Provvedimento: […] Rigettare, in tutti i casi, le altrui domande di resa dei conti, di restituzione dei frutti, nonché di risarcimento o, pagina 2 di 11 comunque, disporre specularmente che l'attrice sia tenuta a sua volta a rendere il conto , a restituire i frutti e a risarcire l'esponente per i proventi percettibili ,da determinarsi in via equitativa. In via gradata, nella deprecata ipotesi che si ritenga sussumibile la specie nell'art. 734 c.c., dichiarare la nullità della divisione fatta dal testatore ex art. 735, comma 1 c.c., in via ulteriormente subordinata, ridurre, in ogni caso, la disposizione testamentaria lesiva per oltre un quarto, reintegrando la quota dell'esponente. Con vittoria di competenze di causa, in tutti i casi”.
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