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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/11/2025, n. 6452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6452 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4009/2022
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. AN LI
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PURI GIUSEPPE avv Paniccia in sost
Avv. MARINARO SUSANNA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PONTICIELLO ROSITA avv Salamone in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN LI
IA EL NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AN LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4009 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
i difensori avv.ti. PURI GIUSEPPE e MARINARO SUSANNA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. PONTICIELLO ROSITA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.329/2022 resa in data 31/03/2022 dal Tribunale di
Viterbo.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 7.07.2022 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.329/2022 resa in data 31/03/2022 dal Tribunale di Viterbo a
2 definizione del procedimento civile r.g.n.3555/2018, in sua contumacia, promosso dal
[...]
nei suoi confronti, avente ad oggetto risarcimento per danni da disservizio cagionati CP_1 dal pubblico dipendente che aveva in precedenza patteggiato ex art.444 c.p.p. a seguito di accusa di corruzione e concussione, con domanda di restituzione dello stipendio da indebita percezione nel periodo di commissione degli illeciti e per danno all'immagine cagionato alla
P.A..
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Il ha Controparte_1 citato in giudizio , all'epoca dei fatti in esame, funzionario tecnico del Parte_1
addetto all'Ufficio Pubblica Incolumità Cave e Torbiere, al fine di ottenere Controparte_1 una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo per i danni cagionati all'ente a causa di una serie di condotte delittuose poste in essere dal dipendente nell'espletamento delle sue funzioni. A fondamento della sua domanda parte istante deduceva quanto segue: a) che in data
1.10.2009 il PM del Tribunale aveva comunicato al l'esecuzione della Controparte_1 misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP il 22.09.2009, nei confronti dello ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 319 e 317 c.p. fatti, questi, commessi Parte_1 dal gennaio 2009 al marzo/aprile 2009; in particolare, si leggeva nella contestazione svolta nel processo penale, che il convenuto aveva ricevuto dal titolare di una impresa (Costruzioni
HI ME srl) “..prima la promessa della somma di 20.000,00 euro;
poi la consegna di una parte di predetta tangente …; da ultimo la promessa di una partecipazione agli utili di impresa derivanti dall'attività…”. Si aggiungeva che altre ipotesi delittuose erano poi state commesse dallo in concorso con due funzionari della Sovrintendenza per Parte_1
i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Rieti e , avendo ricevuto CP_1 somme di denaro al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni la cui adozione era stata
“artatamente e indebitamente ritardata” al fine di estorcere denaro agli istanti;
b) che in ragione di ciò il Comune di il 2.10.2009 aveva sospeso lo dal servizio con CP_1 Parte_1 privazione della retribuzione per tutta la durata della misura cautelare con decorrenza dal
30.09.2009. Inoltre, lo stesso ente aveva dato inizio ad un procedimento disciplinare, contestando al dipendente l'art. 24 co. 2 del C.C.N.L. 22.01.2004 per la violazione dell'art. 23 comma 3 lett. n) del C.C.N.L. 06.07.1995, come modificato ed integrato dall'art.23 del
C.C.N.L. 22.01.2004, che vietava al dipendente “di chiedere ed accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, nonché la grave violazione dei doveri del pubblico dipendente, contenuti ai commi 1 e 2 del suddetto art. 23, in quanto, venendo meno al dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità ed omettendo di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità nello svolgimento dei
3 compiti assegnati, ha anteposto interessi privati propri ed altrui al rispetto della legge e dell'interesse pubblico”; c) che il procedimento penale a carico dello si era Parte_1 concluso il 30.03.2010, con sentenza (irrevocabile) di applicazione pena ex art. 444 cpp ad anni tre anni di reclusione. Il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento del dipendente. Alla luce di tali circostanze, il deduceva che la condotta dello CP_1 aveva determinato un grave inadempimento contrattuale del dipendente con Parte_1 rilevanti danni da disservizio e da ritardo nell'attività amministrativa, oltre ad un grave nocumento per l'impatto sociale che tali condotte avevano determinato nel territorio. A tal riguardo si segnalava l'opera che il aveva posto in essere per riorganizzare l'ufficio CP_1 ove operava il convenuto, ciò con la finalità di garantire il buon andamento dell'ufficio nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza evadendo le pratiche tenendo conto di criteri obiettivi. Sulla base di tali premesse e valorizzando la sentenza emessa ex art. 444 cpp nel procedimento penale, oltre alla decisione emessa al termine del giudizio disciplinare, veniva richiesta la condanna dello per il cd. danno da disservizio che veniva Parte_1 quantificato tenendo in considerazione: a) il danno causato dall'indebita percezione della retribuzione per l'intero periodo in cui l'illecito risultava accertato (da luglio 2008 fino al provvedimento di sospensione dal servizio, settembre 2009 per una somma pari ad euro
46.156,64); b) le spese sostenute dall'amministrazione per assicurare il ripristino della normalità amministrativa essendo emersa una evidente violazione, da parte dello Parte_1 del principio dell'ordine naturale di trattazione delle istanze dell'utenza. Quanto al dedotto danno non patrimoniale, in particolare il danno all'immagine tale voce di danno veniva quantificata considerando le somme complessivamente percepite in maniera illecita (euro
28mila), raddoppiando il relativo importo, determinandosi, quindi il danno in euro 56.000,00.
Riassumendo le somme richieste per le voci indicate, venivano così quantificate: 1) euro
46.156,64 per il danno causato dall'indebita percezione della retribuzione da parte del convenuto nel periodo in cui erano stati consumati i delitti oggetto di imputazione;
2) euro
56.000 per il danno all'immagine; 3) una somma da liquidarsi in via equitativa in relazione ai maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione per la riorganizzazione dell'ufficio.”.
§ 3. – Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna
, per le ragioni indicate in parte narrativa della decisione, al pagamento Parte_1 in favore del della complessiva somma di euro 46.156,54, oltre interessi Controparte_1 come per legge 2. Rigetta ogni altra domanda.
3. Nulla sulle spese”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda è parzialmente fondata.
4 In merito alla sussistenza delle gravi condotte poste in essere dal convenuto giova rilevare che lo ha definito il procedimento penale a suo carico - instaurato a seguito della Parte_1 consumazione di delitti contro la p.a. e realizzati durante il periodo in cui lo stesso svolgeva il ruolo di funzionario presso il - con sentenza ex art. 444 CPP emessa in data Controparte_1
30.3.2010. Tale decisione riguardava una serie di gravi e reiterati episodi di corruzione e concussione posti in essere dallo A tal riguardo dalla sentenza in atti (cfr all. 6) e Parte_1 dalle articolate imputazioni in essa contenute, risulta la chiara indicazione di una serie di delitti e la loro attribuibilità allo il quale nel periodo in esame si avvaleva delle Parte_1 sue qualità di funzionario addetto all'Ufficio Pubblica Incolumità Cave e Torbiere del Comune di Viterbo. Come legittimamente segnalato, alla sentenza ex art. 444 CPP può, legittimamente attribuirsi un particolare rilievo valore probatorio, in quanto la stessa “… pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (Cass. 18.04.2013 n. 9456; Cass. Ord.
6.12.2011. Inoltre, Cass. n. 3980/2016 ha stabilito che “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. n. 2695 del 2.02.2017). Con riguardo alla giurisprudenza contabile (per il cd. danno all'immagine rispetto al quale, come si dirà, deve ritenersi la competenza della Corte dei Conti) si è stabilito che “la richiesta di patteggiamento della pena può considerarsi, infatti, come tacita ammissione di colpevolezza e, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie” Corte Conti, (Veneto) Sez. Reg. Giurisd., 28/02/2017, n.29. A fronte di tale decisione ove dalle singole imputazioni risulta una chiara descrizione dei fatti illeciti posti in essere dall'imputato, alcun elemento di contrasto e/o contraria allegazione risulta essere stata prodotta, dovendosi al riguardo considerare la contumacia del convenuto. Ciò posto, ammessa la sussistenza di fatti illeciti riferibili allo , le singole voci di danno possono essere Parte_2 così determinate: A) Euro 46.156,54 in relazione al pregiudizio causato all'ente in ragione della indebita percezione, da parte dello di somme ricevute a titolo di retribuzione Parte_1 durante tutto il periodo in cui erano stati accertati gli illeciti oggetto di contestazione, dal luglio
5 2008 fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, settembre 2009. Ciò considerando gli importi contenuti nelle buste paga depositate. Inoltre, deve rilevarsi come lo nel periodo in esame, alla luce dei reiterati fatti delittuosi, avesse, di fatto asservito Parte_1 le funzioni pubbliche proprie del suo ruolo ad altri interessi, non potendosi, quindi più ritenere in alcun modo legittima la ricezione, da parte sua, di compensi professionali essendo venuta meno la stessa ragione ed il carattere di reciprocità derivanti dal rapporto di lavoro;
B) Quanto al dedotto danno non patrimoniale, in particolare il danno all'immagine deve rilevarsi come per tale tipologia di danno elaborata dalla giurisprudenza civilistica non possa dirsi sussistente la giurisdizione di questo Tribunale. Infatti, superando precedenti orientamenti (sentenza
Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 580/A del 1988 e Cassazione n. 5668/1997), secondo cui ai giudici contabili spettava solo la determinazione del danno erariale inteso, appunto, come “nocumento patrimoniale effettivo subito dalla Pubblica Amministrazione” ex art. 2043
c.c. ma non anche la determinazione del “danno morale” subito dalla stessa PA che, al contrario, rientrando nella disciplina di cui all'art.2059 c.c., spettava alla cognizione del giudice ordinario, con la decisione del n. 10 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti si era poi ritenuto di poter equiparare il “danno all'immagine” al “danno esistenziale”, divenendo quindi il danno al prestigio della PA una particolarità del danno erariale poiché “il pregiudizio, anche se non comporta una deminutio patrimonii, è comunque suscettibile di valutazione economica sotto il profilo delle spese necessarie per il ripristino del bene giuridico leso, onde la qualificazione di danno patrimoniale indiretto”. Successivamente, il D.Lgs.
174/2016 (“Codice di giustizia contabile”) ha ridefinito legislativamente i contenuti dell'azione di responsabilità amministrativa per il diritto al risarcimento del danno all'immagine della PA, estendendo la tutela giurisdizionale del prestigio della PA ammettendo che la lesione in parola possa dirsi sussistente a fronte di “ogni forma di reato” purché accertata, come per il caso in esame, con sentenza passata in giudicato. C) Quanto alle spese sostenute dall'amministrazione “al fine di assicurare il ripristino della normalità amministrativa” a seguito della constatazione di pratiche illecite poste in essere dallo pratiche che avevano comportato la violazione del principio di trasparenza e Parte_1 dell'ordine naturale di trattazione delle istanze dell'utenza, deve rilevarsi come gli esiti dell'attività istruttoria svolta siano risultati incompatibili con le prospettate deduzioni di parte attrice. A tal riguardo, infatti, l'unico teste escusso ( ) non ha confermato i fatti Testimone_1
e le circostanze indicate nell'atto introduttivo - l'avere il operato al fine di Controparte_1 ripristinare una condizione di trasparenza e legalità a suo tempo gravemente pregiudicata - avendo, infatti, tale teste dato conto di fatti differenti. Alla luce di tali considerazioni la
6 domanda può essere accolta nei limiti indicati. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, né la presenza di contestazioni precedenti alle richieste del
”. CP_1
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa: - in via cautelare, dichiarare inaudita altera parte, ex art.283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti di legge secondo i motivi sopra detti;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 329/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo – G.U. Dott.
GE IA RC - in data 30/03/2022 e pubblicata in data 31/03/2022, non notificata, respingendo integralmente l'avversa domanda poiché infondata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
§ 6. — Il costituitosi con comparsa depositata il 5.10.2022 ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, rigettare il sollevato difetto di giurisdizione e confermare la giurisdizione del giudice ordinario in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità, sopra richiamato, che dopo aver negato la natura esclusiva della giurisdizione contabile, ha riconosciuto la coesistenza nel nostro ordinamento di una pluralità di azioni, civile e contabile, che possono essere esercitate anche parallelamente;
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora come sopra argomentata - nel merito, rigettare il gravame proposto dal Sig. Parte_1 poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado che lo condanna al pagamento in favore del CP_1
della complessiva somma di euro 46.156,54 oltre interessi come per legge;
Con vittoria
[...] di spese, competenze, onorari ed accessori di legge per il doppio grado di giudizio”.
Parte appellata ha posto a fondamento delle proprie conclusioni le seguenti difese ed eccezioni
§ 7. - All'odierna udienza – rigettata l'istanza di inibitoria dal precedente Collegio assegnatario della procedura - i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE: COMPETENZA
ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVO/CONTABILE IN CASO DI QUALIFICA DI PUBBLICO
7 DIPENDENTE DEL CONVENUTO” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando che le azioni svolte nel giudizio di primo grado dovevano ritenersi ricomprese nella giurisdizione della Corte dei Conti, evidenziando la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale all'immagine della P.A. negandola per il danno da disservizio e per l'azione di ripetizione dello stipendio del dipendente.
Richiamava, in tal senso, l'art.1, l'art.3 e l'art.11 del d.lgs.n.174/2016, che, avevano attribuito, legislativamente, alla Corte dei conti, la generale giurisdizione sulla responsabilità amministrativa per danno all'erario, vertendosi in materia di contabilità pubblica, costituzionalmente riservata dall'art.103 Cost. alla magistratura contabile.
Evidenziava quanto alla giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. Un., 2 aprile 2007 n.8093.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “2) MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE
DELLA PROVA IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA
DISSERVIZIO” deduceva che il giudice di primo grado aveva ritenuto che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. fosse sufficiente a dimostrare sia il “danno da disservizio” che la sua quantificazione, pari a tutte le retribuzioni percepite dal convenuto durante il periodo interessato dalle imputazioni penali.
Evidenziava in merito l'insufficienza del seguente passaggio motivazionale “lo nel Parte_1 periodo in esame, alla luce dei reiterati fatti delittuosi, avesse di fatto asservito le funzioni pubbliche proprie del suo ruolo ad altri interessi, non potendosi quindi più ritenere in alcun modo legittima la ricezione, da parte sua, dei compensi professionali essendo venuta meno la stessa ragione ed il carattere di reciprocità derivanti dal rapporto di lavoro” trattandosi di fatti molto limitati ed in ogni caso tali da non pregiudicare ed assorbire integralmente le funzioni pubbliche effettivamente e regolarmente svolte durante il periodo in contestazione, dovendosi tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione.
Allegava quanto al danno da disservizio che nel concreto si sostanziava nel pregiudizio patrimoniale subito dalla P.A. sotto il profilo dei costi amministrativi o delle maggiori spese materiali derivate dall'alterazione della funzione direttamente correlate al danno cagionato dalla condotta antigiuridica, parametri che non legittimavano la condanna alla restituzione della retribuzione percepita e che anzi, si ponevano in contrasto con l'intera motivazione della sentenza impugnata.
A tal fine richiamava Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 18 febbraio - 31 luglio 2015, n. 139, che nel trattare una fattispecie analoga a quella in esame, aveva addebitato al convenuto – condannato per corruzione - i soli costi sopportati
8 dall'ente locale per insediare una commissione, incaricata di revisionare tutte le pratiche amministrative gestite dai funzionari sotto accusa e di sanare le anomalie rilevate nella loro trattazione, sub specie di ingiustificati ritardi nel riscontro delle istanze presentate dai privati estranei al sistema corruttivo.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato il dipendente alla restituzione delle retribuzioni percepite.
§ 9. – Ciò posto, osserva il Collegio che il primo motivo d'appello (§ 8.1) è infondato atteso che non coglie nel segno la difesa di parte appellante, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cfr., Cass.civ.SS.UU.n.36205/2021) l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Pertinente e chiarificatrice sul punto risulta Cass.civ.SS.UU.n.24859/2018, che, emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha evidenziato che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria, la seconda finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice, quindi, l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di sorta in punto di giurisdizione (Cass., Sez. U., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass.,
Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez. U., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26659).
Si è ulteriormente precisato nella pronuncia in esame che l'azione di responsabilità contabile
9 nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante, atteso che la singola P.A. danneggiata ben può promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti (artt. 3
e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie (Cass., Sez. U., 10 settembre
2013, n. 20701; Cass., Sez. U., 19 febbraio 2019, n. 4883).
Ne consegue che non essendosi neppure prospettata la questione del ne bis in idem e dell'esercizio dell'azione contabile nel caso in esame, il motivo deve essere rigettato.
Passando al secondo motivo ed alla prova del danno (§ 8.2) deve osservarsi che anch'esso è infondato, atteso che l'appellante non pare confrontarsi con le varie voci di danno di cui il ha chiesto il ristoro, ossia il danno all'immagine e il danno da disservizio ed infine il CP_1 danno da indebito percepimento della retribuzione.
Correttamente il Tribunale ha rigettato il danno da disservizio in difetto di prova dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente locale appellato per porre rimedio o apprestare dei rimedi correttivi all'attività posta in essere dal dipendente, anche per quanto emerso dall'istruttoria orale a seguito della quale l'unica teste sentita non ha saputo precisamente riferire in merito, avendo così dichiarato in primo grado “Su questo non sono in grado di dare una risposta”.
Altra questione, invece, attiene alla causa giustificativa dell'erogazione dello stipendio, per cui il primo giudice risulta aver così motivato “deve rilevarsi come lo nel periodo in Parte_1 esame, alla luce dei reiterati fatti delittuosi, avesse, di fatto asservito le funzioni pubbliche proprie del suo ruolo ad altri interessi, non potendosi, quindi più ritenere in alcun modo legittima la ricezione, da parte sua, di compensi professionali essendo venuta meno la stessa ragione ed il carattere di reciprocità derivanti dal rapporto di lavoro”.
Quanto invero osservato dall'appellante per cui non sarebbe venuta meno la causa giustificativa delle erogazioni, non tiene conto delle numerose imputazioni contestate all'odierno appellante e relativo lasso temporale, con la conseguenza che l'asservimento della funzione pubblica a finalità delittuose non poteva che rendere priva di giustificazione causale la retribuzione percepita, essendosi reso il dipendente del tutto inadempiente agli obblighi connaturati all'esercizio delle funzioni pubbliche e per il lungo lasso temporale evidenziato dal primo giudice con contegno prolungato nel tempo, dovendosi ritenere l'inadempimento di evidente e rilevante gravità, tale da recidere ogni legame di immedesimazione organica e legittimare la ripetizione delle somme (invero incontestate anche per ammontare) in capo al dipendente
10 pubblico.
A tale riguardo debbono porsi in rilievo le imputazioni penali quali evincibili dalla sentenza penale di patteggiamento (doc.n.6 ed evidenziate anche dall'Ente locale nell'atto di CP_1 citazione in primo grado per cui “Scapigliati in concorso con due funzionari della sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Rieti e CP_1 riceveva somme di denaro al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni la cui adozione veniva
“artatamente e indebitamente ritardata” al fine di estorcere denaro agli istanti”, a ciò deve aggiungersi la promessa di partecipazione agli utili di impresa derivanti dall'attività estrattiva
(così dal capo di imputazione in atti).
Inoltre, all'appellante risulta essere stata comminata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art.3 co.8 del CCNL 11.04.2008 (doc.n.7 appellato), dunque a fronte di simili illeciti non può rinvenirsi giustificazione causale alcuna nel percepimento dello stipendio non avendo il dipendente assolto alle proprie funzioni.
Non a caso la S.C. ha in merito osservato che in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art.2033 c.c. neppure per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi
(cfr., Cass. civ. Sez. Lav.n.4323/2017).
Quanto poi al valore probatorio della sentenza di patteggiamento si veda quanto osservato da
Cass.civ.n.7363/2022 (e altre conformi) per cui “Nel giudizio civile diretto alla dichiarazione di nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa, la sentenza penale di patteggiamento, può costituire idoneo elemento di valutazione in ordine alla commissione del reato ed alla conseguente nullità, unitamente alle risultanze complessive degli accertamenti condotti dal giudice civile”.
Ancora sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.28428 del 2023 per cui la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza, che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.
In conclusione, non essendovi alcuna specifica contestazione in merito alle condotte delittuose
11 imputate in ambito penale, al percepimento dello stipendio come quantificato dal primo giudice e non vertendosi in ambito di danni e/o disservizi ulteriori come erroneamente prospettato dall'appellante, per quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il solo presente grado di giudizio – in difetto di appello incidentale - tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro
1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e quelli minimi per le altre stante l'assenza di fase istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 7.07.2022 avverso la sentenza n.329/2022 resa in data 31/03/2022 dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore del liquidate in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 forfettarie iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 5.11.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. AN LI
12
Sezione VI civile
R.G. 4009/2022
All'udienza collegiale del giorno 05/11/2025 ore 11:25
Presidente Dott. AN LI
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. PURI GIUSEPPE avv Paniccia in sost
Avv. MARINARO SUSANNA
Appellato/i
Controparte_1
Avv. PONTICIELLO ROSITA avv Salamone in sost.
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
AN LI
IA EL NI
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. AN LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 5.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4009 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato presso Parte_1 C.F._1
i difensori avv.ti. PURI GIUSEPPE e MARINARO SUSANNA che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
APPELLANTE
E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. PONTICIELLO ROSITA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: appello contro la sentenza n.329/2022 resa in data 31/03/2022 dal Tribunale di
Viterbo.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 7.07.2022 ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.329/2022 resa in data 31/03/2022 dal Tribunale di Viterbo a
2 definizione del procedimento civile r.g.n.3555/2018, in sua contumacia, promosso dal
[...]
nei suoi confronti, avente ad oggetto risarcimento per danni da disservizio cagionati CP_1 dal pubblico dipendente che aveva in precedenza patteggiato ex art.444 c.p.p. a seguito di accusa di corruzione e concussione, con domanda di restituzione dello stipendio da indebita percezione nel periodo di commissione degli illeciti e per danno all'immagine cagionato alla
P.A..
§ 2. — I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Il ha Controparte_1 citato in giudizio , all'epoca dei fatti in esame, funzionario tecnico del Parte_1
addetto all'Ufficio Pubblica Incolumità Cave e Torbiere, al fine di ottenere Controparte_1 una sentenza di condanna nei confronti di quest'ultimo per i danni cagionati all'ente a causa di una serie di condotte delittuose poste in essere dal dipendente nell'espletamento delle sue funzioni. A fondamento della sua domanda parte istante deduceva quanto segue: a) che in data
1.10.2009 il PM del Tribunale aveva comunicato al l'esecuzione della Controparte_1 misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP il 22.09.2009, nei confronti dello ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 319 e 317 c.p. fatti, questi, commessi Parte_1 dal gennaio 2009 al marzo/aprile 2009; in particolare, si leggeva nella contestazione svolta nel processo penale, che il convenuto aveva ricevuto dal titolare di una impresa (Costruzioni
HI ME srl) “..prima la promessa della somma di 20.000,00 euro;
poi la consegna di una parte di predetta tangente …; da ultimo la promessa di una partecipazione agli utili di impresa derivanti dall'attività…”. Si aggiungeva che altre ipotesi delittuose erano poi state commesse dallo in concorso con due funzionari della Sovrintendenza per Parte_1
i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Rieti e , avendo ricevuto CP_1 somme di denaro al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni la cui adozione era stata
“artatamente e indebitamente ritardata” al fine di estorcere denaro agli istanti;
b) che in ragione di ciò il Comune di il 2.10.2009 aveva sospeso lo dal servizio con CP_1 Parte_1 privazione della retribuzione per tutta la durata della misura cautelare con decorrenza dal
30.09.2009. Inoltre, lo stesso ente aveva dato inizio ad un procedimento disciplinare, contestando al dipendente l'art. 24 co. 2 del C.C.N.L. 22.01.2004 per la violazione dell'art. 23 comma 3 lett. n) del C.C.N.L. 06.07.1995, come modificato ed integrato dall'art.23 del
C.C.N.L. 22.01.2004, che vietava al dipendente “di chiedere ed accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa, nonché la grave violazione dei doveri del pubblico dipendente, contenuti ai commi 1 e 2 del suddetto art. 23, in quanto, venendo meno al dovere di servire la Repubblica con impegno e responsabilità ed omettendo di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità nello svolgimento dei
3 compiti assegnati, ha anteposto interessi privati propri ed altrui al rispetto della legge e dell'interesse pubblico”; c) che il procedimento penale a carico dello si era Parte_1 concluso il 30.03.2010, con sentenza (irrevocabile) di applicazione pena ex art. 444 cpp ad anni tre anni di reclusione. Il procedimento disciplinare si era concluso con il licenziamento del dipendente. Alla luce di tali circostanze, il deduceva che la condotta dello CP_1 aveva determinato un grave inadempimento contrattuale del dipendente con Parte_1 rilevanti danni da disservizio e da ritardo nell'attività amministrativa, oltre ad un grave nocumento per l'impatto sociale che tali condotte avevano determinato nel territorio. A tal riguardo si segnalava l'opera che il aveva posto in essere per riorganizzare l'ufficio CP_1 ove operava il convenuto, ciò con la finalità di garantire il buon andamento dell'ufficio nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza ed efficienza evadendo le pratiche tenendo conto di criteri obiettivi. Sulla base di tali premesse e valorizzando la sentenza emessa ex art. 444 cpp nel procedimento penale, oltre alla decisione emessa al termine del giudizio disciplinare, veniva richiesta la condanna dello per il cd. danno da disservizio che veniva Parte_1 quantificato tenendo in considerazione: a) il danno causato dall'indebita percezione della retribuzione per l'intero periodo in cui l'illecito risultava accertato (da luglio 2008 fino al provvedimento di sospensione dal servizio, settembre 2009 per una somma pari ad euro
46.156,64); b) le spese sostenute dall'amministrazione per assicurare il ripristino della normalità amministrativa essendo emersa una evidente violazione, da parte dello Parte_1 del principio dell'ordine naturale di trattazione delle istanze dell'utenza. Quanto al dedotto danno non patrimoniale, in particolare il danno all'immagine tale voce di danno veniva quantificata considerando le somme complessivamente percepite in maniera illecita (euro
28mila), raddoppiando il relativo importo, determinandosi, quindi il danno in euro 56.000,00.
Riassumendo le somme richieste per le voci indicate, venivano così quantificate: 1) euro
46.156,64 per il danno causato dall'indebita percezione della retribuzione da parte del convenuto nel periodo in cui erano stati consumati i delitti oggetto di imputazione;
2) euro
56.000 per il danno all'immagine; 3) una somma da liquidarsi in via equitativa in relazione ai maggiori oneri sostenuti dall'amministrazione per la riorganizzazione dell'ufficio.”.
§ 3. – Il Tribunale con la sentenza impugnata ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna
, per le ragioni indicate in parte narrativa della decisione, al pagamento Parte_1 in favore del della complessiva somma di euro 46.156,54, oltre interessi Controparte_1 come per legge 2. Rigetta ogni altra domanda.
3. Nulla sulle spese”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “La domanda è parzialmente fondata.
4 In merito alla sussistenza delle gravi condotte poste in essere dal convenuto giova rilevare che lo ha definito il procedimento penale a suo carico - instaurato a seguito della Parte_1 consumazione di delitti contro la p.a. e realizzati durante il periodo in cui lo stesso svolgeva il ruolo di funzionario presso il - con sentenza ex art. 444 CPP emessa in data Controparte_1
30.3.2010. Tale decisione riguardava una serie di gravi e reiterati episodi di corruzione e concussione posti in essere dallo A tal riguardo dalla sentenza in atti (cfr all. 6) e Parte_1 dalle articolate imputazioni in essa contenute, risulta la chiara indicazione di una serie di delitti e la loro attribuibilità allo il quale nel periodo in esame si avvaleva delle Parte_1 sue qualità di funzionario addetto all'Ufficio Pubblica Incolumità Cave e Torbiere del Comune di Viterbo. Come legittimamente segnalato, alla sentenza ex art. 444 CPP può, legittimamente attribuirsi un particolare rilievo valore probatorio, in quanto la stessa “… pur non implicando un accertamento capace di fare stato nel giudizio civile – contiene pur sempre un'ipotesi di responsabilità di cui il giudice di merito non può escludere il rilievo senza adeguatamente motivare” (Cass. 18.04.2013 n. 9456; Cass. Ord.
6.12.2011. Inoltre, Cass. n. 3980/2016 ha stabilito che “la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., pur non configurando una sentenza di condanna, presuppone comunque una ammissione di colpevolezza, sicché esonera la controparte dall'onere della prova e costituisce un importante elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda discostarsene, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità, ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass. n. 2695 del 2.02.2017). Con riguardo alla giurisprudenza contabile (per il cd. danno all'immagine rispetto al quale, come si dirà, deve ritenersi la competenza della Corte dei Conti) si è stabilito che “la richiesta di patteggiamento della pena può considerarsi, infatti, come tacita ammissione di colpevolezza e, pur non essendo precluso al Giudice contabile l'accertamento e la valutazione dei fatti in modo difforme da quello contenuto nella sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., tuttavia questa assume un valore probatorio qualificato, superabile solo attraverso specifiche prove contrarie” Corte Conti, (Veneto) Sez. Reg. Giurisd., 28/02/2017, n.29. A fronte di tale decisione ove dalle singole imputazioni risulta una chiara descrizione dei fatti illeciti posti in essere dall'imputato, alcun elemento di contrasto e/o contraria allegazione risulta essere stata prodotta, dovendosi al riguardo considerare la contumacia del convenuto. Ciò posto, ammessa la sussistenza di fatti illeciti riferibili allo , le singole voci di danno possono essere Parte_2 così determinate: A) Euro 46.156,54 in relazione al pregiudizio causato all'ente in ragione della indebita percezione, da parte dello di somme ricevute a titolo di retribuzione Parte_1 durante tutto il periodo in cui erano stati accertati gli illeciti oggetto di contestazione, dal luglio
5 2008 fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, settembre 2009. Ciò considerando gli importi contenuti nelle buste paga depositate. Inoltre, deve rilevarsi come lo nel periodo in esame, alla luce dei reiterati fatti delittuosi, avesse, di fatto asservito Parte_1 le funzioni pubbliche proprie del suo ruolo ad altri interessi, non potendosi, quindi più ritenere in alcun modo legittima la ricezione, da parte sua, di compensi professionali essendo venuta meno la stessa ragione ed il carattere di reciprocità derivanti dal rapporto di lavoro;
B) Quanto al dedotto danno non patrimoniale, in particolare il danno all'immagine deve rilevarsi come per tale tipologia di danno elaborata dalla giurisprudenza civilistica non possa dirsi sussistente la giurisdizione di questo Tribunale. Infatti, superando precedenti orientamenti (sentenza
Sezioni Riunite della Corte dei conti, n. 580/A del 1988 e Cassazione n. 5668/1997), secondo cui ai giudici contabili spettava solo la determinazione del danno erariale inteso, appunto, come “nocumento patrimoniale effettivo subito dalla Pubblica Amministrazione” ex art. 2043
c.c. ma non anche la determinazione del “danno morale” subito dalla stessa PA che, al contrario, rientrando nella disciplina di cui all'art.2059 c.c., spettava alla cognizione del giudice ordinario, con la decisione del n. 10 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti si era poi ritenuto di poter equiparare il “danno all'immagine” al “danno esistenziale”, divenendo quindi il danno al prestigio della PA una particolarità del danno erariale poiché “il pregiudizio, anche se non comporta una deminutio patrimonii, è comunque suscettibile di valutazione economica sotto il profilo delle spese necessarie per il ripristino del bene giuridico leso, onde la qualificazione di danno patrimoniale indiretto”. Successivamente, il D.Lgs.
174/2016 (“Codice di giustizia contabile”) ha ridefinito legislativamente i contenuti dell'azione di responsabilità amministrativa per il diritto al risarcimento del danno all'immagine della PA, estendendo la tutela giurisdizionale del prestigio della PA ammettendo che la lesione in parola possa dirsi sussistente a fronte di “ogni forma di reato” purché accertata, come per il caso in esame, con sentenza passata in giudicato. C) Quanto alle spese sostenute dall'amministrazione “al fine di assicurare il ripristino della normalità amministrativa” a seguito della constatazione di pratiche illecite poste in essere dallo pratiche che avevano comportato la violazione del principio di trasparenza e Parte_1 dell'ordine naturale di trattazione delle istanze dell'utenza, deve rilevarsi come gli esiti dell'attività istruttoria svolta siano risultati incompatibili con le prospettate deduzioni di parte attrice. A tal riguardo, infatti, l'unico teste escusso ( ) non ha confermato i fatti Testimone_1
e le circostanze indicate nell'atto introduttivo - l'avere il operato al fine di Controparte_1 ripristinare una condizione di trasparenza e legalità a suo tempo gravemente pregiudicata - avendo, infatti, tale teste dato conto di fatti differenti. Alla luce di tali considerazioni la
6 domanda può essere accolta nei limiti indicati. Nulla sulle spese attesa la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, né la presenza di contestazioni precedenti alle richieste del
”. CP_1
§ 5. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa: - in via cautelare, dichiarare inaudita altera parte, ex art.283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ricorrendone i presupposti di legge secondo i motivi sopra detti;
- nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 329/2022 emessa dal Tribunale di Viterbo – G.U. Dott.
GE IA RC - in data 30/03/2022 e pubblicata in data 31/03/2022, non notificata, respingendo integralmente l'avversa domanda poiché infondata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
§ 6. — Il costituitosi con comparsa depositata il 5.10.2022 ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “in via pregiudiziale, rigettare il sollevato difetto di giurisdizione e confermare la giurisdizione del giudice ordinario in considerazione dell'orientamento giurisprudenziale dei giudici di legittimità, sopra richiamato, che dopo aver negato la natura esclusiva della giurisdizione contabile, ha riconosciuto la coesistenza nel nostro ordinamento di una pluralità di azioni, civile e contabile, che possono essere esercitate anche parallelamente;
- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata per mancanza del fumus boni iuris e del periculum in mora come sopra argomentata - nel merito, rigettare il gravame proposto dal Sig. Parte_1 poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado che lo condanna al pagamento in favore del CP_1
della complessiva somma di euro 46.156,54 oltre interessi come per legge;
Con vittoria
[...] di spese, competenze, onorari ed accessori di legge per il doppio grado di giudizio”.
Parte appellata ha posto a fondamento delle proprie conclusioni le seguenti difese ed eccezioni
§ 7. - All'odierna udienza – rigettata l'istanza di inibitoria dal precedente Collegio assegnatario della procedura - i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello principale è articolato in due motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “1) DIFETTO DI GIURISDIZIONE: COMPETENZA
ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVO/CONTABILE IN CASO DI QUALIFICA DI PUBBLICO
7 DIPENDENTE DEL CONVENUTO” parte appellante ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando che le azioni svolte nel giudizio di primo grado dovevano ritenersi ricomprese nella giurisdizione della Corte dei Conti, evidenziando la contraddittorietà della sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la giurisdizione della Corte dei Conti per il danno erariale all'immagine della P.A. negandola per il danno da disservizio e per l'azione di ripetizione dello stipendio del dipendente.
Richiamava, in tal senso, l'art.1, l'art.3 e l'art.11 del d.lgs.n.174/2016, che, avevano attribuito, legislativamente, alla Corte dei conti, la generale giurisdizione sulla responsabilità amministrativa per danno all'erario, vertendosi in materia di contabilità pubblica, costituzionalmente riservata dall'art.103 Cost. alla magistratura contabile.
Evidenziava quanto alla giurisprudenza di legittimità Cass. Sez. Un., 2 aprile 2007 n.8093.
§ 8.2 - Con il secondo motivo intestato “2) MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE
DELLA PROVA IN ORDINE ALLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA
DISSERVIZIO” deduceva che il giudice di primo grado aveva ritenuto che la sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.c. fosse sufficiente a dimostrare sia il “danno da disservizio” che la sua quantificazione, pari a tutte le retribuzioni percepite dal convenuto durante il periodo interessato dalle imputazioni penali.
Evidenziava in merito l'insufficienza del seguente passaggio motivazionale “lo nel Parte_1 periodo in esame, alla luce dei reiterati fatti delittuosi, avesse di fatto asservito le funzioni pubbliche proprie del suo ruolo ad altri interessi, non potendosi quindi più ritenere in alcun modo legittima la ricezione, da parte sua, dei compensi professionali essendo venuta meno la stessa ragione ed il carattere di reciprocità derivanti dal rapporto di lavoro” trattandosi di fatti molto limitati ed in ogni caso tali da non pregiudicare ed assorbire integralmente le funzioni pubbliche effettivamente e regolarmente svolte durante il periodo in contestazione, dovendosi tener conto dei vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione.
Allegava quanto al danno da disservizio che nel concreto si sostanziava nel pregiudizio patrimoniale subito dalla P.A. sotto il profilo dei costi amministrativi o delle maggiori spese materiali derivate dall'alterazione della funzione direttamente correlate al danno cagionato dalla condotta antigiuridica, parametri che non legittimavano la condanna alla restituzione della retribuzione percepita e che anzi, si ponevano in contrasto con l'intera motivazione della sentenza impugnata.
A tal fine richiamava Corte Dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, sentenza 18 febbraio - 31 luglio 2015, n. 139, che nel trattare una fattispecie analoga a quella in esame, aveva addebitato al convenuto – condannato per corruzione - i soli costi sopportati
8 dall'ente locale per insediare una commissione, incaricata di revisionare tutte le pratiche amministrative gestite dai funzionari sotto accusa e di sanare le anomalie rilevate nella loro trattazione, sub specie di ingiustificati ritardi nel riscontro delle istanze presentate dai privati estranei al sistema corruttivo.
Chiedeva pertanto l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva condannato il dipendente alla restituzione delle retribuzioni percepite.
§ 9. – Ciò posto, osserva il Collegio che il primo motivo d'appello (§ 8.1) è infondato atteso che non coglie nel segno la difesa di parte appellante, in quanto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. (cfr., Cass.civ.SS.UU.n.36205/2021) l'azione di responsabilità per danno erariale e quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario restano reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria, e la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice sicché le eventuali interferenze tra i due giudizi integrano una questione non di giurisdizione, ma di proponibilità dell'azione di responsabilità innanzi al giudice contabile, rendendo conseguentemente inammissibile il ricorso innanzi alla Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.
Pertinente e chiarificatrice sul punto risulta Cass.civ.SS.UU.n.24859/2018, che, emessa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, ha evidenziato che l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, essendo la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria, la seconda finalizzata, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice, quindi, l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità (nonché di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem), senza dar luogo a questione di sorta in punto di giurisdizione (Cass., Sez. U., 21 ottobre 2005, n. 20343; Cass.,
Sez. U., 24 marzo 2006, n. 6581; Cass., Sez. U., 4 gennaio 2012, n. 11; Cass., Sez. U., 28 novembre 2013, n. 26582; Cass., Sez. U., 18 dicembre 2014, n. 26659).
Si è ulteriormente precisato nella pronuncia in esame che l'azione di responsabilità contabile
9 nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante, atteso che la singola P.A. danneggiata ben può promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo neppure in astratto ipotizzabile che la P.A. non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti (artt. 3
e 24 Cost.), tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie (Cass., Sez. U., 10 settembre
2013, n. 20701; Cass., Sez. U., 19 febbraio 2019, n. 4883).
Ne consegue che non essendosi neppure prospettata la questione del ne bis in idem e dell'esercizio dell'azione contabile nel caso in esame, il motivo deve essere rigettato.
Passando al secondo motivo ed alla prova del danno (§ 8.2) deve osservarsi che anch'esso è infondato, atteso che l'appellante non pare confrontarsi con le varie voci di danno di cui il ha chiesto il ristoro, ossia il danno all'immagine e il danno da disservizio ed infine il CP_1 danno da indebito percepimento della retribuzione.
Correttamente il Tribunale ha rigettato il danno da disservizio in difetto di prova dei maggiori oneri sostenuti dall'Ente locale appellato per porre rimedio o apprestare dei rimedi correttivi all'attività posta in essere dal dipendente, anche per quanto emerso dall'istruttoria orale a seguito della quale l'unica teste sentita non ha saputo precisamente riferire in merito, avendo così dichiarato in primo grado “Su questo non sono in grado di dare una risposta”.
Altra questione, invece, attiene alla causa giustificativa dell'erogazione dello stipendio, per cui il primo giudice risulta aver così motivato “deve rilevarsi come lo nel periodo in Parte_1 esame, alla luce dei reiterati fatti delittuosi, avesse, di fatto asservito le funzioni pubbliche proprie del suo ruolo ad altri interessi, non potendosi, quindi più ritenere in alcun modo legittima la ricezione, da parte sua, di compensi professionali essendo venuta meno la stessa ragione ed il carattere di reciprocità derivanti dal rapporto di lavoro”.
Quanto invero osservato dall'appellante per cui non sarebbe venuta meno la causa giustificativa delle erogazioni, non tiene conto delle numerose imputazioni contestate all'odierno appellante e relativo lasso temporale, con la conseguenza che l'asservimento della funzione pubblica a finalità delittuose non poteva che rendere priva di giustificazione causale la retribuzione percepita, essendosi reso il dipendente del tutto inadempiente agli obblighi connaturati all'esercizio delle funzioni pubbliche e per il lungo lasso temporale evidenziato dal primo giudice con contegno prolungato nel tempo, dovendosi ritenere l'inadempimento di evidente e rilevante gravità, tale da recidere ogni legame di immedesimazione organica e legittimare la ripetizione delle somme (invero incontestate anche per ammontare) in capo al dipendente
10 pubblico.
A tale riguardo debbono porsi in rilievo le imputazioni penali quali evincibili dalla sentenza penale di patteggiamento (doc.n.6 ed evidenziate anche dall'Ente locale nell'atto di CP_1 citazione in primo grado per cui “Scapigliati in concorso con due funzionari della sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Roma, Rieti e CP_1 riceveva somme di denaro al fine di ottenere il rilascio di autorizzazioni la cui adozione veniva
“artatamente e indebitamente ritardata” al fine di estorcere denaro agli istanti”, a ciò deve aggiungersi la promessa di partecipazione agli utili di impresa derivanti dall'attività estrattiva
(così dal capo di imputazione in atti).
Inoltre, all'appellante risulta essere stata comminata la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art.3 co.8 del CCNL 11.04.2008 (doc.n.7 appellato), dunque a fronte di simili illeciti non può rinvenirsi giustificazione causale alcuna nel percepimento dello stipendio non avendo il dipendente assolto alle proprie funzioni.
Non a caso la S.C. ha in merito osservato che in materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da un'amministrazione nei confronti di un proprio dipendente, in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art.2033 c.c. neppure per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi
(cfr., Cass. civ. Sez. Lav.n.4323/2017).
Quanto poi al valore probatorio della sentenza di patteggiamento si veda quanto osservato da
Cass.civ.n.7363/2022 (e altre conformi) per cui “Nel giudizio civile diretto alla dichiarazione di nullità di un contratto per contrarietà a norma imperativa, la sentenza penale di patteggiamento, può costituire idoneo elemento di valutazione in ordine alla commissione del reato ed alla conseguente nullità, unitamente alle risultanze complessive degli accertamenti condotti dal giudice civile”.
Ancora sul punto giovi richiamare Cass.civ.n.28428 del 2023 per cui la sentenza penale di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, con la conseguenza, che, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, esonera la controparte dall'onere della prova, presupponendo pur sempre una ammissione di colpevolezza.
In conclusione, non essendovi alcuna specifica contestazione in merito alle condotte delittuose
11 imputate in ambito penale, al percepimento dello stipendio come quantificato dal primo giudice e non vertendosi in ambito di danni e/o disservizi ulteriori come erroneamente prospettato dall'appellante, per quanto precede, l'appello deve essere rigettato.
§ 10. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate per il solo presente grado di giudizio – in difetto di appello incidentale - tenuto conto del quarto scaglione di valore (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00) in euro 2.058,00 per fase di studio, euro 1.418,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per fase di trattazione ed euro
1.735,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due e quelli minimi per le altre stante l'assenza di fase istruttoria e le forme adottate per la decisione.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 7.07.2022 avverso la sentenza n.329/2022 resa in data 31/03/2022 dal Tribunale di Viterbo, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in Parte_1 favore del liquidate in euro 6.734,00 per compensi professionali, oltre spese Controparte_1 forfettarie iva e cpa.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante Parte_1
Roma, 5.11.25
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. AN LI
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