Articolo 566 del Codice civile
Articolo 562Articolo 567
Versione
19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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Versione
1 gennaio 2013
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7 febbraio 2014
Art. 566.

(( Successione dei figli )) (( Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali. ))
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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