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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Maria Balletti Presidente
2) Dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 657\2024 RG, vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Salerno, in via Dei Principati n. 17, presso lo Parte_1
studio dell'avv. Gennaro Marino, che lo rappresenta e difende come da procura alla lite conferita su foglio separato in calce dell'atto di appello;
APPELLANTE
E
e , elettivamente domiciliati in S. Angelo a CP_1 CP_2
Fasanella (SA), in Corso Apollo XI n. 44, presso lo studio dell'avv. Michele Clavelli, che li rappresenta e difende come da procura alla lite conferita a margine dell'atto di citazione di primo grado;
1 APPELLATI
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 349/2024, pubblicata in data 22\01\2024 dal
Tribunale di Salerno;
in materia di risarcimento danni ex art. 1669 c.c.;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
3\7\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo pec in data 27\2\2024, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 349/2024 del 21\1\2024 (pubblicata in data 22\1\2024
e notificata il 29\1\2024), con la quale il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda degli attori,
e CP_3 CP_2
In effetti, con atto di citazione notificato il 28/03/2014, e CP_3 CP_2
esponevano che, in quanto contitolari di una unità abitativa, decidevano di affidare i
[...]
lavori di ristrutturazione del terrazzo pertinente al suindicato immobile ad un'impresa edile di cui titolare. Parte_1
Ed invero, con atto di citazione notificato in data 28\3\2014, i sigg. e CP_2
esponevano di essere comproprietari dell'immobile sito in Sant'Angelo a CP_1
Fasanella (SA), alla via Capo la Corte n. 2, per effetto di atto di donazione del 7\8\1988 rogato dal notaio;
che avevano stipulato in data 27\8\2008 con l'impresa edile di Persona_1
un contratto di appalto avente ad oggetto il rifacimento del terrazzo, la messa Parte_1
in sicurezza dei cornicioni e la revisione del manto di copertura del fabbricato, per il corrispettivo complessivo di € 12.500,00, come da computo metrico allegato al contratto;
che l'impresa appaltatrice si era obbligata ad eseguire le opere a regola d'arte, con organizzazione
2 di mezzi propri e sotto la propria responsabilità; che, a lavori ultimati e consegnati, in data
1\4\2013 avevano constatato la presenza di infiltrazioni di acqua piovana all'interno di una stanza da letto posta al secondo piano dell'edificio, provenienti dal terrazzo soprastante oggetto dei lavori di rifacimento;
che tali infiltrazioni, denunciate con raccomandata a.r. del 13-
17\5\2013, avevano provocato danni al soffitto, ai mobili e ai materassi, compromettendo il normale godimento dell'immobile e determinando, secondo gli attori, una situazione di disagio e di grave menomazione della funzionalità dell'abitazione; che, di conseguenza, ritenendo le infiltrazioni imputabili a gravi difetti di impermeabilizzazione e di esecuzione dei lavori,
agivano in giudizio nei confronti dell'appaltatore ai sensi dell'art. 1669 c.c., chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni nella misura di € 15.000,00, o in quella maggiore o minore che sarebbe stata accertata in corso di causa, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché con vittoria di spese.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva in giudizio quale Parte_1
titolare dell'omonima ditta edile, eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda per effetto della clausola compromissoria contenuta nel contratto di appalto e contestando, nel merito, la fondatezza della pretesa, stante la regolare esecuzione delle opere e l'assenza di ogni responsabilità per i danni lamentati.
Di poi, espletata TU (cfr. relazione dell'arch. depositata in data 28\2\2026), Persona_2
all'udienza del 30\10\2023, la causa, trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., era decisa con la sentenza qui gravata (sentenza n. 349/2024 del 21\1\2024,
pubblicata in data 22\1\2024), che così statuiva: “1) Accoglie la domanda di parte attrice;
2)
DA parte convenuta al risarcimento dei danni pari ad €. 7.693,00, oltre IVA, oltre
rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza
e agli interessi legali sulle somme via via annualmente rivalutate fino al soddisfo;
3) DA
parte convenuta al rimborso delle spese processuali in favore della parte attrice, che liquida in
complessive €.2.635,00 di cui €. 235,00 per spese ed €. 2.400,00 per onorari di difesa, oltre il
3 rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed IVA come per
legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. 4) Pone le spese di ctu a carico
della parte soccombente.”
In via preliminare, il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di difetto di competenza sollevata dal convenuto stante l'inefficacia della clausola compromissoria contenuta nel Parte_1
contratto di appalto, perché, avendo natura vessatoria per il consumatore, non era stata approvata specificamente per iscritto a norma dell'art. 1341 cc, né frutto di una trattativa individuale con il committente. Nel merito, il giudice di prime cure accertava, grazie alle risultanze della TU,
che le infiltrazioni d'acqua denunciate dagli attori erano effettivamente riconducibili a vizi di esecuzione dell'opera: tali difetti derivavano, in particolare, da una non corretta posa in opera della pavimentazione del terrazzo e da carenze nell'impermeabilizzazione del piano di posa.
Peraltro, il TU aveva individuato ulteriori concause, tra cui un errato posizionamento del canale di gronda. Per il giudice di primo grado, dunque, sussisteva la responsabilità dell'impresa appaltatrice per gli accertati vizi erano, denunciati tempestivamente dagli attori ai sensi dell'art. 1669 c.c. non appena manifestatisi, precisando che il termine decennale per far valere la colpa dell'appaltatore decorreva dall'ultimazione dei lavori, essendo irrilevante la consegna o l'accettazione dell'opera. Per la quantificazione del danno, infine, il Tribunale recepiva integralmente le conclusioni del consulente tecnico, liquidandoli con la complessiva somma di
€ 7.693,00, oltre IVA, rivalutazione monetaria e interessi legali fino al soddisfo.
Con l'impugnazione in esame, previa avanzava istanza di sospensione ella Parte_1
provvisoria esecuzione, censurava la sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
- Il Tribunale avrebbe erroneamente accolto la domanda attorea ex art. 1669 c.c. in assenza dei presupposti di legge, per essere la norma richiamata applicabile solo in presenza di gravi difetti tali da incidere in modo rilevante sulla struttura e funzionalità complessiva dell'immobile, riducendone sensibilmente il godimento e l'idoneità all'uso. Nel caso di specie, invece, a detta dell'appellante, la TU aveva accertato che le infiltrazioni lamentate
4 interessavano soltanto la stanza da letto posta all'ultimo piano dell'edificio, senza incidere sulla stabilità o sull'intera funzionalità dell'immobile. Per lo , il giudice di primo Pt_1
grado, limitandosi ad aderire acriticamente alle allegazioni attoree, aveva violato i principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio e valutazione delle prove;
- Il giudice di prime cure, inoltre, avrebbe erroneamente attribuito la responsabilità esclusiva dei vizi accertati all'impresa oggi appellante, omettendo di considerare le concause del danno emerse dalla consulenza tecnica. Il TU aveva, infatti, individuato, la presenza di una lamiera metallica, posta in opera da un artigiano di fiducia del che impediva la CP_2
traspirazione del cornicione e favoriva la formazione di umidità. Di conseguenza,
l'appellante richiamava l'art. 1227, comma 1, c.c., applicabile anche in materia di responsabilità ex art. 1669 c.c., secondo cui il fatto colposo del danneggiato impone una riduzione proporzionale del risarcimento;
- Il Tribunale, poi, avrebbe erroneamente riconosciuta gli attori condannato il risarcimento di
€ 1.500,00 (spese tecniche) ed € 500,00 (acquisto nuovo materasso), pur in assenza di specifica domanda e di qualsivoglia prova, con conseguente vizio di ultra-petizione. Infatti,
per l'imprenditore gli attori in primo grado si erano limitati a chiedere genericamente €
15.000,00 a titolo di risarcimento per i lavori di ripristino e per danni alle suppellettili, senza formulare specifiche voci di pregiudizio né fornire prova della loro esistenza o quantificazione. Di conseguenza, il Tribunale, aderendo meccanicamente alle conclusioni del TU, aveva supplito alle carenze probatorie della parte attrice e liquidato danni non richiesti;
- infine, il Tribunale aveva errato nella statuizione sulle spese di lite, pur sussistendo giusti motivi di compensazione in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale in merito all'applicabilità dell'art. 1669 c.c. agli interventi di ristrutturazione;
5 Quindi, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile e improcedibile e infondata la domanda degli attori di primo grado. Spese del doppio grado vinte.
Instauratosi il contraddittorio nel giudizio di secondo grado, si costituivano CP_3
e contestando analiticamente le avverse doglianze e chiedendo il rigetto CP_2
dell'appello, con vittoria delle spese processuali.
Di seguito, rigettata l'istanza di sospensione (cfr. ordinanza del 18\6\2024), la causa era rinviata al 3\7\2025 per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 352 cpc per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Infine, sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 3\7\2025, la causa era rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art. 352
cpc (cfr. ordinanza del 08\7\2025).
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato nei limiti e per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A. Sull'applicabilità dell'art. 1669 c.c. e la responsabilità dell'appaltatore.
Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava dell'accoglimento della domanda attorea ex art. 1669 c.c. in assenza dei presupposti di legge, per essere la norma richiamata applicabile solo in presenza di gravi difetti tali da incidere in modo rilevante sulla struttura e funzionalità complessiva dell'immobile, riducendone sensibilmente il godimento e l'idoneità
all'uso. Nel caso di specie, invece, a detta dell'appellante, la TU aveva accertato che le infiltrazioni lamentate interessavano soltanto la stanza da letto posta all'ultimo piano dell'edificio, senza incidere sulla stabilità o sull'intera funzionalità dell'immobile. Per lo
, il giudice di primo grado, limitandosi ad aderire acriticamente alle allegazioni Pt_1
attoree, aveva violato i principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio e valutazione delle prove.
Il motivo non può trovare accoglimento.
6 Invero, la corretta interpretazione dell'art. 1669 c.c., quale norma volta a tutelare i committenti da difetti che incidano sulla funzionalità e sul godimento dell'immobile, comporta che il pregiudizio da detta norma tutelato non debba essere di gravità tale da compromettere la stabilità strutturale dell'edificio. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è consolidata nel ritenere che la norma si applichi anche a difetti che riguardino singole parti dell'immobile,
purché tali difetti pregiudichino l'utilizzo dell'immobile stesso. Tant'è che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la nozione di gravi difetti non si esaurisce nei soli vizi incidenti sulla stabilità dell'edificio, ma si estende a tutte quelle alterazioni che, pur non compromettendo la struttura portante, ne pregiudichino in maniera apprezzabile la funzionalità
globale, riducendone la normale utilizzabilità o determinando un significativo degrado dell'abitabilità e del valore economico del bene (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 7756/2017; Cass.,
Ordinanza n. 24230 del 04/10/2018). Tra i gravi difetti di costruzione per i quali è operante a carico dell'appaltatore la garanzia prevista dall'art. 1669 cod. civ. rientrano le infiltrazioni d'acqua determinate da carenze della impermeabilizzazione perché incidono sulla funzionalità dell'opera menomandone il godimento
Nulla quaestio, peraltro, sull'operatività della disciplina normativa di cui all'art. 1669 cc anche nel caso di ristrutturazioni (cfr., ex multis, Cass. Sezioni Unite n. 7756\2017, 84/13, 21351/05,
117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92, 9082/91, 2431/86,
1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79, 2321/77, 1606/76 e
1622/72).
Nel caso di specie, la consulenza tecnica d'ufficio ha accertato la presenza di diffuse infiltrazioni d'acqua provenienti dal manto di copertura, le quali, sebbene manifestatesi principalmente nella camera da letto dell'ultimo piano, risultavano sintomatiche di un difetto strutturale del sistema di impermeabilizzazione e di deflusso delle acque meteoriche,
suscettibile di aggravamento progressivo e di estensione alle altre porzioni dell'immobile e che,
7 dunque, avevano comunque pregiudicato il pieno godimento dell'immobile, compromettendo l'utilizzo di una parte significativa dell'abitazione.
A tale riguardo, va richiamato il principio secondo cui l'appaltatore risponde dei vizi che compromettano l'idoneità dell'opera all'uso cui è destinata, senza che occorra che il difetto incida sull'intero edificio.
Pertanto, non può condividersi l'assunto dell'appellante secondo cui la limitata localizzazione del fenomeno escluderebbe la gravità del vizio. La gravità, infatti, non va misurata esclusivamente in termini di estensione materiale, bensì in relazione all'incidenza del difetto sulla complessiva funzionalità dell'opera e sulla sua idoneità all'uso, dovendosi considerare
gravi anche quei vizi che, per la loro natura e per le cause che li determinano, rendano l'immobile inidoneo a fornire le prestazioni cui è destinato o ne impongano interventi di rilevante entità e costo per il ripristino della piena efficienza.
Né può ritenersi che il Tribunale sia incorso in violazione dei principi in materia di onere probatorio, avendo fondato la propria decisione sulle risultanze della TU, che costituisce fonte oggettiva di convincimento e non già acritica adesione alle allegazioni attoree.
A tal riguardo, giova ricordare che con la sentenza n. 3086 del 2022 le Sezioni Unite hanno osservato come nel codice del 1940 il consulente tecnico d'ufficio, a differenza di quanto previsto dal codice del 1865, sia stato reso uno “strumento a disposizione del giudice”.
Quest'ultimo, infatti, ricorre al consulente, senza condizionamenti dalla volontà delle parti, ogni qualvolta reputi necessaria, ai fini della definizione della lite, l'acquisizione di conoscenze specifiche che esulano dal sapere comune. Nella concezione del legislatore del 1940, il consulente presta un'attività nel superiore interesse della giustizia, quale ausiliario di giustizia e riceve, in virtù dell'investitura pubblicistica, le stesse garanzie di imparzialità del giudice, con l'applicabilità delle norme previste per la ricusazione e l'obbligo di astensione. D'altronde, la subalternità di tale figura all'interesse superiore della giustizia, piuttosto che all'interesse delle parti all'acquisizione di prove, si ricava dalla cesura grafica tra il paragrafo, ove è collocata la
8 disciplina del consulente e gli altri paragrafi, ove sono disciplinati gli altri mezzi istruttori riservati alle parti. In base a questa ricostruzione, destinatario dell'attività del consulente non può che essere il giudice, al quale l'ausiliario fornisce il proprio apporto di competenze specialistiche, integrandone l'operato.
Ciò premesso, le Sezioni Unite osservano come il consulente tecnico, pur nella veste di ausiliario del giudice, svolga anche una funzione “istruttoria”, quando non rappresenta un mezzo di valutazione del compendio probatorio già raccolto (“consulenza deducente”), ma costituisca anche un mezzo di ricerca di prove che solo il sapere tecnico dell'ausiliario è in grado di reperire
(“consulenza percipiente”). La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi
può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti
(consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche.
Alla luce di tali considerazioni, deve concludersi che la sentenza impugnata ha correttamente applicato l'art. 1669 c.c., avendo ravvisato nella fattispecie la presenza di gravi difetti costruttivi
incidenti sulla funzionalità dell'immobile e sulla sua attitudine all'uso abitativo, con conseguente reiezione del motivo di gravame in esame.
B. Sul concorso di colpa del committente e la responsabilità dell'appaltatore
Con il secondo motivo di appello, l'appellante contestava la decisione del Tribunale di primo grado per avere attribuito la responsabilità esclusiva dei danni accertati all'impresa . Pt_1
In particolare, l'appellante invocava il concorso di colpa del committente ex art. 1227, primo comma, cc, in quanto sarebbe stato lo stesso ad aver effettuato ulteriori CP_1
lavori (come il posizionamento della lamiera metallica) che avrebbero contribuito al danno.
9 Ritiene la Corte il motivo non degno di pregio.
Nel caso in esame, le risultanze della TU – condotta con rigore metodologico e scevra da vizi logico-scientifici – hanno evidenziato come possibile concausa del fenomeno infiltrativo anche la posa in opera del nuovo tratto di gronda che
provoca in caso di piogge non violente, uno stillicidio che veicola l'acqua piovana al di sotto
della pavimentazione del terrazzo, senza raggiungere la gronda sottostante, incuneandosi tra
le piastrelle e solaio di copertura, causando un processo di imbibizione del solaio>. Tuttavia,
si rileva che non vi è prova del posizionamento di un ulteriore lamiera di congiuntura con la gronda da parte di terzi su incarico del committente, tanto che lo stesso CTP dell'impresa osservava solo che la causa delle infiltrazioni per tale “via” (rectius, attraverso il Pt_1
canale di gronda) dipendevano da un anomalo sversamento di acqua e terriccio da parte dello stesso (cfr. osservazioni dell'arch. allegate alla TU). Comunque, CP_2 Persona_3
il TU accertava come la pavimentazione sporgesse leggermente oltre il perimetro del terrazzo,
comportando, in caso di leggere precipitazioni meteoriche, che l'acqua piovana invece di
confluire con decisione nel canale di gronda, giri attorno alla sporgenza della mattonella,
seguendo in tal modo un percorso che invece di raggiungere direttamente il canale, scivola
lungo la parte inferiore della mattonella per raggiungere la connessione tra solaio e parete
con la possibilità, in tale evenienza che, limitate quantità di acqua possano infiltrarsi al di sotto
del solaio> (cfr. relazione dell'arch. in atti). Per_2
Difetta, pertanto, la dimostrazione del dedotto concorso di colpa da parte del committente.
Va qui ribadito l'orientamento consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui, nel caso di gravi difetti di costruzione dell'immobile suscettibili di pregiudicarne la stabilità, le iniziative tecniche ed i lavori volti ad eliminare, ove possibile, la causa dei vizi inerenti all'immobile all'epoca della sua consegna, incombono sull'appaltatore, mentre l'appaltante ha soltanto la facoltà, ma non l'obbligo, di sostituirsi a quello.
10 Pertanto, non può ravvisarsi il concorso di un fatto colposo del danneggiato, suscettibile di limitare la responsabilità dell'autore del danno a norma dell'art. 1227 c.c., nel comportamento del committente che non si sia sostituito all'appaltatore nell'esecuzione di opere atte a limitare le conseguenze dei gravi difetti dell'opera oggetto di appalto (cfr. Cass.
n. 23948 del 25/09/2019; Cass., n. 12347 del 05/12/1997; Cass., n. 9081 del 29/07/1992; Cass.
n. 11740 del 01/08/2003).
C. Sulle somme liquidate a titolo di danno (spese tecniche e acquisto del materasso)
Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta la liquidazione dei danni da parte del
Tribunale, in particolare delle somme di € 1.500,00 per spese tecniche ed € 500,00 per l'acquisto di un nuovo materasso, ritenendo che tali somme siano state liquidate senza una specifica domanda e senza una prova adeguata.
A tal proposito, premesso che il risarcimento danni deve essere integrale, ponendo il danneggiato nella medesima posizione che aveva prima della verificazione del danno, la giurisprudenza ha chiarito che in materia di danni patrimoniali, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa dei danni anche in assenza di una domanda specifica, se l'esistenza del danno è stata comunque accertata. Si è riconosciuto che, sebbene la parte danneggiata abbia l'onere di provare la sussistenza e l'entità del danno, in presenza di gravi carenze probatorie, il giudice ha la possibilità di liquidare il danno secondo equità, purché vi sia un'adeguata valutazione delle circostanze del caso.
La Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha confermato che il giudice può fare affidamento sulla sua discrezionalità per determinare l'importo del risarcimento, anche quando la parte non ha quantificato esattamente il danno (Cass. n. 14288 del 29\5\2025). Questo
principio è applicabile quando la parte danneggiata ha fornito sufficienti indicazioni sul danno,
ma non ha specificato con precisione l'importo, o quando la prova di tale danno non è completa.
Il principio espresso nella sentenza permette ai giudici di superare la rigidità di una quantificazione esatta dei danni, rendendo possibile una liquidazione equitativa (basata su
11 criteri di ragionevolezza e congruenza) anche quando la parte danneggiata non abbia fornito prove documentali precise in merito all'entità del danno. In tal modo, si facilita la tutela dei diritti della parte danneggiata, evitando che la mancanza di una quantificazione esatta impedisca l'erogazione di un risarcimento.
Orbene, nel caso in esame, la TU ha confermato l'esistenza dei danni alle suppellettili e la necessità di ripristinare i beni danneggiati dalle infiltrazioni, quantificando il relativo “costo”
in maniera corretta:
considerato che
per l'eliminazione dei difetti descritti era necessario un esborso di € 5.693,37 oltre IVA, il consulente di ufficio indicava anche gli oneri necessari da corrispondere ad un nuovo tecnico per la preparazione di idonea documentazione (CILA,
Comunicazione Inizio Lavori Asseverata) da trasmettere al Comune, e per la Direzione dei
Lavori, quantificandolo nella congrua cifra di € 1.500,00 in ragione della piccola entità degli stessi;
per i danni ai mobili, poi, l'arch. provvedeva alla quantificazione solo del costo Per_2
del materasso matrimoniale, risultato irrimediabilmente compromesso dalle infiltrazioni, come peraltro desumibile anche dalle foto in atti.
Pertanto, la liquidazione dei danni da parte del Tribunale appare congruente con le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio e non può essere considerata un vizio di ultra-petizione,
poiché le somme liquidate sono in relazione ai danni effettivamente accertati, sebbene non indicati in modo specifico nella domanda originaria.
In conclusione, per le motivazioni sin qui riportate l'appello va rigettato.
D. Spese processuali.
Privo di fondamento, infine, ritiene la Corte sia il quarto motivo di appello, con il quale l'appellante contestava la mancata compensazione delle spese di lite, applicabile proprio in virtù del mutamento interpretativo delle Sezioni Unite (Cass. n. 7756/2017) in merito all'operatività della disciplina normativa dell'art. 1669 cc anche in materia di infiltrazioni.
12 Vero è che la Corte di Cassazione ha affermato che la compensazione delle spese di lite può
essere disposta quando vi sono giustificati motivi, come ad esempio un cambiamento sostanziale dell'orientamento giurisprudenziale in corso di causa (cfr. Cass. n. 23774/2017),
come recepito nel novellato art. 92 cpc.
Tuttavia, nel caso in esame, non si ravviva quella assola novità interpretativa sottesa alla richiesta compensazione, considerato che si registrano pronunce della suprema Corte di
Cassazione in tal senso risalenti nel tempo e, peraltro, espressamente indicate nella stessa motivazione della Sezioni Unite citate da parte appellante (cfr., ex multis, Cass. nn. 84/13,
21351/05, 117/00, 4692/99, 2260/98, 2775/97, 3301/96, 10218/94, 13112/92, 9081/92,
9082/91, 2431/86, 1427/84, 6741/83, 2858/83, 3971/81, 3482/81, 6298/80, 4356/80, 206/79,
2321/77, 1606/76 e 1622/72).
Corretto, quindi, deve ritenersi la pronuncia del primo giudice anche in relazione alle spese di lite, poste a totale carico dello . Pt_1
Per quanto concerne le spese del secondo grado di giudizio, la regolamentazione delle spese processuali segue la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Cravelli per dichiarato anticipo.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da quale titolare dell'omonima ditta edile, nei confronti di Parte_1
e ogni diversa domanda, eccezione e deduzione CP_2 CP_1
disattesa, così provvede:
13 1) RIGETTA l'appello e, per l'effetto, CONFERMA la sentenza di primo grado n.
349\2024 del 21\1\2024, pubblicata dal Tribunale di Salerno il 22\1\2024;
2) CONDANNA l'appellante, al pagamento in favore degli appellati, Parte_1
e delle spese del presente grado di giudizio, CP_2 CP_1
che liquida nella somma di € 2.000,00 per compensi professionali della difesa, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA nella misura di legge, con attribuzione in favore dell'avv. Michele Cravelli per dichiarato anticipo;
3) DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 16 ottobre 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
-dott.ssa Marina Mainenti - - dott.ssa Maria Balletti -
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