Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 15 maggio 1962 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 26 novembre 2003 |
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- 4. Gli strumenti urbanistici comunali: non sono PUCDott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/
A livello comunale non bisogna credere che l'unico istituto di pianificazione a disposizione dell'Ente Locale sia il PUC, infatti esso è affiancato da altri strumenti che ne consentono l'applicazione graduale e dettagliata. Tra i livelli di pianificazione pensati dal legislatore, vi era una differenziazione bastata sul tipo di Ente, nonché sulle sue competente. A livello comunale, si analizza principalmente il Piano Urbanistico Comunale (PUC)[1], il quale costituisce uno strumento di importanza fondamentale per la pianificazione delle trasformazioni territoriali e urbanistiche. Sono piani di competenza comunale e riguardano l'intero territorio. Nella forma originaria sono stati …
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Nota a sentenza Consiglio di Stato n. 945 del 30 gennaio 2024- sezione seconda L'indennità risarcitoria per abusi paesaggistici minori Di Emanuela Porcelli Abstract Gli illeciti amministrativi oggetto di sanatoria erano già stati disciplinati dalla l. 1497/1939. In particolare, l'indennità risarcitoria ex art. 15 L. 1497/1939 prevista per gli abusi paesaggistici cd. minori è stata riprodotta nel dlgs 42/04, con mera modifica del nomen iuris e dunque senza abrogatio. Ergo, questa è tutt'oggi dovuta. The administrative offenses, that are remediable, already regulated by the law 1497/1939. In particular, the compensation indemnity ex art. 15 L. 1497/1939 expected for so-called “landscape …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/01/2023, n. 651Provvedimento: espropriazione p.u. - bene utilizzato da espropriato - usucapione – retrocessione – contrasto di giurisprud. CA DE HI - Presidente di Sezione - UC PO - Consigliere - Ud. 06/12/2022 - PU UR DI MA - Consigliere - R.G.N. 12182/2017 AL TI - Consigliere - Rep. DO TO - Consigliere - AR AR - Consigliere - CE RI IR - Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 12182-2017 proposto da: SFB S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell'avvocato FERNANDO BONELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 651 Anno 2023 …Leggi di più...
- esclusione·
- fondamento·
- necessità·
- decreto di esproprio·
- atto di interversione del possesso·
- conseguenze·
- disciplina previgente al d.lgs. n. 327 del 2001·
- cessione volontaria delle aree·
- condizione sospensiva "ex lege"·
- identità·
- tempestiva esecuzione·
- diritto di chiedere la retrocessione totale o parziale·
- efficacia·
- mancata immissione nel possesso·
- disciplina degli effetti
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2022, n. 21348Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13723-2019 proposto da: RO AT NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GEORG ROMEN; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21348 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 06/07/2022 contro ON IE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE LOMBARDI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2704/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2018. Udita la relazione della causa svolta …Leggi di più...
- edilizia residenziale pubblica·
- conseguenze·
- procedura di affrancazione ex art. 25·
- bis, l. n. 448 del 1998·
- comma 3·
- undecies del d.l. n. 119 del 2018·
- vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili·
- applicabilità·
- permanenza fino alla sua eliminazione mediante procedura di affrancazione ex art. 31, comma 49·
- pendenza della procedura·
- estensione del vincolo sia alle convenzioni p.e.e.p. che alle convenzioni bucalossi·
- vincolo del prezzo per i successivi acquirenti·
- necessità·
- atti di cessione precedenti all’entrata in vigore dell’art. 5·
- rimozione
- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2021, n. 5423Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 15776-2019 proposto da: LI OR, IC EL, SI AR SA, AC CIRO PIO, IC AR AN, DI IA IC, VA EN, AC AN, IC NI, RT AN CE, BA PE, D'IC GIOVAN RI, LI DO, AR IVANO, LE FA, PAOLAN LE, ER AN, IA Civile Sent. Sez. U Num. 5423 Anno 2021 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 26/02/2021 NI, IC GIOVAN, AL AT UN, OR AN, BA IN, ON DO, ARNO NZ FR, RO MB, AG RO, ER GI, IA AN AR, TI AR nella qualità di coniuge erede di CC LB, OR UC, RO NI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo STUDIO PLACIDI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANNI CERISANO; - ricorrenti - contro COMUNE DI SERRACAPRIOLA, in persona del Sindaco pro tempore, …Leggi di più...
- criteri di riparto·
- controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto dal concessionario·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- edilizia popolare ed economica·
- autorizzazioni e concessioni·
- proprieta' superficiaria·
- aree in concessione·
- giurisdizione civile
- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/10/2016, n. 20419Provvedimento: 120419/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Giurisdizione edilizia LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE urbanistica e popolare SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 21498/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 20419 Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF - Rep. Presidente Sezione Dott. SALVATORE DI PALMA - Ud. 27/09/2016 - Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO - PU C.I. Presidente Sezione Dott. ADELAIDE AMENDOLA Consigliere Dott. ANIELLO NAPPI Rel. Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI - Consigliere Dott. BIAGIO VIRGILIO Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21498-2014 proposto …Leggi di più...
- sussistenza·
- concessione del diritto di superficie su aree ricomprese nei piani di edilizia economica e popolare·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- giurisdizione civile·
- giurisdizione ordinaria e amministrativa·
- autorizzazioni e concessioni·
- edilizia popolare ed economica·
- aree in concessione·
- proprietà superficiaria
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2015, n. 4683Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi NT - Primo Presidente f.f. - Dott. SALMÈ Giuseppe - Presidente di Sez. - Dott. RORDORF Renato - Presidente di Sez. - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere - Dott. VIVALDI Roberta - rel. Consigliere - Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere - Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 5685/2013 proposto da: CONSORZIO LA FONTE MERAVIGLIOSA FRA COOPERATIVE EDILIZIE - ABITAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA A RESPONSABILITÀ LIMITATA, IL RIDOTTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
- fondamento·
- sentenza ex art. 2932 cod. civ·
- ammissibilità·
- pronuncia del giudice amministrativo·
- esecuzione·
- contratti·
- pubblica amministrazione
Versioni del testo
- Art. 1.
I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico o popolare, nonche' alle opere e servizi complementari, urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio comunale, alla formazione del piano.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo', con suo decreto, disporre la formazione del piano nei Comuni che non si siano avvalsi della facolta' di cui al comma precedente, nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi la necessita' e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
a) che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
b) che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
c) che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
d) che abbiano un indice di affollamento, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, superiore a 1,5;
e) nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
f) nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all'8 per cento.
((Piu' comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
La Regione puo' disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili)) - Art. 2.
Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge o, nei casi di cui all'articolo 1, terzo comma, dalla comunicazione del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato il piano, il prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta del Comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.
Il commissario e' tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del Consiglio comunale. - Art. 3. ((L'estensione delle zone da includere nei piani e' determinata in relazione alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non puo' essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato))
Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle di espansione dell'aggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.
Ove si manifesti l'esigenza di reperire in parte le aree per la formazione dei piani in zone non destinate all'edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si puo' procedere con varianti agli stessi. In tal caso il piano approvato a norma della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale e' compilato a norma dell' articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 , e successive modificazioni, ed e' approvato a norma dell'articolo 8 della presente legge.
I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalita' di cui al comma precedente, e' vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.