CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1253 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 778/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.778/2024 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) E (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. ), (C.F. ) E
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
E (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F. , (C.F. ) E
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. , (C.F. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), tutti difesi e C.F._15 Parte_16 C.F._16 rappresentanti dall'avv. Stefania Volonterio, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati digitalmente al seguente indirizzo PEC:
Email_1 pagina 1 di 16 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Controparte_2
CO Amatori, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via Fatebenefratelli n. 14, Milano, -
Email_2
APPELLATA
Oggetto: contratto di mutuo.
*
CONCLUSIONI
-Per gli appellanti , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, e , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e :
[...] Parte_15 Parte_16
“Voglia l Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di mutuo, in relazione al calcolo degli CP_1
INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO
e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all art. 117, comma 7,
T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, per l'effetto, CP_3
condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o restituire Controparte_1
e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
pagina 2 di 16
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte le somme CP_3
addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di CP_1
mutuo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso convenzionale o del diverso tasso che parrà di giustizia.
Si richiamano inoltre le istanze istruttorie tutte formulate negli atti di prime cure.”
-Per l'appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori Parte_1
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6 [...]
) e (C.F. , (C.F. C.F._18 Parte_7 C.F._7 Parte_8
) e (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. e (C.F. ), Pt_10 C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
e (C.F. , C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), (C.F. ), Parte_15 C.F._15 Parte_16 C.F._16
per tutti i motivi dedotti in narrativa;
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori (C.F. Parte_1
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6 [...]
) e (C.F. , (C.F. C.F._18 Parte_7 C.F._7 Parte_8
) e (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. e (C.F. ), Pt_10 C.F._10 Parte_11 C.F._11
pagina 3 di 16 (C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
e (C.F. , C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), (C.F. ), e Parte_15 C.F._15 Parte_16 C.F._16
le domande dai medesimi formulate nei confronti di , in quanto totalmente Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, e confermare integralmente le statuizioni della Sentenza n. 1603/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 12 febbraio 2024 e notificata il 13 febbraio 2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1173 /2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano, che aveva rigettato tutte le domande svolte dagli stessi nei confronti di Controparte_1
e li aveva condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.860,00 oltre accessori e
[...]
spese generali.
Hanno chiesto la riforma integrale della sentenza riproponendo le medesime domande e argomentazioni svolte innanzi al primo giudice
Si è costituita in giudizio confutando tutte le censure avversarie e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello perché inammissibile e infondato.
All'udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
*
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - depositato in data 25 febbraio 2020 - , anche Parte_1
in qualità di erede di insieme a e;
Persona_1 Parte_2 Parte_3
, e e Parte_4 Parte_17 Parte_7 Parte_8 Parte_18 [...]
e ; e;
Pt_19 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_4
e (d'ora in avanti i mutuatari o gli appellanti), tutti sottoscrittori con Parte_15 Parte_16
pagina 4 di 16 (d'ora in avanti o la banca) di contratti di mutuo fondiario a tasso Controparte_1 CP_1
variabile in euro indicizzato al franco svizzero, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Milano la detta banca, chiedendo la declaratoria della nullità degli artt. 4 e 4-bis, nonché degli artt. 7 e
7-bis dei predetti contratti - clausole inerenti al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo e alle condizioni per l'estinzione anticipata dello stesso – per violazione degli artt. 33 ss. cod. cons., degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1343 e 1418
c.c., oltre che dell'art. 117 TUB.
I ricorrenti, quale conseguenza di tale declaratoria di nullità, hanno, poi, chiesto al giudice di primo grado di ricalcolare i rapporti di dare-avere con la banca e di condannare a restituire agli attori CP_1 quanto percepito in eccedenza da quest'ultima.
A fondamento di tali richieste gli attori hanno addotto l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle predette clausole, che, dato l'elevato tecnicismo, non avrebbero consentito una corretta ponderazione e valutazione da parte degli attori dei termini contrattuali.
Inoltre, i mutuatari hanno sostenuto le proprie istanze affermando che i contratti in esame, dato il meccanismo di indicizzazione in essi previsto, hanno ad oggetto strumenti finanziari derivati per i quali la legge (117 TUB) prevede, a pena di nullità, obblighi informativi non assolti nel caso concreto.
A sostegno delle proprie istanze gli attori hanno richiamato anche il provvedimento dell'AGCM n.
27214 del 2018 che ha sanzionato le clausole in esame per difetto di chiarezza e comprensibilità.
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
La società convenuta ha rivendicato la legittimità e la comprensibilità del meccanismo di indicizzazione previsto nei contratti per cui è causa, allegando, altresì, di aver correttamente informato tutti i clienti tramite il documento di sintesi e il foglio informativo appositamente consegnato prima della stipula del contratto.
Inoltre, la banca ha affermato che la comprensibilità e la piena conoscenza dei meccanismi di indicizzazione contenuti nei contratti sottoscritti dagli attori può desumersi dalle seguenti circostanze:
- i contratti sono stati stipulati per atto pubblico alla presenza di un notaio;
- ha fornito tutte le comunicazioni necessarie ai mutuatari nel corso dei rapporti al fine CP_1
di consentire una piena comprensione dei meccanismi di calcolo degli interessi sulle somme mutuate.
La banca convenuta ha contestato anche la qualificazione dei contratti in esame come strumenti finanziari derivati, in quanto la causa degli stessi corrisponderebbe a quella tipica del contratto di mutuo.
pagina 5 di 16 La sentenza del Tribunale
Il Tribunale, convertito il rito in ordinario, con sentenza n. 1173 /2024, ha rigettato tutte le domande attoree sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Primariamente ha chiarito che le clausole contestate sono pacificamente contenute in tutti i contratti per cui è causa, differenziandosi questi solamente per il tasso di interesse iniziale, il tasso nominale annuo e il tasso di cambio, non incidendo però tale differenza sulle valutazioni necessarie ai fini della decisione.
Il primo giudice ha poi reputato infondate tutte le domande attoree, ritenendo che le clausole censurate descrivono compiutamente i meccanismi di indicizzazione su cui si regge il contratto e che, comunque, vi è prova documentale che i mutuatari abbiano esaminato il foglio informativo, il quale risulta altrettanto esplicativo relativamente ai tassi di interesse applicati al contratto.
Il giudice di primae curae ha inoltre evidenziato che nell'atto notarile sottoscritto dai mutuatari è contenuta una dichiarazione con la quale questi ultimi affermano di aver compreso tutte le clausole del contratto e i meccanismi di calcolo in esso contenute.
Il Tribunale, quindi, ha affermato che tutte le circostanze richiamate consento di superare il valore presuntivo attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al provvedimento dell'AGCM invocato degli attori, il quale, per l'appunto, non esclude la possibilità per il giudice ordinario di effettuare una valutazione in concreto riguardo alla comprensibilità e alla chiarezza delle clausole.
Il primo giudice ha anche rilevato l'assenza di squilibri – da cui potrebbe derivare la vessatorietà e, quindi, la nullità delle clausole - nei rapporti tra le parti, dato che il meccanismo di indicizzazione previsto avrebbe potuto generare effetti positivi nei confronti di entrambi le parti.
A riprova di quanto sopra, viene evidenziato che tale meccanismo ha effettivamente generato un vantaggio per gli attori in relazione al tasso di interesse e conseguenze positive per la banca relativamente al tasso di cambio applicato per l'estinzione del debito.
Infine, la sentenza impugnata ha chiarito, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione
(sentenza n.23655 del 2021), che “Non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorchè indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato (…), Infine il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione.”.
In virtù di tali ragioni il Tribunale ha rigettato tutte le richieste e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite.
pagina 6 di 16
I motivi di appello
Gli appellanti, affidandosi a sette motivi di appello, hanno chiesto l'accoglimento delle medesime domande avanzata in primo grado, riproponendo le argomentazioni già svolte a sostegno della propria tesi.
1. Con il primo motivo di appello hanno lamentato l'errore del Tribunale per avere giudicato a posteriori, anziché esaminare le clausole dei mutui prima casa secondo il paradigma del mutuatario consumatore mediamente informato al momento della stipula e alla stregua dei principii di chiarezza e piena comprensibilità imposti dal diritto UE e dalla consolidata giurisprudenza della CGUE.
2. Con il secondo motivo hanno osservato che il testo delle clausole dei mutui prima casa indicizzati al franco svizzero e la loro esplicazione, relativamente agli effetti economico-finanziari-valutari a carico del Consumatore -mutuatario, soltanto con l'ausilio di analisti finanziari e di CTU: violazione dei principii di chiarezza e comprensibilità in concreto per un consumatore mediamente informato al momento della stipula del mutuo, sanciti dalla Direttiva 93/13 e, recependo questa, dagli artt. 33 ss. cod. cons., nonché dalla consolidata giurisprudenza della CGUE, vincolante per il Giudice nazionale quale Giudice comune europeo (v. Cass., sez. un., 9479/2023), formatasi proprio sui mutui indicizzati al franco svizzero.
3. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33, 34,
35, 36 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE: la Sentenza impugnata si è discostata completamente dal significato e dal riferimento temporale di valutazione dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole nei contratti con i consumatori, quali intese dal diritto UE e dalla giurisprudenza della CGUE, in modo vincolante e preminente per il Giudice nazionale, secondo il paradigma del consumatore mediamente informato, collocato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità delle clausole e dei meccanismi di determinazione dell'oggetto della prestazione e del corrispettivo, che comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico- finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale a rata fissa) indicizzato al franco svizzero.
4. Con il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34,
35, 36 e 37-bis cod. cons. e violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente disciplina
pagina 7 di 16 sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari, la quale non rimuove né sana affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, delle clausole contenenti i meccanismi della doppia indicizzazione dei mutui CP_1
5. Con il quinto motivo gli appellanti sostengono che il completo non cale con cui il primo Giudice ha fatto cadere il provvedimento di public enforcement dell'AGCM, farebbe presumere il difetto di trasparenza e chiarezza dei contratti de quibus, così come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza
n. 23655/2021.
6. Con il sesto motivo lamentano l'erroneità della sentenza in ragione della necessità di fare applicazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1344, 1366, 1375 e 1418 c.c.
e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria e, soprattutto, valutaria contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo CP_1 implicano un prodotto finanziario derivato e, comunque, un'alea, mai doverosamente né effettivamente esplicati ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell'investitore, violando altresì i principii sulla causa contrattuale in concreto, specialmente nei contratti con i consumatori, nonché i doveri di buona fede e correttezza e di diligenza professionale della che ha predisposto i CP_3
contratti; in ogni caso la violazione da parte della degli artt. 82 e 83 TUE, anche alla stregua CP_3
del Regolamento (CE) n. concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del TUE.
7. Con il settimo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza in quanto contraria ai principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 34889/2023 ns. doc. 1 fasc. appello) sussumibili anche in subiecta materia;
evidenziano che
è stata sanzionata dalla Commissione UE e da Autorità regolatorie di vari Stati per CP_1
manipolazione del LIBOR e dei tassi di cambio tra valute, ed è stata altresì accertata e sanzionata dalla Commissione UE la manipolazione del tasso EURIBOR;
-ciò determina la nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis dei contratti di mutuo fondiario prima casa de quibus, che fanno riferimento al e/o all'EURIBOR e/o al tasso di CP_5
cambio CHF/EURO e, comunque, di tutti i meccanismi contrattuali di indicizzazione finanziaria e valutaria dei mutui prima casa, con la conseguente applicazione del tasso previsto dall'art. CP_1
117 TUB.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 16 La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla banca appellata.
Parte appellante ha esplicitamente riferito di censurare tutta la ricostruzione in fatto e in diritto svolta dal Tribunale, e ha formulato, a seguire, le proprie contestazioni relativamente a ciascuna delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, individuando le norme che assume essere state violate. Si deve quindi ritenere che l'appello è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Quanto al merito dell'appello, i primi cinque motivi di impugnazione devono essere trattati unitariamente poiché hanno ad oggetto la medesima questione, vale a dire l'addotta non comprensibilità delle clausole contrattuali impugnate e, conseguentemente, la nullità della stesse in quanto vessatorie.
Con il primo motivo, gli appellanti affermano che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto la chiarezza e la comprensibilità delle clausole in esame sulla base di una valutazione effettuata ex post e non ex ante. Nel valutare la comprensibilità e la chiarezza delle norme, il Tribunale, a parere dei mutuatari, avrebbe dovuto porsi nella posizione propria di un consumatore – mutuatario mediamente informato, così come imposto dalla CGUE.
Gli appellanti evidenziano inoltre come la non comprensibilità delle clausole di cui si discute si possa desumere, primariamente, dalla necessità che è sorta, nel primo dei giudizi inerenti a tali contratti, di disporre una CTU di analisi finanziaria per poter comprendere i meccanismi di indicizzazione previsti da oltre che dall'assenza di esemplificazioni numeriche che avrebbero facilitato la CP_1
comprensione del meccanismo di indicizzazione.
Ad ulteriore riprova della non chiara formulazione del meccanismo contrattuale gli appellanti richiamano il provvedimento dell'AGCM contenuto nel bollettino n.26 del 2018, con il quale l'autorità garante ha accertato, in sede amministrativa, la non comprensibilità dello schema contrattuale oggetto del giudizio.
A parere dei mutuatari, la mancanza di intelligibilità delle clausole, addossando tutti i rischi di un negativo andamento dei tassi di cambio sul consumatore male informato, ha prodotto un ingiustificato squilibrio tra le parti, dal quale non potrebbe che conseguire, come previsto dal Codice del Consumo, la dichiarazione di nullità di tali pattuizioni.
pagina 9 di 16 Infine, gli appellanti evidenziano che di fronte a clausole ambigue, è dovere del giudice fornire un'interpretazione favorevole al consumatore in virtù dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 del Codice Civile. A tal proposito viene censurata, in particolare, l'espressione “capitale restituito” contenuta all'art.7, che non consentirebbe di capire se debba essere interpretata come “il capitale già restituito” o il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”.
Gli appellanti, svolta tale ricostruzione in fatto e in diritto, hanno poi contestato anche alcuni degli elementi valorizzati dal Tribunale, ritenendo:
- che l'intervento del notaio è da considerarsi del tutto ininfluente rispetto alla comprensibilità delle clausole, dal momento che egli svolge un mero controllo di regolarità formale;
- che la documentazione informativa prodotta da risulta assolutamente generica e CP_1 inidonea ad informare correttamente i mutuatari sui rischi dell'operazione;
- che tale documentazione risulta, comunque, incompleta, poiché non contenente alcun riferimento al tasso di cambio e perché solo nel 2014 è stata indicata la necessità di rivalutare il debito residuo sulla base del tasso di cambio del . Controparte_6
Tali argomentazioni, a parere di sono infondate. CP_1
Relativamente all'intellegibilità delle clausole di cui si discute, la banca afferma che il Tribunale, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole censurate, ha fornito, così come imposto dalla Suprema
Corte, una motivazione rafforzata che consente di superare il valore presuntivo del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM. A tal proposito, la banca appellata richiama anche l'ordinanza datata 29 gennaio 2024 della Corte di Cassazione la quale afferma che “emergono, inoltre, profili di perplessità anche in relazione alla configurabilità, affermata da Cass. n. 23655/21, di una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di pubblic enforcement, che comporterebbe il dovere di motivazione rafforzata ivi stabilito”.
Pertanto, ritiene che spetti sempre al giudice ordinario valutare la chiarezza delle clausole CP_1
contrattuali
Infine, la banca appellata chiarisce che, anche qualora le clausole in esame debbano essere considerate non chiare e comprensibili, “la conseguenza che ne deriverebbe non sarebbe in nessun caso la nullità di protezione di cui all'art. 36, bensì, unicamente un'eventuale applicazione delle stesse disposizioni nel senso più favorevole al consumatore”.
La Corte ritiene che i suddetti motivi di doglianza sono infondati per le seguenti ragioni.
pagina 10 di 16 Occorre innanzitutto ricostruire la disciplina del Codice del Consumo che i mutuatari assumono violata.
Come già chiarito in precedenza da questa Corte1, le clausole pattuite tra professionista e consumatore
“ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto”. Tale principio trova altresì conferma nella sentenza n.2365572021 della
Suprema Corte.
Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comprensibilità del meccanismo negoziale in esame – il quale è sì connotato da un elevato tasso tecnico, ma è allo stesso tempo ben descritto nel contratto – risulta assente qualsiasi squilibrio contrattuale tra le parti.
Per dimostrare l'assenza di tale squilibrio è necessario ricostruire brevemente il meccanismo oggetto di censura.
I contratti in esame sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in e, successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in Controparte_7
euro sulla base di un tasso convenzionale.
Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR.
In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR.
Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Risulta, dunque, evidente che i mutui in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbero potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento. Si noti, peraltro, che inizialmente le fluttuazioni di tale indice hanno effettivamente comportato effetti favorevoli ai mutuatari (circostanza non contestata da questi ultimi).
Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame. 1 Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025, est. Pres. Bonaretti pagina 11 di 16 Si noti, ad abundantiam, che non rileva a tal proposito il provvedimento dell'AGCM richiamato dai mutuatari per un duplice ordine di motivi.
In primis, occorre ricordare che l'art. 37-bis c.4 del Codice del Consumo afferma che, anche a fronte di una statuizione dell'autorità garante, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatore e sul risarcimento del danno”.
In secundis, la Suprema Corte2 ha di recente messo in dubbio la valenza presuntiva del provvedimento dell'AGCM, ritenendo che non sia necessario che il giudice ordinario offra una motivazione rafforzata per affermare la non vessatorietà delle clausole ritenute invece tali dall'autorità amministrativa.
Tali argomentazioni, unitamente alle valutazioni in fatto svolte precedentemente, impongono di ritenere non vessatorie le pattuizioni oggetto di giudizio, nonostante il provvedimento amministrativo invocato dai mutuatari.
Infine, occorre verificare se le clausole oggetto di giudizio, sebbene non generino squilibrio tra le parti, possano essere considerate ambigue e, conseguentemente, debbano essere interpretate in senso favorevole al consumatore in virtù del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.
A tal proposito, la Corte rileva che la maggior parte delle clausole in esame sono solamente connotate da un elevato tasso di tecnicismo, senza che da ciò possa ricavarsi l'ambiguità delle stesse, intendendosi con tale espressione la suscettibilità delle stesse ad essere oggetto di molteplici interpretazioni. Si noti, infatti, che gli stessi mutuatari non hanno in alcun modo indicato quale diversa interpretazione delle clausole dovrebbe essere accolta da questa Corte.
L'unica espressione contrattuale connotata da incertezza interpretativa è quella di cui all'art. 7 del contratto, nel quale si legge “capitale restituito”, espressione che, astrattamente, potrebbe apparire ambigua in quanto interpretabile sia come “il capitale già restituito” che come il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”.
Sul punto, tuttavia, ha già fornito adeguata e chiara motivazione questa Corte d'Appello3 in un procedimento avente ad oggetto contratti formulati in modo identico, affermando che “la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla Banca rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento:
è evidente che detta somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residue non ancora rimborsato” e, conseguentemente, stabilendo “che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art.7 è quello di capitale nominale ancora da restituire
pagina 12 di 16 sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative”.
In altri termini, anche a fronte di un tenore letterale polivalente, non è logicamente possibile altra interpretazione della clausola in esame se non quella fornita da CP_1
I motivi in oggetto sono quindi infondati anche sotto tale aspetto.
*
Con il sesto motivo d'appello i mutuatari affermano che il meccanismo di doppia indicizzazione, previsto nei contratti di mutuo sottoscritti dagli attori, ha dato vita a strumenti finanziari derivati, soggetti alla disciplina del TUF e dei regolamenti CONSOB, che impongono oneri informativi non assolti da CP_1
In particolare, viene evidenziato che i fogli informativi prodotti dalla banca convenuta sono dei moduli prestampati, generici, non riferibili ai contratti conclusi dagli odierni appellanti e spesso privi di data o di firma per ricezione. Tali carenze, a parere degli appellanti, non verrebbero elise nemmeno dalle comunicazioni inviate dalla ai mutuatari in corso di ammortamento. CP_3
Tra le norme in materia di intermediazione finanziaria che non sono state rispettate, gli appellanti richiamano anche l'art. 30 comma 6 del TUF, che impone la previsione del diritto di recesso in caso di contratti collocati dell'intermediario al di fuori della propria sede.
Gli appellanti ribadiscono, poi, che le clausole in esame avrebbero di fatto trasformato un contratto commutativo in un contratto aleatorio atipico, senza che su tale aspetto sia intervenuto alcun accordo, poiché i mutuatari non potevano essere consapevoli di tale circostanza.
Infine, gli odierni appellanti sostengono che è inconferente, ai fini della valutazione sulla natura dei contratti in esame, ogni riferimento alla sentenza n.5657 /2023 della Corte di Cassazione, in quanto essa si riferiva ai contratti di leasing B2B e non ai contratti di mutuo B2C, quali quelli oggetto di giudizio.
Rispetto a tali argomenti ritiene corrette le argomentazioni del Tribunale, limitandosi ad CP_1
evidenziare come esse siano conformi ai precedenti della Corte e della Cassazione.
Premesso quanto sopra, anche tale motivo è infondato.
In merito alla natura di contratto derivato dei contratti in esame sussiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, richiamato dal primo giudice e non confutato dalle argomentazioni dei mutuatari, secondo il quale “non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura
pagina 13 di 16 contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno finanziario, ma viene invece finanziato”4.
Tale massima esprime correttamente la differenza causale tra i contratti di mutuo e gli strumenti finanziari derivati, poiché i primi perseguono lo scopo concreto di finanziare il mutuatario, i secondi, invece, hanno la funzione di “coprire” il sottoscrittore rispetto ad un rischio finanziario (c.d. derivati di copertura) o di incrementare il patrimonio di chi li acquista secondo un meccanismo speculativo (c.d. derivati speculativi).
Il meccanismo contrattuale previsto nel caso di specie ha lo scopo di finanziare i clienti della banca, mentre non comprende in alcun modo funzioni di copertura o speculative;
a nulla, peraltro, rileva quanto affermato dagli appellanti in merito all'alea generata dall'indicizzazione contenuta nel contratto, poiché essa non comporta alcuna modifica causale del contratto, che mantiene la sua funzione di finanziamento.
Per tali ragioni, i negozi oggetto di causa non devono essere ricondotti alla categoria dei derivati, considerazione dalla quale discende l'infondatezza della censura in esame.
*
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti richiamano alcuni scandali internazionali (LIBOR
Scandal e Forex Scandal) che hanno visto coinvolta quale autrice, in concorso con altre CP_1
banche, di condotte manipolative dei tassi di interesse e EURIBOR. CP_5
Per tali condotte è stata sanzionata dall'autorità Antitrust UE, decisione dalla quale ha preso le CP_1
mosse la Suprema Corte per affermare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenuti in specifici contratti e facenti riferimento ai tassi.
Ebbene, gli appellanti chiedono che i medesimi principi vengano applicati al caso concreto, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole di indicizzazione contenute nei contratti per cui è causa.
L'appellata contesta tale motivo ritenendolo innanzitutto inammissibile, in quanto riguardante questioni nuove e non riferibili ad alcun capo della sentenza di primo grado, che non ha mai affrontato tale questione, in quanto non sollevata dalle parti.
La banca evidenzia altresì l'infondatezza della censura suddetta, poiché le condotte addotte dalla controparte sono tutt'altro che notorie e pacifiche, oltre ad essere irrilevanti nel caso di specie. La banca appellata, infatti, è stata coinvolta nel IB Scandal che non ha interessato l'indice Swiss Franc
IB (che viene in rilievo nel caso di specie), bensì il IB UK. Altrettanto dicasi per il c.d. “Forex 4 Cass. n.23655 del 2021 pagina 14 di 16 Scandal”, il quale non ha avuto ad oggetto alcuna manipolazione del tasso di cambio
[...]
. CP_8
Tutto ciò premesso, anche tale motivo deve essere disatteso.
Occorre osservare che la contestazione sottesa alle vicende riferite con il motivo in oggetto è stata sollevata dai mutuatari soltanto in sede di appello.
Dall'esame degli atti di primo grado risulta, infatti, che gli odierni appellanti avevano richiamato gli eventi suddetti solo al fine di dimostrare l'asimmetria informativa sussistente tra le parti, senza mai prospettare o ipotizzare che da tali condotte potesse discendere la nullità delle clausole.
In ogni caso, anche a voler prescindere da ogni valutazione in punto di inammissibilità rispetto a tale motivo, tenuto conto del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c, non si può non rilevare che le argomentazioni in oggetto, svolte dagli appellanti, non sono conferenti rispetto al caso di specie e alla vicenda processuale, in quanto gli scandali indicati dai mutuatari non riguardano il tasso LIBOR, ossia quello applicato ai contratti in esame.
Invero, il LIBOR Scandal ha riguardato il IB UK, cioè il tasso di interesse medio interbancario applicato sulla piazza londinese, quindi applicato alla sterlina (c.d. LIBOR Sterlina) e non, invece, il
LIBOR applicato al . Controparte_6
In relazione, invece, al Forex Scandal, è necessario evidenziare che tale scandalo non ha interessato il rapporto , bensì valute quali il dollaro statunitense e la sterlina. Controparte_8
Per tali ragioni il motivo in esame deve essere rigettato.
*
Le spese di lite
La totale soccombenza dei mutuatari comporta la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di che si liquidano come da dispositivo, in applicazione CP_1
dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere,
La condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La Corte ritiene inoltre di disporre a carico degli appellanti soccombenti la condanna prevista dall'art. 96 comma 3. c.p.c.
Il contegno processuale delle parti, in particolare riguardo alle modalità di redazione dei propri scritti difensivi, che risultano non rispettosi del principio di chiarezza e sinteticità, connotati da molteplici refusi (spesso viene indicato il Tribunale di Milano come Tribunale vicentino e la sentenza impugnata viene definita ordinanza) e da motivi di gravame formulati in modo poco rigoroso dal punto di vista pagina 15 di 16 logico ed espositivo, costituisce motivo sufficientemente idoneo a fondare la suddetta condanna, in quanto in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto si veda S.U. n.
22405/2018).
Conseguentemente, la Corte condanna , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_17 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_4
, e in solido tra loro, al pagamento a favore di di una
[...] Parte_15 Parte_16 CP_1 somma che si ritiene equo determinare in misura pari all'ammontare dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
+ ALTRI nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 778\2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_17 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, e e per l'effetto conferma la sentenza n. Controparte_4 Parte_15 Parte_16
778\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1
delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in euro
[...]
8.470,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1
della complessiva somma di euro 8.470,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
[...]
4) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Marianna Galioto
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ordinanza della Corte di Cassazione n.2592 del 29 gennaio 2024 3 Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025, est. Pres. Bonaretti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Ernesta Occhiuto Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g.778/2024 promossa
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) E (C.F. ), CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
(C.F. ), (C.F. ) E
[...] C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. , (C.F. Parte_9 C.F._9 Parte_10
E (C.F. ), C.F._10 Parte_11 C.F._11 Pt_12
(C.F. , (C.F. ) E
[...] C.F._12 Parte_13 C.F._13
(C.F. , (C.F. Parte_14 C.F._14 Parte_15
), (C.F. ), tutti difesi e C.F._15 Parte_16 C.F._16 rappresentanti dall'avv. Stefania Volonterio, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliati digitalmente al seguente indirizzo PEC:
Email_1 pagina 1 di 16 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1
, rappresenta e difesa dagli avv.ti Alessandro Villani, Manuela Caccialanza e Controparte_2
CO Amatori, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, in Via Fatebenefratelli n. 14, Milano, -
Email_2
APPELLATA
Oggetto: contratto di mutuo.
*
CONCLUSIONI
-Per gli appellanti , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Pt_7
, e , e
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , e Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e :
[...] Parte_15 Parte_16
“Voglia l Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della Sentenza impugnata, così giudicare:
Nel merito:
1. rilevare, accertare e dichiarare la nullità degli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di mutuo, in relazione al calcolo degli CP_1
INTERESSI SULLA SOMMA CONCESSA A MUTUO;
2. per l'effetto, escludere ogni computo effettuato e comunque collegato al tasso di cambio CHF/EURO
e ricalcolare il debito e il piano di ammortamento al tasso di interesse di cui all art. 117, comma 7,
T.U.B. ovvero applicando il diverso tasso di interesse ritenuto di giustizia, per un piano di rimborso a quota capitale costante ovvero, in via gradata, a rata costante;
3. accertare e dichiarare, pertanto, il minor debito degli appellanti verso la e, per l'effetto, CP_3
condannare , in persona del legale rapp.te p.t., a rimborsare e/o restituire Controparte_1
e/o riaccreditare agli appellanti quanto percepito in eccedenza rispetto al debito e al piano di ammortamento ricalcolati, ovvero alla maggiore o minore somma di giustizia, oltre interessi compensativi e di mora dai singoli addebiti sino al saldo effettivo;
pagina 2 di 16
4. in ogni caso, condannare la a rimborsare e/o a risarcire agli appellanti tutte le somme CP_3
addebitate in eccesso, per effetto di illegittima applicazione dei meccanismi contrattuali di cui agli artt.
4, 4 bis, 7 e 7 bis (nella misura in cui venga interpretato nel senso voluto da del contratto di CP_1
mutuo, oltre a rivalutazione monetaria e interessi compensativi e moratori sino al saldo effettivo.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria:
Disporre CTU per il ricalcolo dei debiti e dei piani di ammortamento dei mutui per cui è causa, espunto ogni riferimento al tasso di cambio CHF/EURO e con applicazione del tasso BOT ovvero del tasso convenzionale o del diverso tasso che parrà di giustizia.
Si richiamano inoltre le istanze istruttorie tutte formulate negli atti di prime cure.”
-Per l'appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione,
IN VIA PREGIUDIZIALE
- Dichiarare l'inammissibilità dell'appello promosso dai Signori Parte_1
(C.F. ), (C.F. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6 [...]
) e (C.F. , (C.F. C.F._18 Parte_7 C.F._7 Parte_8
) e (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. e (C.F. ), Pt_10 C.F._10 Parte_11 C.F._11
(C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
e (C.F. , C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), (C.F. ), Parte_15 C.F._15 Parte_16 C.F._16
per tutti i motivi dedotti in narrativa;
NEL MERITO
- Respingere integralmente l'appello promosso dai Signori (C.F. Parte_1
), (C.F. ) e C.F._1 Parte_2 C.F._17 [...]
(C.F. ), (C.F. ), Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
(C.F. ), (C.F. Parte_5 C.F._5 Parte_6 [...]
) e (C.F. , (C.F. C.F._18 Parte_7 C.F._7 Parte_8
) e (C.F. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
(C.F. e (C.F. ), Pt_10 C.F._10 Parte_11 C.F._11
pagina 3 di 16 (C.F. ), (C.F. Parte_12 C.F._12 Parte_13
e (C.F. , C.F._13 Parte_14 C.F._14
(C.F. ), (C.F. ), e Parte_15 C.F._15 Parte_16 C.F._16
le domande dai medesimi formulate nei confronti di , in quanto totalmente Controparte_1
infondate in fatto ed in diritto, e confermare integralmente le statuizioni della Sentenza n. 1603/2024 resa dal Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, G.U. Dott.ssa Laura Massari, pubblicata il 12 febbraio 2024 e notificata il 13 febbraio 2024, per tutti i motivi dedotti in narrativa.
IN OGNI CASO
- Con vittoria di compensi professionali e spese del presente procedimento e del precedente grado di giudizio, oltre a Spese Generali, IVA e C.P.A. nelle aliquote pro tempore vigenti al momento di emissione della sentenza.”
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli attori hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1173 /2024 pronunciata dal Tribunale di
Milano, che aveva rigettato tutte le domande svolte dagli stessi nei confronti di Controparte_1
e li aveva condannati al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.860,00 oltre accessori e
[...]
spese generali.
Hanno chiesto la riforma integrale della sentenza riproponendo le medesime domande e argomentazioni svolte innanzi al primo giudice
Si è costituita in giudizio confutando tutte le censure avversarie e chiedendo il rigetto CP_1 dell'appello perché inammissibile e infondato.
All'udienza del 16 aprile 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
*
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. - depositato in data 25 febbraio 2020 - , anche Parte_1
in qualità di erede di insieme a e;
Persona_1 Parte_2 Parte_3
, e e Parte_4 Parte_17 Parte_7 Parte_8 Parte_18 [...]
e ; e;
Pt_19 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_4
e (d'ora in avanti i mutuatari o gli appellanti), tutti sottoscrittori con Parte_15 Parte_16
pagina 4 di 16 (d'ora in avanti o la banca) di contratti di mutuo fondiario a tasso Controparte_1 CP_1
variabile in euro indicizzato al franco svizzero, hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di
Milano la detta banca, chiedendo la declaratoria della nullità degli artt. 4 e 4-bis, nonché degli artt. 7 e
7-bis dei predetti contratti - clausole inerenti al calcolo degli interessi sulla somma concessa a mutuo e alle condizioni per l'estinzione anticipata dello stesso – per violazione degli artt. 33 ss. cod. cons., degli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva 1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1343 e 1418
c.c., oltre che dell'art. 117 TUB.
I ricorrenti, quale conseguenza di tale declaratoria di nullità, hanno, poi, chiesto al giudice di primo grado di ricalcolare i rapporti di dare-avere con la banca e di condannare a restituire agli attori CP_1 quanto percepito in eccedenza da quest'ultima.
A fondamento di tali richieste gli attori hanno addotto l'assenza di chiarezza e comprensibilità delle predette clausole, che, dato l'elevato tecnicismo, non avrebbero consentito una corretta ponderazione e valutazione da parte degli attori dei termini contrattuali.
Inoltre, i mutuatari hanno sostenuto le proprie istanze affermando che i contratti in esame, dato il meccanismo di indicizzazione in essi previsto, hanno ad oggetto strumenti finanziari derivati per i quali la legge (117 TUB) prevede, a pena di nullità, obblighi informativi non assolti nel caso concreto.
A sostegno delle proprie istanze gli attori hanno richiamato anche il provvedimento dell'AGCM n.
27214 del 2018 che ha sanzionato le clausole in esame per difetto di chiarezza e comprensibilità.
Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree. CP_1
La società convenuta ha rivendicato la legittimità e la comprensibilità del meccanismo di indicizzazione previsto nei contratti per cui è causa, allegando, altresì, di aver correttamente informato tutti i clienti tramite il documento di sintesi e il foglio informativo appositamente consegnato prima della stipula del contratto.
Inoltre, la banca ha affermato che la comprensibilità e la piena conoscenza dei meccanismi di indicizzazione contenuti nei contratti sottoscritti dagli attori può desumersi dalle seguenti circostanze:
- i contratti sono stati stipulati per atto pubblico alla presenza di un notaio;
- ha fornito tutte le comunicazioni necessarie ai mutuatari nel corso dei rapporti al fine CP_1
di consentire una piena comprensione dei meccanismi di calcolo degli interessi sulle somme mutuate.
La banca convenuta ha contestato anche la qualificazione dei contratti in esame come strumenti finanziari derivati, in quanto la causa degli stessi corrisponderebbe a quella tipica del contratto di mutuo.
pagina 5 di 16 La sentenza del Tribunale
Il Tribunale, convertito il rito in ordinario, con sentenza n. 1173 /2024, ha rigettato tutte le domande attoree sulla scorta delle motivazioni che seguono.
Primariamente ha chiarito che le clausole contestate sono pacificamente contenute in tutti i contratti per cui è causa, differenziandosi questi solamente per il tasso di interesse iniziale, il tasso nominale annuo e il tasso di cambio, non incidendo però tale differenza sulle valutazioni necessarie ai fini della decisione.
Il primo giudice ha poi reputato infondate tutte le domande attoree, ritenendo che le clausole censurate descrivono compiutamente i meccanismi di indicizzazione su cui si regge il contratto e che, comunque, vi è prova documentale che i mutuatari abbiano esaminato il foglio informativo, il quale risulta altrettanto esplicativo relativamente ai tassi di interesse applicati al contratto.
Il giudice di primae curae ha inoltre evidenziato che nell'atto notarile sottoscritto dai mutuatari è contenuta una dichiarazione con la quale questi ultimi affermano di aver compreso tutte le clausole del contratto e i meccanismi di calcolo in esso contenute.
Il Tribunale, quindi, ha affermato che tutte le circostanze richiamate consento di superare il valore presuntivo attribuito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione al provvedimento dell'AGCM invocato degli attori, il quale, per l'appunto, non esclude la possibilità per il giudice ordinario di effettuare una valutazione in concreto riguardo alla comprensibilità e alla chiarezza delle clausole.
Il primo giudice ha anche rilevato l'assenza di squilibri – da cui potrebbe derivare la vessatorietà e, quindi, la nullità delle clausole - nei rapporti tra le parti, dato che il meccanismo di indicizzazione previsto avrebbe potuto generare effetti positivi nei confronti di entrambi le parti.
A riprova di quanto sopra, viene evidenziato che tale meccanismo ha effettivamente generato un vantaggio per gli attori in relazione al tasso di interesse e conseguenze positive per la banca relativamente al tasso di cambio applicato per l'estinzione del debito.
Infine, la sentenza impugnata ha chiarito, conformemente a quanto affermato dalla Corte di Cassazione
(sentenza n.23655 del 2021), che “Non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorchè indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno strumento finanziario, ma viene invece finanziato (…), Infine il contratto di mutuo indicizzato in questione non genera alcun titolo idoneo alla circolazione.”.
In virtù di tali ragioni il Tribunale ha rigettato tutte le richieste e condannato gli attori al pagamento delle spese di lite.
pagina 6 di 16
I motivi di appello
Gli appellanti, affidandosi a sette motivi di appello, hanno chiesto l'accoglimento delle medesime domande avanzata in primo grado, riproponendo le argomentazioni già svolte a sostegno della propria tesi.
1. Con il primo motivo di appello hanno lamentato l'errore del Tribunale per avere giudicato a posteriori, anziché esaminare le clausole dei mutui prima casa secondo il paradigma del mutuatario consumatore mediamente informato al momento della stipula e alla stregua dei principii di chiarezza e piena comprensibilità imposti dal diritto UE e dalla consolidata giurisprudenza della CGUE.
2. Con il secondo motivo hanno osservato che il testo delle clausole dei mutui prima casa indicizzati al franco svizzero e la loro esplicazione, relativamente agli effetti economico-finanziari-valutari a carico del Consumatore -mutuatario, soltanto con l'ausilio di analisti finanziari e di CTU: violazione dei principii di chiarezza e comprensibilità in concreto per un consumatore mediamente informato al momento della stipula del mutuo, sanciti dalla Direttiva 93/13 e, recependo questa, dagli artt. 33 ss. cod. cons., nonché dalla consolidata giurisprudenza della CGUE, vincolante per il Giudice nazionale quale Giudice comune europeo (v. Cass., sez. un., 9479/2023), formatasi proprio sui mutui indicizzati al franco svizzero.
3. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 33, 34,
35, 36 e 37-bis cod. cons., in relazione agli artt. 4, 5, 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE: la Sentenza impugnata si è discostata completamente dal significato e dal riferimento temporale di valutazione dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità delle clausole nei contratti con i consumatori, quali intese dal diritto UE e dalla giurisprudenza della CGUE, in modo vincolante e preminente per il Giudice nazionale, secondo il paradigma del consumatore mediamente informato, collocato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, a pena di nullità delle clausole e dei meccanismi di determinazione dell'oggetto della prestazione e del corrispettivo, che comporta di per sé un significativo squilibrio nel momento stesso in cui il consumatore non sia stato reso previamente, effettivamente, pienamente e concretamente edotto della portata e delle conseguenze economico- finanziarie, anche di lunga durata, del mutuo fondiario prima casa (ventennale o trentennale a rata fissa) indicizzato al franco svizzero.
4. Con il quarto motivo hanno lamentato la violazione e falsa od omessa applicazione degli artt. 34,
35, 36 e 37-bis cod. cons. e violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione alla non pertinente disciplina
pagina 7 di 16 sulla trasparenza bancaria e sulle comunicazioni periodiche ai mutuatari, la quale non rimuove né sana affatto, tanto meno a posteriori, il difetto di chiarezza e piena comprensibilità in concreto, per un consumatore mediamente informato al tempo della proposta e della sottoscrizione del contratto, delle clausole contenenti i meccanismi della doppia indicizzazione dei mutui CP_1
5. Con il quinto motivo gli appellanti sostengono che il completo non cale con cui il primo Giudice ha fatto cadere il provvedimento di public enforcement dell'AGCM, farebbe presumere il difetto di trasparenza e chiarezza dei contratti de quibus, così come statuito dalla Suprema Corte nella sentenza
n. 23655/2021.
6. Con il sesto motivo lamentano l'erroneità della sentenza in ragione della necessità di fare applicazione degli artt. 34, 35 e 36 cod. cons., in relazione agli artt. 3, 4, 5 e 6 della Direttiva
1993/13/CEE, degli artt. 1175, 1176, comma 2, 1322, 1325, 1337, 1343, 1344, 1366, 1375 e 1418 c.c.
e degli artt. 21, 23 e 30 TUF e relativi regolamenti Consob, dacché i meccanismi di indicizzazione finanziaria e, soprattutto, valutaria contenuti negli artt. 4, 4-bis, 7 e 7-bis del mutuo CP_1 implicano un prodotto finanziario derivato e, comunque, un'alea, mai doverosamente né effettivamente esplicati ai mutuatari consumatori, nella più completa inosservanza non solo delle norme poste a tutela del consumatore, ma anche di quelle previste a protezione dell'investitore, violando altresì i principii sulla causa contrattuale in concreto, specialmente nei contratti con i consumatori, nonché i doveri di buona fede e correttezza e di diligenza professionale della che ha predisposto i CP_3
contratti; in ogni caso la violazione da parte della degli artt. 82 e 83 TUE, anche alla stregua CP_3
del Regolamento (CE) n. concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del TUE.
7. Con il settimo motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza in quanto contraria ai principi espressi dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. 34889/2023 ns. doc. 1 fasc. appello) sussumibili anche in subiecta materia;
evidenziano che
è stata sanzionata dalla Commissione UE e da Autorità regolatorie di vari Stati per CP_1
manipolazione del LIBOR e dei tassi di cambio tra valute, ed è stata altresì accertata e sanzionata dalla Commissione UE la manipolazione del tasso EURIBOR;
-ciò determina la nullità delle clausole di cui agli artt. 4, 4 bis, 7 e 7 bis dei contratti di mutuo fondiario prima casa de quibus, che fanno riferimento al e/o all'EURIBOR e/o al tasso di CP_5
cambio CHF/EURO e, comunque, di tutti i meccanismi contrattuali di indicizzazione finanziaria e valutaria dei mutui prima casa, con la conseguente applicazione del tasso previsto dall'art. CP_1
117 TUB.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 8 di 16 La Corte ritiene l'appello infondato per le seguenti ragioni.
Preliminarmente, deve essere rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dalla banca appellata.
Parte appellante ha esplicitamente riferito di censurare tutta la ricostruzione in fatto e in diritto svolta dal Tribunale, e ha formulato, a seguire, le proprie contestazioni relativamente a ciascuna delle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, individuando le norme che assume essere state violate. Si deve quindi ritenere che l'appello è stato redatto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
Quanto al merito dell'appello, i primi cinque motivi di impugnazione devono essere trattati unitariamente poiché hanno ad oggetto la medesima questione, vale a dire l'addotta non comprensibilità delle clausole contrattuali impugnate e, conseguentemente, la nullità della stesse in quanto vessatorie.
Con il primo motivo, gli appellanti affermano che il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto la chiarezza e la comprensibilità delle clausole in esame sulla base di una valutazione effettuata ex post e non ex ante. Nel valutare la comprensibilità e la chiarezza delle norme, il Tribunale, a parere dei mutuatari, avrebbe dovuto porsi nella posizione propria di un consumatore – mutuatario mediamente informato, così come imposto dalla CGUE.
Gli appellanti evidenziano inoltre come la non comprensibilità delle clausole di cui si discute si possa desumere, primariamente, dalla necessità che è sorta, nel primo dei giudizi inerenti a tali contratti, di disporre una CTU di analisi finanziaria per poter comprendere i meccanismi di indicizzazione previsti da oltre che dall'assenza di esemplificazioni numeriche che avrebbero facilitato la CP_1
comprensione del meccanismo di indicizzazione.
Ad ulteriore riprova della non chiara formulazione del meccanismo contrattuale gli appellanti richiamano il provvedimento dell'AGCM contenuto nel bollettino n.26 del 2018, con il quale l'autorità garante ha accertato, in sede amministrativa, la non comprensibilità dello schema contrattuale oggetto del giudizio.
A parere dei mutuatari, la mancanza di intelligibilità delle clausole, addossando tutti i rischi di un negativo andamento dei tassi di cambio sul consumatore male informato, ha prodotto un ingiustificato squilibrio tra le parti, dal quale non potrebbe che conseguire, come previsto dal Codice del Consumo, la dichiarazione di nullità di tali pattuizioni.
pagina 9 di 16 Infine, gli appellanti evidenziano che di fronte a clausole ambigue, è dovere del giudice fornire un'interpretazione favorevole al consumatore in virtù dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 del Codice Civile. A tal proposito viene censurata, in particolare, l'espressione “capitale restituito” contenuta all'art.7, che non consentirebbe di capire se debba essere interpretata come “il capitale già restituito” o il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”.
Gli appellanti, svolta tale ricostruzione in fatto e in diritto, hanno poi contestato anche alcuni degli elementi valorizzati dal Tribunale, ritenendo:
- che l'intervento del notaio è da considerarsi del tutto ininfluente rispetto alla comprensibilità delle clausole, dal momento che egli svolge un mero controllo di regolarità formale;
- che la documentazione informativa prodotta da risulta assolutamente generica e CP_1 inidonea ad informare correttamente i mutuatari sui rischi dell'operazione;
- che tale documentazione risulta, comunque, incompleta, poiché non contenente alcun riferimento al tasso di cambio e perché solo nel 2014 è stata indicata la necessità di rivalutare il debito residuo sulla base del tasso di cambio del . Controparte_6
Tali argomentazioni, a parere di sono infondate. CP_1
Relativamente all'intellegibilità delle clausole di cui si discute, la banca afferma che il Tribunale, nel ritenere chiare e comprensibili le clausole censurate, ha fornito, così come imposto dalla Suprema
Corte, una motivazione rafforzata che consente di superare il valore presuntivo del provvedimento sanzionatorio dell'AGCM. A tal proposito, la banca appellata richiama anche l'ordinanza datata 29 gennaio 2024 della Corte di Cassazione la quale afferma che “emergono, inoltre, profili di perplessità anche in relazione alla configurabilità, affermata da Cass. n. 23655/21, di una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, scaturente dalla funzione sistematica assegnata agli strumenti di pubblic enforcement, che comporterebbe il dovere di motivazione rafforzata ivi stabilito”.
Pertanto, ritiene che spetti sempre al giudice ordinario valutare la chiarezza delle clausole CP_1
contrattuali
Infine, la banca appellata chiarisce che, anche qualora le clausole in esame debbano essere considerate non chiare e comprensibili, “la conseguenza che ne deriverebbe non sarebbe in nessun caso la nullità di protezione di cui all'art. 36, bensì, unicamente un'eventuale applicazione delle stesse disposizioni nel senso più favorevole al consumatore”.
La Corte ritiene che i suddetti motivi di doglianza sono infondati per le seguenti ragioni.
pagina 10 di 16 Occorre innanzitutto ricostruire la disciplina del Codice del Consumo che i mutuatari assumono violata.
Come già chiarito in precedenza da questa Corte1, le clausole pattuite tra professionista e consumatore
“ove redatte in modo non chiaro e comprensibile ai sensi dell'art. 35 Cod. Cons., possono essere dichiarate nulle se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e ciò anche nel caso in cui riguardino la stessa determinazione dell'oggetto del contratto”. Tale principio trova altresì conferma nella sentenza n.2365572021 della
Suprema Corte.
Ebbene, nel caso di specie, indipendentemente dalla comprensibilità del meccanismo negoziale in esame – il quale è sì connotato da un elevato tasso tecnico, ma è allo stesso tempo ben descritto nel contratto – risulta assente qualsiasi squilibrio contrattuale tra le parti.
Per dimostrare l'assenza di tale squilibrio è necessario ricostruire brevemente il meccanismo oggetto di censura.
I contratti in esame sono mutui fondiari per la prima casa la cui somma capitale è stata prima determinata in e, successivamente, ai fini del piano di ammortamento, convertita in Controparte_7
euro sulla base di un tasso convenzionale.
Il piano di ammortamento del contratto prevede, poi, che la somma mutuata venga restituita con rate mensili di importo fisso calcolato in euro e maggiorate sulla base di un tasso di interesse convenzionale, salva l'applicazione semestrale del tasso LIBOR.
In base all'esito di tale operazione vengono poi effettuati dei conguagli da operarsi su un deposito fruttifero, aperto contestualmente alla stipulazione del mutuo, il cui ammontare cresce o diminuisce a seconda dell'andamento effettivo del tasso a cui il mutuo è indicizzato, ossia il LIBOR.
Il medesimo meccanismo di indicizzazione è previsto, poi, anche in caso di estinzione anticipata del mutuo.
Risulta, dunque, evidente che i mutui in esame, in base all'andamento del tasso LIBOR, avrebbero potuto portare vantaggi per entrambe le parti, sia in relazione alla quantificazione degli interessi, sia in relazione alla somma capitale da restituire per l'estinzione del finanziamento. Si noti, peraltro, che inizialmente le fluttuazioni di tale indice hanno effettivamente comportato effetti favorevoli ai mutuatari (circostanza non contestata da questi ultimi).
Pertanto, gli effetti sfavorevoli verificatesi nei confronti dei consumatori sono conseguenza della normale alea contrattuale e non di uno squilibrio derivante dal meccanismo negoziale, dalla cui assenza discende necessariamente la non vessatorietà delle clausole in esame. 1 Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025, est. Pres. Bonaretti pagina 11 di 16 Si noti, ad abundantiam, che non rileva a tal proposito il provvedimento dell'AGCM richiamato dai mutuatari per un duplice ordine di motivi.
In primis, occorre ricordare che l'art. 37-bis c.4 del Codice del Consumo afferma che, anche a fronte di una statuizione dell'autorità garante, “è fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatore e sul risarcimento del danno”.
In secundis, la Suprema Corte2 ha di recente messo in dubbio la valenza presuntiva del provvedimento dell'AGCM, ritenendo che non sia necessario che il giudice ordinario offra una motivazione rafforzata per affermare la non vessatorietà delle clausole ritenute invece tali dall'autorità amministrativa.
Tali argomentazioni, unitamente alle valutazioni in fatto svolte precedentemente, impongono di ritenere non vessatorie le pattuizioni oggetto di giudizio, nonostante il provvedimento amministrativo invocato dai mutuatari.
Infine, occorre verificare se le clausole oggetto di giudizio, sebbene non generino squilibrio tra le parti, possano essere considerate ambigue e, conseguentemente, debbano essere interpretate in senso favorevole al consumatore in virtù del disposto dell'art. 35 del Codice del Consumo e dell'art. 1370 c.c.
A tal proposito, la Corte rileva che la maggior parte delle clausole in esame sono solamente connotate da un elevato tasso di tecnicismo, senza che da ciò possa ricavarsi l'ambiguità delle stesse, intendendosi con tale espressione la suscettibilità delle stesse ad essere oggetto di molteplici interpretazioni. Si noti, infatti, che gli stessi mutuatari non hanno in alcun modo indicato quale diversa interpretazione delle clausole dovrebbe essere accolta da questa Corte.
L'unica espressione contrattuale connotata da incertezza interpretativa è quella di cui all'art. 7 del contratto, nel quale si legge “capitale restituito”, espressione che, astrattamente, potrebbe apparire ambigua in quanto interpretabile sia come “il capitale già restituito” che come il “capitale che viene restituito per estinguere anticipatamente il finanziamento”.
Sul punto, tuttavia, ha già fornito adeguata e chiara motivazione questa Corte d'Appello3 in un procedimento avente ad oggetto contratti formulati in modo identico, affermando che “la clausola disciplina l'ipotesi in cui il mutuatario, sulla base di valutazioni personali, decida di restituire in via anticipata il capitale ancora dovuto alla Banca rispetto a quanto previsto nel piano di ammortamento:
è evidente che detta somma deve necessariamente essere intesa come il capitale residue non ancora rimborsato” e, conseguentemente, stabilendo “che l'unico significato logicamente attribuibile al termine “capitale restituito” contenuto nell'art.7 è quello di capitale nominale ancora da restituire
pagina 12 di 16 sulla base del senso logico, prima che giuridico del testo negoziale e senza la necessità di particolari attività interpretative”.
In altri termini, anche a fronte di un tenore letterale polivalente, non è logicamente possibile altra interpretazione della clausola in esame se non quella fornita da CP_1
I motivi in oggetto sono quindi infondati anche sotto tale aspetto.
*
Con il sesto motivo d'appello i mutuatari affermano che il meccanismo di doppia indicizzazione, previsto nei contratti di mutuo sottoscritti dagli attori, ha dato vita a strumenti finanziari derivati, soggetti alla disciplina del TUF e dei regolamenti CONSOB, che impongono oneri informativi non assolti da CP_1
In particolare, viene evidenziato che i fogli informativi prodotti dalla banca convenuta sono dei moduli prestampati, generici, non riferibili ai contratti conclusi dagli odierni appellanti e spesso privi di data o di firma per ricezione. Tali carenze, a parere degli appellanti, non verrebbero elise nemmeno dalle comunicazioni inviate dalla ai mutuatari in corso di ammortamento. CP_3
Tra le norme in materia di intermediazione finanziaria che non sono state rispettate, gli appellanti richiamano anche l'art. 30 comma 6 del TUF, che impone la previsione del diritto di recesso in caso di contratti collocati dell'intermediario al di fuori della propria sede.
Gli appellanti ribadiscono, poi, che le clausole in esame avrebbero di fatto trasformato un contratto commutativo in un contratto aleatorio atipico, senza che su tale aspetto sia intervenuto alcun accordo, poiché i mutuatari non potevano essere consapevoli di tale circostanza.
Infine, gli odierni appellanti sostengono che è inconferente, ai fini della valutazione sulla natura dei contratti in esame, ogni riferimento alla sentenza n.5657 /2023 della Corte di Cassazione, in quanto essa si riferiva ai contratti di leasing B2B e non ai contratti di mutuo B2C, quali quelli oggetto di giudizio.
Rispetto a tali argomenti ritiene corrette le argomentazioni del Tribunale, limitandosi ad CP_1
evidenziare come esse siano conformi ai precedenti della Corte e della Cassazione.
Premesso quanto sopra, anche tale motivo è infondato.
In merito alla natura di contratto derivato dei contratti in esame sussiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, richiamato dal primo giudice e non confutato dalle argomentazioni dei mutuatari, secondo il quale “non è possibile assimilare il contratto di mutuo, ancorché indicizzato e per questa via sottoposto all'operatività di clausole di carattere aleatorio, influenzate dalla variabilità di tassi e cambi, ad uno strumento finanziario per la semplice ed assorbente ragione che manca nella struttura
pagina 13 di 16 contrattuale l'operazione di investimento di risorse da parte del mutuatario, che non acquista uno finanziario, ma viene invece finanziato”4.
Tale massima esprime correttamente la differenza causale tra i contratti di mutuo e gli strumenti finanziari derivati, poiché i primi perseguono lo scopo concreto di finanziare il mutuatario, i secondi, invece, hanno la funzione di “coprire” il sottoscrittore rispetto ad un rischio finanziario (c.d. derivati di copertura) o di incrementare il patrimonio di chi li acquista secondo un meccanismo speculativo (c.d. derivati speculativi).
Il meccanismo contrattuale previsto nel caso di specie ha lo scopo di finanziare i clienti della banca, mentre non comprende in alcun modo funzioni di copertura o speculative;
a nulla, peraltro, rileva quanto affermato dagli appellanti in merito all'alea generata dall'indicizzazione contenuta nel contratto, poiché essa non comporta alcuna modifica causale del contratto, che mantiene la sua funzione di finanziamento.
Per tali ragioni, i negozi oggetto di causa non devono essere ricondotti alla categoria dei derivati, considerazione dalla quale discende l'infondatezza della censura in esame.
*
Con il settimo motivo di gravame gli appellanti richiamano alcuni scandali internazionali (LIBOR
Scandal e Forex Scandal) che hanno visto coinvolta quale autrice, in concorso con altre CP_1
banche, di condotte manipolative dei tassi di interesse e EURIBOR. CP_5
Per tali condotte è stata sanzionata dall'autorità Antitrust UE, decisione dalla quale ha preso le CP_1
mosse la Suprema Corte per affermare la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenuti in specifici contratti e facenti riferimento ai tassi.
Ebbene, gli appellanti chiedono che i medesimi principi vengano applicati al caso concreto, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole di indicizzazione contenute nei contratti per cui è causa.
L'appellata contesta tale motivo ritenendolo innanzitutto inammissibile, in quanto riguardante questioni nuove e non riferibili ad alcun capo della sentenza di primo grado, che non ha mai affrontato tale questione, in quanto non sollevata dalle parti.
La banca evidenzia altresì l'infondatezza della censura suddetta, poiché le condotte addotte dalla controparte sono tutt'altro che notorie e pacifiche, oltre ad essere irrilevanti nel caso di specie. La banca appellata, infatti, è stata coinvolta nel IB Scandal che non ha interessato l'indice Swiss Franc
IB (che viene in rilievo nel caso di specie), bensì il IB UK. Altrettanto dicasi per il c.d. “Forex 4 Cass. n.23655 del 2021 pagina 14 di 16 Scandal”, il quale non ha avuto ad oggetto alcuna manipolazione del tasso di cambio
[...]
. CP_8
Tutto ciò premesso, anche tale motivo deve essere disatteso.
Occorre osservare che la contestazione sottesa alle vicende riferite con il motivo in oggetto è stata sollevata dai mutuatari soltanto in sede di appello.
Dall'esame degli atti di primo grado risulta, infatti, che gli odierni appellanti avevano richiamato gli eventi suddetti solo al fine di dimostrare l'asimmetria informativa sussistente tra le parti, senza mai prospettare o ipotizzare che da tali condotte potesse discendere la nullità delle clausole.
In ogni caso, anche a voler prescindere da ogni valutazione in punto di inammissibilità rispetto a tale motivo, tenuto conto del divieto di nova in appello di cui all'art. 345 c.p.c, non si può non rilevare che le argomentazioni in oggetto, svolte dagli appellanti, non sono conferenti rispetto al caso di specie e alla vicenda processuale, in quanto gli scandali indicati dai mutuatari non riguardano il tasso LIBOR, ossia quello applicato ai contratti in esame.
Invero, il LIBOR Scandal ha riguardato il IB UK, cioè il tasso di interesse medio interbancario applicato sulla piazza londinese, quindi applicato alla sterlina (c.d. LIBOR Sterlina) e non, invece, il
LIBOR applicato al . Controparte_6
In relazione, invece, al Forex Scandal, è necessario evidenziare che tale scandalo non ha interessato il rapporto , bensì valute quali il dollaro statunitense e la sterlina. Controparte_8
Per tali ragioni il motivo in esame deve essere rigettato.
*
Le spese di lite
La totale soccombenza dei mutuatari comporta la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite a favore di che si liquidano come da dispositivo, in applicazione CP_1
dei parametri medi, tenuto conto del valore, della natura della complessità della controversia e della quantità e qualità delle questioni da decidere,
La condanna ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La Corte ritiene inoltre di disporre a carico degli appellanti soccombenti la condanna prevista dall'art. 96 comma 3. c.p.c.
Il contegno processuale delle parti, in particolare riguardo alle modalità di redazione dei propri scritti difensivi, che risultano non rispettosi del principio di chiarezza e sinteticità, connotati da molteplici refusi (spesso viene indicato il Tribunale di Milano come Tribunale vicentino e la sentenza impugnata viene definita ordinanza) e da motivi di gravame formulati in modo poco rigoroso dal punto di vista pagina 15 di 16 logico ed espositivo, costituisce motivo sufficientemente idoneo a fondare la suddetta condanna, in quanto in linea con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (sul punto si veda S.U. n.
22405/2018).
Conseguentemente, la Corte condanna , Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Parte_17 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Controparte_4
, e in solido tra loro, al pagamento a favore di di una
[...] Parte_15 Parte_16 CP_1 somma che si ritiene equo determinare in misura pari all'ammontare dell'importo liquidato a titolo di spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
+ ALTRI nei confronti di , avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 778\2024 del Tribunale di Milano, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_17 Parte_7 Parte_8 [...]
, , , Parte_18 Parte_19 Parte_11 Parte_12 Parte_13 [...]
, e e per l'effetto conferma la sentenza n. Controparte_4 Parte_15 Parte_16
778\2024 del Tribunale di Milano;
2) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1
delle spese di giudizio del presente grado, liquidate per compensi in euro
[...]
8.470,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
3) condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento a favore di CP_1
della complessiva somma di euro 8.470,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.;
[...]
4) dà atto che sussistono a carico degli appellanti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano,16 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Ernesta Occhiuto Marianna Galioto
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Ordinanza della Corte di Cassazione n.2592 del 29 gennaio 2024 3 Corte d'Appello di Milano, Sezione I, sentenza n.125 del 2025, est. Pres. Bonaretti