Articolo 2810 del Codice civile
Articolo 2809Articolo 2811
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19 aprile 1942
Art. 2810.

(Oggetto dell'ipoteca).

Sono capaci d'ipoteca:
1) i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
2) l'usufrutto dei beni stessi;
3) il diritto di superficie;
4) il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.

Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.

Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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