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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3539 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5488/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 11.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza, fino al 28.4.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 19.5.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dagli avvocati Mattia Piccolo (C.F. ) ed Alessandro Sparaco C.F._1
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in C.F._2
Marcianise (NA) alla via Lucca n. 5, e presso i seguenti indirizzi pec:
Email_1 Email_2
APPELLANTE
E
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Roberto Sellitto (CF. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Pratola Serra (AV) alla via Serritiello n. 5/d (ex Via Posto nr. 2)
e presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
Email_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4112/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 15.11.2022, notificata il 22.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 726/2019 del 28.3.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva alla di pagare in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 15.390,00, oltre interessi e spese, preteso a titolo di canoni maturati per servizi pubblicitari erogati in favore dell'ingiunta in virtù del contratto di locazione espositiva di impianti pubblicitari, da questa sottoscritto in data 13.6.2008 con lo Studio Gamma s.r.l. e successivamente ceduto alla ricorrente.
A sostegno documentale della pretesa creditoria la ricorrente allegava, oltre al contratto de quo, le fatture insolute numeri 82/2012, 196/2012, 79/2013, 192/2013, 50/2014 e 187/2014.
Con atto di citazione notificato il 16.5.2019 la società proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'indicato decreto ingiuntivo. L'opponente chiedeva dichiararsi la nullità del contratto sottoscritto in data 13.6.2008 per illiceità della causa stante la carenza delle necessarie autorizzazioni amministrative;
eccepiva, nel merito, l'inadempimento della opposta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per le quali aveva chiesto il pagamento del corrispettivo con l'istanza monitoria;
in via subordinata, chiedeva una riduzione del prezzo.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale al fine di ottenere la risoluzione del contratto per il dedotto grave inadempimento dell'opposta, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a quest'ultima che quantificava in € 18.060,00 e il risarcimento ex art. 1218 c.c. di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale, patiti dall'opponente in conseguenza di detto inadempimento.
Precisava che il contratto aveva ad oggetto l'esposizione di tre cartelloni pubblicitari: - il primo da esporre in prossimità dell'uscita del casello autostradale Avellino Est in S.S. 7 Appia e precisamente di fronte alla concessionaria MERCEDES autoveicoli s.r.l. di nel CP_2 comune di comune di Manocalzati;
- il secondo da esporre all'uscita del casello di Avellino Ovest
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 in comune di Mercogliano;
- il terzo e ultimo da posizionare in Avellino alla piazza Kennedy, angolo via Covelli.
A sostegno dell'opposizione deduceva che l'opposta dalla data del 7.4.2010 aveva in maniera arbitraria e unilaterale preteso un aumento del canone pattuito in contratto. In data 7.12.2011
l'opponente aveva trasmesso una lettera di disdetta del contratto, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso, di cui l'opposta non aveva tenuto conto.
Inoltre, eccepiva nel merito l'inadempimento dell'opposta deducendo che: - il cartellone pubblicitario sito all'uscita Avellino Est era stato rimosso nel marzo 2012 dalle autorità competenti, poiché abusivo e irregolare per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative;
il secondo cartellone pubblicitario, era stato posizionato in un luogo di verso da quello convenuto in contratto e precisamente in località Molinelle, anziché all'uscita autostradale di Avellino Ovest;
infine, il cartellone ubicato in Avellino alla Piazza Kennedy era coperto da altri cartelloni pubblicitari posti in sovrapposizione e quindi non visibile agli utenti.
Si costituiva l'opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della eventuale minor somma ritenuta dovuta.
Nel merito della pretesa, la deduceva che l'aumento di canone era Parte_1 previsto in contratto e di aver erogato le prestazioni in esso previste fino all' ottobre 2014. La disdetta dell'opponente, risalente al dicembre del 2011, era, infatti, da ritenersi tardiva in base alle previsioni contrattuale (12 mesi prima della scadenza) e, di conseguenza, il contratto alla prima scadenza del 12 giugno 2012 si era automaticamente rinnovato alle medesime condizioni economiche e di durata.
Inoltre, con riferimento al primo cartellone deduceva che lo stesso era stato rimosso in forza di un verbale illegittimo dell'Autorità competente, come accertato dal Giudice di Pace di Avellino, dinanzi al quale l'atto era stato impugnato, che ne disponeva l'annullamento con la sentenza allagata agli atti.
Quanto al secondo cartellone osservava l'opposta che la contestata sovrapposizione di altri cartelloni era da riferirsi ad un periodo diverso da quello per cui veniva chiesto il pagamento del canone.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 Infine, con riferimento al terzo cartellone, affermava che l'art. 15 del contratto prevedeva la delocalizzazione dei cartelloni pubblicitari entro un raggio di 4 km rispetto al sito indicato in contratto.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in accoglimento della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, disattesa l'eccezione di nullità, risolveva il contratto, rigettando le ulteriori domande di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno e compensando interamente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale accoglieva l'eccezione di inadempimento rilevando che a fronte delle specifiche inadempienze dedotte dall'opponente, l'opposta non aveva fornito, come era suo onere, la prova di aver correttamente adempiuto le obbligazioni di cui al contratto. L'importanza dell'inadempimento accertato legittimava inoltre il rifiuto ad adempiere l'obbligazione di pagamento per intero da parte dell'opponente.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la Parte_1
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 12.11.2019, si costituiva la resistendo al gravame, Controparte_1 del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28.1.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Ancora in via preliminare va ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie, già disattese in primo grado e riproposte in maniera del tutto generica dall'appellante nell'atto di appello con un mero rinvio agli atti di primo grado, condividendo sul punto il prevalente insegnamento giurisprudenziale secondo cui in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. ordinanza n. 16420/2023; Cass. sentenza n. 5812/2016; Cass. sentenza n. 14135/2000).
Passando al merito dell'appello, si osserva quanto segue.
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ritenendo che Controparte_1
l'opposta non avesse fornito la prova di aver regolarmente eseguito le prestazioni previste in contratto, come era suo precipuo onere a fronte dell'eccezione de quo.
Sul punto l'appellante deduce che le contestazioni mosse dalla nell'atto di Controparte_1 opposizione riguardassero condotte non imputabili alla e, comunque, Parte_1 non afferenti ad ipotesi di inadempimento contrattuale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione sulla base di un accertamento negativo del fatto costitutivo posto a fondamento della stessa ovvero l'inadempimento; accertamento prodromico rispetto alla questione del riparto dell'onere probatorio tra ciascuna delle parti in lite.
Partendo da questo assunto, argomenta il motivo in esame con riferimento alle diverse condotte su cui la fondava l'eccezione di inadempimento. Controparte_1
Nello specifico, osserva che la nel lamentare la sovrapposizione di messaggi Controparte_1 pubblicitari nel cartellone sito nella città di Avellino non indicava la quale Parte_1 autrice della condotta, di cui, peraltro, non specificava le modalità di attuazione. L'appellante, quindi, ipotizza l'opera di terzi estranei al contratto e conclude sul punto che la sovrapposizione, se avvenuta, non possa esserle addebitata.
Inoltre, l'appellante nel confermare che il cartellone ubicato all'uscita di Avellino Est non era stato esposto per il periodo dal 10.04.2012 al 30.03.2013 a causa di una illegittima azione amministrativa, precisa di aver provveduto a riposizionare il cartello nel medesimo sito e che il periodo di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 forzata mancata esposizione sarebbe stato recuperato a scadenza contratto, come dalla stessa appellante già comunicato alla con lettera del 28.3.2014 (pag. 7 atto di appello). CP_1
Pertanto, la mancata esposizione doveva eventualmente essere valutata dal Tribunale alla stregua di un non esatto inadempimento o inadempimento parziale.
Quanto, infine, al cartellone posizionato in località Molinelle nel Comune di Monteforte Irpino,
l'appellante ribadisce la piena rispondenza del suo operato alle previsioni contrattuali. L'art. 15 del contratto sottoscritto prevedeva infatti sul posizionamento topografico dei cartelli che "le posizioni contrattualmente stabilite per l'istallazione dei cartelli concordate in via preliminare con il contraente non sono da considerarsi definitive;
il Contraente anche se individua nella richiesta un preciso posizionamento, accetta fin da ora che la sua richiesta venga vagliata dallo Studio Gamma S.r.l. e dagli organi competenti in attuazione delle norme di cui al D.L.vo 30.04.92 nr. 285 detto Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92 nr. 495. In conseguenza di ciò l'Ente proprietario della strada rilascerà la concessione alla chilometrica indicata nell'istanza o in alternativa ad una chilometrica diversa ma sul medesimo tratto di strada e con una tolleranza d'uso di non oltre 4 km. Nella buona sostanza saranno garantite le linee di traffico e i bacini viari interessati alla promozione".
Anche in questo caso, nessun inadempimento sarebbe imputabile all'appellante che ha posizionato il cartello lungo la Variante S.S. 7 bis in prossimità dell'uscita di Avellino Ovest quasi al confine tra Mercogliano
e Monteforte Irpino, rispettando una tolleranza prevista di 500/600 metri rispetto all'originaria posizione (pag.
11 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Appaiono opportune alcuni brevi considerazioni in linea generale.
Come già ricordato dal Tribunale, per consolidata giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore, che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il criterio di riparto dell'onere della prova così delineato deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga, come nel caso di specie, dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 In tale eventualità i ruoli saranno quindi invertiti, poiché chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre la controparte per neutralizzare l'eccezione, dovrò dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: Cass. sentenze numeri 3099/87; 13445/92; 3232/98).
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: cfr. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), integrante un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore
(Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759).
L'eccezione inoltre deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass.,
29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880).
In un recente arresto, la Corte di cassazione ha ulteriormente chiarito che: - “In tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione”;
- “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”. (Cass. ordinanza n.
4134/2025).
Passando all'esame del caso concreto, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non meriti censure in quanto conforme ai principi giurisprudenziali sopra riportati.
Non è revocabile in dubbio che la abbia dedotto l'inadempimento della Controparte_1 rispetto alle obbligazioni contrattuali, allegando condotte specifiche a Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 carico della e contestando l'omessa esposizione dei messaggi pubblicitari nei Parte_1 periodi per i quali quest'ultima ha invece chiesto il pagamento del canone.
Dalla lettura degli atti e della documentazione allegata, emerge che la Controparte_3 non contesta in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento, che vengono in parte dalla stessa confermati.
In particolare, la conferma la rimozione del cartello sito in Montecalzati, Parte_1 dinanzi all'uscita dell'autostrada Napoli Bari di Avellino Est, fin dal mese di aprile del 2012 e, nonostante le argomentazioni difensive rese in appello, non fornisce alcuna prova di un eventuale ripristino dello stesso dopo il marzo del 2013, non potendosi valorizzare a tal fine la comunicazione inviata alla dalla stessa in data 28.3.2014. CP_1 Parte_1
L'appellante conferma ancora il posizionamento del secondo cartellone in località Molinelle nel
Comune di Monteforte Irpino, sito diverso da quello individuato in contratto, senza tuttavia fornire la prova della eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore giustificativa della delocalizzazione come previsto dall'art. 16 del contratto (indicata nella missiva del 20.2.2012 e a cui fa riferimento il Tribunale nella sentenza impugnata); né prova che il diverso posizionamento sia dovuto a disposizioni degli enti preposti e comunque rispetti i limiti di distanze di 4 km dal sito originario come richiesto dall'art. 15 del contratto.
Da ultimo, con riferimento alla sovrapposizione di messaggi pubblicitari sul cartellone sito in
Avellino città, la in quanto proprietaria e locatrice dell'impianto pubblicitario, Parte_1 va ritenuta responsabile anche di eventuali condotte di terzi che hanno limitato o escluso la visibilità del messaggio pubblicitario della . La anche con CP_1 Parte_1 riferimento a detta contestata condotta inadempiente avrebbe dovuto fornire la prova della corretta esecuzione della prestazione ovvero della visibilità e della corretta esposizione del messaggio pubblicitario, mentre si limita, nelle sue difese, a generiche argomentazioni prive di supporto probatorio.
A fronte dell'inadempimento concreto e attuale della accertato sulla base della Parte_1 documentazione in atti, dei rilievi fotografici allegati da e non contestati dalla Controparte_1 società odierna appellante e viste le difese svolte da quest'ultima, non può dubitarsi della buona fede della che ha utilizzato l'eccezione per paralizzare la pretesa creditoria della Controparte_1 controparte e in ogni caso non ha provveduto al pagamento del canone per i soli periodi oggetto dell'accertato inadempimento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 La mancanza di prova dell'adempimento anche con riferimento a un periodo di tempo più limitato, rispetto a quello oggetto della pretesa creditoria della appellante, comporta il rigetto anche delle domande di condanna dell'appellata al pagamento di un minor importo, posta in via subordinata e solo riproposta nelle conclusioni dell'appello.
In conclusione, l'appello va integralmente disatteso.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte, con attribuzione in favore dell'avvocato Roberto Sellitto, dichiaratasi anticipatario.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese processuali del grado in favore di che liquida in € Controparte_1
2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Roberto Sellitto;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente rel. /est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5488/2022 R.G.A.C., riservata in decisione all'esito dell'udienza di trattazione del 11.2.2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal 25.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza, fino al 28.4.2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 19.5.2025 per il deposito di memorie di replica, e vertente
TRA
P. IV ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IV_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato all'atto di appello, dagli avvocati Mattia Piccolo (C.F. ) ed Alessandro Sparaco C.F._1
(C.F. ), tutti elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in C.F._2
Marcianise (NA) alla via Lucca n. 5, e presso i seguenti indirizzi pec:
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APPELLANTE
E
P.IV , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IV_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione, dall'avvocato Roberto Sellitto (CF. ), ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Pratola Serra (AV) alla via Serritiello n. 5/d (ex Via Posto nr. 2)
e presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata
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APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4112/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, pubblicata il 15.11.2022, notificata il 22.11.2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 726/2019 del 28.3.2019, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ingiungeva alla di pagare in favore della ricorrente Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 15.390,00, oltre interessi e spese, preteso a titolo di canoni maturati per servizi pubblicitari erogati in favore dell'ingiunta in virtù del contratto di locazione espositiva di impianti pubblicitari, da questa sottoscritto in data 13.6.2008 con lo Studio Gamma s.r.l. e successivamente ceduto alla ricorrente.
A sostegno documentale della pretesa creditoria la ricorrente allegava, oltre al contratto de quo, le fatture insolute numeri 82/2012, 196/2012, 79/2013, 192/2013, 50/2014 e 187/2014.
Con atto di citazione notificato il 16.5.2019 la società proponeva opposizione Controparte_1 avverso l'indicato decreto ingiuntivo. L'opponente chiedeva dichiararsi la nullità del contratto sottoscritto in data 13.6.2008 per illiceità della causa stante la carenza delle necessarie autorizzazioni amministrative;
eccepiva, nel merito, l'inadempimento della opposta nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e per le quali aveva chiesto il pagamento del corrispettivo con l'istanza monitoria;
in via subordinata, chiedeva una riduzione del prezzo.
Proponeva inoltre domanda riconvenzionale al fine di ottenere la risoluzione del contratto per il dedotto grave inadempimento dell'opposta, la restituzione delle somme indebitamente corrisposte a quest'ultima che quantificava in € 18.060,00 e il risarcimento ex art. 1218 c.c. di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniale, patiti dall'opponente in conseguenza di detto inadempimento.
Precisava che il contratto aveva ad oggetto l'esposizione di tre cartelloni pubblicitari: - il primo da esporre in prossimità dell'uscita del casello autostradale Avellino Est in S.S. 7 Appia e precisamente di fronte alla concessionaria MERCEDES autoveicoli s.r.l. di nel CP_2 comune di comune di Manocalzati;
- il secondo da esporre all'uscita del casello di Avellino Ovest
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 2 di 9 in comune di Mercogliano;
- il terzo e ultimo da posizionare in Avellino alla piazza Kennedy, angolo via Covelli.
A sostegno dell'opposizione deduceva che l'opposta dalla data del 7.4.2010 aveva in maniera arbitraria e unilaterale preteso un aumento del canone pattuito in contratto. In data 7.12.2011
l'opponente aveva trasmesso una lettera di disdetta del contratto, non avendo più interesse alla prosecuzione dello stesso, di cui l'opposta non aveva tenuto conto.
Inoltre, eccepiva nel merito l'inadempimento dell'opposta deducendo che: - il cartellone pubblicitario sito all'uscita Avellino Est era stato rimosso nel marzo 2012 dalle autorità competenti, poiché abusivo e irregolare per mancanza delle prescritte autorizzazioni amministrative;
il secondo cartellone pubblicitario, era stato posizionato in un luogo di verso da quello convenuto in contratto e precisamente in località Molinelle, anziché all'uscita autostradale di Avellino Ovest;
infine, il cartellone ubicato in Avellino alla Piazza Kennedy era coperto da altri cartelloni pubblicitari posti in sovrapposizione e quindi non visibile agli utenti.
Si costituiva l'opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo. In subordine, in caso di accoglimento parziale dell'opposizione, chiedeva la condanna dell'opponente al pagamento della eventuale minor somma ritenuta dovuta.
Nel merito della pretesa, la deduceva che l'aumento di canone era Parte_1 previsto in contratto e di aver erogato le prestazioni in esso previste fino all' ottobre 2014. La disdetta dell'opponente, risalente al dicembre del 2011, era, infatti, da ritenersi tardiva in base alle previsioni contrattuale (12 mesi prima della scadenza) e, di conseguenza, il contratto alla prima scadenza del 12 giugno 2012 si era automaticamente rinnovato alle medesime condizioni economiche e di durata.
Inoltre, con riferimento al primo cartellone deduceva che lo stesso era stato rimosso in forza di un verbale illegittimo dell'Autorità competente, come accertato dal Giudice di Pace di Avellino, dinanzi al quale l'atto era stato impugnato, che ne disponeva l'annullamento con la sentenza allagata agli atti.
Quanto al secondo cartellone osservava l'opposta che la contestata sovrapposizione di altri cartelloni era da riferirsi ad un periodo diverso da quello per cui veniva chiesto il pagamento del canone.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 3 di 9 Infine, con riferimento al terzo cartellone, affermava che l'art. 15 del contratto prevedeva la delocalizzazione dei cartelloni pubblicitari entro un raggio di 4 km rispetto al sito indicato in contratto.
La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, in accoglimento della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, disattesa l'eccezione di nullità, risolveva il contratto, rigettando le ulteriori domande di ripetizione dell'indebito e di risarcimento del danno e compensando interamente le spese di lite tra le parti.
In particolare, il Tribunale accoglieva l'eccezione di inadempimento rilevando che a fronte delle specifiche inadempienze dedotte dall'opponente, l'opposta non aveva fornito, come era suo onere, la prova di aver correttamente adempiuto le obbligazioni di cui al contratto. L'importanza dell'inadempimento accertato legittimava inoltre il rifiuto ad adempiere l'obbligazione di pagamento per intero da parte dell'opponente.
Avverso detta pronuncia proponeva tempestivo appello la Parte_1
Argomentando motivi a sostegno del gravame, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 12.11.2019, si costituiva la resistendo al gravame, Controparte_1 del quale chiedeva il rigetto.
All'udienza del 28.1.2025, svolta con le modalità in epigrafe indicate, la causa, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla detta norma come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n.
134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 4 di 9 da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Ancora in via preliminare va ritenuta l'inammissibilità delle istanze istruttorie, già disattese in primo grado e riproposte in maniera del tutto generica dall'appellante nell'atto di appello con un mero rinvio agli atti di primo grado, condividendo sul punto il prevalente insegnamento giurisprudenziale secondo cui in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. ordinanza n. 16420/2023; Cass. sentenza n. 5812/2016; Cass. sentenza n. 14135/2000).
Passando al merito dell'appello, si osserva quanto segue.
Con un unico motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente ritenendo che Controparte_1
l'opposta non avesse fornito la prova di aver regolarmente eseguito le prestazioni previste in contratto, come era suo precipuo onere a fronte dell'eccezione de quo.
Sul punto l'appellante deduce che le contestazioni mosse dalla nell'atto di Controparte_1 opposizione riguardassero condotte non imputabili alla e, comunque, Parte_1 non afferenti ad ipotesi di inadempimento contrattuale. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto rigettare l'eccezione sulla base di un accertamento negativo del fatto costitutivo posto a fondamento della stessa ovvero l'inadempimento; accertamento prodromico rispetto alla questione del riparto dell'onere probatorio tra ciascuna delle parti in lite.
Partendo da questo assunto, argomenta il motivo in esame con riferimento alle diverse condotte su cui la fondava l'eccezione di inadempimento. Controparte_1
Nello specifico, osserva che la nel lamentare la sovrapposizione di messaggi Controparte_1 pubblicitari nel cartellone sito nella città di Avellino non indicava la quale Parte_1 autrice della condotta, di cui, peraltro, non specificava le modalità di attuazione. L'appellante, quindi, ipotizza l'opera di terzi estranei al contratto e conclude sul punto che la sovrapposizione, se avvenuta, non possa esserle addebitata.
Inoltre, l'appellante nel confermare che il cartellone ubicato all'uscita di Avellino Est non era stato esposto per il periodo dal 10.04.2012 al 30.03.2013 a causa di una illegittima azione amministrativa, precisa di aver provveduto a riposizionare il cartello nel medesimo sito e che il periodo di
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 5 di 9 forzata mancata esposizione sarebbe stato recuperato a scadenza contratto, come dalla stessa appellante già comunicato alla con lettera del 28.3.2014 (pag. 7 atto di appello). CP_1
Pertanto, la mancata esposizione doveva eventualmente essere valutata dal Tribunale alla stregua di un non esatto inadempimento o inadempimento parziale.
Quanto, infine, al cartellone posizionato in località Molinelle nel Comune di Monteforte Irpino,
l'appellante ribadisce la piena rispondenza del suo operato alle previsioni contrattuali. L'art. 15 del contratto sottoscritto prevedeva infatti sul posizionamento topografico dei cartelli che "le posizioni contrattualmente stabilite per l'istallazione dei cartelli concordate in via preliminare con il contraente non sono da considerarsi definitive;
il Contraente anche se individua nella richiesta un preciso posizionamento, accetta fin da ora che la sua richiesta venga vagliata dallo Studio Gamma S.r.l. e dagli organi competenti in attuazione delle norme di cui al D.L.vo 30.04.92 nr. 285 detto Nuovo Codice della Strada e del relativo regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92 nr. 495. In conseguenza di ciò l'Ente proprietario della strada rilascerà la concessione alla chilometrica indicata nell'istanza o in alternativa ad una chilometrica diversa ma sul medesimo tratto di strada e con una tolleranza d'uso di non oltre 4 km. Nella buona sostanza saranno garantite le linee di traffico e i bacini viari interessati alla promozione".
Anche in questo caso, nessun inadempimento sarebbe imputabile all'appellante che ha posizionato il cartello lungo la Variante S.S. 7 bis in prossimità dell'uscita di Avellino Ovest quasi al confine tra Mercogliano
e Monteforte Irpino, rispettando una tolleranza prevista di 500/600 metri rispetto all'originaria posizione (pag.
11 atto di appello).
Il motivo è infondato.
Appaiono opportune alcuni brevi considerazioni in linea generale.
Come già ricordato dal Tribunale, per consolidata giurisprudenza, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore, che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.
Il criterio di riparto dell'onere della prova così delineato deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui il debitore, convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno da inadempimento, si avvalga, come nel caso di specie, dall'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. per paralizzare la pretesa dell'attore.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 6 di 9 In tale eventualità i ruoli saranno quindi invertiti, poiché chi formula l'eccezione può limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento, mentre la controparte per neutralizzare l'eccezione, dovrò dimostrare il proprio adempimento o la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione a suo carico (in tal senso: Cass. sentenze numeri 3099/87; 13445/92; 3232/98).
Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'esercizio della eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte (anche solo in termini di inesatto adempimento: cfr. Cass., 8/7/2024 n. 18587; Cass., 29/1/2021 n. 2154), integrante un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore
(Cass., 17/7/2023, n. 20719; Cass., 22/11/2016 n. 23759).
L'eccezione inoltre deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva (cfr. Cass., 28/12/2023, n. 36295, Cass.,
29/1/2021, n. 2154 e Cass., 3/7/2000, n. 8880).
In un recente arresto, la Corte di cassazione ha ulteriormente chiarito che: - “In tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione”;
- “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”. (Cass. ordinanza n.
4134/2025).
Passando all'esame del caso concreto, ritiene la Corte che la sentenza impugnata non meriti censure in quanto conforme ai principi giurisprudenziali sopra riportati.
Non è revocabile in dubbio che la abbia dedotto l'inadempimento della Controparte_1 rispetto alle obbligazioni contrattuali, allegando condotte specifiche a Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 7 di 9 carico della e contestando l'omessa esposizione dei messaggi pubblicitari nei Parte_1 periodi per i quali quest'ultima ha invece chiesto il pagamento del canone.
Dalla lettura degli atti e della documentazione allegata, emerge che la Controparte_3 non contesta in maniera specifica i fatti posti a fondamento dell'eccezione di inadempimento, che vengono in parte dalla stessa confermati.
In particolare, la conferma la rimozione del cartello sito in Montecalzati, Parte_1 dinanzi all'uscita dell'autostrada Napoli Bari di Avellino Est, fin dal mese di aprile del 2012 e, nonostante le argomentazioni difensive rese in appello, non fornisce alcuna prova di un eventuale ripristino dello stesso dopo il marzo del 2013, non potendosi valorizzare a tal fine la comunicazione inviata alla dalla stessa in data 28.3.2014. CP_1 Parte_1
L'appellante conferma ancora il posizionamento del secondo cartellone in località Molinelle nel
Comune di Monteforte Irpino, sito diverso da quello individuato in contratto, senza tuttavia fornire la prova della eventuale sussistenza di una causa di forza maggiore giustificativa della delocalizzazione come previsto dall'art. 16 del contratto (indicata nella missiva del 20.2.2012 e a cui fa riferimento il Tribunale nella sentenza impugnata); né prova che il diverso posizionamento sia dovuto a disposizioni degli enti preposti e comunque rispetti i limiti di distanze di 4 km dal sito originario come richiesto dall'art. 15 del contratto.
Da ultimo, con riferimento alla sovrapposizione di messaggi pubblicitari sul cartellone sito in
Avellino città, la in quanto proprietaria e locatrice dell'impianto pubblicitario, Parte_1 va ritenuta responsabile anche di eventuali condotte di terzi che hanno limitato o escluso la visibilità del messaggio pubblicitario della . La anche con CP_1 Parte_1 riferimento a detta contestata condotta inadempiente avrebbe dovuto fornire la prova della corretta esecuzione della prestazione ovvero della visibilità e della corretta esposizione del messaggio pubblicitario, mentre si limita, nelle sue difese, a generiche argomentazioni prive di supporto probatorio.
A fronte dell'inadempimento concreto e attuale della accertato sulla base della Parte_1 documentazione in atti, dei rilievi fotografici allegati da e non contestati dalla Controparte_1 società odierna appellante e viste le difese svolte da quest'ultima, non può dubitarsi della buona fede della che ha utilizzato l'eccezione per paralizzare la pretesa creditoria della Controparte_1 controparte e in ogni caso non ha provveduto al pagamento del canone per i soli periodi oggetto dell'accertato inadempimento.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 8 di 9 La mancanza di prova dell'adempimento anche con riferimento a un periodo di tempo più limitato, rispetto a quello oggetto della pretesa creditoria della appellante, comporta il rigetto anche delle domande di condanna dell'appellata al pagamento di un minor importo, posta in via subordinata e solo riproposta nelle conclusioni dell'appello.
In conclusione, l'appello va integralmente disatteso.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n.
147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate e della ripetitività delle difese svolte, con attribuzione in favore dell'avvocato Roberto Sellitto, dichiaratasi anticipatario.
Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) Rigetta l'appello proposto da in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
b) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 refusione delle spese processuali del grado in favore di che liquida in € Controparte_1
2.904,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato Roberto Sellitto;
c) Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio del 1 luglio 2025
Il Presidente Est.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5488/2022 r.g. – sentenza – pagina 9 di 9