Articolo 162 del Codice civile
Articolo 156Articolo 163
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Versione
6 maggio 1981
Art. 162.

Forma delle convenzioni matrimoniali.

Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.

La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.

((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194))

Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Entrata in vigore il 6 maggio 1981
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