CA
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi dell'art 352 cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1256/2023 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf ), (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Massimo DI ROCCO del foro di C.F._2
Chieti ed ivi elettivamente domiciliati presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTI
E
cf ) rappresentata da cf ) CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avv. Giacinto DI DONATO del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHE'
➢ ( p iva ) rappresentata e difesa in primo grado dall'avv. CP_3 P.IVA_3
Giovanni FERRINI del foro di Verona;
APPELLATA CONTUMACE
E
( cf ) rappresentata da (cf Controparte_4 P.IVA_4 Controparte_5
) rappresentata e difesa dall' Avv. Giacinto DI DONATO del foro di Roma P.IVA_2
ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
1 OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 235/23 del 3 maggio
2023 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: il procuratore della sola intervenuta ha concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Chieti ha rigettato, con conseguente condanna anche alla rifusione delle spese di lite, l'opposizione che e hanno proposto al decreto n. 344/21, Parte_1 Parte_2
peraltro già munito della provvisoria esecuzione, con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 103.787,11 e di € 234.782,33 derivanti dall'esposizione debitoria CP_3 maturata sul contratto di mutuo n. 6424700 acceso l'8 aprile 2009 e di quello del 28 ottobre 2011 dalla ditta (nei cui confronti i predetti si sono costituiti garanti giuste fideiussioni Parte_3
rilasciate alle stesse date, anche per il secondo da , dei predetti mutui). Controparte_6
Le questioni sollevate dagli opponenti hanno riguardato aspetti strettamente afferenti al rapporto di garanzia con specifico riguardo alla nullità della fideiussione perché in violazione della normativa anticoncorrenziale e per decadenza del termine di cui all'art. 1957 cod civ.
In ogni caso, però, le censure hanno più direttamente investito la pretesa creditoria contestata limitatamente al superamento del tasso soglia ai fini dell'usura (dovendosi tener conto della penale per estinzione anticipata) e della difformità tra il TAEG applicato in concreto e quello indicato in contratto.
1.2. Inizialmente, vi è stata la costituzione dell'istituto di credito che ha dedotto l'infondatezza della domanda rectius delle domande avendo le controparti agito (in riconvenzionale) per ottenere la restituzione, secondo le regole dell'indebito di quanto corrisposto in esecuzione del mutuo), e la condanna al ristoro dei danni sofferti (per tali ultime richieste, invero, è stata contestata anche la legittimazione degli opponenti).
1.3. Nel corso del giudizio, poi, vi è stato l'intervento di (e per essa della mandataria ) CP_1 CP_2
a cui il credito è stato nel frattempo ceduto.
Sul difetto di legittimazione o meglio e più correttamente sull'assenza della titolarità della posizione giuridica fatta valere da parte della suddetta società, gli opponenti si sono spesi lungamente ponendo in rilievo l'inidoneità della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2022, della cessione ai sensi dell'art. 58 TUB.
2 1.4. Le principali argomentazioni che hanno portato al rigetto dell'opposizione possono di seguito essere così sintetizzate:
-la penale per estinzione anticipata, in linea con quanto stabilito dalla stessa giurisprudenza di legittimità, non va considerata ai fini del calcolo dell'usura;
- un ulteriore argomento in tal senso, è rappresentato dal fatto che tale verifica deve necessariamente essere svolta secondo il principio della simmetria e quindi tra valori omogenei;
- con riguardo alla eccepita decadenza di cui all'art. 1957 cod civ, è sufficiente considerare che dal momento del fallimento della l'insinuazione al passivo è intervenuta nel termine Parte_3
di 36 mesi previsto nel contratto per la tutela delle ragioni creditorie;
- la questione ulteriore della nullità della garanzia va risolta considerando che trattasi di invalidità solo parziale e quindi, in quanto tale, non suscettibile di estendersi a tutta la fideiussione prestata;
- la invocata difformità del TAEG non è stata adeguatamente provata;
- quanto al difetto di titolarità di deve ritenersi sufficiente la pubblicazione della cessione CP_1
sulla Gazzetta Ufficiale;
1.5. La decisione del giudice teatino è stata impugnata dagli opponenti della prima ora mediante l'articolazione di tre motivi.
La prima censura ha riguardato l'errata valutazione in cui sarebbe in corso il primo giudice nell'escludere dal calcolo dell'usura la penale per estinzione anticipata.
A tale riguardo, gli appellanti hanno lamentato, facendo riferimento ad una perizia di parte (ed insistendo, al contempo, anche per l'espletamento della CTU econometrica), che il tasso in concreto applicato sarebbe del 21,4949% dovendosi, in generale, tener conto anche di una serie di ulteriori costi tra cui, in particolare, quello per l'assicurazione.
Con il secondo motivo, hanno censurato il passaggio motivazionale della pronunzia che ha escluso la decadenza ai sensi dell'art. 1957 cod civ e la nullità totale della fideiussione perché riproduttiva dello schema ABI.
Il terzo ed ultimo motivo, infine, ha interessato la questione della titolarità della cessionaria del credito fondata sulla sostanziale riproposizione delle stesse argomentazioni già svolte in primo grado.
, non si è costituita diversamente dalla cessionaria del credito che ha sollevato alcune CP_3 questioni preliminari sull'inammissibilità dell'appello perché tardivamente proposto e per la violazione dei canoni che l'atto deve comunque rispettare secondo il combinato disposto degli articoli
342 cpc e 348 bis cpc.
Nel merito, ha resistito all'impugnazione deducendone l'infondatezza e così insistendo per il suo integrale rigetto.
3 Vi è stato, in corso di causa, l'intervento di quale nuova cessionaria del credito che ha CP_4
aderito alle citate conclusioni.
Rigettata o meglio dichiarata inammissibile l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti costituite e dall'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado (peraltro integralmente in formato telematico).
All'esito dell'udienza del 4 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.1. In via preliminare, non avendovi provveduto in corso di causa, va dichiarata la contumacia di che, sebbene evocata in giudizio mediante la notifica dell'atto di citazione presso CP_3
l'indirizzo di posta certificata del procuratore, non si è costituito.
2.2. In limine litis, poi, occorre prendere atto del mancato deposito da parte degli appellanti sia delle conclusioni (non avendo depositato nel termine ex art 352 cpc) le note di trattazione che della comparsa conclusionale.
Deve farsi applicazione del principio stabilito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
“Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate” (cfr
Cass Civ Sez II, 12.2.2021 n. 3675).
Ed allo stesso tempo, anche dell'ulteriore principio in base al quale tale situazione non comporta alcuna rinunzia tacita ed anzi produce l'effetto di richiamare integralmente le precedenti conclusioni già formulate all'atto della costituzione in giudizio (cfr Cass Civ, Sez III, 10.1.2014 n. 5018).
3. Va fatta applicazione del principio della ragione più liquida secondo cui “La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276
c.p.c.” (cfr Cass Civ, Sez Lav, 20.5.2020 n. 9309).
Non sussistono, peraltro, ulteriori profili ostativi all'applicazione del principio in quanto
“L'operatività del principio della ragione più liquida nel giudizio di appello è soggetta al limite
4 derivante dall'effetto devolutivo del gravame, in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal thema decidendum delineato dai motivi di impugnazione, pena la violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr.
Cass Civ, Sez III, 3.11.2023 n. 30507).
Nella fattispecie è indubbio che l'appellata prima e la terza intervenuta poi hanno eccepito la CP_1
tardività del gravame.
4.1.Deve quindi trovare accoglimento l'eccezione preliminare sollevata da (recepita dalla CP_1 terza intervenuta) relativa all'inammissibilità dell'appello proposto per tardività.
Secondo la prospettazione della cessionaria, infatti, essendovi stata la notifica della sentenza in data
12 maggio 2023, il gravame si sarebbe dovuto proporre nel termine breve di trenta giorni, mentre la notifica è intervenuta nel mese di dicembre 2023 e quindi tardivamente.
Il quadro probatorio (peraltro neppure adeguatamente contestato) ha in effetti confermato tale ricostruzione ed infatti risulta per tabulas che La cessionaria ha notifica all'indirizzo di posta certificata (indicato peraltro negli scritti difensivi) del procuratore costituito degli opponenti in primo grado la sentenza.
A corroborare, al di là di ogni ragionevole possibile dubbio, tale soluzione vi è che l'identificativo del file (peraltro allegato alla operazione di notifica) è lo stesso indicato nella relata e con la relativa attestazione di conformità.
In punto di diritto, occorre richiamare, alla luce delle più recenti arresti della S.C., i principi da assumere a riferimento in situazioni analoghe a quella che ci occupa.
Ed allora, è possibile affermare che “A seguito dell'entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale - art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012 come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 conv. in l. n. 114 del 2014 - in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale - senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni - vi è l'obbligo di notificare in via telematica;
si è altresì affermato che l'indicazione compiuta dalla parte, che pure abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37 del 1934, di un indirizzo di posta elettronica certificata, senza che ne sia circoscritta la portata alle sole comunicazioni, implica l'obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica;
ne consegue che, a fronte di siffatta indicazione, la notifica della sentenza d'appello presso il domiciliatario, anziché presso l'indirizzo di posta elettronica, è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione;
mentre l'indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l'obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell'ipotesi in cui l'indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria;
resta inteso che qualora vi sia stata indicazione della domiciliazione
5 digitale, non circoscritta alle sole comunicazioni, le notifiche al fine di far decorrere il termine breve, devono avvenire necessariamente in tale luogo telematico” (cfr Cass Civ, Sez. III, 6.11.2024 n.
28532).
Ed ancora, quanto al contenuto dell'onere della prova “In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad opera della parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare la tempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumono rilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbia allegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenere che il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il cosiddetto termine "lungo" di cui all'articolo 327 del Cpc, procedendo all'accertamento della sua osservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione
(nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepita dal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cui all'articolo 325 Cpc, sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'articolo 372, comma 2, del Cpc, la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'articolo 369, comma 1, del Cpc, la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio” (cfr Cass Civ, sez I, 19.9.2024 n.
25190).
Inoltre, è stato ribadito che “In tema di notifica delle sentenze, è valida ed idonea al decorso dei termini brevi per le impugnazioni ex art. 325 c.p.c. quella eseguita all'indirizzo PEC del difensore nominato dalla parte, non rilevando che nell'atto di costituzione sono stati individuati uno specifico domicilio fisico e un domiciliatario esclusivo differente dal destinatario della notifica, e ciò in quanto all'elezione di domicilio, anche se realizzata da procuratore che svolge attività al di fuori del tribunale cui è assegnato, non consegue un diritto a ricevere le notifiche solamente nel domicilio eletto” (cfr Cass Civ, Sez Lav, 31.7.2024 n. 21579).
In ultimo, “ In tema di impugnazioni il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita
a istanza di una sola delle parti segna l'inizio della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre parti) va interpretato nel senso che detto momento rileva per la decorrenza del termine breve per impugnare, nei confronti del notificante e delle altre parti del giudizio, solo per il notificante stesso e per la parte destinataria della notificazione, atteso che anche
6 ciascuna delle altre parti ha diritto di ricevere la notifica della sentenza, che è condizione per far scattare il termine breve per l'impugnazione” (cfr Cass Civ, Sez II, 21.11.2023 n. 32232).
4.2. Dalla trasposizione al caso di specie dei principi sopra citati consegue la soluzione del caso.
La notifica della sentenza è certamente idonea ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare nei confronti della parte destinataria.
Soltanto le parti a cui non è stata effettuata la notifica possono valersi del termine lungo per impugnare, e certamente non è il caso degli odierni appellanti i quali quindi avrebbero dovuto spiegare gravame anche nei confronti dell'istituto di credito nel termine breve.
Non essendo pacificamente ciò accaduto non può che dichiararsi l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione.
Gli appellanti, sui quali evidentemente gravava l'onere della prova, non hanno offerto (non avendo neppure inteso procedere al deposito degli scritti difensivi finali) elementi in grado di consentire un diverso inquadramento dei fatti.
Il tratto assorbente delle considerazioni svolte esonera dall'addentrarsi nella disamina del merito della controversia.
L'appello deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
5.1.In ultimo, le spese del presente grado seguono nel rapporto tar gli appellanti e e CP_1 [...]
(queste ultime difese dallo stesso procuratore) la soccombenza e vanno liquidate come di CP_4
seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia (art. 4 D.M. n. 55 del 10 marzo 2014
e successive modifiche), il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di e la somma complessiva di € 20.119,00 per compensi CP_1 CP_4
professionali attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022
7 (valore della controversia da € 260.001,00 ad € 520.000) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
5.2. Quanto alle spese di lite nel rapporto tra gli appellanti e la parte contumace, deve farsi applicazione del principio secondo cui la condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto. (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, ordinanza n. 24750/13; depositata il 5 novembre).
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negativa, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successiva al
30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n. 9938/14), dichiara che gli appellanti sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 235/23 del Tribunale di Chieti così decide nel contraddittorio delle parti:
a) dichiara la contumacia di;
CP_3
b) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
c) condanna l'appellante alla rifusione in favore di e delle spese CP_1 CP_4 del presente grado che liquida in € 20.119,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
d) nulla sulle spese di lite nel rapporto tra gli appellanti e;
CP_3
e) manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 20 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
8
9