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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 187 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
(Cod. Fisc. , nata ad [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
25.12.1958, ivi residente, alla Via Corso Vittorio Emanuele n. 7, elettivamente domiciliata in
San Nicolò a Tordino (Te), alla Via Palombieri, 32, presso e nello studio dell'Avv. Gabriella
Di Cesare (c.f. - Tel. 0861.232136 – Fax 0861.1991230 C.F._2
che lo rappresenta e difende unitamente e Email_1 disgiuntamente all'Avv. Monia Terzilli, (c.f. - Tel. 0861/232136 - C.F._3
Fax 0861/1991230 ) entrambi Email_2 Email_3 del Foro di Teramo, giusta procura riportata su documento informatico ai sensi dell'art. 83 comma cpc da intendersi apposta in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18 comma 5
DM Giustizia 44/2011 come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni/notificazioni della Cancelleria agli indirizzi PEC:
e Email_1 Email_2
-Appellante-
Contro
, nato a [...], il [...], residente in [...] Controparte_1
Viale Castrocaro n. 52, c.f. , assistito dall'Avv. Alessandro Fabbri C.F._4 del Foro di Rimini (c.f. – p.e.c.: C.F._5
- telefax n. 0541 958157) giusto mandato da Email_4 considerarsi in calce al presente atto, domiciliato presso il proprio procuratore in Cattolica
(RN), P.zza Mercato n. 20,
-Appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 210/2023 emessa dal Tribunale di Lanciano il
16 giugno 2023 e pubblicata in pari data
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza n. 210/2023 emessa dal Tribunale di Lanciano nella causa civile iscritta al n.
396/2018:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) NEL MERITO - Confermate le statuizioni di cui alla sentenza non definitiva accogliere le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare la mancata annotazione della convenzione matrimoniale a margine dell'atto di matrimonio dei IGg.ri e e per l'effetto, ai sensi Parte_2 Parte_3 dell'art. 228 comma 3 della Legge 19.05.1975 n. 151, dichiarare la inefficacia della convenzione stipulata dal Notaio di Atessa in data 14 gennaio 1978, Persona_1 repertorio n. 1055, registrato a Lanciano il 1 febbraio 1978, al n. 616, Modello I, Volume
215 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Chieti il 10 e 17 febbraio
1978, al n. 1828 registro particolare, con il quale i IGnori e Parte_2 Parte_3
(che contraevano matrimonio con effetti civili ad Atessa il 25 aprile 1954) stipulavano
[...] la convenzione prevista dall'art. 228, comma 2° e, conseguentemente, dichiarare che tutti i beni che i IGnori e hanno acquistato anteriormente Parte_2 Parte_3 all'entrata in vigore della legge n. 151/1975, devono considerarsi soggetti al regime dei beni parafernali di cui all'art. 179, comma 1°, lettera a) c.c., e, quindi, beni personali di ciascun coniuge acquirente, con ogni conseguenza di legge ai fini della ricostruzione della massa ereditaria ed in ordine alle disposizioni testamentarie;
2. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento del Parte_2 ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente
(ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio di Persona_1
Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Atessa al Foglio 4
p.lle 52, 150, 210 e 106, dei quali il IG. credeva di essere comproprietario in Parte_2 quanto appunto assoggettati al regime di comunione dei beni che sono stati lasciati a titolo di istituzione di erede per la quota di ½,, risultavano essere di proprietà esclusiva della IG.ra
, in e, di conseguenza dichiarare inefficaci e/o nulle le Parte_3 Pt_2 disposizioni testamentarie oggetto di disposizione da parte del de cuius, IG. , Parte_2 con ogni conseguenza di legge;
3. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento del IG. , Parte_2 ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente
(ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio di Persona_1
Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Atessa al Foglio 4
p.lle 200 e 51, risultavano essere di proprietà esclusiva del IG. e per l'effetto, Parte_2 essendo stati indicati nel testamento per la quota inferiore pari ad ½, e per l'effetto, ai sensi degli artt. 457 e 734 comma 2 c.c. procedere alla formazione della massa ereditaria necessaria per l'attribuzione di beni agli eredi legittimi atteso che chiamati alla eredità risultavano essere i IG.ri , e per quote Parte_3 Parte_1 Controparte_1 di coeredità pari ad 1/3 ciascuno, così come previsto dagli artt. 566 e 581 c.c.
4. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento della IG.ra Parte_3
ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno
[...] originariamente (ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio
di Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Persona_1
Atessa al Foglio 4 p.lle 200 e 51, dei quali la IG.ra credeva di essere Parte_3 comproprietario in quanto appunto assoggettati al regime di comunione dei beni che sono stati lasciati a titolo di istituzione di erede per la quota di ½, risultavano in realtà essere di proprietà esclusiva della IG. e pertanto le disposizioni testamentarie del de Parte_2 cuius IG.ra relative ai predetti beni possono considerarsi efficaci solo per Parte_3 la quota di comproprietà, pari a 1/6, che la IG.ra ha ereditato dal IG. Parte_3
, con ogni conseguenza di legge ai fini della successione legittima, così come Parte_2 disposto dagli artt. 457 e 734 comma 2 c.c.;
5. accertare e dichiarare che i beni immobili descritti nel testamento della IG.ra Parte_3
, ubicati ad Atessa alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno
[...] originariamente (ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio
di Atessa in data 14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Persona_1
Atessa al Foglio 4 p.lle 52, 150, 210 e 106, risultavano essere di proprietà esclusiva del
IG.ra e per l'effetto, essendo stati indicati nel testamento per la quota Parte_3 inferiore pari ad ½, ai sensi degli artt. 457 e 734 comma 2 c.c. procedere alla formazione della massa ereditaria necessaria per l'attribuzione di beni agli eredi legittimi atteso che chiamati alla eredità risultavano essere i IGg.ri e per Parte_1 Controparte_1 quote di coeredità pari ad 1/2 ciascuno, così come previsto dagli artt. 457 e 734 comma 2 c.c;
6. Accertato e dichiarato che in virtù delle dazioni di denaro e delle disposizioni testamentarie nulle è stata lesa la quota di legittima spettante alla IG.ra , Parte_1 procedere alla formazione della massa ereditaria mediante la formazione della massa dei beni relitti, la detrazione dei debiti, la riunione fittizia delle donazioni effettuate e/o della imputazione delle liberalità in conto o sostitutive di legittima, nonché dei canoni di locazione percepiti e da percepire, e per l'effetto dichiarare che con riferimento alla successione del
IG. la porzione spettante ai legittimari è pari ad ¼ della massa di calcolo per Parte_2 il coniuge ( ) e pari ad ¼ per ciascuno dei figli, e Parte_3 Parte_1 _1
; e per l'effetto: in relazione alla successione della IG.ra , formare
[...] Parte_3 la massa ereditaria tenendo conto sia della quota di legittima alla stessa spettante in virtù della successione del coniuge -ed accresciuta la massa ereditaria del valore Parte_2 corrispondente- , sia delle posizioni creditorie vantate dalla stessa nei confronti del IG. in virtù di consegna di somme di denaro sine titulo e quindi accresciuta Controparte_1 la massa ereditaria (della somma di euro 535.000,00 corrispondente alle somme percepite dal
IG. spettante alla IG.ra , dichiarare che gli eredi Controparte_1 Parte_3 legittimi, e hanno diritto a titolo di legittima di una Parte_1 Controparte_1 quota pari ad 1/2 ciascuno e per l'effetto, ordinare al IG. la restituzione Controparte_1 in favore dell'esponente delle somme e delle quote di proprietà che risulteranno dalla formazione delle quote ereditarie, tenuto conto dei beni relitti, della detrazione dei debiti, della riunione fittizia delle donazioni effettuate e/o della imputazione delle liberalità in conto o sostitutive di legittima, nonché dei canoni di locazione percepiti e da percepire;
sempre nel merito:
7. accertato e dichiarato che le dazioni delle somme di denaro indicate in narrativa non possono essere qualificate quali donazioni valide e che per effetto delle stesse è stata lesa la quota di legittima spettante alla IG.ra disporre la riduzione per lesione della Parte_1 quota legittima e per l'effetto ordinare al IG. di corrispondere all'attrice, Controparte_1 ai sensi dell'art. 557 c.c., la somma di cui € 255.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della datio sino al soddisfo, in applicazione delle disposizione previste dall'art. 559 c.c.;
- in ogni caso ed in via subordinata, accertato e dichiarato che le somme di denaro così come indicate in narrativa risultano essere illegittimamente ed ingiustificatamente uscite dalla massa ereditaria dei de cuius e per l'effetto ordinare al sig. la restituzione Controparte_1 in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma di euro 255.000,00 o della eventuale ulteriore somma che verrà accertata in corso di causa, all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno della datio sino al soddisfo;
8. accertare e dichiarare che l'attrice ha subito, in conseguenza dell'operato del convenuto i danni descritti in narrativa e, per l'effetto, condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni, tutti, cagionati alla IG.ra nella misura di € 120.000,00, ovvero nella misura Parte_1 maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o, in subordine, che verrà determinata in via equitativa dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione monetaria.
9. porre le spese a carico della massa e, in caso di opposizione, condannare l'opponente/convenuto alle spese e alle competenze del giudizio. In ogni caso rigettare le domande tutte avanzate da parte convenuta sia in via subordinata che in via riconvenzionale in quanto infondate sia in fatto che in diritto.
Per l'appellata:
- Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, - disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, - emesse le più opportune pronunce e declaratorie, - per i motivi di cui in premessa ed in accoglimento dell'appello incidentale, - in via preliminare, disporre la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione di quello pendente innanzi a codesta ecc.ma Corte ed iscritto al n. 1096/2021 R.G.; - previa eventuale declaratoria di inammissibilità e/o nullità dell'azione di riduzione esperita dall'attrice e/o di carenza di legittimazione dell'attrice a rivendicare somme di denaro asseritamente rientranti nell'asse ereditario dei signor e stante l'integrale devoluzione Parte_2 Parte_3 testamentaria dei beni mobili in favore del convenuto;
- rigettare con qualsiasi statuizione tutti i motivi di gravame e le richieste proposte dall'appellante;
- nel merito, ritenuti validi ed integralmente efficaci i testamenti pubblici di Parte_2
(atto notaio dott. in data 18 giugno 2013 – rep. n. 465) e Persona_2 Parte_3
(atto notaio dott. in data 6 marzo 2009 – rep. n. 335) nonché
[...] Persona_2 opponibile, valido ed efficace l'atto di assoggettamento di beni al regime della comunione legale ex art. 228 L. 151/1975 stipulato dai signori e il 14 Parte_2 Parte_3 gennaio 1978 ed esclusa la sussistenza dei presupposti per l'esperimento dell'azione di riduzione da parte dell'attrice, dichiarare inammissibili e/o rigettare con qualsiasi statuizione le domande tutte proposte in giudizio dalla signora;
Parte_1
- in subordine, accertare e dichiarare l'acquisto per usucapione in capo ai coniugi Parte_2
e della comproprietà degli immobili in oggetto (già distinti nel
[...] Parte_3 catasto terreni del Comune di Atessa al foglio 4, p.lle 51, 52, 106, 150, 200 e 210) e per l'effetto dichiarare inammissibili e/o rigettare con qualsiasi statuizione le relative domande proposte in giudizio dalla signora;
Parte_1
- in subordine, ricostruire l'asse ereditario dei signori e Parte_2 Parte_3 tenendo conto di tutte le donazioni e gli atti di liberalità ricevuti in vita dalla signora
[...]
come indicati in premessa e/o risultanti in corso di causa e dei crediti vantati nei Pt_1 confronti dei genitori e/o delle masse dall'Avv. per i titoli indicati in Controparte_1 premessa, nonché delle spese dal medesimo sostenute elencate in atti e per l'effetto – anche previa eventuale compensazione – rigettare in tutto o in parte le domande di parte attrice, con condanna della medesima alla restituzione al convenuto delle somme e delle quote di proprietà che risulteranno dalla formazione delle quote ereditarie;
- condannare l'attrice al rimborso di quanto percepito o percepibile per la locazione dei beni distinti al catasto fabbricati del comune di Atessa al foglio 4, part. 465, sub 18 (nella sua piena ed esclusiva disponibilità) e/o dei relativi frutti civili;
- in ogni caso, confermare la declaratoria di nullità del patto successorio stipulato dalle parti il 25 ottobre 2000 e/o la violazione degli artt. 47 e 48, L. 89/1913, la declaratoria della natura simulata della compravendita della quota di 1/2 dell'immobile sito in Casalbordino Lido
(CH) alla Via Bachelet, distinto in catasto alla p.ta 1001148, foglio 8, p.lla 214, stipulato il
30 luglio 2005 per atto notaio dott. (rep. 147.673 - racc. 28.750) e di nullità Persona_3 della cessione e per l'effetto confermare che il convenuto è proprietario della suddetta quota, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di trascrivere la sentenza con esonero da ogni responsabilità;
- condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., tanto per la nullità dell'azione di riduzione quanto per la richiesta risarcitoria generica ed indimostrata, nella misura ritenuta di giustizia;
- in riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al rimborso integrale delle spese relative al primo grado da liquidare nella misura di euro 49.336,00 - o nella diversa misura ritenuta di giustizia - con maggiorazione di esborsi, spese generali, c.p.a. ed IVA;
- con vittoria di esborsi e compensi di lite, spese generali, c.p.a. ed IVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza n. 210/2023 pubblicata in data 16.09.2023 il Tribunale di Lanciano pronunciandosi sulla domanda proposta da figlia e erede di e Parte_1 Pt_2 deceduti, rispettivamente, il 21 giugno 2014 e il 25 gennaio 2015, nei Parte_3 confronti del fratello e coerede diretta ad ottenere, tra l'altro, previa Controparte_1 dichiarazione di non opponibilità della convenzione matrimoniale eseguita dai genitori ai sensi dell'articolo 228 comma 2 legge 19 maggio 1975 n. 191 con la quale si assoggettavano al regime della comunione dei beni anche gli acquisti effettuati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, la ricostruzione dell'asse ereditario, compresi i beni esistenti, la verifica delle donazioni dirette e indirette effettuate in favore del fratello e la determinazione della legittima quota di eredità sul patrimonio dei genitori, accoglieva parzialmente la domanda accertando e dichiarando che:
-i beni immobili descritti nel testamento del IG. ubicati ad Atessa alla Parte_2
Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente (ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio di Atessa in data Persona_1
14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Atessa al Foglio 4 p.lle 52, 150, 210
e 106, dei quali il IG. credeva di essere comproprietario in quanto appunto Parte_2 assoggettati al regime di comunione dei beni, risultavano essere di proprietà esclusiva della
IG.ra , in con conseguente inefficacia delle disposizioni Parte_3 Pt_2 testamentarie oggetto di disposizione da parte del de cuius, ed accrescimento Parte_2 del diritto in capo all'attrice, titolare dell'intero e annotamento/trascrizione della sentenza in calce alla trascrizione dei testamenti reg 22.09.2014 al 2210 e 22.02.2015 al n. 454; -i beni immobili descritti nel testamento della IG.ra ubicati ad Atessa alla Parte_3
Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente (ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio di Atessa in data Persona_1
14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Atessa al Foglio 4 p.lle 200 e 51, dei quali la IG.ra credeva di essere comproprietaria in quanto assoggettati al Parte_3 regime di comunione dei beni, risultavano in realtà essere di proprietà esclusiva della IG.
e pertanto le disposizioni testamentarie del de cuius IG.ra Parte_2 Parte_3 relative ai predetti beni possono considerarsi efficaci solo per la quota di comproprietà, che la IG.ra ha ereditato dal IG. , con ogni conseguenza di Parte_3 Parte_2 legge ai fini della successione legittima, così come disposto dagli artt. 457 e 734 comma 2
c.c. e annotamento/trascrizione della sentenza in calce alla trascrizione dei testamenti reg
22.09.2014 al 2210 e 22.02.2015 al n. 454;
-i beni immobili descritti nel testamento della IG.ra , ubicati ad Atessa Parte_3 alla Contrada Saletti ricomprese nelle porzioni di terreno originariamente (ossia all'epoca della stipula del menzionato atto ricevuto dal Notaio di Atessa in data Persona_1
14.01.1978) riportate nel Catasto terreni del Comune di Atessa al Foglio 4 p.lle 52, 150, 210
e 106, risultavano essere di proprietà esclusiva del IG.ra con conseguente Parte_3 inefficacia delle disposizioni testamentarie oggetto di disposizione da parte del de cuius, IG.
e conseguente accrescimento del diritto in capo alla sig.ra titolare Parte_2 Pt_2 dell'intero e inefficacia delle disposizioni sui beni da parte del sig. con Parte_2 annotamento/trascrizione della sentenza in calce alla trascrizione dei testamenti reg
22.09.2014 al 2210 e 22.02.2015 al n. 454.
Dichiarava la nullità del patto successorio stipulato dalle parti con scrittura privata del 25 ottobre 2000 e per l'effetto simulato il prezzo di compravendita per la cessione della quota di
1/2 dell'immobile sito in Casalbordino Lido (CH) alla Via Bachelet, distinto in catasto alla p.ta 1001148, foglio 8, p.lla 214 come pattuito con atto del 30 luglio 2005 per notaio dott.
(rep. 147.673 - racc. 28.750) e la nullità della cessione dei diritti di ½ su Persona_3 immobile in Casalbordino (p.ta 1001148 foglio 8 part. 214) per atto stipulato il 30 luglio
2005 per notaio dott. (rep. 147.673 - racc. 28.750) con retrocessione della Persona_3 quota in capo al sig. . Controparte_1
Per l'effetto, ordinava al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di trascrivere la sentenza con esonero da ogni responsabilità ed intestazione in capo al di Controparte_1 1/1 in luogo di ½ e annotamento in calce a trascrizione dell'atto notarile del 30.05.2005 per notaio dott. (rep. 147.673 - racc. 28.750). Persona_3
Rigettava le ulteriori domande attoree, rigettava la domanda di condanna al pagamento di indennità maturate su immobile in Casalbordino e rigettava la domanda ex art 96 cpc.
Condannava parte attrice a rimborsare alla parte convenuta ½ delle spese di lite liquidate per l'intero in complessivi € 10.860,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva, cp secondo legge, compensandole per la restante parte, nonché a pagare ½ del compenso del CTU, maggiorato di accessori fiscali e previdenziali compensando l'ulteriore ½ tra le parti.
1.2 A sostegno della domanda parte attrice, sulla premessa di essere stata chiamata all'eredità del padre, in virtù di testamento pubblico ricevuto da Notaio Parte_2 in data 18 giugno 2013 re. 465 con integrazione del medesimo notaio Persona_2 del 26 agosto 2014 rep. n. 69.159, e successivamente della madre, , in virtù Parte_3 di testamento pubblico ricevuto da notaio in data 6 marzo 2009 rep. n. Persona_2
335 registrato in data 24 febbraio 2015 al n. 454 serie 1T N, esponeva di essere erede dei genitori in virtù dei testamenti pubblici sopra richiamati con i quali i genitori avevano diviso il loro patrimonio immobiliare attribuendo ai figli, a titolo di legittima e per l'eventuale eccedenza di disponibile, le rispettive quote pari al 50% dei beni immobili specificamente indicati nei testamenti nella convinzione di esserne comproprietari in forza della convenzione matrimoniale stipulata dai de cuius il 14/1/1978 ai sensi dell'articolo 228 comma 2 legge 19 maggio 1975 n. 191 con cui assoggettavano al regime di comunione dei beni anche gli acquisti effettuati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge, con riserva di usufrutto a favore del coniuge superstite sui beni stessi;
deduceva, inoltre, che i genitori avevano destinato al figlio tutti i beni mobili e i mobili registrati ed _1 avevano disposto che gli eventuali altri beni immobili di loro proprietà non indicati nel testamento venissero divisi tra i figli in pari quota. Provvedeva a ricostruire e indicare l'asse ereditario costituito dai beni mobili e immobili appartenenti ai defunti genitori.
Lamentava che tali disposizioni testamentarie e le donazioni effettuate in vita dai genitori in favore del fratello avevano leso la sua quota legittima e, per tale motivo, chiedeva la ricostituzione del patrimonio dei genitori mediante la riunione di tutti i beni mobili ed immobili di cui essi erano proprietari al momento del decesso, tenuto conto: a) dell'inefficacia della predetta convenzione matrimoniale per la mancata annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
b) della spettanza alla madre, di una Parte_3 quota pari ad un quarto del patrimonio del marito, a lei premorto;
c) delle dazioni in denaro effettuate in assenza di una causa giustificativa in favore del convenuto sia dal padre che da entrambi i genitori, dazioni da qualificarsi come donazioni e non come adempimento in esecuzione di un'obbligazione, con il conseguente diritto di conferimento nella massa ereditaria.
Sulla base di tali fatti, assumendo la lesione della legittima a suo danno, proponeva azione di riduzione volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie e degli atti di donazione attuati in vita dai genitori defunti con lesione della quota di legittima, chiedendo la ricostruzione della effettiva massa ereditaria ed il calcolo della quota di sua spettanza a titolo di legittima.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, , il quale in via preliminare e in Controparte_1 diritto eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attrice sul presupposto che la stessa rivestisse la qualità di legataria e non già di erede, l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta dall'attrice per omessa indicazione dei beni caduti in successione e dei beni dalla stessa ricevuti in donazione, nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e proponeva altresì eccezione in via riconvenzionale per accertare l'avvenuta usucapione in capo ai coniugi e della comproprietà degli immobili in Parte_2 Parte_3 oggetto (già distinti nel catasto terreni del Comune di Atessa al foglio 4, p.lle 51, 52, 106,
150, 200 e 210).
1.3 Sulle questioni ed eccezioni preliminari il Tribunale di Lanciano decideva con sentenza non definitiva n. 195/21 pubblicata in data 17.6.2021 con cui accertava l'inopponibilità alla attrice della convenzione matrimoniale per assenza di annotazione a margine dell'atto di matrimonio e rigettava le eccezioni preliminari, rinviando alla sentenza definitiva per il merito della causa che, istruita con le prove documentali e orali nonché CTU, era trattenuta a decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
1.4 A fondamento della sua decisione nel merito, il primo giudice, previo accertamento e dichiarazione di inefficacia nei confronti di parte attrice della convenzione matrimoniale stipulata dai defunti genitori, poneva sostanzialmente l'elaborato peritale commesso al nominato CTU, rilevando che quest'ultimo nel provvedere a descrivere e stimare il relictum
e il donatum ai fini della determinazione dell'eredità devoluta e quote di essa nel rispetto delle disposizioni testamentarie e previa correzione delle quote in ragione della accertata inefficacia della citata convenzione matrimoniale, era pervenuto a conclusioni scevre da qualsiasi vizio logico o metodologico e tali da poter essere assunte quale base della decisione. Sulla base della ricostruzione effettuata dal CTU, compiuta tenendo in considerazione la dichiarazione di inefficacia della convenzione matrimoniale e attraverso la descrizione di tutto il percorso, la ricostruzione dei vari passaggi, dei movimenti bancari e delle varie disposizioni testamentarie, in aderenza alla conclusioni del CTU, non rilevandosi lesioni della quota spettante a titolo di legittima a parte attrice e ritenendo nella sostanza applicata e rispettata la volontà dei defunti genitori circa l'equa divisione del patrimonio tra i due fratelli, respingeva la domanda principale di accertamento della lesione della legittima e le domande incidentali.
2. Nel proprio atto di impugnazione parte appellante ha contestato la decisione del Tribunale di Lanciano chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione ed omessa applicazione dell'art. 726 c.c. – Impugnazione del capo della sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto le conclusioni cui è giunto [il CTU], scevre da qualsiasi vizio logico o metodologico, possono essere assunte a base della odierna decisione (pag. 5 della sentenza) … omissis … con riferimento agli immobili, sono stati utilizzati due criteri di valutazione ai valori catastali e ai valori OMI.
Con tale motivo l'appellante contesta la decisione del primo giudice in relazione al capo della sentenza in cui, applicando acriticamente i criteri di valutazione contenuti nelle conclusioni della CTU in riferimento agli immobili e limitati ai valori catastali e ai valori
Omi, in violazione del disposto di cui all'art. 702 c.p.c. avrebbe omesso di valutare e di applicare il criterio legale dettato per la stima dei beni che è ancorato al valore di mercato degli stessi, criterio che invece è stato totalmente tralasciato. Lamenta, in particolare, parte appellante che il primo giudice nonostante le specifiche censure sul metodo di stima sollevate nelle osservazioni alla bozza del CTU del 21.11.2022 e in tutti i successivi atti, ha inteso applicare la stima dei beni immobili utilizzata dal CTU secondo il valore catastale
(rivalutato) o il valore OMI, laddove tali indici sono da ritenere del tutto inadeguati, poiché non costituiscono una fonte tipica di prova ma uno strumento di indirizzo a carattere generale contenente solo indicazioni di valori di larga massima, laddove, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, solo l'accertamento del valore venale dei fabbricati da eseguire sulla base di analitiche indagini di mercato riferite al tempo dell'apertura delle rispettive successioni, può condurre a risultati concreti ed attendibili. Tale errore nella determinazione della stima dei beni ha inciso sulla formazione reale del relictum dei defunti genitori, condizionando la valutazione della massa ereditaria. A tale riguardo, ha chiesto che si proceda al rinnovo della CTU allo scopo di accertare il valore venale dei beni immobili al tempo dell'apertura delle rispettive successioni e, quindi, di ricalcolare la massa ereditaria con la conseguente redistribuzione delle corrette quote di proprietà.
2.2 Sul donatum in denaro, violazione dell'art. 782 c.c. – contraddittorietà ed erroneità della motivazione, necessità di rinnovo della CTU. Impugnazione del capo della sentenza relativo alla parte in cui il Tribunale dichiara che è da valutare come donazione la somma di euro 5.637,60, la somma di euro 45.667,00 in favore di
[...]
e come pagamento di compensi relativi a cause nelle quali il Pt_1 Controparte_1 patrocinava i genitori la somma di euro 212.000,00 e nella parte in cui effettuava il riepilogo del donatum (pagg.
6-7 della sentenza impugnata) in aderenza alle errate conclusioni del CTU.
Con tale motivo si contesta la parte della sentenza in cui il primo giudice a fronte di contestate donazioni di somme di denaro in favore del convenuto per complessivi €
510.000,00, parte in assegni e bonifici e parte in contanti, peraltro, neppure definibili di modico valore, ha ritenuto di qualificarle come giustificate a titolo di pagamento di obbligazioni contrattuali derivanti da incarichi professionali. Secondo l'appellante nella valutazione operata dal primo giudice non si ravvedono i requisiti della "gravità" e della
"concordanza" di cui all'art. 2729 c.c. (cfr. Cass. n. 19485 del 2017; n. 9054 del 2022; Cass.
Sez. Unite n. 8053 del 2014), riferiti al grado di probabilità e di coerenza della sussistenza del fatto ignoto della donazione di tale somma fatta dai de cuius in favore di _1
, rilevato che l'importo delle donazioni, le modalità di corresponsione delle stesse ed il
[...] tempo in cui sono state effettuate escluderebbero la configurabilità dell'adempimento di obbligazioni nascenti dal conferimento di incarichi professionali che, tra l'altro, non sono stati provati con adeguata documentazione, laddove, una volta eccepito da parte appellante che le somme erano state corrisposte per fatti imputabili ad istituti o fattispecie diverse e quali effettive donazioni, l'onere della prova sulla imputabilità dei pagamenti ricevuti e sulla specifica causale degli stessi gravava evidentemente sul convenuto il quale, però, non aveva fornito la relativa prova, prima fra tutte le fatture dei pagamenti asseritamente eseguiti fronte di incarichi professionali. Per cui, deduce l'appellante, le somme di denaro trasferite sul conto dell'appellato, senza idonea giustificazione alternativa, devono considerarsi vere e proprie donazioni che in ogni caso, non essendo qualificabili di modico valore, dovevano essere effettuate con atto pubblico, richiesto ad substantiam a pena di nullità. Pertanto, conclude l'appellante, in riforma della sentenza impugnata, che la dazione della somma di €.
212.000,00 venga correttamente qualificata come donazione in favore dell'appellato, in quanto priva di causa e del necessario requisito di forma e, per l'effetto, vengae imputata e inserita nella massa ereditaria, con la conseguente rideterminazione della quota ereditaria di legittima in favore dell'appellante. Anche in tale caso, l'appellante fa istanza circa il rinnovo della CTU.
2.3 Sulla parte afferente al capo della sentenza in cui il Tribunale nella ricostruzione dell'asset immobiliare ha considerato l'atto a rogito Notaio del Persona_1
14.08.1982 rep. 4316, racc. 1832 (cfr. pag. 7 sentenza impugnata) – Violazione del contraddittorio – nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 comma 1 cpc.
Con il terzo motivo censura la parte della sentenza in cui il primo giudice, contravvenendo all'ordinanza di non ammissione dell'atto notarile redatto dal Notaio del Persona_1
14.08.1982 rep. 4316, racc. 1832, lo ha ugualmente utilizzato per la formazione delle masse ereditarie relative alle donazioni sul presupposto che il CTU nominato, dott.ssa lo Per_4 aveva indicato nei propri prospetti di calcolo, previa rivalutazione a valori catastali e/o a valori OMI., in tal modo incorrendo in una evidente violazione delle regole sul contraddittorio, in quanto il CTU ha utilizzato un documento che era stato estromesso dal fascicolo su disposizione del Tribunale stesso (per tardività e su tempestiva eccezione di parte attrice cfr. verbale del 14.10.2021) senza coinvolgere l'odierna appellante e attuando un ingiustificato superamento dei limiti delle indagini assegnate. Per tali motivi, accertata la violazione del contraddittorio e la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161, comma 1,
c.p.c. insiste nel richiedere la inutilizzabilità dell'atto notarile sopra indicato con la conseguente detrazione dal donatum ricevuto dall'appellante della somma di €. 70.112,50 per ogni genitore e relativo ricalcolo della quota di legittima lesa.
2.4 Impugnazione del capo della sentenza che ha riconosciuto la nullità dell'atto di compravendita del 30 luglio 2005, con il quale trasferiva alla sorella Controparte_1 la quota di 1/2 di un bene immobile sito in Casalbordino, ordinando al Pt_1
Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di intestare in capo a _1
la quota di 1/1 di proprietà del bene immobile sito in Casalbordino già oggetto
[...] dell'atto notarile del 30 maggio 2005 (cfr. pag. 13 sentenza impugnata) – Motivazione errata, contraddittoria, travisamento dei fatti, violazione del divieto di ultra petitum.
Con il quarto motivo censura la parte della sentenza in cui il primo giudice erroneamente ha dichiarato la nullità dell'atto di compravendita del 30 luglio 2005, poiché eseguito in violazione del divieto del patto successorio, con il quale il convenuto, odierno appellato, trasferiva alla sorella la quota di 1/2 di un bene immobile sito in Casalbordino, ordinandone al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti l'intera intestazione in proprietà del convenuto, attraverso una motivazione da ritenere viziata anche sotto il profilo del petitum.
Secondo l'appellante, in assenza di prove specifiche e adeguate atte a provare il contrario,
l'atto di trasferimento indicato non poteva essere ritenuto né simulato né tantomeno posto in violazione del divieto del patto successorio per le seguenti regioni non valutate nella sentenza impugnate e segnatamente: la scrittura privata del 2000 (con una data antecedente all'atto di compravendita dell'anno 2005) nella quale le parti si sarebbero accordate affinché il IG. cedesse gratuitamente a i diritti di proprietà pari Controparte_1 Parte_1 ad ½ dell'immobile di Casalbordino, entro il termine di due anni, gratuitamente, è priva di ogni valore probatorio in quanto nulla;
contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, non si ravvedono elementi tale da far presumere l'esistenza di una donazione, il trasferimento della quota è stata disposta con atto a titolo oneroso e con dazione di una somma di denaro incassata dal convenuto e che, tra l'altro, non appare neppure sproporzionata rispetto al valore del bene, anzi anche superiore al suo valore. Inoltre, l'immobile in oggetto era in ogni caso già di proprietà della attrice in epoca antecedente all'atto.
2.5 Conflitto di interessi del CTU Dott.ssa con il consulente di parte Persona_5
Dott. erroneita' e nullita' della consulenza e della sentenza di primo grado. Pt_4
Con tale motivo parte appellante ripropone l'eccezione già sollevata nel corso del primo giudizio in cui si denuncia e rappresenta l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi tra il CTU, dott.ssa e il CT di parte convenuta, dott. Persona_5 Persona_6 sottaciuta da parte del CTU il quale, in particolare, all'atto della nomina da parte del convenuto del proprio consulente, avrebbe omesso di notiziare il Giudice e le parti in causa della esistenza dei rapporti intrattenuti con il CT di parte convenuta sin dall'anno 2016 e fino all'ottobre 2021, periodo durante il quale la prima ricopriva la carica di Consigliera e il secondo il ruolo di Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Lanciano. Una situazione questa che, secondo l'appellante, proprio perché sottaciuta da entrambi, avrebbe determinato l'insorgere di conflitto di interessi che ha influenzato non solo lo svolgimento di tutte le operazioni peritali ma l'esito stesso della
CTU. Sussistevano e sussistono, quindi, gravi ragioni che giustificavano un provvedimento di sostituzione del CTU che, tra l'altro, aveva esercitato il suo incarico anche in assenza di competenze specifiche nel settore oggetto della consulenza richiesta (valutazione dei beni immobili), essendo il CTU un dottore commercialista. Dunque il primo giudice, ratificando la consulenza del CTU che avrebbe dovuto eseguire solo un elaborato tecnico (ricostruzione massa ereditaria, valore del relictum e donatum e valore delle quote di legittima e di disponibile) e non già, come fatto, un elaborato di contenuto decisorio (con imputazione delle donazioni a pagamento spese professionali sin anche dei giudizi in favore dell'attrice) ha emesso un sentenza affetta da nullità e, in ogni caso, erronea. Anche sotto tale profilo,
l'appella insiste circa la rinnovazione della CTU.
2.6 Impugnazione del capo della sentenza relativo alla condanna di parte attrice ad ½ delle spese di lite in favore di parte convenuta e ad ½ delle spese di CTU, nonché alla compensazione della restante metà (1/2)
Con tale motivo parte appellante censura la sentenza in relazione alla statuizione sulle spese di lite che dovrebbe essere riformata poiché nella fattispecie non vi è una soccombenza reciproca né ricorrono i soli due casi (assoluta novità della questione trattata e mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti) che potrebbero giustificare la compensazione delle spese, motivo per cui l'onere delle spese del giudizio di primo grado doveva essere posto a carico del , rimasto soccombente con riguardo a Controparte_1 tutto quanto statuito nella sentenza parziale e tenuto conto del principio di causalità e dell'accoglimento della domanda.
Unitamente al gravame, l'appellante ha proposto istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
3. Si è costituita in giudizio parte appellata la quale in via preliminare ha formulato istanza di sospensione del presente giudizio sul presupposto della pendenza davanti a questa corte del giudizio iscritto al n. 1096/2021 R.G. instaurato a seguito di appello proposto da _1 avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Lanciano
[...] nell'ambito del procedimento oggetto della presente causa e concernente il rigetto le eccezioni pregiudiziali sulla legittimazione attiva dell'odierna appellante e sulla inammissibilità delle domande presentate in primo grado, nonché l'opponibilità della convenzione matrimoniale.
Nel merito ha impugnato e contestato le avverse deduzioni e richieste perché infondate in fatto e in diritto, chiedendo il rigetto del proposto gravame;
inoltre, premettendo la pendenza dell'appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Lanciano afferente, fra le altre, la questione pregiudiziale della pretesa inefficacia della convenzione matrimoniale stipulata dai due de cuius, ha svolto appello incidentale avverso le statuizioni concernenti la pretesa inefficacia parziale dei testamenti sul presupposto della inefficacia della predetta convenzione matrimoniale per omessa annotazione a margine dell'atto di matrimonio che è da ritenere del tutto errata, in quanto la necessità di annotazione a margine dell'atto di matrimonio - ai fini dell'opponibilità a terzi - si riferisce solo alle “dichiarazioni unilaterali di scelta del regime di separazione” che non si estende agli atti di conferimento di beni in comunione. Ha inoltre svolto appello incidentale per la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. ed in relazione alla statuizione relativa al regolamento delle spese di lite chiedendone riforma sia nella parte in cui è stata disposta la loro parziale compensazione al 50% sia in quella relativa all'individuazione del valore indeterminabile della causa coma base tariffaria ed alla conseguente liquidazione, chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di primo grado, in difetto di sussistenza delle ragioni addotte dal primo giudice per disporre la parziale compensazione delle spese di lite e la liquidazione delle spese sulla base dello scaglione relativo al valore del patrimonio ereditario.
4. All'udienza tenutasi in data 14 gennaio 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., come disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
5. L'appello principale è infondato per i motivi di seguito indicati.
5.1 In via preliminare va dichiarata la tardività del deposito della memoria conclusionale di parte appellante avvenuto il 16 dicembre 2024, oltre il termine perentorio, ricadente il
13.12.2024, concesso con l'ordinanza del 15.01.2024 con la quale veniva disposto il rinvio, per la rimessione della causa in decisione, alla udienza del 14.01.2025 ore 09.00, sostituita con la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine perentorio coincidente con la data e l'ora suindicate, assegnandosi x art. 352 c.p.c. alle parti, i seguenti termini, anch'essi perentori: a) fino al 15.11.2024 (sessanta giorni prima della data di udienza suindicata) per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni;
b) fino al 13.12.2024 (trenta giorni prima della data di udienza suindicata) per il deposito di comparse conclusionali;
c) fino al 30.12.2024 (quindici giorni prima della data di udienza suindicata) per il deposito di note di replica.
5.2 Sempre in via preliminare in riferimento alla richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dall'appellato in pendenza della decisione su altro appello proposto davanti a questa Corte dall'odierno appellato avverso la sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Lanciano afferente questioni pregiudiziali con potenziali riflessi concreti sul presente giudizio tali da condizionarne l'esito, questo Collegio ritiene rileva che allo stato non sussistono i presupposti per disporre la sospensione necessaria né facoltativa del presente procedimento, in quanto risulta essere stata emessa la sentenza n. 1370/2024 pubblicata il 07.11.2024 con la quale l'intestata Corte, pur rilevando la nullità del sentenza non definitiva del Tribunale di Lanciano poiché resa in composizione monocratica, essendo invece prevista nella materia la composizione collegiale, ha rigettato le eccezioni preliminari sulla legittimazione attiva e sulla inammissibilità della domanda, confermando su tali aspetti la decisione del Tribunale di Lanciano.
Del resto in tema di sospensione, recentemente è intervenuta una sentenza della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite (21763/2021) nella quale è stato affermato il seguente principio di diritto: “salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata in via facoltativa, ai dell'art. 337 c.p.c., comma 2, applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336 c.p.c., comma 2”.
Pertanto, in assenza di un obbligo a disporre la sospensione e non ravvisandosi neppure ragioni di opportunità, anche alla luce delle precedenti statuizioni che escludono l'esistenza di motivi ostativi alla decisione nel merito, va rigettata l'istanza di sospensione.
5.3 Sempre in via preliminare e comunque per ragioni di precedenza logico-giuridica, in quanto se accolta determinerebbe la nullità e/o l'inefficacia della Consulenza Tecnica
d'Ufficio sulla quale il primo giudice ha fondato la sua decisione, deve essere trattata la questione relativa alla denunciata situazione di conflitto di interessi esistente tra il CTU, dott.ssa e il CT di parte convenuta, dott. sottaciuta da Persona_5 Persona_6 entrambi e derivante dal fatto che dall'anno 2016 e fino all'ottobre 2021 la CTU ricopriva la carica di Consigliera e il CT di parte avversaria il ruolo di Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano, una situazione che doveva essere posta a conoscenza del giudice delle parti e che avrebbe influenzato lo svolgimento delle operazioni peritali condizionandone anche l'esito, dunque tale da giustificare un provvedimento di sostituzione del CTU.
Sotto tale profilo, in linea generale l'art. 63, comma 2, c.p.c. prevede che il CTU nell'esercizio della sua funzione è soggetto agli stessi motivi di astensione e/o ricusazione stabiliti per il giudice che sono indicati nell'art. 51 c.p.c. il quale prevede i casi tassativi in presenza dei quali vi è l'obbligo di astensione dall'incarico oppure la parte interessata può presentare istanza di ricusazione e le ipotesi residue in cui per ragioni di convenienza il professionista può presentare istanza di astensione. Nella fattispecie, in esame, la circostanza rappresentata dall'appellante non rientra in alcune delle ipotesi di astensione obbligatoria né
d'altra parte risulta agli atti la presentazione di una formale istanza di ricusazione del CTU.
In ogni caso, la partecipazione di entrambi professionisti, con ruoli differenti, all'interno del
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lanciano, comunque terminata in epoca antecedente alla assunzione dell' incarico del CTU, non determina ad avviso di questa corte alcuna situazione di conflitto e/o comunanza di interessi, neppure potenziale, tale da far presupporre un condizionamento nell'attività del professionista e, quindi, tale da giustificare, neanche in termini di mera opportunità, la ricusazione o l'astensione obbligatoria del professionista nominato dal Giudice. Semmai, si potrebbe ravvisare una ipotesi afferente alle ragioni di convenienza che però sono rimesse alla valutazione facoltativa del professionista che non ha inteso esercitare la facoltà di astensione. La censura, pertanto, deve essere rigettata.
5.4 Nel merito, il primo motivo non appare fondato e, quindi, deve essere rigettato, in quanto non si ravvisa la lamentata erronea valutazione espressa in sede di CTU e confermata nella sentenza impugnata in ordine al metodo seguito e ai criteri utilizzati dal professionista nominato per la stima degli immobili, che sarebbe stata eseguita in violazione dell'art. 726
c.c. il quale imporrebbe, quale criterio di base da seguire per la valutazione, il valore di mercato dei beni che, invece, sarebbe stato del tutto omesso, dandosi preferenza ai criteri ancorati ai valori catastali e ai valori OMI che, secondo l'appellante, sarebbero del tutto inadeguati ed insufficienti allo scopo perseguito.
Sotto tale profilo, in primo luogo occorre osservare che tale eccezione per spiegare effetti concreti doveva essere motivata e rappresentata in sede di esperimento della CTU attraverso la specifica indicazione degli indici di riferimento da seguire e supportata con elementi concreti e utili per eseguire una diversa indagine con una differente valutazione dei beni, offrendo dati specifici e concreti tali da determinare o rappresentare una diversa e reale ipotesi di calcolo e di stima (cfr. Cass. 36456/23 e Cass. 30442/23). Nel caso in esame, parte appellante, assumendo che l'indagine valutativa dovesse essere condotta sulla base del valore venale dei beni e pur avendo rappresentato tale fatto al CTU già in sede di osservazioni alla bozza di CTU, avrebbe dovuto coerentemente produrre la documentazione idonea a rappresentare la valutazione dei beni al momento dell'apertura della successione, attraverso stime collegate all'andamento del mercato e prezzi di vendita di immobili simili. E invece, nel corso delle operazioni peritali parte appellante non ha introdotto o rappresentato in tale fase, che era destinata appunto alla raccolta delle informazioni necessarie per determinare la stima degli immobili, né lo ha fatto successivamente, elementi per operare una diversa valutazione. Solo all'esito dell'elaborato e delle stime presentate, parte appellante provvedeva a contestare la metodologia utilizzata dal CTU perché contraria a quella imposta in via principale dalla disposizione di cui all'art. 726 c.p.c.
Ferme le considerazioni appena svolte, non sussiste in ogni caso neppure la lamentata violazione della disposizione di cui all'art. 726 c.p.c. che, diversamente da quanto dedotto, non risulta applicabile alla fattispecie oggetto della presente causa che è stata introdotta con l'azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553-564 c.c. e prevista per i legittimari nei casi in cui il de cuius, attraverso disposizioni testamentarie o donazioni abbia leso la quota ad essi spettante per legge. In tale ipotesi, al fine di ricostruire la massa ereditaria l'indagine in merito alla stima dei beni deve essere condotta alla stregua dei criteri previsti dall'art. 556
c.c. in virtù del quale occorre tenere conto del valore dei beni determinato in base alle regole di cui agli articoli 747 e 750 c.c., regole che, con tutta evidenza, sono le stesse seguite dal
CTU nella sua indagine e nella quale, correttamente e come previsto dai citati articoli 747 e
750 c.c., si è tenuto conto del valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, con esclusione quindi delle modifiche e/o variazioni intervenute nel periodo successivo che, sotto tale profilo, non hanno carattere decisivo. Nell'art. 556 c.c., invece, non viene fatto alcun riferimento all'art. 726 c.c. invocato dall'appellante. Ne deriva che sia la metodologia che i relativi calcoli sono stati eseguiti nel rispetto dei criteri legali.
5.5 Anche il secondo motivo deve essere disatteso.
L'appellante lamenta che, nell'attenersi acriticamente alle deduzioni e conclusioni del CTU, il primo giudice del tutto erroneamente ha ritenuto imputabili a pagamento di prestazioni professionali o comunque giustificabili perché confermate nei fascicoli legali prodotti dall'appellato le donazioni eseguite dai genitori in favore dell'appellato per la complessiva somma di €. 257.667 (45.667,00 + 212.000,00) che, dunque, illegittimamente era stata sottratta alla massa ereditaria a danno dell'appellante. Tale decisione sarebbe stata adottata in via meramente presuntiva sulla base di atti unilaterali redatti dallo stesso appellato ma senza una prova adeguata e specifica, quindi con una motivazione insufficiente.
La quota di legittima è un diritto indisponibile che, come tale, non può essere elusa o ridotta dal defunto attraverso donazioni o altri atti di disposizione che risultano eseguiti allo scopo di favorire un soggetto a danno di un legittimario, in assenza di una adeguata causa giustificativa che deve essere pertanto dimostrata.
Nella fattispecie in esame, dato atto del ricevimento a titolo di donazione della somma di €.
200.000,00 ammessa dall'appellato e tenuta in conto dal CTU, le dazioni di somme di denaro contestate conferite in favore dell'appellato riguardano in parte la somma pari ad €.
45.667,00, che si adduce essere stata versata dai genitori quale pagamento per far fronte a posizioni debitorie della stessa appellante nei confronti dell'appellato, e in parte la somma pari ad €. 212.000,00, che sarebbe giustificata perché versata in adempimento di obbligazioni assunte per le prestazioni professionali svolte in favore dei genitori dall'appellato e riferibili a vari contenziosi di natura giudiziale e stragiudiziale relativi agli anni 92,93,95,97 ecc.
Per quanto riguarda la somma di €. 45.667,00, come rilevato dal primo giudice, agli atti risultano numerosi fascicoli legali a nome dell'appellante e curati con il patrocinio diretto dell'odierno appellato che giustificano l'importo versato in favore dell'appellato dai genitori al fine di estinguere la posizione della figlia (appellante) e nell'ottica di un'equa spartizione del patrimonio tra i figli desumibile in linea di principio, anche dalle disposizioni testamentarie. La dazione di tale somma, pertanto, avendo una credibile ragione causale collegata all'attività effettivamente svolta dall'appellato e documentata in modo adeguato, anche alla luce del fatto che non risultano pagamenti eseguiti dall'appellante ad estinzione delle sue pratiche legali, non può essere considerata una donazione, bensì un pagamento eseguito dai genitori nell'interesse dell'appellante. Né sotto tale profilo può darsi rilevo all'eccezione di prescrizione atteso che il pagamento spontaneo in adempimento di un obbligo esclude qualsivoglia contestazione.
Per quanto attiene il ricevimento della somma di €. 212.000,00, a titolo di giustificazione l'appellato ha prodotto atti unilaterali, peraltro, in assenza di riscontro dell'avvenuta consegna ai donanti, segnatamente le note spesa datate 2008 e 2009 redatte in concomitanza con i versamenti e con indicazione solo del mese e degli anni. Non risultano, invece, prodotte a fronte del pagamento le relative le fatture. Peraltro, la fattura non costituisce di per sé un elemento di prova decisivo ai fini della dimostrazione della prestazione svolta dal professionista, ma rileva unicamente ai fini fiscali, per cui la mancanza della fattura non determina l'inesistenza della prestazione e del credito.
A tal riguardo, è stato dato incarico al CTU di ricostruire sulla base degli estratti conto prodotti e della documentazione in atti, l'intera vicenda inerente i versamenti effettuati dai sig.ri e in favore dell'appellato e della figlia Parte_2 Parte_3 Parte_1
e il periodo in cui ogni versamento è stato effettuato, allo scopo di stabilire se detti
[...] versamenti erano stati eseguiti a titolo di corrispettivo di prestazioni rese, ovvero in caso di mancata riconducibilità a prestazione, dovevano essere considerati come liberalità in assenza di titolo giustificativo. Con successivo provvedimento veniva richiesto al CTU di accertare anche la congruità delle somme ricevute in pagamento dall'appellato rispetto alle tariffe vigenti per le attività prestate. Il CTU nella sua relazione ha esaminato tutti i fascicoli inerenti alle prestazioni professionali effettuate dall'appellato nella sua qualità di avvocato a favore dei genitori e della stessa sorella (appellante) da ritenere rilevanti per l'analisi e lo svolgimento del quesito. Nel corso della sua attività il CTU ha analizzato ben 86 fascicoli connessi alle pratiche svolte dall'appellato, di cui 72 sono risultati rilevanti e presi in considerazione fini dell'indagine commessa in quanto attinenti ad attività svolte in favore dei genitori, ricavandone la conclusione per cui vi è da ritenere non solo la piena corrispondenza tra prestazione professionale e somme percepite dall'appellato ma anche la congruità degli importi riscossi che, anzi, risultano anche inferiori rispetto ai compensi previsti e spettanti al professionista sulla del Decreto Ministeriale in materia tariffarie all'epoca vigente per le cause o le questioni trattate dall'appellato nell'interesse dei genitori.
Alla luce di tali fatti, ritenuto che l'elaborato peritale, compresa la parte integrativa, sia stato svolto e realizzato sulla base indagini, verifiche di documenti, studio e analisi dati condotti con metodologia adeguata e priva di contraddizioni o lacune, ritenuto altresì che il CTU abbia risposto in modo adeguato e esauriente ai quesiti posti e alle osservazione sollevate delle parti, questa Corte ritiene che i versamenti delle somme contestate in favore dell'appellato, lungi dal rappresentare delle donazioni eseguite allo scopo di favorire un figlio rispetto all'altro, rappresentano versamenti posti in essere in adempimento di obbligazioni sorte in esecuzione di prestazioni professionali svolte dall'appellato in favore dei genitori. A supporto e sostegno di tale argomento emergono, come detto, adeguati e corposi riscontri documentali, ragione per cui, anche sotto tale profilo, non vi è stata alcuna lesione della legittima a danno dell'appellante. Esclusa la natura di atti di liberalità, di conseguenza risulta irrilevante l'ulteriore questione sollevata dall'appellante in merito alla presunta nullità della donazione per violazione dell'art. 782 c.c. in quanto realizzata senza atto pubblico.
5.6 Quanto al terzo motivo del gravame, con il quale l'appellante contesta il fatto che il CTU nella ricostruzione di ciascun asse ereditario ha tenuto conto dell'immobile donato dai de cuius alla stessa appellante con atto notaio (rep. 4316 racc. 1832) del 14 Persona_1 agosto 1982, in violazione dell'ordinanza istruttoria che aveva rigettato la richiesta di acquisizione di detto atto e in violazione delle regole sul contraddittorio, anche questo è da ritenere infondato e deve pertanto essere disatteso.
In primo luogo, si deve rilevare che l'acquisizione del menzionato documento da parte del
CTU nel corso delle operazioni peritali è stata eseguita allo scopo di dare risposta al quesito definitivo contenuto nell'ordinanza del 03.05.22 nella quale si prevede la necessità di tenere conto nell'ambito della ricostruzione dell'asse ereditario di tutte le donazioni, comprese quelle non documentate agli atti di causa (“salvo ogni altro atto ad oggi non conosciuto”).
Peraltro, rilevata la natura dell'indagine commessa al CTU, diretta alla ricostruzione del relictum, quale presupposto indispensabile dell'azione di riduzione proposta dall'appellante,
l'attività posta in essere dal CTU, ovvero acquisizione e valutazione di tutti gli atti utili e necessari a ricostruire l'intera massa, quanto meno implicitamente, era da considerarsi contenuta anche nel quesito originario formulato con ordinanza del 17.06.21, e in forma espressa nella disposizione di cui all'ordinanza del 23.04.19, ove il Tribunale ordina all'attore la produzione e l'allegazione di tutto quanto necessario a ricostruire il patrimonio relitto, ivi comprese le donazioni ricevute, quindi, non si ravvisa il censurato contrasto con l'ordinanza istruttoria, apparendo, anzi, del tutto adeguata e conforme all'indagine commissionata, senza tralasciare il fatto che ai sensi dell'art. 564, comma 2, c.c. il legittimario che agisce in giudizio per chiedere la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie è onerato dell'imputazione alla sua quota di legittima delle donazioni e dei legati ricevuti, tranne il caso in cui (non verificatosi) ne sia stato formalmente esonerato. In sostanza, non può essere dedotto quale vizio di forma o procedurale ciò che costituisce il presupposto e la condizione della stessa azione esercitata in giudizio.
Inoltre, non si ravvisa neppure la lamentata e presunta violazione delle regole del contraddittorio nel senso che l'acquisizione del documento contestato è avvenuto con la partecipazione attiva e la fattiva collaborazione del CT di parte della stessa appellante. Il riscontro della donazione è avvenuto infatti attraverso l'indagine espletata dal CTU in sede di ispezione ipotecaria.
Tra l'altro, a conferma della interpretazione espressa, occorre segnalare che in merito alla questione relativa ai poteri, ai limiti e alle prerogative del CTU nell'acquisire documenti dalle parti, sempre nel rispetto del principio del contraddittorio, recentemente è intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite (n. 3086/2022), nella quale si è stabilito e precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio e che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio.
5.7 Per quanto riguarda il quarto motivo di appello, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha riconosciuto la nullità dell'atto di compravendita del 30 luglio 2005 ( per violazione del patto successorio intervenuto nella presupposta scrittura del 2000 con cui l'appellata rinunciava ai suoi diritti di legittimaria su immobile donato dalla madre solo al fratello sul presupposto che quest'ultimo le donasse la sua metà di nuda proprietà di altro immobile in comproprietà tra i fratelli) , con il quale l'appellato vendeva alla sorella, appellante, la quota di 1/2 di tale secondo bene immobile sito in Casalbordino, ordinando contemporaneamente al Conservatore dei Registri Immobiliari di Chieti di intestare in capo a la quota di 1/1 di proprietà del medesimo bene immobile sito in Controparte_1
Casalbordino, già oggetto dell'atto notarile del 30 maggio 2005, sotto due diversi profili.
Con il primo si rileva la presunta violazione del divieto di ultra petitum in cui sarebbe incorso il primo giudice che, tuttavia, non appare ravvisabile. In effetti, il primo giudice dopo aver rilevato la nullità della cessione dei diritti pari a un 1/2 sull'immobile in
Casalbordino, perché stipulata in violazione del patto successorio, nel successivo passaggio, per un evidente errore evincibile dalla precedente statuizione, ordina al Conservatore dei
Registri Immobiliari di provvedere alla “intestazione in capo al di 1/1” Controparte_1 del citato bene, laddove coerentemente l'ordine avrebbe dovuto essere limitato alla intestazione in capo all'appellato della quota complessiva di 1/2 dell'immobile, relativa alla parte ceduta con l'atto dichiarato nullo. All'evidenza, contrariamente a quanto lamentato, il primo giudice non è incorso nel vizio di ultrapetizione bensì in un errore che può essere sanato in sede di impugnazione.
Sotto il secondo profilo, parte appellante deduce che la parte di sentenza impugnata sarebbe errata anche nel merito laddove afferma la natura simulata del prezzo e la conseguente nullità della suddetta cessione per atto pubblico sul presupposto che sarebbe stata eseguita nell'ambito di un'unica operazione simulata dissimulante una donazione, poiché, diversamente da quanto statuito, si tratterebbe di due atti distinti, separati e autonomi. In primo luogo, perché la scrittura privata del 2000 con cui le parti avrebbe concordato la cessione gratuita in favore dell'appellante dei diritti di proprietà pari ad ½ dell'immobile di
Casalbordino nel termine anni due è da ritenere nulla e priva di effetti, in secondo luogo, perché non sussistono elementi idonei a far presumere l'esistenza di un contratto di compravendita senza pagamento di corrispettivo, quindi di una celata donazione, non emergendo un'evidente sproporzione tra il valore del bene ed il prezzo versato per l'acquisto del 50% dei diritti di proprietà, atteso anche l'incasso del prezzo. Anche sotto tale aspetto, la censura deve essere disattesa. In effetti, dalle circostanze in atti si evince l'unicità dell'operazione conclusasi con l'atto di vendita del 2005 realizzato in diretta esecuzione di un accordo (scrittura privata del 2000) da ritenere pacificamente nullo perché stipulato in violazione del divieto del patto successorio, così determinando anche la nullità dell'atto di vendita del 2005 che ne ha costituito la logica e diretta conseguenza.
In ogni caso ricorre anche la contestata simulazione dell'atto di vendita del 2005.
In tema di simulazione assoluta, secondo quanto previsto dagli artt. 1417 e 2697 c.c. l'onere della prova circa l'accordo simulatorio grava su colui il quale l'allega. Nel caso in cui la domanda o l'eccezione è proposta da creditori o da terzi estranei all'accordo ovvero è diretta a far valere l'illiceità del contratto dissimulato la prova è libera e non incontra particolari limiti, essendo consentita sia la prova per testimoni che per presunzioni. Viceversa, qualora la domanda o l'eccezione sia proposta da una delle parti interne all'accordo la dimostrazione della simulazione è soggetta particolari limiti di ammissibilità, in quanto la prova può essere fornita soltanto mediante la controdichiarazione, costituente atto di riconoscimento o di accertamento della simulazione.
Nel caso in esame, la controdichiarazione attestante l'avvenuto accordo simulatorio traslato poi nell'atto di cessione è costituito proprio dalla scrittura privata del 2000 (che per quanto violativa del patto successorio con riferimento ai diritti di legittimaria rinunciati da Parte_1
è sicuramente rappresentativa dell'intenzione delle parti di regolamentare la cessione
[...]
a titolo gratuito dell'altro immobile di cui i fratelli erano nudi proprietari), la quale, dunque, rappresenta la causa e la prova stessa della simulazione della successiva vendita fittizia, avvalorata anche dalla mancata dimostrazione del pagamento del corrispettivo e dall'assenza di specifica contestazione dell'appellante a fronte delle puntuali e dirette deduzioni e eccezioni formulate dall'odierno appellato nella comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado.
Ricorrono dunque elementi idonei a dar conto della simulazione della vendita, dissimulante in realtà una donazione nulla, per difetto di forma in quanto stipulata con atto redatto in violazione degli art. 47 e 48 della Legge notarile per assenza dei testimoni.
5.8 Parimenti infondato deve ritenersi il sesto motivo di appello con il quale si contesta la disposizione relativa alle statuizioni sulle spese di lite che il primo giudice ha inteso compensare fra le parti al 50% ponendo il residuo 50% a carico di parte attrice, alla luce della reciproca parziale soccombenza.
Detta statuizione, infatti, appare di tutta evidenza adottata in linea con la decisione emessa dal primo giudice a definizione del procedimento e sostenuta da una motivazione adeguata e conforme al principio della rilevata parziale reciproca soccombenza, tenuto conto del fatto che tutte le domande proposte dall'attrice, costituenti l'oggetto principale del giudizio, e dirette all'accertamento sotto vari profili della lesione della quota di legittima erano state tutte, nella sostanza, ritenute infondate e, quindi, totalmente rigettate, e tenuto altresì conto del fatto che l'accoglimento della richiesta circa l'inefficacia e l'inopponibilità della convenzione matrimoniale non aveva determinato conseguenze significative circa l'esito della causa, rimasta nel complesso sfavorevole alla attrice, giustificandosi invece la parziale compensazione a fronte del rigetto delle domande riconvenzionali svolte dal convenuto.
5.9 Alla luce di tali evenienze e, quindi, della infondatezza delle ragioni giuridiche sottese ai motivi di appello, devono essere disattese anche le richieste istruttorie avanzate dall'appellante, compresa la invocata CTU, che per le motivazioni esposte appaiono non decisive e quindi non rilevanti ai fini della decisione della causa che risulta definibile sulla base delle risultanze documentali presenti agli atti del giudizio. Devono essere, altresì, disattese le ulteriori e connesse domande di restituzione e/o pagamento somme (pag. 48 dell'appello) e di risarcimento danni per l'ammontare di €. 120.000, domande che, peraltro, non sono state neppure supportate e sostenute da specifici motivi di impugnazione.
6. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dall'appellato, questo si articola in due diversi motivi.
Con il primo motivo si contesta la parte della sentenza concernente la declaratoria di inefficacia parziale delle disposizioni testamentarie basata sulla rilevata inopponibilità alla appellante della convenzione matrimoniale registrata a Lanciano in data 1 febbraio 1978 (n.
616 vol. 215), in quanto mancante di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, conclusa dai genitori delle parti in causa ai sensi dell'articolo 228 comma 2 legge 19 maggio
1975 n. 191 allo scopo di includere nel regime di comunione dei beni anche gli acquisti effettuati in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge. Secondo l'appellante tale decisione sarebbe errata perché la dedotta mancanza della annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio non sarebbe prevista a pena di inefficacia e inopponibilità della convenzione stessa, essendo sufficiente a tale scopo solo la trascrizione della convenzione stessa.
La censura non appare fondata e deve essere disattesa. Tale questione è stata trattata in diverse pronunce da parte della Suprema Corte di legittimità la quale ha precisato che
“l'opponibilità ai terzi della comunione degli utili e degli acquisti, estesa dai coniugi oltre il perimetro della comunione legale, è condizionata soltanto all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, prevista dall'art. 162 c.c. e dall'art. 228, comma 4, della legge n. 151 del
1975, senza che sia richiesta la trascrizione della relativa convenzione a norma dell'art. 2647
c.c., ed ha ritenuto inopponibili ai terzi le convenzioni matrimoniali trascritte nei registri immobiliari, ma non annotate a margine dell'atto di matrimonio, ferma restando la validità ed efficacia di tali convenzioni fra le parti” (Cass. S.U. n. 21658 del 2009, Cass. n. 17207 del
2021; Cass. n. 2104 del 1990). Sulla base di tale indirizzo, ripreso anche nella sentenza (n.
1370/2024) emessa dalla stessa Corte di appello di L'Aquila a definizione del gravame proposto dall'odierno appellato avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Lanciano
e al quale questa corte in tale sede aderisce, deve essere ribadita l'inopponibilità della citata convenzione matrimoniale in riferimento alla domanda della odierna appellante di riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive della sua quota di riserva a causa dell'omessa annotazione a margine dell'atto di matrimonio e la sua inefficacia a tale specifico fine nei confronti della stessa. Peraltro, sulla base dei risultati della CTU espletata in primo grado e che in tale sede si richiamano, consulenza nella quale è stata considerata anche tale specifica evenienza, si deve affermare che, anche considerata la inefficacia della convenzione matrimoniale conclusa, il valore dei frutti sugli immobili e la ripartizione di essi in ragione e conseguenza della dichiarazione di inefficacia della convenzione matrimoniale, non vi è stata alcuna lesione della legittima atteso che le attribuzioni superano per entrambi gli eredi il valore della legittima incidendo anche su parte della disponibile. Per tale ragione, deve essere disattesa anche l'eccezione in via riconvenzionale di usucapione in capo ai coniugi e della comproprietà degli immobili in oggetto (già Parte_2 Parte_3 distinti nel catasto terreni del Comune di Atessa al foglio 4, p.lle 51, 52, 106, 150, 200 e 210) sollevata dall'appellato, che, comunque, risultata infondata anche nel merito perché indimostrata.
Con il secondo motivo l'appellante incidentale censura la statuizione sulle spese adottata in primo grado ritenendo da un lato immotivata e incoerente con gli esiti del giudizio la parziale compensazione al 50% disposta dal primo giudice e dall'altro incongruo l'importo liquidato in quanto determinato sulla base del valore medio delle tariffe riferite allo scaglione delle cause di valore indeterminabile, laddove occorreva applicare lo scaglione dell'effettivo valore della causa di riduzione, ovvero il patrimonio dell'intera massa, calcolabile nella somma pari o superiore ad €. 2.242.840,07.
Sotto il primo profilo, nel ribadire quanto espresso in relazione alla disamina del sesto motivo di appello sollevato dall'appellante, la statuizione sulla ripartizione delle spese di lite del primo grado appare di tutta evidenza adottata in linea con la decisione emessa dal primo giudice a definizione del procedimento e sostenuta da una motivazione adeguata e conforme al principio della rilevata reciproca soccombenza.
Sotto il secondo profilo relativo al quantum liquidato dal primo giudice che l'appellante adduce di essere stato erroneamente ancorato allo scaglione delle cause di valore indeterminabile in luogo del valore complessivo della massa ereditaria, questa corte ritiene il motivo infondato. Al proposito, secondo un principio ribadito in una recente pronuncia della
Suprema Corte (Cass. civ. Ord. n. 21495/18), cui questa corte aderisce, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa di divisione non è quello della massa attiva ex art. 12 cod. proc. civ., ma quello della quota effettiva in contestazione, poiché l'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, “pur rinviando in generale al Codice di procedura civile per la determinazione del valore della causa ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente, deroga a tale rinvio in materia di giudizi divisori, per i quali stabilisce che il valore è determinato in relazione "alla quota o ai supplementi di quota in contestazione" (Cass. Sez. 2, 04/05/2012, n. 6765). Tale norma, inoltre, in quanto diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte, è applicabile in via analogica anche per la liquidazione degli onorari dovuti in relazione all'azione di riduzione (Cass. civ., sez. II, n. 20554/2017; Cass. Civ., Sez. II, n. 6765/2012), in quanto le cause di riduzione per lesione di legittima sono assimilabili a quelle di divisione ai fini della competenza per valore della domanda (Cass. Civ. n. 3970/75; Cass. Civ. n. 2978/81 e Cass.
Civ. n. 2776/78).
Vero è che nella fattispecie in esame, trovava applicazione in primo grado la disciplina di cui al D.M. n. 55 del 2014, tuttavia la formula contenuta nell'art. 5 del citato D.M., rispetto al testo del richiamato art. 6, in cui si prevede che “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all'entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest'ultima”, non muta il quadro di riferimento, nel senso che nel caso in esame, l'oggetto del giudizio era limitato alla determinazione della quota di legittima pretermessa sulla base di alcune somme che sarebbero state sottratte per presunte donazione illegittime e di alcune disposizioni testamentarie, laddove l'esame della valutazione della massa rappresenta il presupposto per eseguire il calcolo della quota. In caso contrario, ogni procedimento relativo all'azione di riduzione implicherebbe l'applicazione delle tabelle dello scaglione relativo al valore dell'intera massa, rendendo vani i principi di legittimità espressi in tale materia e sopra richiamati.
Pertanto, ritenendo non pertinente al caso in oggetto l'ordinanza della Suprema Corte (Cass. civ. n. 33011/2023) citata dall'appellante incidentale, non essendo stato possibile determinare l'ammontare della quota, correttamente il primo giudice ha applicato in punto di liquidazione delle competenze professionali la tabella di valore medio riferito allo scaglione della causa di valore indeterminabile che questa corte ritiene di confermare.
7. Conclusivamente, sia l'appello principale che quello incidentale devono essere rigettati per i motivi espressi nella motivazione. 8. Le spese di lite del presente grado di giudizio, alla luce della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate fra le parti.
Non si ravvisano i presupposti per disporre la condanna dell'appellante al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., sul rilevo che non si rileva che l'appellante abbia agito con dolo o colpa grave.
9. Trova, inoltre, applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002,
n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.
14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, gli appellanti soccombenti saranno altresì tenuti al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando
1) rigetta l'appello principale e l'appello incidentale;
- a rettifica della sentenza impugnata, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Chieti di trascrivere la sentenza con esonero da ogni responsabilità ed intestazione in capo al di ½ in luogo di 1/1 e annotamento in calce a trascrizione dell'atto Controparte_1 notarile del 30.05.2005 per notaio dott. (rep. 147.673 - racc. 28.750); Persona_3
2) conferma nel resto la sentenza impugnata;
3) compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
4) dichiara le parti tenute al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio dell'11.3.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono