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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/04/2025, n. 3404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3404 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7195/2024 r.g.a.c. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Andrianò Parte_1
- parte appellante -
e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Daniela Arboletto e Marcella Coccanari
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il sig. ricorreva dinanzi al Giudice di Pace di avverso Parte_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 20220430521082361668575, emessa dal Comune di il 19.09.2022 e notificata il 14.10.2022, chiedendo di accertare l'inesistenza CP_1 del diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento ad essa sottesa e, in ogni caso, per effetto dell'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale tra la data di asserita notifica dell'ingiunzione e la data di notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973.
1 Si costituiva il depositando documentazione attestante Controparte_1
l'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento e la sua ricezione da parte dell'opponente in data 27.08.2015.
Osservava inoltre che, ai fini del computo dei termini di prescrizione, a causa dello stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il d.l. n. 18/2020 (cd. decreto
“Cura Italia”), poi convertito in legge con l. n. 27/2020, all'art. 68 aveva previsto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, dal
8.03.2020 al 31.08.2021, successivamente prorogata al 31.12.2023 ex art. 12 d.lgs. n.
159/2015, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, rilevando che la notifica dell'ingiunzione avvenuta il 27.08.2015 aveva avuto un primo effetto interruttivo della prescrizione, che aveva ricominciato a decorrere da quella data e che sarebbe quindi decorso il
27.08.2020. Tuttavia, stante il disposto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020, al momento della notifica dell'intimazione ad adempiere (avvenuta il 14.10.2022) la prescrizione quinquennale risultava sospesa a decorrere dal 8.3.2020 fino al 21.12.2023, sicché il credito non poteva ritenersi prescritto.
2. – Avverso la decisione di primo grado il sig. ha proposto appello Pt_1 deducendo vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al capo riguardante la prescrizione del credito. Ha censurato, in particolare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie gli artt. 68 d.l. n.
18/2020 e 12 d.lgs. n. 159/2015, che prevedono una proroga della prescrizione unicamente per le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione, in luogo dell'art. 103 d.l. n. 18/2020, che ha invece sospeso il termine di prescrizione dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
Si è costituito il invocando il rigetto del gravame. Controparte_1
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
3. – Il motivo di appello impone di verificare se tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta il 27.08.2015, e la data di notifica dell'intimazione ad adempiere, risalente al 14.10.2022, sia maturato il termine di
2 prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione della pretesa fatta valere dall'amministrazione comunale.
A questo interrogativo deve darsi risposta negativa.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 recita:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160”.
Il primo comma dell'art. 68 richiama l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 che stabilisce:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono
3 prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Le norme appena richiamate hanno introdotto una sospensione dei termini dei versamenti per le entrate tributarie e non tributarie scadenti nel citato periodo, il che ha comportato l'impossibilità per gli enti impositori di notificare in quel frangente ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva. Al contempo, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 ha fatto sì che i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva da compiersi entro il 2020 e il 2021 fossero prorogati fino al 31.12.2023 (così, Trib. Milano n. 10034/2024;).
In definitiva, pertanto, “con tale normativa il Governo italiano ha stabilito anche la proroga della prescrizione in relazione alla fase di riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento, come nel caso di specie, prevedendo che i titoli di riscossione che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 guadagnano la proroga al 31.12.2023” (Trib. Milano n. 10319/2024).
L'ampiezza delle previsioni non pone dubbi sulla applicabilità della disciplina al caso in esame, in cui il ha provveduto a compiere in proprio gli atti di CP_1 riscossione, avvalendosi dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910.
Ne consegue che il ha beneficiato della proroga fino al 31.12.2023 per il CP_1 compimento degli atti di riscossione correlati all'ingiunzione notificata il 27.08.2015, dato che il termine di prescrizione quinquennale per il credito portato da tale atto sarebbe scaduto nel periodo di sospensione (ossia il 27.08.2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi di parte appellante, secondo cui la proroga della prescrizione prevista dall'art. 12 cit. riguarderebbe unicamente quelle attività da svolgersi dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione, appare destituita di fondamento.
L'appello va conseguentemente respinto.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del
4 pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
5. – Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta al n. 7195/2024 r.g.a.c., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di n. 1350/2024 depositata il 25 gennaio 2024; CP_1
- condanna l'appellante a pagare a parte appellata le spese di lite che liquida in euro
673,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 17 aprile 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Carnì
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Vincenzo Carnì ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7195/2024 r.g.a.c. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Andrianò Parte_1
- parte appellante -
e
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Controparte_1 difeso dagli avv.ti Daniela Arboletto e Marcella Coccanari
- parte appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il sig. ricorreva dinanzi al Giudice di Pace di avverso Parte_1 CP_1
l'intimazione di pagamento n. 20220430521082361668575, emessa dal Comune di il 19.09.2022 e notificata il 14.10.2022, chiedendo di accertare l'inesistenza CP_1 del diritto a procedere ad esecuzione forzata in ragione della mancata notifica dell'ingiunzione di pagamento ad essa sottesa e, in ogni caso, per effetto dell'intervenuta prescrizione del credito, essendo decorso il termine quinquennale tra la data di asserita notifica dell'ingiunzione e la data di notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere ex art. 50, comma 2, del D.P.R. n.
602/1973.
1 Si costituiva il depositando documentazione attestante Controparte_1
l'avvenuta notifica dell'ingiunzione di pagamento e la sua ricezione da parte dell'opponente in data 27.08.2015.
Osservava inoltre che, ai fini del computo dei termini di prescrizione, a causa dello stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, il d.l. n. 18/2020 (cd. decreto
“Cura Italia”), poi convertito in legge con l. n. 27/2020, all'art. 68 aveva previsto la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, dal
8.03.2020 al 31.08.2021, successivamente prorogata al 31.12.2023 ex art. 12 d.lgs. n.
159/2015, per cui chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, rilevando che la notifica dell'ingiunzione avvenuta il 27.08.2015 aveva avuto un primo effetto interruttivo della prescrizione, che aveva ricominciato a decorrere da quella data e che sarebbe quindi decorso il
27.08.2020. Tuttavia, stante il disposto dell'art. 68 d.l. n. 18/2020, al momento della notifica dell'intimazione ad adempiere (avvenuta il 14.10.2022) la prescrizione quinquennale risultava sospesa a decorrere dal 8.3.2020 fino al 21.12.2023, sicché il credito non poteva ritenersi prescritto.
2. – Avverso la decisione di primo grado il sig. ha proposto appello Pt_1 deducendo vizio di motivazione e violazione di legge relativamente al capo riguardante la prescrizione del credito. Ha censurato, in particolare, l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile alla fattispecie gli artt. 68 d.l. n.
18/2020 e 12 d.lgs. n. 159/2015, che prevedono una proroga della prescrizione unicamente per le attività da svolgersi dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione, in luogo dell'art. 103 d.l. n. 18/2020, che ha invece sospeso il termine di prescrizione dal 23.02.2020 al 31.05.2020.
Si è costituito il invocando il rigetto del gravame. Controparte_1
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.04.2025 la causa è stata discussa e quindi trattenuta in decisione.
3. – Il motivo di appello impone di verificare se tra la data di notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta il 27.08.2015, e la data di notifica dell'intimazione ad adempiere, risalente al 14.10.2022, sia maturato il termine di
2 prescrizione quinquennale, con conseguente estinzione della pretesa fatta valere dall'amministrazione comunale.
A questo interrogativo deve darsi risposta negativa.
L'art. 68 del d.l. n. 18/2020 recita:
“
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n.
160”.
Il primo comma dell'art. 68 richiama l'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 che stabilisce:
“
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali , favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono
3 prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”.
Le norme appena richiamate hanno introdotto una sospensione dei termini dei versamenti per le entrate tributarie e non tributarie scadenti nel citato periodo, il che ha comportato l'impossibilità per gli enti impositori di notificare in quel frangente ingiunzioni di pagamento, cartelle di pagamento e i successivi atti della riscossione coattiva. Al contempo, il richiamo alla disciplina di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015 ha fatto sì che i termini di notifica di ingiunzioni, cartelle e atti della riscossione coattiva da compiersi entro il 2020 e il 2021 fossero prorogati fino al 31.12.2023 (così, Trib. Milano n. 10034/2024;).
In definitiva, pertanto, “con tale normativa il Governo italiano ha stabilito anche la proroga della prescrizione in relazione alla fase di riscossione coattiva ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica dell'ingiunzione di pagamento, come nel caso di specie, prevedendo che i titoli di riscossione che avrebbero maturato la prescrizione nel 2020 o nel 2021 guadagnano la proroga al 31.12.2023” (Trib. Milano n. 10319/2024).
L'ampiezza delle previsioni non pone dubbi sulla applicabilità della disciplina al caso in esame, in cui il ha provveduto a compiere in proprio gli atti di CP_1 riscossione, avvalendosi dell'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/1910.
Ne consegue che il ha beneficiato della proroga fino al 31.12.2023 per il CP_1 compimento degli atti di riscossione correlati all'ingiunzione notificata il 27.08.2015, dato che il termine di prescrizione quinquennale per il credito portato da tale atto sarebbe scaduto nel periodo di sospensione (ossia il 27.08.2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono la tesi di parte appellante, secondo cui la proroga della prescrizione prevista dall'art. 12 cit. riguarderebbe unicamente quelle attività da svolgersi dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione, appare destituita di fondamento.
L'appello va conseguentemente respinto.
4. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, come modificato con D.M.
n. 147/2022, avuto riguardo al valore e alla natura della causa e tenuto conto del
4 pregio dell'attività difensiva svolta nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate.
5. – Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Prima Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Vincenzo Carnì, definitivamente pronunciando nella causa di secondo grado iscritta al n. 7195/2024 r.g.a.c., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di n. 1350/2024 depositata il 25 gennaio 2024; CP_1
- condanna l'appellante a pagare a parte appellata le spese di lite che liquida in euro
673,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del DPR n. 115 del 2002.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Milano, 17 aprile 2025
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