Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 maggio 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 novembre 2003 |
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- 1. Dott. Gustavo Mazzella - Pagina 3 - IUS In Itinerehttps://www.iusinitinere.it/
Spazi destinati a parcheggio: introduzione ed evoluzione normativa dell'articolo 41 sexies della Legge Urbanistica Il Legislatore del 1942 aveva l'ambizioso obiettivo di dettare una disciplina unitaria in ambito urbanistico. Con la legge n. 1150 del '42 era quasi riuscito nel suo intento. Sono stati, però, necessari numerosi interventi normativi per far sì che la c.d. Legge Fondamentale dell'Urbanistica fosse ancora utilizzabile. Il legislatore del '42, tra i tanti, non […] La convenzione Bucalossi: edilizia e non urbanistica Il legislatore ha previsto un tipo di convenzione che non fosse strettamente dipendente dalla pianificazione del territorio. Si tratta di convenzioni edilizie e non …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/01/2023, n. 651Provvedimento: espropriazione p.u. - bene utilizzato da espropriato - usucapione – retrocessione – contrasto di giurisprud. CA DE HI - Presidente di Sezione - UC PO - Consigliere - Ud. 06/12/2022 - PU UR DI MA - Consigliere - R.G.N. 12182/2017 AL TI - Consigliere - Rep. DO TO - Consigliere - AR AR - Consigliere - CE RI IR - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12182-2017 proposto da: SFB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO BONELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 651 Anno 2023 …Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- necessità·
- decreto di esproprio·
- atto di interversione del possesso·
- conseguenze·
- disciplina previgente al d.lgs. n. 327 del 2001·
- cessione volontaria delle aree·
- condizione sospensiva "ex lege"·
- identità·
- tempestiva esecuzione·
- diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale·
- efficacia·
- mancata immissione nel possesso·
- disciplina degli effetti
Versioni del testo
- Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo', con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.
((Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili)) - Art. 2.
Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del Comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.
Il commissario e' tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale. - Art. 3. ((L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato))
Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.
Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si puo' procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale e' compilato a norma dell' articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.