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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/03/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2512/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDINOTTI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI 99 FIRENZE presso il difensore avv.
BALDINOTTI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO Controparte_1 P.IVA_1
ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in VIA PIETRO COLLETTA 25 FIRENZE presso il difensore avv. GALLO ANNAMARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_3
“Accertare e dichiarare che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa di cuoco Parte_2 inquadrato al Liv. IV del CCNL Pubblici Servizi, con contratto full time, nel periodo dal 28.07.2016 al
06.05.2022, alle dipendenze della presso il ristorante Golden View Firenze, in via Controparte_4 De' Bardi n. 54/r a Firenze (Fi) Accertare e dichiarare che il sig. è creditore della Parte_2 Controparte_5
(P.I ) a titolo di somme dovute e non corrisposte come differenze retributive per attività di P.IVA_3 lavoro ordinario e straordinario e accessorie per complessivi € 31.528,48 (trentunomilacinquecentoventotto euro e quarantotto centesimi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_6 delle suddette spettanze al sig. ammontanti ad € 31.528,48 Parte_2
(trentunomilacinquecentoventotto euro e quarantotto centesimi) (o quelle diverse ritenute di giustizia), oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo e rivalutazione monetaria;
condannare la soc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_3 relativi contributi assicurativi e previdenziali, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e C.p.a. da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ricorrente ha riferito:
1) di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 28.7.2016 al 6 maggio 2022, secondo le seguenti modalità:
a) nel periodo dal 28.7.2016 al 10.4.2017, in forza di contratto a tempo determinato e pieno (40 ore settimanali per 6 giorni a settimana dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì), con inquadramento al VII livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi per lo svolgimento della mansione di “inserviente in cucina”;
b) nel periodo dal 10.4.2017 al 27.9.2018, in forza di contratto a tempo determinato e pieno (40 ore settimanali per 6 giorni a settimana) ed inquadramento al IV livello del medesimo CCNL per lo svolgimento della mansione di “aiuto cuoco”;
c) infine, nel periodo dal 28.9.2018 al 6.5.2022, in forza di (trasformato) contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre con orario di 40 ore settimanali (per 6 giorni a settimana) e inquadramento al IV livello del CCNL applicato;
2) di aver svolto, sin dalla prima assunzione, mansioni di cuoco per essere stato “addetto alla preparazione della pasta fresca in totale autonomia, gestendo da solo la cucina”;
3) di aver reso un orario lavorativo ben maggiore di quello contrattualizzato, secondo le seguenti precisazioni:
a) per i primi mesi di lavoro fino alla fine del 2016, orario dalle 15:00 fino alle 17.00, senza pausa per 6 giorni la settimana;
b) dagli inizi del 2017 in poi fino ad Aprile 2021, oltre all'orario precedente, quello dalle 17.00 alle 24.00 (con una breve pausa), dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì;
c) da Aprile 2021, da quando cioè è stato collocato nel reparto “pescheria” (dove si è occupato di preparare e servire il pesce fresco per i clienti), dal venerdì alla domenica con orario dalle
10:30 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 24:00.
Il ricorrente ha quindi rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive, compreso il periodo di mancata fruizione delle pause non godute (il tutto per complessivi € 31.528,48), e delle relative differenze contributive ed assistenziali (con pagamento in favore di ). CP_2
nella quale è stata fusa per incorporazione la quale ha Controparte_1 Controparte_3
contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. Costituitosi in giudizio, l' ha domandato, in caso di riconoscimento del diritto rivendicato dal CP_2 ricorrente, di accertarsi il diritto dell'Istituto al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo stabilito in corso di causa con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità che saranno accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e con refusione in proprio favore delle spese di lite.
La causa – istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi – è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Date per pacifiche e documentale le vicende contrattuali intercorse tra le parti e sopra riportate (doc. 1 fasc. ric.; doc. 5 fasc. res.), sulle domande del ricorrente può affermarsi quanto segue.
A) Superiore inquadramento
E' noto che, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti, da un lato, le mansioni della superiore qualifica rivendicata e, dall'altro lato, della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore (così Trib. Firenze 9.1.2015, in Lav. nella giur. 2015, 646).
Nel caso di specie, il ricorrente – a supporto della domanda – ha allegato che “nei primi 3 mesi di lavoro era solito preparare in autonomia la pasta fresca ed occuparsi in generale della cucina” (pag. 2 ricorso;
vd. anche pag. 6 dello stesso); mentre l'ultima affermazione è risultata generica, per la prima - relativa alla preparazione della pasta fresca - non è stato specificato in che termini quanto fatto debba rientrare nel IV1 (e non nel VII)2 livello, nel quale non è inserito colui che prepara la pasta fresca;
per di più, il ricorrente nulla ha allegato sotto il profilo del possesso di conoscenze specialistiche acquisite e non ha precisato se la preparazione della pasta fresca avvenisse manualmente o con l'utilizzo di macchinari (circostanza quest'ultima che potrebbe ricondurre la mansione alle “attività semplici anche con macchine già attrezzate” proprie del livello VII).
Sul punto, quindi, l'assenza di idonee allegazioni comporta il rigetto del ricorso, senza che sia stato necessario accedere alla domandata prova per testi (non ammessa: vd ordinanza istruttoria del
3.7.2023) e senza che, ad abundantiam, abbiano apportato sostegno alla tesi del ricorrente le dichiarazioni che i testi hanno fatto relativamente alle sue mansioni3 (; rilevino
B) Orario di lavoro
La società resistente ha depositato in atti le risultanze del badge fornito per registrare gli orari di entrata e di uscita dal lavoro (doc. 4 fasc. res.), con indicazione – per ciascun giorno lavorato – dell'orario ordinario e dell'eventuale durata dello straordinario (complessivamente, n. 215 ore di straordinario nel
2019, n 11 ore di straordinario nel 2020, nessuna ora di straordinario nel 20211 e n. 13 ore di straordinario nel 2022), con la relativa retribuzione (maggiorata) che è stata riportata nelle buste paga del ricorrente (doc. 5 fasc. res.).
Il ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta, né ha negato la circostanza di essere stato munito dall'azienda del badge per registrare i propri orari di lavoro, circostanza in ogni caso confermata da tutti e 4 i testi escussi, che hanno affermato che tutti i dipendenti sono stati muniti di badge (oltre a e vd. quanto sul punto dichiarato dal teste di parte Tes_1 Testimone_2
ricorrente e dal teste di parte resistente , senza che le (peraltro tardive) Testimone_3 Tes_4
allegazioni in punto di violazione della privacy, sollevate per la prima volta nelle note di replica, possano escludere la valenza probatoria delle risultanze dei bagde ai fini della verifica degli orari seguiti dal ricorrente.
Inoltre, il teste di parte ricorrente ha dichiarato che, a causa del Covid, il ristorante è rimasto Pt_3
chiuso per circa un anno, da marzo 2020 a marzo/aprile 2021, e che successivamente ha riaperto ma con chiusura nei giorni di lunedì e martedì, dichiarazioni che rinvengono riscontro nella documentazione prodotta relativamente alla richiesta, da parte della resistente di CIG (doc. 7 fasc. res.).
Gli elementi istruttori sopra indicati contraddicono l'allegazione del ricorrente dei maggiori orari riportati in ricorso e gli stessi non possono dirsi provati nemmeno dalle dichiarazioni dei testimoni, compresi quelli di parte ricorrente: cugino del ricorrente, ha lavorato presso il ristorante Testimone_3 circa un anno tra il 2018 e il 20194 e ha riferito che il ricorrente avrebbe lavorato anche in orari mattutini ( sarebbe stato al lavoro già alle 9,00/10,00 quando il teste arrivava, per Parte_1
rimanerci fino alle 15,00/16,00, addirittura lavorando di mattina anche quando avesse avuto, nella stessa giornata, il turno di pomeriggio), andando oltre le stesse allegazioni del ricorso (ove è riferito di aver reso la prestazione anche di mattina solo da aprile 2021, quando il ricorrente è stato addetto al reparto “pescheria”); anche per il teste valgono le stesse considerazioni, avendo riferito (anche) Tes_1
per il ricorrente di turni (anche) mattutini per il periodo pre Covid.
Pertanto, tali dichiarazioni sono considerate inattendibili e inidonee sotto il profilo probatorio, anche perché contrastanti con le (non contestate) risultanze del badge.
Anche sul punto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
C) Spese di lite
Tenuto conto delle difficoltà sul piano probatorio, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Appartengono al IV livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, quali il capo partita e il cuoco di cucina non organizzata in partite. 2 Appartengono al VII livello i lavoratori che “svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate”, quali gli inservienti di cucina. 3 Il teste di parte ricorrente ha dichiarato genericamente che “il ricorrente lavorava in Tes_1 cucina” ed ha confermato che “ha lavorato anche in pescheria cucinando i crudi di pesce” (mansioni queste ultime che ha dedotto aver svolto da aprile 2021, quando già era inquadrato al IV Parte_1 livello). Il teste di parte resistente ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato come interno di Testimone_2 cucina e preparava i primi, attività non allegata in ricorso. 4 Il teste, su precisazione chiesta dal difensore di parte resistente, ha poi dichiarato di aver lavorato da maggio 2019.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2512/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BALDINOTTI Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA PUCCINOTTI 99 FIRENZE presso il difensore avv.
BALDINOTTI MARCO
Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALLO Controparte_1 P.IVA_1
ANNAMARIA, elettivamente domiciliata in VIA PIETRO COLLETTA 25 FIRENZE presso il difensore avv. GALLO ANNAMARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IMBRIACI SILVANO e dell'avv. ZAFFINA CP_2 P.IVA_2
ANTONELLO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A FIRENZE presso il difensore avv. IMBRIACI SILVANO Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1 CP_3
“Accertare e dichiarare che il sig. ha svolto la propria attività lavorativa di cuoco Parte_2 inquadrato al Liv. IV del CCNL Pubblici Servizi, con contratto full time, nel periodo dal 28.07.2016 al
06.05.2022, alle dipendenze della presso il ristorante Golden View Firenze, in via Controparte_4 De' Bardi n. 54/r a Firenze (Fi) Accertare e dichiarare che il sig. è creditore della Parte_2 Controparte_5
(P.I ) a titolo di somme dovute e non corrisposte come differenze retributive per attività di P.IVA_3 lavoro ordinario e straordinario e accessorie per complessivi € 31.528,48 (trentunomilacinquecentoventotto euro e quarantotto centesimi) o quella diversa somma ritenuta di giustizia;
e, per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento Controparte_6 delle suddette spettanze al sig. ammontanti ad € 31.528,48 Parte_2
(trentunomilacinquecentoventotto euro e quarantotto centesimi) (o quelle diverse ritenute di giustizia), oltre interessi dal dì del dovuto fino al saldo e rivalutazione monetaria;
condannare la soc. , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento dei CP_3 relativi contributi assicurativi e previdenziali, Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e C.p.a. da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il ricorrente ha riferito:
1) di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal 28.7.2016 al 6 maggio 2022, secondo le seguenti modalità:
a) nel periodo dal 28.7.2016 al 10.4.2017, in forza di contratto a tempo determinato e pieno (40 ore settimanali per 6 giorni a settimana dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì), con inquadramento al VII livello del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi per lo svolgimento della mansione di “inserviente in cucina”;
b) nel periodo dal 10.4.2017 al 27.9.2018, in forza di contratto a tempo determinato e pieno (40 ore settimanali per 6 giorni a settimana) ed inquadramento al IV livello del medesimo CCNL per lo svolgimento della mansione di “aiuto cuoco”;
c) infine, nel periodo dal 28.9.2018 al 6.5.2022, in forza di (trasformato) contratto di lavoro a tempo indeterminato, sempre con orario di 40 ore settimanali (per 6 giorni a settimana) e inquadramento al IV livello del CCNL applicato;
2) di aver svolto, sin dalla prima assunzione, mansioni di cuoco per essere stato “addetto alla preparazione della pasta fresca in totale autonomia, gestendo da solo la cucina”;
3) di aver reso un orario lavorativo ben maggiore di quello contrattualizzato, secondo le seguenti precisazioni:
a) per i primi mesi di lavoro fino alla fine del 2016, orario dalle 15:00 fino alle 17.00, senza pausa per 6 giorni la settimana;
b) dagli inizi del 2017 in poi fino ad Aprile 2021, oltre all'orario precedente, quello dalle 17.00 alle 24.00 (con una breve pausa), dal lunedì alla domenica, con giorno di riposo il mercoledì;
c) da Aprile 2021, da quando cioè è stato collocato nel reparto “pescheria” (dove si è occupato di preparare e servire il pesce fresco per i clienti), dal venerdì alla domenica con orario dalle
10:30 alle 15:30 e dalle 18:00 alle 24:00.
Il ricorrente ha quindi rivendicato il diritto al pagamento delle differenze retributive, compreso il periodo di mancata fruizione delle pause non godute (il tutto per complessivi € 31.528,48), e delle relative differenze contributive ed assistenziali (con pagamento in favore di ). CP_2
nella quale è stata fusa per incorporazione la quale ha Controparte_1 Controparte_3
contestato la fondatezza delle domande del ricorso e ne ha chiesto il rigetto. Costituitosi in giudizio, l' ha domandato, in caso di riconoscimento del diritto rivendicato dal CP_2 ricorrente, di accertarsi il diritto dell'Istituto al pagamento della contribuzione nei limiti di legge e nell'importo stabilito in corso di causa con riferimento anche agli eventuali diversi emolumenti o indennità che saranno accertati, oltre sanzioni ed interessi al saldo, con condanna del soggetto obbligato al relativo pagamento e con refusione in proprio favore delle spese di lite.
La causa – istruita documentalmente ed a mezzo prova per testi – è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Date per pacifiche e documentale le vicende contrattuali intercorse tra le parti e sopra riportate (doc. 1 fasc. ric.; doc. 5 fasc. res.), sulle domande del ricorrente può affermarsi quanto segue.
A) Superiore inquadramento
E' noto che, “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini” (così, tra le tante, Cass.,
4791/2004).
Invero, il lavoratore che agisca per ottenere l'inquadramento in un livello superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della sua domanda, ed in particolare di specificare il contenuto delle mansioni da lui svolte in concreto, raffrontandole con i profili caratterizzanti, da un lato, le mansioni della superiore qualifica rivendicata e, dall'altro lato, della qualifica inferiore riconosciutagli dal datore (così Trib. Firenze 9.1.2015, in Lav. nella giur. 2015, 646).
Nel caso di specie, il ricorrente – a supporto della domanda – ha allegato che “nei primi 3 mesi di lavoro era solito preparare in autonomia la pasta fresca ed occuparsi in generale della cucina” (pag. 2 ricorso;
vd. anche pag. 6 dello stesso); mentre l'ultima affermazione è risultata generica, per la prima - relativa alla preparazione della pasta fresca - non è stato specificato in che termini quanto fatto debba rientrare nel IV1 (e non nel VII)2 livello, nel quale non è inserito colui che prepara la pasta fresca;
per di più, il ricorrente nulla ha allegato sotto il profilo del possesso di conoscenze specialistiche acquisite e non ha precisato se la preparazione della pasta fresca avvenisse manualmente o con l'utilizzo di macchinari (circostanza quest'ultima che potrebbe ricondurre la mansione alle “attività semplici anche con macchine già attrezzate” proprie del livello VII).
Sul punto, quindi, l'assenza di idonee allegazioni comporta il rigetto del ricorso, senza che sia stato necessario accedere alla domandata prova per testi (non ammessa: vd ordinanza istruttoria del
3.7.2023) e senza che, ad abundantiam, abbiano apportato sostegno alla tesi del ricorrente le dichiarazioni che i testi hanno fatto relativamente alle sue mansioni3 (; rilevino
B) Orario di lavoro
La società resistente ha depositato in atti le risultanze del badge fornito per registrare gli orari di entrata e di uscita dal lavoro (doc. 4 fasc. res.), con indicazione – per ciascun giorno lavorato – dell'orario ordinario e dell'eventuale durata dello straordinario (complessivamente, n. 215 ore di straordinario nel
2019, n 11 ore di straordinario nel 2020, nessuna ora di straordinario nel 20211 e n. 13 ore di straordinario nel 2022), con la relativa retribuzione (maggiorata) che è stata riportata nelle buste paga del ricorrente (doc. 5 fasc. res.).
Il ricorrente non ha contestato la documentazione prodotta, né ha negato la circostanza di essere stato munito dall'azienda del badge per registrare i propri orari di lavoro, circostanza in ogni caso confermata da tutti e 4 i testi escussi, che hanno affermato che tutti i dipendenti sono stati muniti di badge (oltre a e vd. quanto sul punto dichiarato dal teste di parte Tes_1 Testimone_2
ricorrente e dal teste di parte resistente , senza che le (peraltro tardive) Testimone_3 Tes_4
allegazioni in punto di violazione della privacy, sollevate per la prima volta nelle note di replica, possano escludere la valenza probatoria delle risultanze dei bagde ai fini della verifica degli orari seguiti dal ricorrente.
Inoltre, il teste di parte ricorrente ha dichiarato che, a causa del Covid, il ristorante è rimasto Pt_3
chiuso per circa un anno, da marzo 2020 a marzo/aprile 2021, e che successivamente ha riaperto ma con chiusura nei giorni di lunedì e martedì, dichiarazioni che rinvengono riscontro nella documentazione prodotta relativamente alla richiesta, da parte della resistente di CIG (doc. 7 fasc. res.).
Gli elementi istruttori sopra indicati contraddicono l'allegazione del ricorrente dei maggiori orari riportati in ricorso e gli stessi non possono dirsi provati nemmeno dalle dichiarazioni dei testimoni, compresi quelli di parte ricorrente: cugino del ricorrente, ha lavorato presso il ristorante Testimone_3 circa un anno tra il 2018 e il 20194 e ha riferito che il ricorrente avrebbe lavorato anche in orari mattutini ( sarebbe stato al lavoro già alle 9,00/10,00 quando il teste arrivava, per Parte_1
rimanerci fino alle 15,00/16,00, addirittura lavorando di mattina anche quando avesse avuto, nella stessa giornata, il turno di pomeriggio), andando oltre le stesse allegazioni del ricorso (ove è riferito di aver reso la prestazione anche di mattina solo da aprile 2021, quando il ricorrente è stato addetto al reparto “pescheria”); anche per il teste valgono le stesse considerazioni, avendo riferito (anche) Tes_1
per il ricorrente di turni (anche) mattutini per il periodo pre Covid.
Pertanto, tali dichiarazioni sono considerate inattendibili e inidonee sotto il profilo probatorio, anche perché contrastanti con le (non contestate) risultanze del badge.
Anche sul punto, quindi, il ricorso deve essere rigettato.
C) Spese di lite
Tenuto conto delle difficoltà sul piano probatorio, le spese di lite sono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione e richiesta disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Appartengono al IV livello “i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque acquisite”, quali il capo partita e il cuoco di cucina non organizzata in partite. 2 Appartengono al VII livello i lavoratori che “svolgono semplici attività anche con macchine già attrezzate”, quali gli inservienti di cucina. 3 Il teste di parte ricorrente ha dichiarato genericamente che “il ricorrente lavorava in Tes_1 cucina” ed ha confermato che “ha lavorato anche in pescheria cucinando i crudi di pesce” (mansioni queste ultime che ha dedotto aver svolto da aprile 2021, quando già era inquadrato al IV Parte_1 livello). Il teste di parte resistente ha dichiarato che il ricorrente ha lavorato come interno di Testimone_2 cucina e preparava i primi, attività non allegata in ricorso. 4 Il teste, su precisazione chiesta dal difensore di parte resistente, ha poi dichiarato di aver lavorato da maggio 2019.