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Decreto 26 marzo 2025
Decreto 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
n. 49/2023 R.A.C.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei Cittadini
Dell'Unione Europea
Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. ssa Federica Benvenuti Presidente rel. /est. dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice
nella causa iscritta al N. 49/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.
25/2008 depositato da:
CUI 067M07B; cod. TS0007465), con l'avv. ENRICO VARALI, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
Controparte_1
in persona del Presidente ,
[...] CP_2
resistente,
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA, interveniente, ha pronunciato il seguente
DECRETO nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del Parte_1
27/10/2022, notificato l'01/12/2022, reso dal Controparte_3
Pagina 1 Riconoscimento della di che ha rigettato la sua domanda di Controparte_1 CP_1 protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Egli, in audizione amministrativa, ha dichiarato in sintesi:
- di essere cittadino bengalese di religione musulmana e di provenire dal villaggio di Hausha (Sylhet), ove
è nato e cresciuto;
- di aver frequentato la scuola per otto anni e di aver lavorato come contadino;
- che la sua famiglia di origine è composta da madre, padre e tre fratelli, dei quali è il primogenito, tutti residenti al villaggio presso uno zio paterno;
- che la sua famiglia perdeva la casa quando lui era ancora un bambino a causa delle alluvioni che regolarmente si abbattono sulla sua zona di origine, e per questo motivo, da allora, era costretto a dipendere dallo zio paterno che li faceva lavorare gratuitamente e li maltrattava;
- di essersi sempre trattenuto dal reagire agli abusi dello zio sapendo che da questi dipendeva il sostentamento del suo nucleo familiare;
- che un giorno, dopo aver visto per l'ennesima volta la madre in lacrime per essere stata ingiustamente picchiata dallo zio, perdeva la calma e quindi, afferrata una canna di bambù, colpiva lo zio;
- di essere subito scappato e di aver ottenuto ospitalità da parte di un amico il quale tentava di convincerlo a chiedere perdono allo zio;
- che un parente tentava una mediazione con lo zio ma questi si dimostrava profondamente offeso per l' accaduto e non propenso ad accordargli alcun perdono;
- di aver appreso dalla madre che lo zio aveva assoldato alcuni uomini per trovarlo e fargli del male;
- di essere stato ospitato per circa due mesi da uno zio materno nella zona di Sumanganj, periodo di tempo durante il quale il parente lo aiutava a procurarsi il passaporto e a organizzare la partenza;
- di avere lasciato il Paese il 28 febbraio 2021 e il 4 ottobre 2021 di avere fatto ingresso in Italia, ove presentava domanda di protezione internazionale.
Il richiedente ha infine dichiarato di non voler far rientro nel Paese di origine poiché teme che lo zio assoldi qualcuno per fargli del male o, addirittura, per farlo uccidere.
Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto, nonostante fossero apparse credibili le vicende narrate dal ricorrente con riferimento ai maltrattamenti subiti da lui e dai suoi familiari da parte dello zio paterno, e pur essendo stato dunque ritenuto plausibile l'episodio in cui l'istante è intervenuto colpendo lo zio con una canna di bambù, il timore espresso dal ricorrente non era stato ritenuto attuale e fondato.
Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda CP_1 personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza chiedendo “l'accertamento 1.
Pagina 2 del diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e comma 1.1., D.L.vo 286/1998; 2. del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per calamità, ai sensi dell'art. 20 bis D.L.vo 286/1998.”.
L'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Presidente della Commissione depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.
La Procura della Repubblica è ritualmente intervenuta in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In data 13/03/2023 si è tenuta l'audizione giudiziale del ricorrente, il quale ha dichiarato di avere contatti sporadici con la famiglia rimasta in Bangladesh e di non avere novità rispetto a quanto dichiarato in Commissione. Con riferimento alla propria integrazione in Italia il ricorrente ha altresì dichiarato di aver fatto dei corsi di formazione per operaio agricolo e un corso di italiano ma di non aver dato l'esame; di essere disoccupato, ma che avrebbe cominciato a lavorare come lavapiatti per un hotel di lì a poco;
di condividere l'appartamento con altri due amici e di non pagare il canone in quanto inserito in un progetto.
Con note conclusive dd. 25/2/2024 in vista dell'udienza del 25/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il ricorrente ha diffusamente argomentato in merito alla propria integrazione in Italia ed insistito affinché sia accertato e dichiarato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ovvero, in subordine, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998.
○○○
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va accolta.
Giova premettere che con il d.l. n. 113 del 2018 prima e con il DL 130/20 (conv in L.173/20) poi, il legislatore è intervenuto sulle qualifiche che danno titolo ai permessi di soggiorno sul territorio nazionale specificando, in un ventaglio di ipotesi nominate, i «seri motivi di carattere umanitario» prima genericamente enunciati all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione.
In particolare, la L. 173/20, nel meglio delineare gli specifici casi di protezione 'speciale' connessi al principio del non refoulement ed al dovere di rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, ha introdotto una nuova e più ampia formulazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
In particolare, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (previsto dall'art. 19 comma
1.1. introdotto dalla Legge 14 luglio 2017, n. 110 ) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
Pagina 3 diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”.
Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore abbia codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità (ex plurimis Cass. 4455/2018).
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs.
n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, mentre la formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di “condizioni di salute di particolare gravità” [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Ed ancora, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di “grave” (e non più solo
“eccezionale”) “calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza” ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-bis, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].
Il legislatore, infine, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 e anche il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest'ultima figura una norma di raccordo secondo cui la che, pur negando la protezione internazionale, ritiene sussistenti i CP_1 presupposti per l'applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Per quanto riguarda l'applicazione temporale della nuova disciplina sopra delineata, l'art. 15 del d.l. n.
130/2020 prevede che le modifiche apportate si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di
Pagina 4 entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di
Cassazione.
L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, tenuto conto che lo stesso ha dimostrato, sin dal suo arrivo in Italia, impegno nel reperimento di un'attività lavorativa che gli ha permesso di percepire nel corso del tempo una retribuzione via via crescente.
In merito al periodo trascorso in Italia il ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione lavorativa:
-buste paga emesse da “Società Agricola Terziotti Giovanni” per i mesi di maggio e giugno 2022: maggio 2022 per un totale di euro 322, 02; giugno 2022 per un totale di euro 49, 56 (doc. 07 dimesso unitamente al ricorso del 30/12/2022);
-lettera di impegno all'assunzione per la stagione 2023, con un rapporto di lavoro a tempo determinato full time stagionale con la mansione di lavapiatti, da parte della società “Babylos Art Hotel Villa Amistà
s.r.l.” (doc. 8 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-lettera di proroga, fino all'01/01/2024, di un contratto di lavoro stagionale a tempo pieno, avente come inizio il 20/03/2023 e con scadenza originaria il 31/10/2023, da parte della società “Babylos Art
Hotel Villa Amistà s.r.l.” (doc. 8 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, attestante redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari ad euro 15. 812, 45 (doc. 9 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-lettera di assunzione a tempo pieno e determinato per attività stagionale, a decorrere dal 06/03/2024 e fino all'01/11/2024, da parte della società “Babylos Art Hotel Villa Amistà s.r.l.” (doc. 8 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-buste paga da gennaio a novembre 2024 emesse dalla società “Babylos Art Hotel Villa Amistà s.r.l.”: gennaio 2024 per un totale di euro 1. 488, 77; marzo 2024 per un totale di euro 1. 479,00; aprile 2024 per un totale di euro 1. 791,00; maggio 2024 per un totale di euro 1. 690,00; giugno 2024 per un totale di euro 1. 743,00; luglio 2024 per un totale di euro 1. 633, 00; agosto 2024 per un totale di euro 1. 635,
00; settembre 2024 per un totale di euro 1. 634,00; ottobre 2024 per un totale di euro 1. 786, 00; novembre 2024 per un totale di euro 1. 505, 53 (doc. 10 dimesso con note di trattazione scritta del
25/02/2025).
Pagina 5 In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili non giustificata da motivi di carattere generale.
Non sono infatti emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le altre domande rimangono assorbite.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso presentato da CUI 067M07B) e, per l'effetto, accerta il diritto Parte_1 dello stesso alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi al ricorrente, alla Controparte_1
di nonché al Pubblico Ministero.
[...] CP_1
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio del 18/3/2025
Il Presidente rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Specializzata In Materia Di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Dei Cittadini
Dell'Unione Europea
Il Tribunale in composizione collegale, nelle persone dei seguenti magistrati dott. ssa Federica Benvenuti Presidente rel. /est. dott. Gianluca Brol Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice
nella causa iscritta al N. 49/2023 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n.
25/2008 depositato da:
CUI 067M07B; cod. TS0007465), con l'avv. ENRICO VARALI, Parte_1 C.F._1
ricorrente, contro
Controparte_1
in persona del Presidente ,
[...] CP_2
resistente,
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI
VENEZIA, interveniente, ha pronunciato il seguente
DECRETO nato in [...] il [...], ha impugnato il provvedimento del Parte_1
27/10/2022, notificato l'01/12/2022, reso dal Controparte_3
Pagina 1 Riconoscimento della di che ha rigettato la sua domanda di Controparte_1 CP_1 protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato i presupposti per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”.
Egli, in audizione amministrativa, ha dichiarato in sintesi:
- di essere cittadino bengalese di religione musulmana e di provenire dal villaggio di Hausha (Sylhet), ove
è nato e cresciuto;
- di aver frequentato la scuola per otto anni e di aver lavorato come contadino;
- che la sua famiglia di origine è composta da madre, padre e tre fratelli, dei quali è il primogenito, tutti residenti al villaggio presso uno zio paterno;
- che la sua famiglia perdeva la casa quando lui era ancora un bambino a causa delle alluvioni che regolarmente si abbattono sulla sua zona di origine, e per questo motivo, da allora, era costretto a dipendere dallo zio paterno che li faceva lavorare gratuitamente e li maltrattava;
- di essersi sempre trattenuto dal reagire agli abusi dello zio sapendo che da questi dipendeva il sostentamento del suo nucleo familiare;
- che un giorno, dopo aver visto per l'ennesima volta la madre in lacrime per essere stata ingiustamente picchiata dallo zio, perdeva la calma e quindi, afferrata una canna di bambù, colpiva lo zio;
- di essere subito scappato e di aver ottenuto ospitalità da parte di un amico il quale tentava di convincerlo a chiedere perdono allo zio;
- che un parente tentava una mediazione con lo zio ma questi si dimostrava profondamente offeso per l' accaduto e non propenso ad accordargli alcun perdono;
- di aver appreso dalla madre che lo zio aveva assoldato alcuni uomini per trovarlo e fargli del male;
- di essere stato ospitato per circa due mesi da uno zio materno nella zona di Sumanganj, periodo di tempo durante il quale il parente lo aiutava a procurarsi il passaporto e a organizzare la partenza;
- di avere lasciato il Paese il 28 febbraio 2021 e il 4 ottobre 2021 di avere fatto ingresso in Italia, ove presentava domanda di protezione internazionale.
Il richiedente ha infine dichiarato di non voler far rientro nel Paese di origine poiché teme che lo zio assoldi qualcuno per fargli del male o, addirittura, per farlo uccidere.
Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto, nonostante fossero apparse credibili le vicende narrate dal ricorrente con riferimento ai maltrattamenti subiti da lui e dai suoi familiari da parte dello zio paterno, e pur essendo stato dunque ritenuto plausibile l'episodio in cui l'istante è intervenuto colpendo lo zio con una canna di bambù, il timore espresso dal ricorrente non era stato ritenuto attuale e fondato.
Il ricorrente lamenta che la non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda CP_1 personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza chiedendo “l'accertamento 1.
Pagina 2 del diritto del ricorrente alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1 e comma 1.1., D.L.vo 286/1998; 2. del diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per calamità, ai sensi dell'art. 20 bis D.L.vo 286/1998.”.
L'amministrazione convenuta si è costituita in persona del Presidente della Commissione depositando la documentazione relativa alla fase amministrativa.
La Procura della Repubblica è ritualmente intervenuta in giudizio chiedendo il rigetto integrale del ricorso.
In data 13/03/2023 si è tenuta l'audizione giudiziale del ricorrente, il quale ha dichiarato di avere contatti sporadici con la famiglia rimasta in Bangladesh e di non avere novità rispetto a quanto dichiarato in Commissione. Con riferimento alla propria integrazione in Italia il ricorrente ha altresì dichiarato di aver fatto dei corsi di formazione per operaio agricolo e un corso di italiano ma di non aver dato l'esame; di essere disoccupato, ma che avrebbe cominciato a lavorare come lavapiatti per un hotel di lì a poco;
di condividere l'appartamento con altri due amici e di non pagare il canone in quanto inserito in un progetto.
Con note conclusive dd. 25/2/2024 in vista dell'udienza del 25/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte, il ricorrente ha diffusamente argomentato in merito alla propria integrazione in Italia ed insistito affinché sia accertato e dichiarato il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ovvero, in subordine, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998.
○○○
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va accolta.
Giova premettere che con il d.l. n. 113 del 2018 prima e con il DL 130/20 (conv in L.173/20) poi, il legislatore è intervenuto sulle qualifiche che danno titolo ai permessi di soggiorno sul territorio nazionale specificando, in un ventaglio di ipotesi nominate, i «seri motivi di carattere umanitario» prima genericamente enunciati all'art. 5, comma 6, del t.u. immigrazione.
In particolare, la L. 173/20, nel meglio delineare gli specifici casi di protezione 'speciale' connessi al principio del non refoulement ed al dovere di rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali, ha introdotto una nuova e più ampia formulazione dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286;
In particolare, è stato modificato l'ambito applicativo del divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, estendendolo dal rischio di tortura (previsto dall'art. 19 comma
1.1. introdotto dalla Legge 14 luglio 2017, n. 110 ) anche all'ipotesi di fondato timore di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti.
Sotto altro profilo, è stato specificato, altresì, che l'espulsione non è consentita “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
Pagina 3 diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese d'origine”.
Sotto quest'ultimo profilo, si può fondatamente ritenere che, così disponendo, il legislatore abbia codificato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che, nella vigenza della protezione umanitaria, ammetteva che potesse darsi rilievo all'elemento dell'integrazione sociale ai fini della valutazione dell'esistenza di una situazione di vulnerabilità (ex plurimis Cass. 4455/2018).
Tale ricostruzione, infatti, individuava nel diritto alla vita privata e familiare previsto dall'art. 8 della
Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo il referente normativo a cui agganciare il riconoscimento della protezione umanitaria, e tale referente normativo risulta puntualmente richiamato dalla nuova formulazione dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998.
Inoltre, il permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. d-bis), del D. Lgs.
n. 286/1998 può essere ora rilasciato nel caso in cui l'interessato versi in “gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”, mentre la formulazione previgente era più restrittiva e richiedeva la sussistenza di “condizioni di salute di particolare gravità” [art. 1, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Ed ancora, il permesso di soggiorno per calamità ai sensi dell'art. 20-bis del D. Lgs. n. 286/1998 può essere conseguito dallo straniero che debba far ritorno verso una situazione di “grave” (e non più solo
“eccezionale”) “calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza” ed è stato eliminato il divieto di conversione dello stesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro [art. 1, comma 1, lett. f), del d.l. n. 130/2020], rendendo possibile ciò ai sensi del nuovo art. 6, comma 1-bis, lett. b), del D. Lgs. n. 286/1998 [introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 130/2020].
Il legislatore, infine, ha mantenuto ferme le altre fattispecie di permesso di soggiorno per casi speciali previste dal D. Lgs. n. 286/1998 e anche il permesso di soggiorno per assistenza minori di cui all'art. 31, comma 3, del medesimo D. Lgs., introducendo anche per quest'ultima figura una norma di raccordo secondo cui la che, pur negando la protezione internazionale, ritiene sussistenti i CP_1 presupposti per l'applicazione di tale norma, ne dà notizia alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni [nuovo art. 32, comma 3.2, del D. Lgs. n. 25/2008, introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 3, del d.l. n. 130/2020].
Per quanto riguarda l'applicazione temporale della nuova disciplina sopra delineata, l'art. 15 del d.l. n.
130/2020 prevede che le modifiche apportate si applichino “anche ai procedimenti pendenti alla data di
Pagina 4 entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, comma 2 del codice di procedura civile”, ossia di giudizi di rinvio a seguito di annullamento del decreto da parte della Corte di
Cassazione.
L'inequivoca e onnicomprensiva formulazione letterale della norma induce a ritenere che le modifiche apportate dal d.l. n. 130/2020 si applichino a tutte le domande di protezione internazionale, anche a quelle presentate anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Ciò posto, si osserva che il ricorrente ha dimostrato di aver intrapreso un positivo percorso di integrazione sociale, tenuto conto che lo stesso ha dimostrato, sin dal suo arrivo in Italia, impegno nel reperimento di un'attività lavorativa che gli ha permesso di percepire nel corso del tempo una retribuzione via via crescente.
In merito al periodo trascorso in Italia il ricorrente ha infatti dimesso la seguente documentazione lavorativa:
-buste paga emesse da “Società Agricola Terziotti Giovanni” per i mesi di maggio e giugno 2022: maggio 2022 per un totale di euro 322, 02; giugno 2022 per un totale di euro 49, 56 (doc. 07 dimesso unitamente al ricorso del 30/12/2022);
-lettera di impegno all'assunzione per la stagione 2023, con un rapporto di lavoro a tempo determinato full time stagionale con la mansione di lavapiatti, da parte della società “Babylos Art Hotel Villa Amistà
s.r.l.” (doc. 8 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-lettera di proroga, fino all'01/01/2024, di un contratto di lavoro stagionale a tempo pieno, avente come inizio il 20/03/2023 e con scadenza originaria il 31/10/2023, da parte della società “Babylos Art
Hotel Villa Amistà s.r.l.” (doc. 8 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-certificazione unica 2024, relativa all'anno 2023, attestante redditi di lavoro dipendente e assimilati con contratto a tempo determinato pari ad euro 15. 812, 45 (doc. 9 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-lettera di assunzione a tempo pieno e determinato per attività stagionale, a decorrere dal 06/03/2024 e fino all'01/11/2024, da parte della società “Babylos Art Hotel Villa Amistà s.r.l.” (doc. 8 dimesso con note di trattazione scritta del 25/02/2025);
-buste paga da gennaio a novembre 2024 emesse dalla società “Babylos Art Hotel Villa Amistà s.r.l.”: gennaio 2024 per un totale di euro 1. 488, 77; marzo 2024 per un totale di euro 1. 479,00; aprile 2024 per un totale di euro 1. 791,00; maggio 2024 per un totale di euro 1. 690,00; giugno 2024 per un totale di euro 1. 743,00; luglio 2024 per un totale di euro 1. 633, 00; agosto 2024 per un totale di euro 1. 635,
00; settembre 2024 per un totale di euro 1. 634,00; ottobre 2024 per un totale di euro 1. 786, 00; novembre 2024 per un totale di euro 1. 505, 53 (doc. 10 dimesso con note di trattazione scritta del
25/02/2025).
Pagina 5 In questo contesto, è doveroso ritenere che il rimpatrio del ricorrente possa tradursi nella violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare o comunque in una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili non giustificata da motivi di carattere generale.
Non sono infatti emersi elementi in base ai quali ritenere che egli costituisca una minaccia per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico. Non vi sono, di conseguenza, ragioni per ritenere che l'espulsione costituirebbe una misura necessaria per la tutela di interessi generali in una società democratica (cfr. art. 8 CEDU).
Ne consegue che va accertato il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale e che gli atti vanno trasmessi al Questore per le determinazioni di competenza.
Le altre domande rimangono assorbite.
Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte e del fatto che i presupposti per la protezione speciale sono maturati soltanto in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso presentato da CUI 067M07B) e, per l'effetto, accerta il diritto Parte_1 dello stesso alla concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale, trasmettendo gli atti al Questore per le determinazioni di competenza;
compensa le spese di lite.
Si comunichi al ricorrente, alla Controparte_1
di nonché al Pubblico Ministero.
[...] CP_1
Venezia, cosi deciso nella camera di consiglio del 18/3/2025
Il Presidente rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
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