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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 25/03/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di OT, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente estensore
D.ssa MARIADOMENICA MARCHESE Consigliere
Avv. SALVATORE GUZZI Giudice Ausiliare
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.515 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.589/2018 emessa dal Tribunale di OT in composizione monocratica il 19.6.2018 e pubblicata il 21.6.2018, e vertente tra
(c.f. e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli Avv.ti P.IVA_2
Cecilia Lampertico e Carlo Alberto Giovanardi ed elettivamente domiciliate in OT, alla Via della Tecnica n. 24, presso lo studio dell'Avv. Laguardia Carmelina;
APPELLANTI E
(c.f. ), in proprio e quale titolare dell'omonima Controparte_1 C.F._1 impresa individuale, e (c.f. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avv. Michele De Bonis presso il cui studio in
OT, alla Via Domenico Di Giura n. 54, elettivamente domiciliano;
APPELLATI
trattenuta in decisione il 7.5.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite con note scritte depositate il 4.5.2024 e il 6.5.2024, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 11.12.2007 il sig. , in proprio e quale Controparte_1
titolare dell'omonima impresa individuale nonché in veste di legale rappresentante della società “
[...]
, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di OT la Parte_3 Controparte_3
per sentir accertare la illegittimità dell'iscrizione a sofferenza nella Centrale Rischi
[...]
Interbancaria effettuata il 5.7.2006 da a carico dello stesso Controparte_3 P_
e per sentir condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] patrimoniali patiti dall'attore e dalla in conseguenza della illegittima segnalazione Parte_3
alla Centrale Rischi Interbancaria.
A fondamento della pretesa l'attore deduceva:
- che in data 5.7.2006 depositava presso la Centrale Rischi Controparte_3
Interbancaria una segnalazione a sofferenza a carico del sig. basata su un Controparte_1
credito pari ad € 176.449,00;
- che con ricorso cautelare ante causam depositato il 15.7.2006 il sig. Controparte_1
chiedeva al Tribunale di OT la cancellazione della segnalazione;
- che con decreto inaudita altera parte del 29.7.2006 veniva disposta la cancellazione immediata della segnalazione e con successiva ordinanza del 4.11.2007, in accoglimento della domanda cautelare, veniva ordinato alla di revocare la Controparte_3
segnalazione a sofferenza, compensando le spese di giudizio;
- che la segnalazione a sofferenza risultava illegittima in quanto il credito dedotto era oggetto di contestazione in un giudizio civile all'epoca pendente dinanzi al Tribunale di OT nonché riferito ad un'operazione di factoring;
- che la società ”, esercente attività di rivendita di automobili, in Parte_3
conseguenza della segnalazione a carico del sig. , presidente del consiglio Controparte_1
di amministrazione della società, si era vista revocare un finanziamento di € 1.000.000,00 già accordato dalla Banca Popolare di Bari.
Pertanto, l'attore insisteva affinché, previa dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione “a sofferenza” apposta il 5.7.2006, fosse pronunciata la condanna di al Controparte_3
pagamento delle somme di € 100.000,00 e di € 50.000,00, a titolo di risarcimento, rispettivamente, del danno non patrimoniale da lesione della reputazione e dell'immagine e del danno morale sofferti direttamente dal nonché al pagamento delle somme di € 200.000,00 e di € Controparte_1
30.000,00 (pari al 3% di € 1.000.000,00), a titolo di risarcimento, rispettivamente, del danno non patrimoniale da lesione della reputazione e dell'immagine e del danno patrimoniale sofferti dalla società , il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. Parte_3
Con comparsa depositata in cancelleria il 29.4.2008 si costituiva in giudizio Controparte_3
(già , la quale, in via preliminare, eccepiva il difetto di competenza Controparte_3
territoriale del Giudice adito in favore del Tribunale di Milano, quale autorità competente in relazione al luogo in cui era stato stipulato in data 2.9.1997 l'accordo di cessione dei crediti tra TI
S.p.a. e cessione accettata da nella veste di debitore Controparte_3 Controparte_1
ceduto, e nel merito contestava la fondatezza della domanda proposta dall'attore.
pag. 2 Con comparsa depositata l'8.3.2016 spiegava intervento volontario in giudizio la società la quale, premessa la fusione per incorporazione di Parte_1 Controparte_3
nella società con atto pubblico per notaio in Milano del
[...] Parte_2 Per_1
20.6.2014 ed evidenziato il successivo conferimento a del ramo di Parte_1
azienda costituito dal complesso di attività, passività e rapporti giuridici facenti capo a si riportava alle difese e conclusioni già avanzate dall'originaria convenuta. Controparte_3
Con sentenza n.589/2018, pronunciata il 19.6.2018 e pubblicata il 21.6.2018, il Tribunale di
OT in composizione monocratica, accogliendo la domanda proposta dall'attore, ordinava a di revocare la segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi della Banca Controparte_3
d'LI dei crediti vantati nei confronti di per l'importo pari ad € 176.449,00; Controparte_1
condannava al pagamento, in favore di , del risarcimento del Controparte_3 Controparte_1 danno pari ad € 35.290,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, nonché al pagamento, in favore della società , del risarcimento del Parte_3 danno pari ad € 30.000,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, e infine condannava al pagamento delle spese di lite sopportate Controparte_3
dall'attore.
Con atto di citazione del 23.7.2018 le società e Parte_1 Parte_2 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., proponevano appello avverso la suindicata sentenza evidenziando, quali motivi di impugnazione, l'erronea valutazione degli elementi dedotti dall'attore a supporto della pretesa illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi
Interbancaria, l'omessa valutazione degli elementi probatori offerti da a Controparte_3 sostegno della legittimità della predetta segnalazione, l'inesistenza dei danni lamentati dall'attore, la omessa dimostrazione a cura del dei pregiudizi asseritamente sofferti, la Controparte_1 violazione dei principi ex artt.115-116 c.p.c. in punto di valutazione delle prove, la contraddittorietà della motivazione in punto di liquidazione del danno non patrimoniale, la non imputabilità alla dei danni asseritamente sofferti dalla società e la Controparte_3 Parte_3 violazione del principio di cui all'art.112 c.p.c. per avere il primo giudice proceduto alla liquidazione di un danno che non era conseguenza diretta ed immediata del presunto illecito.
Su tali basi la e la convenivano dinanzi alla Parte_1 Parte_2
Corte di Appello di OT il sig. e la società , costituita Controparte_1 Controparte_2 attraverso la fusione tra (già e Controparte_4 Parte_3 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t., affinché, previa sospensione dell'efficacia
[...] esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della sentenza medesima fosse accertata la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria effettuata il 5.7.2006 da pag. 3 e, di conseguenza, fosse rigettata in toto la pretesa risarcitoria azionata da Controparte_3 [...]
, in proprio e nella qualità, ovvero, in via subordinata, fosse accertata la mancata P_ dimostrazione di pregiudizi effettivamente sofferti dagli appellati con conseguente rigetto della domanda di risarcimento dei danni ovvero, in via ulteriormente gradata, fossero ridotte le somme liquidate dal Tribunale di OT a titolo di risarcimento dei danni;
il tutto con vittoria di spese processuali riferite al doppio grado di giudizio.
Con comparsa depositata in data 11.12.2018 si costituivano in giudizio il sig. e la Controparte_1
società in persona del legale rappresentante p.t., i quali eccepivano Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342 c.p.c. e, nel merito, contestavano la fondatezza di tutti i motivi articolati a sostegno del gravame, insistendo per l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi Interbancaria e per la sussistenza dei danni patrimoniali e non patrimoniali come individuati nell'atto introduttivo del giudizio in primo grado.
Pertanto, concludevano per l'integrale rigetto dell'appello e per la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza emessa il 15.1.2019 la Corte disponeva la sospensione dell'efficacia esecutiva provvisoria della sentenza impugnata, come richiesto dalla parte appellante.
Per effetto di decreto presidenziale reso il 22.4.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni fissata per il 7.5.2024 veniva sostituita, ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Precisate a cura delle parti costituite le rispettive conclusioni con note scritte depositate il 4.5.2024
e il 6.5.2024, con provvedimento emesso il 7.5.2024 la causa veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI della DECISIONE
Va innanzitutto respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art.342
c.p.c., eccezione sollevata dal sig. e dalla società con la Controparte_1 Controparte_2
comparsa di costituzione depositata il giorno 11.12.2018. Invero, contrariamente a quanto opinato dagli appellati, l'atto di impugnazione proposto da e Parte_1 Parte_2
esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado,
[...]
individuandosi con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza medesima, sicché non residuano ragionevoli dubbi sui profili della decisione impugnata che le società appellanti aspirano a veder riformati.
Del resto, con una rimarchevole pronuncia (sentenza 16 novembre 2017, n. 27199) la Corte di
Cassazione, Sezioni Unite civili, ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c. (nel testo formulato dal pag. 4 DL 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 134), vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;
resta escluso, invece, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
*
L'appello è fondato e merita accoglimento.
*
1.0 Con un primo motivo di impugnazione le società appellanti hanno dedotto l'erronea valutazione, ad opera del Tribunale di OT, degli elementi allegati dal a Controparte_1
supporto della pretesa illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'LI.
In particolare, le appellanti hanno censurato l'assunto del primo giudice a tenore del quale la contestazione nell'ambito del giudizio civile iscritto al n.558/2006 R.G. del credito oggetto di segnalazione giustificherebbe il mancato adempimento da parte del . Tale assunto, Controparte_1
ad avviso degli istituti bancari, non sarebbe condivisibile alla luce: 1) dei fatti antecedenti l'introduzione del giudizio sul credito e, segnatamente, del mancato rispetto, da parte del P_
delle scadenze di pagamento da lui stesso richieste e della formulazione, sempre da parte del
[...]
, di contestazioni in merito a promozioni avviate da TI ritenute pregiudizievoli Controparte_1
per il debitore;
2) dell'intervenuta definizione del giudizio civile iscritto al n.558/2006 R.G. con sentenza n.57/2018 del Tribunale di OT che ha respinto le contestazioni mosse dal P_
ed ha condannato quest'ultimo al pagamento della somma di € 176.449,31, oltre interessi, in
[...]
favore di 3) della normativa disciplinante le segnalazioni alla Centrale Rischi Controparte_3
Interbancaria e, in particolare, della Circolare n.139 della Banca d'LI che nel testo vigente all'epoca dei fatti prevedeva a carico dell'intermediario uno specifico obbligo di segnalare alla
Centrale Rischi tutte le posizioni di rischio rientranti nei limiti di censimento e, a fortiori, i crediti in sofferenza.
Con un secondo motivo di impugnazione le società appellanti hanno lamentato l'omessa valutazione, ad opera del Tribunale di OT, degli elementi probatori offerti da Controparte_3
a sostegno della legittimità della predetta segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria. In
[...]
particolare, è stata messa in risalto la mancata considerazione delle seguenti circostanze, tutte pag. 5 riscontrate dalla documentazione versata in atti: a) che nel corso dell'anno 2005 il Controparte_1
avesse accumulato ingenti debiti nei confronti del sistema bancario per un importo pari a €
6.424.207,30, come emergente dal bilancio di verifica al 31.12.2005 dell'impresa individuale intestata al;
b) che nel corso dell'anno 2006 il avesse versato Controparte_1 Controparte_1
all'erario una somma complessiva superiore ad € 200.000,00 a titolo di condono, in ragione di gravi violazioni tributarie consumate negli anni precedenti;
c) che il avesse posto in Controparte_1
essere ripetute condotte aventi evidenti finalità dilatorie in riferimento al pagamento della somma dovuta al creditore.
A tanto le società appellanti hanno aggiunto, a supporto dell'ingiustificato inadempimento del debitore e, quindi, a supporto della piena legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi
Interbancaria, il rilievo che a distanza di dodici anni dalla segnalazione medesima il P_
non avesse ancora provveduto al pagamento della somma di € 176.449,31, oltre interessi,
[...]
nonostante la pronuncia di condanna contemplata nella sentenza n.57/2018 resa dal Tribunale di
OT a definizione del giudizio civile iscritto al n.558/2006 R.G., nonché la considerazione, da un lato, delle sopravvenute difficoltà per le società appellanti di recuperare il credito in ragione della cessazione dell'attività dell'impresa individuale intestata al con conseguente Controparte_1
cancellazione dal Registro delle Imprese avvenuta in data 6.12.2013 e, dall'altro, dell'attuale segnalazione a sofferenza operata da altri istituti bancari nei confronti del per oltre Controparte_1
€ 700.000,00.
*
2.0 I due motivi di gravame, in quanto entrambi riguardanti la questione della sussistenza nel caso di specie dei presupposti di legge per effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria, possono essere scrutinati insieme.
*
2.1 È opportuno fare precedere da una ricognizione della normativa e della giurisprudenza in materia la disamina della decisione del Tribunale di OT in punto di illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Interbancaria effettuata il 5.7.2006 da
[...]
a carico del . Controparte_3 Controparte_1
È noto che la Centrale Rischi sia un sistema di centralizzazione informativa dei rischi affidato alla
Banca d'LI, che raccoglie le informazioni sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (banche, intermediari finanziari, società veicolo di cartolarizzazione dei crediti ex l.n.
130/1999, CICR) intrattiene con la propria clientela. La Centrale Rischi si basa su uno scambio periodico di informazioni creditizie tra gli intermediari partecipanti i quali, da una parte, comunicano mensilmente alla Banca d'LI l'esposizione nei confronti dei propri affidati (e dei pag. 6 nominativi ad essi eventualmente collegati) sulla base di diverse categorie di censimento e, dall'altra parte, ricevono dalla Banca d'LI stessa — che aggrega i dati in capo a ciascun nominativo calcolando l'indebitamento complessivo verso il sistema creditizio e finanziario — le informazioni sulla posizione globale di rischio di ciascun soggetto segnalato (cd. “flussi di ritorno personalizzati”). Inoltre, gli intermediari partecipanti possono richiedere alla Banca d'LI la posizione globale di rischio relativa a soggetti diversi da quelli segnalati, ove sia strumentale alla valutazione del merito di credito della clientela potenziale o effettiva (c.d. “servizio di prima informazione”). Ove ritenga integrati i presupposti dettati dalla normativa, l'intermediario ha un preciso obbligo di segnalazione in Centrale Rischi, non già una mera facoltà.
La Centrale Rischi rappresenta, pertanto, uno strumento a garanzia del regolare funzionamento del mercato del credito nel quale si sottendono, intrecciandosi, finalità pubbliche ed interessi privati. La finalità dichiarata di un sistema informativo così strutturato è quella di contribuire al contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni, di accrescere la stabilità del sistema finanziario, di favorire l'accesso al credito e di contenere il sovra-indebitamento. In tale contesto, è condivisibile l'osservazione che la Centrale Rischi persegue una “funzione sociale” di cui tutti i soggetti partecipanti, compresa la clientela, fruiscono. Ed infatti, la Centrale Rischi, da una parte, consente agli intermediari di accrescere la capacità di valutazione del merito di credito della clientela e di gestione del rischio di credito, sia nella fase di monitoraggio dell'esposizione, sia nella fase di erogazione di finanziamenti o concessione di garanzie;
dall'altra parte, determina potenziali benefici per i clienti “meritevoli” (e cioè non segnalati a sofferenza), che avranno un accesso al credito più immediato ed a migliori condizioni, se non altro in quanto il flusso continuo ed organizzato di informazioni relative alle posizioni debitorie dei clienti riduce le asimmetrie informative, costituendo un incentivo ad una migliore contrattazione tra le parti e scoraggiando le situazioni di adverse selection e moral hazard .
La segnalazione di insoluti o sofferenze, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, alla banca dati denominata "Centrale dei Rischi" gestita dalla Banca d'LI (c.d. servizio di centralizzazione dei rischi) è disciplinata da un coacervo di norme (prevalentemente secondarie) stratificate.
Essa venne regolata in origine dalla Delib. CICR 16 maggio 1962 e dal D.M. Tesoro 2 aprile 1991, ai sensi del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, art. 32, lett. h (successivamente abrogato dal D.Lgs. n.
385 del 1993).
Oggi la segnalazione dei crediti insoluti alla Centrale Rischi è disciplinata principalmente (ma non solo):
a) dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. (b), art. 67, comma 1, lett. (b) e art.
pag. 7 108 (Testo unico delle norme in materia bancaria e creditizia), i quali hanno attribuito alla Banca il potere di emanare, su conforme deliberazione del CICR, disposizioni di carattere generale nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, aventi a oggetto "il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni";
b) dalla Delib. del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio 29 marzo 1994 (in Gazz.
Uff. 20 aprile 1994), assunta ai sensi delle ricordate norme del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, con la quale è stato affidato alla Banca d'LI il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi e le è stato conferito il potere di determinare le modalità con cui gli enti erogatori di credito debbono comunicare periodicamente l'esposizione nei confronti dei propri affidati;
c) dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, "nella veste di Presidente del CICR", dell'11 luglio 2012, n. 663, il quale ha ribadito la delega alla Banca d'LI a disciplinare con proprio regolamento il funzionamento della Centrale Rischi;
d) dalle successive istruzioni e circolari emanate dalla Banca d'LI e, in particolare, per quanto qui rileva, dalle "Istruzioni per gli intermediari creditizi" di cui alla Circolare della Banca d'LI 11 febbraio 1991 n. 139, più volte modificata, da ultimo con il 20° Aggiornamento risalente all'ottobre
2021.
Le suddette "Istruzioni" costituiscono da tempo il corpus centrale della disciplina, poichè sono esse a dettare i principi e le regole operative per la segnalazione da parte degli intermediari finanziari.
All'epoca dei fatti di causa (2006) la materia era disciplinata dalle suddette "Istruzioni" nel testo risultante dal 9° Aggiornamento del 22.6.2004.
Il Capitolo II, Sezione 2, p.
1.5 delle suddette Istruzioni, stabiliva (e stabilisce tuttora) che
"l'appostazione a sofferenza (di un credito insoluto) implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".
La Corte di Cassazione, nell'interpretare il blocco normativo appena riassunto e la norma regolamentare appena trascritta, ha in più occasioni stabilito che non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale Rischi soltanto perchè questi sia inadempiente ed abbia contestato il credito. La segnalazione presuppone, invece, che l'intermediario creditizio abbia riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (così, ex multis, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15609 del 09/07/2014). Diversamente argomentando, infatti, si perverrebbe al paradossale esito che anche il debitore, il quale abbia sollevato un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. o abbia opposto al creditore un controcredito in compensazione o, ancora, intenda invocare l'annullabilità del contratto per vizio del consenso, si vedrebbe segnalato pag. 8 alla Centrale dei Rischi.
Tuttavia, quanto osservato non vale a far ritenere che al debitore moroso basti contestare la sussistenza del credito ed invocare, anche pretestuosamente, ad esempio, la nullità del contratto o di singole clausole per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi.
Pertanto, la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n.3130 del 09/02/2021) ha sostenuto che sia pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità di una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione fosse effettivamente dovuto, ma stabilisca con valutazione ex ante (cioè riferita al patrimonio di conoscenze acquisito all'epoca della segnalazione):
- dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
- dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
È, infatti, evidente che il debitore non potrebbe pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei Rischi) sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose, nè sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili. E va da sè che, sotto quest'ultimo aspetto, può costituire una condotta colposa anche l'aver sollevato in sede stragiudiziale eccezioni rivelatesi infondate, senza preventivamente avere almeno acquisito il parere di un esperto.
In altre parole, stabilire se la banca abbia agito correttamente o meno nel segnalare il nominativo del debitore alla è giudizio che non può fondarsi soltanto sulla successivamente Parte_4
accertata infondatezza delle eccezioni sollevate dal debitore, ma deve estendersi a valutare la meritevolezza delle ragioni invocate dal debitore a fondamento del rifiuto di adempiere e la diligenza impiegata dalla banca nel valutarle.
Vi è sul punto un orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito, soprattutto in sede cautelare, secondo cui sono da ritenersi illegittime — poiché contrarie al canone generale della buona fede — le segnalazioni a sofferenza effettuate dall'intermediario nonostante la presenza di contestazioni del cliente non manifestamente infondate, su cui si sia basato il rifiuto di adempiere. L'illegittimità della segnalazione sembrerebbe ancor più evidente ove, a fronte delle contestazioni del cliente,
l'intermediario utilizzi (dolosamente) la segnalazione stessa come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad ottenere una definizione più sollecita ed a condizioni “gradite” della controversia.
pag. 9 A ben vedere, la valutazione ex ante che la giurisprudenza di legittimità demanda al giudice di merito con riguardo alle contestazioni del cliente non può essere diversa da quella che l'intermediario è chiamato ad operare prima di procedere alla segnalazione a sofferenza per non incorrere in (futura ed eventuale) responsabilità. Seguendo l'iter interpretativo della Corte di
Cassazione, dunque, spetterebbe all'intermediario, che si veda opposte contestazioni da parte del cliente, valutare — da un punto di vista oggettivo — la fondatezza (perlomeno in termini di fumus) dell'eccezione posta a base del rifiuto di adempiere e — da un punto di vista soggettivo — la buona fede del cliente. È innegabile che si tratti di un ulteriore profilo di discrezionalità in capo all'intermediario, in questo caso incentrato sulla valutazione di fondatezza delle eccezioni avversarie e della buona fede della controparte contrattuale, profilo di discrezionalità che si aggiunge alla valutazione del presupposto relativo alla complessiva situazione patrimoniale del cliente. Ma in tale contesto le esigenze di certezza del sistema impongono di ricondurre la discrezionalità entro limiti non troppo ampi. Del resto, un'eccessiva ampiezza della discrezionalità potrebbe risultare pregiudizievole anche per l'intermediario, che si troverebbe esposto a continue censure da parte dei clienti in merito all'esercizio in concreto della prerogativa di valutazione dei presupposti della segnalazione a sofferenza.
La dottrina ha cercato di circoscrivere i limiti entro i quali può legittimamente esercitarsi la discrezionalità da parte dell'intermediario. È stato così sostenuto che, in linea di principio, nelle ipotesi in cui è opposta un'eccezione del cliente e la materia è contesa, l'intermediario che ritenga fondata tale eccezione (soccombenza probabile), non potendo assumere iniziative unilaterali idonee a recare un pregiudizio al cliente, sia obbligato ad astenersi dalla segnalazione a sofferenza. Invece, qualora non vi sia possibilità di affermare con ragionevole certezza che l'eccezione del cliente sia meritevole di accoglimento (soccombenza possibile), l'intermediario può (e – in virtù di quanto previsto nella Circolare n.139 della Banca d'LI - deve) procedere alla segnalazione, ma nel momento in cui il cliente agisca avanti ad una autorità terza l'intermediario in buona fede sarà tenuto a qualificare il credito in Centrale Rischi come “contestato”. Tale annotazione aggiuntiva, infatti, ha una evidente funzione di depotenziamento della “carica dannosa” della segnalazione a sofferenza e sembra idonea a tutelare l'interesse del cliente pur non sacrificando quello dell'intermediario, in conformità del canone dell'obbligo di salvaguardia. Infine, costituisce diverso ed ultimo possibile scenario quello in cui l'intermediario ritenga le eccezioni opposte dal cliente del tutto pretestuose e, quindi, apprezzi come remoto il rischio di soccombenza (soccombenza remota).
In questo caso, l'intermediario non solo dovrà procedere a segnalazione, ma potrà assumersi il rischio di non qualificare come “contestato” il credito e spetterà al giudice adito (anche per la valutazione della sussistenza di un danno da illegittima segnalazione) valutare se il comportamento pag. 10 dell'intermediario sia stato corretto, ripercorrendo ex post il processo decisionale che ha condotto a negare l'annotazione aggiuntiva, sulla base di una sostanziale exceptio doli.
Resta da precisare che nel giudizio di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie, sicchè, trattandosi di Parte_4
illecito aquiliano, spetta all'attore dimostrare sia la propria buona fede al momento in cui sollevò
l'eccezione, sia la colpa del creditore, sia l'esistenza del danno, sia il nesso di causa tra colpa e danno (in tal senso, v. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021).
Peraltro, come già messo in evidenza, nell'ipotesi in cui il cliente abbia opposto contestazioni alle pretese dell'intermediario rifiutandosi perciò di adempiere, la segnalazione di sofferenza alla
Centrale dei Rischi presuppone anche che l'intermediario creditizio abbia riscontrato "una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (v. Cass. 1° aprile 2009, n.7958; Cass. 9 luglio 2014, n. 15609).
A lungo dottrina e giurisprudenza si sono interrogati sul significato da attribuire al termine
“insolvenza”, con soluzioni interpretative non sempre convergenti. Le prime ricostruzioni sul significato di tale presupposto sostanziale, complice anche il glossario in chiusura delle Istruzioni impartite dalla Banca d'LI agli intermediari creditizi con la circolare n. 139 del 1991, glossario che definisce una simile condizione come “Incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte”, hanno indotto a pensare che fosse necessario accertare una situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 5, comma 2°, l. fall. Tuttavia, un simile risultato interpretativo
è apparso in aperto contrasto con la funzione tipica della Centrale Rischi, ossia quella di far emergere, mediante un costante flusso informativo, situazioni di sovraindebitamento al fine di prevenirle. Pertanto, si è assistito ad un progressivo, ma costante allontanamento dall'originaria rigida ricostruzione del presupposto sostanziale ai fini della segnalazione in sofferenza a favore di una concezione di maggiore ampiezza interpretativa, ma più efficace in termini di tutela del rischio.
L'attuale interpretazione, su cui concorda la maggior parte degli studiosi e la quasi totalità della giurisprudenza più recente, ritiene si tratti di un'insolvenza definita levior, ossia una grave difficoltà economica e finanziaria che rende serio, concreto e attuale il pericolo di recupero del credito da parte della banca. Una definizione che lascia ampia discrezionalità all'intermediario nell'accertamento della condizione deficitaria del debitore, equiparabile, ma non necessariamente coincidente, con la nozione di insolvenza e riferibile al suo patrimonio globalmente inteso.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha affermato che l'appostazione del credito a sofferenza, richiesta dal punto 1.5 delle istruzioni impartite agli intermediari creditizi con la circolare n. 139 del 1991
(nel testo, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, aggiornato al 22 giugno 2004), non pag. 11 può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo: l'accostamento tra "stato d'insolvenza" (anche non accertato giudizialmente) e "situazioni sostanzialmente equiparabili", risultante dalla lettera della predetta disposizione, ha indotto infatti a privilegiare una nozione di "sofferenza" più sfumata rispetto a quella di insolvenza prescritta dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 5, ai fini della dichiarazione di fallimento, escludendosi quindi la necessità di un giudizio di incapienza del debitore ovvero di definitiva irrecuperabilità del credito e richiedendosi invece una “valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come "deficitaria" ovvero, in buona sostanza, di
"grave (e non transitoria) difficoltà economica"” del debitore.
In tal senso depone d'altronde, oltre alla necessità di attribuire un significato alla distinta menzione delle "situazioni sostanzialmente equiparabili" allo stato d'insolvenza, contenuta nella norma in esame, il rilievo di ordine logico secondo cui, ove lo stato d'insolvenza rilevante ai fini della segnalazione si identificasse con quello richiesto per la dichiarazione di fallimento, verrebbe meno la stessa utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, dal momento che, potendo il debitore essere legittimamente appostato a sofferenza soltanto nel caso in cui versasse in stato di decozione, gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione. La funzione della segnalazione non è, infatti, collegata alle procedure concorsuali, ma alla gestione ed all'analisi del rischio di credito, consistendo, come si evince dal punto 2 delle istruzioni, nella creazione di un sistema informativo sull'indebitamento della clientela, volto a fornire agli intermediari partecipanti un'informativa utile, anche se non esaustiva, per la valutazione del merito di credito della clientela.
In quest'ottica, è stata esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento oppure di uno stato di illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate ad un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito, e quindi inidoneo a giustificare la segnalazione. Si è reputata altresì ininfluente l'eventuale insussistenza di un'oggettiva previsione di perdite, affermandosi che la sofferenza può sussistere anche nel caso in cui il patrimonio del debitore lasci ancora intravedere, pur nel contesto della sua negatività, margini oggettivi di rientro
(magari attraverso mezzi non del tutto "normali"), dal momento che ciò che conta è la chiara e documentabile esigenza che allo stato detto patrimonio non si affidi alla previsione di una capacità di rientro "sicuro": significativa, in proposito, è la precisazione, contenuta nelle istruzioni, secondo cui la sofferenza può essere ritenuta sussistente "indipendentemente dalle eventuali previsioni di
pag. 12 perdita formulate dall'azienda", nonchè dall'esistenza di eventuali garanzie, reali o personali, poste a presidio di crediti (cfr. ex plurimis, Cass. sez. I, 26/10/2020, n.23453; Cass. Sez. I, 6/12/2019, n.
31921; Cass. 9/07/2014, n. 15609; Cass. 12/10/2007, n. 21428).
È del tutto evidente, allora, che nell'apprezzamento da compiersi circa l'esistenza di una sofferenza, ai fini della verifica circa la legittimità della segnalazione presso la Centrale rischi, entri sicuramente in gioco la consistenza patrimoniale del debitore.
Come già sottolineato, la giurisprudenza di legittimità ha definito la situazione di sofferenza proprio muovendo da una "nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare" (così, in motivazione, Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428; il concetto è richiamato dalle pronunce successive: cfr., Cass.Sez. 1, Ordinanza n. 28635 del 15/12/2020; Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931). Avendo dunque riguardo alla situazione di insolvenza, è da osservare che, secondo la Corte di Cassazione, il dato di un assai marcato sbilanciamento tra l'attivo e il passivo patrimoniale accertati, pur se non fornisce, di per sè solo, la prova della detta insolvenza, potendo comunque essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa, nondimeno deve essere attentamente valutato, non potendosene per converso radicalmente prescindere, perchè l'eventuale eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale costituisce, pur sempre, nella maggior parte dei casi, uno dei tipici fatti esteriori che, ai sensi della normativa fallimentare, si mostrano rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni (v. Cass. 1° dicembre 2005, n. 26217; Cass. 20 novembre 2018, n. 29913).
Invero, sarebbe incongruo ritenere che una situazione di insufficienza patrimoniale rilevi ai fini dell'insolvenza e non ai fini della meno grave situazione di sofferenza.
In conclusione, in merito alle illegittime segnalazioni alla Centrale rischi vale precisare (v. al riguardo Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3133 del 10/02/2020) che:
a) ai fini dell'obbligo di segnalazione che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in sofferenza allorché sia vantato nei confronti di soggetti in istato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili, nozione che non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "grave difficoltà economica" (v. Cass.,
10 ottobre 2013, n. 23093; Cass. 12 ottobre 2007, n. 21428);
b) la segnalazione di una posizione in sofferenza non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n.
7958).
pag. 13 Deve ritenersi, perciò, che l'istituto di credito abbia, senz'altro, l'obbligo di compiere un'approfondita istruttoria prima di effettuare la segnalazione, onde verificare, sulla base di elementi oggettivi - quali la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e/o reddituale, la situazione contingente del mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario - se sussista in concreto una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza, ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la condizione che legittima l'inserimento nella "black list" dei cattivi pagatori sia rappresentata da una difficoltà economica tale da rendere difficile la reversibilità della stessa.
*
3.0 La decisione del Tribunale di OT in punto di illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Interbancaria effettuata il 5.7.2006 da a carico CP_3 Controparte_3
del è fondata sui seguenti argomenti (v. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata): Controparte_1
1) “che all'epoca della segnalazione a sofferenza era pendente tra le parti il giudizio RG 558/2006, introdotto dal proprio per contestare i crediti fondati sulle forniture eseguite da TI P_
S.p.a. il cui mancato pagamento è stato posto a fondamento della segnalazione, il che non può non essere tenuto in debita considerazione al fine di giustificare il mancato tempestivo adempimento del debito da parte del ”; P_
2) che “sebbene dalla documentazione contabile allegata al fascicolo della stessa parte attrice emerga l'esistenza in capo a di debiti verso diversi istituti bancari, non essendo Controparte_1
stata dedotta e provata l'esistenza di procedure esecutive intraprese nei confronti di P_
, non si giustifica un giudizio negativo in ordine alla sua capacità di provvedere al
[...] pagamento dei debiti e di garantire l'adempimento degli stessi”;
3) che non “risulta provata l'esistenza di protesti levati a suo carico”.
Su tali basi il giudice di prime cure ha concluso che “non sussistano, nel caso di specie, elementi sufficienti a ritenere che versasse in una situazione di grave e non transitoria Controparte_1
difficoltà economica tale da far ritenere irrecuperabile il credito per il quale la segnalazione è avvenuta, con la conseguenza che la segnalazione a sofferenza oggetto di causa deve ritenersi illegittimamente effettuata”.
*
4.0 Tale essendo il percorso motivazionale privilegiato dal giudice di prime cure per sorreggere il proprio convincimento in ordine all'illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale
Rischi Interbancaria effettuata il 5.7.2006 da a carico del Controparte_3 P_
appaiono meritevoli di condivisione le critiche mosse dalle società appellanti alla decisione
[...]
pag. 14 adottata dal Tribunale di OT.
*
4.1 È stato precedentemente messo in risalto come al debitore moroso non basti sollevare contestazioni avverso il credito azionato nei suoi confronti per pretendere di essere risarcito in caso di segnalazione da parte dell'ente creditore alla Centrale dei Rischi. Si è detto che la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che sia pur sempre necessario che il giudice chiamato a valutare la legittimità di una segnalazione alla Centrale dei Rischi non si limiti a prendere atto che il debito oggetto della segnalazione sia stato contestato, ma stabilisca con valutazione ex ante:
- dal punto di vista oggettivo, se le ragioni addotte dal debitore a fondamento del rifiuto di pagamento fossero sorrette almeno da un fumus di fondatezza;
- dal punto di vista soggettivo, se il debitore potesse ritenersi in buona fede nel momento in cui quelle ragioni ha accampato.
Ed è stato altresì precisato che la valutazione ex ante che la giurisprudenza di legittimità demanda al giudice di merito con riguardo alle contestazioni del cliente non può essere diversa da quella che l'intermediario è chiamato ad operare prima di procedere alla segnalazione a sofferenza per non incorrere in (futura ed eventuale) responsabilità. Dunque, spetta al giudice – non diversamente che all'intermediario che si veda opposte contestazioni da parte del cliente – valutare, da un punto di vista oggettivo, la fondatezza (perlomeno in termini di fumus) delle contestazioni poste dal debitore a base del rifiuto di adempiere e, da un punto di vista soggettivo, la buona fede del debitore medesimo.
Orbene, siffatta indagine è stata del tutto omessa dal Tribunale di OT, il quale si è limitato a prendere atto della circostanza che il avesse promosso il giudizio n.558/2006 R.G. Controparte_1
per contestare i crediti traenti giustificazione dalle forniture eseguite da TI S.p.a. (crediti il cui mancato pagamento era stato posto a fondamento della segnalazione alla Centrale dei Rischi) senza per nulla scrutinare ed approfondire le ragioni addotte dal a sostegno del rifiuto di Controparte_1
pagamento e senza accertare la sussistenza di elementi oggettivi a riscontro della buona fede del
[...]
nel momento in cui quelle ragioni ha accampato nella citazione introduttiva del P_
giudizio n.558/2006 R.G.
A ben vedere, il Tribunale di OT, dopo avere evocato la circostanza in discorso, non ha neppure esplicitato i motivi per i quali la circostanza stessa dovesse, a suo avviso, “essere tenuta in debita considerazione al fine di giustificare il mancato tempestivo adempimento del debito da parte del ”. Invero, ribadito che non può la mera formulazione di contestazioni al credito P_
costituire ragione sufficiente perché la segnalazione a sofferenza alla Centrale dei Rischi possa riconoscersi illegittima ed il debitore possa pretendere di essere risarcito, il giudice di prime cure pag. 15 avrebbe dovuto illustrare le argomentazioni fondanti il proprio convincimento, mettendo in risalto sotto quali specifici profili quelle contestazioni avrebbero potuto incidere sulla pretesa creditoria dell'istituto bancario privandola di fondatezza.
Ne consegue che la motivazione resa al riguardo dal Tribunale di OT sia apodittica ed inconsistente, se non del tutto apparente.
Si impone, pertanto, in questa sede una analisi penetrante della natura e consistenza delle contestazioni mosse al credito dal nel giudizio n.558/2006 R.G. A tal fine, Controparte_1
premesso che nella produzione di parte per riferita al giudizio di primo grado non Controparte_1
si rinvengono tutti i documenti dei quali pure si fa menzione nell'indice e, in particolare, non vi è traccia dei documenti di cui ai nn.2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 dell'indice, lo scrutinio deve essere necessariamente condotto alla stregua delle difese articolate dalla società Controparte_6
nella comparsa di costituzione depositata nel giudizio civile iscritto al n.558/2006 R.G. del
[...]
Tribunale di OT e promosso da con atto di citazione notificato il 21.2.2006 (v. Controparte_1
doc. n.6 della produzione di parte in primo grado di nonché alla stregua delle Controparte_3
motivazioni rese dal Tribunale di OT nella sentenza n.57/2018 pronunciata il 15.1.2018 a definizione del predetto giudizio civile n.558/2006 R.G. e pubblicata il 18.1.2018 (v. doc. n.6 della produzione di parte di e riferita al giudizio di Parte_1 Parte_2
impugnazione).
L'esame comparato dei contenuti dei menzionati atti consente di acclarare che nella citazione introduttiva del giudizio civile n.558/2006 R.G. il abbia sostenuto: Controparte_1
a) che egli aveva concluso in OT un contratto con Telecom LI Mobile S.p.a. in virtù del quale era stato abilitato alla vendita di prodotti commercializzati e distribuiti con il marchio
, così assumendo la qualità di “dealer”; CP_6
b) che, senza che egli avesse effettuato nessuna ordinazione, la Telecom LI Mobile S.p.a. in data
10.6.2005 gli aveva consegnato n.150 telefonini per un importo di € 47.520,00, in data 16.6.2005 gli aveva consegnato altri n.402 telefonini per un importo di € 127.809,60 e in data 17.6.2005 gli aveva consegnato ulteriori n.100 telefonini per un importo di € 31.680,00; il tutto per un corrispettivo complessivo di € 207.009,60;
c) che a sua insaputa la Telecom LI Mobile S.p.a. in data 15.6.2005 aveva indetto due campagne promozionali con offerta al pubblico degli stessi telefonini cellulari consegnati al , ma a P_
prezzi notevolmente inferiori a quelli a lui praticati;
d) che egli aveva chiesto alla Telecom LI Mobile S.p.a. di beneficiare della campagna promozionale, ma la richiesta era stata respinta sul rilievo che l'offerta promozionale fosse riservata ai negozi cd. “I TI Point” o “Il Telefonino”.
pag. 16 Pertanto, il aveva adito il Tribunale di OT affinché fosse accertata la Controparte_1
violazione, ad opera di TI S.p.a., dei principi di buona fede e correttezza ovvero l'esistenza del dolo contrattuale o dell'errore essenziale e, comunque, la responsabilità della società convenuta circa il vizio del consenso, con conseguente declaratoria di inefficacia e/o nullità del contratto di fornitura merce e di insussistenza del debito in riferimento a detta merce. Inoltre, il Controparte_1
aveva convenuto in giudizio anche la affinché fosse accertato che Controparte_3
nessuna somma fosse da lui dovuta a detta società, con richiesta altresì di risarcimento del danno.
Costituitasi nel giudizio civile n.558/2006 R.G., la Telecom LI Mobile S.p.a. aveva contestato la ricostruzione dei fatti come operata dal , mettendo in evidenza come la Controparte_1
documentazione versata in atti valesse a riscontrare l'avvenuta effettiva ordinazione dei telefonini da parte dell'attore, la regolare consegna ed accettazione della merce ad opera dello stesso attore e la pretestuosità del successivo reclamo in data 24.6.2006 formulato dal alla TI S.p.a. P_
Nel giudizio civile n.558/2006 R.G. si costituiva anche la che in via Controparte_3
riconvenzionale chiedeva la condanna del al pagamento del corrispettivo residuo Controparte_1
della merce fornita dalla TI S.p.a., corrispettivo residuo pari a € 176.449,31.
Dai contenuti della sentenza n.57/2018 pronunciata dal Tribunale di OT il 15.1.2018 a definizione del predetto giudizio civile n.558/2006 R.G. e pubblicata il 18.1.2018 si evince che tra la documentazione prodotta dalle parti figuravano:
- il “modulo d'ordine dealer” con validità dal 30.5.2005 all'8.8.2005 munito di timbro della ditta intestata al e di sottoscrizione - mai disconosciuta in giudizio - apposta dello stesso Controparte_1
modulo con il quale il , quale dealer, effettuava un ordine di 1000 P_ Controparte_1
telefonini;
- i documenti di trasporto dei telefonini, documenti tutti muniti di sottoscrizione, idonei a riscontrare la effettiva avvenuta consegna della merce ordinata, consegna peraltro mai oggetto di contestazione tra le parti;
- una comunicazione scritta datata 12.7.2005, a firma – anch'essa mai disconosciuta in giudizio – del , con la quale lo stesso dichiarava di “accettare la merce”, Controparte_1 P_ autorizzando la “TI ad emettere fattura e RID a partire dalla data dell'accordo”, e riconosceva di avere pagato solo parzialmente la merce oggetto di causa, indicando anche le fatture ancora “in corso”.
La menzionata documentazione è rinvenibile nel fascicolo di parte della Controparte_3
riferito al primo grado di giudizio;
si tratta, in particolare, dei documenti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'indice del fascicolo.
Quanto alle campagne promozionali promosse dalla Telecom LI Mobile S.p.a. con offerta al pag. 17 pubblico degli stessi modelli di telefonini cellulari consegnati al ma a prezzi P_
notevolmente inferiori a quelli praticati a quest'ultimo, nella comparsa di costituzione nel giudizio civile n.558/2006 R.G. la Telecom LI Mobile S.p.a. aveva allegato che esse erano state indette nel maggio-giugno 2005 in occasione di una convention periodica tenutasi a Budapest a cui avevano partecipato tutti i soggetti che avevano un accordo commerciale con TI S.p.a. ed a cui era stato invitato anche il , quale dealer, senza tuttavia che questi vi partecipasse. In ogni Controparte_1
caso, Telecom LI Mobile S.p.a. aveva rimarcato che le predette campagne promozionali erano riservate esclusivamente ai punti vendita facenti parte del circuito dei cd. “I TI Point”, circuito a cui era estranea la ditta intestata al perché non provvista dei requisiti per avere Controparte_1
ingresso nel circuito medesimo.
Non risulta dall'incarto processuale che le esposte circostanze siano state espressamente contestate dal nel giudizio civile n.558/2006 R.G. e, anzi, dalla motivazione della sentenza Controparte_1
n.57/2018, pronunciata dal Tribunale di OT il 15.1.2018 a definizione del predetto giudizio, si evince che le circostanze in parola abbiano trovato piena conferma negli esiti delle prove testimoniali assunte.
Tali essendo le emergenze processuali apprezzabili in questa sede dalla Corte territoriale, è innegabile che la valutazione ex ante che la giurisprudenza di legittimità demanda al giudice di merito con riguardo alle contestazioni del cliente, al fine di stabilire se l'ente creditore abbia agito correttamente o meno nel segnalare il nominativo del debitore alla si debba Parte_4
risolvere in senso negativo per le ragioni del . Controparte_1
Invero, alla luce delle illustrate risultanze documentali, mai dal disconosciute, non Controparte_1
risponde al vero che, come dallo stesso sostenuto nella citazione introduttiva del giudizio P_
civile n.558/2006 R.G., egli non avesse mai effettuato nessuna ordinazione alla Telecom LI
Mobile S.p.a. riferita ai complessivi n. 652 telefonini cellulari pacificamente consegnati alla ditta intestata al in data 10.6.2005, 16.6.2005 e 17.6.2005 per un importo complessivo Controparte_1 di € 207.009,60. Del pari, non risponde al vero che la Telecom LI Mobile S.p.a. nel giugno 2005 avesse indetto due campagne promozionali senza che lo stesso fosse stato in Controparte_1
condizioni di acquisirne consapevolezza, giacchè il non aveva deliberatamente inteso P_
partecipare alla convention periodica organizzata da TI S.p.a. a Budapest alla quale egli, quale dealer, era stato invitato e nel corso della quale erano state “lanciate” le campagne promozionali.
Infine, era perfettamente giustificato che la ditta intestata al non potesse Controparte_1
beneficiare della campagna promozionale, in quanto quest'ultima era riservata esclusivamente ai punti vendita facenti parte del circuito dei cd. “I TI Point”, circuito a cui la ditta medesima era estranea in quanto sprovvista dei requisiti, circostanza che il non poteva ignorare già P_
pag. 18 prima di promuovere il giudizio civile n.558/2006 R.G. dinanzi al Tribunale di OT.
Si è sostenuto in punto di diritto che il debitore non possa pretendere di sottrarsi alle conseguenze giuridiche del proprio inadempimento (tra le quali rientra anche la segnalazione alla Centrale dei
Rischi) sollevando eccezioni che egli ben sapeva essere pretestuose ovvero sollevando eccezioni senza accertare, con un minimo di diligenza, se esse fossero giuridicamente sostenibili.
Orbene, nel caso di specie, alla stregua di quanto argomentato, non può essere revocato in dubbio che, nel momento in cui il ha opposto contestazioni alle pretese di pagamento Controparte_1
dell'ente creditore, rifiutandosi perciò di adempiere, le sue ragioni - quantomeno in termini di fumus
- apparissero oggettivamente non fondate e non prospettate in buona fede. Si configura, perciò,
l'ipotesi in cui l'intermediario, operando una valutazione preventiva in merito alla fondatezza delle eccezioni opposte dal cliente, ritiene ragionevolmente tali eccezioni del tutto pretestuose e, quindi, remoto il rischio di soccombenza, con la conseguenza che egli sia tenuto a procedere alla segnalazione alla Centrale dei Rischi.
In definitiva, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale di OT (peraltro senza adeguata motivazione), le ragioni dapprima articolate in via stragiudiziale dal per contestare Controparte_1
i crediti traenti origine dalle forniture eseguite da TI S.p.a. e poi fatte valere nel giudizio n.558/2006 R.G. non si rivelano, neppure ad una valutazione ex ante operata in termini di fumus, sorrette da adeguato fondamento e, quindi, non possono assurgere a valida giustificazione del mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del . Controparte_1
*
4.2 Ancora minore efficacia argomentativa va riconosciuta all'assunto del Tribunale di OT secondo il quale la circostanza della mancata deduzione e dimostrazione dell'esistenza di procedure esecutive intraprese nei confronti del e dell'esistenza di protesti levati a carico del Controparte_1
medesimo varrebbe a privare di sostanziale significato il rilievo – desunto dalla documentazione contabile allegata al fascicolo della stessa parte attrice – che all'epoca della segnalazione alla
Centrale dei Rischi il fosse gravato da debiti verso diversi istituti bancari e ad Controparte_1
escludere che a quell'epoca potesse formularsi un giudizio negativo in ordine alla capacità del
[...]
di provvedere al pagamento dei debiti e di garantire l'adempimento degli stessi. P_
Per poter meglio mettere in risalto i limiti del convincimento sul punto del giudice di prime cure occorre ribadire che la segnalazione di una posizione in sofferenza deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria del debitore, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958). Detto riscontro presuppone che l'ente creditore operi - sulla base di elementi oggettivi quali la liquidità del debitore, la sua capacità produttiva e/o pag. 19 reddituale, la situazione contingente del mercato in cui operi, l'ammontare complessivo del credito ottenuto dal sistema creditizio e/o finanziario – una verifica volta ad accertare la sussistenza in concreto di una situazione che induca a ritenere il credito a sofferenza, ossia tale per cui appaiano sussistere rilevantissime difficoltà di recuperarlo.
Nel caso in esame, il Tribunale di OT ha trascurato di valutare se la Controparte_3
avesse offerto in giudizio elementi di fatto sufficienti a comprovare che all'epoca della segnalazione alla Centrale dei Rischi l'impresa intestata al versasse in una situazione Controparte_1
patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica.
In particolare, il giudice di prime cure, come lamentato dalle società appellanti con il secondo motivo di gravame, non ha preso in considerazione gli elementi probatori offerti da Controparte_3
a sostegno della legittimità della predetta segnalazione alla Centrale Rischi Interbancaria,
[...]
elementi probatori fatti consistere:
a) nella circostanza che nel corso dell'anno 2005 il avesse accumulato ingenti Controparte_1
debiti nei confronti del sistema bancario per un importo pari a € 6.424.207,30, come emergente dal bilancio di verifica al 31.12.2005 dell'impresa individuale intestata al;
Controparte_1
b) nella circostanza che nel corso dell'anno 2006 il avesse versato all'erario una Controparte_1 somma complessiva superiore ad € 200.000,00 a titolo di condono, in ragione di gravi violazioni tributarie consumate negli anni precedenti;
c) nella circostanza che il avesse posto in essere ripetute condotte aventi evidenti Controparte_1
finalità dilatorie in riferimento al pagamento della somma dovuta al creditore.
Come si è detto, infatti, il Tribunale di OT, pur riconoscendo espressamente (anche se in modo generico) che “dalla documentazione contabile allegata al fascicolo della stessa parte attrice emerga l'esistenza in capo a di debiti verso diversi istituti bancari”, ha svalutato Controparte_1
detta circostanza sul rilievo che essa, in difetto della deduzione e dimostrazione dell'esistenza di procedure esecutive intraprese nei confronti del e dell'esistenza di protesti levati a Controparte_1
carico del medesimo, non potesse valere a fondare un giudizio negativo in ordine alla capacità del di provvedere al pagamento dei debiti e di garantire l'adempimento degli stessi. Controparte_1
Si tratta di una motivazione non convincente giacchè la (riconosciuta) sussistenza, a carico del
[...]
, di consistenti esposizioni debitorie nei confronti di altri istituti bancari costituisce di P_
per sé sola un elemento di valutazione decisivo a riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria del debitore, a prescindere dalla proposizione di azioni esecutive e dalla levata di protesti. Del resto, in tema di accertamento dello stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art.5 Legge Fall., la consolidata giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che lo stato di insolvenza dell'imprenditore è configurabile anche in assenza di protesti, pignoramenti e azioni di recupero dei pag. 20 crediti, i quali non costituiscono parametro esclusivo del giudizio sul dissesto, posto che invece è la situazione di incapacità del debitore a fronteggiare con mezzi ordinari le proprie obbligazioni a realizzare quello stato, quali che siano gli "inadempimenti" in cui si concretizza e i " fatti esteriori " con cui si manifesta (cfr. Cass. sez. I, 28 aprile 2006 n.9856; Cass. 8 aprile 2004 n. 6943; Cass. 19 maggio 2000 n. 6530). Pertanto, se l'assenza di protesti, pignoramenti (id est, procedure esecutive)
e azioni di recupero dei crediti non esclude che possa comunque ravvisarsi uno stato di insolvenza dell'imprenditore rilevante ai fini dell'art.5 Legge Fall., non si comprende la ragione – né il
Tribunale di OT nella sentenza impugnata ha avuto cura di illustrarla – per la quale la mancata allegazione e dimostrazione dell'esistenza di procedure esecutive intraprese nei confronti del
[...]
e dell'esistenza di protesti levati a carico del medesimo debba indurre ad escludere, P_
pur in presenza di una accertata consistente esposizione debitoria nei confronti di plurimi istituti bancari, la configurabilità della posizione di "sofferenza" del debitore, vale a dire di una situazione patrimoniale deficitaria del medesimo, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica e finanziaria, situazione che, come già rimarcato in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità identifica con una nozione "levior" di insolvenza rispetto a quella propria della materia fallimentare (v. Cass. 15 dicembre 2020, n. 28635).
*
4.3 Una volta messa in risalto l'inconsistenza del percorso motivazionale privilegiato dal giudice di prime cure per sorreggere il proprio convincimento in ordine all'illegittimità della segnalazione a sofferenza nella Centrale Rischi Interbancaria effettuata il 5.7.2006 da Controparte_3
a carico del , occorre vagliare gli elementi probatori offerti in giudizio da Controparte_1
a sostegno della legittimità della predetta segnalazione, elementi probatori Controparte_3
che, come già rimarcato, sono stati fatti consistere:
a) nella circostanza che nel corso dell'anno 2005 il avesse accumulato ingenti Controparte_1
debiti nei confronti del sistema bancario per un importo pari a € 6.424.207,30, come emergente dal bilancio di verifica al 31.12.2005 dell'impresa individuale intestata al;
Controparte_1
b) nella circostanza che nel corso dell'anno 2006 il avesse versato all'erario una Controparte_1 somma complessiva superiore ad € 200.000,00 a titolo di condono, in ragione di gravi violazioni tributarie consumate negli anni precedenti;
c) nella circostanza che il avesse posto in essere ripetute condotte aventi evidenti Controparte_1
finalità dilatorie in riferimento al pagamento della somma dovuta al creditore.
Quanto all'ingente esposizione debitoria del nei confronti del sistema bancario Controparte_1
nell'anno 2005, la circostanza è stata allegata da nella comparsa di Controparte_3
costituzione depositata il 29.4.2008 nel giudizio di primo grado (v. pag.15) ed è stata desunta dalla pag. 21 stessa produzione documentale operata dall'attore, segnatamente dal bilancio di verifica al
31.12.2005.
Nelle memorie ex art.183 c.p.c. depositate dal il 20.6.2008 l'attore ha cercato di Controparte_1
deprimere la valenza argomentativa della circostanza in parola adducendo che il bilancio di verifica preso in considerazione dalla controparte era quello della società e non già quello Parte_3
dell'impresa individuale intestata al . Ma si tratta di un'obiezione fondata su un Controparte_1
evidente errore di percezione, giacché, come fatto palese proprio dai contenuti del doc. n.15 della produzione dell'attore in primo grado (documento n.15 esattamente richiamato da Controparte_3
nella comparsa di costituzione depositata il 29.4.2008), il dato dell'esposizione debitoria nei
[...]
confronti del sistema bancario per un importo pari a € 6.424.207,30 risulta tratto proprio dal bilancio di verifica al 31.12.2005 dell'impresa individuale intestata al . Controparte_1
Pertanto, il dato in discorso non può essere messo in discussione.
Del resto, lo stesso nella comparsa di costituzione depositata il giorno 11.12.2018 Controparte_1
nel presente giudizio di impugnazione ha modificato la propria linea difensiva sul punto, non più negando che il dato dell'esposizione debitoria in esame fosse tratto proprio dal bilancio di verifica al 31.12.2005 dell'impresa individuale a lui intestata, ma assumendo che dal medesimo documento contabile si evincessero al 31.12.2005 “ben maggiori posizioni creditorie (€ 11.354.842,24 soltanto di attivo circolante)” nonché valori positivi di “ricavi dalle vendite” (“pari a € 7.472.576,13”) e di
“utile di esercizio” (“pari a € 2.441.059,97”), così da controbilanciare la valenza argomentativa della circostanza enfatizzata dall'ente creditore.
In verità, una lettura corretta ed integrale del documento contabile in discorso, quale quella auspicata dal , consente di evidenziare: a) che il valore € 11.354.842,24 identifica Controparte_1
l'ammontare complessivo dei “debiti” al 31.12.2005, ammontare del quale l'esposizione nei confronti del sistema bancario (oltre otto diversi istituti bancari) per un importo pari a €
6.424.207,30 costituisce la componente più significativa;
b) che il reale valore dei “ricavi dalle vendite” al 31.12.2005 fosse pari al ben più minore importo di € 2.020.809,57; c) che il reale valore di “utile di esercizio” al 31.12.2005 fosse pari al ben più minore importo di € 46.986,00. Né il
[...]
ha dedotto e dimostrato – come era suo specifico onere – che l'evidenziato P_
sbilanciamento tra esposizione debitoria e posizioni attive potesse essere superato dalla prospettiva di un favorevole andamento futuro degli affari o da eventuali ricapitalizzazioni dell'impresa.
Restano, quindi, sprovviste di efficacia persuasiva le argomentazioni spese dal Controparte_1
nella comparsa di costituzione depositata il giorno 11.12.2018 a sostegno di una ricostruzione della situazione economica e finanziaria al 31.12.2005 dell'impresa individuale intestata al che P_
pretenda di considerare l'ammontare complessivo dell'esposizione debitoria nei confronti del pag. 22 sistema bancario adeguatamente bilanciata dalle “posizioni creditorie”.
Quanto alla circostanza che nel corso dell'anno 2006 il avesse versato all'erario Controparte_1 una somma complessiva superiore ad € 200.000,00 a titolo di condono, in ragione di gravi violazioni tributarie consumate negli anni precedenti (si tratta più precisamente della somma di €
54.999,00 versata per condono ex art.9 e della somma di € 156.926,17 versata per condono ex art.16), la stessa emerge dal documento contabile “situazione patrimoniale ed economica” dall'1.1.2006 al 31.12.2006 dell'impresa individuale intestata al (doc. n.15 della P_
produzione dell'attore in primo grado) ed è stata riconosciuta dallo stesso debitore anche nella comparsa di costituzione depositata il giorno 11.12.2018 nel presente giudizio di impugnazione.
Ad avviso della parte appellata, la circostanza in parola, lungi dal comprovare la sussistenza all'epoca dei fatti di una situazione di difficoltà economica e finanziaria della predetta impresa individuale, varrebbe invece a confermare la capacità finanziaria dell'impresa medesima di affrontare con immediatezza i pagamenti imprevisti.
E' agevole obiettare, da un lato, che non di pagamenti “imprevisti” si è trattato, bensì dell'accesso dell'impresa individuale ad una procedura conciliativa di definizione di una esposizione debitoria nei confronti dell'erario protrattasi nel corso di più esercizi precedenti di tal ché da parte del
[...]
era senz'altro previsto e prevedibile nell'an e nel quantum il debito originario di P_
natura tributaria e, dall'altro, che la decisione di approfittare della occasione – offerta dalla normativa di favore che ha dato accesso al condono - di versare una somma consistentemente inferiore a quella dovuta è significativa del riconoscimento della sussistenza del debito tributario accumulatosi nel tempo e dell'impossibilità di destinare regolarmente risorse finanziare al pagamento dei tributi nel rispetto dei termini annuali ordinari fissati per legge.
In altre parole, il pagamento nell'anno 2006 della somma complessiva superiore ad € 200.000,00 a titolo di condono può ragionevolmente essere interpretato come sintomo dell'incapacità dell'impresa individuale intestata al di fare luogo con regolarità in quegli anni agli Controparte_1
impegni tributari su di essa gravanti e, quindi, ben poteva costituire per l'istituto creditore un indice valutativo negativo della situazione patrimoniale dell'impresa stessa, apprezzabile come deficitaria ovvero di "grave (e non transitoria) difficoltà economica" del debitore.
Infine, quanto alla circostanza che il , in epoca immediatamente precedente alla Controparte_1
segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, avesse posto in essere ripetute condotte aventi evidenti finalità dilatorie in riferimento al pagamento della somma dovuta all'ente creditore, vale considerare che nel giudizio di primo grado la aveva dedotto e comprovato Controparte_3
con idonea documentazione che il , ben consapevole dell'obbligazione di Controparte_1
pagamento delle forniture di telefonini commissionate, obbligazione da adempiere nei confronti pag. 23 della cessionaria del credito, si fosse dapprima mostrato restio al pagamento Controparte_3
di alcune forniture e, poi, a seguito di accordo raggiunto con la controparte TI S.p.a., avesse accettato gli ordini relativi a molteplici forniture – tra cui quelle di telefonini effettuate in data
10.6.2005, 16.6.2005 e 17.6.2005 – autorizzando ad emettere fattura e RID di pagamento relativo alla merce ricevuta (v. doc. n.4 della produzione in primo grado della , in tal Controparte_3
modo riconoscendo di fatto il debito, salvo successivamente ritornare sulla propria decisione e contestare ancora una volta il credito nonostante l'accordo suggellato con TI S.p.a., fino a determinarsi di adire l'autorità giudiziaria con la introduzione del giudizio civile n.558/2006 R.G.
Vale ribadire che in virtù delle argomentazioni già spese in precedenti passaggi della presente motivazione le ragioni articolate in via stragiudiziale dal per contestare i crediti Controparte_1
traenti origine dalle forniture eseguite da TI S.p.a., ragioni poi fatte valere nel giudizio n.558/2006 R.G., non appaiono, neppure ad una valutazione ex ante operata in termini di fumus, sorrette da adeguato fondamento e, quindi, si rivelano senz'altro pretestuose ed inidonee ad assurgere a valida giustificazione del mancato tempestivo adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del . P_
A conforto delle conclusioni appena rassegnate soccorre il tenore della decisione adottata dal
Tribunale di OT con la sentenza n.57/2018, resa il 15.1.2018 a definizione del giudizio n.558/2006 R.G., giacché proprio quelle ragioni svolte a contestazione dei crediti in parola sono state riconosciute del tutto prive di fondamento e la domanda azionata dal è stata Controparte_1
integralmente respinta.
In conclusione, ritiene la Corte che all'epoca (5.7.2006) a cui risale la segnalazione in sofferenza a carico del sig. effettuata da presso la Centrale Rischi Controparte_1 Controparte_3
Interbancaria e basata su un credito pari ad € 176.449,00, sussistessero i presupposti di legge perché
l'ente creditore fosse obbligato a procedere alla segnalazione medesima e, quindi, perché questa potesse considerarsi legittima.
Ne consegue che, in accoglimento dei primi due motivi di impugnazione articolati da
[...]
e ed in riforma della sentenza n.589/2018 emessa dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di OT il 19.6.2018 e pubblicata il 21.6.2018, la pretesa azionata in primo grado da
[...]
, in proprio e nella qualità, vada integralmente respinta. P_
All'evidenza, restano assorbiti gli ulteriori motivi di impugnazione incentrati sull'inesistenza o mancata dimostrazione dei danni lamentati dall'attore e su profili inerenti alla liquidazione dei pregiudizi asseritamente sofferti dal . Controparte_1
Più precisamente, ricorre in tal caso la figura dell'assorbimento in senso proprio nel senso che la decisione assorbente (riferita all'accoglimento del primo e del secondo motivo dell'appello) esclude pag. 24 la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni poste con gli ulteriori motivi di impugnazione e ciò per sopravvenuto difetto di interesse della parte appellante, la quale con la pronuncia sui primi due motivi di gravame ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno. Ne consegue che l'assorbimento non comporti un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare una decisione implicita anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione consiste proprio in quella dell'assorbimento (cfr.
Cass.civ.sez.1, 17/04/2020, n.7905; Cass.civ.sez.1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018;
Cass.civ.sez.1, 27/12/2013 n. 28663).
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5.0 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, atteso l'accoglimento dell'appello proposto da e la stessa va operata tenendo Parte_1 Parte_2
conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714; Cass.civ.sez.lav.,
22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009 n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, tenuto conto dell'accertata infondatezza della domanda azionata in primo grado da e dalla società , le spese processuali Controparte_1 Parte_3
relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo delle parti appellate, in quanto soccombenti. In tema di condanna alle spese processuali, infatti, il principio della soccombenza va inteso nel senso che la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse e il suddetto criterio non può essere frazionato secondo l'esito delle varie fasi del giudizio ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi soccombente abbia conseguito un esito a lei favorevole (cfr. Cass.civ.sez.III, 11 gennaio 2008 n.406; Cass. 9 marzo 2004 n.4778; Cass. 6 giugno 2003 n.9060).
Pertanto, va disposta la condanna in solido del sig. e della società Controparte_1 CP_2
(costituita attraverso la fusione tra già e
[...] Controparte_4 Parte_3 CP_5
pag. 25 e, quindi, succeduta, a titolo particolare, nei rapporti giuridici attivi e passivi Controparte_5
già di titolarità della società ), in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_3
pagamento delle spese processuali relative al giudizio di primo grado nonché di quelle relative al presente grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo.
A tale proposito, ritiene la Corte, in aderenza al principio stabilito da Cass.Sezioni Unite 25 settembre 2012 n.17406 depositata il 12.10.2012 e ribadito da Cass.civ.sez. 6-2, 11 febbraio 2016
n.2748, che i nuovi parametri introdotti dal D.M. 20 luglio 2012 n.140 e dai successivi D.M. siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. In tale ottica, le prestazioni professionali rese dal difensore di e nel giudizio di primo grado, esauritosi nel Controparte_3 Parte_1
vigore del D.M. 10.3.2014 n.55, vanno liquidate secondo le tariffe professionali previste nel predetto decreto, in riferimento al valore della causa, applicando i compensi medi.
Ai fini della determinazione del valore della causa, va rimarcato che la regola - contenuta nell'art. 5 del d.m. n. 140 del 2012, ribadita nell'art. 5 del d.m. n. 55 del 2014 e tuttora vigente - secondo cui il valore della causa, nei giudizi per pagamento di somme, va fissato sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice e non di quella domandata, ha lo scopo di calmierare le liquidazioni a favore di chi abbia richiesto importi eccesivi rispetto al dovuto, mantenendo a carico di chi agisce i possibili maggiori costi di difesa cagionati da una pretesa esorbitante rispetto a quanto spettante (cfr.
Cass.Sez. L, Sentenza n. 29420 del 13/11/2019; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23082 del 18/08/2021).
In applicazione dell'illustrato principio di diritto, il valore della causa in relazione al giudizio di primo grado va determinato nell'importo complessivo (€ 65.290,00) liquidato dal Tribunale di
OT a titolo di risarcimento dei danni in favore di e della società “ Controparte_1 Parte_3
, senza che rilevino le più consistenti somme richieste dagli attori nella citazione introduttiva.
[...]
Per converso, le attività esplicate nell'ambito del presente giudizio di impugnazione, che si è esaurito in data successiva all'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13.8.2022 n.147, vanno liquidate nel rispetto dei nuovi parametri introdotti da quest'ultimo testo normativo, in riferimento al valore della causa costituito dalla somma (€ 65.290,00) in contestazione nel giudizio di impugnazione, facendo applicazione dei compensi medi relativi allo scaglione da € 52.000,01 a €
260.000,00.
P.Q.M.
pag. 26 La Corte di Appello di OT – Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.589/2018 emessa dal Tribunale di OT in composizione monocratica il
19.6.2018 e pubblicata il 21.6.2018, proposto da e Parte_1 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con atto di citazione notificato in data
[...]
23.7.2018 nei confronti di e della società , in persona del Controparte_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, difesa, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
- Accoglie l'appello proposto da e in Parte_1 Parte_2
persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con atto di citazione notificato in data 23.7.2018
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.589/2018 emessa dal Tribunale di OT in composizione monocratica il 19.6.2018 e pubblicata il 21.6.2018:
a) rigetta la domanda avanzata in primo grado da , in proprio e quale titolare Controparte_1
dell'omonima impresa individuale nonché in veste di legale rappresentante della società
[...]
; Parte_3
b) condanna in solido e la società , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese processuali relative al primo
[...]
grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 13.430,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge;
- Condanna in solido e la società , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2
rappresentante p.t., al pagamento, in favore di e Parte_1 Parte_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese processuali relative al
[...]
presente grado di giudizio, spese che liquida nella somma complessiva di € 15.455,50, di cui €
1.138,50 per esborsi ed € 14.317,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione spese generali, IVA e CAP come per legge.
La presente sentenza per legge è provvisoriamente esecutiva tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24.3.2025 svoltasi mediante collegamento da remoto.
Il Presidente estensore
(Dott. Michele Videtta)
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