Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Laura D'Amelio Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 263/2023 promossa da:
AS BE con il patrocinio dell'Avv. PAOLI MATTEO
riassuemnte contro
CONDOMINIO DI VIA M. FANTI N. 8 SESTO FIORENTINO (CF 93190970488) con il patrocinio dell'Avv. BIGONI GLORIA (CF [...])
Convenuto in riassunzione
CONCLUSIONI
Per la parte appellante BE AS
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda di parte appellante ed applicando i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di
Cassazione, rigettare la domanda riconvenzionale del Condominio di Via M. Fanti dichiarando l'inesistenza di credito alcuno di quest'ultimo nei confronti del
ON TO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio”.
pagina 1 di 13
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, anche in applicazione del principio di diritto reso con ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione
Civile, n. 34508/2022del 23.11.2022, accogliere le seguenti conclusioni: rigettare le richieste formulate dal Geom. ON come proposte con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. e per l'effetto confermare la sentenza n. 69/2014 del Tribunale di Firenze e condannare il Geom. ON a corrispondere al Condominio Via M. Fanti –Sesto Fiorentino la somma di euro
11.180,57 oltre rivalutazione e interessi fino al saldo.
Con ogni più ampia riserva anche istruttoria.
Con vittoria di onorari, diritti e spese di tutti i gradi di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte di Cassazione ha pronunciato ordinanza 34508 /2022 di rinvio per la decisione alla Corte di Appello di Firenze, cassando la sentenza di questa stessa
Corte 795/2018, ordinanza nella quale afferma quanto segue:
“La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza della sentenza del Tribunale di Firenze n. 69\2014 del 13 gennaio 2014, ha condannato TO
ON a pagare al Condominio di via M. Fanti, Sesto Fiorentino, la somma di
€ 10.556,57, oltre rivalutazione ed interessi.
Il Tribunale aveva accolto l'opposizione proposta dal Condominio di via M. Fanti avverso il decreto ingiuntivo intimato dell'ex amministratore ON per il pagamento della somma di € 18.101,00, oltre accessori, a titolo di rimborso di spese di straordinaria amministrazione, ed invece accolto in parte la riconvenzionale del Condominio per il rimborso dello “sbilancio di cassa”, quantificato in € 84.314,51, condannando il ON a pagare al Condominio la somma di € 11.180,57, oltre rivalutazione ed interessi.
La Corte d'appello ha rigettato le doglianze dell'appellante TO ON circa l'incompletezza della espletata CTU, svolta sui documenti prodotti in causa;
ha richiamato, quanto alla “determinazione dello sbilancio”, “le affermazioni dello stesso consulente di parte, LL, il quale nelle proprie osservazioni alla ctu pagina 2 di 13 dichiara che la differenza di circa 11.000 euro è in realtà relativa ad una somma che il ON avrebbe pagato al condominio e che però non risulta in bilancio;
tuttavia in relazione a ciò il convenuto non ha fornito alcuna prova"; ha sostenuto, in riferimento alle prestazioni dedotte dal ON, che esse rientravano nell'attività di ordinaria amministrazione (richiesta dei preventivi per la manutenzione degli impianti, redazione della planimetria di box e garages), o erano rimaste non provate (lavori di manutenzione straordinaria su impianti condominiali di autoclave e addolcitore;
supervisione dei lavori per l'esecuzione della manutenzione delle facciate); ha affermato che la fonte regolatrice del rapporto intercorso fra le parti doveva trarsi dal "preventivo per amministrazione condominiale", nel quale si leggeva: "l'incarico verrà espletato con le seguenti prestazioni. Tenuta contabilità ordinaria con creazione file informatici per ogni condomino in dare e avere, stesura dei rendiconti informa consuntiva e preventiva, con riepilogo delle spese sostenute nella gestione annuale e rendicontazione dei fornitori;
consulenza ed assistenza diretta per: problematiche di natura giuridico-amministrativa e tecnico-legale; piccoli interventi edilizi, di impiantistica, o comunque per tutte le necessità derivanti dalla ordinaria manutenzione delle parti comuni;
contatti con le ditte fornitrici del condominio e loro gestione all'interno del servizio e delle forniture;
una riunione ordinaria e 2 riunioni straordinarie (ove occorra)”; ha ritenuto che la redazione delle planimetrie dovesse intendersi attività straordinaria e come tale autonomamente compensabile nella misura di € 500,00 oltre accessori;
ha aggiunto che non era stata richiesta la remunerazione della prestazione di direzione dei lavori, il cui incarico era stato provato attraverso la produzione del contratto di appalto 18 febbraio 2008, riferendosi la domanda alla predisposizione del capitolato di appalto, rientrante nei doveri dell'amministratore; ha specificato che sprovvisti di prova erano rimasti il conferimento e lo svolgimento dell'attività di assistenza e consulenza per il rifacimento dell'impiantotermico e di sollevamento e trattamento dell'acqua, come l'attività di esecuzione del rilievo esterno del condominio e redazione della relativa planimetria.
pagina 3 di 13 Il primo motivo del ricorso di TO ON deduce l'omesso esame da parte della Corte d'appello di Firenze “ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. di un fatto deciso per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il risultato della CTU contabile disposta nel primo grado di giudizio, oggetto del primo motivo di appello”. Il ricorrente espone che il giudice di primo grado aveva così motivato sulla domanda riconvenzionale del Condominio di Via M. Fanti: "la perizia svolta dal consulente si basa principalmente sull'analisi del bilancio consuntivo del condominio per l'anno 2007 - atto approvato all'assemblea condominiale con piena valenza probatoria - dal quale risulta uno sbilancio negativo di 11.180,57 euro. Pertanto, di tale somma (...) dovrà essere dichiarato creditore il condominio. Ad ulteriore conferma dell'entità del credito, vi sono le affermazioni dello stesso consulente di parte LL, il quale nelle proprie osservazioni alla ctu dichiara che la differenza di circa 11.000 euro è in realtà relativa ad una somma che il ON avrebbe pagato al condominio - e che però non risulta in bilancio". Il ricorrente deduce di aver impugnato il capo della sentenza del
Tribunale che statuiva la condanna dell'ex amministratore a pagare al Condominio la somma di € 11.180,57, lamentando "l'errata valutazione delle risultanze della
CTU”, sotto due diversi profili: 1) errata valutazione da parte del Giudice di primo grado delle risultanze della CTU che aveva concluso per l'assenza di prova dell'ammanco; 2) valore probatorio delle dichiarazioni rese dal CTP del ON in sede di consulenza tecnica d'ufficio. La censura riferisce che il CTU aveva concluso che "sulla base della sola documentazione prodotta la situazione contabile del condominio opponente al momento del passaggio di cassa del giugno 2008 come da verbale prodotto in atti presenta uno sbilancio negativo di €
11.180,57'' e che "sempre in base ai documenti in atti è risultato impossibile verificare il dare e l'avere per tutto il periodo di gestione del Geom. ON stante l'inesistenza all'interno dei fascicoli di parte della necessaria documentazione utile".
Circa la contestata la valenza probatoria delle dichiarazioni del consulente tecnico di parte nelle note alla CTU, il ricorrente specifica di aver criticato la portata confessoria ad esse attribuita dal Tribunale.
pagina 4 di 13 Il secondo motivo del ricorso di TO ON denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., poiché la motivazione resa dalla Corte d'appello con riguardo alle questioni già evidenziate dalla prima censura si fonda su elementi indicati in difetto di minima disamina logico- giuridica.
Il secondo motivo di ricorso risulta fondato, ed il suo accoglimento assorbe logicamente il primo motivo (e quindi anche l'esame dell'eccezione d'inammissibilità di cui all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., svolta dal controricorrente).
La Corte d'appello indica che il gravame avanzato dal ON atteneva alla
“erronea valutazione della c.t.u. stante la incompletezza dell'analisi in riferimento a tutto il periodo in cui il ON aveva svolto la funzione di amministratore del Condominio ed errata considerazione dello sbilancio contabile, costituito dal passivo del consuntivo, quale ammanco imputabile all'amministratore”. Il primo profilo è stato risolto dalla Corte d'appello di Firenze affermando che “l'indagine è stata svolta sui documenti prodotti agli atti di causa” e citando un principio giurisprudenziale sui limiti euristici della c.t.u. come fonte di prova;
il secondo profilo è stato esitato dai giudici di appello con una statuizione di inammissibilità, perché privo di confronto con l'impugnata decisione del Tribunale nella parte in cui dava valore alle affermazioni del consulente di parte, il quale nelle proprie osservazioni alla c.t.u. aveva dichiarato che la differenza di circa 11.000 euro fosse relativa ad una somma che il ON aveva pagato al condominio e che però non risultava provata né indicata in bilancio.
In tal senso, la sentenza impugnata è nulla per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., sotto il profilo sia della forma che della sostanza, giacché non dà conto con pienezza dell'esame dei motivi di appello, contiene una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, non dimostra di avere valutato le circostanze specifiche del caso concreto, non delinea il percorso argomentativo della pronuncia, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in pagina 5 di 13 sede di impugnazione, e risulta perciò priva dell'esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto sulle quali è basata la decisione.
Sotto un primo profilo, nell'azione proposta dal condominio per ottenere dall'amministratore cessato dall'incarico tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.), occorre accertare se sia stata fornita la prova, attraverso il rendiconto e i necessari documenti giustificativi, delle somme incassate e dell'entità e causale degli esborsi. Se, invero, l'amministratore del condominio, a seguito della conclusione dell'attività gestoria, è tenuto a rimettere ai condomini tutto ciò che ha in cassa, indipendentemente dall'esercizio cui le somme si riferiscono, non può presumersi un credito del condominio verso l'ex amministratore per l'importo corrispondente al disavanzo tra le entrate e le uscite contabili.
Solo una chiara e definitiva indicazione in bilancio dell'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili può costituire idonea prova del credito o del debito dei condomini nei confronti del precedente amministratore (arg. da
Cass. Sez. 2, 8 luglio 2021, n. 19436; Cass. Sez. 6 - 2, 17 gennaio 2019, n.
1186; Cass. Sez. 2, 26 febbraio 2019, n. 5611).
Sotto un secondo profilo, la sentenza impugnata neppure supera la valutazione di congruità ex artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118, commi 1 e 2, disp. att. c.p.c., giacché non contiene le ragioni in diritto ritenute idonee a giustificare la valenza probatoria, criticata dall'appellante, che i giudici del merito hanno attribuito alle dichiarazioni del consulente di parte, tenuto conto che le ammissioni del consulente tecnico di parte non hanno l'efficacia della confessione, la quale, per il suo contenuto dispositivo, deve provenire dalla parte, come richiede l'art. 2730
c.c. (cfr. Cass. Sez. 3, 13 gennaio 1990, n. 93; Cass. Sez. 2, 24 settembre 2013,
n. 21827).
Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto, con assorbimento del primo motivo, e va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di
Firenze, in diversa composizione, che esaminerà nuovamente la causa uniformandosi agli enunciati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. “.
pagina 6 di 13 Riassume il ON davanti a questa Corte richiamando integralmente il contenuto della pronuncia della S.C. come sopra trascritto e concludendo:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda di parte attrice ed applicando i principi di diritto enunciati dalla sentenza della Corte di
Cassazione, rigettare la domanda riconvenzionale del Condominio di Via M. Fanti dichiarando l'inesistenza di credito alcuno di quest'ultimo nei confronti del
ON TO. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di tutti i gradi di giudizio.
Si costituiva in riassunzione il Condominio di via M. Fanti, che premetteva la analisi dei fatti processuali pregressi.
Nel merito rilevava quanto segue:
“In particolare, fermo quanto sopra, il Condominio Via M. Fanti , 8 deduce quanto segue.
Il Geom. TO ON ha ricoperto la carica di amministratore del
Condominio Via M. Fanti n. 8, Sesto F.no (FI) dal 2000 al giugno 2008. Nel giugno
2008 al ON succedeva la Sig.ra LA AR nella carica di amministratore condominiale .
In occasione del passaggio di consegne emergeva un “ammanco” di euro
18.517,35 del quale il Condominio ha chiesto conto al ON odierno ricorrente (doc. 8). Respinto ogni addebito il ON “si vedeva costretto, con grande dispiacere, ad intimare” al Condominio il pagamento dell'importo di euro
22.590,04 per prestazioni “svolte al di fuori della tenuta dell'amministrazione
(doc. 9), per le quali egli non aveva mai chiesto alcun compenso prima del ricevimento della raccomandata di cui al citato documento 8.
Con ricorso 20.1.2009 il ON chiedeva dunque al Tribunale di Firenze
l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del Condominio Via M. Fanti n. 8,
Sesto F.no per il pagamento a suo favore di euro 18.101,00 assumendo di aver svolto, nell'ambito dell'incarico di amministratore, prestazioni eccedenti quelle ordinarie, per un importo risultante dalla notula tassata dal Collegio dei Geometri della Provincia di Firenze, che risultava essere l'unico documento posto alla base della domanda oggetto del procedimento monitorio. Con pedissequo decreto pagina 7 di 13 n.334/09 il Tribunale di Firenze ingiungeva per l'effetto al Condominio Via M.
Fanti n.8, Sesto F.no il pagamento in favore del Geom. ON di euro
18.101,00 oltre accessori.
Con atto di citazione del 0 6. 0 4.2009 il Condominio Via M. Fanti n. 8, Firenze, proponeva opposizione avverso tale decreto e in via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'opposto al pagamento della somma di euro 18.517,35, eventualmente anche previa compensazione con l'eventuale credito del
ON come fosse per essere accertato nel corso del giudizio.
Come ampiamente ricostruito, esaurita l'istruttoria mediante produzione di documenti ed espletamento della C.T.U. contabile, la causa di primo grado veniva decisa dal Tribunale che revocava il decreto ingiuntivo n. 334/2009 emesso dal
Tribunale di Firenze in favore del Geom. ON e accoglieva la domanda riconvenzionale del Condominio condannando il ON a pagare al
Condominio Via M. Fanti la somma di euro 11.180,57 , misura indicata dal C.T.U.
.
In sede di appello la Corte di merito riformava parzialmente la sentenza di primo grado n. 69/2014 condannando il ON a pagare al Condominio la somma di euro 10.556,57 oltre rivalutazione ed interessi fino al saldo, compensava per 1|5 le spese del doppio grado e condanna il ON a rifondere al Condominio i
4|5 per il primo grado di quelle liquidate dal Tribunale per l'intero e per il grado di appello i 4|5 di quelle che si liquidano, per l'intero in € 4.800 per compensi, oltre rimborso di spese generali 15% ed altri accessori di legge;
conferma nel resto.
Occorre anche in questa sede ribadire che i documenti sui quali il C.T.U. ha fondato l'accertamento circa “lo sbilancio negativo di euro 11.180,57” sono due:
a) il bilancio consuntivo del condominio anno 2007 (doc. 5 fascicolo primo grado); b) l'estratto conto bancario del condominio primi due trimestri anno 2008
(doc.7 fascicolo primo grado fascicolo).
Dall'esame del bilancio consuntivo (documento mai contestato dall'appellante in primo grado), redatto dallo stesso ON (e non dalla nuova amministratrice)
e dalla ricostruzione effettuata dal C.T.U. risulta per tabulas che al passaggio di cassa mancavano “in cassa” euro 11.180,57.
pagina 8 di 13 Il C.T.U. Dott. Dott. AR infatti, nelle conclusioni della propria perizia dichiara che “Quanto al punto 1) del quesito, laddove viene chiesto al CTU di accertare sulla base della sola documentazione prodotta la situazione contabile del condominio opponente al momento del passaggio di cassa del giugno 2008 come da verbale prodotto in atti, è risultato uno sbilancio negativo per l'ammontare di €
11.180,57 (--), a debito dell'amministrazione ON ”.
Come anche più volte confermato dalla giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, come nel caso che ci interessa, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento
Inoltre, in ordine a tale risultanza, in sede di osservazioni alla C.T.U., il consulente tecnico di parte ON professionista nominato proprio con lo scopo di tutelare l'interesse dello stesso ON in base alle proprie conoscenze ha evidenziato che, per “pareggiare i conti”, “alla effettiva chiusura di cassa mancano circa €. 11.000,00, importo che risulta pagato dal ON nel corso delle gestioni, ma mai contabilizzato”, ammettendo così di fatto l'esistenza dell'ammanco contestato nei limiti risultanti dalla relazione d'ufficio. Nessuna prova è stata mai fornita dal ON circa gli asseriti pagamenti effettuati dal
ON e non contabilizzati dallo stesso, nonostante l'obbligo per l'amministratore di tenuta del registro contabile su cui annotare in ordine cronologico, entro 30 giorni da quello dall'effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita
Se è vero che le affermazioni del c.t.p., dichiarazioni riportate in verbali di operazioni o, come nel caso di specie, contenute nel proprio elaborato, ammissive di operazioni o, come nel caso di specie, contenute nel proprio elaborato, ammissive di fatti sfavorevoli al proprio assistito non hanno valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata è pur vero che tuttavia tali ammissioni costituiscono elementi di libero apprezzamento da parte del giudice di merito da cui può desumere argomenti di valutazione, dal carattere indiziario, che possono essere legittimamente utilizzate dallo stesso ai fini della formazione del pagina 9 di 13 proprio convincimento, ciò tanto più che nel caso di specie provengono da un tecnico di parte dotato di specifica competenza professionale.
Quanto pertanto dichiarato dal c.t.p. LL è stato liberamente valutato dal
Tribunale e posto, insieme alla risultanza della C.T.U. alla base del convincimento di quest'ultimo nella sentenza poi oggetto dell'appello rigettato sul punto. “
Le parti hanno concluso alla udienza del 21 maggio 2024 come in atti con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
È oggetto della decisione della Corte esclusivamente la debenza da parte del
ON della somma richiesta a titolo di domanda riconvenzionale dal
Condominio per il c.d. ammanco di cassa nella gestione a lui riferibile sino al dicembre 2007, terminata con il passaggio dal nuovo al vecchio amministratore nel giugno 2008. È coperta ormai da giudicato, di rigetto, la richiesta del
ON verso il Condominio, ed anche la somma che gli è stata riconosciuta dalla Corte e compensata tra le somme che egli aveva domandato a titolo di compensi non percepiti.
La S.C. ha posto, censurando la prima decisione di questa Corte, due affermazioni: la presenza di uno sbilancio di cassa non implica ex se una responsabilità debitoria dell'amministratore; le affermazioni del ctp non hanno valenza confessoria nei confronti della parte.
Trattasi quindi di rivalutare il materiale probatorio all'interno dei principi chiariti dalla S.C., dovendosi evidentemente porre l'accento sul fatto che l'onere probatorio della domanda di restituzione grava sul Condominio che agisce in riconvenzionale. In particolare, la Corte di cassazione ha osservato che se sussiste l'obbligo di restituzione ai condomini delle somma avanzate all'esito del rendiconto, non può presumersi il contrario, che le somme mancanti siano da porsi a carico dell'amministratore.
La ctu non fornisce alcuna indicazione probatoria utile. Il Consulente ricostruisce lo sbilancio di cassa , detraendo dalle spese da pagare, i crediti verso i condomini e la cassa e ottenendo lo sbilancio di € 11.180,57 e tuttavia rileva che dai pagina 10 di 13 documenti in atti è impossibile verificare il dare e l'avere per tutto il periodo di gestione ON stante l'inesistenza all'interno dei fascicoli di parte della necessaria documentazione utile. Nel paragrafo 2 rispondendo al quesito sulla verifica di dare/avere per il periodo di gestione del ON , il Ctu afferma: “..
l'elaborato del Dr. Romani ( ctp condominio, ndr ) ha per oggetto un controllo circa la corretta imputazione delle spese nei bilanci redatti dal ON nel periodo 2001 2007 da una parte e le relative fatture e altri documenti contabili dall'altra parte , evidenziando in un apposito schema riepilogativo le differenze emerse per ciascuna annualità. Il fatto è che però il lavoro del Dr. Romani riporta solo le conclusioni in sintesi per ciascuna annualità oggetto di analisi, mentre il materiale verosimilmente utilizzato per addivenire alle conclusioni ( bilanci del condominio, fatture, documenti di spesa, estratti conto di banca, e quant'altro), non risultano mai allegati né alle relazione del perito, né tanto meno al fascicolo di parte… “.
La conclusione della ctu riflette pertanto il mero dato aritmetico dello sbilancio di cassa, ma è inidonea per carenza di allegazione probatoria documentale, a ricostruire effettivamente la situazione gestoria del Condominio, e soprattutto, per quanto qui di rilievo, la effettiva riconducibilità delle somme che emergevano al 31.12.2007 come dovute al Condominio dall'amministratore.
Né è di alcun ausilio probatorio, la dichiarazione del Geom. LL , ct di parte
ON, che afferma : “non si capisce perché l'allegato 5 presentato dalla controparte sia carente della effettiva chiusura di cassa dove guarda caso mancano circa 11.000€ importo che risulta pagato dal Geom ON nel corso delle gestioni ma mai contabilizzato e di cui i condomini, mi si dice, sono a conoscenza.”.
A proposito di tale allegato 5 riportato in calce alle osservazioni del ctp e pure depositato dal Condominio, la somma di circa 11.000 euro ( poi imputata al
ON ) risulta come somma uscita e non ripartita relativa ai singoli anni di gestione ( ed in effetti è pari alla somma portata quale somma negativa per i singoli anni di amministrazione ) e le singole causali per annualità paiono riferirsi a debiti condominiali per forniture o per attività tipiche del condominio ( posta,
pagina 11 di 13 bancarie, cancelleria ) cosicché anche da tale documento ( privo come nota il ctu di pezze di appoggio ) non è dato rinvenirsi una responsabilità dell'amministratore per mala gestione. Pertanto, dalla affermazione del Ct di parte può solo eventualmente trarsi la affermazione de relato che il ON ha pagato 11.000 euro ma non che ne fosse lui debitore, non essendo specificato chi abbia fornito o dovesse fornire la eventuale provvista se gli stessi condomini o l'amministratore.
La dichiarazione è pertanto del tutto irrilevante ai fini di causa.
In sintesi, dalla documentazione in atti, cui la Corte deve fare riferimento in sede di rinvio non potendo procedere a nuova istruttoria, emerge solo che lo sbilancio di cassa per gli anni di gestione del ON era pari a 11.180,57 ma non si comprende a cosa tale sbilancio si riferisca, se a debiti del Condominio non pagati o a ammanchi. Né il Condominio ha mai indicato il titolo giuridico per la richiesta di tali somme al ON, limitandosi a riportare il dato contabile ed anzi nell'atto introduttivo fa riferimento ad una presa in carico nel bilancio 2007 di fatture impagate relative agli anni precedenti.
In tale totale incertezza sulla qualità dello sbilancio di cassa, essa non può essere imputata al ON a titolo di responsabilità gestoria, dato il riparto dell'onere probatorio di cui sopra.
Va pertanto dichiarato che nulla deve ON al Condominio in relazione alla domanda riconvenzionale svolta dallo stesso in I grado.
L'esito complessivo della lite, cui la Corte deve fare riferimento attesa la valutazione unitaria dell'esito della lite, data la soccombenza reciproca delle due parti processuali, determina la compensazione delle spese di lite di tutti i gradi del giudizio: Corte d'Appello Milano, Sez. I, 17/03/2022, n. 900 il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa dalla Corte di Cassazione anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ha il potere di rinnovare totalmente la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio, alla luce dell'esito complessivo della lite. Tale orientamento si fonda sulla regola secondo cui, con riguardo alla liquidazione delle spese del giudizio, l'esito vittorioso o la soccombenza devono essere stabiliti in base ad un criterio unitario e globale, piuttosto che in relazione ai diversi gradi del giudizio e al loro risultato parziale.
pagina 12 di 13 Spese della ctu liquidate come in atti a carico per metà di ciascuna parte processuale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, dichiara infondata e rigetta la domanda riconvenzionale svolta dal CONDOMINIO
DI VIA M. FANTI N. 8 SESTO FIORENTINO
contro
BE AS.
Compensa tra le parti le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Spese di ctu a metà per ciascuna parte processuale.
Firenze, camera di consiglio del 20 gennaio 2025
La Presidente rel.
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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