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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/02/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4527/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ernesto Longo;
Parte_1
e
6 con l'assistenza e difesa CP_1 Controparte_2 dell'avv. Marco Graziano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2018, parte ricorrente, premesso di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2.5.2015 con mansioni di commesso di negozio presso
6 di con orario a tempo parziale orizzontale;
che il rapporto di lavoro CP_1 CP_2
è proseguito ininterrottamente fino al 6.9.2018 anche se nell'anno 2016 è stata modificata la denominazione del datore di lavoro all'insaputa della ricorrente;
che in data 8.3.2016 la datrice di lavoro ha effettuato l'assunzione della ricorrente con “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” a tempo indeterminato, nella mansione di commesso di vendita presso con orario a tempo parziale orizzontale e fine periodo formativo 7.3.2019; Controparte_2
che in data 1.5.2018 risulta la trasformazione da “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” nella mansione di commesso di vendita presso con orario a tempo Controparte_2
pieno fino al 17.6.2018 e che solo questa trasformazione è stata sottoscritta dalla ricorrente;
che dal 18.6.2018 risulta di nuovo “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” con orario a tempo parziale orizzontale;
che in data 6.9.2018 risulta la cessazione del rapporto di lavoro per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; che la ricorrente è stata assunta il 2.5.2015 da e le dimissioni del 7.3.2016 nonché le trasformazioni del rapporto CP_2
di lavoro e il licenziamento sono sempre stati effettuati a insaputa della ricorrente;
di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: al mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,20 e al
1 pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,30; dal 1 all'8 dicembre di ogni anno dalle 8,00 alle
20,30; dal 9 dicembre al 6 gennaio di ogni anno anche di domenica, dalle 8,00 alle 13,20 e dalle
16,00 alle ore 20,30; le domeniche estive alternativamente, dalle 9,00 alle 13,00; di aver percepito i primi anni 400 euro mensili, poi euro 450, poi 500, poi 600 e alla fine 620, come da conteggi allegati;
di essere stata in malattia dal 13.8.2018 fino al 2.9.2018 e che, tornata al lavoro il 3.9.2018, ha preteso di lavorare per tre ore giornaliere come da contratto e che il datore di lavoro sottoscrivesse una dichiarazione in cui affermava che in precedenza aveva lavorato per dieci ore giornaliere;
che il datore di lavoro ha rifiutato di sottoscrivere e ha quindi licenziato la ricorrente per giustificato motivo oggettivo;
di aver svolto attività lavorativa ulteriore rispetto a quella per la quale era stata assunta e a prova di ciò ha depositato n. 88 contratti Vodafone redatti dalla medesima;
ha affermato di essere creditrice, come da conteggi allegati, della somma complessiva di Euro 88.707,06, di cui 23.848,87 nei confronti di 6 di CP_1 [...]
e 64.858,73 nei confronti di Ha quindi chiesto la condanna delle CP_2 CP_2 CP_2
parti resistenti al relativo pagamento, ciascuno rispettivamente per quanto dovuto.
Si sono costituite le parti resistenti con il medesimo procuratore, eccependo la nullità del ricorso introduttivo, per indeterminatezza della domanda, non avendo parte ricorrente neppure notificato i conteggi e omettendo ogni riferimento al contratto collettivo applicato. Parte resistente ha rappresentato che la ricorrente ha abbandonato il posto di lavoro in orario di servizio e quindi senza preavviso. Ha rappresentato che la ditta individuale 6 di CP_1 [...]
è stata acquisita per atto pubblico rogato dal notaio in Rossano CP_2 Per_1 dell'11.2.2016 dalla società con assorbimento in capo a quest'ultima di Controparte_2
tutte le unità lavorative in forza ivi la ricorrente la quale aveva sottoscritto ogni contratto intervenuto tra le parti. Ha rappresentato di aver garantito ai dipendenti un rigoroso rispetto degli orari contrattualmente stabiliti. Ha eccepito la inutilizzabilità dei contratti Vodafone prodotti da parte ricorrente in quanto illegittimamente trafugati. Ha prodotto le buste paga sottoscritte e quietanzate dalla ricorrente. Ha dedotto che la ricorrente ha abbandonato il posto di lavoro aggredendo verbalmente il proprio datore di lavoro e ha sottratto e divulgato documentazione aziendale contenente dati sensibili di privati esponendo la società a responsabilità nei confronti di terzi. Ha chiesto quindi di dichiarare nullo il ricorso introduttivo, di rigettare, in subordine, la domanda e, in via riconvenzionale, di condannare la ricorrente al pagamento della complessiva somma di euro 50.000,00 oltre al pagamento della indennità di mancato preavviso per abbandono arbitrario del posto di lavoro.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio.
2 2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass. 9197/1993; Cass.
2205/1998; Cass. 2257/2000). Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale. Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio e le deduzioni formulate da parte resistente in ordine alla genericità delle allegazioni attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso. La domanda proposta, infatti, è sufficientemente determinata: sono chiaramente indicate la pretesa fatta valere e la ragione su cui essa si fonda.
3. Dal certificato rilasciato dal centro per l'impiego e dalle buste paga in atti, risulta che la ricorrente ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella mansione di commesso di negozio presso 6 di dal 2.5.2015 al 7.3.2016. È stata poi CP_1 CP_2
assunta da con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di Controparte_2 mestiere dall'8.3.2016 al 30.4.2018, a tempo indeterminato, con tempo parziale orizzontale;
è stata nuovamente assunta con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere dal 1.5.2018 al 17.6.2018, a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno;
è stata poi assunta con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo indeterminato dal 18.6.2018 al 6.9.2018, a tempo parziale orizzontale;
è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 6.9.2018.
Appare chiaro che il rapporto alle dipendenze di sia stato di natura Controparte_2
subordinata essendo subordinato il rapporto sotteso al contratto di apprendistato.
È dimostrata la diretta applicazione da parte della società del CCNL del settore terziario- commercio, come risulta dalle buste paga le cui voci corrispondono a quelle del predetto CCNL.
Ciò detto, occorre valutare la legittimità del contratto di apprendistato. Il contratto è illegittimo in quanto la ricorrente aveva già esperienza come commessa di vendita, avendo lavorato in tale veste alle dipendenze di 6 di . CP_1 CP_2
4. Per tutto il periodo temporale indicato parte ricorrente ha dunque lavorato con le stesse mansioni di commessa di vendita e negli stessi locali commerciali.
5. In merito all'orario di lavoro espletato, i testi introdotti da parte ricorrente e quelli introdotti da parte resistente hanno fatto dichiarazioni contrastanti, atteso che i primi hanno confermato
3 le allegazioni della parte ricorrente, mentre i secondi hanno affermato che la ricorrente seguiva dei turni di lavoro e che lavorava o di mattina o di pomeriggio.
Sul punto, invero, deve rilevarsi che, come precisato a più riprese dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi, si deve tendere a escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate “di pari attendibilità e spessore”.
In una situazione di tal genere - di frequentissimo riscontro nella pratica - il giudice è pertanto tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015). Laddove, poi, non vi siano elementi tali da ritenere un teste più attendibile dell'altro, può farsi applicazione di un costante insegnamento della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato: “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee
a dimostrare la fondatezza della domanda, la insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
Nel caso di specie, sono stati ascoltati quattro testi di parte ricorrente ( Tes_1 Tes_2
, , e due dei resistenti ( e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 CP_3
). Anche volendo prescindere dalle dichiarazioni dei testi , e
[...] Tes_2 Tes_3 Pt_1
che hanno confermato gli assunti attorei, ma che si sono dichiarati amici e sorella della ricorrente (circostanze che comunque non ne escluderebbero di per sé sole l'attendibilità), la teste ha dichiarato di aver frequentato il locale commerciale per tutto il periodo Tes_1
indicato dalla ricorrente in veste di cliente e con assiduità, atteso che prestava lavoro presso un ente pubblico nei pressi del negozio e che in zona abitava il figlio della stessa (“…Sono una cliente del negozio ubicato a viale dei Normanni a Rossano, lavoro all'Inail lì vicino, lì vicino abita mio figlio, quindi è una zona che frequento. Frequentavo il negozio quasi tutti i giorni,
4 , che non conoscevo prima, mi aiutava a risolvere i problemi coi miei telefoni. Parte_1
Vedevo la ricorrente lavorare nel negozio in tutto quel periodo, 2015, 2016, 2017, però non ricordo le date precise…Io frequentavo il negozio a tutte le ore…”).
I testi e hanno dichiarato di aver visto la ricorrente in negozio Testimone_5 CP_3
o di mattina o di pomeriggio (così il teste : “…La ricorrente già lavorava Testimone_5 all'interno del negozio quando sono arrivato io, mi pare nel 2015. La ricorrente era una dipendente di , era commessa all'interno del negozio. Da quando sono arrivato CP_2
io si è sempre occupata di attivazione di contratti Vodafone e di vendita di telefonia. Io non stavo in negozio tutto il giorno, non avevo un orario fisso;
quindi, stavo in negozio solo quando ce ne era necessità. I primi mesi sono stato più presente in negozio. I primi mesi ho ricevuto da una percentuale sulle vendite dei prodotti Vodafone e sulle riparazioni dei CP_2
cellulari. Non conosco gli orari della ricorrente, alcune volte quando andavo in negozio non era presente perché probabilmente aveva osservato un altro turno. Il negozio era aperto da lunedì a sabato...”; così il teste : “…Mi occupavo sempre di riparazioni, quando CP_3
c'era qualche problema che non riusciva a risolvere il sig. , passavo io dal negozio per Pt_2
le riparazioni e mi fermavo lì per due o tre ore, non tutti i giorni, o la mattina o il pomeriggio.
La ricorrente si occupava dell'attivazione delle schede Vodafone all'interno del negozio. Non so se facesse solo questo, perché in effetti non ero sempre in negozio. Alcune volte la trovavo di mattina altre di pomeriggio, ma io non andavo tutti i giorni in negozio… Io ho visto la ricorrente lavorare nel periodo in cui collaboravo con , ossia nel 2015 e nel 2016, CP_2 inizi del 2016”). Per come si evince dalle dichiarazioni rese, i medesimi testi hanno frequentato i locali commerciali per un periodo di tempo più limitato e, pertanto, maggiormente attendibile si rivela la dichiarazione della teste Tes_1
Alcuna rigorosa dichiarazione è stata fornita dai testi in merito all'orario di lavoro continuato nel periodo natalizio e nelle domeniche estive.
6. Nei limiti della prova raggiunta, è stata quindi espletata consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Determini il CTU, previo inquadramento della parte ricorrente nel livello 5 del CCNL del settore commercio, con mansioni di commessa: la retribuzione mensile spettante dal 2.05.2015 al 07.03.2016 e, separatamente, dal 08.03.2016 al 06.09.2018, tenuto conto che la ricorrente ha lavorato dalle 8,00 alle 13,20 e dalle 16,00 alle 20,30 dal lunedì al sabato;
l'eventuale differenza tra quanto dovuto e quanto percepito, tenuto conto delle buste paga espressamente quietanzate dalla parte ricorrente prodotte dal datore di lavoro;
determini, altresì, il CTU, sulla base dell'effettuato calcolo, quanto spettante alla ricorrente a titolo di mensilità aggiuntive e TFR”.
5 Il ctu nominato ha così determinato quanto dovuto:
IDEA Casa 6 di (02 Maggio 2015 - 07 Marzo 2016): CP_2
Totale retribuzione lorda dovuta = € 16.413,75
Totale mensilità aggiuntive dovuta = € 1.907,29
Totale TFR lordo dovuto = € 1.691,72
* 08 Marzo 2016 - 06 Settembre 2018) Controparte_2 CP_4
Totale retribuzione lorda dovuta = € 49.680,49
Totale mensilità aggiuntive = € 4.371,27
Totale TFR lordo dovuto = € 3.541,03
Pertanto, , nella veste di titolare della ditta individuale sopra riportata, deve essere CP_2 condannata al pagamento della complessiva somma di € 20.012,76; deve invece essere condannata al pagamento di € 57.592,79 la società Al dovuto dovranno Controparte_2
essere aggiunti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo.
7. Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, atteso che non risulta l'abbandono del posto di lavoro, ma dal certificato del centro per l'impiego emerge l'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La domanda risarcitoria è formulata in termini assolutamente generici quanto al pregiudizio lamentato e alla sua entità.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna , in veste di titolare della ditta individuale 6 di , CP_2 CP_1 CP_2
a pagare in favore della parte ricorrente la complessiva somma di Euro 20.012,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i titoli di cui in motivazione;
- condanna la società in persona del l.r.p..t., a pagare in favore della parte Controparte_2
ricorrente la complessiva somma di Euro 57.592,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i titoli di cui in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
- condanna , in veste di titolare della ditta individuale 6 di , CP_2 CP_1 CP_2
a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
6 - condanna la società in persona del l.r.p..t., a rifondere le spese di lite in Controparte_2
favore della parte ricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti resistenti, nella misura della metà per ciascuna parte.
Castrovillari, 22/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Ernesto Longo;
Parte_1
e
6 con l'assistenza e difesa CP_1 Controparte_2 dell'avv. Marco Graziano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 16.11.2018, parte ricorrente, premesso di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato dal 2.5.2015 con mansioni di commesso di negozio presso
6 di con orario a tempo parziale orizzontale;
che il rapporto di lavoro CP_1 CP_2
è proseguito ininterrottamente fino al 6.9.2018 anche se nell'anno 2016 è stata modificata la denominazione del datore di lavoro all'insaputa della ricorrente;
che in data 8.3.2016 la datrice di lavoro ha effettuato l'assunzione della ricorrente con “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” a tempo indeterminato, nella mansione di commesso di vendita presso con orario a tempo parziale orizzontale e fine periodo formativo 7.3.2019; Controparte_2
che in data 1.5.2018 risulta la trasformazione da “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” nella mansione di commesso di vendita presso con orario a tempo Controparte_2
pieno fino al 17.6.2018 e che solo questa trasformazione è stata sottoscritta dalla ricorrente;
che dal 18.6.2018 risulta di nuovo “apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere” con orario a tempo parziale orizzontale;
che in data 6.9.2018 risulta la cessazione del rapporto di lavoro per “licenziamento per giustificato motivo oggettivo”; che la ricorrente è stata assunta il 2.5.2015 da e le dimissioni del 7.3.2016 nonché le trasformazioni del rapporto CP_2
di lavoro e il licenziamento sono sempre stati effettuati a insaputa della ricorrente;
di aver sempre osservato il seguente orario di lavoro: al mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,20 e al
1 pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 20,30; dal 1 all'8 dicembre di ogni anno dalle 8,00 alle
20,30; dal 9 dicembre al 6 gennaio di ogni anno anche di domenica, dalle 8,00 alle 13,20 e dalle
16,00 alle ore 20,30; le domeniche estive alternativamente, dalle 9,00 alle 13,00; di aver percepito i primi anni 400 euro mensili, poi euro 450, poi 500, poi 600 e alla fine 620, come da conteggi allegati;
di essere stata in malattia dal 13.8.2018 fino al 2.9.2018 e che, tornata al lavoro il 3.9.2018, ha preteso di lavorare per tre ore giornaliere come da contratto e che il datore di lavoro sottoscrivesse una dichiarazione in cui affermava che in precedenza aveva lavorato per dieci ore giornaliere;
che il datore di lavoro ha rifiutato di sottoscrivere e ha quindi licenziato la ricorrente per giustificato motivo oggettivo;
di aver svolto attività lavorativa ulteriore rispetto a quella per la quale era stata assunta e a prova di ciò ha depositato n. 88 contratti Vodafone redatti dalla medesima;
ha affermato di essere creditrice, come da conteggi allegati, della somma complessiva di Euro 88.707,06, di cui 23.848,87 nei confronti di 6 di CP_1 [...]
e 64.858,73 nei confronti di Ha quindi chiesto la condanna delle CP_2 CP_2 CP_2
parti resistenti al relativo pagamento, ciascuno rispettivamente per quanto dovuto.
Si sono costituite le parti resistenti con il medesimo procuratore, eccependo la nullità del ricorso introduttivo, per indeterminatezza della domanda, non avendo parte ricorrente neppure notificato i conteggi e omettendo ogni riferimento al contratto collettivo applicato. Parte resistente ha rappresentato che la ricorrente ha abbandonato il posto di lavoro in orario di servizio e quindi senza preavviso. Ha rappresentato che la ditta individuale 6 di CP_1 [...]
è stata acquisita per atto pubblico rogato dal notaio in Rossano CP_2 Per_1 dell'11.2.2016 dalla società con assorbimento in capo a quest'ultima di Controparte_2
tutte le unità lavorative in forza ivi la ricorrente la quale aveva sottoscritto ogni contratto intervenuto tra le parti. Ha rappresentato di aver garantito ai dipendenti un rigoroso rispetto degli orari contrattualmente stabiliti. Ha eccepito la inutilizzabilità dei contratti Vodafone prodotti da parte ricorrente in quanto illegittimamente trafugati. Ha prodotto le buste paga sottoscritte e quietanzate dalla ricorrente. Ha dedotto che la ricorrente ha abbandonato il posto di lavoro aggredendo verbalmente il proprio datore di lavoro e ha sottratto e divulgato documentazione aziendale contenente dati sensibili di privati esponendo la società a responsabilità nei confronti di terzi. Ha chiesto quindi di dichiarare nullo il ricorso introduttivo, di rigettare, in subordine, la domanda e, in via riconvenzionale, di condannare la ricorrente al pagamento della complessiva somma di euro 50.000,00 oltre al pagamento della indennità di mancato preavviso per abbandono arbitrario del posto di lavoro.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti, espletamento di prova testimoniale e di consulenza tecnica d'ufficio.
2 2. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo sollevata da parte resistente. Sul punto, la Corte di Cassazione ha chiarito a più riprese che l'atto introduttivo può dirsi affetto da nullità laddove il petitum o la causa petendi siano omessi o assolutamente incerti, tenuto conto dell'esame complessivo dell'atto stesso (vd. Cass. 9197/1993; Cass.
2205/1998; Cass. 2257/2000). Vale a dire che il ricorso potrà essere dichiarato nullo qualora si sia in presenza di carenze ed omissioni tali da non consentire di comprendere e decifrare la materia del contendere, con conseguente compromissione del diritto di difesa e impossibilità di vaglio giurisdizionale. Nel caso di specie, nel ricorso sono adeguatamente rappresentati gli elementi di fatto e diritto posti a fondamento della domanda, cosicché le questioni oggetto del presente giudizio e le deduzioni formulate da parte resistente in ordine alla genericità delle allegazioni attengono tutte alla fondatezza o meno della pretesa e non alla nullità del proposto ricorso. La domanda proposta, infatti, è sufficientemente determinata: sono chiaramente indicate la pretesa fatta valere e la ragione su cui essa si fonda.
3. Dal certificato rilasciato dal centro per l'impiego e dalle buste paga in atti, risulta che la ricorrente ha lavorato con contratto di lavoro a tempo indeterminato nella mansione di commesso di negozio presso 6 di dal 2.5.2015 al 7.3.2016. È stata poi CP_1 CP_2
assunta da con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di Controparte_2 mestiere dall'8.3.2016 al 30.4.2018, a tempo indeterminato, con tempo parziale orizzontale;
è stata nuovamente assunta con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere dal 1.5.2018 al 17.6.2018, a tempo indeterminato, con orario a tempo pieno;
è stata poi assunta con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo indeterminato dal 18.6.2018 al 6.9.2018, a tempo parziale orizzontale;
è stata licenziata per giustificato motivo oggettivo in data 6.9.2018.
Appare chiaro che il rapporto alle dipendenze di sia stato di natura Controparte_2
subordinata essendo subordinato il rapporto sotteso al contratto di apprendistato.
È dimostrata la diretta applicazione da parte della società del CCNL del settore terziario- commercio, come risulta dalle buste paga le cui voci corrispondono a quelle del predetto CCNL.
Ciò detto, occorre valutare la legittimità del contratto di apprendistato. Il contratto è illegittimo in quanto la ricorrente aveva già esperienza come commessa di vendita, avendo lavorato in tale veste alle dipendenze di 6 di . CP_1 CP_2
4. Per tutto il periodo temporale indicato parte ricorrente ha dunque lavorato con le stesse mansioni di commessa di vendita e negli stessi locali commerciali.
5. In merito all'orario di lavoro espletato, i testi introdotti da parte ricorrente e quelli introdotti da parte resistente hanno fatto dichiarazioni contrastanti, atteso che i primi hanno confermato
3 le allegazioni della parte ricorrente, mentre i secondi hanno affermato che la ricorrente seguiva dei turni di lavoro e che lavorava o di mattina o di pomeriggio.
Sul punto, invero, deve rilevarsi che, come precisato a più riprese dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi, si deve tendere a escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate “di pari attendibilità e spessore”.
In una situazione di tal genere - di frequentissimo riscontro nella pratica - il giudice è pertanto tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe (cfr. in tal senso Corte di Cassazione, Sez. lavoro, Ord. n. 1547 del 2015). Laddove, poi, non vi siano elementi tali da ritenere un teste più attendibile dell'altro, può farsi applicazione di un costante insegnamento della Corte di
Cassazione, la quale ha affermato: “qualora il giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee
a dimostrare la fondatezza della domanda, la insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/02/2010, n. 3468).
Nel caso di specie, sono stati ascoltati quattro testi di parte ricorrente ( Tes_1 Tes_2
, , e due dei resistenti ( e
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 CP_3
). Anche volendo prescindere dalle dichiarazioni dei testi , e
[...] Tes_2 Tes_3 Pt_1
che hanno confermato gli assunti attorei, ma che si sono dichiarati amici e sorella della ricorrente (circostanze che comunque non ne escluderebbero di per sé sole l'attendibilità), la teste ha dichiarato di aver frequentato il locale commerciale per tutto il periodo Tes_1
indicato dalla ricorrente in veste di cliente e con assiduità, atteso che prestava lavoro presso un ente pubblico nei pressi del negozio e che in zona abitava il figlio della stessa (“…Sono una cliente del negozio ubicato a viale dei Normanni a Rossano, lavoro all'Inail lì vicino, lì vicino abita mio figlio, quindi è una zona che frequento. Frequentavo il negozio quasi tutti i giorni,
4 , che non conoscevo prima, mi aiutava a risolvere i problemi coi miei telefoni. Parte_1
Vedevo la ricorrente lavorare nel negozio in tutto quel periodo, 2015, 2016, 2017, però non ricordo le date precise…Io frequentavo il negozio a tutte le ore…”).
I testi e hanno dichiarato di aver visto la ricorrente in negozio Testimone_5 CP_3
o di mattina o di pomeriggio (così il teste : “…La ricorrente già lavorava Testimone_5 all'interno del negozio quando sono arrivato io, mi pare nel 2015. La ricorrente era una dipendente di , era commessa all'interno del negozio. Da quando sono arrivato CP_2
io si è sempre occupata di attivazione di contratti Vodafone e di vendita di telefonia. Io non stavo in negozio tutto il giorno, non avevo un orario fisso;
quindi, stavo in negozio solo quando ce ne era necessità. I primi mesi sono stato più presente in negozio. I primi mesi ho ricevuto da una percentuale sulle vendite dei prodotti Vodafone e sulle riparazioni dei CP_2
cellulari. Non conosco gli orari della ricorrente, alcune volte quando andavo in negozio non era presente perché probabilmente aveva osservato un altro turno. Il negozio era aperto da lunedì a sabato...”; così il teste : “…Mi occupavo sempre di riparazioni, quando CP_3
c'era qualche problema che non riusciva a risolvere il sig. , passavo io dal negozio per Pt_2
le riparazioni e mi fermavo lì per due o tre ore, non tutti i giorni, o la mattina o il pomeriggio.
La ricorrente si occupava dell'attivazione delle schede Vodafone all'interno del negozio. Non so se facesse solo questo, perché in effetti non ero sempre in negozio. Alcune volte la trovavo di mattina altre di pomeriggio, ma io non andavo tutti i giorni in negozio… Io ho visto la ricorrente lavorare nel periodo in cui collaboravo con , ossia nel 2015 e nel 2016, CP_2 inizi del 2016”). Per come si evince dalle dichiarazioni rese, i medesimi testi hanno frequentato i locali commerciali per un periodo di tempo più limitato e, pertanto, maggiormente attendibile si rivela la dichiarazione della teste Tes_1
Alcuna rigorosa dichiarazione è stata fornita dai testi in merito all'orario di lavoro continuato nel periodo natalizio e nelle domeniche estive.
6. Nei limiti della prova raggiunta, è stata quindi espletata consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: “Determini il CTU, previo inquadramento della parte ricorrente nel livello 5 del CCNL del settore commercio, con mansioni di commessa: la retribuzione mensile spettante dal 2.05.2015 al 07.03.2016 e, separatamente, dal 08.03.2016 al 06.09.2018, tenuto conto che la ricorrente ha lavorato dalle 8,00 alle 13,20 e dalle 16,00 alle 20,30 dal lunedì al sabato;
l'eventuale differenza tra quanto dovuto e quanto percepito, tenuto conto delle buste paga espressamente quietanzate dalla parte ricorrente prodotte dal datore di lavoro;
determini, altresì, il CTU, sulla base dell'effettuato calcolo, quanto spettante alla ricorrente a titolo di mensilità aggiuntive e TFR”.
5 Il ctu nominato ha così determinato quanto dovuto:
IDEA Casa 6 di (02 Maggio 2015 - 07 Marzo 2016): CP_2
Totale retribuzione lorda dovuta = € 16.413,75
Totale mensilità aggiuntive dovuta = € 1.907,29
Totale TFR lordo dovuto = € 1.691,72
* 08 Marzo 2016 - 06 Settembre 2018) Controparte_2 CP_4
Totale retribuzione lorda dovuta = € 49.680,49
Totale mensilità aggiuntive = € 4.371,27
Totale TFR lordo dovuto = € 3.541,03
Pertanto, , nella veste di titolare della ditta individuale sopra riportata, deve essere CP_2 condannata al pagamento della complessiva somma di € 20.012,76; deve invece essere condannata al pagamento di € 57.592,79 la società Al dovuto dovranno Controparte_2
essere aggiunti anche gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data di cessazione del rapporto di lavoro fino al soddisfo.
7. Deve essere rigettata la domanda riconvenzionale proposta dai resistenti, atteso che non risulta l'abbandono del posto di lavoro, ma dal certificato del centro per l'impiego emerge l'avvenuto licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La domanda risarcitoria è formulata in termini assolutamente generici quanto al pregiudizio lamentato e alla sua entità.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- condanna , in veste di titolare della ditta individuale 6 di , CP_2 CP_1 CP_2
a pagare in favore della parte ricorrente la complessiva somma di Euro 20.012,76 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i titoli di cui in motivazione;
- condanna la società in persona del l.r.p..t., a pagare in favore della parte Controparte_2
ricorrente la complessiva somma di Euro 57.592,79 oltre interessi e rivalutazione monetaria per i titoli di cui in motivazione;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da parte resistente;
- condanna , in veste di titolare della ditta individuale 6 di , CP_2 CP_1 CP_2
a rifondere le spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
6 - condanna la società in persona del l.r.p..t., a rifondere le spese di lite in Controparte_2
favore della parte ricorrente, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti resistenti, nella misura della metà per ciascuna parte.
Castrovillari, 22/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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