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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/09/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1116 / 2024
promossa da
'rappresentato e difeso dall'avv. DANILE Parte_1 C.F. C.F._1 '
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PILEGGI ANTONIO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51, 1. n. 92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 1, comma 51, 1. n. 92/2012 depositato in data 11 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di rigetto n.
cronol. 2739/2024 del 13/03/2024 con cui è stato confermato il provvedimento disciplinare di licenziamento senza preavviso irrogato al medesimo. Premetteva: -di essere transitato a partire dal 2 agosto alle dipendenze della AICA-
Azienda RI MU NT, venendo contestualmente collocato in ferie “d'ufficio”;
-che, con comunicazione 6 ottobre 02 prot. 0009518, gli venivano contestati comportamenti di asserito rilievo penale, individuati per relationem con riferimento a quanto contenuto in seno all'Avviso di Conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;
-che, infine, con comunicazione prot. PRT-0012377-2021 del 22/10/2021, veniva licenziato per giusta causa.
Contestava l'ordinanza impugnata in merito al rigetto dell'eccezione sollevata in prima fase di intempestività e mancanza di specificità del provvedimento disciplinare, nonché nel merito la fondatezza delle ragioni addotte e la proporzionalità della sanzione.
Concludeva chiedendo di "Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, riformando il diverso avviso dell'ordinanza opposta: dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato o, in ogni caso, che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili, annullando il licenziamento condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata a far tempo dalla maturazione di ciascuna mensilità fino al soddisfacimento del credito;
condannare, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari alla contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento, con gli interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità sino al soddisfacimento del credito
Subordinatamente condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata in ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto
Subordinatamente condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata in dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto ex comma
6, art. 18 L. 300/70". Con vittoria di spese.
Si costituiva l'Azienda RI MU NT (di seguito "CP_1") argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Come evidenziato nel corso della prima fase del c.d. "rito Fornero”, il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente trova la sua motivazione nei fatti contestati con nota dell'6.10.2021, a cui ha fatto seguito il recesso datoriale, intervenuto all'esito di procedimento disciplinare avviato in conseguenza della vicenda penale che vede coinvolto il ricorrente per i delitti di cui agli artt. 416, co. 1, 2, 3 e 5 c.p., 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p.,
321 c.p., 349, 2 co. c.p., 474, 1 co. c.p., 648 c.p., 2621 c.c., 452 bis c.p. ed altri.
Preliminarmente, parte ricorrente ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel non annullare il provvedimento espulsivo poiché adottato in spregio ai canoni di tempestività e specificità che devono informare l'azione disciplinare.
Orbene, si ribadisce che, secondo questo Giudicante, entrambe le doglianze non possono trovare accoglimento. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema
di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo,
dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici" (cfr. Cass. Ord. n. 14726/2024).
Pertanto, è principio pacifico quello per cui il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito;
in particolare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (cfr. Cass. Ord. n. 27069/2018).
Dunque, venendo al caso di specie, a fronte di un provvedimento di fermo giudiziario del 23 giugno 2021, con applicazione degli arresti domiciliari fino al 9 luglio 2021
e seguente emissione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari molto corposo,
si ritiene tempestiva la contestazione effettuata nei primi giorni di ottobre, non potendo pretendersi tempistiche inferiori, stante la complessità degli addebiti contestati al ricorrente,
che hanno necessariamente richiesto un periodo di riflessione volto all'esame dei fatti.
Né può accogliersi l'eccezione sollevata per cui la specificità dei fatti commessi potrebbe emergere soltanto con l'accertamento degli stessi;
è evidente, infatti, che - da un lato - le lungaggini del procedimento penale e - dall'altro - la gravità e complessità dei fatti contestati, hanno richiesto un intervento immediato.
Quanto, invece, al criterio della specificità, parte ricorrente asserisce che “le stesse caratteristiche dei fatti riguardati richiederebbero l'intervento di vari livelli decisionali aziendali ed esterni, che impedirebbero la generica imputazione al ricorrente, non potendosi individuare la specifica influenza dello stesso nella progressiva realizzazione della fattispecie complessiva e conclusiva"; orbene, tale doglianza si ritiene attenga al merito della vicenda, cioè
all'imputabilità dei fatti ad una sola persona – il ricorrente – e non anche alla specificità degli stessi come contestati, circostanza che pone invece l'accento sulla loro circoscrivibilità
temporale, storica, etc.
Invero, per specificità dell'addebito deve intendersi un fatto così circoscritto che possa consentire la difesa del lavoratore mentre non si richiede che lo stesso abbia ad oggetto anche le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro;
conseguentemente è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza (cfr. Cass. sent. n. 22236 del 2007). Si ribadisce che, infatti, il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, dovendosi ritenere che, con tale richiamo, sia rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale è posto in grado di svolgere,
anche in sede disciplinare, le più opportune difese. (cfr. Cass. sent. n. 23223/2010).
Passando al merito, l'ente datoriale ha adottato il provvedimento espulsivo ritenendo di contestare i fatti summenzionati al ricorrente, fatti rilevanti non solo per averli eventualmente commessi ma la cui sola conoscenza integrerebbe illecito disciplinare.
E' noto che l'ordinamento pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo;
inoltre, “Il
principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza. Ne consegue che il giudice, davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto -,- non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare".
Nel dettaglio, i fatti contestati sono correlati alla condizione di "associato, con ruolo di organizzatore e promotore ed in qualità di uomo fidato".
Su tali fatti è stata svolta provatestimoniale.
LE RI, geometra d'aria che si occupava di servizio idrico, ha confermato che il Pt_1 era inquadrato al reparto idrico, che non si rapportava a CH (area depurazione) e che era sotto la supervisione del dirigente Pt_2 e che ogni intervento avveniva prima della verifica finale da parte dei Dirigenti Controparte_2 e,
talvolta, del Per_1 onzo, e dell'intervento finale del Presidente;
ha precisato che il Per_2
si ingeriva negli affari dei sottoposti, talvolta senza consultarli, concludendo "per ogni settore aveva una persona con cui si confrontava ma lasciava il tempo che trovava perché ogni decisione era sua". Testimone_1 dell'area tecnica, ha affermato che il Pt_1 "si occupava delle imprese 1
e delle manutenzioni, di tutti gli impianti da gestire per la rete idrica e fognarie, Eravamo noi che chiedevano il materiale, ognuno per le proprie competenze. Ci poteva essere un lavoro trasversale che portava a interagire con l'ing. CH ma non era di diretta dipendenza". Ha confermato il ruolo svolto dal Per_2 riferendo con riguardo agli interventi di by pass che sono molto ampi e grossi e che il geom. Pt_1 non avesse nemmeno le conoscenze per pianificare interventi così grossi.
Testimone_2 responsabile dell'autoparco all'epoca, ha confermato che il ricorrente non ha mai gestito autisti di mezzi che trasportavano cloro, poiché "di questa gestione si occupavano i capi area, all'epoca mi pare fosse LE. primaTestimone_3 collega di vecchia data del Pt_1 seppur per la Parte_3
come centralinista, poi delle gare, ufficio acquisti, vendite al minuto al banco, in merito alle vicende dell'acquisto dei contatori idrici, omologazioni e certificazioni, per la Società
Girgenti Acque, ha riferito che oltra al Pt_4 e all' Parte_5 non pensa ci fossero altri soggetti coinvolti, per poi precisare che il Pt_1 si era interessato alle trattative per acquisto e certificazione dei contatori in Cina perché "conoscitore dell'argomento", "se Per_2 diceva
che bisognava acquistare un contatore, impartiva indicazioni, tipo a me chiedeva di fare ricerche di mercato e il Pt_1 a livello pratico li verificava a livello tecnico (tipo la filettatura, la bullonatura) ma solo a livello tecnico", motivando così i suoi viaggi in Cina. Parte_6 prima direttore utenze e poi direttore generale, si è espresso in merito al disallineamento contabile rilevato e dei contrasti tra i dati forniti da Girgenti
Acque e quelli risultanti al Comune di Canicattì, riferendo che il Pt_1 avesse solo sollecitato la trasmissione delle certificazioni.
'CP_3 capo impianto, non ha saputo riferire né sugli episodi né sui rapporti
Per_2 e Pt 1 Parimenti, Controparte_4 , manutentore. tra
Pertanto, i testi escussi non hanno fornito deposizioni decisive circa i singoli fatti contestati al ricorrente;
tuttavia non può non considerarsi come esse siano state rese o da coimputati nel medesimo processo o da soggetti legati ancora all'azienda, sulla cui attendibilità sorgono dei dubbi.
Rilevante, tuttavia, è la descrizione che Parte_7 direttore tecnico dal 2008 al
2021, ha fornito dei rapporti tra Pt_1 e Per_2 Pt_1 era un uomo di fiducia di Per_2 "1
era una persona che in azienda si occupava della gestione di molte cose per quanto riguarda l'aspetto tecnico per conto del Per_2 si interfacciava anche con gli altri dirigenti". Tale narrazione è
confermata da quella resa dalla Tes_3 "Cap. 41) "anche se il potere decisionale era suo, c'erano delle persone che anche a livello caratteriale entrava più nelle sue corde, e Pt_1 era uno di questi per un discorso caratteriale, pochi riuscivano ad avere il ruolo Pt_1 perché Per_2 aveva un carattere
particolare e Per_2 imponeva situazioni piuttosto al limite certe volte. Ad esempio Pt_1 era prontamente disponibile, non dava limiti di orario, in parte costretto anche dal ruolo".
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudice del lavoro, anche in assenza di sentenza passata in giudicato, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr. Cass. sent. n. 5317/2017).
Orbene, dalla lettura delle intercettazioni contenute nel provvedimento di fermo prodotto in atti, emerge un comportamento del Pt_1 idoneo a ledere il vincolo fiduciario con parte datoriale. edSi fa riferimento alla conversazione intrattenuta il 18 aprile 2014 tra Parte_1
CP_5 (cfr. pag. 1049 del provvedimento allegato) in cui il primo ordinava al secondo di procurare un guasto ad alcune utenze idriche situate ad Agrigento, interrompendo l'erogazione: "provochiamo, provochiamo il guasto...”, “martedì si provoca il disservizio su tutti e tre i palazzi...", "e dobbiamo...si, costringerli tutti ad adeguarsi tutti, va bene?”.
Tale episodio rappresenta, di per sé, una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, facendo emergere la strabordanza dalle mere funzioni di quadro e l'ingerenza del ricorrente in affari poco limpidi.
Proseguendo nella lettura, l'interruzione del servizio veniva ordinata anche per altri immobili e veniva spiegata anche la finalità non trasparente “...perché poi ne approfittiamo, che quando tutta questa grande vicenda finirà faranno i contratti, capito?".
Parimenti, dalla vicenda afferente l'impianto di betonaggio della Controparte_6
[...] (cfr. pag. 1069 e s.s.), si evince quanto il Pt_1 fosse intraneo alle dinamiche poste in essere, tanto da ordinare al Per_3 - in una conversazione successiva - cosa dire ai Carabinieri
per tentare di nascondere l'attività abusiva in corso.
-E' evidente come a prescindere dalla configurabilità o meno di ipotesi delittuose -
dall'istruttoria documentale sia emersa la descrizione di un dipendente che, in più occasioni, è andato oltre lo svolgimento delle proprie mansioni strettamente intese
(ovverosia Responsabile del servizio di riparazioni ordinarie, tariffazione) sollecitando e avvallando comportamenti poco trasparenti;
la caratura del personaggio è stata suffragata dalle deposizioni rese in sede di prova testimoniale da Pt_2 e dalla Tes_3 che ben '
circoscrivono i dettagli del rapporto intrattenuto dallo stesso con Per_2
La lettura delle intercettazioni dà atto, con molta chiarezza, della partecipazione -
quanto meno morale – del Pt_1 ad ogni attività rilevante posta in essere.
Tali ragioni inducono, quindi, a confermare il provvedimento espulsivo, con rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore che liquida in complessivi euro 4.629,00,Controparte_7 di oltre iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Agrigento, il 18/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 17.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 1116 / 2024
promossa da
'rappresentato e difeso dall'avv. DANILE Parte_1 C.F. C.F._1 '
GIUSEPPE, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
PILEGGI ANTONIO, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione ex art. 1, comma 51, 1. n. 92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso ex art. 1, comma 51, 1. n. 92/2012 depositato in data 11 aprile 2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza di rigetto n.
cronol. 2739/2024 del 13/03/2024 con cui è stato confermato il provvedimento disciplinare di licenziamento senza preavviso irrogato al medesimo. Premetteva: -di essere transitato a partire dal 2 agosto alle dipendenze della AICA-
Azienda RI MU NT, venendo contestualmente collocato in ferie “d'ufficio”;
-che, con comunicazione 6 ottobre 02 prot. 0009518, gli venivano contestati comportamenti di asserito rilievo penale, individuati per relationem con riferimento a quanto contenuto in seno all'Avviso di Conclusione delle indagini emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento;
-che, infine, con comunicazione prot. PRT-0012377-2021 del 22/10/2021, veniva licenziato per giusta causa.
Contestava l'ordinanza impugnata in merito al rigetto dell'eccezione sollevata in prima fase di intempestività e mancanza di specificità del provvedimento disciplinare, nonché nel merito la fondatezza delle ragioni addotte e la proporzionalità della sanzione.
Concludeva chiedendo di "Disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, riformando il diverso avviso dell'ordinanza opposta: dichiarare che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato o, in ogni caso, che il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa, sulla base delle previsioni dei contratti collettivi e dei codici disciplinari applicabili, annullando il licenziamento condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata a far tempo dalla maturazione di ciascuna mensilità fino al soddisfacimento del credito;
condannare, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari alla contribuzione che sarebbe maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento, con gli interessi legali dalla scadenza di ogni mensilità sino al soddisfacimento del credito
Subordinatamente condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata in ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto
Subordinatamente condannare il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata in dodici mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto ex comma
6, art. 18 L. 300/70". Con vittoria di spese.
Si costituiva l'Azienda RI MU NT (di seguito "CP_1") argomentando variamente l'infondatezza del ricorso, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte da parte di parte ricorrente.
*****
Come evidenziato nel corso della prima fase del c.d. "rito Fornero”, il licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente trova la sua motivazione nei fatti contestati con nota dell'6.10.2021, a cui ha fatto seguito il recesso datoriale, intervenuto all'esito di procedimento disciplinare avviato in conseguenza della vicenda penale che vede coinvolto il ricorrente per i delitti di cui agli artt. 416, co. 1, 2, 3 e 5 c.p., 110, 624 e 625 n. 2 e n. 7 c.p.,
321 c.p., 349, 2 co. c.p., 474, 1 co. c.p., 648 c.p., 2621 c.c., 452 bis c.p. ed altri.
Preliminarmente, parte ricorrente ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel non annullare il provvedimento espulsivo poiché adottato in spregio ai canoni di tempestività e specificità che devono informare l'azione disciplinare.
Orbene, si ribadisce che, secondo questo Giudicante, entrambe le doglianze non possono trovare accoglimento. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, "In tema
di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo,
dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici" (cfr. Cass. Ord. n. 14726/2024).
Pertanto, è principio pacifico quello per cui il datore deve procedere alla contestazione non appena abbia acquisito una compiuta e meditata conoscenza dei fatti oggetto di addebito;
in particolare, ove il fatto di valenza disciplinare abbia anche rilievo penale, il principio dell'immediatezza della contestazione non è violato qualora il datore abbia scelto di attendere l'esito degli accertamenti svolti in sede penale per giungere a contestare l'addebito solo quando i fatti a carico del lavoratore gli appaiano ragionevolmente sussistenti (cfr. Cass. Ord. n. 27069/2018).
Dunque, venendo al caso di specie, a fronte di un provvedimento di fermo giudiziario del 23 giugno 2021, con applicazione degli arresti domiciliari fino al 9 luglio 2021
e seguente emissione di un avviso di conclusione delle indagini preliminari molto corposo,
si ritiene tempestiva la contestazione effettuata nei primi giorni di ottobre, non potendo pretendersi tempistiche inferiori, stante la complessità degli addebiti contestati al ricorrente,
che hanno necessariamente richiesto un periodo di riflessione volto all'esame dei fatti.
Né può accogliersi l'eccezione sollevata per cui la specificità dei fatti commessi potrebbe emergere soltanto con l'accertamento degli stessi;
è evidente, infatti, che - da un lato - le lungaggini del procedimento penale e - dall'altro - la gravità e complessità dei fatti contestati, hanno richiesto un intervento immediato.
Quanto, invece, al criterio della specificità, parte ricorrente asserisce che “le stesse caratteristiche dei fatti riguardati richiederebbero l'intervento di vari livelli decisionali aziendali ed esterni, che impedirebbero la generica imputazione al ricorrente, non potendosi individuare la specifica influenza dello stesso nella progressiva realizzazione della fattispecie complessiva e conclusiva"; orbene, tale doglianza si ritiene attenga al merito della vicenda, cioè
all'imputabilità dei fatti ad una sola persona – il ricorrente – e non anche alla specificità degli stessi come contestati, circostanza che pone invece l'accento sulla loro circoscrivibilità
temporale, storica, etc.
Invero, per specificità dell'addebito deve intendersi un fatto così circoscritto che possa consentire la difesa del lavoratore mentre non si richiede che lo stesso abbia ad oggetto anche le relative prove, soprattutto per i fatti che, svolgendosi fuori dall'azienda, sfuggono alla diretta cognizione del datore di lavoro;
conseguentemente è sufficiente che il datore di lavoro indichi la fonte della sua conoscenza (cfr. Cass. sent. n. 22236 del 2007). Si ribadisce che, infatti, il riferimento a fatti oggetto di un procedimento penale è sufficiente ad integrare una valida contestazione dell'addebito disciplinare, dovendosi ritenere che, con tale richiamo, sia rispettato il diritto di difesa dell'incolpato, il quale è posto in grado di svolgere,
anche in sede disciplinare, le più opportune difese. (cfr. Cass. sent. n. 23223/2010).
Passando al merito, l'ente datoriale ha adottato il provvedimento espulsivo ritenendo di contestare i fatti summenzionati al ricorrente, fatti rilevanti non solo per averli eventualmente commessi ma la cui sola conoscenza integrerebbe illecito disciplinare.
E' noto che l'ordinamento pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo;
inoltre, “Il
principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all'art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza. Ne consegue che il giudice, davanti al quale sia impugnato un licenziamento disciplinare, intimato a seguito del rinvio a giudizio del lavoratore, per gravi reati potenzialmente incidenti sul rapporto fiduciario ancorché non commessi nello svolgimento del rapporto -,- non può limitarsi alla valutazione del dato oggettivo del rinvio a giudizio, ma deve accertare l'effettiva sussistenza dei fatti contestati e la loro idoneità, per i profili soggettivi ed oggettivi, a supportare la massima sanzione disciplinare".
Nel dettaglio, i fatti contestati sono correlati alla condizione di "associato, con ruolo di organizzatore e promotore ed in qualità di uomo fidato".
Su tali fatti è stata svolta provatestimoniale.
LE RI, geometra d'aria che si occupava di servizio idrico, ha confermato che il Pt_1 era inquadrato al reparto idrico, che non si rapportava a CH (area depurazione) e che era sotto la supervisione del dirigente Pt_2 e che ogni intervento avveniva prima della verifica finale da parte dei Dirigenti Controparte_2 e,
talvolta, del Per_1 onzo, e dell'intervento finale del Presidente;
ha precisato che il Per_2
si ingeriva negli affari dei sottoposti, talvolta senza consultarli, concludendo "per ogni settore aveva una persona con cui si confrontava ma lasciava il tempo che trovava perché ogni decisione era sua". Testimone_1 dell'area tecnica, ha affermato che il Pt_1 "si occupava delle imprese 1
e delle manutenzioni, di tutti gli impianti da gestire per la rete idrica e fognarie, Eravamo noi che chiedevano il materiale, ognuno per le proprie competenze. Ci poteva essere un lavoro trasversale che portava a interagire con l'ing. CH ma non era di diretta dipendenza". Ha confermato il ruolo svolto dal Per_2 riferendo con riguardo agli interventi di by pass che sono molto ampi e grossi e che il geom. Pt_1 non avesse nemmeno le conoscenze per pianificare interventi così grossi.
Testimone_2 responsabile dell'autoparco all'epoca, ha confermato che il ricorrente non ha mai gestito autisti di mezzi che trasportavano cloro, poiché "di questa gestione si occupavano i capi area, all'epoca mi pare fosse LE. primaTestimone_3 collega di vecchia data del Pt_1 seppur per la Parte_3
come centralinista, poi delle gare, ufficio acquisti, vendite al minuto al banco, in merito alle vicende dell'acquisto dei contatori idrici, omologazioni e certificazioni, per la Società
Girgenti Acque, ha riferito che oltra al Pt_4 e all' Parte_5 non pensa ci fossero altri soggetti coinvolti, per poi precisare che il Pt_1 si era interessato alle trattative per acquisto e certificazione dei contatori in Cina perché "conoscitore dell'argomento", "se Per_2 diceva
che bisognava acquistare un contatore, impartiva indicazioni, tipo a me chiedeva di fare ricerche di mercato e il Pt_1 a livello pratico li verificava a livello tecnico (tipo la filettatura, la bullonatura) ma solo a livello tecnico", motivando così i suoi viaggi in Cina. Parte_6 prima direttore utenze e poi direttore generale, si è espresso in merito al disallineamento contabile rilevato e dei contrasti tra i dati forniti da Girgenti
Acque e quelli risultanti al Comune di Canicattì, riferendo che il Pt_1 avesse solo sollecitato la trasmissione delle certificazioni.
'CP_3 capo impianto, non ha saputo riferire né sugli episodi né sui rapporti
Per_2 e Pt 1 Parimenti, Controparte_4 , manutentore. tra
Pertanto, i testi escussi non hanno fornito deposizioni decisive circa i singoli fatti contestati al ricorrente;
tuttavia non può non considerarsi come esse siano state rese o da coimputati nel medesimo processo o da soggetti legati ancora all'azienda, sulla cui attendibilità sorgono dei dubbi.
Rilevante, tuttavia, è la descrizione che Parte_7 direttore tecnico dal 2008 al
2021, ha fornito dei rapporti tra Pt_1 e Per_2 Pt_1 era un uomo di fiducia di Per_2 "1
era una persona che in azienda si occupava della gestione di molte cose per quanto riguarda l'aspetto tecnico per conto del Per_2 si interfacciava anche con gli altri dirigenti". Tale narrazione è
confermata da quella resa dalla Tes_3 "Cap. 41) "anche se il potere decisionale era suo, c'erano delle persone che anche a livello caratteriale entrava più nelle sue corde, e Pt_1 era uno di questi per un discorso caratteriale, pochi riuscivano ad avere il ruolo Pt_1 perché Per_2 aveva un carattere
particolare e Per_2 imponeva situazioni piuttosto al limite certe volte. Ad esempio Pt_1 era prontamente disponibile, non dava limiti di orario, in parte costretto anche dal ruolo".
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che il giudice del lavoro, anche in assenza di sentenza passata in giudicato, ai fini della formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, può valutare gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (cfr. Cass. sent. n. 5317/2017).
Orbene, dalla lettura delle intercettazioni contenute nel provvedimento di fermo prodotto in atti, emerge un comportamento del Pt_1 idoneo a ledere il vincolo fiduciario con parte datoriale. edSi fa riferimento alla conversazione intrattenuta il 18 aprile 2014 tra Parte_1
CP_5 (cfr. pag. 1049 del provvedimento allegato) in cui il primo ordinava al secondo di procurare un guasto ad alcune utenze idriche situate ad Agrigento, interrompendo l'erogazione: "provochiamo, provochiamo il guasto...”, “martedì si provoca il disservizio su tutti e tre i palazzi...", "e dobbiamo...si, costringerli tutti ad adeguarsi tutti, va bene?”.
Tale episodio rappresenta, di per sé, una giusta causa di interruzione del rapporto di lavoro, facendo emergere la strabordanza dalle mere funzioni di quadro e l'ingerenza del ricorrente in affari poco limpidi.
Proseguendo nella lettura, l'interruzione del servizio veniva ordinata anche per altri immobili e veniva spiegata anche la finalità non trasparente “...perché poi ne approfittiamo, che quando tutta questa grande vicenda finirà faranno i contratti, capito?".
Parimenti, dalla vicenda afferente l'impianto di betonaggio della Controparte_6
[...] (cfr. pag. 1069 e s.s.), si evince quanto il Pt_1 fosse intraneo alle dinamiche poste in essere, tanto da ordinare al Per_3 - in una conversazione successiva - cosa dire ai Carabinieri
per tentare di nascondere l'attività abusiva in corso.
-E' evidente come a prescindere dalla configurabilità o meno di ipotesi delittuose -
dall'istruttoria documentale sia emersa la descrizione di un dipendente che, in più occasioni, è andato oltre lo svolgimento delle proprie mansioni strettamente intese
(ovverosia Responsabile del servizio di riparazioni ordinarie, tariffazione) sollecitando e avvallando comportamenti poco trasparenti;
la caratura del personaggio è stata suffragata dalle deposizioni rese in sede di prova testimoniale da Pt_2 e dalla Tes_3 che ben '
circoscrivono i dettagli del rapporto intrattenuto dallo stesso con Per_2
La lettura delle intercettazioni dà atto, con molta chiarezza, della partecipazione -
quanto meno morale – del Pt_1 ad ogni attività rilevante posta in essere.
Tali ragioni inducono, quindi, a confermare il provvedimento espulsivo, con rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
rigetta il ricorso e condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore che liquida in complessivi euro 4.629,00,Controparte_7 di oltre iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Agrigento, il 18/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo