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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 25/07/2025, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RG. N. 1550 /2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1550/2022 avente ad oggetto: prescrizione servitù
TRA
( ), con l'Avv. Eloisa Parte_1 C.F._1
BRUGNOLETTI del Foro di Viterbo ATTORE
E
(C.F. , con l'Avv. Domenicantonio CP_1 C.F._2
CAVALLARO del Foro di Roma CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.02.2025, le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni, parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Viterbo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto/servitù di affaccio e veduta, anche in senso prospiciente, nonché obliquo, in danno della convenuta e suoi aventi causa dall'immobile sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice con accesso dal civico 35, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle. graffate 291 sub 6 e 292 sub 7 e verso l'immobile di Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice n. 35, con annesso giardino sottostante di proprietà esclusiva dell'attore, sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice 35 con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle 291 sub 9; 294 sub. 5; 295 e 296 sub. 4; - nell'ipotesi, in cui l'opera muraria de qua, risultasse effettivamente abusiva e da ridurre in pristino, ovvero per il caso in cui in via inopinata la convenuta riuscisse comunque a procedere in tal senso, condannare la convenuta e/o suoi aventi causa al posizionamento e mantenimento in sua sostituzione di altra opera, a propria cura e spese, in conformità con la legge e regolamenti locali, in sostituzione di quella attualmente esistente, atta ad impedire l'affaccio anche verticale e la veduta anche per obliquo dall'immobile sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice con accesso dal civico 35, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle graffate 291 sub 6 e 292 sub 7 e verso l'immobile di Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice n. 35, con annesso giardino di proprietà esclusiva sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice 35 con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle 291 sub 9; 294 sub. 5; 295 e 296 sub. 4;- Nella suddetta ipotesi, di accoglimento - e dunque accertata l'intervenuta prescrizione della servitù di affaccio e veduta in danno della convenuta e suoi aventi causa e di disposizione dell'obbligo di eseguire l'opera alternativa, in sostituzione di quella da eliminare -disporre sin d'ora la condanna della convenuta e/o suoi eventuali aventi causa, al pagamento della somma di euro 500,00, o di quella ritenuta di giustizia, per ogni mese ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto e disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., oltre al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa. - Per la denegata ipotesi di rigetto del richiesto obbligo di eseguire l'opera alternativa, in sostituzione di quella da eliminare, ma accertata comunque l'intervenuta prescrizione della servitù di affaccio e veduta in danno della convenuta e suoi aventi causa, disporre sin d'ora la condanna della convenuta e/o suoi eventuali aventi causa, al pagamento della somma di euro 500,00, o di quella ritenuta di giustizia, per ogni successiva violazione e/o inosservanza dell'accertato divieto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., oltre al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.”; Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi su esposti rigettare tutte le domande proposte dal sig. perché infondate in fatto e diritto e/o dichiararle Parte_2 inammissibili in tutto o in parte anche solo in relazione di cui alla domanda di cui al punto 5 del presente atto. Con vittoria di spese, spese generali compensi ed oneri accessori.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , in qualità di proprietario dell'immobile e dell'annesso giardino, Parte_1 sito a Viterbo in Via Santa Maria SS. Liberatrice n. 35 (con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle. 291 sub 9, 294 sub. 5, 295 e 296 sub 4), citava in giudizio l'odierna convenuta, proprietaria del piano superiore dell'immobile confinante e dell'annesso lastrico solare, chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto/servitù di affaccio e veduta sull'indicato bene di parte istante. A fondamento delle proprie ragioni rappresentava che il lastrico solare di proprietà esclusiva della convenuta per oltre venti anni era stato delimitato da un muretto alto circa due metri e lungo circa 5/6 metri, che partiva dall'angolo prospicente Via delle Mura fino alla falda del tetto con cui confinava il lastrico solare, sottolineando come tale opera avesse impedito l'esercizio da parte della convenuta della possibilità di affaccio e veduta, sia in obliquo che verticale, sul giardino di proprietà dell'attore. Aggiungeva che la sig.ra aveva comunicato a parte attrice l'intenzione di CP_1 demolire la parte sovrastante del muro, riducendone l'altezza a circa un metro al fine di sanare un precedente abuso edilizio. Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo di accertare l'avvenuta prescrizione della servitù di veduta in favore della convenuta sul fondo dell'attore e di ripristinare il manufatto che impediva l'esercizio della servitù attraverso strumenti conformi a legge. Inoltre, di sanzionare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., l'eventuale violazione o inosservanza dell'obbligo di eseguire l'opera alternativa e, in subordine, dell'inosservanza del provvedimento.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava la domanda, eccependo la carenza di prova, da parte dell'attore, in merito al mancato esercizio dell'indicato diritto di veduta e di affaccio da parte della convenuta. Aggiungeva, che la rimozione del sopralzo del muretto si era resa necessaria in quanto costituente abuso edilizio - non sanabile - non sussistendo alcun diritto di parte attrice al mantenimento di un manufatto abusivo, essendosi trattato di intervento di ripristino diretto a ridurre l'altezza del manufatto da circa due metri a 1.05 mt. Tale intervento si era reso inoltre necessaria al fine di rendere commerciabile il bene in esame, rispetto al quale parte convenuta aveva già sottoscritto preliminare di vendita Alla luce delle prospettate deduzioni chiedeva il rigetto della domanda
Nel corso del processo, dopo l'assunzione delle prove richieste dalle parti, all'udienza del 27.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata. Considerando la conformazione dei luoghi in esame, può legittimamente ritenersi che, ammessa in origine la possibilità di affaccio e veduta sul bene di proprietà di parte attrice (dato non contestato), la successiva realizzazione (seppur abusiva) sulla proprietà di parte convenuta di un muretto alto circa due metri abbia determinato, l'impossibilità da parte convenuta di esercitare il diritto di affaccio e veduta sul fondo dell'odierno istante per un considerevole periodo di tempo. Di conseguenza, la prescrizione, come da domanda, del corrispondente diritto legato alla titolarità del bene in capo a parte convenuta e l'insussistenza di una servitù di affaccio in danno del fondo di parte attrice. Dalla documentazione fotografica depositata in atti si è dato prova della presenza, già nel 2000, di un'opera muraria delimitante il lastrico solare di proprietà esclusiva della sig.ra opera, quest'ultima che non rendeva in alcun modo possibile l'affaccio CP_1
e la veduta sul giardino dell'attore. Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi nel corso del processo1. Le testimonianze depositate risultano univoche nell'affermare l'impossibilità di veduta diretta e verticale del fondo vicino a causa della costruzione muraria. La conformazione dello stato dei luoghi precedente alla rimozione del manufatto risulta evidente anche dalle fotografie dei luoghi prodotte dalle parti (doc. 3 parte attrice e doc. 2 parte convenuta). Dai rilievi fotografici si evince che il manufatto occupava l'intera lunghezza del parapetto, non permettendo l'affaccio, né la veduta sul fondo di parte convenuta. Alla luce di tali circostanze, può legittimamente ritenersi che il diritto in esame, in ragione del mancato esercizio per un periodo ultraventennale, sia prescritto. Tale conclusione, comporta l'obbligo per parte convenuta ad eseguire i necessari interventi atti ad impedire qualsiasi forma di affaccio e veduta sul fondo di parte attrice. Ciò, senza in alcun modo pregiudicare le determinazioni amministrative in relazione alla natura abusiva dell'originari intervento, ben potendo la parte sostituire con qualsiasi altro intervento, legittimo, idoneo ad impedire la veduta e l' affaccio sul fondo di parte convenuta. Quanto alla domanda di liquidazione del danno, in assenza di qualsiasi allegazione la stessa non può essere accolta. Sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento ex art. 614 bis cpc, per la cui somma può essere stabilito l'importo di euro 250,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dell'intervento atto ad impedire l'affaccio e la veduta sul bene di proprietà di parte attrice, somma determinata tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione dovuta L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo delle spese secondo i seguenti parametri: valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi euro 5,.000)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
9.11.2023, ha rappresentato che “Si è vero. Verso la fine dell'anno 2000, ovvero all'epoca in cui il sig. ebbe ad acquistare la sua abitazione (…), andammo a visionare, insieme, anche il Parte_1 lastrico di copertura dello stabile stesso. E appunto in tale occasione potevo constatare che lo stato dei luoghi era quello che ad oggi mi si rammostra nella ripresa fotografica (…)” ed ha ulteriormente specificato “si è vero, sono alto 1,73 e non arrivavo con tale mia altezza alla sommità del muretto ivi posto”. Il teste sig. (udienza del 9.11.2023), ha dichiarato che “prima della Testimone_3 demolizione della parte abusiva del muretto che si trova sul lastrico solare in parola era possibile guardare la zona retrostante solo sporgendosi dall'angolo destro del terrazzo sul lato di via delle mura. ADR ho potuto verificare tale circostanza nel 2022, in occasione di alcune visite dell'immobile preliminari alla vendita, poi intervenuta, mi sembra, in quell'anno” 1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di servitù di affaccio e veduta in senso prospiciente e obliquo da parte della convenuta dall'immobile sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice con accesso dal civico 35, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle graffate 291 sub 6 e 292 sub 7, verso l'immobile di proprietà esclusiva dell'attore sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice n. 35, con annesso giardino sottostante, con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle 291 sub 9; 294 sub. 5; 295 e 296 sub. 4;
2. Condanna parte convenuta ad eseguire entro il 31.12.2025 interventi necessari ed idonei ad impedire l'indicato affaccio e/o veduta da parte convenuta;
3. Visto l'art. 614 bis cpc condanna parte convenuta a pagamento di una somma pari ad euro 250,00 per ogni mese di ritardo in relazione all'esecuzione dell'intervento sub n. 2;
4. Rigetta ogni altra richiesta
5. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Viterbo, 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste , (udienza 10.10.2023) ha confermato la circostanza di impossibilità di Testimone_1 affaccio diretto e verticale sul fondo sottostante. Il teste sig. , sentito all'udienza del Testimone_2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 1550/2022 avente ad oggetto: prescrizione servitù
TRA
( ), con l'Avv. Eloisa Parte_1 C.F._1
BRUGNOLETTI del Foro di Viterbo ATTORE
E
(C.F. , con l'Avv. Domenicantonio CP_1 C.F._2
CAVALLARO del Foro di Roma CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 27.02.2025, le parti hanno trasmesso note scritte contenenti le seguenti conclusioni, parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Viterbo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto/servitù di affaccio e veduta, anche in senso prospiciente, nonché obliquo, in danno della convenuta e suoi aventi causa dall'immobile sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice con accesso dal civico 35, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle. graffate 291 sub 6 e 292 sub 7 e verso l'immobile di Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice n. 35, con annesso giardino sottostante di proprietà esclusiva dell'attore, sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice 35 con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle 291 sub 9; 294 sub. 5; 295 e 296 sub. 4; - nell'ipotesi, in cui l'opera muraria de qua, risultasse effettivamente abusiva e da ridurre in pristino, ovvero per il caso in cui in via inopinata la convenuta riuscisse comunque a procedere in tal senso, condannare la convenuta e/o suoi aventi causa al posizionamento e mantenimento in sua sostituzione di altra opera, a propria cura e spese, in conformità con la legge e regolamenti locali, in sostituzione di quella attualmente esistente, atta ad impedire l'affaccio anche verticale e la veduta anche per obliquo dall'immobile sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice con accesso dal civico 35, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle graffate 291 sub 6 e 292 sub 7 e verso l'immobile di Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice n. 35, con annesso giardino di proprietà esclusiva sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice 35 con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle 291 sub 9; 294 sub. 5; 295 e 296 sub. 4;- Nella suddetta ipotesi, di accoglimento - e dunque accertata l'intervenuta prescrizione della servitù di affaccio e veduta in danno della convenuta e suoi aventi causa e di disposizione dell'obbligo di eseguire l'opera alternativa, in sostituzione di quella da eliminare -disporre sin d'ora la condanna della convenuta e/o suoi eventuali aventi causa, al pagamento della somma di euro 500,00, o di quella ritenuta di giustizia, per ogni mese ritardo nell'esecuzione del provvedimento richiesto e disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., oltre al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa. - Per la denegata ipotesi di rigetto del richiesto obbligo di eseguire l'opera alternativa, in sostituzione di quella da eliminare, ma accertata comunque l'intervenuta prescrizione della servitù di affaccio e veduta in danno della convenuta e suoi aventi causa, disporre sin d'ora la condanna della convenuta e/o suoi eventuali aventi causa, al pagamento della somma di euro 500,00, o di quella ritenuta di giustizia, per ogni successiva violazione e/o inosservanza dell'accertato divieto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c., oltre al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa. In ogni caso, con vittoria delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali IVA e CPA come per legge.”; Parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per tutti i motivi su esposti rigettare tutte le domande proposte dal sig. perché infondate in fatto e diritto e/o dichiararle Parte_2 inammissibili in tutto o in parte anche solo in relazione di cui alla domanda di cui al punto 5 del presente atto. Con vittoria di spese, spese generali compensi ed oneri accessori.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. , in qualità di proprietario dell'immobile e dell'annesso giardino, Parte_1 sito a Viterbo in Via Santa Maria SS. Liberatrice n. 35 (con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle. 291 sub 9, 294 sub. 5, 295 e 296 sub 4), citava in giudizio l'odierna convenuta, proprietaria del piano superiore dell'immobile confinante e dell'annesso lastrico solare, chiedendo di accertare l'intervenuta prescrizione del diritto/servitù di affaccio e veduta sull'indicato bene di parte istante. A fondamento delle proprie ragioni rappresentava che il lastrico solare di proprietà esclusiva della convenuta per oltre venti anni era stato delimitato da un muretto alto circa due metri e lungo circa 5/6 metri, che partiva dall'angolo prospicente Via delle Mura fino alla falda del tetto con cui confinava il lastrico solare, sottolineando come tale opera avesse impedito l'esercizio da parte della convenuta della possibilità di affaccio e veduta, sia in obliquo che verticale, sul giardino di proprietà dell'attore. Aggiungeva che la sig.ra aveva comunicato a parte attrice l'intenzione di CP_1 demolire la parte sovrastante del muro, riducendone l'altezza a circa un metro al fine di sanare un precedente abuso edilizio. Alla luce di tali circostanze concludeva chiedendo di accertare l'avvenuta prescrizione della servitù di veduta in favore della convenuta sul fondo dell'attore e di ripristinare il manufatto che impediva l'esercizio della servitù attraverso strumenti conformi a legge. Inoltre, di sanzionare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., l'eventuale violazione o inosservanza dell'obbligo di eseguire l'opera alternativa e, in subordine, dell'inosservanza del provvedimento.
Costituendosi in giudizio parte convenuta contestava la domanda, eccependo la carenza di prova, da parte dell'attore, in merito al mancato esercizio dell'indicato diritto di veduta e di affaccio da parte della convenuta. Aggiungeva, che la rimozione del sopralzo del muretto si era resa necessaria in quanto costituente abuso edilizio - non sanabile - non sussistendo alcun diritto di parte attrice al mantenimento di un manufatto abusivo, essendosi trattato di intervento di ripristino diretto a ridurre l'altezza del manufatto da circa due metri a 1.05 mt. Tale intervento si era reso inoltre necessaria al fine di rendere commerciabile il bene in esame, rispetto al quale parte convenuta aveva già sottoscritto preliminare di vendita Alla luce delle prospettate deduzioni chiedeva il rigetto della domanda
Nel corso del processo, dopo l'assunzione delle prove richieste dalle parti, all'udienza del 27.02.2025, la causa veniva trattenuta in decisione. La domanda è fondata. Considerando la conformazione dei luoghi in esame, può legittimamente ritenersi che, ammessa in origine la possibilità di affaccio e veduta sul bene di proprietà di parte attrice (dato non contestato), la successiva realizzazione (seppur abusiva) sulla proprietà di parte convenuta di un muretto alto circa due metri abbia determinato, l'impossibilità da parte convenuta di esercitare il diritto di affaccio e veduta sul fondo dell'odierno istante per un considerevole periodo di tempo. Di conseguenza, la prescrizione, come da domanda, del corrispondente diritto legato alla titolarità del bene in capo a parte convenuta e l'insussistenza di una servitù di affaccio in danno del fondo di parte attrice. Dalla documentazione fotografica depositata in atti si è dato prova della presenza, già nel 2000, di un'opera muraria delimitante il lastrico solare di proprietà esclusiva della sig.ra opera, quest'ultima che non rendeva in alcun modo possibile l'affaccio CP_1
e la veduta sul giardino dell'attore. Tale circostanza è stata confermata dai testi escussi nel corso del processo1. Le testimonianze depositate risultano univoche nell'affermare l'impossibilità di veduta diretta e verticale del fondo vicino a causa della costruzione muraria. La conformazione dello stato dei luoghi precedente alla rimozione del manufatto risulta evidente anche dalle fotografie dei luoghi prodotte dalle parti (doc. 3 parte attrice e doc. 2 parte convenuta). Dai rilievi fotografici si evince che il manufatto occupava l'intera lunghezza del parapetto, non permettendo l'affaccio, né la veduta sul fondo di parte convenuta. Alla luce di tali circostanze, può legittimamente ritenersi che il diritto in esame, in ragione del mancato esercizio per un periodo ultraventennale, sia prescritto. Tale conclusione, comporta l'obbligo per parte convenuta ad eseguire i necessari interventi atti ad impedire qualsiasi forma di affaccio e veduta sul fondo di parte attrice. Ciò, senza in alcun modo pregiudicare le determinazioni amministrative in relazione alla natura abusiva dell'originari intervento, ben potendo la parte sostituire con qualsiasi altro intervento, legittimo, idoneo ad impedire la veduta e l' affaccio sul fondo di parte convenuta. Quanto alla domanda di liquidazione del danno, in assenza di qualsiasi allegazione la stessa non può essere accolta. Sussistono i presupposti per la concessione del provvedimento ex art. 614 bis cpc, per la cui somma può essere stabilito l'importo di euro 250,00 per ogni mese di ritardo nell'esecuzione dell'intervento atto ad impedire l'affaccio e la veduta sul bene di proprietà di parte attrice, somma determinata tenuto conto del valore della controversia e della natura della prestazione dovuta L'accoglimento della domanda comporta la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese processuali nella misura indicata in dispositivo (calcolo delle spese secondo i seguenti parametri: valore indeterminabile, complessità bassa, quattro fasi di legge valori prossimi ai medi euro 5,.000)
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
9.11.2023, ha rappresentato che “Si è vero. Verso la fine dell'anno 2000, ovvero all'epoca in cui il sig. ebbe ad acquistare la sua abitazione (…), andammo a visionare, insieme, anche il Parte_1 lastrico di copertura dello stabile stesso. E appunto in tale occasione potevo constatare che lo stato dei luoghi era quello che ad oggi mi si rammostra nella ripresa fotografica (…)” ed ha ulteriormente specificato “si è vero, sono alto 1,73 e non arrivavo con tale mia altezza alla sommità del muretto ivi posto”. Il teste sig. (udienza del 9.11.2023), ha dichiarato che “prima della Testimone_3 demolizione della parte abusiva del muretto che si trova sul lastrico solare in parola era possibile guardare la zona retrostante solo sporgendosi dall'angolo destro del terrazzo sul lato di via delle mura. ADR ho potuto verificare tale circostanza nel 2022, in occasione di alcune visite dell'immobile preliminari alla vendita, poi intervenuta, mi sembra, in quell'anno” 1. Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto di servitù di affaccio e veduta in senso prospiciente e obliquo da parte della convenuta dall'immobile sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice con accesso dal civico 35, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle graffate 291 sub 6 e 292 sub 7, verso l'immobile di proprietà esclusiva dell'attore sito in Viterbo, Via Maria SS. Liberatrice n. 35, con annesso giardino sottostante, con accesso esclusivo dalla Via delle Mura n. 39, censito all'N.C.E.U. del Comune di Viterbo al Foglio n. 170 p.lle 291 sub 9; 294 sub. 5; 295 e 296 sub. 4;
2. Condanna parte convenuta ad eseguire entro il 31.12.2025 interventi necessari ed idonei ad impedire l'indicato affaccio e/o veduta da parte convenuta;
3. Visto l'art. 614 bis cpc condanna parte convenuta a pagamento di una somma pari ad euro 250,00 per ogni mese di ritardo in relazione all'esecuzione dell'intervento sub n. 2;
4. Rigetta ogni altra richiesta
5. Condanna parte convenuta al pagamento delle spese processuali, spese che si liquidano in complessivi euro 5.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali.
Viterbo, 25.07.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il teste , (udienza 10.10.2023) ha confermato la circostanza di impossibilità di Testimone_1 affaccio diretto e verticale sul fondo sottostante. Il teste sig. , sentito all'udienza del Testimone_2