Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 2878.
(Cause di estinzione).
L'ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
(Cause di estinzione).
L'ipoteca si estingue:
1) con la cancellazione dell'iscrizione;
2) con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
3) con l'estinguersi dell'obbligazione;
4) col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742;
5) con la rinunzia del creditore;
6) con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
7) con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Commentari • 117
- 1. Quanto dura l’ipoteca: scade o dura per sempre?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 febbraio 2026 · 43.931293
[…] Cosa succede se l'ipoteca non viene rinnovata entro vent'anni? L'ipoteca si estingue, come previsto dall'art. 2878, n. 2, del Codice Civile. […] Quali sono le altre cause di estinzione dell'ipoteca? Oltre alla mancata rinnovazione nel ventennio, l'art. 2878 del Codice Civile elenca diverse cause di estinzione. L'ipoteca si estingue con l'estinzione dell'obbligazione garantita — cioè quando il debito viene integralmente pagato — perché l'ipoteca è un diritto accessorio che segue le sorti del credito (art. 2878 cod. civ.; Cass. civ., Sez. 2, n. 20434/2022). […]
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Giurisprudenza • 487
- 1. Trib. Torino, sentenza 05/11/2024, n. 5538Provvedimento: […] Accertata e dichiarata pertanto conseguentemente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2878 c.c l'estinzione dell'ipoteca giudiziale accesa illo tempore con nota di iscrizione registro generale 19922- registro particolare 3954 - presentazione 140 del 3 maggio 2005 a favore della Pt_2 in virtù del suddetto decreto ingiuntivo n. 39106/2004 del Tribunale di Torino; […] Invero, l'art. 2878 n. 3 c.c., in linea con il carattere accessorio della garanzia, prevede l'estinzione dell'ipoteca quale conseguenza automatica dell'estinzione dell'obbligazione garantita.Leggi di più...
- art. 2946 c.c.·
- prescrizione estintiva·
- pubblicità-notizia·
- estinzione obbligazione·
- interruzione prescrizione·
- compensazione spese·
- cancellazione ipoteca·
- art. 2935 c.c.·
- art. 2878 c.c.·
- ipoteca giudiziale