Provvedimento: […] Ed infatti, secondo la giurisprudenza, per il combinato disposto dell'art. 726 c.c. e dell'art. 469 c.c. […] Ed ancora, per il combinato disposto degli artt. 469 e 726 c.c., la divisione ereditaria, quando vi è rappresentazione, avviene per stirpi, procedendosi alla formazione di tante porzioni, una volta eseguita la stima, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti, mentre non è prevista l'ulteriore formazione di pagina 3 di 5 altrettante subporzioni all'interno di ciascuna stirpe, “non potendo i restanti condividenti essere tenuti a subire le remore e le spese di una suddivisione interna alla stirpe cui non appartengono e che quindi non li interessa in alcun modo” sempre che non si formi al riguardo un accordo fra tutti i partecipanti.
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