Articolo 37 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865
Articolo 36Articolo 38
Versione
31 ottobre 1971
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Versione
20 agosto 1978
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Versione
16 agosto 1980
Art. 37. ((LA L. 29 LUGLIO 1980, N.385 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'articolo 35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprieta' di cui al tredicesimo comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie o che ha ceduto la proprieta' subentrera' nei rapporti obbligatori derivanti da mutui ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.
I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli enti obbligati, i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite derivanti dalle costruzioni acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione in proprieta'.
Entrata in vigore il 16 agosto 1980
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