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21 aprile 1942
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4 giugno 1948
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1 gennaio 1951
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12 marzo 1970
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4 luglio 2009
4 luglio 2009
Art. 297.
(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).
Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di ((tre mesi)) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all' art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art.
295. (15)
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
-------------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1970, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 297, comma primo, del codice di procedura civile , nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso".
(Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione).
Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di ((tre mesi)) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all' art. 3 del Codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art.
295. (15)
Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione.
L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale.
Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
-------------------- AGGIORNAMENTO (15)
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 febbraio-4 marzo 1970, n. 34 (in G.U. 1a s.s. 11/03/1970, n. 64), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 297, comma primo, del codice di procedura civile , nella parte in cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza dalla cessazione della causa di sospensione anziche' dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso".
Commentari • 112
- 1. Le Sezioni Unite sulla sospensione “impropria” del processo civile (dalla Redazione)Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 220.30441
[…] Pubblicata la decisione della suprema Corte, il datore aveva riassunto il giudizio ma la Corte territoriale, investita del gravame, aveva dichiarato il giudizio estinto, per tardività ex art. 297 c.p.c. della riassunzione, disposizione ritenuta applicabile alla sospensione de qua. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/05/2026, n. 14226Provvedimento: […] ma la 4 sospensione ‹‹volontaria›› di cui all'art. 296 c.p.c., ipotesi comunque soggetta ai termini di cui all'art. 297 c.p.c. 7. - La sentenza impugnata, per argomentare la ritenuta operatività nella specie degli artt. 296 e 297 c.p.c., ha prestato adesione alla ricostruzione operata nella sentenza n. 7580/2013 di questa Corte, pubblicata il 26 marzo 2013, […] In caso sia disposta una tale sospensione e le parti non abbiano richiesto il regolamento di competenza ex art. 42 cpc, il termine per la riassunzione del giudizio è quello perentorio di cui all'art. 297 cpc, che decorre dalla comunicazione, da parte della cancelleria, […]Leggi di più...
- art. 295 c.p.c.·
- art. 296 c.p.c.·
- ragionevole durata del processo·
- art. 152 c.p.c.·
- estinzione del giudizio·
- sospensione impropria·
- art. 42 c.p.c.·
- art. 360-bis c.p.c.·
- art. 297 c.p.c.·
- art. 24 Cost.·
- dies a quo riassunzione·
- art. 111 Cost.·
- art. 3 Cost.·
- regolamento di competenza·
- art. 376 c.p.c.