Rigetto
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 04/06/2025, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 04840/2025REG.PROV.COLL.
N. 03607/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2024, proposto dalla dottoressa LL La BA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Perconti, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di giustizia;
contro
l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Massafra, Massimo Boccia Neri, Sebastiano Caruso e Cherubina Ciriello, con domicilio eletto presso la sede dell’ente in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del dottor VI AG, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio-Roma, Sezione V, 12 marzo 2024, n. 4958, resa tra le parti, non notificata e concernente il concorso per titoli ed esami per la copertura di sessantadue posti di medico di seconda fascia;
Visto il ricorso in appello e relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Oggetto del presente giudizio è la verifica della legittimità delle operazioni della Commissione del concorso per titoli ed esami per la copertura di sessantadue posti di medico di seconda fascia indetto dall'Istituto Nazionale Previdenza Sociale-INPS (di seguito anche “INPS”).
2. Nel giudizio di primo grado definito con la sentenza oggetto del presente appello, la dottoressa LL La BA ha proposto impugnativa dinanzi al Tar Lazio per l’annullamento, previa istanza cautelare:
“ Per quanto riguarda il ricorso introduttivo della graduatoria parziale del concorso per titoli ed esami per la copertura di 62 posti di medico di seconda fascia (guri n. 79 del 04.10.2022).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da La BA LL il 31 luglio 2023:
- della determinazione n. 23 del 20 luglio 2023 con cui il Commissario Straordinario determina di approvare la graduatoria finale e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 62 medici di seconda fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS che allegate alla presente determinazione, costituiscono parte integrante della stessa;
- di disporre l'immissione in ruolo di 62 medici di seconda fascia funzionale di cui alla graduatoria dei vincitori e di ulteriori 12 medici di seconda fascia funzionale mediante scorrimento della graduatoria finale.
Nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi. ”
2. Il Tribunale territoriale, con ordinanza 25 maggio 2023, n. 2628, riformata ex articolo 55, comma 10, c.p.a. da questa Sezione con ordinanza 7 luglio 2023, n. 2778 ai fini della sollecita fissazione del merito, ha respinto la domanda cautelare e, con sentenza 12 marzo 2024, n. 4958, ha rigettato il ricorso.
3. Con appello notificato il 26 aprile 2024 e depositato il 7 maggio successivo, la dottoressa LL La BA ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza indicata in epigrafe, deducendo che con il ricorso in primo grado la ricorrente aveva chiesto l’annullamento delle prove scritte e della conseguente graduatoria parziale e finale del concorso per cui è causa, ritenendo le operazioni seguite dalla Commissione affette da plurimi profili di illegittimità per violazione del principio di anonimato, della correttezza e predeterminazione della griglia di valutazione degli elaborati e della corretta individuazione dei quesiti da porre ai candidati.
4. L’appellante affida il proprio gravame a tre mezzi di censura, con i quali, anche in chiave critica della decisione appellata, ripropone le doglienze dedotte in primo grado, lamentando:
“ 1. ERROR IN IUDICANDO: OMESSA PRONUNCIA SUL MOTIVO DI RICORSO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO.
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’ANONIMATO NEI PUBBLICI CONCORSI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL T.U. PUBBLICI CONCORSI (DPR 487/1994) .
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24, 113, e 97 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL BANDO DI CONCORSO ED ART. 35-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. ”: secondo la dottoressa La BA, il primo giudice avrebbe erroneamente omesso di decidere su una precisa censura dedotta dall’interessata, essendosi limitato acriticamente a considerare rispettato il principio dell’anonimato delle prove scritte, senza aver adeguatamente considerato che i dati anagrafici della candidata e lo username generato dal sistema e utile per il successivo login non erano contenuti in una busta, ma scritti su un talloncino consegnato all’ingresso, teoricamente conoscibile dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove;
“ 2. ERROR IN IUDICANDO: OMESSA PRONUNCIA SUL MOTIVO DI RICORSO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA ”: da un concorrente angolo prospettico, l’appellante deduce che il Tribunale territoriale avrebbe omesso di considerare la violazione del principio di trasparenza nello svolgimento degli elaborati, per i quali sono state consegnate ai candidati documentazione sanitaria e le tabelle utili alla valutazione del grado di invalidità e in formato cartaceo, non contenute in buste sigillate o quantomeno sottoscritte dai commissari;
“ 3. ERROR IN IUDICANDO: OMESSA PRONUNCIA SUL MOTIVO DI RICORSO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA CIRCA LA CORRETTEZZA DELLA VALUTAZIONE ED IL RILASCIO DEGLI ELABORATI DI TUTTI I CANDIDATI
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/1990;
ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – MANCATA PARAMETRAZIONE DEL GIUDIZIO ATTRIBUITO ALLA PROVA CONCORSUALE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 24, 113, e 97 DELLA COSTITUZIONE.
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 5 DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ART. 35-QUATER DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165. ”: il mezzo è teso a contestare la modalità di predisposizione della griglia contenente i criteri in base ai quali correggere gli elaborati e secondo cui non sarebbe stato possibile modulare il relativo giudizio, benché recato anche da una votazione numerica.
5. L’ente appellato si è costituito in giudizio con atto depositato il 15 maggio 2024 ed ha presentato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 16 aprile 2025.
6. All’udienza del 22 maggio 2025 la causa è passata in decisione.
7. In via preliminare, ritiene il Collegio di poter prescindere dell’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi sollevata dall’INPS, attesa l’infondatezza del gravame, come pure di un possibile profilo di inammissibilità per mancata prova della notifica del gravame al controinteressato VI AG, rispetto al quale non sono state depositate le note di consegna e accettazione della busta elettronica contenente appello, procura e relata.
8. Con il primo motivo, l’appellante sottopone a critica la sentenza impugnata, sostenendo che erroneamente il primo giudice avrebbe condiviso le difese dell’Amministrazione intimata, escludendo che nella vicenda per cui è causa si fosse verificata la violazione del principio dell’anonimato, nonostante alla candidata fosse stato consegnato un talloncino, non chiuso in busta sigillata o quanto meno sottoscritta dai componenti la Commissione, contenente le sue generalità e lo username per accedere alla prova tramite login , con il conseguente rischio che i suoi dati potessero essere conosciuti dall’Amministrazione procedente prima dello svolgimento delle prove.
Il motivo non può trovare accoglimento.
9.1. Dai verbali del concorso, facenti piena prova fino a querela di falso (cfr. per tutte, Consiglio di Stato, Sezione III, 6 maggio 2025, n. 3829), risulta che l’anonimato è stato garantito “ attraverso l’abbinamento della scheda anagrafica del candidato e la prova d’esame tramite codici a barre criptati estratti casualmente dai candidati nella piattaforma digitale per accedere all’applicativo informatico ” (cfr. verbale n. 1 del 23 gennaio 2023, allegato 2 al fascicolo di primo grado dell’INPS).
La Commissione di gara ha previsto che “ solo al termine delle correzioni della prova a contenuto teorico - pratico la Commissione esaminatrice si riunirà con la società MERITO s.r.l. tramite una "call" durante la quale fornirà, in modalità telematica, alla predetta società un file excel dove saranno riportati i codici degli elaborati e i rispettivi voti. Contestualmente alla consegna di detto file la società MERITO s.r.l. procederà all'abbinamento dei codici con l'anagrafica dei candidati elaborando gli esiti” e che “ detta fase di abbinamento avverrà a conclusione delle operazioni di correzione, in forma anonima, degli elaborati della prova a carattere teorico - pratico contraddistinti dal codice numerico, ai fini della formulazione dell'elenco degli ammessi alla prova orali ” (verbale n. 2 del 30 gennaio 2023, allegato 4 al fascicolo di primo grado dell’INPS).
Tali operazioni si sono svolte il 16 febbraio 2023, come attestato dal relativo verbale n. 7 (allegato 6 al fascicolo di primo grado dell’INPS).
9.2. In esito all’approfondimento istruttorio conseguente all’accoglimento della domanda cautelare da parte di questa Sezione ai sensi dell’articolo 55, comma 10, c.p.a., il Tribunale territoriale, dopo aver rilevato che il sistema dovesse poter associare il codice identificativo (e quindi il nome del candidato) all’elaborato consegnato tramite l’utilizzo di un tablet e che “ la Commissione ha consegnato all’ingresso a ciascun candidato un talloncino contenente i dati anagrafici e lo username generato dal sistema e utile per il login ”, ha condivisibilmente escluso il rischio di violazione dell’anonimato, statuendo che:
1) “ oltre a tale codice, è stato dal sistema informatico generato da Merito S.r.l. un secondo codice atti, da riportare negli appositi spazi del predetto talloncino, utile per visionare l’elaborato sulla piattaforma e comunicato ai candidati all’esito della prova ”;
2) “ al termine della prova, la Merito S.r.l. ha infine fornito alla Commissione su supporto USB gli elaborati in formato PDF al quale è stato abbinato un codice prova generato automaticamente dal sistema software ”;
3) “ la sicurezza della procedura concorsuale è stata assicurata dalla generazione casuale di differenti codici identificati per ciascuna sua fase (login, svolgimento prova, abbinamento elaborati e candidati) e ciò vale a tutelare l’anonimato dei candidati e, quindi, l’imparzialità della correzione ”.
9.3. Allo stesso modo non può trovare accoglimento la censura dedotta da altro punto di vista dall’appellante, che lamenta l’illegittimità delle operazioni di concorso, segnalando che, non riuscendo alla fine della prova ad inserire nel proprio tablet i codici fortini in precedenza, ha chiesto aiuto al personale di vigilanza, che, spostatosi su un altro terminale, ha fornito all’interessata un foglio analogo a quello consegnato in precedenza, in parte dattiloscritto e in parte manoscritto.
Sul punto il Tar, tenendo presente quanto emerge dai verbali versati in atti, ha correttamente stabilito che “ il numero di protocollo dattiloscritto che la ricorrente assume indebitamente apposto dalla Commissione venuta in soccorso della candidata (la quale non riusciva ad effettuare il richiesto login) risulta in verità essere il protocollo della domanda presentata per la partecipazione alla procedura concorsuale, il quale viene utilizzato dalla Direzione Centrale Risorse Umane dell’Istituto per la pubblicazione della valutazione dei titoli e dell’esito della prova. ”
9.4. In conclusione, il motivo deve essere respinto.
10. Con il secondo mezzo di gravame, l’appellante lamenta omessa pronuncia sul motivo di ricorso concernente la violazione del principio di trasparenza, in quanto il primo giudice non si sarebbe pronunciato sulla presenza di fogli non in busta che sarebbero circolati liberamente durante la prova concorsuale.
Osserva al riguardo il Collegio che il primo giudice ha ragionevolmente ritenuto di assorbire l’esame della doglianza, sia per la sua scarsa incidenza sulla possibile illegittimità della procedura di svolgimento delle prove e della loro correzione in considerazione della mera allegazione della circostanza senza alcuna prova a supporto, sia, soprattutto, perché la stessa ricorrente aveva formulato la sua argomentazione in termini dubitativi, laddove nel ricorso di primo grado la dottoressa La BA, dopo aver rilevato che l’articolo 5 del Bando prevedeva che “ verrà messa a disposizione del candidato la documentazione sanitaria utile per lo svolgimento della prova ”, aveva sostenuto che sarebbe legittimo chiedersi “ perché non sia stata fornita anch’essa telematicamente sì da consentirne la consultazione a video ”, non potendo verificarsi se “ la predetta documentazione sanitaria sia stata distribuita uniformemente a tutti i candidati ” (pagina 6 del ricorso di primo grado).
Come emerge dalla lettura dei verbali di concorso, l’Amministrazione ha stabilito che “all’estrazione della busta contenente la traccia della prova teorico-pratica sarà consegnato ad ogni candidato, in modalità cartacea, l’estratto della documentazione sanitaria abbinata alla ricerca, utile allo svolgimento della prova stessa ” (verbale n. 1 del 23 gennaio 2023, cit.).
Non sussistendo nei verbali di gara prova documentale dell’asserzione di parte appellante, il motivo va respinto, risultando dagli atti del concorso che, nell’esercizio della propria attività largamente discrezionale, l’INPS ha distribuito ai candidati (soltanto) fogli da utilizzare ai fini dello svolgimento della prova, contenenti dati e tabelle relative alla valutazione del grado di invalidità, non potendo sostenersi che nella fattispecie l’Amministrazione procedente abbia assunto comportamenti non improntati al principio della trasparenza, la cui valutazione deve sempre essere esercitata secondo buon senso e senza formalismi, con la conseguenza che il secondo motivo va respinto.
11. Allo stesso modo, non può trovare accoglimento l’ultima serie di censure contenute nel terzo mezzo di gravame, con il quale l’appellante lamenta che la Commissione di concorso avrebbe arbitrariamente fissato la griglia di valutazione, senza la predeterminazione di criteri e sub-criteri per l’esame degli elaborati.
Al riguardo, il Tar ha correttamente osservato che la griglia in questione “ è stata effettivamente predeterminata nella seduta del 23 gennaio 2023 prevedendo ai fini della valutazione dell’elaborato i seguenti giudizi: insufficiente, sufficiente, con approfondimento ed esaustivo nei contenuti, correlati dal punteggio espresso nella colonna di sinistra inferiore a 21, da 21 a 24, da 25 a 27 e da 28 a 30 ”, considerando condivisibilmente che “ tali indicazioni sono a fortiori sufficienti a ritenere motivato il giudizio espresso sugli elaborati dalla Commissione, laddove si consideri che per consolidato orientamento giurisprudenziale la motivazione dei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici sarebbe adeguatamente espressa finanche dall'attribuzione del solo voto numerico senza la necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative e di glosse, annotazioni e segni grafici, costituendo il voto numerico espressione sintetica, ma esaustiva, della valutazione della
commissione di un concorso pubblico (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 9 ottobre 2023, n. 14836). ”
12. In base a tutte le considerazioni che precedono, in conclusione, l’appello va respinto.
13. Sussistono, tuttavia, giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
EF Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | EF Santoleri |
IL SEGRETARIO