratto di finanziamento fondiario a Sal” stipulato in data 21/09/2009 tra
[...]
Parte_8
e
[...] CP_5
♠ con determinazione n. 176 del 21/06/2011 del Responsabile del Servizio , il
, dopo avere evidenziato che con nota in data Controparte_1 15/06/2011 il Responsabile unico del procedimento aveva segnalato gli inadempimenti dell'impresa nell'esecuzione dei lavori e constatato il perdurare delle condizioni di inadempienza , aveva risolto il contratto di concessione rep. 4796 del 12/02/2007 stipulato con Controparte_12
(poi a cui era subentrata e
[...] Controparte_15 Controparte_5 revocato la concessione de qua ai sensi degli artt. 136 comma 6° D.Lg. n. 163/2006 (e ss. mm. e ii.) e 119 comma 6° D.P.R. n. 554/1999 nonché degli artt. 34 e 37 del richiamato contratto di concessione, precisando che in ogni caso gli effetti della risoluzione avrebbero riguardato, ove necessario, anche
[società di nuova costituzione alla quale Parte_3
con atto pubblico in data 14/12/2010 (avente per oggetto CP_5 scissione parziale ai sensi degli artt. 2506 e ss. c.c. ), aveva assegnato parte del proprio patrimonio, sicché era Parte_3 succeduta a in tutti i rapporti attivi e passivi meglio descritti CP_5 nel progetto di scissione, assumendo, relativamente ai cespiti di cui al
“contratto di finanziamento fondiario a Sal” stipulato in data 21/09/2009 da con CP_5 [...]
Parte_8 (cespiti sui quali, come detto, era stata iscritta ipoteca in data 24/09/2009 , n. 41873 Reg. Gen. e n. 8559 Reg. Part.), tutte le passività della società scissa, compreso il debito nei confronti di
[...]
Parte_8
riveniente dal citato “contratto di finanziamento
[...] fondiario a Sal” del 21/09/2009]; II.A.
5.b. Orbene, così ricostruita l'intera vicenda, la Corte reputa che correttamente il Giudice di primo grado , in accoglimento della domanda proposta da , ordinò la cancellazione dell'iscrizione Controparte_1 dell'ipoteca giudiziale eseguita a favore di
[...]
Parte_1
presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di RI.
[...] Invero, la decisione del Tribunale di RI appare in linea con i principi affermati di recente dalla Corte suprema (dal cui autorevole insegnamento, pienamente condivisibile, non v'è ragione alcuna di discostarsi), la quale, dopo avere chiarito che se al concessionario di costruzione e gestione di un'opera pubblica è stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi (in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica), a meno che l'Ente pubblico, in deroga al divieto generale, abbia consentito espressamente l'iscrizione ipotecaria – previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico
– sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione
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o nella convenzione accessoria ovvero anche in un successivo provvedimento, ha statuito che “ove al concessionario [di costruzione e gestione di un'opera pubblica] sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso”3. All'affermazione dei su esposti principi la Corte di cassazione è pervenuta nello scrutinio di una vicenda sostanzialmente sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento (salve alcune differenze marginali evincibili, oltre che da quanto già precedentemente esposto sub II.A.
5.a., anche da ciò che si dirà più oltre)4, all'esito di un'accurata ricostruzione del quadro normativo disciplinante 3 così Cass., n. 3897/2024. 4 questi i “Fatti di causa” esposti nella sentenza n. 3897/2024 (pagg. 2-4): «Il Controparte_16 CP_1 ha agito in giudizio nei confronti di Ge.Co. Park S.r.l. e della del Controparte_17 per ottenere: a) la dichiarazione di estinzione del diritto di superficie costituito in favore della Ge.Co. Park S.r.l. su un'area sita nel territorio comunale, nell'ambito di un rapporto di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica (autostazione denominata “Bus Terminal”), a seguito della dichiarazione di decadenza della concessionaria, per grave inadempimento ai suoi obblighi contrattuali;
b) l'accertamento della piena proprietà dell'area e dei fabbricati e manufatti ivi realizzati, in proprio favore, liberi da qualunque peso o diritto della concessionaria;
c) la dichiarazione di nullità o inefficacia dell'atto con cui la Ge.Co. Park S.r.l. aveva costituito un'ipoteca volontaria sugli immobili realizzati, in favore della , a Controparte_19 garanzia del credito derivante da un finanziamento;
d) in subordine, la dichiarazione di estinzione dell'ipoteca sugli immobili realizzati, contestualmente all'estinzione del diritto di superficie. La , nel contestare le domande dell'ente comunale, ha chiesto Controparte_19 l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulla somma di € 1.278.546,65, dal medesimo ente riconosciuta alla concessionaria, quale indennità per le opere realizzate, ai sensi dell'art. 2816, comma 1, c.c. Nel corso del giudizio è intervenuta cessionaria del credito della Controparte_20 banca convenuta garantito dall'ipoteca in contestazione, rappresentata dalla
[...]
Controparte_21 All'esito, il Tribunale di Rimini, in solo parziale accoglimento delle domande proposte dall'ente attore: a) ha dichiarato estinto il diritto di superficie costituito dal in favore della Controparte_16 Ge.Co. Park S.r.l.; b) ha dichiarato il Comune di pieno proprietario degli immobili realizzati CP_16 dalla società concessionaria;
c) ha rigettato le altre domande del comune;
d) ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dalla Controparte_19 per l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca sulle indennità dovute dall'ente concedente alla concessionaria. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado, rigettando l'appello proposto dal , assorbito l'appello incidentale condizionato della Controparte_16 CP_20 avente ad oggetto la domanda riconvenzionale dichiarata inammissibile in primo
[...] grado. Ricorre il , sulla base di cinque motivi. Controparte_16 Resiste con controricorso (rappresentata da , Controparte_22 Controparte_23 già intervenuta nel giudizio di appello, quale successore a titolo particolare di Controparte_20 nei diritti controversi, che propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, sulla base di
[...] un unico motivo. Il resiste con controricorso al ricorso incidentale condizionato di Controparte_16 CP_22
[...] Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.».
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la materia, ricostruzione che, per la sua chiarezza e completezza, è opportuno riproporre qui testualmente5: «2. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia «Violazione e falsa applicazione dell'art. 828, comma 2, dell'art. 2810, comma 1, n. 1 c.c. e dell'art. 9 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ». Con il secondo motivo si denunzia «violazione e falsa applicazione degli artt. 1325, 1346 e 1418 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ». Con i primi due motivi del suo ricorso, l'ente ricorrente deduce che l'atto di costituzione dell'ipoteca volontaria posto in essere dalla società concessionaria sul diritto di superficie acquisito in base alla concessione di costruzione e gestione dell'opera pubblica, senza la propria autorizzazione, quale ente concedente, sarebbe nullo o comunque inefficace nei suoi confronti. Con il terzo motivo si denunzia «(IN VIA SUBORDINATA): violazione e falsa applicazione dell'art. 2878 n. 4 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il quarto motivo si denunzia «(IN VIA GRADATAMENTE SUBORDINATA): violazione e falsa applicazione degli artt. 954 e 2816 c.c. , in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.». Con il terzo ed il quarto motivo, l'ente ricorrente deduce (in via subordinata) che, in ogni caso, anche a voler ritenere valido l'atto di costituzione dell'ipoteca, questa si sarebbe estinta con l'estinzione del diritto di superficie conseguente alla dichiarazione di decadenza della società dalla concessione con la quale le era stato attribuito tale diritto, per grave inadempimento. I motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati, per quanto ragione. 5 v. sentenza n. 3897/2024, cit. [“Ragioni della decisione”, pagg. 6-17, §§ 2-11, segnalando sin d'ora che, nel presente giudizio, risulta di particolare rilevanza quanto osservato nel § 11 di detta sentenza (v. infra): infatti, a differenza della vicenda scrutinata dalla Corte suprema nella pronuncia n. 3897/2024, nella vicenda oggetto del presente giudizio è pacifico tra le parti (e comunque è provato per tabulas: si veda, ad esempio, l'atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354, riportato sub II.A.
5.a.) che il , Ente concedente, aveva prestato il Controparte_1 proprio assenso alla costituzione, da parte del Concessionario, di garanzie reali su tutti i beni e le superfici realizzate, oggetto della gestione funzionale ed economica da parte del Concessionario stesso, nel rispetto dei limiti della durata della concessione e che, per l'effetto, era stata iscritta ipoteca, in favore dell'Istituto di credito che aveva stipulato il “contratto di finanziamento fondiario a Sal” con il Concessionario, sulla parte della porzione di suolo – meglio descritta nell'atto pubblico in data 21/09/2009 (rep. 24330; racc. n. 9354) e nel contratto di finanziamento in pari data (rep. 24332; racc. n. 9356) – sulla quale erano in corso di completamento le opere di cui alla convenzione di “affidamento in concessione” del 12/02/2007, sicché erano stati concessi in ipoteca: il diritto di superficie per la durata di anni 99 su porzione del piano interrato del nuovo mercato coperto da destinarsi a box e depositi (diritto costituito dal in favore di Controparte_1 con il citato atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354); il diritto CP_5 di superficie per la durata di anni 30 sui box commerciali del nuovo mercato coperto (diritto costituito dal in favore di con il citato atto pubblico in data Controparte_1 CP_5 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354); la piena proprietà del corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali (proprietà trasferita dal in favore di Controparte_1 on il citato atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354)]. Si precisa, CP_5 infine, che l'enfasi (grassetto, corsivo, maiuscole, sottolineature) è presente nell'originale della sentenza n. 3897/2024 della Corte suprema ed è stata, per tale ragione, riportata fedelmente nel testo della presente sentenza.
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3. Si premette che, come è pacifico, il rapporto instaurato tra il CP_16
e la società concessionaria che, quale titolare del diritto di superficie
[...] sull'opera pubblica realizzata sull'area appartenente all'ente locale, ha costituito il diritto di ipoteca in contestazione, trova la sua fonte normativa nell'art. 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1994 n. 109, il quale, nella formulazione all'epoca vigente, prevedeva quanto segue: «2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestir e funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà
o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immob ili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario». 3.1 La concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche, nella giurisprudenza di questa Corte, viene qualificata come una “concessione di lavori pubblici” (riconducibile, cioè, alla nozione normativa di “concessione di lavori” di cui alla direttiva 14 giugno 1993, n. 93/37/CEE ed alla direttiva 18 luglio 1989 n. 89/440/CEE), nella quale la gestione funzionale ed economica dell'opera pubblica non costituisce un accessorio eventuale della concessione di costruzione, ma la controprestazione principale e t ipica a favore del concessionario, e nella quale si distinguono una fase pubblicistica di scelta del promotore, che si conclude con la concessione, ed una fase privatistica introdotta dalla convenzione che regola i rispettivi diritti ed obblighi delle part i, che si mantengono nell'ambito di un rapporto paritetico tra di esse e non implicano, pertanto, di regola, l'esercizio di un potere autoritativo pubblico (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 21971 del 30/07/2021, Rv. 661865 - 01; Sez. U, Sentenza n. 5594 del 28/02/2020, Rv. 657200 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 21200 del 13/09/2017, Rv. 645312 – 01; Sez. U, Sentenza n. 28804 del 27/12/2011, Rv. 620814 - 01). L'opera che viene realizzata in base alla concessione è, a tutti gli effetti, un'opera pubblica, la cui gestione è affidata al soggetto privato incaricato della sua costruzione, individuato in base a una gara di evidenza pubblica;
il concessionario è, pertanto, soggetto ad una serie di obblighi convenzionali funzionali a garantire il perseguimento dell'interesse pubblico che l'opera è destinata a realizzare. 3.2 È possibile che in favore del concessionario siano costituiti o trasferiti diritti reali su beni dell'ente concedente la cui utilizzazione sia strumentale o, comunque, connessa all'opera pubblica, o anche sulla stessa opera sui primi a
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realizzarsi o realizzata: si tratta, in ogni caso, di diritti reali la cui attribuzione al concessionario è comunque da ritenersi funzionale alla destinazione dell'opera pubblica, cioè all'interesse pubblico in concreto perseguito con la stessa (in dottrina, tale funzionalizzazione è stata anche indicata con l'espressione di diritti reali affievoliti). In particolare, nella specie, vi è stata la costituzione di un diritto reale di superficie in favore del concessionario, avente ad oggetto la stessa opera pubblica (una stazione destinata agli autobus) dallo stesso realizzata su un'area appartenente al patrimonio indisponibile del Comune di . CP_16
3.3 Al di là delle qualificazioni risultanti dagli atti, a giudizio della Corte deve certamente ritenersi che, nell'evenienza appena descritta, sussista una indissolubile connessione tra l'atto di concessione (che, in particolare, individua il soggetto privato incaricato della costruzione e della successiva gestione dell'opera pubblica, nonché i termini di tale gestione in funzione dell'interesse pubblico) e la convenzione accessoria alla stessa, che prevede i diritti e gli obblighi del concessionario in relazione alla realizzazione ed alla gestione dell'opera pubblica, nonché l'eventuale trasferimento o costituzione in suo favore di diritti reali sulla stessa (nella specie, il diritto di superficie). Tale indissolubile connessione deriva dalla comune finalità di tali atti, tutti aventi lo scopo di garantire la destinazione dell'opera pubblica da realizzare e gestire all'interesse pubblico che essa mira a soddisfare. La destinazione pubblica dell'opera oggetto della concessione di costruzione e gestione costituisce, in altri termini, lo scopo che gli atti amministrativi e quelli negoziali accessori, tra i quali sussiste un collegamento funzionale, tendono a realizzare e del quale allora indefettibi lmente deve tenersi conto al fine di individuare e delimitare i relativi effetti.
4. Si deve, poi, ricordare che, in base all'art. 828 c.c., «I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano». La suddetta disposizione viene comunemente interpretata nel senso che i beni pubblici aventi una concreta destinazione ad un pubblico servizio o un pubblico interesse non sono suscettibili di espropriazione forzata (sono, cioè, impignorabili), in quanto la vendita forzata li sottrarrebbe a tale destinazione, in base al principio per cui «la regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natu ra dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10284 del 05/05/2009, Rv. 607860 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26497 del 17/12/2009, Rv. 610481 – 01), con la precisazione, peraltro, che, «affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché “destinati ad un pubblico servizio” ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 391 del 15/07/1999, Rv. 528580 – 01; Sez. U, Sentenza n. 16831 del 27/11/2002, Rv. 558791 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 5867 del 13/03/2007, Rv. 595412 – 01). 4.1 Orbene, ritiene la Corte che l'opera pubblica oggetto della concessione di
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costruzione e gestione sia soggetta ad analogo regime, trattandosi certamente di un bene che non può essere sottratto alla sua destinazione e che, di conseguenza, anche le facoltà inerenti ai diritti reali eventualmente attribuiti al privato concessionario incaricato della sua realizzazione e gestione, in quanto funzionalizzati a tale scopo, debbano intendersi limitate dallo stesso, nel senso che non possano pregiudicarlo e, comunque, permangano orientate al suo soddisfacimento. 4.2 Di conseguenza, la pignorabilità (e la stessa “commerciabilità”) dell'opera pubblica oggetto di concessione di costruzione e gestione è ammissibile esclusivamente laddove la sua destinazione a pubblico servizio non possa essere compromessa dagli effetti dell'espropriazione, quale esito normale del pignoramento.
4.3 Va, altresì, ricordato che l'ipoteca è un diritto reale di garanzia finalizzato alla tutela esecutiva, cioè all'espropriazione del bene per la soddisfazione (in via privilegiata) del creditore, mediante la sua vendita forzata. In considerazione di ciò, i limiti di pignorabilità di determinati beni devono coincidere con i limiti della loro assoggettabilità ad ipoteca: in altri termini, se un bene non è pignorabile, non può essere assoggettato ad ipoteca.
5. Avendo la concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica lo scopo di realizzare e destinare a pubblico servizio l'opera, cioè un manufatto con una destinazione di pubblica utilità che a tale destinazione non può essere sottratto, il regime cui è assoggettata l'opera pubblica, indipendentemente da chi sia il titolare dei diritti reali sulla stessa, deve ritenersi modellato sulla base dei principi sin qui esposti. 5.1 Ne consegue che, di regola, non può ritenersi consentita l'espropriazione dell'opera oggetto della concessione di costruzione e gestione, una volta che la stessa sia stata realizzata e abbia ricevuto in concreto la sua destinazione pubblica, in quanto essa finirebbe per essere sottratta a tale destinazione, se fosse aggiudicata ad un terzo non vincolato dagli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria alla concessione che ne disciplina la gestione, oltre che privo dei requisiti necessari perché tal e gestione gli sia affidata. 5.2 Dunque, in tutti i casi in cui venga attribuito, dall'ente pubblico concedente, un diritto reale su un bene del suo patrimonio indisponibile, in virtù di un rapporto di concessione finalizzato alla realizzazione di un'opera con destinazione di interesse pubblico, nell'ambito di un rapporto disciplinato, quindi, anche da un accordo negoziale accessorio sulla gestione dell'opera pubblica da parte del privato, di regola non possono ritenersi possibili atti di disposizione di tale diritto reale, da parte del concessionario, che possano sottrarre il bene alla sua destinazione. 5.3 Va, pertanto, esclusa, in generale, in primo luogo la possibilità di un trasferimento della proprietà dell'opera, da parte del concessionario, in favore di altro soggetto non vincolato dagli obblighi di cui alla convenzione accessoria alla concessione. Analogamente, in particolare, va altresì esclusa, se non altro in linea di principio, la possibilità della costituzione di una ipoteca sul bene con destinazione pubblica, dal momento che l'ipoteca, essendo finalizzata all'espropriazione e, dunque, al trasferimento del bene in favore di un terzo, non vincolato agli obblighi di cui alla concessione, comporterebbe in definitiva anch'essa la sottrazione del bene alla sua destinazione pubblica. 5.4 D'altra parte, è in proposito opportuno considerare che, secondo la
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giurisprudenza di questa stessa Corte, addirittura l'eventuale ipoteca già legittimamente costituita su un bene immobile senza (ancora) una concreta destinazione pubblica (cioè prima dell'acquisizione di esso al patrimonio pubblico e/o della sua concreta destinazione a pubblica utilità), dal privato proprietario o dallo stesso ente pubblico, si estinguerebbe (per “perimento giuridico del bene” ai sensi dell'art. 2878 n. 4 c.c.), nel momento in cui il bene venisse acquisito al patrimonio indisponibile e dest inato a pubblica utilità, di fatto e in concreto, sulla base di validi provvedimenti amministrativi (vedi sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13585 del 21/06/2011, nonché gli altri precedenti ivi richiamati). A maggior ragione, pertanto, deve quanto meno escludersi la possibilità, salvo quanto si specificherà di qui a breve, della stessa costituzione di un'ipoteca sull'opera pubblica, da parte del privato che possa vantare diritti reali sulla stessa, costituiti nell'ambito di un rapporto concessorio, nel caso in cui la destinazione pubblica di detta opera sia già in concreto sussistente, come certamente avviene nel caso della concessione di costruzione e gestione della medesima.
6. Deve ribadirsi, in proposito, che, come del resto già chiarito, l'impignorabilità dei beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici con destinazione pubblica si determina in virtù della sussistenza del doppio requisito dell'esistenza di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio. Nel caso della concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica questi requisiti sussistono, di regola, entrambi, in considerazione della natura stessa dell'atto amministrativo concessorio e del rapporto privatistico accessorio che intercorre con il concessionario, quanto meno nel momento in cui l'opera stessa è realizzata, dovendo essere immediatamente adibita alla sua funzione. Ne consegue che, di regola, come già visto, anche laddove al concessionario siano attribuiti diritti reali sull'opera pubblica, egli non ne potrà validamente disporre in favore di terzi estranei al rapporto accessorio alla concessione, in quanto in tal modo sarebbe leso l'indissolubile rapporto tra la concessione e la convenzione accessoria, funzionale alla realizzazione ed alla destinazione dell'opera al suo scopo di interesse pubblico.
7. Ciò non esclude del tutto, peraltro, la possibilità di una manifestazione di volontà, da parte dello stesso ente pubblico, che rimuova il suddetto limite, in virtù di una valutazione di carattere amministrativo in ordine alla convenienza (o, quanto meno, alla non interferenza), ai fini della piena realizzazione dell'interesse pubblico, di una possibile disposizione, da parte del concessionario, dei diritti in suo favore costituiti, cioè in tutti quei casi in cui l'eventuale atto di disposizione, da parte del concessionario, dei diritti reali costituiti in suo favore sull'opera pubblica, non pregiudichi la destinazione della stessa al servizio pubblico. 7.1 In effetti, dall'esame complessivo delle singole fattispecie di concessioni pubbliche espressamente previste dall'ordinamento emerge, in particolare, che, nelle ipotesi in cui è positivamente regolata la concessione ad un privato del diritto di superficie su un immobile pubblico, al fine di realizzare e gestire un'opera pubblica, viene generalmente previsto, dalle stesse disposizioni normative che disciplinano tali ipotesi, che l'ente concedente possa espressamente consentire l'iscrizione di ipoteca sul diritto di superficie da parte del concessionario (evidentemente previa valutazione, da parte dello stesso ente
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concedente, che ciò non pregiudichi la pubblica destinazione dell'opera stessa). 7.2 Si può, allora, ritenere che ciò costituisca una ulteriore conferma delle conclusioni sin qui raggiunte: il principio generale del divieto di disposizione dei diritti reali costituiti in favore del concessionario di un'opera pubblica deve, cioè, ritenersi superabile, benché esclusivamente sulla base di una manifestazione di volontà, che consegua ad una valutazione discrezionale dell'ente pubblico concedente che autorizzi espressamente l'atto di disposizione, in quanto ne accerti la compatibilità con la des tinazione pubblica dell'opera.
7.3 D'altronde, viene comunemente (e pacificamente) ammessa la possibilità di una autorizzazione, da parte dell'ente pubblico concedente, al concessionario, di costituire ipoteca sul diritto di superficie che gli sia stato attribuito sull'opera pubblica, nello stesso atto di concessione. Orbene, se l'ente concedente può attribuire tale facoltà al concessionario con l'atto di concessione, non vi è ragione di escludere che esso possa farlo anche con un atto successivo, sempre previa valutazione dell'assenza di pregiudizio per l'interesse pubblico che l'opera è destinata a soddisfare consacrata in un provvedimento.
8. In conclusione, devono affermarsi i seguenti principi di diritto: «il diritto di superficie costituito in favore del concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sull'opera stessa, di regola, non può essere da quest'ultimo fatto oggetto di atti di disposizione, ivi inclusa la concessione di ipoteca volontaria sul suddetto diritto di superficie, in favore di soggetti non vincolati dagli obblighi derivanti dalla concessione e dalle convenzioni accessorie, in quanto tali atti di disposizione farebbero venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottraendo, quindi, quest'ultima alla sua destinazione pubblica»; «l'ente pubblico concedente può, peraltro, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria da parte del concessionario sul diritto di superficie allo stesso attribuito sull'opera pubblica, in deroga al divieto generale di cui sopra, previa adeguata valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento».
9. È, infine, appena il caso di sottolineare che, anche nel caso in cui la costituzione dell'ipoteca sul diritto di superficie attribuito al concessionario sia espressamente autorizzata dall'ente concedente, pur essendo consentita l'espropriazione del diritto di superficie da parte del creditore ipotecario, resta fermo che i beni ipotecati e acquistati dall'aggiudicatario ritorneranno nella proprietà dell'ente, alla scadenza del diritto di superficie, in virtù della disciplina generale di quest'ultimo.
10. La decisione impugnata non è conforme ai principi di diritto sopra esposti. La corte d'appello ha ritenuto che l'atto costitutivo dell'ipoteca da parte del concessionario dovesse ritenersi di per sé valido ed efficace nei confronti del per non essere stata tale costituzione espressamente vietata Controparte_16 nell'atto di concessione. Al contrario, essa avrebbe dovuto accertare se l'ente concedente (con il contratto stesso, ovvero successivamente, manifestando validamente in tal senso la sua volontà) avesse effettivamente prestato il proprio consenso a che la società concessionaria potesse disporre del diritto di superficie alla stess a attribuito
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sull'opera pubblica mediante la costituzione di una ipoteca sullo stesso e, in mancanza, dichiarare l'atto costitutivo della suddetta ipoteca del tutto inefficace nei suoi confronti. A tanto dovrà, pertanto, provvedersi in sede di rinvio, sulla base dei principi di diritto sopra esposti. 11. Per completare la ricostruzione della fattispecie fin qui delineata, deve, infine, osservarsi che, pur se fosse stato possibile ritenere valida l'iscrizione ipotecaria da parte del concessionario titolare del diritto di superficie, anche senza l'assenso dell'ente concedente (diversamente da quanto deve, invece, affermarsi, per quanto esposto in precedenza) e, comunque, nel caso in cui tale assenso possa ritenersi in concreto intervenuto (che è quanto dovrà essere accertato in sede di rinvio), la decadenza del concessionario che l'aveva costituita, per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria, determinerebbe comunque la successiva conseguente estinzione dell'ipoteca. L'estinzione del diritto di superficie derivante dalla risoluzione dell'atto di costituzione del medesimo diritto, infatti, comporta che l'opera pubblica rientri immediatamente nel patrimonio indisponibile dell'ente concedente e, laddove essa conservi la sua destinazione pubblica (come pare sia nel caso di specie), certamente non ne sarebbe possibile l'espropriazione forzata, ai sensi degli artt. 826 e 828 c.c.: di conseguenza, l'ipoteca costituita su di essa non potrà che perdere ogni effetto e, quindi, es tinguersi. Tale estinzione, poi, derivando da disposizioni relative alla destinazione pubblica dei beni del patrimonio indisponibile, deve certamente ritenersi prevalente sulla previsione di cui all'art. 2816, comma 2, c.c.: quest'ultima norma è destinata a regolare, in generale, l'ipotesi in cui il proprietario del suolo acquisisca anche il diritto di superficie, ferma restando la legittimità dell'espropriazione di entrambi tali diritti, mentre, in virtù della decadenza dalla concessione, il diritto di proprietà consolidato sull'opera pubblica e sull'area sulla quale essa insiste, in costanza della sua destinazione a servizio pubblico, determina altresì l'impignorabilità di entrambi. Come già chiarito, infatti, divenuti impignorabili i beni ipotecati, l'ipoteca sugli stessi non può che estinguersi, perché non avrebbe più modo di svolgere la sua funzione, fatta salva la possibilità che il diritto si trasferisca su eventuali indennità, possibilità che, peraltro, è essa stessa una conseguenza dell'estinzione dell'ipoteca, non un impedimento a detta estinzione, e fatte altresì salve eventuali azioni risarcitorie, laddove ne ricorrano i presupposti.». II.A.
5.c. Ed allora, trasponendo il puntuale iter argomentativo della Corte suprema (pienamente condiviso da questa Corte) nella controversia oggetto del presente giudizio, nel caso in esame può quietamente affermarsi:
♣ che l'ipoteca concessa in data 24/09/2009 da a favore di CP_5
Parte_8
, per la complessiva
[...] somma di €. 3.100.000,00, in forza di contratto di finanziamento fondiario a rogito del notaio (rep. n. 24332; racc. n. 9356) concluso dalle Per_1 medesime parti in data 21/09/2009, avente per oggetto i diritti reali immobiliari (diritti di superfice e proprietà piena) ceduti il medesimo giorno dal a con atto pubblico, Controparte_1 CP_5 sempre per notar (rep. n. 24330 e racc. n. 9354 ), costituente Per_1 attuazione parziale del contratto di concessione del 12/02/2007 [i diritti immobiliari ceduti dal (Concedente) a Controparte_1
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(Concessionaria), come sopra meglio evidenziato, erano i CP_5 seguenti: A) diritto di superficie per la durata di 99 anni su porzione del piano interrato del nuovo mercato coperto , da destinarsi a box e depositi , della superficie di circa 1.045,70 m quadri;
B) diritto di superficie per la durata di anni 30 su n. 11 box commerciali del nuovo mercato coperto da riservare prioritariamente agli attuali affittuari del vecchio mercato coperto e n. 12 box commerciali del nuovo mercato coperto da assegnare a nuovi utenti, comprese le relative aree comuni per una superficie complessiva di circa 1.321,30 m quadri;
C) piena proprietà del corpo cilindrico centrale su tre livelli destinato a bar ristorante, da cielo a terra, oltre la porzione di lastrico solare costituente copertura dei predetti box commerciali, estesa complessivamente circa 1.375 m quadri], era stata iscritta validamente, tenuto conto dell'assenso prestato dall'Ente pubblico;
♣ che la risoluzione del contratto di concessione (e revoca della concessione de qua) per grave inadempimento del Concessionario, giusta provvedimento n. 176 in data 21/06/2011 adottato dall'Ente concedente (
[...]
) ai sensi degli artt. 136 comma 6° D.Lg. n. 163/2006 (e ss. CP_1 mm. e ii.) e 119 comma 6° D.P.R. n. 554/1999 nonché degli artt. 34 e 37 del contratto di concessione, aveva determinato l'estinzione del diritto di superficie di cui all'art. 35 comma 8° lett. f) L. n. 865/1971 e la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui all'art. 35 comma 13° lett. d) L. n. 865/1971 e, conseguentemente, l'immediato rientro degli immobili e delle opere (parzialmente) realizzate, soggetti ex lege a vincolo di destinazione a finalità di interesse pubblico, nel patrimonio indisponibile dell'Ente concedente ( ); Controparte_1
♣ che gli immobili e le opere (parzialmente) realizzate dal Concessionario, rientrati nel patrimonio indisponibile di Controparte_1
(Ente concedente) per effetto della determinazione dirigenziale n. 176 in data 21/06/2011 di risoluzione del contratto e revoca della concessione (oggetto di impugnazione in sede giurisdizionale da parte della
[...]
Parte_8
, tuttavia rigettata con sentenza n. 568/2020 del
[...]
confermata in sede di appello con sentenza n. 7749/2024 Controparte_11 del C.d.S.) e della consequenziale estinzione de i diritti reali (diritti di superficie;
piena proprietà) ceduti dal Controparte_1 (Concedente) a (Concessionario), avevano conservato la CP_5 propria destinazione pubblica (essendo l'intervento complessivamente finalizzato all'assetto urbanistico del territorio interessato), sicché l'espropriazione forzata era divenuta impossibile, ai sensi degli artt. 826 e 828 c.c., con conseguente inefficacia (e, quindi, estinzione) dell'ipoteca costituita sulla stessa (come già correttamente rilevato , del resto, nell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione adottata dal G.E. del Tribunale di RI in data 21/02/2014, a prescindere dall'inesistente efficacia di giudicato che il ha inteso attribuire a tale Controparte_1 provvedimento);
♣ che l'estinzione dell'ipoteca, essendo stata determinata da disposizioni (speciali) relative alla destinazione , a finalità di interesse pubblico , dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile del
[...]
, prevaleva (e prevale) sulla norma (generale) di cui all'art. CP_1 2816 comma 2° c.c. invocata dall'appellante principale, per la semplice
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ragione che la decadenza del Concessionario dalla concessione aveva determinato {permanendo la destinazione a servizio pubblico sia dell'area interessata dall'intervento (la quale era, prima della cessione a CP_5
divenuta di proprietà del per effetto
[...] Controparte_1 della cessione volontaria in luogo di esproprio di cui al già menzionato atto pubblico in data 21/09/2009, rep. 24330 e racc. n. 9354, contenente, lo si precisa, non solo la “cessione volontaria in luogo di esproprio” dai proprietari privati al , ma anche la “cessione Controparte_1 di diritti immobiliari” dal a Controparte_1 CP_5 in attuazione della convenzione di concessione stipulata in data 12/02/2007 ) sia dell'opera pubblica parzialmente realizzata su detta area per finalità pubbliche [immobili tutti divenuti di proprietà del
[...]
per effetto del provvedimento di risoluzione della CP_1 convenzione del 12/02/2007 e di revoca della concessione, con conseguenti estinzione dei diritti di superficie costituiti dall'Ente concedente in favore del concessionario e risoluzione del trasferimento della proprietà di cui all'atto pubblico in data 21/09/2009 (rep. 24330 e racc. n. 9354) costituente attuazione parziale della convenzione di concessione del 12/02/2007 ] e quindi il consolidamento in capo all'Ente pubblico della proprietà dell'area e delle opere realizzate su detta area} l'impignorabilità dell'intero compendio immobiliare (area + opere). II.A.
5.d. A quanto sopra esposto deve aggiungersi che l'estinzione dell'ipoteca non comportava (e non comporta), di per sé, una situazione di irragionevole pregiudizio in danno del creditore procedente, per le ragioni (dalle quali può desumersi ulteriore conferma della correttezza delle suesposte argomentazioni ) che saranno esaminate più oltre, sub II.B., afferendo al primo motivo dell'appello principale ed alla parte residua dell'appello incidentale (difetto di giurisdizione) . II.A.
5.e. In definitiva, tirando le fila sparse del discorso sin qui svolto, la Corte ritiene che ineccepibilmente il Giudice di primo grado accolse la domanda proposta da e, per l'effetto, ordinò la Controparte_1 cancellazione dell'iscrizione dell'ipoteca giudiziale eseguita a favore di
[...]
, Parte_1 [...]
presso la Conservatoria dei Registri Parte_1 Immobiliari di RI (nota di presentazione n. 22 del 24/09/2009, Reg. Gen. n. 41873, Reg. Part. n. 8559). II.A.
6. A quanto sopra esposto consegue il rigetto dell'appello incidentale (intervenuto giudicato) ed il rigetto del secondo e del terzo motivo dell'appello principale. II.B. IL PRIMO MO TIVO DELL'APPELL O PRINC IPALE. L'APPELL O INC IDEN TALE (D IFET TO DI G IU RIS D IZ ION E). II.B.1. Con il primo motivo dell'appello principale (“I. Violazione degli ar tt. 112 e 132 c.p.c. – Omessa indicazione delle conclusioni e omessa pronuncia del Tribunale sulla domanda riconvenzionale formulata dalla in primo grado. _1 Diritto della banca al pagamento del saldo debitore del mutuo da parte del
) , CP_1 Parte_1
ha dedotto ( in buona Parte_1 sintesi): che, con la comparsa di risposta depositata in data 16/03/2023 nel giudizio di primo grado , essa , oltre ad opporsi all'accoglimento della _1 domanda principale proposta dal aveva ritualmente proposto domanda CP_1 riconvenzionale [così formulata: A) accertare e dichiarare che il CP_1
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, a seguito della propria determina n. 176 del 21/06/2011 (con CP_1 cui aveva provveduto alla risoluzione e contestuale revoca del contratto di concessione stipulato il 12/02/2007, rep. 4796, originariamente con la CP_12
, ai sensi dell'art. 37 della L. 865/1971 e successive m. e i. era subentrato o
[...] comunque era tenuto a subentrare nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso dalla Banca esponente in favore dell'allora concessionaria con atto del 21/09/2009 a rogito per Notaio (rep. n. CP_5 Per_1 24332, racc. 9356), con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito di essa BA;
B) per l'effetto, condannare il a corrispondere CP_1 e pagare ad essa la complessiva somma di €. 1.184.289,73 (pari _1 all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili di essa , per residua sorte capitale all'atto della sua _1 risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzionali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo ); C) in via subordinata, per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, accertare, previa disposizione di apposita c.t.u., l'entità delle somme di cui il si era CP_1 indebitamente arricchito in danno di essa BA e quindi condannare il a corrispondere e pagare quelle somme ad essa ]; che il Giudice CP_1 _1 di primo grado, tuttavia, omise completamente di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale;
che da ciò discendeva la nullità della sentenza , per violazione sia dell'art. 132 comma 2° n. 3) c.p.c. (il Giudice di prime cure limit ò la ricostruzione delle conclusioni di essa appellante principale alla sola affermazione della “liceità dell'ipoteca”, dimenticando per intero la domanda riconvenzionale ed omettendo di riportare le conclusioni di essa appellante principale) sia dell'art. 112 c.p.c. (il Giudice di primo grado omise di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale, il che era tanto più grave perché nell'ordinanza impugnata, in un semplice obiter dictum e ad abundantiam, affermò, in linea con la posizione difensiva di essa , che l'art. 37 della L. n. 865/1971 _1 prevedeva espressamente che «l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti», sicché il venir meno della garanzia ipotecaria restava pur sempre compensato dalla possibilità per l'istituto di credito di soddisfarsi n ei confronti del Comune subentrante;
che, nella denegata ipotesi in cui il diritto di essa al _1 rimborso da parte del ai sensi dell'art. 37 L. n. 865/1971 fosse stato CP_1 ritenuto insussistente, comunque essa aveva diritto ad un indennizzo ai _1 sensi dell'art. 2041 c.c., nei limiti dell'indebito arricchimento conseguito dal
CP_1 II.B.
2. Con la comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, il ha eccepito l'“inammissibilità e/o improponibilità Controparte_1 del primo motivo stante il difetto di giurisdizione del giudice ordinario”, proponendo altresì, in considerazione dell'omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di giurisdizione , appello incidentale affinché questa Corte, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata e nel respingere il primo motivo dell'appello principale, accerti e dichiari il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle domande riconvenzionali di condanna proposte dalla nei confronti di esso _1
per l'effetto dichiarando l'inammissibilità e/o improponibilità, in hac CP_1 parte, dell'appello proposto dalla sostegno delle predette conclusioni, _1
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il ha dedotto che, di contro a quanto ex adverso argomentato, esso CP_1 aveva eccepito già in prime cure il difetto di giurisdizione del Giudice CP_1 ordinario, giacché la medesima domanda riconvenzionale – formulata con la comparsa di risposta del 16/03/2023, di condanna di esso al rimborso CP_1 del saldo debitore del mutuo ipotecario – era stata già proposta e respinta dal con la sentenza n. 568/2020 – che aveva accertato la completa CP_24 estraneità della al rapporto concessorio in questione – ed avverso la quale _1 la BA aveva proposto appello insistendo per la condanna di esso CP_1 al risarcimento del danno quantificato nel suddetto importo. II.B.
3. Innanzitutto, occorre esaminare i vizi processuali dedotti dalla _1 con il primo motivo dell'appello principale: tali vizi, infatti, vanno esaminati ante omnia, poiché la validità e la regolarità formale degli atti processuali – e dunque anche del provvedimento che definisc a il procedimento – rientrano fra le questioni preliminari da esaminare prima delle altre questioni preliminari (come i presupposti processuali, il primo dei quali è la giurisdizione). Ebbene, i vizi censurati dalla sussistono senza dubbio alcuno (il _1
per vero, non solo non li ha contestati, ma implicitamente li ha CP_1 riconosciuti, lamentando anzi l'omesso esame – anche – della propria eccezione di difetto di giurisdizione), atteso che, pur avendo la ritualmente _1 proposto, nel giudizio di primo grado, domanda riconvenzionale [avanzata con la comparsa di risposta depositata in data 16/03/2023 (in via principale ai sensi dell'art. 37 L. n. 865/1971; in via subordinata ai sensi dell'art. 2041 c.c.), reiterata in sede di precisazione delle conclusioni con le note scritte ex art. 127 ter c.p.c. (tempestivamente depositate in data 23/03/2023)], il Giudice di primo grado, inopinatamente (e in modo del tutto incomprensibile, francamente), non solo omise di indicare le conclusioni della BA relative alla domanda riconvenzionale, con conseguente violazione dell'art. 132 comma 2° n. 3) c.p.c. (vizio che, in sé e per sé considerato, costituisce però solo una mera irregolarità formale), ma (soprattutto) omise del tutto di pronunciarsi su tale domanda (non facendone neppure menzione alcuna nell'ordinanza decisoria, per vero, quasi che la domanda riconvenzionale non fosse mai stata proposta), con conseguente nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c.6 II.B.
4. Chiarito, dunque, che la domanda riconvenzionale proposta dalla _1 doveva essere valutata dal Giudice di primo grado (e quindi deve essere ora valutata da questa Corte, atteso che la ha riproposto la domanda _1 riconvenzionale con l'atto di citazione in appello e che la nullità dell'ordinanza appellata cagionata dai predetti vizi non costituisce motivo di rimessione della causa al primo Giudice ex art. 354 c.p.c.), occorre esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal con l'appello incidentale (questione da CP_1 vagliarsi, per evidenti ragioni di pregiudizialità logico -giuridica, prima di esaminare nel merito il primo motivo dell'appello principale). L'eccezione de qua è destituita di fondamento.
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La , con la domanda riconvenzionale proposta in primo grado al Tribunale _1 di RI (riproposta in secondo grado a questa Corte di appello), aveva (ed ha) chiesto: A)-B) in via principale: accertarsi e dichiararsi che il , a seguito Controparte_1 della propria determina n. 176 del 21/06/2011 (con cui l'Ente aveva provveduto alla risoluzione e contestuale revoca del contratto di concessione stipulato in data 12/02/2007, rep. 4796), era subentrato o comunque era tenuto a subentrare, ai sensi dell'art. 37 della L. 865/1971 e successive modifiche e integrazioni, nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso da essa BA in favore della concessionaria con atto del 21/09/2009 a rogito per notaio (rep. n. CP_5 Per_1 24332, racc. n. 9356), con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di essa;
per l'effetto, condannarsi il a _1 CP_1 corrispondere e pagare ad essa BA la complessiva somma di €. 1.184.289,73 (pari all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili di essa ) per residua _1 sorte capitale all'atto della sua risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzi onali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo;
C) in via subordinata: per il denegato caso di mancato accoglimento delle superiori domande, accertarsi, mediante c.t.u., l'entità delle somme di cui il si era CP_1 indebitamente arricchito in danno di essa e quindi condannarlo a _1 corrispondere e pagare quelle somme ad essa BA. Tali pretese, dirette alla tutela di situazioni giuridiche soggettive che si configurano come diritti soggettivi , non rientrano nella “giurisdizione generale di legittimità” del Giudice amministrativo né nella “giurisdizione esclusiva” del Giudice amministrativo:
♦ non nella prima (“giurisdizione generale di legittimità”), perché ad essa, ex art. 7 comma 4° del D.Lg. n. 104/20107, «Sono attribuite … le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.» (e la domanda riconvenzionale proposta dalla nel _1 presente giudizio sicuramente non era volta ad impugnare atti, provvedimenti o omissioni del né era relativa al risarcimento Controparte_1 del danno per lesione di interessi legittimi e ad altri diritti patrimoniali consequenziali);
♦ non nella seconda (“giurisdizione esclusiva”), perché ad essa, ex art. 7 comma 5° del D.Lg. n. 104/2010, sono attribuite, pure ai fini risarcitori, le controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi nelle materie specificamente «indicate dalla legge e dall'articolo 133» del medesimo decreto legislativo (e i diritti soggettivi a tutela dei quali la BA aveva proposto la domanda riconvenzionale de qua certamente non rientravano in alcuna delle materie di giurisdizione esclusiva indicate dall'art. 133 D.Lg. n. 104/2010 o da altre leggi speciali ). A ciò devono aggiungersi le seguenti ulteriori considerazioni.
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A sostegno dell'eccezione di difetto di giurisdizione, l'appellante incidentale ha dedotto che la domanda riconvenzionale proposta dalla con la comparsa _1 di risposta del 16/03/2023 (diretta alla condanna di esso al rimborso CP_1 del saldo debitore del mutuo ipotecario ) era stata già proposta e respinta dal con la sentenza n. 568/2020, confermata con la sentenza n. Controparte_11 7749/2024 del Consiglio di Stato adìto dalla in sede di appello. _1 Ora, in disparte la circostanza che l'eccezione, così come formulata dall'appellante incidentale con riferimento al primo motivo dell'appello principale, pare inquadrarsi, al di là del nomen juris utilizzato (difetto di giurisdizione), nella diversa eccezione (intervenuto giudicato) già precedentemente esaminata e disattesa (v. sopra, sub II.A.
3. e II.A.4.), la Corte osserva che non è ravvisabile alcuna coincidenza tra la domanda proposta dalla al Giudice amministrativo (e da quest'ultimo rigettata, giusta sent enza _1 n. 568/2020 T.A.R. confermata con sent enza n. 7749/2024 C.d.S.) e CP_11 la domanda riconvenzionale proposta dalla nel presente giudizio . _1 Ed invero:
♥ nel giudizio amministrativo, la aveva proposto, contro il _1 [...]
e nei confronti di CP_1 Parte_3 (società di nuova costituzione succeduta a seguito di scissione parziale a a sua volta subentrata a già CP_5 Controparte_15
che aveva stipulato con il Controparte_12 [...]
la convenzione di affidamento in concessione del CP_1
12/02/2007), domanda “per l'annullamento della determinazione del responsabile dell'area tecnica del n. 176 del Controparte_1 21.06.2011, conosciuta il 05.11.2013, e di tutti gli altri atti e/o provvedimenti ridimensionati dallo stato non conosciuti, tra cui la delibera G.M. n. 76/2011 e la nota R.U.P. prot. n. 8822/2011; nonché per l'annullamento di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o conseguente e/o comunque connesso con quelli gravati;
nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.”): la pretesa era fondata, dunque, sull'illegittimità dell'azione amministrativa del , causa del Controparte_1 danno del quale la aveva chiesto il risarcimento (controversia _1 rientrante indubbiamente nella giurisdizione del Giudice amministrativo).
♥ nel presente giudizio, la ha proposto (v. sopra): _1
- in via principale, domanda di accertamento dell'obbligo del
[...]
e di condanna del medesimo Ente pubblico ai sensi CP_1 dell'art. 37 della L. n. 865/1971, fondata sulla decadenza del Concessionario ( dalla concessione del 12/02/2007 in CP_5 forza della determinazione n. 176 in data 21/06/2011 del Responsabile del Servizio del COMUNE che aveva cagionato CP_1 l'estinzione dei diritti di superficie ex art. 35 comma 8° lett. f) della L. n. 865/1971 e la risoluzione della cessione in proprietà ex art. 35 comma 13° lett. d) del medesimo articolo : tale pretesa era fondata, dunque, sulla legittimità dell'azione amministrativa, manifestatasi attraverso l'emanazione di un valido ed efficace provvedimento (determinazione dirigenziale n. 176 del 21/06/2011) di risoluzione della convenzione di affidamento in concessione del 12/02/2007 e di revoca della concessione;
- in via subordinata, domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041
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c.c. (in quanto il revocando la concessione e ritornando nella CP_1 piena proprietà dei beni oggetto della stessa, aveva conseguito un incremento patrimoniale senza effettuare alcun esborso, dal momento che la complessiva operazione di edilizia pubblica, per quanto non completata, era stata resa possibile dal finanziamento erogato da essa
): anche tale pretesa era fondata, dunque, sulla legittimità _1 dell'azione amministrativa, manifestatasi attraverso l'emanazione del citato provvedimento, valido ed efficace, del CP_1 [...]
(determinazione dirigenziale n. 176 del 21/06/2011) . CP_1 Trattasi, quindi, di due domande oggettivamente diverse per petitum e causa petendi, sicché non può in alcun modo condividersi l'assunto del
[...]
secondo cui la , con la domanda riconvenzionale CP_1 _1 proposta in questo giudizio al Giudice ordinario, avrebbe sostanzialmente riproposto la medesima domanda già proposta al Giudice amministrativo e da quest'ultimo rigettata in primo e secondo grado. Consegue a tanto l'infondatezza, limitatamente ai profili qui esaminati, dell'appello incidentale (i residui profili del quale, concernenti il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale, sono stati già esaminati e disattesi precedentemente, sub II.A.4.). Pertanto, può ora passarsi all'esame del primo motivo dell'appello principale. II.B.
5. Il primo motivo dell'appello principale [di cui si è già evidenziata la fondatezza in ordine all'eccepita nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 132 comma 2° n. 3) e 112 c.p.c. (v. sopra, sub II.B.3.)] appare fondato e meritevole di accoglimento, nei sensi di seguito esposti, in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti in fatto ed in diritto , precisando sin d'ora che la compiuta valutazione, nel merito, della domanda riconvenzionale richiederà inevitabilmente un approfondimento istruttorio. II.B.
5.a. L'art. 37 della L. n. 865/1971 dispone: «In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di cr edito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.» (comma 2°); «I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devol uzione o risoluzione della cessione in proprietà.» (comma 3°). Ciò sta a significare, nel caso in esame, che l'estinzione dell'ipoteca, conseguente alla determinazione n. 176 in data 21/06/2011 del Responsabile del Servizio del di risoluzione della convenzione del 12/02/2007 e Controparte_1 di revoca della concessione (provvedimento la cui legittimità è stata accertata dal Giudice amministrativo, giusta sentenze n. 568/2020 T.A.R. Puglia-RI e n. 7749/2024 C.d.S.), non comportava (né poteva comportare), di per sé, una situazione di irragionevole pregiudizio in danno del creditore procedente, per un duplice ordine di ragioni:
in primo luogo, perché l'estinzione dell'ipoteca avente per oggetto il diritto
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di superficie iscritta contro il superficiario, determinata dall'estinzione del diritto di superficie nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo, si risolve, allorquando il superficiario abbia diritto a un corrispettivo, sul corrispettivo medesimo (art. 2816 comma 1° periodi primo e secondo c.c.), sicché, per effetto della risoluzione della concessione, il diritto dell'Istituto di credito (
[...]
Parte_1
) si era trasferito sulle indennità spettanti al Concessionario
[...] in forza dell'art. 35 comma 5° parte prima della convenzione del 12/02/2007
[a mente del quale, in caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest'ultimo spettava un'indennità dovuta nei limiti delle somme indicate nella lettera a) del comma 1° del medesimo articolo (ossia
“… dei costi effettivamente sostenuti dal concessionario, oltre spese generali ed utile di impresa”, non avendo l'opera ancora superato la fase di collaudo), sia pur nei limiti del diritto di ritenzione previsto dal medesimo art. 35 comma 5° parte seconda (secondo cui “il Concedente ha diritto di ritenere tali somme fino all'accertamento dell'ammontare del debito del concessionario per le penali ed i danni, nonché di compensare detta indennità con il debito del Concessionario nei confronti del Concedente”). Ipotesi che, mutatis mutandis, non può non riguardare anche l'estinzione dell'ipoteca iscritta sui beni ceduti in proprietà dal Concedente al Concessionario, posto che la risoluzione del trasferimento della proprietà in conseguenza del provvedimento di decadenza del Concessionario aveva determinato il rientro dei beni nel patrimonio del Concedente ];
in secondo luogo, perché, qualora ne ricorrano i presupposti, rimangono comunque salve, come specificato dalla Corte suprema, eventuali azioni risarcitorie9. II.B.
5.b. Un'ulteriore conferma di quanto sopra esposto deriva anche da un differente ordine di considerazioni. L'art. 35 della L. n. 865/1971 (“Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) dispone (tra l'altro):
➢ che «Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi.» (comma 2°);
➢ che «Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile del comune o del .» (comma 3°); CP_25
➢ che «Su tali aree il comune o il concede il diritto di superficie ...» CP_25 (comma 4°);
➢ che «La convenzione deve prevedere… le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
»
[comma 8°, lett. f)];
➢ che «Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra
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il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, la quale, oltre a quanto stabilito da tali disposizioni, deve prevedere… i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione.» [comma 13°, lett. d)];
➢ che «… le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del e dovranno CP_25 essere gli stessi per tutte le convenzioni.» (comma 14°). Il , nel corso del giudizio, ha reiteratamente Controparte_1 affermato l'applicabilità, nella controversia in esame, della L. n. 865/1971 e segnatamente dell'art. 35 di detta legge, deducendo espressamente (tra l'altro):
✓ che «… l'area ipotecata essendo ricompresa nel P.E.E.P. del
[...]
, per legge fa parte del “patrimonio indisponibile” di detta CP_1 Amministrazione e si appartiene a detto Ente, giacché, giusta quanto disposto dall'art.10 della L. 18 aprile 1962, nel testo sostituito dall'art. 35 della Legge 22 ottobre 1971 n.865 le aree comprese nei Piani per l'Edilizia Economica e sono soggette ad espropriazione da parte dei Comuni CP_19 e vengono a far parte del loro patrimonio indisponibile»10;
✓ che «Infatti, la categoria dei beni pubblici è formata dai beni demaniali e da quelli patrimoniali indisponibili: i primi sono tassativamente indicati (vedi artt. 822 e 824 c.c.), per cui è agevole rilevare che nell'elenco dei beni demaniali non sono compresi gli immobili in questione. Per quanto attiene, invece, ai beni indisponibili l'elencazione contenuta nell'art. 826 c.c. non è tassativa perché tale norma, dopo aver indicato alcuni beni indisponibili dello Stato, nell'ultimo comma così stabilisce: “Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con loro arredi e gli altri beni destinati a pubblico servizio.”. Come per l'art. 10 della L. 18.04.1962 n. 167, nel testo sostituito dall'art. 35 L.22.10.1971 l'Edilizia Economica e Popolare (in Parte_6 breve P.E.E.P.) sono soggette ad espropriazione da parte dei Comuni e dei loro Consorzi e vengono a f ar parte del rispettivo patrimonio indisponibile perché il bene viene ad essere destinato direttamente al soddisfacimento di una specifica finalità di interesse pubblico o di un servizio pubblico. La natura di beni del patrimonio indisponibile del Comune c omporta l'ulteriore conseguenza che “non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano” (art. 830 c.c.) e che non sono assoggettabili ad espropriazione forzata (Cass. n. 4496/1986; n. 9912/90; n. 9508/97).»11;
✓ che «Sia la costituzione del diritto di superficie che il trasferimento della proprietà erano stati effettuati al solo fine di “consentire la realizzazione e la relativa gestione del Nuovo Mercato Coperto, del parcheggio interrato e le relative opere in superficie… ” (cfr. artt.18 e 19 contratto del 12.02.07) come peraltro evincibile dallo stesso atto pubblico che richiamava integralmente la ridetta convenzione. Il perseguimento di detta finalità era
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garantito inoltre: a) dalla clausola di cui all'art. 11 n. 6 della convenzione secondo la quale “Il concedente si impegna a consentire al Concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate nel rispetto dei limiti della concessione e dei vincoli di destinazione dell'opera, garanzie che dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario entro il tempo di scadenza della concessione”; b) dalla clausola di cui all'art. 20 in base alla quale:
“Alla scadenza del diritto di superficie e del t ermine della concessione il mercato coperto, il parcheggio e le opere realizzate in superficie, con i relativi impianti ed accessori, ai sensi e per gli effetti dell'art.953 c.c., diverranno automaticamente di proprietà del ”; c) Controparte_1 dalla clausola di cui all'art. 24 (che richiama l'art. 9) che attribuiva al il potere risolutivo della concessione nel caso in cui la CP_1 concessionaria non avesse ultimato le opere nel termine stabilito nel crono programma (21.05.2007 ovvero nei 700 gg. dalla consegna dei lavori avvenuta il 22.06.2007). Palese, pertanto, l'illegittimità sia del pignoramento che del gravame ipotecario essendo l'area gravata da vincolo di destinazione alla realizzazione di un'opera pubblica diretta al soddisfacimento di finalità d'interesse generale. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che le aree ricomprese nei P.E.E.P. (art. 35, legge n.865/1971), entrano a far parte del “patrimonio indisponibile” del
o del Comune espropriante perché il bene “viene ad essere CP_25 destinato direttamente al soddisfacimento di una finalità di interesse pubblico” e che la natura di beni del patrimonio indisponibile del comune comporta l'ulteriore conseguenza che “non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla leggi che l i riguardano” (art. 830 c.c.) e che non sono assoggettabili ad espropriazione forzata. Ecco quindi che deve riconoscersi un carattere pubblicistico delle limitazioni al trasferimento dei beni ceduti…»12. Ora, trattandosi di costituzione dei diritti di superficie e di trasferimento della proprietà ad “ente privato” ( per la realizzazione di impianti e CP_5 servizi pubblici (ipotesi non rientrante nel comma 5° dell'art. 35 L. n. 865/1971, riguardante in via esclusiva la concessione del diritto di superficie ad «enti pubblici» per la realizzazione di impianti e servizi pubblici), nel caso in esame è da ritenersi inapplicabile la norma di cui all'art. 35 comma 9° L. n. 865/1971, a mente della quale «Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto comma del presente articolo.». All'inapplicabilità della disposizione di cui al comma 9° dell'art. 35 L. n. 865/1971 consegue l'applicabilità della citata disposizione di cui al comma 8° dell'art. 35 L. n. 865/1971 [ed a fortiori di quella di cui al comma 13° lett. d) dell'art. 35 L. n. 865/1971], il quale stabilisce che «La convenzione deve prevedere: a) il corrispettivo della concessione e le modalità del relativo versamento, determinati dalla delibera di cui al settimo comma con l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma;
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a cura del comune o del , ovvero CP_25 qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro esecuzione, nonché i criteri e le modalità per
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il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione, nonché per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione ed i casi di maggior gravità in cui tale osservanza comporti la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.». L'art. 37 L. n. 865/1971 dispone, come visto, che «In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la propria subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino alla estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.» (comma 2°), obbligo da adempiersi nel rispetto delle modalità stabilite dal successivo comma 3° (a mente del quale «I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i qua li sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà.»). Pertanto, il , ri solvendo la convenzione del Controparte_1 12/02/2007 e revocando la relativa concessione (giusta determinazione dirigenziale n. 176 del 21/06/2011) , aveva sì determinato l'estinzione dell'ipoteca iscritta a favore della , ma nel contempo era subentrato nei rapporti _1 obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso dalla a _1 CP_5 (che aveva acquisito la qualità di Concessionaria in relazione alla
[...] convenzione di affidamento in concessione stipulata dal in data CP_1
12/02/2007) per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della L. n. 865/1971, assumendo l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di detto Istituto (come previsto dalla legge) nel rispetto degli specifici criteri di contabilità pubblica indicati dalla legge (i pagamenti da effettuare in adempimento del predetto obbligo costituivano ex lege spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte del tenuto a CP_1 vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprietà). In altre parole, le disposizioni degli artt. 35 e 37 della L. n. 865/1971, valutate nel complessivo quadro normativo e contrattuale, confermano che, nel caso di risoluzione della convenzione di affidamento in concessione e di revoca della concessione (implicanti sia l'estinzione del diritto di superficie costituito dall'Ente concedente in favore del Concessionario sia la risoluzione del trasferimento della proprietà dall'Ente concedente al Concessionario e, conseguentemente, l'inefficacia – e quindi l'estinzione – dell'ipoteca iscritta sui beni de quibus), il diritto degli Istituti di credito finanziatori [tale deve considerarsi, ad avviso di questa Corte, Parte_1
[...] Parte_1
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, avendo essa stipulato in data 21/09/2009 con Parte_1 CP_5 concessionaria in forza della convenzione stipulata col
[...]
del 12/02/2007, il “contratto di finanziamento fondiario a Sal” CP_1 (fatto per atto pubblico rep. n. 24332; racc. n. 9356) avente per oggetto la concessione di un mutuo “destinato a finanziare il completamento degli immobili cauzionali di cui al successivo art. 5” (in detto articolo del contratto di finanziamento erano indicati gli immobili ceduti in proprietà – in parte superficiaria ed in parte piena – dal a Controparte_1 CP_5
] è salvaguardato non attraverso la proposizione dell'azione esecutiva sui
[...] beni gravati da ipoteca nei confronti del Concessionario (essendo l'ipoteca divenuta inefficace, come detto, in conseguenza dell'estinzione del diritto di superficie e della risoluzione del trasferimento della proprietà causate dalla risoluzione del contratto di concessione disposta dall'Ente concedente), bensì dal subentro dell'Ente concedente nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni realizzate sulle aree comprese nei piani approvati a norm a della L. n. 865/1971 (subentro operante al verificarsi di determinati presupposti previsti ex lege), nel qual caso le ragioni di credito degli Istituti finanziatori sono soddisfatte dall'Ente concedente, sino all'estinzione delle stesse, mediante pagamenti che, per espressa previsione legislativa, vanno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli Enti obbligati, tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle cost ruzioni acquisite per devoluzione o risol uzione della cessione in proprietà). II.B.
5.c. In altri e conclusivi termini, l'art. 37 L. n. 865/1971 appare chiaramente diretto ad evitare che l'incommerciabilità dei beni, rientrati nel patrimonio dell'Ente pubblico per effetto della risoluzione del contratto di concessione e della revoca della relativa concessione, produca un ingiusto arricchimento della P.A. concedente a danno del creditore ipotecario, per l'appunto prevedendo che il venir meno della garanzia ipotecaria sia controbilanciato dalla possibilità, per l'Istituto di credito, di soddisfarsi nei confronti del Comune subentrante. II.B.
6. Accertato l'an debeatur, la Corte osserva, in ordine al quantum debeatur, che la aveva (ed ha) chiesto condannarsi il in via principale, _1 CP_1 al pagamento di “€. 1.184.289,73 – pari all'esposizione a debito che l'operazione di mutuo presentava al 21/11/2011 negli atti contabili della – per residua _1 sorte capitale all'atto della sua risoluzione, rate scadute e non pagate e relativi interessi convenzionali, oltre interessi contrattuali successivi sino al saldo”, ai sensi dell'art. 37 L. n. 865/1971; in via subordinata, al pagamento della somma, da determinarsi a mezzo di c.t.u., spettante ai sensi dell'art. 2041 c.c. Ora, a fronte della totale contestazione , da parte del (per così dire 'a CP_1 monte'), della domanda riconvenzionale proposta in via principale dalla , _1 non appare condivisibile l'assunto di quest'ultima secondo cui, non essendovi stata contestazione specifica da parte del del predetto importo (€. CP_1
1.184.289,73), anche il quantum debeatur deve intendersi provato, ai sensi dell'art. 115 comma 1° c.p.c. (tanto più che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, non può non tenersi conto di quanto stabilito dall'art. 35 della convenzione del 12/02/2007, oltre che di eventuali ulteriori ragioni di controcredito del ). Controparte_1 È pertanto necessario impartire, con separata ordinanza, distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. II.C. CONCL US ION I.
Proc. n. 1131/2023 R.G.A.C.C. M.P. CORTE DI APPELL O DI BARI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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In conclusione, l'appello incidentale nonché il secondo ed il terzo motivo dell'appello principale sono infondati e vanno pertanto rigettati. È invece fondato e meritevole di accoglimento, con riferimento alle dedotte violazioni degli artt. 132 comma 2° n. 3) e 112 c.p.c. (nei sensi sopra precisati sub II.B.3.) nonché all'accertamento dell'an debeatur, il primo motivo dell'appello principale, sicché questa Corte, accertato che il è subentrato nei Controparte_1 rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso da
[...]
Parte_1
con atto pubblico per notar in data
[...] Per_1 21/09/2009 (rep. 24332; racc. n. 9356) stipulato con deve CP_5 impartire con separata ordinanza, depositata insieme con la presente sentenza, distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione della causa. II.D. IL REGO LAMENT O D EL LE S PESE PROC ESSUAL I. Il regolamento delle spese processuali è riservato al definitivo.
P.Q.M.
non definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 1131/2023 R.G.A.C.C., A) sull'appello proposto da
[...]
Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con
[...] atto di citazione notificato in data 15/09/2023, nei confronti di
[...]
, in persona del sindaco pro tempore, nonché CP_1 B) sull'appello incidentale proposto da , in Controparte_1 persona del sindaco pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale depositata in data 02/11/2023, nei confronti di
Parte_1
, in persona del
[...] legale rappresentante pro tempore, avverso l'ordinanza n. cronol. 16786/2023 del 17/07/2023 del Tribunale di RI in composizione monocratica, così provvede:
1) rigetta l'appello sub B) nonché il secondo ed il terzo motivo dell'appello sub A);
2) accoglie, nei limiti di seguito precisati, il primo motivo dell'appello sub A) e, per l'effetto: a) dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale proposta da
Parte_1 ;
[...] b) dichiara che , a seguito del proprio Controparte_1 provvedimento n. 176 del 21/06/2011 ( determinazione del Responsabile del Servizio ), ai sensi dell'art. 37 comma 2° L. n. 865/1971 era subentrato nei rapporti obbligatori derivanti dal mutuo ipotecario concesso da Parte_1
,
[...] Parte_1 [...]
a con atto pubblico per notar Parte_1 CP_5 Per_1 in data 21/09/2009 (rep. 24332; racc. n. 9356) , con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito di detto Istituto di credito, da adempiersi nel rispetto delle modalità stabilite dal dall'art. 37 comma 3° c.p.c.; c) provvede con separata ordinanza, depositata insieme con la presente sentenza, per l'ulteriore istruzione della causa;
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3) riserva al definitivo il regolamento delle spese processuali. Così deciso in RI, nella camera di consiglio della sezione 1ª civile della Corte d'appello, il giorno 06/05/2025.
IL CO NS IGLIER E ES TENSO RE DO TT. MICH ELE PRENCIPE IL PRESID EN TE DO TT. MARIA MITOLA
CP_ Proc. n. 1131/2023 R.G.A.C.C.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 d'ora innanzi anche solo o appellante o appellata incidentale (N.d.E.). _1 2 d'ora innanzi anche solo o appellato o appellante incidentale (N.d.E.). CP_1 6 cfr., e plurimis, Cass., n. 10853/2010, che ha chiarito che “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale irrilevante ai fini della sua validità, occorrendo, perché siffatta omissione od incompletezza possa tradursi in vizio tale da determinare un effetto invalidante della sentenza stessa, che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso di averne comportato o un'omissione di pronuncia sulle domande o sulle eccezioni delle parti, oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati dalle parti medesime.”. In senso conforme Cass., n. 18609/2015 e, più di recente, Cass., ord. n. 2033/2025. 7 c.d. “codice del processo amministrativo” (c.p.a.). 8 come chiarito anche da Cass., n. 3897/2024, cit. 9 cfr. Cass., n. 3897/2024, cit. 10 v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nota 5, pag. 7. 11 v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nota 5, pag. 8. 12 v. ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, nota 5, pag. 9.