Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2014, n. 18523
CASS
Sentenza 2 settembre 2014

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È legittimo il bando di concorso pubblico per l'assunzione di lavoratori disabili che riservi la partecipazione ai soli cittadini italiani e comunitari, in quanto applicativo del coordinato disposto della norma dell'art. 38 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (come modificata dall'art. 7, comma 1, lett. a) della legge 6 agosto 2013, n. 97) con le previsioni di cui all'art. 70, comma 13, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, le quali complessivamente limitano l'accesso ai pubblici impieghi ai cittadini italiani, ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea - fatte salve le eccezioni di cui al d.p.c.m. 7 febbraio 1994, n. 174 - nonché alle categorie di cittadini extracomunitari espressamente indicate nell'art. 3 bis della legge n. 97 del 2013. Né l'esclusione degli altri stranieri non comunitari dall'accesso al lavoro pubblico si pone in contrasto con i principi espressi dalla normativa sovranazionale, da quella costituzionale, dal T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero o dalla disciplina antidiscriminatoria dettata dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 215, in considerazione della particolarità e delicatezza della funzione svolta alle dipendenze della Stato.

Il ricorrente in cassazione ammesso al patrocinio a spese dello Stato non è tenuto, in caso di rigetto dell'impugnazione, al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

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    FATTI DI CAUSA 1. Q. Bruno convenne in giudizio la società "Fondiaria Sai" s.p.a. (divenuta poi "UnipolSai Assicurazioni" s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 597,54 a titolo di competenze professionali per la perizia da lui eseguita, per conto della detta società, ai fini della liquidazione del danno relativo ad un sinistro stradale. Nella resistenza della convenuta, la domanda attorea fu accolta dal Giudice di pace di Napoli. 2. Sul gravame proposto dalla UnipolSai Assicurazioni, il Tribunale di Napoli, riformando la decisione di primo grado, rigettò la domanda e condannò l'attore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio. Per quanto in questa …

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  • 2pubblico impiego
    https://www.asgi.it/ · 22 marzo 2022

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    Per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità del mobbing, l'elemento qualificante, che deve essere provato da chi assume di avere subito la condotta vessatoria, va ricercato non nell'illegittimità …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/09/2014, n. 18523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18523
Data del deposito : 2 settembre 2014

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