Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2816.
(Ipoteca sul diritto di superficie).
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se pero' il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.
(Ipoteca sul diritto di superficie).
Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. Se pero' il superficiario ha diritto a un corrispettivo, le ipoteche iscritte contro di lui si risolvono sul corrispettivo medesimo. Le ipoteche iscritte contro il proprietario del suolo non si estendono alla superficie.
Se per altre cause si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario del suolo e quello del superficiario, le ipoteche sull'uno e sull'altro diritto continuano a gravare separatamente i diritti stessi.
Commentari • 13
- 1. Art. 2816 c.c., Ipoteca sul diritto di superficieVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 agosto 2023 · 252.36166
L'articolo 2816 del Codice Civile, di cui alla Sezione I, Capo IV, Titolo III, del Libro VI, disciplina l'ipoteca sorgente sul diritto di superficie, disponendo: “Le ipoteche che hanno per oggetto il diritto di superficie si estinguono nel caso di devoluzione della superficie al proprietario del suolo per decorso del termine. […]
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Giurisprudenza • 47
- 1. Trib. Padova, sentenza 06/02/2024, n. 353Provvedimento: […] Part., a norma dell'art. 2816 c.c.. […] CP_4 che manteneva sullo stesso mappale un residuo diritto superficiario relativo ad altra costruzione che non si è mai realizzata e per la quale è scaduta altresì la concessione edilizia, rilasciata in data 14.05.2003. Risulta poi essere stata iscritta ipoteca giudiziale a carico della CP_4 sull'area scoperta ove sarebbe rimasto riconosciuto tale residuo diritto superficiario. Essendo decorsi pagina 4 di 6 20 anni dalla mancata realizzazione del capannone, scaduta la concessione edilizia, cancellata peraltro la società CP_1 non più esistente, si ritiene applicabile l'art. 954 c.c., prescrizione del diritto superficiario, e conseguentemente ex art.2816 c.c. si ritiene estinta l'ipoteca iscritta su tale diritto. Da ciò le rassegnate conclusioni.Leggi di più...
- concessione edilizia·
- proprietà superficiaria·
- contumacia·
- diritto di superficie·
- estinzione diritto di superficie·
- art. 2816 c.c.·
- cancellazione ipoteca·
- art. 954 c.c.·
- prescrizione diritto di superficie·
- compensazione spese legali