Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00369/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 369 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Martino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del Decreto del Questore di Cuneo Cat -OMISSIS-, notificato a mani del ricorrente in data -OMISSIS-, recante rigetto della richiesta di duplicato del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-e revoca del medesimo permesso di soggiorno ex art. 9 comma 4 D. Lgs. 286/98 (nel seguito Testo Unico Immigrazione, T.U.I.), con invito e concessione di giorni 15 dalla notifica per lasciare il territorio nazionale ex art. 12 d.p.r. 349/1999 ed avvertenza al destinatario che in difetto sarebbe stata disposta espulsione in via amministrativa ex art. 13 D. Lgs. 286/98, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa LA TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale gli è stato revocato il permesso di soggiorno per soggiornante di lungo periodo deducendo di essere cittadino albanese, soggiornante in Italia dal 2005 unitamente alla famiglia; egli ha svolto il percorso scolastico in Italia reperendo poi una attività lavorativa prima in qualità di stagista e, poi, come dipendente di diverse imprese.
Avendo smarrito i documenti presentava regolare denuncia e ne chiedeva il duplicato. Nelle more l’amministrazione avviava un procedimento di revoca del titolo di soggiorno ed egli riceveva tanto il diniego di rilascio del duplicato che la revoca; la revoca veniva argomentata in relazione alla sussistenza in capo al ricorrente di una serie di precedenti penali; il ricorrente presentava memoria procedimentale, il cui contenuto non veniva tuttavia valutato.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 3, 7 e 10 bis legge 241/90; eccesso di potere per illogicità e insufficienza della motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 21 quinques legge n. 241/90; violazione o falsa applicazione dell’art. 9 commi 4 e 7 lett. c) d. lgs. n. 286/98; l’amministrazione non ha puntualmente replicato alle osservazioni procedimentali del ricorrente; la motivazione dell’atto si regge inoltre unicamente sui precedenti penali del ricorrente, menzionati per rinvio al codice penale; si tratterebbe in ogni caso di fatti risalenti nel tempo; le notizie di reato menzionate, in soli quattro casi, avrebbero portato a condanne ritenute di non grave entità e riferibili ad un periodo circoscritto della vita del ricorrente; altra parte delle notizie di reato sarebbe tuttora sub iudice.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 210/2021 l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
All’udienza dell’11.12.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
Ritiene il Collegio di confermare quanto già statuito in sede cautelare.
Il provvedimento di revoca si fonda sulle seguenti motivazioni:
il ricorrente è stato interessato da numerose comunicazioni di notizia di reato che spaziano dal furto semplice ed aggravato alla violazione della disciplina sulle armi e stupefacenti.
In data 20.11.2017 è stata destinatario di un avviso orale, con invito a tenere una condotta conforme a legge.
Nonostante il provvedimento di prevenzione sussistono a carico del ricorrente ulteriori e successive notizie di reato per resistenza ed uso abusivo di carta di credito.
Il ricorrente è poi stato in sequenza destinatario di tre misure cautelari rispettivamente di custodia cautelare, arresti domiciliari ed obbligo di firma.
Sono quindi menzionate in specifico nell’atto quattro condanne emesse nei suoi confronti per violazione delle leggi sulle armi, resistenza, furto, ricettazione, violazione di misure di prevenzione.
Alla luce del sovrariportato contesto fattuale l’amministrazione ha ritenuto prevalenti le ragioni di tutela della sicurezza pubblica rispetto alle prospettate ragioni familiari o di inserimento sociale del ricorrente.
Deve premettersi che è infondato, in fatto prima che in diritto, il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta che l’amministrazione non avrebbe considerato né confutato in modo analitico le giustificazioni addotte in fase procedimentale; come si evince dai documenti in atti sono stati adottati nei confronti del ricorrente più atti di avvio del procedimento di revoca.
Le osservazioni procedimentali prodotte in giudizio hanno fatto seguito al primo avvio di procedimento e sono datate 6.5.2019; l’amministrazione, in effetti, non ha concluso il procedimento originariamente avviato il 24.4.2019 ed ha, piuttosto, proceduto a reiterare e rendere più analitico il preavviso di rigetto anche come effetto delle contestazioni di genericità mosse nella prima fase di contraddittorio.
Il provvedimento impugnato conclude il procedimento nuovamente avviato nella successiva data del 26.3.2020, quindi quasi un anno dopo la memoria procedimentale prodotta in giudizio, quando era ampiamente evoluto il contenuto delle argomentazioni esplicitate dall’amministrazione.
Come indicato nell’atto impugnato a tale ultima e più analitica serie di contestazioni il ricorrente non aveva più replicato; nessun atto difensivo è dunque stato pretermesso.
In ogni caso l’atto impugnato, lungi dall’esporre un contenuto generico, effettua una analitica ricostruzione delle vicende penali, in parte esitate in sentenze, in parte in fase di indagini, che hanno interessato il ricorrente.
L’esposizione è talmente analitica che lo stesso ricorrente, in giudizio, si è analiticamente difeso sugli episodi addebitati.
La tesi fondamentale di cui al ricorso è che si tratti di episodi risalenti, circoscrivibili ad uno specifico periodo di vita del ricorrente, il tutto a fronte di un soggetto inserito in Italia dal punto di vista familiare e lavorativo.
Si osserva: gli addebiti mossi, a fronte di una revoca che risale a febbraio 2021, sono multipli, reiterati, spaziano dall’offesa al patrimonio a quella alla persona e si estendono in un periodo che va dal 2017 al 2020 compreso, dovendosi per di più tenere conto che, in quel lasso di tempo, il ricorrente ha scontato anche una fase di custodia cautelare, arresti domiciliari ed obbligo di firma che certamente ostacolavano la commissione di reati; ciò non di meno le misure cautelari e di prevenzione non risultano avere raggiunte effetti rieducativi scoraggiando scelte di illegalità.
Il ricorrente è stato altresì destinatario di un avviso orale, che ha violato, e che, come per le misure cautelari, non appare avere precluso successivi violazioni di carattere penale.
La difesa riconosce che una parte degli episodi erano già esitati in condanne (quattro) al momento di adozione dell’atto, dolendosi del fatto che l’amministrazione non avrebbe distinto le condanne definitive da quelle oggetto di impugnativa; premesso che, ai fini di una valutazione di pericolosità sociale quale quella per cui è causa, non è indispensabile attendere il passaggio in giudicato delle condanne, non può non osservarsi che, anche a fronte del tempo del giudizio, la parte non è stata in grado di rappresentare alcuno sviluppo favorevole né dei pendenti procedimenti penali né delle impugnazioni delle sentenze.
In definitiva il quadro analiticamente ricostruito nel provvedimento impugnato restituisce una seria incapacità di adeguarsi alle regole della convivenza civile e resta se mai aggravato dal fatto che il ricorrente, in teoria, poteva appoggiarsi su un contesto familiare e lavorativo che magari idoneo a fungere da contromotivazione rispetto alla devianza.
Fermo che gli episodi addotti in motivazione, in sé non contestati, sono analitici, diffusi e non risalenti nel tempo, ed in numero e varietà tale da giustificare una prognosi negativa rispetto alla salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico, non si ravvisano motivi né di travisamento di fatti né di incongruenza palese di giudizio che possano inficiare la legittimità dell’atto impugnato.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna parte ricorrente a rifondere all’amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in € 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AE RO, Presidente
LA TT, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA TT | AE RO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.