TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/10/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 588 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA;
matrimonio celebrato in ROMA il 01/10/2011 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I figli minori e , di 11 anni, verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) La Sig.ra rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale, che a lei verrà CP_1 assegnata, unitamente ai figli minori i quali ivi avranno la propria collocazione principale ed anagrafica, mentre il Sig. andrà a risiedere in altra Parte_1 abitazione, adatta e dignitosa per sé e per i due adolescenti;
il trasferimento del Sig. dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dal deposito del presente ricorso;
Pt_1
3) In relazione al precedente capitolo i ricorrenti dichiarano che acquisteranno tale dimora, nella quale si trasferirà il con reciproco impegno a cointestarla ad Pt_1 entrambi ed accendere un mutuo anch'esso cointestato;
lasciando dunque esistente un conto corrente in comune al solo fine dell'esborso dei ratei dei due mutui (quello dell'abitazione coniugale e quello nella nuova residenza del padre);
4) I mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale resteranno in uso alla Sig.ra ed ai minori con eccezione di quelli personali (abbigliamento, CP_1 etc) che il Sig. preleverà al momento del proprio trasferimento;
Pt_1
5) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste dei minori, gli stessi staranno col padre secondo la seguente calendarizzazione, formulata per garantire il concreto diritto alla bigenitorialità di e : Per_1 Per_2
- N. 2 giorni settimanali, da concordarsi mese per mese in relazione ai turni lavorativi del quest'ultimo terrà i figli dall'uscita della scuola sino alla Pt_1
comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 mattina successiva in cui ivi li raccompagnerà o solo per il pranzo o solo per la cena ed il dopocena (sempre in relazione ai propri turni di lavoro);
- La medesima regola varrà per i week end come meglio illustrato nel Piano genitoriale che si deposita (All. 11);
- Resta inteso che ognuno dei genitori, nel giorno del trasferimento dei minori dall'uno all'altro, si occuperà di accompagnarli a scuola (eventualmente sostituito da nonni, zii, amici di famiglia o baby sitter) ed alle attività extrascolastiche ove verranno ripresi all'uscita dall'altro genitore (eventualmente sostituito come sopra). Durante il periodo delle vacanze estive si seguirà il medesimo calendario con eccezione delle settimane che i ragazzi trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore.
- Quanto alle feste natalizie e pasquali i minori resteranno 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua) oltre a due settimane anche non consecutive per le vacanze estive (da concordarsi, queste ultime, entro il mese di maggio di ogni anno). In caso di disaccordo, con decisione spettante negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
- Quanto ai compleanni dei genitori e dei figli ed a qualsiasi altra notizia inerente i due gemelli ci si riporta con maggior precisione al depositato Piano Genitoriale (All. 11).
- La succitata calendarizzazione è meramente orientativa ed i Sigg. e CP_1 potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, Pt_1 nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste dei figli stessi.
- Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè e , dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo Per_1 Per_2 congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni, zii, amici di famiglia e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà.
6) Ogni spostamento anche temporaneo dei ragazzi fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato ed autorizzato dall'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque essi si trovino;
7) I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine e si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi ai minori;
8) A partire dal mese in cui rilascerà l'abitazione familiare, il sig. inizierà a Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza
3 economica, con l'importo mensile di euro 500,00= (euro 250,00= per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese.
9) Verranno poi suddivise al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie nel loro interesse, in ordine alle quali ci si riferisce al protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì di seguito riprodotto:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
4 5) spese ludico/sportive/ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare il proprio dissenso entro 20 giorni dal ricevimento. Il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 10) L'importo erogato dall' a titolo di assegno unico resterà, come già in uso, CP_2 suddiviso tra i genitori in egual misura.
11) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno suddivise al 50% tra le parti senza liberazione dal vincolo della solidarietà.
12) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (Atto n. 00635 – parte 2 – serie A07 dell'anno 2011).
Forlì, 22/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. CP_1
C.F._1
2. nato in [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. VACCARI ANGELA;
matrimonio celebrato in ROMA il 01/10/2011 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
che il P.M. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss. c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1) I figli minori e , di 11 anni, verranno affidati congiuntamente ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che ne assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È fatto obbligo a ciascun genitore di comunicare all'altro per iscritto, entro il termine perentorio di dieci giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza e/o di domicilio;
2) La Sig.ra rimarrà a vivere nell'abitazione coniugale, che a lei verrà CP_1 assegnata, unitamente ai figli minori i quali ivi avranno la propria collocazione principale ed anagrafica, mentre il Sig. andrà a risiedere in altra Parte_1 abitazione, adatta e dignitosa per sé e per i due adolescenti;
il trasferimento del Sig. dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi dal deposito del presente ricorso;
Pt_1
3) In relazione al precedente capitolo i ricorrenti dichiarano che acquisteranno tale dimora, nella quale si trasferirà il con reciproco impegno a cointestarla ad Pt_1 entrambi ed accendere un mutuo anch'esso cointestato;
lasciando dunque esistente un conto corrente in comune al solo fine dell'esborso dei ratei dei due mutui (quello dell'abitazione coniugale e quello nella nuova residenza del padre);
4) I mobili e le suppellettili contenuti nella casa coniugale resteranno in uso alla Sig.ra ed ai minori con eccezione di quelli personali (abbigliamento, CP_1 etc) che il Sig. preleverà al momento del proprio trasferimento;
Pt_1
5) Salvo diverso accordo tra i genitori, i quali dovranno sempre tenere conto delle esigenze e delle future richieste dei minori, gli stessi staranno col padre secondo la seguente calendarizzazione, formulata per garantire il concreto diritto alla bigenitorialità di e : Per_1 Per_2
- N. 2 giorni settimanali, da concordarsi mese per mese in relazione ai turni lavorativi del quest'ultimo terrà i figli dall'uscita della scuola sino alla Pt_1
comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 –
01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio 1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727)
2 mattina successiva in cui ivi li raccompagnerà o solo per il pranzo o solo per la cena ed il dopocena (sempre in relazione ai propri turni di lavoro);
- La medesima regola varrà per i week end come meglio illustrato nel Piano genitoriale che si deposita (All. 11);
- Resta inteso che ognuno dei genitori, nel giorno del trasferimento dei minori dall'uno all'altro, si occuperà di accompagnarli a scuola (eventualmente sostituito da nonni, zii, amici di famiglia o baby sitter) ed alle attività extrascolastiche ove verranno ripresi all'uscita dall'altro genitore (eventualmente sostituito come sopra). Durante il periodo delle vacanze estive si seguirà il medesimo calendario con eccezione delle settimane che i ragazzi trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore.
- Quanto alle feste natalizie e pasquali i minori resteranno 1 settimana per le prime e 3 giorni per le seconde, anche non consecutivi, con ciascun genitore (con alternanza di anno in anno delle singole giornate di Natale e di Pasqua) oltre a due settimane anche non consecutive per le vacanze estive (da concordarsi, queste ultime, entro il mese di maggio di ogni anno). In caso di disaccordo, con decisione spettante negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
- Quanto ai compleanni dei genitori e dei figli ed a qualsiasi altra notizia inerente i due gemelli ci si riporta con maggior precisione al depositato Piano Genitoriale (All. 11).
- La succitata calendarizzazione è meramente orientativa ed i Sigg. e CP_1 potranno modificarla di comune accordo e previo congruo preavviso, Pt_1 nonché in relazione ai personali impegni professionali, e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste dei figli stessi.
- Qualora nelle giornate concordate uno dei genitori sia impossibilitato a tenere con sè e , dovrà preventivamente interpellare l'altro coniuge e, previo Per_1 Per_2 congruo preavviso, chiederne la disponibilità ad occuparsene. In difetto potrà ricorrere all'ausilio di nonni, zii, amici di famiglia e/o baby sitter il cui costo resterà a carico del genitore che se ne servirà.
6) Ogni spostamento anche temporaneo dei ragazzi fuori dalla regione di residenza e che preveda il pernottamento fuori casa dovrà essere tempestivamente comunicato ed autorizzato dall'altro genitore che potrà, previo preavviso, fargli visita ovunque essi si trovino;
7) I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine e si impegnano a sostenere l'uno la figura genitoriale dell'altra e viceversa e a non parlare mai delle questioni private e conflittuali dinnanzi ai minori;
8) A partire dal mese in cui rilascerà l'abitazione familiare, il sig. inizierà a Pt_1 contribuire al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza
3 economica, con l'importo mensile di euro 500,00= (euro 250,00= per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese.
9) Verranno poi suddivise al 50% le spese straordinarie che si renderanno necessarie nel loro interesse, in ordine alle quali ci si riferisce al protocollo in uso presso il Tribunale di Forlì di seguito riprodotto:
1 In base al Protocollo d'intesa adottato da questo Tribunale in data 27.7.16 sono da considerare comprese nel contributo fisso mensile per il mantenimento ordinario dei figli: vitto (ivi compresi alimenti specifici per patologie croniche), abbigliamento, alloggio, materiale scolastico di cancelleria (escluso quello di inizio anno scolastico) e comunque tutto ciò, che non è indicato ai punti seguenti:
1) spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche per trattamenti sanitari (comprese cure termali e fisioterapiche), in strutture pubbliche e convenzionate prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche/specialistiche entro € 75,00 a prestazione ovvero presso strutture pubbliche;
c) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante, e prodotti di parafarmacia connessi a patologie croniche;
2) spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche oltre € 75,00 a prestazione, ortodontiche e oculistiche in libera professione;
b) visite in libera professione, trattamenti sanitari specialistici (ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e interventi chirurgici in libera professione;
c) cure non convenzionali;
3) spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed oneri imposti da istituti pubblici per scuola d'infanzia e di istruzione di primo e di secondo grado;
b) tasse ed oneri imposti da università pubbliche per la durata prevista del corso di laurea prescelto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico per studenti da e per la scuola fino al completamento del percorso ordinario di studio di primo e secondo grado e per la durata prevista del corso di laurea;
f) mensa scolastica ed universitaria (quest'ultima solo nel caso di frequenza di università fuori sede per un costo medio di € 12,00 al giorno); g) alloggio presso la sede universitaria per la durata prevista dal corso di laurea, nel caso in cui la facoltà prescelta sia fuori dalle Province di Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Rimini, non raggiungibile quindi agevolmente con il trasporto pubblico, ovvero in regione per comprovate necessità oggettive;
h) pre/dopo-scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei, accettati da entrambi i genitori;
4) spese scolastiche e parascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) rette universitarie in istituti privati;
d) alloggio presso le sedi universitarie rientranti nella regione di residenza;
e) baby sitter (se necessaria per la cura del minore); f) gite scolastiche con pernottamento;
g) corsi di recupero e lezioni private;
4 5) spese ludico/sportive/ricreative: a) non sono da concordare le spese sportive comprensive dell'abbigliamento (divisa/attrezzatura), dell'iscrizione e/o abbonamento, relative ad un'unica attività per ogni figlio, se compatibili con le capacità economiche dei genitori, e comunque un'attività che comporti una spese entro € 100,00 l'anno; b) la frequentazione di ulteriori attività sportive e di attività ludiche e ricreative è subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore, che ha provveduto all'iscrizione del/dei figlio/i. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare il proprio dissenso entro 20 giorni dal ricevimento. Il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. 10) L'importo erogato dall' a titolo di assegno unico resterà, come già in uso, CP_2 suddiviso tra i genitori in egual misura.
11) Le spese, competenze ed onorari del presente procedimento verranno suddivise al 50% tra le parti senza liberazione dal vincolo della solidarietà.
12) Da ultimo le parti rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ROMA (Atto n. 00635 – parte 2 – serie A07 dell'anno 2011).
Forlì, 22/10/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Comunicazione in data 18.3.2025 - Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano
1