TRIB
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/07/2025, n. 2589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2589 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5342/2024.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5342/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Pia Magistro,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da Avv. Domenico Carone,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 28.10.1993.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 5342/2024.
Ha precisato che dalla loro unione sono nate due figlie:
(19.02.1994) e (12.03.1998). Persona_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale e ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06.05.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio. Controparte_1
Ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il
02.12.2024).
I.3.- A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 04.12.2024 il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti1, rinviando la causa per la rimessione in decisione.
I.4.- Nelle more, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 05.03.2025 e depositata in atti in data
07.04.2025.
Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.5.- Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia: 1 Breviter, con ordinanza del 04.12.2024, il giudice delegato ha: 1) revocato l'obbligo già esistente a carico di di contribuire al mantenimento al mantenimento della moglie e CP_1 della figlia;
2) confermato l'obbligo di continuare a contribuire al mantenimento Per_1 della figlia nella misura di € 170,00 mensili;
3) confermato che il godimento della Per_2 casa familiare continua a essere attribuito a con la quale le figlie convivono. Parte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 5342/2024.
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 4779/2016 del 23.09.2016, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del
21.10.2013;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 07.04.2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5342/2024 introdotto con ricorso del 06.05.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari-Carbonara in data 28.10.1993 tra Pt_1
(Bari, 12.04.1974) e (Bari,
[...] Controparte_1
28.05.1965) e trascritto nel registro degli atti di
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 5342/2024.
matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 74, parte II, serie A, anno 1993;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta in data
05.03.2025 e depositata telematicamente in data 07.04.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI PR I M A SE Z I O N E CI V I L E
* * * Il Tribunale di Bari, prima sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Giudici:
- Giuseppe Disabato Presidente
- Rosella Nocera Componente
- Emanuele Pinto Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 5342/2024 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio pendente tra
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1
Avv. Maria Pia Magistro,
-parte attrice-
e
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 da Avv. Domenico Carone,
-parte convenuta- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132 c.p.c. et 118 disp. att.
c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di Parte_1 essere coniuge della parte convenuta in forza di matrimonio concordatario celebrato in data 28.10.1993.
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 1 di 4 R.G. 5342/2024.
Ha precisato che dalla loro unione sono nate due figlie:
(19.02.1994) e (12.03.1998). Persona_1 Per_2
Ha dichiarato che tra le parti risulta già pronunciato un provvedimento giudiziale di separazione personale e ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti (ricorso depositato il 06.05.2024).
I.2.- si è costituito in giudizio. Controparte_1
Ha contestato nel merito le avverse deduzioni domandando la cessazione degli effetti civili del matrimonio e l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio (comparsa di risposta depositata il
02.12.2024).
I.3.- A scioglimento della riserva assunta all'udienza di comparizione del 04.12.2024 il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei e urgenti1, rinviando la causa per la rimessione in decisione.
I.4.- Nelle more, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliativa domandando congiuntamente la pronuncia di divorzio secondo le condizioni di cui alla convenzione sottoscritta in data 05.03.2025 e depositata in atti in data
07.04.2025.
Il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
I.5.- Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio.
II.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, comma II, lett. b) della legge 898/1970, ovverosia: 1 Breviter, con ordinanza del 04.12.2024, il giudice delegato ha: 1) revocato l'obbligo già esistente a carico di di contribuire al mantenimento al mantenimento della moglie e CP_1 della figlia;
2) confermato l'obbligo di continuare a contribuire al mantenimento Per_1 della figlia nella misura di € 170,00 mensili;
3) confermato che il godimento della Per_2 casa familiare continua a essere attribuito a con la quale le figlie convivono. Parte_1
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 2 di 4 R.G. 5342/2024.
a) pronuncia della separazione personale giusta sentenza del
Tribunale di Bari n. 4779/2016 del 23.09.2016, passata in giudicato;
b) prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno dodici mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi al Presidente, avvenuta all'udienza del
21.10.2013;
c) mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
III.- Quanto alle condizioni inerenti i rapporti economici, non risultano elementi ostativi al recepimento della convenzione sottoscritta dalle parti e depositata telematicamente in data 07.04.2025.
IV.- Ai sensi dell'art. 5 comma II, legge n. 898/1970 e ss.mm., la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Ai sensi dell'art. 10 della medesima legge, successivamente al passaggio in giudicato della presente sentenza, una sua copia autentica dovrà essere trasmessa, a cura del
Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
V.- Spese e compensi di giudizio possono essere compensati tra le parti in ragione della soluzione conciliativa.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 5342/2024 introdotto con ricorso del 06.05.2024 da nei Parte_1 confronti di con l'intervento del P.M., Controparte_1 così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Bari-Carbonara in data 28.10.1993 tra Pt_1
(Bari, 12.04.1974) e (Bari,
[...] Controparte_1
28.05.1965) e trascritto nel registro degli atti di
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 3 di 4 R.G. 5342/2024.
matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 74, parte II, serie A, anno 1993;
2) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti come specificati nella convenzione da loro sottoscritta in data
05.03.2025 e depositata telematicamente in data 07.04.2025;
3) DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4) ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bari, camera di consiglio del 01 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Emanuele Pinto Giuseppe Disabato
Il Giudice estensore Emanuele Pinto
Pagina 4 di 4