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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/10/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4704/2022 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4704 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF , residente a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Paolo IV (C.F. pec – fax 031 263151) C.F._2 Email_1
e OB IV (C.F. – PEC – fax 031 263151), ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il loro studio a Como in via via Mugiasca n. 2
-attore-
E
c.f. , con sede in 00185 Roma, via Monzambano n. 10, in persona del Responsabile CP_1 P.IVA_1 della Direzione Legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Rosario Di Maio (C.F.
del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 22100 Como, Via C.F._4
Leone Leoni n. 9 (fax: 178/2734499, indirizzo PEC: ) Email_3
-convenuto- E
(con sede in , via Cantaluppi n. 294) in persona del Sindacopro tempore, Controparte_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria-Cristina Gelpi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso il di lei studio in Como, via 5 Giornate n. 61 (fax: 031/267593 e pec . Email_4
-terzo chiamato-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica (decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento), sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni eccezione contraria, per le ragioni premesse: Nel merito
- accertata la responsabilità ex art. 2051 cc e/o art. 2043 cc, condannare, in via principale, CP_1 nonché, in subordine, e il in via tra loro solidale e/o disgiunta in misura CP_1 Controparte_2 proporzionale alle loro rispettive responsabilità accertande, a risarcire il Sig. di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, a persona e a cose, subiti nell'incidente “de quo” pari ad Euro 28.803,24, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi murati e maturandi dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria
- si chiede che sia disposta consulenza medico legale volta ad accertare i danni alla persona riportati a seguito del sinistro del 16.3.2022 dal Sig. come risulta dai doc. da 6 a 20 prodotti dall'attore, nonché a Parte_1 quantificare in termini monetari i suddetti danni in ambito civilistico secondo i parametri valutativi medico-legali e quindi accertare l'inabilità temporanea biologica e il danno biologico permanente della totale integrità psico-fisica patiti dall'attore, oltre all'incremento per sofferenza/danno morale e personalizzazione spettanti al Sig. Pt_1
.
[...]
per parte convenuta : CP_1
“ Piaccia all'Onorevole Tribunale adito così definitivamente pronunciare: NEL MERITO:
- rigettare le avverse domande tutte in quanto destituite di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi ed integralmente confermati dall'esperita istruttoria orale, dichiarando la non debenza di alcuna somma da parte di nei CP_1 confronti del Sig. ; Parte_1
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'apporto causale e il grado di responsabilità del Sig. nella determinazione Parte_1 dell'evento dannoso per cui è processo;
per l'effetto, contenere l'entità del risarcimento nella misura ritenuta equa e di giustizia anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. IN OGNI CASO, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, quale Ente tenuto alla Controparte_2 custodia del tratto di strada interessato dal sinistro per cui è causa, a tenere indenne e manlevata
[...] per quanto il Tribunale di Como ritenesse di spettanza del Sig. , oltre alla rifusione CP_1 Parte_1 delle spese e compensi di causa sia in favore dell'attore che a favore della convenuta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
per parte terza chiamata : Controparte_2
“nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese a favore;
in subordine: ove non dovesse ritenersi assorbente la responsabilità del sig. nella causazione del Pt_1 sinistro, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. (almeno paritario) nella verificazione del sinistro: i) rigettare la domanda di manleva avanzata da nei confronti del per i motivi CP_1 Controparte_2 di cui in narrativa, spese a favore;
ii) ove dovesse essere accertata anche una responsabilità del nella verificazione del Controparte_2 sinistro, liquidare il risarcimento del danno a favore del sig. sulla base di precise risultanze istruttorie. Pt_1
Spese compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 22.12.2022, evocava in Parte_1 giudizio sentirla condannare al pagamento, nei propri confronti, in forza degli artt. 2051 e/o CP_3
2043 cc, dell'importo di € 28.803,24, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in proprio danno il
16.3.2022 alle ore 20.25 circa.
Deduceva infatti l'attore che in tale data, mentre a bordo della sua moto Suzuki Honda targata EA80065 percorreva la strada statale Briantea (S.S. 342) in direzione BA provenendo da Como, in località , CP_2 all'altezza degli esercizi commerciali MediaWorld e McDonalds, in condizioni di oscurità per mancanza di luce, urtava lo spartitraffico divisorio della carreggiata, non segnalato, perdendo così il controllo del proprio mezzo e finendo per collidere con l'autovettura di terzo (Renault Megane targato EX045CW condotto da , Persona_1 percorrente la medesima direzione), provocandosi nello scontro e caduta a terra plurime fatture costali ed altre criticità, alla spalla sinistra, al bacino ed al distretto pleurico quantificate in un'inabilità permanente del
10% ed invalidità temporanea totale di giorni 8, parziale al 75% di giorni 21, al 50% di giorni 15 e al 25% per ulteriori giorni 15 (vds Doc. 23, relazione medico-legale del Dr. . Per_2
Quantificava tali danni, oltre ad € 582,44 per riparazione moto ed ulteriori €500 per danni al casco e ai vestiti usati in occasione del sinistro, nel succitato importo, chiedendone conto stragiudizialmente ad , CP_1 individuato quale responsabile della custodia della strada teatro dell'incidente, e, stante l'assenza di riscontro dell'Ente, incardinava il presente giudizio.
Si costituiva, tempestivamente, il 29.3.2025 parte convenuta , la quale contestava la domanda CP_1 attorea, nell'an (oltre che nel quantum) chiedendone il rigetto, sul presupposto della piena imputabilità del sinistro alla condotta imprudente posta in essere da e, preliminarmente, chiedeva l'autorizzazione ad Pt_1 effettuare la chiamata in causa del , ritenuto ente responsabile essendo il sinistro verificatosi Controparte_2 nel centro abitato di e tenuto conto degli articoli 2, comma 7, e 4 del Codice della Strada. CP_2
In sede di prima udienza, il 26 aprile 2023, il sottoscritto G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo,
[...]
, che si costituiva il 17.10.2023, giorno prima dell'udienza, contestando anzitutto la tesi di CP_2 CP_1 secondo la quale la responsabilità per la manutenzione e la segnaletica relativa allo spartitraffico sarebbe stata a carico del obiettando invece come nel caso di specie lo spartitraffico fosse un manufatto strutturale CP_2
e dunque, ai sensi dell'art.37 del Codice della Strada ("L'apposizione e la manutenzione della segnaletica ... fanno carico: d) agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali riguardanti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada) soggiacente alla custodia dell'ente proprietario della strada.
Inoltre, nel merito, escludeva che il sinistro potesse essere ascritto alla carente manutenzione della strada in ragione della presenza di un impianto di illuminazione conforme a quanto previsto dalla legge, e dell'irrilevanza della mancata segnalazione verticale dell'isola spartitraffico, stante le condizioni del luogo (striscia continua, strisce pedonali), vieppiù potendo presumersi la conoscenza dei luoghi da parte dell'attore. Contestava, infine, il quantum.
Il G.I. all'udienza cartolare del 18.10.2023 concedeva i termini di cui all'art. 183 co.VI cpc -nel rispetto dei quali veniva depositata dall'attore la prima memoria, da tutte e tre le parti la seconda, e la terza da parte attrice e dal e successivamente, con ordinanza all'esito dell'udienza del 24.1.2024, ammetteva Controparte_2 tutte e tre le parti alla prova orale, seppur con limitazioni rispetto alle capitolazioni proposte, demandando all'esito ogni determinazione sulla richiesta di disposizione di ctu medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 11.7.2024 il giudizio veniva istruito, con l'escussione dei testi di parte convenuta CP_1 Tes_1
e (dipendenti , e di parte attrice (figlio dell'attore) e
[...] Testimone_2 CP_1 Testimone_3 Tes_4
(conducente auto coinvolta), quest'ultimo anche quale teste di .
[...] Controparte_2
3 Con ordinanza riservata del 31.7.2025 il sottoscritto G.I., ritenuto, “in ottica di economia processuale, valutare anzitutto la fondatezza della domanda attorea in punto di an, demandando all'esito l'eventuale valutazione sull'opportunità di disporre ctu medico legale”, richiamati gli artt. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc (e precisato pertanto che la decisione sul profilo potrebbe anche definire il giudizio, diversamente ex art. 279 co.II n. 4 cpc), fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 7 aprile 2025.
In tale data la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di giorni
60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica), nel rispetto dei quali termini tanto parte attrice quanto parte convenuta quanto la terza chiamata depositavano tempestivamente le comparse conclusionali e e anche le memorie di replica. Pt_1 Controparte_2
II. Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di contestazione, tanto l'interesse ad agire di parte attrice, quanto la legittimazione ad causam, attiva e, almeno astrattamente, quella passiva (quantomeno per una delle due parti: vds infra), quanto, infine, la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio. Quanto alla costituzione della terza chiamata, essa sconta le decadenze di cui all'art. 166-167 cpc.
E' stata ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
III. Logicamente preliminare ad ogni valutazione relativa all'individuazione del soggetto custode dell'area, e dunque legittimato passivo rispetto alla domanda ed all'eventuale pronuncia di condanna per il danno lamentato dall'attore, è proprio la valutazione, nell'an, della fondatezza della domanda. Un'eventuale risposta negativa al quesito, infatti, priverebbe di rilievo sostanziale il profilo della legittimazione passiva, oltre a quello del quantum, la cui indagine risulterebbe parimenti assorbita.
Risulta pertanto dirimente accertare la sussistenza o meno di una responsabilità imputabile, ex art. 2051 cc o
2043 cc a parte convenuta e/o a parte terza chiamata, principiando dall'analisi del fatto storico.
III.I - La dinamica causale che ha portato al sinistro risulta essenzialmente incontestata: la sera del 16 Pt_1 marzo 2022, dopo le 20.00, quindi ad orario in cui difetta la luce del giorno, nel percorrere la Statale Briantea in direzione BA provenendo da Como, all'altezza di , dopo la rotatoria principale dell'abitato ed CP_2 all'altezza degli esercizi commerciali MCs e ME (alla propria sinistra) andava ad urtare lo spartitraffico divisorio della carreggiata, perdendo il controllo della moto cadendo a terra e finendo per scontrarsi con il veicolo Renault Megane guidato da , procedente in medesima direzione. Persona_1
Osserva il Tribunale come risulti pacifico tanto lo stato dei luoghi quanto il rapporto dinamico che ha portato all'impatto la moto dell'attore con la Renault Megane.
Quanto a quest'ultimo aspetto, cristallizzato nel modulo CAI prodotto dallo stesso (sub doc.2) emerge Pt_1 come la moto fosse in fase di sorpasso, alla sinistra dell'autovettura, dopo essere sopraggiunta da tergo. La circostanza, indicata in CAI alla casella descrittiva n14 (“osservazioni”) da parte di , non risulta contestata, Tes_4
e ha peraltro trovato conferma in sede di istruttoria ove il medesimo -chiamato a testimoniare dallo stesso attore- dichiarava di occupare il centro della carreggiata, ed aver visto la moto arrivare con lo specchietto retrovisore sinistro. Anche l'altro teste attoreo, (figlio), dichiarava che dopo l'urto la moto è Testimone_3
“andata verso destra”, finendo per impattare con l'auto dovendo dunque desumersi che fosse a sinistra. Del
4 resto è lo stesso attore, che tanto in Constatazione Amichevole quanto nelle difese rese in giudizio, rappresenta avere urtato lo spartitraffico, ed in conseguenza aver perso il controllo finendo contro il veicolo A
(vds CAI) “a fianco”.
Da quanto precede deve pertanto desumersi come alla guida della propria moto, negli istanti Pt_1 immediatamente antecedenti all'impatto con lo spartitraffico, si trovasse sicuramente in fase di sorpasso, e con ogni probabilità al di là della propria corsia, dal momento che, diversamente, non avrebbe avuto modo di impattare con lo spartitraffico, perché l'avrebbe trovato, e superato, alla propria sinistra, e non davanti a sè: circostanze queste che rileveranno infra.
Con riferimento allo stato dei luoghi, non sussistono dubbi in ordine al fatto che le condizioni della sede stradale la sera del sinistro fossero le medesime di quelle fotografate all'allegato n.3 attoreo: il punto in cui si è verificato l'urto della moto con lo spartitraffico, la perdita di controllo e il conseguente impatto con la Renault sono pertanto avvenute in prossimità di un passaggio pedonale protetto, in entrambe le direzioni, da uno spartitraffico funzionale a consentire ai pedoni di dividere l'attraversamento in due momenti. Egualmente, sempre dalla riproduzione fotografica attorea, risulta visibile come la sede stradale in quel punto sia caratterizzata, in larghezza, da tre corsie, le due esterne dedicate al transito dei veicoli, quella intermedia invece è formata dallo spartitraffico, mentre subito prima e subito dopo è costituita da corsia ad uso dei veicoli provenienti da Como e dedicata alla svolta a sinistra, per agevolare l'accesso agli esercizi commerciali presenti esclusivamente da quella parte.
Pertanto per i veicoli diretti a BA prima dell'attraversamento pedonale sono previste due corsie, una per la normale marcia e una dedicata alla svolta a sinistra, che riprende successivamente allo spartitraffico. Ancor più nel dettaglio, la corsia centrale, in oggetto, terminata l'area di svolta a sinistra, risulta separata dallo spartitraffico rialzato in cemento, da un'area di alcuni metri di lunghezza con strisce bianche diagonali, indicanti zone della carreggiata non percorribili, da escludere dal transito e dalla sosta. E' altrettanto pacifica l'assenza di segnali verticali volti a segnalare lo spartitraffico o l'obbligo di rientro in corsia, come incontestato è che in direzione contraria il segnale fosse presente, nonché che sia stato posizionato anche sulla corsia di marcia direzione BA a seguito dell'incidente.
III.II - Alla luce delle premesse incontestate che precedono, il Tribunale osserva come la moto di non Pt_1 avrebbe dovuto né potuto trovarsi ove si trovava al momento dell'impatto con lo spartitraffico, a prescindere dalla mancata segnalazione con cartellonistica verticale.
Lo spartitraffico infatti, come detto, seguiva una corsia –sì ad uso dei veicoli provenienti da Como- ma dedicata esclusivamente alla svolta a sinistra, che pertanto non poteva essere occupata da veicoli che dovevano procedere dritti, come la Suzuki;
lo spartitraffico, inoltre, era preceduto da un'inequivoca segnaletica orizzontale, ovvero una zebratura funzionale, come notorio, a segnalare la presenza di ostacoli (in particolare le isole di traffico). L'assenza della cartellonistica verticale uguale a quella presente in direzione opposta, ovvero il segnale “obbligo rientro a destra" non era nemmeno necessario, stante la considerazione, evidente, che sulla corsia su cui avrebbero dovuto trovarsi i veicoli che avrebbero dovuto “rientrare”, in realtà, per la citata configurazione della strada, non possono esservi veicoli marcianti dritto e con necessità di rientrare, ma veicoli fermi in fase di svolta a sinistra, cioè proprio in direzione opposta.
Il segnale verticale pertanto, sebbene utile ad adiuvandum, non deve essere considerato indispensabile, non essendo per l'appunto la corsia centrale dedicata al transito veicolare.
5 Né risultano conferenti analogie con il medesimo segnale posto in direzione contraria (vds doc4 attoreo) poiché diverse sono le condizioni della sede stradale che si presentano ai veicoli nelle due direzioni: per i veicoli provenienti da BA, infatti, il segnale, da media distanza, ha la chiara finalità di attenzionare non tanto la presenza dello spartitraffico che precede, bensì soprattutto la corsia al termine della quale è posto, trattandosi di corsia (svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Como) interdetta per tali veicoli e che dunque non può essere occupata, neppure per fermata funzionale alla svolta, a differenza, proprio, della medesima corsia ma nel senso opposto. A plastica evidenza della non comparabilità della cartellonistica nei due sensi di marcia depone anche la segnaletica orizzontale, essendo in direzione Como sensibilmente inferiore la zebratura presente invece in direzione BA (cfr nuovamente doc.3 e 4 attorei), per le medesime ragioni finora esposte.
IV. Ebbene, la circostanza che il centauro si trovasse in punto della sede stradale ove gli era precluso di essere
(diversi metri di area zebrata interdetta al traffico, preceduta da decine di metri di corsia di svolta interdetta alla circolazione di marcia diritta) unita all'irrilevanza dell'assenza della cartellonistica verticale dallo stesso invocata (non obbligatoria), costituiscono due elementi di sicura valorizzazione, tanto (soprattutto il secondo aspetto) nel senso dell'esclusione della cd. insidia stradale potenzialmente rilevante ex art. 2043 c.c,, quanto
(soprattutto il primo) nella configurazione della condotta del danneggiato (e della propria diligenza nel relazionarsi con la res oggetto di custodia), quale profilo integrante il “caso fortuito” rilevante ai fini della imputazione della responsabilità fino al punto da diventare escludente la stessa.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (il cui onere della prova per il danneggiato è meno oneroso rispetto a quello richiesto dall'art. 2043), infatti, “la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (vds n. 21675 del 20/07/2023).
Si osservi, richiamando tale ultima pronuncia della Suprema Corte, come l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sia quello di valorizzare, in senso escludente, la condotta imprudente del danneggiato, persino nell'ipotesi di colpa del gestore.
Pertanto, anche ove si ravvisassero profili di colpa gestoria –ciò che non è nel caso di specie- in ogni caso la condotta imprudente del danneggiato può essere suscettibile di integrare quel caso fortuito escludente il nesso causale;
dunque non solo mitigare ex art. 1227 cc la responsabilità del gestore, ma escluderla tout court.
Ebbene, nel caso di specie la condotta di guida di si pone, per le ragioni rappresentate, come altamente Pt_1 imprudente, non dovendosi dimenticare che il centauro si trovava in fase di sorpasso, occupando corsia che gli era preclusa –non dovendo svoltare a sinistra- ed altresì tenendo in considerazione che tale condotta è stata posta in essere in prossimità di un passaggio pedonale ed in orario serale (peraltro secondo la rappresentazione attorea in assenza di luci artificiali) e dunque in un contesto che richiedeva la massima prudenza.
Pertanto, atteso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale
[…]può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (vds Cass. 8450 del 31/03/2025) e che in giudizio la prova documentale, la prova costituenda ed il declinarsi del principio di non contestazione (ex art. 115 co.II cpc) hanno consentito di ritenere provata la condotta esclusiva o concorrente di nella verificazione del sinistro, seppur anche solo Pt_1 colposa, e prescindente da ogni carenza astrattamente imputabile all'Ente gestoreo della strada o al CP_2
6 proprietario, non essendo decisiva la carenza della cartellonistica verticale, né la dedotta, ma non provata e smentita in istruttoria, scarsa luminosità.
V. A tale ultimo riguardo, infatti, giova rilevare che l'unico teste attoreo –fra i tre proposti e due ammessi- presente sui luoghi al momento del fatto, , a specifica domanda (capp1-2 ) in ordine a Tes_4 Controparte_2 se i lampioni posti in prossimità dell'area spartitraffico fossero accesi o spenti, ha dichiarato di non ricordare
(pag.6 verbale 11.7.24), ma la circostanza è irrilevante atteso che lo stesso teste, poco prima (ibidem, pag.4), pur ribadendo “non ricordo se i lampioni fossero accesi o spenti”, aggiungeva “ma c'è una buona visibilità perché ci sono vetrine di negozi, dalla parte sinistra” e, soprattutto, in risposta al cap.9 attoreo (“Vero che, nella circostanza di cui è causa, il centro della strada e quindi sia la segnaletica orizzontale (strisce zebrate) sia lo spartitraffico erano avvolti dall'oscurità) ha dichiarato (pag.5) “Io avevo gli anabbaglianti accesi e avevo visto lo spartitraffico, io vedevo bene”, aggiungendo “Non so cosa vedesse lo scooter;
ma, osserva il Tribunale, se lo scooter si trovava prima dietro e poi affiancato alla Renault, doveva presumibilmente, salvo prova contraria non fornita, avere la medesima visibilità dell'auto, data quantomeno proprio dalle luci anabbaglianti della
Renault, atte ad illuminare la strada davanti ad entrambi.
VI. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare –Le complessive condizioni rappresentate, pertanto, inducono a ritenere che lo stato dei luoghi non fosse intrinsecamente pericoloso;
la mancata pericolosità, oltre che (I) sotto il profilo oggettivo, si coglie (II) a livello statistico considerando che l'area oggetto id causa è tra le più trafficate della provincia, quotidianamente (fatto notorio), senza che ad essa corrisponda una alta percentuale di incidenti, né in orario diurno né notturno;
e (III) da un punto di vista soggettivo, avuto riguardo alle peculiari conoscenze che l'attore doveva possedere.
E' stato infatti dedotto da parte terza chiamata , allegando elementi di prova (doc. 1, di Controparte_2 provenienza del medesimo attore), non oggetto di contestazione, come la Strada Statale Briantea, specie in quel tratto, dovesse essere conosciuta, e meticolosamente, da trattandosi della strada più breve, ed Pt_1 una delle uniche due strade, di collegamento tra la propria abitazione (in Capiago, via Chigollo n. 5,come dallo stesso indicato in citazione) e il luogo di lavoro (via Briantea 25), entrambi distanti non più di dieci minuti dal luogo dell'incidente. D'altra parte anche il teste , figlio dell'attore, ha rappresentato che il Testimone_3 padre percorreva sicuramente quella strada in auto e in moto, e peraltro probabilmente persino in bici (vds pag.8 verbale 11.7.24). Risulta quindi conferente l'osservazione di parte terza chiamata (pag.3 comparsa cost.) per cui “è ragionevole sostenere che l'attore fosse perfettamente a conoscenza delle condizioni del luogo dell'incidente (e, quindi, sia dell'attraversamento pedonale che dell'isola spartitraffico)”.
Dettagliata conoscenza dei luoghi determina maggiore prevedibilità di un possibile pericolo e maggiore prevenibilità, attraverso l'adozione delle normali cautele, specie in una situazione in cui la res (area spartitraffico) non ha una caratteristica intrinseca di pericolo elevato, anzitutto poiché immobile (a differenza, ad esempio, di un animale). Il sinistro in esame avrebbe potuto essere evitato, poiché prevedibile e prevenibile, utilizzando una condotta di guida conforme alle prescrizioni del Codice della Strada. senza che l'attore abbia dedotto la violazione, a sua volta, delle regole di condotte, da parte di un altro utente della strada (ed in particolare il conducente della Renault Zanrè).
Si richiama, a riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (vds ex multis Cass.. n. 12663 del 09/05/2024) per cui “[…] la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che
7 tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, pertanto ,anche dal punto di vista soggettivo, ovvero della peculiare conoscenza che l'attore doveva avere della Statale Briantea, e segnatamente dell'area in cui si è verificato il sinistro, il comportamento posto in essere –sorpasso in area di attraversamento pedonale con asserita scarsa luminosità- deve essere considerato gravemente imprudente e pertanto incidente nel dinamismo causale, al punto da considerare sussistente ed integrato il caso fortuito escludente ex art. 2051 cc.
VII. La carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato. Ed in ogni caso tenuto conto delle già compiute valutazioni in ordine all'insussistenza di una vera e propria insidia stradale (vds anzi le considerazioni svolte ai §
III.II e IV).
Il rigetto della domanda nell'an determina l'assorbimento di ogni valutazione nel quantum.
VIII. Determina anche l'irrilevanza, per assorbimento secondo il principio della ragione più liquida, di ogni delibazione in ordine al soggetto legittimato passivo, ovvero all'Ente competente per la segnaletica in quel tratto di strada, se –evocato in giudizio da quale ente responsabile della custodia della strada CP_1 Pt_1 teatro dell'incidente- o se –chiamato da in manleva ed individuato dalla stessa quale Controparte_2 CP_1 soggetto competente in via residuale ex art. 37 Codice della Strada (“La rimanente segnaletica è di competenza del comune”) ed alla luce della delibera di giunta del stesso, n. 100 del 12.05.1999, avente ad oggetto CP_2 la perimetrazione del centro abitato agli effetti del Codice della Strada, con allegata cartografia (doc.1 . CP_1
Nondimeno, la questione nodale in materia, ovvero se l'assenza della cartellonistica verticale (ed in particolare il segnale di passaggio obbligatorio a destra) rientri all'interno della categoria dei “segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada” o meno di cui all'art. 37 CdS, diviene oggetto di vaglio incidentale rilevando in ordine alla regolazione delle spese tra chiamante e chiamata, e dunque ai fini di soccombenza virtuale.
Sul punto, e senza pretesa di esaustività, le circostanze emerse in giudizio, specie in istruttoria (vds testimonianza teste (Capo Nucleo c/o ) secondo cui l'isola spartitraffico sia stata Tes_1 CP_4 realizzata dal (circostanza peraltro incontestata), sia stata compiuta prima del passaggio Controparte_2 della competenza del tratto stradale ad e sia stata oggetto di apposizione di segnaletica da parte del CP_1 nei giorni successivi al sinistro, portano a ritenere probabile la competenza in capo al CP_2 CP_2
, e dunque legittima la chiamata da parte di a . D'altronde non risulta
[...] CP_1 Controparte_2 convincente ritenere il segnale di “obbligo di passaggio a destra” rientrante nel novero dei “segnali riguardanti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada” di cui all'art. 37 CdS, di competenza degli enti proprietari delle singole strade, e dunque pur avendo la finalità di segnalare un cambio di direzione, CP_1 risulta eccessivo ritenere che indichi la morfologia della strada, e, soprattutto, per collocazione (vds nuovamente foto 3 e soprattutto 4 attorea, con la collocazione dell'altro segnale omologo), essendo impiantato sull'isola spartitraffico, risulta essere assimilabile all'isola medesima.
8 IX. Quanto precede consente di concludere, in punto spese, da una parte che legittima è stata la chiamata svolta da verso , d'altra parte non porta a concludere nel senso di individuare una vera CP_1 Controparte_2
e propria soccombenza da parte del secondo verso il primo, dunque congrua la compensazione nei reciproci rapporti, anche considerato che entrambe sono vincitrici nel merito (verso parte attrice) e che le difese dell'una hanno rafforzato quelle dell'altra in relazione alla domanda principale oggetto del presente giudizio.
Non essendo pertanto stata la chiamata del terzo “palesemente arbitraria”, deve trovare applicazione il principio di diritto (vds Cass n. 23123 del 17/09/2019 e Cass. n. 2492 del 08/02/2016) per cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”.
Pertanto sono poste a carico di le spese tanto nei confronti di parte convenuta che di parte terza Pt_1 chiamata. Esse vengono liquidate ai medi secondo il D.M.147/2022 (essendo tutta l'attività stata svolta dopo la data di entrata in vigore della riforma), per tutte e quattro le fasi, tenuto conto dello scaglione con valore della controversia inferiore a quello indicato in domanda (dovendo ipotizzarsi inferiore a € 26.000 il valore di causa), operando tuttavia una riduzione sui parametri nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 e successive modifiche, anche al fine di non gravare eccessivamente la posizione attorea (stante l'oggettiva complessità dell'individuazione del contraddittore effettivo da evocare in giudizio). Non vi è evidenza di pagamento di contributo unificato da parte della convenuta chiamante (che, ove evidenziato, avrebbe dovuto pure essere posto a carico di parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente (ex art. 279 co.II lett. B c.p.c.) pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e con la chiamata , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 Controparte_2 deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla refusione delle spese di lite: Parte_1
- in favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica, CP_1 complessivamente, in € 3.808,00 (tremilaottocentootto/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A.
(se dovuta) come per legge;
- in favore di , in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante, che Controparte_2 quantifica, complessivamente, in € 3.808,00 (tremilaottocentootto/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Compensa le spese di lite tra e . CP_1 Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
9
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4704 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(CF , residente a [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avvocati Paolo IV (C.F. pec – fax 031 263151) C.F._2 Email_1
e OB IV (C.F. – PEC – fax 031 263151), ed C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliato presso il loro studio a Como in via via Mugiasca n. 2
-attore-
E
c.f. , con sede in 00185 Roma, via Monzambano n. 10, in persona del Responsabile CP_1 P.IVA_1 della Direzione Legale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Rosario Di Maio (C.F.
del Foro di Como, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 22100 Como, Via C.F._4
Leone Leoni n. 9 (fax: 178/2734499, indirizzo PEC: ) Email_3
-convenuto- E
(con sede in , via Cantaluppi n. 294) in persona del Sindacopro tempore, Controparte_2 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria-Cristina Gelpi (c.f. ) ed elettivamente domiciliato CodiceFiscale_5 presso il di lei studio in Como, via 5 Giornate n. 61 (fax: 031/267593 e pec . Email_4
-terzo chiamato-
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 7 aprile 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., per deposito di note conclusionali e memorie di replica (decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento), sulle seguenti conclusioni:
1 per parte attrice : Parte_1
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni eccezione contraria, per le ragioni premesse: Nel merito
- accertata la responsabilità ex art. 2051 cc e/o art. 2043 cc, condannare, in via principale, CP_1 nonché, in subordine, e il in via tra loro solidale e/o disgiunta in misura CP_1 Controparte_2 proporzionale alle loro rispettive responsabilità accertande, a risarcire il Sig. di tutti i danni Parte_1 patrimoniali e non patrimoniali, a persona e a cose, subiti nell'incidente “de quo” pari ad Euro 28.803,24, ovvero alla diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi murati e maturandi dal fatto al saldo e rivalutazione monetaria;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. In via istruttoria
- si chiede che sia disposta consulenza medico legale volta ad accertare i danni alla persona riportati a seguito del sinistro del 16.3.2022 dal Sig. come risulta dai doc. da 6 a 20 prodotti dall'attore, nonché a Parte_1 quantificare in termini monetari i suddetti danni in ambito civilistico secondo i parametri valutativi medico-legali e quindi accertare l'inabilità temporanea biologica e il danno biologico permanente della totale integrità psico-fisica patiti dall'attore, oltre all'incremento per sofferenza/danno morale e personalizzazione spettanti al Sig. Pt_1
.
[...]
per parte convenuta : CP_1
“ Piaccia all'Onorevole Tribunale adito così definitivamente pronunciare: NEL MERITO:
- rigettare le avverse domande tutte in quanto destituite di ogni fondamento, tanto in fatto quanto in diritto, sia nell'an che nel quantum, per tutti i motivi esposti negli scritti difensivi ed integralmente confermati dall'esperita istruttoria orale, dichiarando la non debenza di alcuna somma da parte di nei CP_1 confronti del Sig. ; Parte_1
IN SUBORDINE: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande attoree, accertare e dichiarare l'apporto causale e il grado di responsabilità del Sig. nella determinazione Parte_1 dell'evento dannoso per cui è processo;
per l'effetto, contenere l'entità del risarcimento nella misura ritenuta equa e di giustizia anche ai sensi dell'art. 1227 c.c. IN OGNI CASO, condannare il in persona del Sindaco pro tempore, quale Ente tenuto alla Controparte_2 custodia del tratto di strada interessato dal sinistro per cui è causa, a tenere indenne e manlevata
[...] per quanto il Tribunale di Como ritenesse di spettanza del Sig. , oltre alla rifusione CP_1 Parte_1 delle spese e compensi di causa sia in favore dell'attore che a favore della convenuta. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”
per parte terza chiamata : Controparte_2
“nel merito, in via principale: rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. Spese a favore;
in subordine: ove non dovesse ritenersi assorbente la responsabilità del sig. nella causazione del Pt_1 sinistro, accertata e dichiarata la sussistenza di un concorso di colpa dell'attore ex art. 1227 c.c. (almeno paritario) nella verificazione del sinistro: i) rigettare la domanda di manleva avanzata da nei confronti del per i motivi CP_1 Controparte_2 di cui in narrativa, spese a favore;
ii) ove dovesse essere accertata anche una responsabilità del nella verificazione del Controparte_2 sinistro, liquidare il risarcimento del danno a favore del sig. sulla base di precise risultanze istruttorie. Pt_1
Spese compensate”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2 I. Con atto di citazione ritualmente notificato, ed iscritto a ruolo il 22.12.2022, evocava in Parte_1 giudizio sentirla condannare al pagamento, nei propri confronti, in forza degli artt. 2051 e/o CP_3
2043 cc, dell'importo di € 28.803,24, in conseguenza del sinistro stradale verificatosi in proprio danno il
16.3.2022 alle ore 20.25 circa.
Deduceva infatti l'attore che in tale data, mentre a bordo della sua moto Suzuki Honda targata EA80065 percorreva la strada statale Briantea (S.S. 342) in direzione BA provenendo da Como, in località , CP_2 all'altezza degli esercizi commerciali MediaWorld e McDonalds, in condizioni di oscurità per mancanza di luce, urtava lo spartitraffico divisorio della carreggiata, non segnalato, perdendo così il controllo del proprio mezzo e finendo per collidere con l'autovettura di terzo (Renault Megane targato EX045CW condotto da , Persona_1 percorrente la medesima direzione), provocandosi nello scontro e caduta a terra plurime fatture costali ed altre criticità, alla spalla sinistra, al bacino ed al distretto pleurico quantificate in un'inabilità permanente del
10% ed invalidità temporanea totale di giorni 8, parziale al 75% di giorni 21, al 50% di giorni 15 e al 25% per ulteriori giorni 15 (vds Doc. 23, relazione medico-legale del Dr. . Per_2
Quantificava tali danni, oltre ad € 582,44 per riparazione moto ed ulteriori €500 per danni al casco e ai vestiti usati in occasione del sinistro, nel succitato importo, chiedendone conto stragiudizialmente ad , CP_1 individuato quale responsabile della custodia della strada teatro dell'incidente, e, stante l'assenza di riscontro dell'Ente, incardinava il presente giudizio.
Si costituiva, tempestivamente, il 29.3.2025 parte convenuta , la quale contestava la domanda CP_1 attorea, nell'an (oltre che nel quantum) chiedendone il rigetto, sul presupposto della piena imputabilità del sinistro alla condotta imprudente posta in essere da e, preliminarmente, chiedeva l'autorizzazione ad Pt_1 effettuare la chiamata in causa del , ritenuto ente responsabile essendo il sinistro verificatosi Controparte_2 nel centro abitato di e tenuto conto degli articoli 2, comma 7, e 4 del Codice della Strada. CP_2
In sede di prima udienza, il 26 aprile 2023, il sottoscritto G.I. autorizzava la chiamata in causa del terzo,
[...]
, che si costituiva il 17.10.2023, giorno prima dell'udienza, contestando anzitutto la tesi di CP_2 CP_1 secondo la quale la responsabilità per la manutenzione e la segnaletica relativa allo spartitraffico sarebbe stata a carico del obiettando invece come nel caso di specie lo spartitraffico fosse un manufatto strutturale CP_2
e dunque, ai sensi dell'art.37 del Codice della Strada ("L'apposizione e la manutenzione della segnaletica ... fanno carico: d) agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali riguardanti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada) soggiacente alla custodia dell'ente proprietario della strada.
Inoltre, nel merito, escludeva che il sinistro potesse essere ascritto alla carente manutenzione della strada in ragione della presenza di un impianto di illuminazione conforme a quanto previsto dalla legge, e dell'irrilevanza della mancata segnalazione verticale dell'isola spartitraffico, stante le condizioni del luogo (striscia continua, strisce pedonali), vieppiù potendo presumersi la conoscenza dei luoghi da parte dell'attore. Contestava, infine, il quantum.
Il G.I. all'udienza cartolare del 18.10.2023 concedeva i termini di cui all'art. 183 co.VI cpc -nel rispetto dei quali veniva depositata dall'attore la prima memoria, da tutte e tre le parti la seconda, e la terza da parte attrice e dal e successivamente, con ordinanza all'esito dell'udienza del 24.1.2024, ammetteva Controparte_2 tutte e tre le parti alla prova orale, seppur con limitazioni rispetto alle capitolazioni proposte, demandando all'esito ogni determinazione sulla richiesta di disposizione di ctu medico legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 11.7.2024 il giudizio veniva istruito, con l'escussione dei testi di parte convenuta CP_1 Tes_1
e (dipendenti , e di parte attrice (figlio dell'attore) e
[...] Testimone_2 CP_1 Testimone_3 Tes_4
(conducente auto coinvolta), quest'ultimo anche quale teste di .
[...] Controparte_2
3 Con ordinanza riservata del 31.7.2025 il sottoscritto G.I., ritenuto, “in ottica di economia processuale, valutare anzitutto la fondatezza della domanda attorea in punto di an, demandando all'esito l'eventuale valutazione sull'opportunità di disporre ctu medico legale”, richiamati gli artt. 279 co.II n. 2 e 187 co.II cpc (e precisato pertanto che la decisione sul profilo potrebbe anche definire il giudizio, diversamente ex art. 279 co.II n. 4 cpc), fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 7 aprile 2025.
In tale data la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (di giorni
60 per deposito di note conclusionali, nonché di ulteriori giorni 20 per deposito memorie di replica), nel rispetto dei quali termini tanto parte attrice quanto parte convenuta quanto la terza chiamata depositavano tempestivamente le comparse conclusionali e e anche le memorie di replica. Pt_1 Controparte_2
II. Sussiste, pacificamente, la giurisdizione italiana e la competenza del Tribunale di Como;
risultano rispettate le condizioni dell'azione e i presupposti processuali: in particolare sussistono palesemente, e non oggetto di contestazione, tanto l'interesse ad agire di parte attrice, quanto la legittimazione ad causam, attiva e, almeno astrattamente, quella passiva (quantomeno per una delle due parti: vds infra), quanto, infine, la legittimazione ad processum.
Il contraddittorio è stato ritualmente instaurato, con costituzione tempestiva di parte convenuta, entro venti giorni prima dell'udienza, e dunque anche con possibilità di esplicitare eccezioni non rilevabili d'ufficio. Quanto alla costituzione della terza chiamata, essa sconta le decadenze di cui all'art. 166-167 cpc.
E' stata ritualmente esperita, seppur infruttuosamente, la negoziazione assistita, condizione di procedibilità della domanda.
III. Logicamente preliminare ad ogni valutazione relativa all'individuazione del soggetto custode dell'area, e dunque legittimato passivo rispetto alla domanda ed all'eventuale pronuncia di condanna per il danno lamentato dall'attore, è proprio la valutazione, nell'an, della fondatezza della domanda. Un'eventuale risposta negativa al quesito, infatti, priverebbe di rilievo sostanziale il profilo della legittimazione passiva, oltre a quello del quantum, la cui indagine risulterebbe parimenti assorbita.
Risulta pertanto dirimente accertare la sussistenza o meno di una responsabilità imputabile, ex art. 2051 cc o
2043 cc a parte convenuta e/o a parte terza chiamata, principiando dall'analisi del fatto storico.
III.I - La dinamica causale che ha portato al sinistro risulta essenzialmente incontestata: la sera del 16 Pt_1 marzo 2022, dopo le 20.00, quindi ad orario in cui difetta la luce del giorno, nel percorrere la Statale Briantea in direzione BA provenendo da Como, all'altezza di , dopo la rotatoria principale dell'abitato ed CP_2 all'altezza degli esercizi commerciali MCs e ME (alla propria sinistra) andava ad urtare lo spartitraffico divisorio della carreggiata, perdendo il controllo della moto cadendo a terra e finendo per scontrarsi con il veicolo Renault Megane guidato da , procedente in medesima direzione. Persona_1
Osserva il Tribunale come risulti pacifico tanto lo stato dei luoghi quanto il rapporto dinamico che ha portato all'impatto la moto dell'attore con la Renault Megane.
Quanto a quest'ultimo aspetto, cristallizzato nel modulo CAI prodotto dallo stesso (sub doc.2) emerge Pt_1 come la moto fosse in fase di sorpasso, alla sinistra dell'autovettura, dopo essere sopraggiunta da tergo. La circostanza, indicata in CAI alla casella descrittiva n14 (“osservazioni”) da parte di , non risulta contestata, Tes_4
e ha peraltro trovato conferma in sede di istruttoria ove il medesimo -chiamato a testimoniare dallo stesso attore- dichiarava di occupare il centro della carreggiata, ed aver visto la moto arrivare con lo specchietto retrovisore sinistro. Anche l'altro teste attoreo, (figlio), dichiarava che dopo l'urto la moto è Testimone_3
“andata verso destra”, finendo per impattare con l'auto dovendo dunque desumersi che fosse a sinistra. Del
4 resto è lo stesso attore, che tanto in Constatazione Amichevole quanto nelle difese rese in giudizio, rappresenta avere urtato lo spartitraffico, ed in conseguenza aver perso il controllo finendo contro il veicolo A
(vds CAI) “a fianco”.
Da quanto precede deve pertanto desumersi come alla guida della propria moto, negli istanti Pt_1 immediatamente antecedenti all'impatto con lo spartitraffico, si trovasse sicuramente in fase di sorpasso, e con ogni probabilità al di là della propria corsia, dal momento che, diversamente, non avrebbe avuto modo di impattare con lo spartitraffico, perché l'avrebbe trovato, e superato, alla propria sinistra, e non davanti a sè: circostanze queste che rileveranno infra.
Con riferimento allo stato dei luoghi, non sussistono dubbi in ordine al fatto che le condizioni della sede stradale la sera del sinistro fossero le medesime di quelle fotografate all'allegato n.3 attoreo: il punto in cui si è verificato l'urto della moto con lo spartitraffico, la perdita di controllo e il conseguente impatto con la Renault sono pertanto avvenute in prossimità di un passaggio pedonale protetto, in entrambe le direzioni, da uno spartitraffico funzionale a consentire ai pedoni di dividere l'attraversamento in due momenti. Egualmente, sempre dalla riproduzione fotografica attorea, risulta visibile come la sede stradale in quel punto sia caratterizzata, in larghezza, da tre corsie, le due esterne dedicate al transito dei veicoli, quella intermedia invece è formata dallo spartitraffico, mentre subito prima e subito dopo è costituita da corsia ad uso dei veicoli provenienti da Como e dedicata alla svolta a sinistra, per agevolare l'accesso agli esercizi commerciali presenti esclusivamente da quella parte.
Pertanto per i veicoli diretti a BA prima dell'attraversamento pedonale sono previste due corsie, una per la normale marcia e una dedicata alla svolta a sinistra, che riprende successivamente allo spartitraffico. Ancor più nel dettaglio, la corsia centrale, in oggetto, terminata l'area di svolta a sinistra, risulta separata dallo spartitraffico rialzato in cemento, da un'area di alcuni metri di lunghezza con strisce bianche diagonali, indicanti zone della carreggiata non percorribili, da escludere dal transito e dalla sosta. E' altrettanto pacifica l'assenza di segnali verticali volti a segnalare lo spartitraffico o l'obbligo di rientro in corsia, come incontestato è che in direzione contraria il segnale fosse presente, nonché che sia stato posizionato anche sulla corsia di marcia direzione BA a seguito dell'incidente.
III.II - Alla luce delle premesse incontestate che precedono, il Tribunale osserva come la moto di non Pt_1 avrebbe dovuto né potuto trovarsi ove si trovava al momento dell'impatto con lo spartitraffico, a prescindere dalla mancata segnalazione con cartellonistica verticale.
Lo spartitraffico infatti, come detto, seguiva una corsia –sì ad uso dei veicoli provenienti da Como- ma dedicata esclusivamente alla svolta a sinistra, che pertanto non poteva essere occupata da veicoli che dovevano procedere dritti, come la Suzuki;
lo spartitraffico, inoltre, era preceduto da un'inequivoca segnaletica orizzontale, ovvero una zebratura funzionale, come notorio, a segnalare la presenza di ostacoli (in particolare le isole di traffico). L'assenza della cartellonistica verticale uguale a quella presente in direzione opposta, ovvero il segnale “obbligo rientro a destra" non era nemmeno necessario, stante la considerazione, evidente, che sulla corsia su cui avrebbero dovuto trovarsi i veicoli che avrebbero dovuto “rientrare”, in realtà, per la citata configurazione della strada, non possono esservi veicoli marcianti dritto e con necessità di rientrare, ma veicoli fermi in fase di svolta a sinistra, cioè proprio in direzione opposta.
Il segnale verticale pertanto, sebbene utile ad adiuvandum, non deve essere considerato indispensabile, non essendo per l'appunto la corsia centrale dedicata al transito veicolare.
5 Né risultano conferenti analogie con il medesimo segnale posto in direzione contraria (vds doc4 attoreo) poiché diverse sono le condizioni della sede stradale che si presentano ai veicoli nelle due direzioni: per i veicoli provenienti da BA, infatti, il segnale, da media distanza, ha la chiara finalità di attenzionare non tanto la presenza dello spartitraffico che precede, bensì soprattutto la corsia al termine della quale è posto, trattandosi di corsia (svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Como) interdetta per tali veicoli e che dunque non può essere occupata, neppure per fermata funzionale alla svolta, a differenza, proprio, della medesima corsia ma nel senso opposto. A plastica evidenza della non comparabilità della cartellonistica nei due sensi di marcia depone anche la segnaletica orizzontale, essendo in direzione Como sensibilmente inferiore la zebratura presente invece in direzione BA (cfr nuovamente doc.3 e 4 attorei), per le medesime ragioni finora esposte.
IV. Ebbene, la circostanza che il centauro si trovasse in punto della sede stradale ove gli era precluso di essere
(diversi metri di area zebrata interdetta al traffico, preceduta da decine di metri di corsia di svolta interdetta alla circolazione di marcia diritta) unita all'irrilevanza dell'assenza della cartellonistica verticale dallo stesso invocata (non obbligatoria), costituiscono due elementi di sicura valorizzazione, tanto (soprattutto il secondo aspetto) nel senso dell'esclusione della cd. insidia stradale potenzialmente rilevante ex art. 2043 c.c,, quanto
(soprattutto il primo) nella configurazione della condotta del danneggiato (e della propria diligenza nel relazionarsi con la res oggetto di custodia), quale profilo integrante il “caso fortuito” rilevante ai fini della imputazione della responsabilità fino al punto da diventare escludente la stessa.
In tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (il cui onere della prova per il danneggiato è meno oneroso rispetto a quello richiesto dall'art. 2043), infatti, “la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca” (vds n. 21675 del 20/07/2023).
Si osservi, richiamando tale ultima pronuncia della Suprema Corte, come l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità sia quello di valorizzare, in senso escludente, la condotta imprudente del danneggiato, persino nell'ipotesi di colpa del gestore.
Pertanto, anche ove si ravvisassero profili di colpa gestoria –ciò che non è nel caso di specie- in ogni caso la condotta imprudente del danneggiato può essere suscettibile di integrare quel caso fortuito escludente il nesso causale;
dunque non solo mitigare ex art. 1227 cc la responsabilità del gestore, ma escluderla tout court.
Ebbene, nel caso di specie la condotta di guida di si pone, per le ragioni rappresentate, come altamente Pt_1 imprudente, non dovendosi dimenticare che il centauro si trovava in fase di sorpasso, occupando corsia che gli era preclusa –non dovendo svoltare a sinistra- ed altresì tenendo in considerazione che tale condotta è stata posta in essere in prossimità di un passaggio pedonale ed in orario serale (peraltro secondo la rappresentazione attorea in assenza di luci artificiali) e dunque in un contesto che richiedeva la massima prudenza.
Pertanto, atteso che “la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale
[…]può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo” (vds Cass. 8450 del 31/03/2025) e che in giudizio la prova documentale, la prova costituenda ed il declinarsi del principio di non contestazione (ex art. 115 co.II cpc) hanno consentito di ritenere provata la condotta esclusiva o concorrente di nella verificazione del sinistro, seppur anche solo Pt_1 colposa, e prescindente da ogni carenza astrattamente imputabile all'Ente gestoreo della strada o al CP_2
6 proprietario, non essendo decisiva la carenza della cartellonistica verticale, né la dedotta, ma non provata e smentita in istruttoria, scarsa luminosità.
V. A tale ultimo riguardo, infatti, giova rilevare che l'unico teste attoreo –fra i tre proposti e due ammessi- presente sui luoghi al momento del fatto, , a specifica domanda (capp1-2 ) in ordine a Tes_4 Controparte_2 se i lampioni posti in prossimità dell'area spartitraffico fossero accesi o spenti, ha dichiarato di non ricordare
(pag.6 verbale 11.7.24), ma la circostanza è irrilevante atteso che lo stesso teste, poco prima (ibidem, pag.4), pur ribadendo “non ricordo se i lampioni fossero accesi o spenti”, aggiungeva “ma c'è una buona visibilità perché ci sono vetrine di negozi, dalla parte sinistra” e, soprattutto, in risposta al cap.9 attoreo (“Vero che, nella circostanza di cui è causa, il centro della strada e quindi sia la segnaletica orizzontale (strisce zebrate) sia lo spartitraffico erano avvolti dall'oscurità) ha dichiarato (pag.5) “Io avevo gli anabbaglianti accesi e avevo visto lo spartitraffico, io vedevo bene”, aggiungendo “Non so cosa vedesse lo scooter;
ma, osserva il Tribunale, se lo scooter si trovava prima dietro e poi affiancato alla Renault, doveva presumibilmente, salvo prova contraria non fornita, avere la medesima visibilità dell'auto, data quantomeno proprio dalle luci anabbaglianti della
Renault, atte ad illuminare la strada davanti ad entrambi.
VI. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare –Le complessive condizioni rappresentate, pertanto, inducono a ritenere che lo stato dei luoghi non fosse intrinsecamente pericoloso;
la mancata pericolosità, oltre che (I) sotto il profilo oggettivo, si coglie (II) a livello statistico considerando che l'area oggetto id causa è tra le più trafficate della provincia, quotidianamente (fatto notorio), senza che ad essa corrisponda una alta percentuale di incidenti, né in orario diurno né notturno;
e (III) da un punto di vista soggettivo, avuto riguardo alle peculiari conoscenze che l'attore doveva possedere.
E' stato infatti dedotto da parte terza chiamata , allegando elementi di prova (doc. 1, di Controparte_2 provenienza del medesimo attore), non oggetto di contestazione, come la Strada Statale Briantea, specie in quel tratto, dovesse essere conosciuta, e meticolosamente, da trattandosi della strada più breve, ed Pt_1 una delle uniche due strade, di collegamento tra la propria abitazione (in Capiago, via Chigollo n. 5,come dallo stesso indicato in citazione) e il luogo di lavoro (via Briantea 25), entrambi distanti non più di dieci minuti dal luogo dell'incidente. D'altra parte anche il teste , figlio dell'attore, ha rappresentato che il Testimone_3 padre percorreva sicuramente quella strada in auto e in moto, e peraltro probabilmente persino in bici (vds pag.8 verbale 11.7.24). Risulta quindi conferente l'osservazione di parte terza chiamata (pag.3 comparsa cost.) per cui “è ragionevole sostenere che l'attore fosse perfettamente a conoscenza delle condizioni del luogo dell'incidente (e, quindi, sia dell'attraversamento pedonale che dell'isola spartitraffico)”.
Dettagliata conoscenza dei luoghi determina maggiore prevedibilità di un possibile pericolo e maggiore prevenibilità, attraverso l'adozione delle normali cautele, specie in una situazione in cui la res (area spartitraffico) non ha una caratteristica intrinseca di pericolo elevato, anzitutto poiché immobile (a differenza, ad esempio, di un animale). Il sinistro in esame avrebbe potuto essere evitato, poiché prevedibile e prevenibile, utilizzando una condotta di guida conforme alle prescrizioni del Codice della Strada. senza che l'attore abbia dedotto la violazione, a sua volta, delle regole di condotte, da parte di un altro utente della strada (ed in particolare il conducente della Renault Zanrè).
Si richiama, a riguardo, l'orientamento della Suprema Corte (vds ex multis Cass.. n. 12663 del 09/05/2024) per cui “[…] la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che
7 tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode”.
Alla luce della giurisprudenza richiamata, pertanto ,anche dal punto di vista soggettivo, ovvero della peculiare conoscenza che l'attore doveva avere della Statale Briantea, e segnatamente dell'area in cui si è verificato il sinistro, il comportamento posto in essere –sorpasso in area di attraversamento pedonale con asserita scarsa luminosità- deve essere considerato gravemente imprudente e pertanto incidente nel dinamismo causale, al punto da considerare sussistente ed integrato il caso fortuito escludente ex art. 2051 cc.
VII. La carenza di sussistenza dei requisiti per la fondatezza della domanda svolta ex art. 2051 c.c., determina, a fortiori, la non configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 2043 c.c., che, pure, li condivide, oltre a richiedere un onere probatorio maggiore per il danneggiato. Ed in ogni caso tenuto conto delle già compiute valutazioni in ordine all'insussistenza di una vera e propria insidia stradale (vds anzi le considerazioni svolte ai §
III.II e IV).
Il rigetto della domanda nell'an determina l'assorbimento di ogni valutazione nel quantum.
VIII. Determina anche l'irrilevanza, per assorbimento secondo il principio della ragione più liquida, di ogni delibazione in ordine al soggetto legittimato passivo, ovvero all'Ente competente per la segnaletica in quel tratto di strada, se –evocato in giudizio da quale ente responsabile della custodia della strada CP_1 Pt_1 teatro dell'incidente- o se –chiamato da in manleva ed individuato dalla stessa quale Controparte_2 CP_1 soggetto competente in via residuale ex art. 37 Codice della Strada (“La rimanente segnaletica è di competenza del comune”) ed alla luce della delibera di giunta del stesso, n. 100 del 12.05.1999, avente ad oggetto CP_2 la perimetrazione del centro abitato agli effetti del Codice della Strada, con allegata cartografia (doc.1 . CP_1
Nondimeno, la questione nodale in materia, ovvero se l'assenza della cartellonistica verticale (ed in particolare il segnale di passaggio obbligatorio a destra) rientri all'interno della categoria dei “segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada” o meno di cui all'art. 37 CdS, diviene oggetto di vaglio incidentale rilevando in ordine alla regolazione delle spese tra chiamante e chiamata, e dunque ai fini di soccombenza virtuale.
Sul punto, e senza pretesa di esaustività, le circostanze emerse in giudizio, specie in istruttoria (vds testimonianza teste (Capo Nucleo c/o ) secondo cui l'isola spartitraffico sia stata Tes_1 CP_4 realizzata dal (circostanza peraltro incontestata), sia stata compiuta prima del passaggio Controparte_2 della competenza del tratto stradale ad e sia stata oggetto di apposizione di segnaletica da parte del CP_1 nei giorni successivi al sinistro, portano a ritenere probabile la competenza in capo al CP_2 CP_2
, e dunque legittima la chiamata da parte di a . D'altronde non risulta
[...] CP_1 Controparte_2 convincente ritenere il segnale di “obbligo di passaggio a destra” rientrante nel novero dei “segnali riguardanti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada” di cui all'art. 37 CdS, di competenza degli enti proprietari delle singole strade, e dunque pur avendo la finalità di segnalare un cambio di direzione, CP_1 risulta eccessivo ritenere che indichi la morfologia della strada, e, soprattutto, per collocazione (vds nuovamente foto 3 e soprattutto 4 attorea, con la collocazione dell'altro segnale omologo), essendo impiantato sull'isola spartitraffico, risulta essere assimilabile all'isola medesima.
8 IX. Quanto precede consente di concludere, in punto spese, da una parte che legittima è stata la chiamata svolta da verso , d'altra parte non porta a concludere nel senso di individuare una vera CP_1 Controparte_2
e propria soccombenza da parte del secondo verso il primo, dunque congrua la compensazione nei reciproci rapporti, anche considerato che entrambe sono vincitrici nel merito (verso parte attrice) e che le difese dell'una hanno rafforzato quelle dell'altra in relazione alla domanda principale oggetto del presente giudizio.
Non essendo pertanto stata la chiamata del terzo “palesemente arbitraria”, deve trovare applicazione il principio di diritto (vds Cass n. 23123 del 17/09/2019 e Cass. n. 2492 del 08/02/2016) per cui “le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria”.
Pertanto sono poste a carico di le spese tanto nei confronti di parte convenuta che di parte terza Pt_1 chiamata. Esse vengono liquidate ai medi secondo il D.M.147/2022 (essendo tutta l'attività stata svolta dopo la data di entrata in vigore della riforma), per tutte e quattro le fasi, tenuto conto dello scaglione con valore della controversia inferiore a quello indicato in domanda (dovendo ipotizzarsi inferiore a € 26.000 il valore di causa), operando tuttavia una riduzione sui parametri nella misura del 25%, ai sensi dell'art. 4 co. 1 bis D.M. 55/2014 e successive modifiche, anche al fine di non gravare eccessivamente la posizione attorea (stante l'oggettiva complessità dell'individuazione del contraddittore effettivo da evocare in giudizio). Non vi è evidenza di pagamento di contributo unificato da parte della convenuta chiamante (che, ove evidenziato, avrebbe dovuto pure essere posto a carico di parte attrice).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.
Giorgio Previte, definitivamente (ex art. 279 co.II lett. B c.p.c.) pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e con la chiamata , ogni contraria istanza, Parte_1 CP_1 Controparte_2 deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
Respinge la domanda attorea, per infondatezza della stessa nell'an.
Condanna, per l'effetto, alla refusione delle spese di lite: Parte_1
- in favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, che quantifica, CP_1 complessivamente, in € 3.808,00 (tremilaottocentootto/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre C.P.A. e I.V.A.
(se dovuta) come per legge;
- in favore di , in persona del Sindaco pro tempore legale rappresentante, che Controparte_2 quantifica, complessivamente, in € 3.808,00 (tremilaottocentootto/00), oltre rimb. Forf. 15% oltre
C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge;
Compensa le spese di lite tra e . CP_1 Controparte_2
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti.
Così deciso in Como, il 23 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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