Articolo 4 della Legge 5 febbraio 1968, n. 85
Articolo 3Articolo 5
Versione
17 marzo 1968
Art. 4.
Nei riguardi dei superstiti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1967, ai fini della determinazione della pensione indiretta o di riversibilita', le prime 195.000 lire della corrispondente pensione diretta in nessun caso si considerano riversibili per un importo inferiore a lire 156.000. La norma predetta, con effetto dal 1 gennaio 1967, trova applicazione anche per le pensioni indirette e di riversibilita' relative a cessazioni dal servizio dal 1 luglio 1965 al 31 dicembre 1966.
Entrata in vigore il 17 marzo 1968
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