Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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6 maggio 1981
6 maggio 1981
Art. 162.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.
La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194))
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Forma delle convenzioni matrimoniali.
Le convenzioni matrimoniali debbono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullita'.
La scelta del regime di separazione puo' anche essere dichiarata nell'atto di celebrazione del matrimonio.
((Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell'articolo 194))
Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell'atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalita' dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.
Commentari • 346
- 1. annotazione ArchiviAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 18 settembre 2024 · 150.49272
Segnalata dall'Avv. Anastasia Formichetti del Foro di Roma La domanda di ripetizione degli interessi asseritamente indebiti in quanto usurari è inammissibile se il conto corrente risu... Leggi tutto... In virtù del combinato disposto degli artt. 2903 c.c. e 2935 c.c., in materia di azione revocatoria del fondo patrimoniale, la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data p... Leggi tutto... La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamen... Leggi tutto...
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/10/2009, n. 21658Provvedimento: […] Con il primo motivo di ricorso i citati coniugi denunciano violazione degli artt. 167 e 162 c.c., nonché vizi di motivazione, […] 2685, 1175 e 1375 c.c., nonché del rapporto tra i primi due articoli con gli artt. 162 e 167 c.c., […] L'annotazione di cui all'art. 162 c.c. ha quindi la finalità di rendere conoscibili l'esistenza ed il contenuto del fondo patrimoniale, […] comma 4 del previdente dell'art. 2647 c.c., comma 4 - che considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di opponibilità ai terzi - rende evidente l'intento del legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità notizia e di riservare l'opponibilità del vincolo ai terzi all'annotazione di cui all'art.162 c.c., […]Leggi di più...
- forma·
- opponibilità ai terzi·
- trascrizione del vincolo·
- funzione di pubblicità notizia·
- annotazione a margine dell'atto di matrimonio·
- fattispecie·
- irrilevanza·
- fondamento·
- necessità·
- conoscenza "aliunde" da parte dei terzi·
- costituzione·
- fondo patrimoniale·
- rapporti patrimoniali tra coniugi·
- matrimonio·
- famiglia