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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 726.
(Stima e formazione delle parti).
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
(Stima e formazione delle parti).
Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti.
Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 15691 del 23https://www.laleggepertutti.it/ · 210.73712
[…] Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 726 c.c.. […]
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- 1. Trib. Terni, sentenza 02/09/2024, n. 92Provvedimento: […] non essendo pervenuta alcuna notizia della persona scomparsa e non essendo stata proposta opposizione, la Presidente relatrice su istanza del PM ricorrente ha fissato udienza di comparizione ai sensi dell'art. 726 c.c.. per il libero interrogatorio delle persone interessate a comparire, disponendo la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di tale udienza ai presunti successori legittimi della scomparsa e ai soggetti indicati dall'art. 726 c.p.c.. […] Preliminarmente deve essere precisata l'applicazione al presente giudizio degli artt. 726 e segg. c.p.c. nel testo vigente prima della loro abrogazione, avvenuta ai sensi del d. leg.vo n. 149/2022, […]Leggi di più...
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- art. 731 c.p.c.·
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- dichiarazione morte presunta·
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- scomparsa persona·
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- morte presunta