Sentenza 22 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/05/2003, n. 8058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8058 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
ITALIANA 4 7 BLICA 3 EREN N B O O I L Z E L A O C R B T A IS P I G . D E L R E 9 3 A IC D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SU PRE08058/03 D E 6 U T I 4 N . G E T S E T E N R Oggetto T A (IS Giudice di pace Domanda riconvenzionale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 23086/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Cron. 17777 Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Rep. Dott. Gianfranco MANZO Rel. Consigliere Ud.10/01/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TELECOM ITALIA SPA, in persona dell'Avv. Pierpaolo Cotone procuratore speciale eresponsabile della Corporate e Legal Affairs della Società, funzione elettivamente domiciliata in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, che la difende, giusta procura speciale per Notar IG De AN di Roma del 24/07/01 rep. n. 64649; ricorrente
contro
MAGGIORE MARIA;
2003 - intimata - 49 avversO la sentenza n. 34/01 del Giudice di pace di BUCCINO, emessa e depositata il 23/04/01 (R.G. 121/00); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/03 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
udito l'Avvocato Giovanni GENTILE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del I e II motivo e l'assorbimento del III. Svolgimento del processo RI MA conveniva davanti al giudice di Pace di Buccino, la EL s.p.a., assumendo che era pro- prietaria di un fondo sul quale la convenuta aveva in- stallato una linea telefonica sorretta da vari pali, senza alcun atto di consenso, e chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, contenendo il petitum entro i due milioni. Si costituiva la EL, che resisteva alla doman- e proponeva domanda riconvenzionale, con la quale da, chiedeva che le fosse riconosciuto l'acquisto per usu- capione della servitu' di telefonia, ovvero che la stessa fosse disposta coattivamente, nonché chiedeva il risarcimento dei danni da molestie ex art. 1079 C.C., limitazione del quantum ed il risarcimento dei senza danni per lite temeraria. 2 La convenuta eccepiva altresì l'incompetenza del giudice di pace, assumendo la competenza del tribunale di Salerno. Il giudice di расе, con sentenza depositata il 23.4.2001, rigettava l'eccezione di incompetenza per materia e per valore nonché le domande riconvenzionali, perché inammissibili ed infondate, accoglieva la doman- da principale e condannava la convenuta al pagamento della somma di £. 1.500.000, in favore dell'attore, ol- tre alle spese processuali. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la EL, che ha presentato anche memoria. L'intimata non ha svolto difese. Motivi della decisione 1.1. Ritiene questa Corte che il ricorso vada di- chiarato inammissibile. Il problema se il giudice di pace fosse o meno com- petente a decidere sulla domanda riconvenzionale, CO- stituente il primo motivo di ricorso (censura fondata sul rilievo che la riconvenzionale aveva ad oggetto un diritto immobiliare ed in ogni caso che, per il cumulo delle domande, la causa era di competenza del tribuna- le), può essere posto ed esaminato solo successivamente all'individuazione del mezzo di impugnazione, con cui far valere detto vizio della sentenza, come qualunque 3 а б altro (ivi compresa l'assuntal omessa pronunzia lamenta- ta con il secondo motivo di ricorso), poiché la senten- za, relativamente a tale domanda ha comunque chiuso il grado di giudizio. Questa Corte, decidendo su identica controversia nella stessa udienza del 10.1.2003, sul ricorso EL C. CO RI e sul ricorso incidentale di affermato il seguente principio di quest'ultimo, ha diritto. Premesso che l'individuazione del mezzo di impugna- zione esperibile avverso le sentenze del giudice di pa- ce avviene in funzione della domanda proposta e non del contenuto concreto della decisione (Cass. S.U. n. 12542/1998) e che detto principio, relativo all'individuazione del mezzo di impugnazione, si appli- ca non solo in relazione alla domanda principale, ma relazione alla domanda riconvenzionale, cheanche in non sia connessa con quella principale а norma dell'art. 36 c.p.c. (con la conseguenza che in quest'ipotesi ciascuna delle domande è sottoposta al mezzo di impugnazione suo proprio), nell'ipotesi in cui sussista una domanda riconvenzionale connessa e questa debba essere decisa secondo diritto o dallo stesso giu- dice di pace, se rientrante nella sua competenza, o dal tribunale, la connessione comporta che l'intero giudi- Я те zio debba deciso secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione di questa sentenza l'appello, e ciò anche nel caso in cui, pur essendo la riconvenzionale connessa di competenza del tribunale, il giudice di pace, in luogo di rimettere l'intero giu- dizio al giudice superiore, a norma dell'art. 40 C. 7 c.p.c., abbia deciso sulle domande.
2. Infatti il comma 7 dell'art. 40 c.p.c., stabilen- do che l'intera causa debba essere rimessa al tribuna- ✓ La riconvenzionale le, competente la per una decisione unitaria, ha fissato, in effetti, due principi. Il primo è quello che, in ipotesi di connessione propria ex art. 36 c.p.c. (con esclusione della c.d. connessione impropria), il legislatore ha voluto il si- multaneus processus davanti al tribunale, sia per la domanda principale che per la riconvenzionale. La necessità di detta unicità di processo, ovvia- mente, rimane anche in sede di impugnazione, con la conseguenza che va esclusa la possibilità di due diver- si mezzi di impugnazione. Se per l'impugnazione della decisione sulla ricon- venzionale connessa è esperibile l'appello, ciò compor- non ri- ta che anche l'intera sentenza è appellabile e anche per quei capi che, in assenza di do- corribile, riconvenzionale connessa, sarebbero stati impu- manda 5 r gnabili solo con ricorso per cassazione. Tale principio discende, anzitutto, dal rilievo che il legislatore ha dato la prevalenza nella determina- zione delle competenze ( e tali sono anche quelle atti- nenti alla fase delle impugnazioni) a quelle proprie della riconvenzionale connessa, se per valore o mate- ria superiore alla domanda principale.
3. Inoltre, l'art. 40, c. 7, c.p.c., a ben vedere, fissa non solo un principio in tema di competenza per connessione, ma anche un principio di unitarietà della decisione (intesa non solo quale simultaneità del pro- cesso ma anche quale unicità della regola decisionale) in caso di domanda principale e domanda riconvenziona- le. Per realizzare detta unitarietà di decisione, nell'ipotesi in cui il giudice competente per la doman- da principale sia il giudice di pace e quello della ri- convenzionale connessa sia il tribunale, è stato neces- sario stabilire la competenza di quest'ultimo. Se detto spostamento della competenza non è neces- sario, in quanto il giudice di pace competente sia per la domanda principale che per quella riconvenziona- art. 36 c.p.c., il principio le connessa ex dell'unitarietà della decisione rimane soddisfatto dall'adozione della stesso criterio decisionale, e cioè secondo diritto, se questo è il criterio per decidere r una delle due domande.
4.1. Nella fattispecie è pacifico tra le parti (e lo afferma espressamente la stessa ricorrente) che la domanda riconvenzionale della EL è connessa alla domanda principale. Segnatamente detta connessione sussiste tra la do- manda di risarcimento del danno, avanzata dall'attore, per la lesione del suo diritto di proprietà determinata dal fatto della convenuta, non altrimenti giustificato, con cui e la domanda riconvenzionale della convenuta, si chiedeva che fosse accertato il suo diritto (già esistente) di servitu' di telefonia sul fondo per usu- capione e che fosse condannato l'attore al risarcimento dei danni causati a detto diritto ex art. 1079 c.c.. 4.2. Indipendentemente dalla questione se la compe- کرو appartenesse al tribunale o al giudice di pa- tenza come ritenuto dalla sentenza impugnata, poiché tale ce, questione già “merito" dell'impugnazione, che può es- sere esaminato solo dal giudice investito con esatto mezzo di impugnazione, la domanda riconvenzionale con- nessa superava il valore dei due milioni. Infatti già la sola domanda di risarcimento del danno ex art. 1079 C.C., non essendo stata precisata nel quantum, deve ritenersi di valore eguale al limite massimo della competenza del giudice adito, e cioè pari 7 r a cinque milioni di lire, ai sensi dell'art. 14 c.p.c.. 4.3. Inoltre, la stessa domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione di servitu' di conduttura telefonica, costituendo un diritto reale su bene immobile altrui (cfr. Cass. N. 2505/1998; Cass. N. 1151/1995; Cass. N. 73/1995; Cass. N. 385/1993 ) comportava, indipendentemente dalla competenza, che essa non potesse essere decisa secondo equità. Infatti, secondo l'altro principio di diritto af- fermato dalla suddetta decisione di questa Corte del 10.1.2003 (EL c. CO), per il giudice di pace la regola di decisione secondo equità per le cause di valore entro i due milioni attiene esclusivamente alle cause decise da detto giudice secondo valore, e quindi necessariamente alle sole cause attinenti a beni mobili per effetto dell'art. 7 c.p.c., con la conseguenza che se una causa relativa a beni immobili è portata alla cognizione del giudice di pace e l'incompetenza non viene rilevata, anche d'ufficio, entro la prima udienza di trattazione, mentre la questione sulla competenza rimane preclusa, la regola decisionale sarà secondo di- ritto e non secondo equità, in ogni caso.
5. Pertanto nella fattispecie la decisione sulla do- riconvenzionale, era impugnabile esclusivamente manda con l'appello e non con il ricorso per cassazione. 8 r Poiché la domanda riconvenzionale era connessa, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., con la domanda principale, l'intera sentenza era solo appellabile e non ricorribi- le. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Non si fa luogo a pronunzia sulle spese non avendo 1'intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, lì 10 gennaio 2003 Il Presidente Il cons. est. Mun L CANCELLIERE C1 Panacenzo Bttista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22 MAG. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista