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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/04/2025, n. 1770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1770 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9480/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9480/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CIAVARELLA LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. BERTUZZI JENNIFER CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
AFFIDARE la figlia minorenne in via condivisa a entrambi i genitori con immediata interruzione dell'affido all'Ente; presso il domicilio materno;
Controparte_2
DETERMINARE il diritto del padre di stare con la figlia come di seguito, salvo diverso accordo tra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero dalle 15.00 nel periodo extrascolastico, sino alla domenica sera alle ore 21.00. In uno dei due fine settimana, la madre accompagnerà la figlia dal padre andandola a riprendere presso l'uscita autostradale di Pontevico ove il padre si recherà a pagina 1 di 10 prendere e consegnare la figlia in assenza di familiari, il venerdì tra le 18.00 e 18.30, con riconsegna alla domenica alle ore 19.30;
- ulteriori tre fine settimana all'anno a scelta del padre, da concordarsi entro la fine dell'anno precedente;
- tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina al riaccompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero presso l'abitazione della madre, nel periodo estivo;
- durante il periodo estivo, quattro settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno, fermo restando che durante il pari tempo in cui la minore trascorrerà le ferie con la madre le visite paterne saranno sospese.
- una ulteriore settimana all'anno di vacanza a scelta del padre da concordare entro la fine dell'anno precedente.
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre;
- la prima o la seconda metà delle vacanze pasquali, alternandole di anno in anno con la madre.
PORRE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia col versamento alla madre di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo non inferiore a quello attualmente versato pari a circa €
348,00 mensili (Euro 300,00 originariamente stabiliti in separazione con ordinanza del 5-01-2021, rivalutati ad oggi con decorrenza gennaio 2022), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14-07-2016 prevedendo altresì l'obbligo da parte del padre di contribuire ad almeno una attività extrascolastica gradita alla minore ovvero accrescendo l'attuale assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfetizzazione delle spese extra-assegno.
ORDINARSI al CTU il deposito delle audio video registrazioni degli incontri con la minore al fine di verificarne integralmente i contenuti, la correttezza della metodologia utilizzata nell'ascolto della minore, in particolare il rispetto dei canoni e delle buone pratiche da utilizzarsi nei colloqui con bambini dell'età di CP_2
Con ferma opposizione, per le ragioni espresse nella memoria del 26-10-2024 che qui si richiama integralmente, al percorso psicologico su , alla rivalutazione della situazione entro il mese di maggio 2025 proposti dal CP_2
CTU e alla nomina di un curatore speciale della minore, tenuto conto che è falso che la madre abbia talvolta omesso di comunicare al padre notizie relative alla figlia minore come assunto dal CTU sulla esclusiva base delle dichiarazioni del padre.
[omissis]
Per parte resistente:
In via preliminare
-per i motivi meglio esposti nei propri atti difensivi, stante la conflittualità ancora sussistente tra le parti, l'attuale affido della minore al Servizio Tutela Minori di PE e la richiesta formulata in tale senso dal Persona_1
Servizio Sociale Ambito 9 (cfr pag. 3 relazione SS del 28.11.2023) nonché dalla CTU (cfr pag. 44 e 48 dell'elaborato peritale), in linea con il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, si chiede che la pagina 2 di 10 S.V.Ill.ma voglia nominare ai sensi dell'art. 78, comma III punto 2) e 3) e comma IV, c.p.c. un Curatore Speciale che possa rappresentare la minore nel presente giudizio;
-come indicato dai Servizi Sociali Ambito 9 si chiede che la S.V.Ill.ma voglia adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire la condivisione delle scelte interessanti la figlia minore da parte della madre la quale, come indicato dal Servizio Sociale nonché dalla CP_2
CTU, ad oggi esclude il padre su tale aspetto, con ammonizione della madre e modifica dei provvedimenti in vigore al fine di rafforzare la possibilità di un coinvolgimento paterno;
-si chiede l'espunzione della chat di whatsapp di cui al documento n. 37 di parte ricorrente stante la mancata esecuzione di perizia forense certificata (c.d. estrapolazione forense) volta ad accertare la corrispondenza dei contenuti della chat con quanto rinvenuto sul dispositivo interessato, anche in ordine all'utenza di invio dei predetti messaggi.
Nel merito:
- rigettare la richiesta di affido esclusivo formulata dalla madre poiché infondata e contraria all'interesse della figlia minore e per l'effetto disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente CP_2 della minore presso la madre in PE, ciò anche in adesione alle conclusioni formulate dalla CTU;
- in adesione alle risultanze della CTU si chiede che il padre possa tenere con sè la figlia minore con le CP_2 seguenti modalità: nella prima e quarta settimana il padre potrà tenere con sé dal giovedì, dall'uscita della CP_2 scuola (dalle ore 9.00 nel periodo non scolastico o in occasione di ponti o festività) sino alle ore 21.00 della domenica sera. Durante il periodo scolastico il pernotto del giovedì verrà effettuato presso una struttura alberghiera in PE, il viaggio da San Gervasio a PE verrà effettuato dal sig. mentre il viaggio di rientro CP_1 sarà a carico della sig.ra la quale si recherà presso il parcheggio adiacente il casello autostradale di Pt_1
Pontevico per le ore 19.30 della domenica. Nella seconda settimana di sua spettanza il padre potrà tenere con sé
dal venerdì, dall'uscita della scuola (dalle ore 9.00 nel periodo non scolastico o in occasione di ponti o CP_2 festività) sino alle ore 21.00 della domenica sera. Il viaggio da PE a San Gervasio verrà effettuato dalla sig.ra la quale si recherà presso il parcheggio adiacente il casello autostradale di Pontevico per le ore 17.30 Pt_1 di venerdì mentre il viaggio di rientro sarà a carico del sig. il quale porterà presso la residenza di CP_1 CP_2
PE alle ore 21.00; - vacanze estive: la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con il padre per 4 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31
Maggio di ogni anno) a fini programmativi. Si precisa che il genitore collocatario potrà trascorrere le vacanze estive con la figlia per 3 settimane, anche non consecutive;
- vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
pagina 3 di 10 - disporre a carico della sig.ra l'obbligo di accompagnare la minore, in modalità alternata con il padre, Pt_1 presso la residenza paterna, al fine di riequilibrare i costi e il gravame, dovuti alla distanza geografica tra i genitori;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un CP_2 assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 346,00 mensili, importo attualmente versato con rivalutazione attualizzata, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016;
- disporre che il padre possa telefonare tutti i giorni alla figlia nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.00 sull'utenza a lei dedicata. Nella terza settimana, in cui il fine settimana è di spettanza della madre, si chiede che il padre possa effettuare videochiamate alla figlia, sempre nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.00, a giorni alterni partendo dal martedì, i restanti giorni il padre potrà sentire la figlia per mezzo di semplici telefonate.
Durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con la madre, il padre chiede di poter sentire la figlia minore tutti i giorni, alternando la chiamata alla videochiamata, sempre nella medesima fascia oraria sopra CP_2 indicata o in diverso momento se richiesto dalla figlia;
- in adesione alle conclusioni della CTU si chiede che la S.V.Ill.ma voglia nominare un coordinatore genitoriale, scelto tra i professionisti di cui all'elenco vigente presso l'intestato Tribunale, affinchè le parti possano intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale volto a monitorare la situazione e a facilitare la risoluzione di eventuali questioni controverse, anche in merito alla scelta e/o alla partecipazione della figlia ad attività extrascolastiche nonché onde vigilare sul rispetto del calendario di frequentazioni della minore.
In via istruttoria: in adesione alle conclusioni della CTU, ed in ragione delle dissonanze emergenti dall'ascolto della minore, si chiede che venga disposta un'integrazione di CTU con rivalutazione della situazione del nucleo familiare entro il mese di maggio 2025, con onere per il coordinatore genitoriale designato di depositare una relazione relativa al percorso di coordinazione entro e non oltre il 30.04.2025. Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo
Signor Giudice ritenga la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre 15% di rimborso forfettario, CpA ed Iva.
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.8.2022, chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato in San Gervasio Bresciano CP_1
(Bs) in data 18.4.2015, premettendo che i coniugi erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale di
Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 6.5.2022 pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale, passata in giudicato.
Sin dall'udienza presidenziale si è costituito il resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza presidenziale del 14.12.2022 e all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 25.5.2023 il Presidente pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimetteva le parti avanti al Giudice Istruttore.
Pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, demandata l'istruttoria dapprima ai Servizi Sociali e, da ultimo, alla c.t.u. dr.ssa , depositata la relazione il 20.10.2024, all'udienza del Persona_2
20.12.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, si dà atto in dispositivo dell'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
Ad oggi, vigono i provvedimenti presidenziali del 14.12.2022-25.5.2023 che, per quanto qui di interesse, dispongono:
- l'affidamento di , di anni nove, ai Servizi Sociali, con facoltà di assumere, sentiti i genitori CP_2
e favorendone il genuino accordo, le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- collocamento prevalente della minore presso la madre in PE (Mi);
- visite del padre:
o presso il domicilio paterno a San Gervasio Bresciano, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero dalle 15.00 nel periodo extrascolastico, sino alla domenica sera alle ore 21.00; in uno dei due fine settimana, la madre accompagnerà la figlia dal padre andandola a riprendere presso l'uscita autostradale di
Pontevico ove il padre si recherà a prendere e consegnare la figlia in assenza di familiari, il venerdì tra le 18.00 e 18.30, con riconsegna alla domenica alle ore 19.30;
o tutte le settimane a PE (Mi), il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina al riaccompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero presso l'abitazione della pagina 5 di 10 madre, nel periodo estivo (ad oggi, i giorni sono stati concordemente mutati dal giovedì al venerdì mattina);
o durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 4 settimane, anche non consecutive, con il padre, periodo da concordarsi entro la prima settimana di giugno di ogni anno;
o la minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
o le vacanze pasquali saranno trascorse con il padre per la prima metà e con la madre per la seconda metà, alternandosi ciascun anno;
- contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili
Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Occorre anzitutto osservare che le parti, nelle conclusioni da ultimo depositate, concordano su quasi tutte le condizioni di divorzio, ad eccezione delle frequentazioni paterne.
Va disposto conformemente all'accordo sul mantenimento della figlia a carico del padre, oggi pari ad €
346,00 mensili, comprensivo dell'indice Istat maturato sull'assegno originariamente stabilito.
I genitori concordano altresì sul ripristino dell'affidamento condiviso, istanza da accogliersi tenuto conto che ai sensi dell'art.337 ter c.c. costituisce la soluzione preferenziale, da escludere solo quando sia contraria all'interesse del minore, ipotesi che, nel caso di specie, alla luce dell'espletata c.t.u. non pare sussistere.
Invero, sebbene la conflittualità tra i genitori sia tuttora presente, nel tempo risulta essersi confinata agli impegni extrascolastici della minore ed al calendario delle frequentazioni paterne e non pare riverberarsi negativamente sulla minore. Parimenti, i genitori paiono dotati di buone competenze genitoriali, sebbene con stili educativi differenti (p. 46 relazione c.t.u.1).
In conformità a quanto suggerito dal c.t.u. e concordato tra i genitori, merita accoglimento l'inserimento di un coordinatore genitoriale, onde lenire l'ancor presente conflittualità, non agevolata dalla notevole distanza tra i nuclei familiari (p. 58 ibidem2). Scelta del coordinatore che, nel rispetto
CP_ 1 “ è legata ad entrambi i genitori, difatti non si sono ravvisate dinamiche che possano far sospettare forme lievi di rifiuto anche in fase embrionale. La madre adotta uno stile educativo basato sulla performance, ricco di attività sportive, corso di inglese, stile che si contraddistingue da quello paterno, invece incentrato sul rapporto con la natura. Si vuole CP_ porre l'attenzione che a differenza di altri bambini potrebbe trarre un enorme vantaggio, se potesse accedere e godere di entrambi gli stili educativi con serenità. L'aspetto disfunzione è da ricercarsi solo nella relazione tra i due genitori, che continuano a voler dimostrare di essere uno più competente dell'altro” 2 “In sintesi, dunque, siamo in presenza di competenze genitoriali di madre e di padre perfettibili, ma in linea di massima CP_ adeguati, che cadono nel momento in cui non sono in grado di comprendere che il bene supremo di è quello di poter integrare le due figure genitoriali e non viverle come due entità separate. I genitori dovrebbero saper offrire un modello di pagina 6 di 10 dell'autonomia contrattuale delle parti, non può essere imposta dal Tribunale, potendo unicamente suggerire le associazioni più rappresentative della categoria (Aicoge, Acoges, Incoge, etc…); con l'avvertimento che, in mancanza di nomina entro un determinato termine, da assegnare in dispositivo, dovrà essere ripristinato l'intervento dei Servizi Sociali, necessitando ancor'oggi i genitori dell'intervento di una figura terza a contenimento della conflittualità e ad agevolazione delle comunicazioni, stante l'ancor tenera età della minore.
Va infine senz'altro esclusa la nomina di un Curatore della minore, a fronte del ripristino dell'affidamento condiviso, con conseguente assenza di limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Resta da dirimere la regolazione delle frequentazioni paterne, delle quali il c.t.u. ha proposto una modifica nel senso di sostituire i pernotti paterni infrasettimanali a PE del mercoledì, introducendo tre fine settimana al mese, di cui:
- il primo e quarto weekend, dal giovedì alla domenica, recandosi il padre a PE con pernotto dal giovedì al venerdì, per poi andare con la figlia a S Gervasio;
la domenica la madre andrà a riprenderla a S. Gervasio;
- il secondo weekend, dal venerdì alla domenica, con accompagnamento della madre a S.
Gervasio ed riaccompagnamento del padre a PE.
Il c.t.u. reputa tale modifica necessaria sulla scorta dell'intenzione della minore, palesata alla prima audizione del 22.5.2024 di volere stare di più col padre, eliminandone i pernottamenti alberghieri a
PE nelle settimane senza il weekend di competenza.
Reputa il Tribunale di accogliere solo parzialmente la prospettata soluzione.
Anzitutto, l'intenzione espressa dalla minore non può essere presa in considerazione, apparendo CP_2 all'evidenza condizionata dalle contrapposte intenzioni di ciascun genitore: se già all'incontro del
comportamento assertivo, in modo tale da costruire una valida e praticabile alternativa ai comportamenti disfunzionali CP_ segnalati in sede di colloquio. ha ben elaborato la separazione tra genitori, aspetto che non sempre è da ritenersi scontato. Il ruolo del mediatore o coordinatore dovrà aiutare i genitori ad incentivare una maggiore collaborazione e condivisione nei progetti educativi, disinnescando comunicazioni simmetriche e sfide che padre e madre continuano a CP_ lanciarsi sul piano implicito ed emotivo. Il tutto è facilitato dal fatto che accoglie entrambi gli stili offerti dai genitori. Come proposto durante l'ultimo incontro, si ritiene infine indispensabile che i genitori possano intraprendere un percorso per attenuare il conflitto latente, così come per meglio pervenire ad una coordinazione proficua nelle scelte genitoriali e nei metodi educativi nell'interesse della minore. Pertanto, l'invito è quello di intraprendere una breve mediazione o coordinazione familiare che possa: 1) favorire alcune negoziazioni tra la coppia (ad esempio sulle questioni che riguardano le attività extrascolastiche che intaccano il piano economico, ma non solo), 2) interrompere le comunicazioni CP_ disfunzionali implicite tra di loro e nei confronti di , 3) sviluppare una coordinazione genitoriale necessaria al benessere della minore e 4) rendere più chiare esigenze e intenzionalità dei singoli protagonisti coinvolti al fine di riconnettere e armonizzare i loro punti di vista. Solo in seguito a tale percorso e ad un più solido raggiungimento di un'intesa reciproca, sarà possibile articolare un regime di frequentazione con modalità più flessibili, facendone dipendere la regolamentazione non da norme imposte, ma dalla proficua collaborazione di entrambe le parti” pagina 7 di 10 22.5.2024 , nell'esprimere il desiderio di stare con il padre, era agitata, piangeva, ed aveva paura CP_2
che la madre potesse arrabbiarsi (p. 34,35 ibidem), al successivo incontro del 11.9.2024 è apparsa CP_2 sempre molto agitata, dissentendo fortemente al mutamento dell'attuale calendario.
Come ragionevolmente osservato dalla c.t.u., si desume un evidente coinvolgimento nel conflitto genitoriale di , già infradodicenne e per ciò solo maggiormente assoggettabile alle influenze altrui CP_2
sulle capacità di discernimento.
Sicché occorre discostarsi dalle mutevoli dichiarazioni della minore, in quanto minate dai sensi di colpa nel sentirsi, ingiustificatamente, caricata di responsabilità3 (p. 44 ibidem, piuttosto focalizzandosi sulle oggettive condizioni psico-attitudinali della minore che, nel lungo monitoraggio svolto dal 2022 ad oggi, si è positivamente inserita nella scuola primaria, appare del tutto scevra da problematiche di salute, scolastiche e attitudinali, nutrendo un sincero affetto verso entrambi nuclei familiari, apparendo in egual misura serena in entrambi i contesti, materno e paterno (p. 57 relazione c.t.u.4). Pare altresì essersi positivamente adattata al calendario di frequentazioni del padre, in essere da oltre due anni, risalendo la prima ordinanza presidenziale provvisoria al 14.12.2022.
Ulteriormente, si osserva che i pernottamenti del padre in PE permarrebbero anche in caso di accoglimento del calendario proposto dal c.t.u. dal giovedì al venerdì, essendo iscritta alla scuola CP_2
elementare di PE ed ivi svolgendo le principali attività extrascolastiche (danza, nuoto).
Tanto premesso, reputa il Collegio di mantenere i due fine settimana di spettanza del padre, accogliendo la sola proposta di traslare la giornata di competenza dal mercoledì al giovedì, sì da evitare al padre un ulteriore viaggio da PE a San Gervasio: pertanto, con pernottamento del padre a PE tra giovedì e venerdì e successivo rientro dello stesso con la figlia a San Gervasio sino a domenica sera.
Considerato che in entrambi i fine settimana, decorrenti da giovedì, sarà sempre il padre a recarsi a
PE, consegue che in entrambe le domeniche sarà la madre a riprendere a figlia al casello di Pontevico, conformemente al principio della co-genitorialità nell'affidamento condiviso.
Restano ferme le visite del padre infrasettimanali a PE nella settimana col weekend materno, dal mercoledì con pernottamento sino al giovedì mattina e riaccompagnamento a scuola (ovvero dal
CP_ 3 Entrambi i genitori, a loro modo, provvedono a soddisfare i bisogni di , sono entrambi interessati alle questioni mediche, provvedono al suo insegnamento e hanno manifestato un autentico affetto nei suoi riguardi. Tutto questo in alcuni CP_ frangenti è vanificato a causa di una completa mancanza di attenzione quando si tratta di coinvolgere nelle questioni legali e sottoporla a prendere parte alle dispute tra adulti caricandola di sensi di colpa, come è stato evidenziato nei due colloqui svolti con la minore. CP_ 4 “ è una bambina molto intelligente, che ancora sembra non essere stata intaccata dal conflitto e dalla malfunzionante comunicazione tra genitori, difatti non manifesta alcun disagio sul piano cognitivo, né sul piano relazionale
e comportamentale. Questo è stato rilevato dai colloqui con la minore, con la scuola, con i genitori e con gli adulti significativi”. pagina 8 di 10 giovedì al venerdì mattina, come oggi concordemente attuato); sul punto, va respinta la proposta alternativa della ricorrente di sostituire tali incontri con ulteriori tre fine settimana all'anno ed una settimana aggiuntiva per il padre nel periodo feriale, in quanto cagionerebbe una sensibile riduzione della periodicità delle frequentazioni del padre, che non incontrerebbe la figlia per tutta la settimana col weekend di competenza materno e sino al giovedì successivo.
Nulla quaestio sul calendario delle vacanze estive e festività, in costanza di accordo tra i genitori.
In ragione della delicatezza della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Parimenti, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024, sono poste a carico solidale delle parti, in egual misura tra esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di
Brescia di divorzio n. 94/2024 depositata il 9.1.2024,
1) affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso CP_2
l'abitazione della madre in PE (Mi);
2) conformemente all'accordo tra i genitori di procedere ad una coordinazione genitoriale, assegna ai genitori termine sino al 10.6.2025 per la scelta concorde di un coordinatore genitoriale;
avvertendo che, in mancanza, i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguiranno il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per la durata di anni due;
3) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia minorenne, le visite del padre sono regolate:
a. a fine settimana alternati dal giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero dalle
15.00 nel periodo extrascolastico, sino alla domenica sera alle ore 21.00; segnatamente, il padre pernotterà a PE dal giovedì al venerdì ed accompagnerà la figlia a San
Gervasio sino a domenica;
in entrambe i fine settimana, la domenica la madre riprenderà la figlia presso l'uscita autostradale di Pontevico ove il padre si recherà a consegnare la figlia in assenza di familiari, alle ore 19.30;
b. nelle settimane col weekend di competenza della madre, il padre si recherà a PE dal mercoledì con pernottamento sino al giovedì mattina e riaccompagnamento della minore a scuola (ovvero dal giovedì al venerdì mattina, come oggi concordemente attuato);
pagina 9 di 10 c. durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 4 settimane, anche non consecutive, con il padre, periodo da concordarsi entro la prima settimana di giugno di ogni anno;
d. la minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e. le vacanze pasquali saranno trascorse con il padre per la prima metà e con la madre per la seconda metà, alternandosi ciascun anno;
4) a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 346,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
5) spese di lite interamente compensate;
6) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024, sono poste a carico solidale delle parti, in egual misura tra esse.
Si comunichi alla c.t.u. e ai Servizi Sociali di PE (Mi) e di San Gervasio Bresciano (Bs).
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Gustavo Nanni Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 9480/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CIAVARELLA LAURA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
(c.f. ), con l'avv. BERTUZZI JENNIFER CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio contenzioso.
CONCLUSIONI
All'udienza del 20/12/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
AFFIDARE la figlia minorenne in via condivisa a entrambi i genitori con immediata interruzione dell'affido all'Ente; presso il domicilio materno;
Controparte_2
DETERMINARE il diritto del padre di stare con la figlia come di seguito, salvo diverso accordo tra i genitori:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero dalle 15.00 nel periodo extrascolastico, sino alla domenica sera alle ore 21.00. In uno dei due fine settimana, la madre accompagnerà la figlia dal padre andandola a riprendere presso l'uscita autostradale di Pontevico ove il padre si recherà a pagina 1 di 10 prendere e consegnare la figlia in assenza di familiari, il venerdì tra le 18.00 e 18.30, con riconsegna alla domenica alle ore 19.30;
- ulteriori tre fine settimana all'anno a scelta del padre, da concordarsi entro la fine dell'anno precedente;
- tutte le settimane, il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina al riaccompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero presso l'abitazione della madre, nel periodo estivo;
- durante il periodo estivo, quattro settimane anche non consecutive, da concordarsi entro la fine del mese di aprile di ogni anno, fermo restando che durante il pari tempo in cui la minore trascorrerà le ferie con la madre le visite paterne saranno sospese.
- una ulteriore settimana all'anno di vacanza a scelta del padre da concordare entro la fine dell'anno precedente.
- sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio con la madre;
- la prima o la seconda metà delle vacanze pasquali, alternandole di anno in anno con la madre.
PORRE a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia col versamento alla madre di un assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo non inferiore a quello attualmente versato pari a circa €
348,00 mensili (Euro 300,00 originariamente stabiliti in separazione con ordinanza del 5-01-2021, rivalutati ad oggi con decorrenza gennaio 2022), da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come da protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14-07-2016 prevedendo altresì l'obbligo da parte del padre di contribuire ad almeno una attività extrascolastica gradita alla minore ovvero accrescendo l'attuale assegno di mantenimento di una quota mensile a titolo di forfetizzazione delle spese extra-assegno.
ORDINARSI al CTU il deposito delle audio video registrazioni degli incontri con la minore al fine di verificarne integralmente i contenuti, la correttezza della metodologia utilizzata nell'ascolto della minore, in particolare il rispetto dei canoni e delle buone pratiche da utilizzarsi nei colloqui con bambini dell'età di CP_2
Con ferma opposizione, per le ragioni espresse nella memoria del 26-10-2024 che qui si richiama integralmente, al percorso psicologico su , alla rivalutazione della situazione entro il mese di maggio 2025 proposti dal CP_2
CTU e alla nomina di un curatore speciale della minore, tenuto conto che è falso che la madre abbia talvolta omesso di comunicare al padre notizie relative alla figlia minore come assunto dal CTU sulla esclusiva base delle dichiarazioni del padre.
[omissis]
Per parte resistente:
In via preliminare
-per i motivi meglio esposti nei propri atti difensivi, stante la conflittualità ancora sussistente tra le parti, l'attuale affido della minore al Servizio Tutela Minori di PE e la richiesta formulata in tale senso dal Persona_1
Servizio Sociale Ambito 9 (cfr pag. 3 relazione SS del 28.11.2023) nonché dalla CTU (cfr pag. 44 e 48 dell'elaborato peritale), in linea con il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione, si chiede che la pagina 2 di 10 S.V.Ill.ma voglia nominare ai sensi dell'art. 78, comma III punto 2) e 3) e comma IV, c.p.c. un Curatore Speciale che possa rappresentare la minore nel presente giudizio;
-come indicato dai Servizi Sociali Ambito 9 si chiede che la S.V.Ill.ma voglia adottare ogni opportuno provvedimento volto a garantire la condivisione delle scelte interessanti la figlia minore da parte della madre la quale, come indicato dal Servizio Sociale nonché dalla CP_2
CTU, ad oggi esclude il padre su tale aspetto, con ammonizione della madre e modifica dei provvedimenti in vigore al fine di rafforzare la possibilità di un coinvolgimento paterno;
-si chiede l'espunzione della chat di whatsapp di cui al documento n. 37 di parte ricorrente stante la mancata esecuzione di perizia forense certificata (c.d. estrapolazione forense) volta ad accertare la corrispondenza dei contenuti della chat con quanto rinvenuto sul dispositivo interessato, anche in ordine all'utenza di invio dei predetti messaggi.
Nel merito:
- rigettare la richiesta di affido esclusivo formulata dalla madre poiché infondata e contraria all'interesse della figlia minore e per l'effetto disporre l'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente CP_2 della minore presso la madre in PE, ciò anche in adesione alle conclusioni formulate dalla CTU;
- in adesione alle risultanze della CTU si chiede che il padre possa tenere con sè la figlia minore con le CP_2 seguenti modalità: nella prima e quarta settimana il padre potrà tenere con sé dal giovedì, dall'uscita della CP_2 scuola (dalle ore 9.00 nel periodo non scolastico o in occasione di ponti o festività) sino alle ore 21.00 della domenica sera. Durante il periodo scolastico il pernotto del giovedì verrà effettuato presso una struttura alberghiera in PE, il viaggio da San Gervasio a PE verrà effettuato dal sig. mentre il viaggio di rientro CP_1 sarà a carico della sig.ra la quale si recherà presso il parcheggio adiacente il casello autostradale di Pt_1
Pontevico per le ore 19.30 della domenica. Nella seconda settimana di sua spettanza il padre potrà tenere con sé
dal venerdì, dall'uscita della scuola (dalle ore 9.00 nel periodo non scolastico o in occasione di ponti o CP_2 festività) sino alle ore 21.00 della domenica sera. Il viaggio da PE a San Gervasio verrà effettuato dalla sig.ra la quale si recherà presso il parcheggio adiacente il casello autostradale di Pontevico per le ore 17.30 Pt_1 di venerdì mentre il viaggio di rientro sarà a carico del sig. il quale porterà presso la residenza di CP_1 CP_2
PE alle ore 21.00; - vacanze estive: la figlia potrà trascorrere le vacanze estive con il padre per 4 settimane, anche non consecutive, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre, secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31
Maggio di ogni anno) a fini programmativi. Si precisa che il genitore collocatario potrà trascorrere le vacanze estive con la figlia per 3 settimane, anche non consecutive;
- vacanze natalizie e pasquali: la figlia trascorrerà con il padre sette giorni, anche non consecutivi, nelle vacanze natalizie e tre giorni nelle vacanze pasquali, alternando, di anno in anno, rispettivamente le festività della Vigilia e del Natale nonché di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo;
pagina 3 di 10 - disporre a carico della sig.ra l'obbligo di accompagnare la minore, in modalità alternata con il padre, Pt_1 presso la residenza paterna, al fine di riequilibrare i costi e il gravame, dovuti alla distanza geografica tra i genitori;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia con il versamento di un CP_2 assegno a titolo di mantenimento ordinario dell'importo di € 346,00 mensili, importo attualmente versato con rivalutazione attualizzata, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da protocollo d'Intesa sottoscritto dal Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016;
- disporre che il padre possa telefonare tutti i giorni alla figlia nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.00 sull'utenza a lei dedicata. Nella terza settimana, in cui il fine settimana è di spettanza della madre, si chiede che il padre possa effettuare videochiamate alla figlia, sempre nella fascia oraria dalle 19.30 alle 20.00, a giorni alterni partendo dal martedì, i restanti giorni il padre potrà sentire la figlia per mezzo di semplici telefonate.
Durante i periodi di vacanza che la figlia trascorrerà con la madre, il padre chiede di poter sentire la figlia minore tutti i giorni, alternando la chiamata alla videochiamata, sempre nella medesima fascia oraria sopra CP_2 indicata o in diverso momento se richiesto dalla figlia;
- in adesione alle conclusioni della CTU si chiede che la S.V.Ill.ma voglia nominare un coordinatore genitoriale, scelto tra i professionisti di cui all'elenco vigente presso l'intestato Tribunale, affinchè le parti possano intraprendere un percorso di coordinazione genitoriale volto a monitorare la situazione e a facilitare la risoluzione di eventuali questioni controverse, anche in merito alla scelta e/o alla partecipazione della figlia ad attività extrascolastiche nonché onde vigilare sul rispetto del calendario di frequentazioni della minore.
In via istruttoria: in adesione alle conclusioni della CTU, ed in ragione delle dissonanze emergenti dall'ascolto della minore, si chiede che venga disposta un'integrazione di CTU con rivalutazione della situazione del nucleo familiare entro il mese di maggio 2025, con onere per il coordinatore genitoriale designato di depositare una relazione relativa al percorso di coordinazione entro e non oltre il 30.04.2025. Nella denegata ipotesi che l'Ill.mo
Signor Giudice ritenga la causa matura per la decisione senza ulteriore attività istruttoria, si chiede che la causa venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini per le memorie di cui all'art. 190 c.p.c.
Spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi, oltre 15% di rimborso forfettario, CpA ed Iva.
pagina 4 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.8.2022, chiedeva la pronuncia dello Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con , celebrato in San Gervasio Bresciano CP_1
(Bs) in data 18.4.2015, premettendo che i coniugi erano comparsi avanti al Presidente del Tribunale di
Brescia nel giudizio di separazione e che il Tribunale il 6.5.2022 pronunciava sentenza non definitiva di separazione personale, passata in giudicato.
Sin dall'udienza presidenziale si è costituito il resistente, concludendo come da relativa comparsa.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, comparse le parti all'udienza presidenziale del 14.12.2022 e all'esito negativo del tentativo di conciliazione, con ordinanza del 25.5.2023 il Presidente pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, rimetteva le parti avanti al Giudice Istruttore.
Pronunciata sentenza non definitiva di divorzio, demandata l'istruttoria dapprima ai Servizi Sociali e, da ultimo, alla c.t.u. dr.ssa , depositata la relazione il 20.10.2024, all'udienza del Persona_2
20.12.2024 la causa era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, si dà atto in dispositivo dell'intervenuta pronuncia della sentenza non definitiva di divorzio.
Ad oggi, vigono i provvedimenti presidenziali del 14.12.2022-25.5.2023 che, per quanto qui di interesse, dispongono:
- l'affidamento di , di anni nove, ai Servizi Sociali, con facoltà di assumere, sentiti i genitori CP_2
e favorendone il genuino accordo, le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- collocamento prevalente della minore presso la madre in PE (Mi);
- visite del padre:
o presso il domicilio paterno a San Gervasio Bresciano, a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero dalle 15.00 nel periodo extrascolastico, sino alla domenica sera alle ore 21.00; in uno dei due fine settimana, la madre accompagnerà la figlia dal padre andandola a riprendere presso l'uscita autostradale di
Pontevico ove il padre si recherà a prendere e consegnare la figlia in assenza di familiari, il venerdì tra le 18.00 e 18.30, con riconsegna alla domenica alle ore 19.30;
o tutte le settimane a PE (Mi), il mercoledì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina al riaccompagnamento a scuola, nel periodo scolastico, ovvero presso l'abitazione della pagina 5 di 10 madre, nel periodo estivo (ad oggi, i giorni sono stati concordemente mutati dal giovedì al venerdì mattina);
o durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 4 settimane, anche non consecutive, con il padre, periodo da concordarsi entro la prima settimana di giugno di ogni anno;
o la minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
o le vacanze pasquali saranno trascorse con il padre per la prima metà e con la madre per la seconda metà, alternandosi ciascun anno;
- contributo paterno al mantenimento della figlia nella misura di € 300,00 mensili, rivalutabili
Istat, da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese.
Occorre anzitutto osservare che le parti, nelle conclusioni da ultimo depositate, concordano su quasi tutte le condizioni di divorzio, ad eccezione delle frequentazioni paterne.
Va disposto conformemente all'accordo sul mantenimento della figlia a carico del padre, oggi pari ad €
346,00 mensili, comprensivo dell'indice Istat maturato sull'assegno originariamente stabilito.
I genitori concordano altresì sul ripristino dell'affidamento condiviso, istanza da accogliersi tenuto conto che ai sensi dell'art.337 ter c.c. costituisce la soluzione preferenziale, da escludere solo quando sia contraria all'interesse del minore, ipotesi che, nel caso di specie, alla luce dell'espletata c.t.u. non pare sussistere.
Invero, sebbene la conflittualità tra i genitori sia tuttora presente, nel tempo risulta essersi confinata agli impegni extrascolastici della minore ed al calendario delle frequentazioni paterne e non pare riverberarsi negativamente sulla minore. Parimenti, i genitori paiono dotati di buone competenze genitoriali, sebbene con stili educativi differenti (p. 46 relazione c.t.u.1).
In conformità a quanto suggerito dal c.t.u. e concordato tra i genitori, merita accoglimento l'inserimento di un coordinatore genitoriale, onde lenire l'ancor presente conflittualità, non agevolata dalla notevole distanza tra i nuclei familiari (p. 58 ibidem2). Scelta del coordinatore che, nel rispetto
CP_ 1 “ è legata ad entrambi i genitori, difatti non si sono ravvisate dinamiche che possano far sospettare forme lievi di rifiuto anche in fase embrionale. La madre adotta uno stile educativo basato sulla performance, ricco di attività sportive, corso di inglese, stile che si contraddistingue da quello paterno, invece incentrato sul rapporto con la natura. Si vuole CP_ porre l'attenzione che a differenza di altri bambini potrebbe trarre un enorme vantaggio, se potesse accedere e godere di entrambi gli stili educativi con serenità. L'aspetto disfunzione è da ricercarsi solo nella relazione tra i due genitori, che continuano a voler dimostrare di essere uno più competente dell'altro” 2 “In sintesi, dunque, siamo in presenza di competenze genitoriali di madre e di padre perfettibili, ma in linea di massima CP_ adeguati, che cadono nel momento in cui non sono in grado di comprendere che il bene supremo di è quello di poter integrare le due figure genitoriali e non viverle come due entità separate. I genitori dovrebbero saper offrire un modello di pagina 6 di 10 dell'autonomia contrattuale delle parti, non può essere imposta dal Tribunale, potendo unicamente suggerire le associazioni più rappresentative della categoria (Aicoge, Acoges, Incoge, etc…); con l'avvertimento che, in mancanza di nomina entro un determinato termine, da assegnare in dispositivo, dovrà essere ripristinato l'intervento dei Servizi Sociali, necessitando ancor'oggi i genitori dell'intervento di una figura terza a contenimento della conflittualità e ad agevolazione delle comunicazioni, stante l'ancor tenera età della minore.
Va infine senz'altro esclusa la nomina di un Curatore della minore, a fronte del ripristino dell'affidamento condiviso, con conseguente assenza di limitazioni all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Resta da dirimere la regolazione delle frequentazioni paterne, delle quali il c.t.u. ha proposto una modifica nel senso di sostituire i pernotti paterni infrasettimanali a PE del mercoledì, introducendo tre fine settimana al mese, di cui:
- il primo e quarto weekend, dal giovedì alla domenica, recandosi il padre a PE con pernotto dal giovedì al venerdì, per poi andare con la figlia a S Gervasio;
la domenica la madre andrà a riprenderla a S. Gervasio;
- il secondo weekend, dal venerdì alla domenica, con accompagnamento della madre a S.
Gervasio ed riaccompagnamento del padre a PE.
Il c.t.u. reputa tale modifica necessaria sulla scorta dell'intenzione della minore, palesata alla prima audizione del 22.5.2024 di volere stare di più col padre, eliminandone i pernottamenti alberghieri a
PE nelle settimane senza il weekend di competenza.
Reputa il Tribunale di accogliere solo parzialmente la prospettata soluzione.
Anzitutto, l'intenzione espressa dalla minore non può essere presa in considerazione, apparendo CP_2 all'evidenza condizionata dalle contrapposte intenzioni di ciascun genitore: se già all'incontro del
comportamento assertivo, in modo tale da costruire una valida e praticabile alternativa ai comportamenti disfunzionali CP_ segnalati in sede di colloquio. ha ben elaborato la separazione tra genitori, aspetto che non sempre è da ritenersi scontato. Il ruolo del mediatore o coordinatore dovrà aiutare i genitori ad incentivare una maggiore collaborazione e condivisione nei progetti educativi, disinnescando comunicazioni simmetriche e sfide che padre e madre continuano a CP_ lanciarsi sul piano implicito ed emotivo. Il tutto è facilitato dal fatto che accoglie entrambi gli stili offerti dai genitori. Come proposto durante l'ultimo incontro, si ritiene infine indispensabile che i genitori possano intraprendere un percorso per attenuare il conflitto latente, così come per meglio pervenire ad una coordinazione proficua nelle scelte genitoriali e nei metodi educativi nell'interesse della minore. Pertanto, l'invito è quello di intraprendere una breve mediazione o coordinazione familiare che possa: 1) favorire alcune negoziazioni tra la coppia (ad esempio sulle questioni che riguardano le attività extrascolastiche che intaccano il piano economico, ma non solo), 2) interrompere le comunicazioni CP_ disfunzionali implicite tra di loro e nei confronti di , 3) sviluppare una coordinazione genitoriale necessaria al benessere della minore e 4) rendere più chiare esigenze e intenzionalità dei singoli protagonisti coinvolti al fine di riconnettere e armonizzare i loro punti di vista. Solo in seguito a tale percorso e ad un più solido raggiungimento di un'intesa reciproca, sarà possibile articolare un regime di frequentazione con modalità più flessibili, facendone dipendere la regolamentazione non da norme imposte, ma dalla proficua collaborazione di entrambe le parti” pagina 7 di 10 22.5.2024 , nell'esprimere il desiderio di stare con il padre, era agitata, piangeva, ed aveva paura CP_2
che la madre potesse arrabbiarsi (p. 34,35 ibidem), al successivo incontro del 11.9.2024 è apparsa CP_2 sempre molto agitata, dissentendo fortemente al mutamento dell'attuale calendario.
Come ragionevolmente osservato dalla c.t.u., si desume un evidente coinvolgimento nel conflitto genitoriale di , già infradodicenne e per ciò solo maggiormente assoggettabile alle influenze altrui CP_2
sulle capacità di discernimento.
Sicché occorre discostarsi dalle mutevoli dichiarazioni della minore, in quanto minate dai sensi di colpa nel sentirsi, ingiustificatamente, caricata di responsabilità3 (p. 44 ibidem, piuttosto focalizzandosi sulle oggettive condizioni psico-attitudinali della minore che, nel lungo monitoraggio svolto dal 2022 ad oggi, si è positivamente inserita nella scuola primaria, appare del tutto scevra da problematiche di salute, scolastiche e attitudinali, nutrendo un sincero affetto verso entrambi nuclei familiari, apparendo in egual misura serena in entrambi i contesti, materno e paterno (p. 57 relazione c.t.u.4). Pare altresì essersi positivamente adattata al calendario di frequentazioni del padre, in essere da oltre due anni, risalendo la prima ordinanza presidenziale provvisoria al 14.12.2022.
Ulteriormente, si osserva che i pernottamenti del padre in PE permarrebbero anche in caso di accoglimento del calendario proposto dal c.t.u. dal giovedì al venerdì, essendo iscritta alla scuola CP_2
elementare di PE ed ivi svolgendo le principali attività extrascolastiche (danza, nuoto).
Tanto premesso, reputa il Collegio di mantenere i due fine settimana di spettanza del padre, accogliendo la sola proposta di traslare la giornata di competenza dal mercoledì al giovedì, sì da evitare al padre un ulteriore viaggio da PE a San Gervasio: pertanto, con pernottamento del padre a PE tra giovedì e venerdì e successivo rientro dello stesso con la figlia a San Gervasio sino a domenica sera.
Considerato che in entrambi i fine settimana, decorrenti da giovedì, sarà sempre il padre a recarsi a
PE, consegue che in entrambe le domeniche sarà la madre a riprendere a figlia al casello di Pontevico, conformemente al principio della co-genitorialità nell'affidamento condiviso.
Restano ferme le visite del padre infrasettimanali a PE nella settimana col weekend materno, dal mercoledì con pernottamento sino al giovedì mattina e riaccompagnamento a scuola (ovvero dal
CP_ 3 Entrambi i genitori, a loro modo, provvedono a soddisfare i bisogni di , sono entrambi interessati alle questioni mediche, provvedono al suo insegnamento e hanno manifestato un autentico affetto nei suoi riguardi. Tutto questo in alcuni CP_ frangenti è vanificato a causa di una completa mancanza di attenzione quando si tratta di coinvolgere nelle questioni legali e sottoporla a prendere parte alle dispute tra adulti caricandola di sensi di colpa, come è stato evidenziato nei due colloqui svolti con la minore. CP_ 4 “ è una bambina molto intelligente, che ancora sembra non essere stata intaccata dal conflitto e dalla malfunzionante comunicazione tra genitori, difatti non manifesta alcun disagio sul piano cognitivo, né sul piano relazionale
e comportamentale. Questo è stato rilevato dai colloqui con la minore, con la scuola, con i genitori e con gli adulti significativi”. pagina 8 di 10 giovedì al venerdì mattina, come oggi concordemente attuato); sul punto, va respinta la proposta alternativa della ricorrente di sostituire tali incontri con ulteriori tre fine settimana all'anno ed una settimana aggiuntiva per il padre nel periodo feriale, in quanto cagionerebbe una sensibile riduzione della periodicità delle frequentazioni del padre, che non incontrerebbe la figlia per tutta la settimana col weekend di competenza materno e sino al giovedì successivo.
Nulla quaestio sul calendario delle vacanze estive e festività, in costanza di accordo tra i genitori.
In ragione della delicatezza della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca tra le parti, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Parimenti, le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024, sono poste a carico solidale delle parti, in egual misura tra esse.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto della pronuncia della sentenza non definitiva del Tribunale di
Brescia di divorzio n. 94/2024 depositata il 9.1.2024,
1) affida la figlia in via condivisa ai genitori, con collocamento prevalente presso CP_2
l'abitazione della madre in PE (Mi);
2) conformemente all'accordo tra i genitori di procedere ad una coordinazione genitoriale, assegna ai genitori termine sino al 10.6.2025 per la scelta concorde di un coordinatore genitoriale;
avvertendo che, in mancanza, i Servizi Sociali territorialmente competenti proseguiranno il monitoraggio in via amministrativa del nucleo familiare per la durata di anni due;
3) salvo diverso accordo tra i genitori nel rispetto delle esigenze e bisogni della figlia minorenne, le visite del padre sono regolate:
a. a fine settimana alternati dal giovedì pomeriggio dall'uscita di scuola, ovvero dalle
15.00 nel periodo extrascolastico, sino alla domenica sera alle ore 21.00; segnatamente, il padre pernotterà a PE dal giovedì al venerdì ed accompagnerà la figlia a San
Gervasio sino a domenica;
in entrambe i fine settimana, la domenica la madre riprenderà la figlia presso l'uscita autostradale di Pontevico ove il padre si recherà a consegnare la figlia in assenza di familiari, alle ore 19.30;
b. nelle settimane col weekend di competenza della madre, il padre si recherà a PE dal mercoledì con pernottamento sino al giovedì mattina e riaccompagnamento della minore a scuola (ovvero dal giovedì al venerdì mattina, come oggi concordemente attuato);
pagina 9 di 10 c. durante il periodo estivo, la minore trascorrerà 4 settimane, anche non consecutive, con il padre, periodo da concordarsi entro la prima settimana di giugno di ogni anno;
d. la minore trascorrerà con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
e. le vacanze pasquali saranno trascorse con il padre per la prima metà e con la madre per la seconda metà, alternandosi ciascun anno;
4) a decorrere dal deposito della presente sentenza, pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre la somma di € 346,00 entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti oltre al 50% delle spese come da protocollo del Tribunale;
5) spese di lite interamente compensate;
6) pone le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto del 18.11.2024, sono poste a carico solidale delle parti, in egual misura tra esse.
Si comunichi alla c.t.u. e ai Servizi Sociali di PE (Mi) e di San Gervasio Bresciano (Bs).
Brescia, camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Gustavo Nanni
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
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