I Comuni ed i Consorzi, di cui all'articolo 1, ultimo comma, possono riservarsi l'acquisizione, anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma, del successivo articolo 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o dell'indennita' di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case popolari:
a) dallo Stato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;
b) dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti autonomi per le case popolari
c) dall'I.N.A.-Casa;
d) dalle Societa' cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei propri soci;
e) dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
f) dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono scegliere e l'entita' delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro il mese di novembre di ogni anno. (3) (6) (7) (8) ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha disposto (con l'art. 35 comma 1) che "Le disposizioni dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167 , sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo." --------------- AGGIORNAMENTO (6) La L. 17 febbraio 1992, n. 179 , nel modificare l' art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 23, commi 2 e 3) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (7) La L. 23 dicembre 1996, n. 662 , nel modificare l' art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 63) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (8) La L. 30 aprile 1999, n. 136 , nel modificare l' art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 7, commi 3, 4 e 5) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo. --------------- AGGIORNAMENTO (9) Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269 , convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 nel modificare l' art. 7, comma 4 della L. 30 aprile 1999, n.136 che a sua volta ha modificato l' art. 35, comma 11 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha conseguentemente disposto (con l'art. 39, comma 14-quinquies) la modifica delle disposizioni che sostituiscono il presente articolo.