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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1379.
(Divieto di alienazione).
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
(Divieto di alienazione).
Il divieto di alienare stabilito per contratto ha effetto solo tra le parti, e non e' valido se non e' contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti.
Commentari • 68
- 1. Divieto testamentario di alienazione: novità della CassazioneDaniela · https://www.notaiofiorellibertoli.com/categoria/articoli/ · 16 giugno 2025 · 268.19507
[…] La disciplina del divieto di alienazione è allora regolata – per analogia – dall'art. 1379 codice civile, che permette il divieto di alienare purché entro certi limiti di tempo e perché rispondente ad un apprezzabile interesse. […]
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Giurisprudenza • 383
- 1. Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9505Provvedimento: […] - box censito al foglio 426, particella 169, subalterno 69; in quanto privo di finalità concrete, non sorretto da ragioni che ne giustifichino il mantenimento, irragionevole nella durata e pertanto contrario all'art. 1379 c.c.; per gli effetti, dichiarare altresì la nullità e/o inefficacia dell'obbligo di non alienare per dieci anni i predetti beni immobili, obbligo imposto al ricorrente dalla medesima de cuius con il citato atto di ultime volontà.Leggi di più...
- interesse meritevole di tutela·
- vincolo di inalienabilità·
- testamento olografo·
- art. 1379 c.c.·
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