Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 3897
CASS
Sentenza 12 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 24 gennaio 2024, con pubblicazione avvenuta il 12 febbraio 2024. Le parti in causa sono il Comune di Cattolica, che ha richiesto l'estinzione del diritto di superficie e dell'ipoteca costituita dalla concessionaria Ge.Co. Park S.r.l., e la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, che ha contestato tali domande, chiedendo l'accertamento del trasferimento dell'ipoteca. Il Comune sosteneva che l'ipoteca fosse nulla per mancanza di autorizzazione e che l'estinzione del diritto di superficie comportasse l'estinzione dell'ipoteca stessa. La Corte ha accolto il ricorso principale del Comune, affermando che l'ipoteca non poteva essere valida senza il consenso dell'ente concedente, in quanto il diritto di superficie era funzionale alla realizzazione di un'opera pubblica. La Corte ha sottolineato che l'ipoteca su beni pubblici è inammissibile se compromette la loro destinazione pubblica, stabilendo così un principio di diritto secondo cui l'ente pubblico può autorizzare l'iscrizione ipotecaria solo previa valutazione dell'assenza di pregiudizio per l'interesse pubblico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna per un nuovo esame.

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Ove al concessionario della costruzione e gestione di un'opera pubblica sia stato attribuito il diritto di superficie sulla stessa, deve escludersi che su quest'ultimo possa essere costituita un'ipoteca volontaria in favore di terzi, in quanto tale atto, facendo venir meno il legame funzionale indissolubile tra atto di concessione e convenzione accessoria per la gestione dell'opera, sottrarrebbe quest'ultima alla sua destinazione pubblica; l'ente pubblico concedente può, tuttavia, in deroga al divieto generale, consentire espressamente l'iscrizione ipotecaria, previa valutazione dell'inesistenza in concreto di un pregiudizio per l'interesse pubblico, sulla base di una manifestazione di volontà contenuta nell'atto di concessione o nella convenzione accessoria, ovvero anche in un successivo provvedimento.

In tema di concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica, ove al concessionario sia stato attribuito il diritto di superficie su quest'ultima, la decadenza dello stesso per grave inadempimento agli obblighi derivanti dalla convenzione accessoria determina l'estinzione del suddetto diritto reale e, conseguentemente, dell'ipoteca eventualmente costituita dal concessionario medesimo su di esso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/02/2024, n. 3897
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3897
    Data del deposito : 12 febbraio 2024

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