Articolo 726 del Codice civile
Articolo 725Articolo 693
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19 aprile 1942
Art. 726.

(Stima e formazione delle parti).

Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.

Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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